Sentenza 4 giugno 2002
Massime • 1
La presunzione di conoscenza da parte del destinatario, posta dall'art. 1335 cod. civ., delle dichiarazioni dirette ad una determinata persona che siano giunte a destinazione opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo della dichiarazione nel luogo indicato dalla norma, indipendentemente dal mezzo di trasmissione adoperato e dall'osservanza delle disposizioni del codice postale. Incombe pertanto sullo stesso destinatario l'onere di provare di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di acquisire la conoscenza medesima e, quindi, anche l'onere di provare la non corrispondenza della dichiarazione inviata a quella di cui il mittente conservi la copia.
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RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 5 settembre 2024, iscritta al n. 202 del registro ordinanze 2024, la Corte di cassazione, sezioni unite civili, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), in riferimento agli artt. 3, 4, primo comma, 24, primo comma, 32, primo comma, 35, primo comma, 11 e 117 (recte: 117, primo comma) della Costituzione, questi ultimi due in relazione all'art. 27, paragrafo 1, lettera c), della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, approvata dall'Assemblea generale il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 04/06/2002, n. 8073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8073 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO FIDUCCIA - Presidente -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. FRANCESCO TRIFONE - Consigliere -
Dott. ENNIO MALZONE - rel. Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN TE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.VASARI 5, presso lo studio dell'avvocato RAUL RUDEL, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato RENATO RAGOZZINO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CAPITAL FINANZIARIA IMMOBILIARE SRL, con sede in Milano, in persona del suo legale rappresentante p.t. Dott. Sandro Sessini, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GERMANICO 197, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO MARONE, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato PAOLO ROSSI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1626/98 della Corte d'Appello di MILANO, emessa il 20/05/98 e depositata il 09/06/98 (R.G. 2827/95);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/11/01 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLMIENTO DEL PROCESSO
Con citazione 20.4.93 AC AN proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo di pagamento somma di L. 23.800.000 emesso dal presidente del tribunale di Milano il 19.3.93 su ricorso del Capital Finanziaria Immobiliare srl a titolo di provvigione per mediazione immobiliare.
Assumeva l'opponente che la provvigione non era dovuta, perché egli non aveva ricevuto nel termine convenuto l'accettazione della proposta d'acquisto siccome da lui formulata il 27.10.92. La convenuta, costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'opposizione, controdeducendo di aver comunicato al AC l'avvenuta accettazione della sua proposta di acquisto dell'immobile in questione da parte dei relativi promittenti venditori con telegramma del 12.11.92, di cui produceva dichiarazione del Direttore Provinciale Amministrativo delle P.T. dell'avvenuto recapito in data 13.11.92 mediante immissione nella cassetta delle lettere dell'abitazione del destinatario, in assenza dello stesso e di persona abilitata a riceverlo, secondo il disposto dell'art. 58 delle Istruzioni del Servizio Telegrammi.
L'adito tribunale con sentenza n. 33 del 17.11.94 accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo, condannando la convenuta alle spese di lite.
La Corte d'appello di Milano con sentenza n. 1626 del 20.5.98 ha accolto l'appello proposto dalla Capital, confermando il decreto ingiuntivo e condannando l'opponente alle spese di lite del grado, considerando che l'avvenuta produzione in giudizio dell'originale del telegramma dava la prova dell'avvenuta comunicazione dell'accettazione della proposte d'acquisto da parte dei promittenti venditori in assenza di un fatto eccezionale, estraneo alla volontà del destinatario, che ne avesse impedita la conoscenza. Per la cassazione della decisione ricorre il AC esponendo tre motivi.
Resiste con controricorso la Capital con salvezza delle spese del grado.
Il ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 2705, 2706 e 2719 c.c. e insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza sul punto del valore della copia del telegramma prodotto in giudizio dalla Capital. Si sostiene che il documento prodotto in appello dalla Capital sarebbe solo una copia del telegramma rilasciata al mittente e non escluderebbe che il telegramma da recapitare al destinatario potrebbe essere di contenuto diverso, non potendosi escludere cioè che la stazione di arrivo nel trascriverlo sul documento cartaceo lo modifichi, di tal che l'unica prova opponibile al destinatario sarebbe o la copia autenticata del telegramma ricevuto ovvero l'originale del telegramma consegnato all'ufficio di partenza e sottoscritto dal mittente. Con il secondo motivo si deduce contraddittorietà, omessa ed insufficiente motivazione della sentenza circa l'effettiva ricezione del telegramma da parte del destinatario;
falsa applicazione degli artt. 1335 e 2706 c.c. in relazione all'art. 58, par. 2 e 3 del regolamento delle PP.TT. - istruzioni per il servizio telegrammi e radiotelegrammi -. Si sostiene che la Corte di merito ha ritenuto provata la ricezione da parte del destinatario del telegramma in questione sulla scorta "della copia rilasciata al mittente dall'ufficio postale trasmittente", mentre la produzione di tale documento se può dare contezza del tenore del telegramma spedito, non può costituire la prova dell'effettiva ricezione del medesimo da parte del destinatario in ipotesi in cui non siano state osservate le norme per la consegna previste dal codice postale: nel caso specifico, il portalettere, in assenza del destinatario, avrebbe omesso di inserire nella cassetta di corrispondenza l'avviso della giacenza del telegramma presso l'ufficio postale.
Con il terzo motivo si deduce violazione o falsa applicazione dell'art. 1335 c.c.; nonché difetto di motivazione in relazione alla mancata assunzione di mezzi istruttori. Si assume che la Corte di merito ha ritenuto inammissibile le istanze istruttorie poiché non dirette a dimostrare un evento eccezionale ed estraneo alla volontà del destinatario e si sostiene che la prova liberatoria incombente al destinatario della dichiarazione recettizia non incontri alcun limite, ben potendo costui, provare qualsiasi fatto che abbia reso impossibile la conoscenza di tale atto e, quindi, anche il mancato rispetto delle norme per la consegna stabilite dal codice postale. I tre motivi possono essere trattati congiuntamente, perché tutti hanno il loro addentellato logico-giuridico nella qualificazione giuridica dell'atto posto in essere per via telegrafica dalla Capital Finanziaria in data 12 novembre 1992. Inconferente risulta, nel caso di specie, il richiamo fatto alle disposizioni del codice civile (artt. 2705, 2706 e 2719), affinché il telegramma assuma il valore probatorio della scrittura privata, necessaria, a sensi degli artt. 1350 e 1351 c.c., ai fini dell'esistenza dei contratti che trasferiscono la proprietà dei beni immobili, perché il telegramma, nel caso in oggetto, non costituiva l'accettazione della proposta del promissario acquirente dell'immobile da parte dei promittenti venditori, bensì era solo il mezzo con il quale l'intermediario portava a conoscenza del destinatario che la sua proposta era stata accettata dai promittenti venditori. Ed infatti, è fuori discussione che la Capital Finanziaria Immobiliare ha agito nei limiti della sua attività di intermediazione, senza assumere le vesti del mandatario dei promittenti venditori. Devesi, quindi, intendere che i promittenti venditori comunicarono al mediatore che accettavano la proposta del promissario acquirente e che il mediatore, quale nuncius, comunicò la notizia a costui.
Si è, pertanto, in ambito delle dichiarazioni unilaterali recettizia, che a norma dell'art. 1335 c.c. non richiedono formule determinate e possono essere trasmesse con ogni mezzo (Cass. civ. 450/1985). Ma è proprio delle dichiarazioni unilaterali recettizie, che siano giunte a destinazione, la presunzione di conoscenza da parte del destinatario, sicché incombe allo stesso destinatario, che neghi di averne avuta conoscenza l'onere di provare di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione e, quindi, anche quello di provare la non corrispondenza della dichiarazione inviata a quella di cui il mittente conservi la copia. