Sentenza 20 luglio 2001
Massime • 1
L'opposizione alla cartella esattoriale emessa per la riscossione di una sanzione amministrativa, fondata sul difetto di elementi idonei ad identificare il titolo di pagamento e per mancato rispetto delle modalità della notifica, ai sensi degli artt. 25 e 26 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, costituisce impugnazione per vizi formali, e perciò configura opposizione agli atti esecutivi, da proporre perentoriamente nel termine di cinque giorni dalla notifica della cartella, a pena di inammissibilità, da controllare pregiudizialmemte d'ufficio, anche in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 382, terzo comma, cod. proc. civ..
Commentario • 1
- 1. Azienda Di Saldatura Industriale Con Debiti: Cosa Fare E Come Difendersi Da Fisco, Inps E BancheGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 18 febbraio 2026
INTRODUZIONE: L'azienda di saldatura industriale che si trova oberata da debiti tributari (cartelle esattoriali non pagate), contributivi (versamenti INPS arretrati) o bancari corre rischi gravi: interessi e sanzioni crescenti, iscrizioni ipotecarie, pignoramenti di beni mobili o immobili, fermi auto e persino la chiusura forzata dell'attività. In questo contesto complesso, è fondamentale reagire subito con strategie legali adeguate, evitando gli errori più comuni (ignorarе le cartelle, scadenze perdute, trattative mal gestite) e scegliendo i rimedi giusti offerti dalla legge (opposizioni, accordi agevolati, procedure concorsuali, ecc.). Nel corso dell'articolo verranno descritte …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/07/2001, n. 9912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9912 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO BALDASSARRE - Presidente -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - Consigliere -
Dott. MARIO ADAMO - Consigliere -
Dott. FABRIZIO FORTE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso iscritto al n. 7080 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 1999, proposto
DA
OC SS, elettivamente domiciliato in Genova, Via Galata n. 36/9, presso l'avv. Silvio Romanelli di Genova, che lo rappresenta e difende, per procura in calce al ricorso.
- ricorrente -
contro
COMUNE DI GENOVA, in persona del sindaco p.t., autorizzato al resistere con delibera della G.M. n. 377 del 15 aprile 1999 e rappresentato e difeso, per procura in calce al controricorso, dagli avv.ti Pasquale Germani di Genova ed Enrico Romanelli di Roma, presso il quale elettivamente domicilia in Roma, V. Cosseria 5.
- controricorrente -
avverso la sentenza del Pretore di Genova, 1^ sez. civ. n. 419 del 17 febbraio - 5 marzo 1998. Udita, all'udienza del 3 maggio 2001, la relazione del Cons. Dott. Fabrizio Forte.
Uditi l'avv. Pafundi, per delega dell'avv. Romanelli di Roma e il P.M. Dott. Stefano Schirò, che hanno ambedue concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Con sentenza del 5 marzo 1998 il Pretore di Genova ha rigettato l'opposizione di SS OC alla cartella esattoriale emessa per riscuotere la somma di L.
3.063.290 a titolo di sanzione per alcune violazioni del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (da ora C.d.S., compensando le spese di causa;
secondo il pretore i verbali di contestazione delle infrazioni erano stati regolarmente notificati al trasgressore e questi non li aveva impugnati per cui la sanzione era legittima.
Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso il OC con due motivi.
Il comune di Genova si è difeso con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso censura la sentenza di merito perché carente di motivazione e violativa dell'art. 360 n. 5 c.p.c., non avendo il pretore giustificato il rigetto dell'opposizione per i dedotti vizi propri della cartella, non conforme al modello normativo;
il verbale di accertamento è infatti titolo esecutivo per la iscrizione a ruolo, ma la cartella esattoriale lo sostituisce, per cui l'utilizzazione degli stessi modelli usati per la riscossione dei tributi comporta che la cartella dà luogo a equivoci e nel caso era nulla perché incomprensibile, richiamando il numero di contribuente, il codice tributo, il periodo imponibile e altri concetti inconciliabili con la riscossione di una sanzione amministrativa. Mancando nella cartella elementi formali indispensabili per consentire un corretto esercizio del diritto di difesa del suo destinatario, essa era nulla.
1.2 Dal ricorso, sul punto incontestato, si evince che l'opposizione del OC dinanzi al pretore, che non è in atti, ha avuto ad oggetto i soli vizi formali della cartella di pagamento, censurandone la formulazione. Secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 10 agosto 2000 n. 562, l'opposizione con la quale si denuncino vizi propri della cartella, per carenze di elementi che essa dovrebbe contenere in base agli artt. 25 e 26 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, è qualificabile come opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., e deve quindi proporsi, come sancisce questa norma, nei cinque giorni dalla notificazione dell'atto impugnato.
Non risultando dal ricorso o dagli atti prodotti la data di notifica al OC della cartella impugnata ma la sola data del ricorso in opposizione depositato il 6 agosto 1997, non è verificabile la tempestività dell'atto introduttivo del giudizio di merito da rilevarsi in via pregiudiziale e di ufficio anche in questa sede (art. 382, 3^ comma c.p.c.) e, quindi, il primo motivo del ricorso per cassazione, non autosufficiente sul punto, è inammissibile.
2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia poi la illegittimità delle notifiche al trasgressore dei verbali di contestazione, effettuate oltre i termini dell'art. 14 della L. 689/81, elevati a 150 giorni dall'art. 201 C.d.S., notificazioni nulle perché in esse non si dava atto delle attività compiute dal notificatore per rinvenire il destinatario "assente" e per non essere seguito alla notifica a mezzo posta l'invio della raccomandata con avviso di ricevimento per dare notizia del deposito del plico raccomandato presso l'ufficio postale, in base alla sentenza additiva della Corte Costituzionale n. 346 del 22 settembre 1998, per cui era da escludere l'esistenza del titolo esecutivo fondamento della cartella impugnata. Per il controricorrente, la regola "tempus regit actum" impedirebbe di applicare la caso la modifica normativa di cui alla sentenza della Corte Costituzionale.
2.1. La deduzione sulla nullità di notifica dei verbali di contestazione che, come è detto in ricorso, si ebbe solo in udienza, costituisce opposizione ai sensi degli artt. 22 e 23 della L. 689/81 (cfr. la cit. S.U. 562/ 2000) e anche per essa non è dato dal ricorso di rilevarne la tempestività, per cui, per tale profilo, lo stesso è inammissibile.
Inoltre, perché l'opposizione originariamente proposta è stata quella agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., la deduzione successiva in udienza della notifica nulla dei verbali di contestazione costituente opposizione ai sensi degli artt. 22 e 23 della L. n. 689/81, non dà luogo ad una mera modifica del ricorso introduttivo non rilevata dal pretore ne' rilevabile quindi di ufficio in questa sede, ma alla proposizione di un'altra domanda per l'annullamento della cartella che deve ritenersi inammissibile e proposta oltre il termine perentorio del citato art. 22. La deduzione della nullità delle notifiche dei verbali di contestazione non proponibile in udienza e tardiva per la natura impugnatoria del giudizio di cui alla L. n. 689/81, preclude la riproposizione della questione in sede di legittimità; pure per tale profilo il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano a carico del ricorrente come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida in L. 800.000 per onorari e in per spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 maggio 2001. Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2001