TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 23/12/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile e penale di Massa, composto dai Sigg.ri Magistrati:
GI UN Presidente rel.
EN RO DI
Valentina Prudente DI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado di giurisdizione iscritta al n. 2599 VG anno 2025, vertente tra
( ) – ( ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
domiciliati presso lo studio dell'Avv. Alessandro Tavarini, dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura in atti.
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M.
All'udienza del 19.12.2025, la causa passava in decisione sulle conclusioni congiunte di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Visto il ricorso ritualmente depositato con il quale i coniugi hanno chiesto la Parte_3
cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Forte dei Marmi il 30.8.1997 (dall'unione dei coniugi erano nati i figli , il 4.7.2001, maggiorenne ma non autosufficiente, , il Per_1 Per_2
9.12.2009, e , il 13.4.2015), deducendo a fondamento della domanda l'ininterrotta separazione Per_3
legale da tempo sufficiente “ex lege”; premesso che il decreto per la comparizione delle parti è stato comunicato al P.M.; rilevato che dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi hanno dato corso al procedimento di separazione consensuale, ritualmente definito con la sentenza di omologa n. 163/2024 del 5.11.2024; né è stata eccepita l'interruzione di tale stato;
constatato che appare irreversibile la frattura determinatasi tra i ricorrenti, quale risulta, oltre che dalle ragioni addotte, anche dalla decisa e ferma volontà manifestata dai coniugi di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale;
ritenuto che
devesi pronunciare, pertanto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio in oggetto;
che vanno integralmente recepite le condizioni concordate in punto di: affidamento congiunto e collocazione prevalente ed anagrafica dei figli e presso la madre;
assegnazione della Per_2 Per_3
casa familiare;
regime di visita e di permanenza dei figli con i genitori;
contributo al mantenimento della prole a carico del padre e regime di partecipazione dei genitori al pagamento delle spese straordinarie;
assegno unico;
vetture di cui alla clausola 14 del ricorso;
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando, così provvede: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Forte dei Marmi il 30.8.1997 tra , nato a [...] il [...], e nata a [...] il [...], Parte_1 Parte_2
trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Carrara all'anno 1997, n. 37,
Parte II, Serie B, Ufficio 2, alle condizioni di cui al ricorso, da aversi qui per letteralmente trascritte, come da parte motiva;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Carrara di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle conseguenziali ulteriori incombenze;
compensa le spese.
Così deciso in Massa in Camera di Consiglio il giorno 19.12.2025
Il Presidente estensore
GI UN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile e penale di Massa, composto dai Sigg.ri Magistrati:
GI UN Presidente rel.
EN RO DI
Valentina Prudente DI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado di giurisdizione iscritta al n. 2599 VG anno 2025, vertente tra
( ) – ( ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
domiciliati presso lo studio dell'Avv. Alessandro Tavarini, dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura in atti.
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M.
All'udienza del 19.12.2025, la causa passava in decisione sulle conclusioni congiunte di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Visto il ricorso ritualmente depositato con il quale i coniugi hanno chiesto la Parte_3
cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Forte dei Marmi il 30.8.1997 (dall'unione dei coniugi erano nati i figli , il 4.7.2001, maggiorenne ma non autosufficiente, , il Per_1 Per_2
9.12.2009, e , il 13.4.2015), deducendo a fondamento della domanda l'ininterrotta separazione Per_3
legale da tempo sufficiente “ex lege”; premesso che il decreto per la comparizione delle parti è stato comunicato al P.M.; rilevato che dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi hanno dato corso al procedimento di separazione consensuale, ritualmente definito con la sentenza di omologa n. 163/2024 del 5.11.2024; né è stata eccepita l'interruzione di tale stato;
constatato che appare irreversibile la frattura determinatasi tra i ricorrenti, quale risulta, oltre che dalle ragioni addotte, anche dalla decisa e ferma volontà manifestata dai coniugi di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale;
ritenuto che
devesi pronunciare, pertanto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio in oggetto;
che vanno integralmente recepite le condizioni concordate in punto di: affidamento congiunto e collocazione prevalente ed anagrafica dei figli e presso la madre;
assegnazione della Per_2 Per_3
casa familiare;
regime di visita e di permanenza dei figli con i genitori;
contributo al mantenimento della prole a carico del padre e regime di partecipazione dei genitori al pagamento delle spese straordinarie;
assegno unico;
vetture di cui alla clausola 14 del ricorso;
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando, così provvede: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Forte dei Marmi il 30.8.1997 tra , nato a [...] il [...], e nata a [...] il [...], Parte_1 Parte_2
trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Carrara all'anno 1997, n. 37,
Parte II, Serie B, Ufficio 2, alle condizioni di cui al ricorso, da aversi qui per letteralmente trascritte, come da parte motiva;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Carrara di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle conseguenziali ulteriori incombenze;
compensa le spese.
Così deciso in Massa in Camera di Consiglio il giorno 19.12.2025
Il Presidente estensore
GI UN