CA
Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 06/05/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
---------------------
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai signori:
1) Dott. Roberto Rezzonico Presidente
2) Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
3) Dott. Alberto Lo Giudice Giudice ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n° 305/2020 R.G., posta in decisione nell'udienza collegiale del 27/06/2024 e promossa in questo grado
Da
nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
) e (p.iva C.F._2 Parte_3
) in persona del legale rappresentante pro-tempore, tutti elettivamente P.IVA_1 domiciliati in Caltanissetta presso lo studio dell'Avv. C. Ginevra che li rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLANTI
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale Controparte_1
in Roma (cf , rappresentata da in persona del legale P.IVA_2 CP_2
rappresentante pro-tempore, con sede legale in (cf ), elettivamente CP_1 P.IVA_3 domiciliata presso lo studio dell'Avv. N. P. Balistreri che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLATA
E
in persona del legale rappresentante Controparte_3
pro tempore (cf , P.IVA_4 APPELLATA CONTUMACE
Conclusioni delle parti
All'udienza del 27.06.2024 le parti costituite, mediante il deposito di note di trattazione scritta, hanno così concluso: ( ed altri): “disattesa ogni contraria istanza, Pt_1 eccezione e difesa, riformare la sentenza appellata per tutti i motivi esposti con l'atto di appello introduttivo e conseguentemente:
ritenere e dichiarare nulla la cessione di credito tra e Controparte_3
con capitale sociale di appena € 10.000, per i motivi di difesa già Controparte_1
esposti e da intendersi di seguito riportati e trascritti;
senza recesso ed in via subordinata, ritenere e dichiarare nulla la fidejussione sottoscritta dai sig.ri e, conseguentemente, ritenere e Parte_2
dichiarare che gli stessi non sono debitori verso le Banche opposte;
senza recesso ed in caso di continuazione del giudizio, ammettere la richiesta di nomina di CTU finanziaria con i quesiti già avanzati davanti al tribunale, inspiegabilmente e senza alcuna motivazione non ammessa nel primo giudizio;
in riforma della sentenza appellata, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando non dovuta da la somma ad essa ingiunta in Parte_3 conseguenza dell'annullamento e/o revoca del decreto ingiuntivo opposto, ritenere e dichiarare non dovuta dagli odierni appellanti sig.ri ed Parte_2
la somma ad essi ingiunta quali fidejussori. Parte_1
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore e difensore che se ne dichiara anticipatario.
Si chiede assegnarsi i termini per il deposito di comparsa conclusionale e replica”.
( ): “Precisa le conclusioni riportandosi a tutto quanto eccepito e dedotto CP_1 nella comparsa di costituzione e di risposta;
con concessione dei termini di cui all'art.
190 c.p.c. e con vittoria di spese e compensi”.
I FATTI DI CAUSA
Avverso il decreto ingiuntivo n° 56/2015, con il quale il Tribunale di Caltanissetta aveva ingiunto alla debitrice principale, ad e ad Parte_3 Parte_1 [...]
, fideiussori, di pagare la somma di € 570.701,23 alla Parte_2 [...]
proponevano opposizione gli ingiunti con atto ritualmente notificato Controparte_3
alla controparte.
Gli opponenti gradualmente eccepivano: 1) la nullità del decreto ingiuntivo per violazione dell'art. 1957 c.c., non avendo la banca provveduto alla messa in mora della debitrice principale nel termine indicato dalla citata disposizione;
2) la nullità della clausola fideiussoria per mancato rispetto del dovere generale di “buona fede”, dal momento che la banca aveva continuato ad erogare il credito alla “pur essendo a Parte_3 conoscenza della sua difficoltà economica, con conseguente pregiudizio dei fideiussori”;
3) l'illegittima applicazione di interessi anatocistici;
etc.
Chiedevano la revoca del provvedimento monitorio opposto e la declaratoria di nullità della garanzia prestata.
Nel giudizio così promosso si costituiva l'istituto di credito opposto il quale contestava
“funditus” tutte le argomentazioni avversarie e chiedeva il rigetto dell'opposizione, rilevando come, nella specie, non si era in presenza di una vera e propria fideiussione quanto e piuttosto di “contratto autonomo di garanzia a prima richiesta”.
