Sentenza 19 agosto 2003
Massime • 1
In materia di cumulo tra pensione di anzianità o vecchiaia e reddito da lavoro (dipendente o autonomo) l'applicabilità della norma transitoria di cui all'art. 10, comma ottavo, D.Lgs. n.503 del 1992 (come modificato dall'art. 11, comma decimo, legge n. 537 del 1993) - che consente il mantenimento, anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n.503 citato, del precedente regime se più favorevole,- è subordinata all'unica condizione di aver completato entro il 31 dicembre 1994 la contribuzione minima della pensione, senza che alcuna distinzione tra contributi effettivamente versati e contributi virtuali o figurativi risulti dalla detta norma espressamente posta, ne', trattandosi di norma di deroga a disciplina generale, possa da essa desumersi in via d'interpretazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/08/2003, n. 12151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12151 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. DELL'ANNO Paolino - Consigliere -
Dott. MERCURIO Ettore - rel. Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA (SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MO VA, ZA NO, VA IN, UG, GU RE, EX IN TO, ON TT, ZO GU, RI IU, ER LO, TT RE, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO CONCETTI, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 53/00 del Tribunale di AOSTA, depositata il 24/02/00 R.G.N. 812/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/03/03 dal Consigliere Dott. Ettore MERCURIO;
udito l'Avvocato CONCETTI DOMENICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Aosta, con sentenza del 24 febbraio 2000 ha respinto l'appello proposto dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale avverso l'impugnata sentenza pretorile che, accogliendo la domanda degli attuali resistenti, indicati in epigrafe, titolari di trattamento di prepensionamento con decorrenza dal 1^ gennaio 1995, aveva dichiarato il diritto dei predetti alla cumulabilità intera del trattamento di pensione con i redditi da lavoro autonomo percepiti dagli stessi successivamente al pensionamento anticipato, dichiarando illegittimo il relativo addebito che era stato operato dall'Istituto sull'assunto della cumulabilità solo al cinquanta per cento delle due fonti di reddito.
Il giudice d'appello ha disatteso la tesi dell'INPS, secondo cui la norma derogatoria al divieto di cumulo della pensione con redditi di lavoro autonomo (art. 10 comma ottavo del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503 nella modifica di cui all'art. 11 comma decimo della legge 24 dicembre 1993 n. 537) non sarebbe applicabile al caso di prepensionamento non essendo questo compreso tra le ipotesi di pensioni ivi espressamente indicate. Ha argomentato, tra l'altro, osservando che alla stregua della normativa applicabile non è consentito operare una distinzione tra contributi effettivi e contributi virtuali, concessi in virtù del prepensionamento proprio per essere scopo precipuo del prepensionamento quello di consentire al lavoratore il raggiungimento del numero minimo dei contributi per la costituzione della pensione di anzianità; e che, in difetto appunto di specifica normativa, non può ritenersi che il D.L. n. 299 del 1994, concernente il prepensionamento, abbia introdotto nel nostro ordinamento una speciale figura di pensione di anzianità avente disciplina diversa da quella di diritto comune. L'INPS chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso a questa Corte affidato ad un unico motivo.
Gli intimati resistono con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il ricorrente Istituto denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 8 del D.L. n. 299 del 1994, convertito nella legge n. 451 del 1994, e dell'art. 10, commi 1, 6 ed 8 (quest'ultimo come sostituito dall'art. 11, comma 10 della legge n. 537 del 1993) del D.L.VO n. 593 del 1992. Ribadisce che poiché i trattamenti di prepensionamento non sono espressamente menzionati dal comma 10 dell'art. 11 della legge n. 573 del 1993, tali trattamenti sono soggetti, in ordine al cumulo con i redditi da lavoro, alle disposizioni di carattere generale, e che, conseguentemente, i prepensionamenti riconosciuti con decorrenza 1^ gennaio 1995 non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del cinquanta per cento della quota eccedente il trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti.
2.-Il ricorso non è fondato.
La legge 24 dicembre 1993 n. 537 ("interventi correttivi di finanza pubblica") ha sostituito (nel decimo comma del suo art. 11) il comma ottavo dell'art. 10 del D.L.VO 30 dicembre 1992 n. 503 (articolo contenente la "disciplina del cumulo tra pensioni e redditi") con la seguente disposizione: "Ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 1994 sono titolari di pensione, ovvero hanno raggiunto i requisiti contributivi minimi per la liquidazione della pensione di vecchiaia o di anzianità, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previdente normativa, se più favorevole".
