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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. IV, sentenza 06/02/2026, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 251/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MELA ANTONIO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2091/2024 depositato il 18/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Brindisi
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Consorzio_2 - 93544360725
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 024 2024 00109579 30 000 CONTR.CONSORTIL 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2253/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Parte ricorrente si riporta agli scritti.
La Corte, in composizione monocratica, sentiti i fatti, trattiene in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., ha impugnato la cartella di pagamento n. 024 2024 0010957930000, di complessive € 1.616,88 emessa da Agenzia delle Entrate –
Riscossione Brindisi, citando in giudizio lo stesso agente della riscossione ed il Consorzio Speciale per la bonifica di Arneo. La predetta cartella veniva, infatti, posta in essere a seguito di ruolo n. 2024/000430 emesso dal predetto Consorzio, reso esecutivo in data 20.02.2024 e consegnato all'agente della riscossione in data 10.03.2024.
Con l'atto impugnato veniva richiesto il pagamento del contributo di bonifica terreni e fabbricati, cod. 0630, relativo all'anno 2023 in relazione alla proprietà di una serie di terreni agricoli censiti nel catasto del comune di Oria (Br).
A sostegno delle proprie ragioni deduceva i seguenti motivi di gravame:
1. Vizio di motivazione dell'atto impugnato.
2. Eccesso di potere per mancata approvazione e pubblicazione del nuovo piano di classifica.
3. Eccesso di potere per inesistenza delle opere di bonifica idraulica previste dal Piano di classifica e dal
Piano di riparto.
4. Nel merito, illegittimità della pretesa tributaria in assenza del beneficio diretto e specifico per gli immobili gravati dal tributo.
Concludeva con la richiesta di annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Si costituivano in giudizio entrambi gli enti citati, ossia l'Agente della Riscossione e il Consorzio di Bonifica
Centro UD UG (in sostituzione del Consorzio Speciale per la bonifica di Arneo) i quali, in ragione della ritenuta infondatezza dei motivi di ricorso ne chiedevano il rigetto, con vittoria di spese. In particolare DE evidenziava la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle eccezioni riguardanti il merito della pretesa, di competenza dell'ente impositore
In data 20.11.2025 parte ricorrente depositava memoria illustrativa in replica ai rilievi delle parti opposte.
Al termine dell'udienza di trattazione dell'11.12.2025 il ricorso veniva trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente osservato che la legge Regionale n. 1 del 03.02.2017 ha previsto la costituzione del Consorzio di bonifica Consorzio_2 che avrebbe assunto le funzioni dei Consorzi di Bonifica soppressi: Arneo, Ugento Li Foggi, Stornara e Nominativo_1 e Nominativo_2 d'Apulia.
Con delibera di Giunta Regionale n. 1100 del 31.07.2023 la Regione UG ha disposto l'operatività del nuovo “Consorzio di Bonifica Consorzio_2”, di cui alla richiamata Legge Regionale n. 1/2017, a far data dal 01.01.2024.
Invero, dalla lettura dei dati presenti all'interno della stessa cartella di pagamento impugnata si evince che il ruolo n. 2024/000430, che ha dato impulso alla cartella di pagamento in argomento, è stato reso esecutivo in data 20.02.2024 dal Consorzio di bonifica Consorzio_4 (consegnato all'agente della riscossione il 10.03.2024), ossia in un momento in cui tale ente non era più esistente in quanto soppresso.
Per quanto innanzi il ruolo emesso e reso esecutivo da soggetto giuridicamente inesistente, quale era il
Consorzio Speciale di Bonifica Arneo in data 20.02.2024, è improduttivo di effetti e ciò è rilevabile anche d'ufficio dal giudice (Cass. Civ. sez. VI – ordinanza n. 15605 del 22.06.2017).