Radicatosi il contraddittorio, si dava luogo alla fase istruttoria nel corso della quale interveniva, quale cessionaria del credito in contestazione, la Controparte_1
La causa veniva istruita a mezzo del deposito di corposa documentazione conferente, atteso che il credito azionato afferiva a rapporti bancari di diversa natura, intrattenuti dalla con la Parte_3 Controparte_3
All'esito, il giudice emetteva la sentenza n° 178/2020 con la quale disponeva il rigetto dell'opposizione, confermava il provvedimento monitorio opposto e condannava gli opponenti, in solido tra loro, a rifondere alla banca le spese giudizio.
Avverso il succitato provvedimento ha proposto appello la parte soccombente con atto regolarmente notificato, a mezzo del quale ne ha chiesto la riforma per i motivi che in prosieguo verranno illustrati.
Si è costituita la quale cessionaria del credito, confutando tutte le Controparte_1
argomentazioni avversarie e chiedendo il rigetto del gravame.
Non si è costituita, invece, l'originaria creditrice Controparte_3
Con ordinanza del 14.06.2021 la Corte ha rigettato le istanze istruttorie (nella specie richiesta di espletamento di una consulenza finanziaria) avanzate dalla parte appellante ed ha rinviato la causa per la decisione.
All'udienza del 27.06.2024 sono state raccolte le conclusioni delle parti attraverso il deposito di note di trattazione scritta e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito di scritti difensivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si deve dichiarare la contumacia della Controparte_3
non costituita nella presente fase del giudizio.
[...] Sempre in via preliminare, deve disattendersi la richiesta di dichiarazione di interruzione del processo per via della cancellazione della dal registro delle imprese della CP_2
Camera di Commercio di Arezzo – Siena, avvenuta a seguito di fusione per incorporazione della stessa nella “ , come da atto di Controparte_4
fusione del 23.11.2022 versato agli atti del giudizio.
Al riguardo occorre ricordare l'ormai univoco orientamento della Suprema Corte, secondo cui: “Dopo l'entrata in vigore del novellato art. 2504 bis c.c. la fusione di società, in pendenza di una causa della quale sia parte la società fusa o incorporata, non determina
l'interruzione del processo, né quindi la necessità di riassumerlo poi nei confronti della società incorporante e risultante dalla fusione”. (Cassazione civile sez. I, 03/05/2010, n.
10653).
La fusione di una società mediante incorporazione, invero, crea una situazione giuridica corrispondente a quella della successione universale mortis causa che, agli effetti processuali, trova la propria disciplina nell'art. 300 c.p.c. e provoca l'interruzione del processo solo ove il procuratore della società incorporata abbia fatto la prescritta comunicazione dell'evento realizzatosi nel corso del giudizio, dalla quale decorre il termine di legge per la riassunzione del processo.
Con il primo motivo di gravame gli appellanti denunciano la nullità delle fideiussioni prestate dai sig.ri ed “per essere state redatte su Parte_1 Parte_2 modulo uniforme ABI”.
Richiamando alcune pronunce del Supremo Collegio che mal si addicono però alla fattispecie in esame, gli impugnanti sostengono che le “fideiussioni prestate a garanzia delle operazioni bancarie redatte su modulo uniforme ABI sono totalmente nulle in quanto violano il divieto di intese anticoncorrenziali previsto dall'art. 2, comma 2, lett. a), della
L. n 287/1990. Il citato articolo 2 della L. 287/1990 vieta le intese tra imprese che abbiano l'oggetto o l'effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale, anche fissando direttamente o indirettamente prezzi di acquisto o di vendita o altre condizioni contrattuali”.
Il motivo è infondato e non può essere favorevolmente apprezzato perché non è stata fornita, a tacere d'altro, prova alcuna della sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale.
Giova ricordare che il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, richiamato dagli appellanti, limita la propria indagine al periodo temporale 2002-2005, mentre le fideiussioni in parola sono state sottoscritte in epoca successiva. Era perciò onere degli appellanti, che hanno eccepito la nullità della fideiussione prestata, fornire la prova che ancora, nel 2007, un consistente numero di banche avevano effettivamente concluso contratti di fideiussione contenenti le suddette clausole;
gli impugnanti, invece, si sono limitato ad insistere nella richiesta di declaratoria di nullità senza produrre alcunché (non è sufficiente al riguardo la mera produzione del provvedimento n° 55/2025 assunto dalla banca d'Italia) da cui potesse in qualche modo desumersi la prova necessaria del permanere, anche nel periodo dianzi indicato, del comportamento uniforme delle banche nella condotta anticoncorrenziale, così come evidenziata nel ripetuto provvedimento della Banca d'Italia.
E' ben vero infatti che l'eccezione di nullità è rilevabile d'ufficio ed è proponibile dalla parte per tutto il corso del giudizio, ma è altrettanto vero che, per essere accolta, “devono ad essa essere sottesi fatti ritualmente introdotti, o comunque acquisiti in causa (nella specie: prova delle intese anticoncorrenziali) secondo le regole che disciplinano, anche dal punto di vista temporale, il loro ingresso nel processo, non potendosi fondare su fatti di cui il giudice (o la parte, tardivamente rispetto ai propri oneri) possa ipotizzare solo in astratto la verificazione e la cui introduzione presupponga l'esercizio di un potere di allegazione ormai precluso in rito”. (si veda al riguardo: Cassazione civile, sez. lav.,
23/11/2021, n. 36353).
Senza dire poi che, da quanto emerge dalla documentazione in atti (allegati 1, 11 e 12 del fascicolo monitorio), nella fattispecie in esame non si è in presenza di un'ordinaria fideiussione codicistica quanto e piuttosto di un contratto autonomo di garanzia, dal momento che il negozio sottoscritto dagli appellanti, alle clausole 6 e 7, prevede: a) la dispensa del creditore dall'onere di agire entro i termini di cui all'art. 1957 c.c.; b) l'obbligo dei fideiussori di pagare immediatamente alla a semplice richiesta scritta, anche in CP_3
caso di opposizione al debitore principale;
c) la rinuncia ad opporre al creditore le eccezioni che avrebbe potuto opporre il debitore.
Ebbene, l'inserimento in un contratto di fideiussione di clausole del tenore di quelle sopra richiamate è idonea a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, n. 3947/2010; n. 4717/2019).
Intervenendo in “subiecta materia” la Corte di Cassazione ha affermato che: “A differenza del contratto di fideiussione, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui, tutelando l'interesse all'esatto adempimento della relativa prestazione, il contratto autonomo di garanzia (cosiddetto "Garantievertrag") ha la funzione di tenere indenne, mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, avendo come causa concreta quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla detta mancata esecuzione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva reputato gli indicatori formali quale la denominazione "di appendice" delle relative pattuizioni non idonei a contrastare il carattere di autonomia della garanzia prestata, direttamente desumibile dalla clausola "a prima richiesta e senza eccezioni") (cfr.
Cassazione n. 30181/2018).
Ed ancora: “Il contratto autonomo di garanzia si caratterizza, rispetto alla fideiussione, per l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all' art. 1945 c.c. , e dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo” (Cassazione civile , sez. II , 17/06/2022 , n. 19693).
Il garante quindi, richiesto del pagamento, potrà eccepire esclusivamente la natura fraudolenta o abusiva della richiesta di escussione, con onere di provare l'avvenuto adempimento da parte del debitore (cfr. Cassazione n. 29215/08; n. 31956/2018; n.
16345/2018).
Le considerazioni che precedono valgono anche a travolgere il secondo ed il terzo motivo di doglianza, che vengono qui congiuntamente trattati per via della loro intrinseca connessione e con i quali gli appellanti lamentano l'ingiustizia dell'impugnato provvedimento per non avere il primo giudice accolto l'eccezione di nullità della clausola contrattuale di deroga all'art. 1957 c.c.
Si sostiene, in particolare, che “il termine previsto dall'anzidetta disposizione ha natura decadenziale e, come tale, può essere interrotto solo dalla proposizione della domanda giudiziale o da un atto ad essa assimilato e non da una semplice diffida extragiudiziale”
(ved. Tribunale Padova, 11 Febbraio 2020)”, mentre l'istituto di credito appellato “solo con il ricorso per decreto ingiuntivo per cui è oggi causa, ha intrapreso nei confronti dei fideiussori un'iniziativa giudiziaria finalizzata al recupero del supposto credito”.
Si obietta però che anche a fronte di un'eventuale nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., nel caso a mani non vi sarebbe alcuna conseguenza applicativa rilevante, dal momento che l'intercorso negozio di garanzia prevede il pagamento del garante "a semplice richiesta scritta", con la conseguenza che l'attivazione della banca creditrice per evitare la decadenza non doveva necessariamente assumere natura giudiziale: il Giudice di
Legittimità ha infatti da tempo chiarito che la clausola con cui il garante si impegna a soddisfare il creditore "a semplice richiesta scritta" va interpretata come deroga pattizia alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 c.c. deve essere osservato (vale a dire con la proposizione di un'azione giudiziaria); in altre parole, ogniqualvolta le parti concordino il "pagamento a semplice richiesta scritta" proveniente dal creditore, l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione è soddisfatto dalla stessa richiesta stragiudiziale di pagamento formulata al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria (così Cass. n. 7345/1995 in motivazione, richiamata da Cass. n. 13078/2008, e più di recente Cass. n. 22346/2017).
E qui la banca ha documentalmente provato di avere inviato ai fideiussori (doc. 13 prod. monitorio) le raccomandate di “diffida e messa in mora” nei termini previsti dalla citata disposizione. Le garanzie apprestate, poi, oltre ad essere state regolarmente sottoscritte dai fideiussori, risultano anche specificamente approvate ai sensi dell'art. 1341 c.c.
Deve parimenti respingersi l'ulteriore motivo di gravame attraverso il quale gli impugnanti lamentano l'errore in cui sarebbe incorso il giudice per non avere opportunamente esaminato la consulenza di parte e per non avere disposto una consulenza contabile di ufficio.
Ebbene, quanto alla consulenza di parte si obietta che quest'ultima va considerata alla stregua di mere allegazioni difensive a contenuto tecnico, prive come tali di un autonomo valore probatorio;
si tratta, invero, di atti difensivi e, come tali, privi di valore probatorio nel corso del giudizio, al pari di una comparsa conclusionale o di una memoria di replica.
Sul punto è appena il caso di richiamare (ex multis) un recente arresto del giudice di legittimità per il quale: “La consulenza tecnica di parte costituisce una mera allegazione difensiva di contenuto tecnico priva di autonomo valore probatorio che, se non esplicitamente confutata in sentenza, deve per implicito essere ritenuta disattesa, in quanto la stessa costituisce un mero argomento di prova” (Cassazione civile, sez. II,
28/08/2024 n. 23254).
Mentre, con riferimento alla consulenza di ufficio, va ricordato che la consulenza tecnica costituisce non già un mezzo di prova, ma al più di ricerca della prova
(c.d. consulenza tecnica percipiente) avente la funzione di fornire al giudice i necessari elementi di valutazione quando la complessità sul piano tecnico - specialistico dei fatti di causa impedisca una compiuta comprensione (c.d. consulenza tecnica deducente), ma non può avere la funzione di esonerare la parte dagli oneri probatori sulla stessa gravanti.
E qui la richiesta di c.t.u., come già accertato da questa Corte con ordinanza del
14.06.2021 che espressamente si richiama, non può essere accolta per via della mancanza di un qualsiasi concreto principio di prova, poiché in tal caso essa finirebbe per avere carattere meramente esplorativo.
Alla stregua delle superiori considerazioni, dunque, l'appello non può essere accolto e la sentenza del primo giudice deve essere confermata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n° 115/2002, per il versamento di un ulteriore importo da porre a carico degli appellanti, in solido tra loro, pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per il giudizio di appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n° 178/2020 emessa dal
Tribunale di Caltanissetta ed impugnata da in persona del legale Parte_3
rappresentante pro-tempore, e da ed , Parte_1 Parte_2
Condanna i predetti, in solido tra loro, a rifondere le spese processuali della presente fase alla parte appellata, che liquida in € 9.000,00 (di cui € 2500,00 per la fase di studio, €
2000,00 per la fase introduttiva ed € 4500,00 per quella conclusionale) oltre compenso forfetario, i.v.a. e c.p.a. se dovuti.
Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n°
115/2002, per il versamento di un ulteriore importo da porre a carico degli appellanti, in solido tra loro, pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per il giudizio di appello.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio della Sezione civile della Corte, addì 30.01.2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Roberto Rezzonico
L'ESTENSORE (Mag. Aus.)
Avv. Alberto Lo Giudice