Tale norma introduce, dunque, una deroga alla disciplina generale posta dal medesimo art. 10 (del D.L.vo n. 503 del 1992), il quale nel primo comma stabilisce che "a decorrere dall'1^ gennaio 1994 le quote delle pensioni dirette di vecchiaia e di invalidità e degli assegni diretti di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti (...) eccedenti l'ammontare corrispondente al trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, non sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo nella misura del 50 per cento fino a concorrenza dei redditi stessi"; e prende poi in specifica considerazione, nel successivo sesto comma, "le pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed autonomi e delle forme di essa sostitutive" precisando che dette pensioni "non sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente, nella loro interezza, e con quelli da lavoro autonomo nella misura per essi prevista dal comma 1". La summenzionata deroga, riferita dunque ai lavoratori indicati con riferimento alla data del 31 dicembre 1994, consiste nell'applicare ad essi, in luogo della disposizione ora riportata, la precedente e più favorevole disciplina concernente il cumulo tra pensioni e retribuzioni: disciplina individuabile nella normativa di cui all'art. 20 del D.P.R. 27 aprile 1968 n. 488, come sostituito dall'art. 20 della legge 30 aprile 1969 n. 153, la quale per quanto rileva ai fini della presente decisione - non pone alcuna preclusione o limite al cumulo tra pensione e reddito da lavoro autonomo, non contemplando cioè tale ipotesi, ma occupandosi solo del cumulo tra pensioni e retribuzione "percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi" (cfr. in argomento, pur se in fattispecie differenti dalla presente, Cass. 13 agosto 1993 n. 7563, 11 giugno 1999 n. 5778, 22 ottobre 2000 n. 14923, 26 novembre 2002 n. 16705). 3. - Ciò premesso, e rilevato che il giudice del merito ha accertato che nella specie il diritto al pensionamento anticipato era stato acquisito dai lavoratori in virtù del beneficio dell'aumento figurativo della anzianità contributiva concesso dalla legge sul prepensionamento, e che essi in virtù di tale beneficio avevano maturato, al 31 dicembre 1994, il requisito necessario per il godimento della pensione di anzianità, non può essere condivisa la tesi (sostenuta dall'Istituto) secondo cui la deroga al divieto di cumulo non sarebbe applicabile agli attuali resistenti, così come in via generale non sarebbe applicabile ai fruitori di pensionamento anticipato, per il fatto che la norma contenente la deroga non fa espressa menzione dell'ipotesi del prepensionamento. Va invero osservato che la norma sulla deroga (citato art. 11, comma 10 della legge n. 537/1993, sostitutivo dell'art. 10, comma 8, del D.L.vo n. 503/1992), nel riferirsi ai lavoratori che hanno raggiunto i "requisiti contributivi minimi", non pone alcuna distinzione tra contributi effettivamente versati e contributi virtuali o figurativi.
Mentre va pure considerato che il trattamento di prepensionamento, configurabile in astratto in relazione sia alla pensione di vecchiaia che a quella di anzianità (cfr. Cass. 1^ marzo 1993 n. 2512), in quest'ultima ipotesi - ricorrente nella specie - è concettualmente equiparabile e identificabile con la stessa pensione di anzianità, distinguendosi da questa (indipendentemente da differenziate regolamentazioni non invocate, e che non risultano incidere sulla disciplina della fattispecie qui in esame) essenzialmente ed unicamente in ragione della anticipata maturazione del relativo diritto (avente dunque ad oggetto la medesima pensione) quale conseguenza della attribuita validità, a tal fine, di una minore anzianità assicurativa o contributiva.
Del resto una limitazione, della previsione di cui alla citata norma di deroga, alla sola ipotesi di requisiti contributivi effettivi - senza quindi alcun riferimento all'ipotesi di contributi virtuali concessi dalla normativa sul prepensionamento - potrebbe essere imputata alla volontà legislativa soltanto in presenza di una esplicita ed inequivoca formulazione della norma in tal senso, invece nella specie mancante.
4. - Il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato (cfr. in analoga fattispecie Cass. 8 novembre 2002 n. 15741). Le spese seguono la soccombenza (ex art. 385 primo comma c.p.c.) nella liquidazione di cui al dispositivo e con la chiesa distrazione a favore dell'avv. Domenico Concetti, istante ex art.93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna l'INPS a rimborsare ai resistenti le spese del presente giudizio liquidate complessivamente in euro 10,00 oltre ad euro 2.000 (duemila) per onorario d'avvocato, da distrarsi a favore dell'Avv.to Domenico Concetti, antistatario. Così deciso in Roma, il 4 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2003