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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/11/2025, n. 4712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4712 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5647/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel./Est. dott. Lucia Minutella Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 5647/2024 promossa da:
elettivamente domiciliato in CORSO FRANCESCO FERRUCCI, 21 10138 Parte_1 TORINO presso lo studio dell'avv. GILI ANDREINA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE contro elettivamente domiciliata in VIA F. DI GATTINARA, 1 13100 Controparte_1 VERCELLI presso lo studio dell'avv. BALZARETTI DAVIDE che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte convenuta: come da note scritte del 01/09/2025 e del 02/09/2025.
Per il Pubblico Ministero: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in VILLATA Parte_1 Controparte_1 (VC) il 20/03/2011.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di VILLATA (atto n. 3 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il depositato il 27/03/2024 ha chiesto a questo Tribunale Parte_1 di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 pagina 1 di 3 c.p.c., lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, di dichiararsi che nulla è dovuto a titolo di contributo al mantenimento dell'altro coniuge e, infine, con vittoria delle spese.
Con memoria depositata il 30/8/2024 si è costituita e, pur condividendo Controparte_1 la domanda di separazione personale e congiuntamente lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, ha domandato un assegno a titolo di contributo al mantenimento di euro 400,00, con riserva di addebito e vittoria delle spese.
All'udienza del 30 ottobre 2024 comparivano personalmente le parti con i rispettivi difensori.
All'esito, preso atto della proposta di conciliazione formulata da parte ricorrente, controparte chiedeva un breve termine per esaminarla. Il giudice relatore, pertanto, fissava un termine perentorio al 13 novembre 2024 per il deposito di note sostitutive dell'udienza.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., rappresentando di essere addivenuti ad un accordo e insistendo nelle loro comuni istanze i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza n. 6331 del 12/12/2024, pubblicata in data 12/12/2024, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Non vi è richiesta di contributo da parte della moglie avendo le parti concordemente dato atto della sua piena capacità lavorativa e attesa la situazione patrimoniale della stessa.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori e Parte_1
i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Controparte_1 motivazione.
pagina 2 di 3 ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VILLATA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
DA' ATTO che:
-Le parti danno atto di aver definito ogni questione economica e patrimoniale come da accordi raggiunti in sede di separazione e pertanto con l'esatto adempimento di tutte le condizioni di cui alla sentenza di separazione emessa dal Tribunale di Torino in data 12.12.2024 dichiarano di non aver più null'altro a pretendere per alcun titolo e di aver definito ogni rapporto economico-patrimoniale.
Spese di lite compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 31/10/2025.
Il Presidente Rel./Est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel./Est. dott. Lucia Minutella Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 5647/2024 promossa da:
elettivamente domiciliato in CORSO FRANCESCO FERRUCCI, 21 10138 Parte_1 TORINO presso lo studio dell'avv. GILI ANDREINA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE contro elettivamente domiciliata in VIA F. DI GATTINARA, 1 13100 Controparte_1 VERCELLI presso lo studio dell'avv. BALZARETTI DAVIDE che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte convenuta: come da note scritte del 01/09/2025 e del 02/09/2025.
Per il Pubblico Ministero: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in VILLATA Parte_1 Controparte_1 (VC) il 20/03/2011.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di VILLATA (atto n. 3 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il depositato il 27/03/2024 ha chiesto a questo Tribunale Parte_1 di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 pagina 1 di 3 c.p.c., lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, di dichiararsi che nulla è dovuto a titolo di contributo al mantenimento dell'altro coniuge e, infine, con vittoria delle spese.
Con memoria depositata il 30/8/2024 si è costituita e, pur condividendo Controparte_1 la domanda di separazione personale e congiuntamente lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, ha domandato un assegno a titolo di contributo al mantenimento di euro 400,00, con riserva di addebito e vittoria delle spese.
All'udienza del 30 ottobre 2024 comparivano personalmente le parti con i rispettivi difensori.
All'esito, preso atto della proposta di conciliazione formulata da parte ricorrente, controparte chiedeva un breve termine per esaminarla. Il giudice relatore, pertanto, fissava un termine perentorio al 13 novembre 2024 per il deposito di note sostitutive dell'udienza.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., rappresentando di essere addivenuti ad un accordo e insistendo nelle loro comuni istanze i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza n. 6331 del 12/12/2024, pubblicata in data 12/12/2024, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Non vi è richiesta di contributo da parte della moglie avendo le parti concordemente dato atto della sua piena capacità lavorativa e attesa la situazione patrimoniale della stessa.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori e Parte_1
i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Controparte_1 motivazione.
pagina 2 di 3 ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VILLATA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
DA' ATTO che:
-Le parti danno atto di aver definito ogni questione economica e patrimoniale come da accordi raggiunti in sede di separazione e pertanto con l'esatto adempimento di tutte le condizioni di cui alla sentenza di separazione emessa dal Tribunale di Torino in data 12.12.2024 dichiarano di non aver più null'altro a pretendere per alcun titolo e di aver definito ogni rapporto economico-patrimoniale.
Spese di lite compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 31/10/2025.
Il Presidente Rel./Est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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