Per quanto sopra esposto la Corte accoglie il ricorso restando assorbita l'analisi di ogni altra eccezione. I contrasti giurisprudenziali esistenti in materia giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, accoglie il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MELA ANTONIO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2091/2024 depositato il 18/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Brindisi
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Consorzio_2 - 93544360725
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 024 2024 00109579 30 000 CONTR.CONSORTIL 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2253/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Parte ricorrente si riporta agli scritti.
La Corte, in composizione monocratica, sentiti i fatti, trattiene in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., ha impugnato la cartella di pagamento n. 024 2024 0010957930000, di complessive € 1.616,88 emessa da Agenzia delle Entrate –
Riscossione Brindisi, citando in giudizio lo stesso agente della riscossione ed il Consorzio Speciale per la bonifica di Arneo. La predetta cartella veniva, infatti, posta in essere a seguito di ruolo n. 2024/000430 emesso dal predetto Consorzio, reso esecutivo in data 20.02.2024 e consegnato all'agente della riscossione in data 10.03.2024.
Con l'atto impugnato veniva richiesto il pagamento del contributo di bonifica terreni e fabbricati, cod. 0630, relativo all'anno 2023 in relazione alla proprietà di una serie di terreni agricoli censiti nel catasto del comune di Oria (Br).
A sostegno delle proprie ragioni deduceva i seguenti motivi di gravame:
1. Vizio di motivazione dell'atto impugnato.
2. Eccesso di potere per mancata approvazione e pubblicazione del nuovo piano di classifica.
3. Eccesso di potere per inesistenza delle opere di bonifica idraulica previste dal Piano di classifica e dal
Piano di riparto.
4. Nel merito, illegittimità della pretesa tributaria in assenza del beneficio diretto e specifico per gli immobili gravati dal tributo.
Concludeva con la richiesta di annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Si costituivano in giudizio entrambi gli enti citati, ossia l'Agente della Riscossione e il Consorzio di Bonifica
Centro UD UG (in sostituzione del Consorzio Speciale per la bonifica di Arneo) i quali, in ragione della ritenuta infondatezza dei motivi di ricorso ne chiedevano il rigetto, con vittoria di spese. In particolare DE evidenziava la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle eccezioni riguardanti il merito della pretesa, di competenza dell'ente impositore
In data 20.11.2025 parte ricorrente depositava memoria illustrativa in replica ai rilievi delle parti opposte.
Al termine dell'udienza di trattazione dell'11.12.2025 il ricorso veniva trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente osservato che la legge Regionale n. 1 del 03.02.2017 ha previsto la costituzione del Consorzio di bonifica Consorzio_2 che avrebbe assunto le funzioni dei Consorzi di Bonifica soppressi: Arneo, Ugento Li Foggi, Stornara e Nominativo_1 e Nominativo_2 d'Apulia.
Con delibera di Giunta Regionale n. 1100 del 31.07.2023 la Regione UG ha disposto l'operatività del nuovo “Consorzio di Bonifica Consorzio_2”, di cui alla richiamata Legge Regionale n. 1/2017, a far data dal 01.01.2024.
Invero, dalla lettura dei dati presenti all'interno della stessa cartella di pagamento impugnata si evince che il ruolo n. 2024/000430, che ha dato impulso alla cartella di pagamento in argomento, è stato reso esecutivo in data 20.02.2024 dal Consorzio di bonifica Consorzio_4 (consegnato all'agente della riscossione il 10.03.2024), ossia in un momento in cui tale ente non era più esistente in quanto soppresso.
Per quanto innanzi il ruolo emesso e reso esecutivo da soggetto giuridicamente inesistente, quale era il
Consorzio Speciale di Bonifica Arneo in data 20.02.2024, è improduttivo di effetti e ciò è rilevabile anche d'ufficio dal giudice (Cass. Civ. sez. VI – ordinanza n. 15605 del 22.06.2017).
Per quanto sopra esposto la Corte accoglie il ricorso restando assorbita l'analisi di ogni altra eccezione. I contrasti giurisprudenziali esistenti in materia giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, accoglie il ricorso. Spese compensate.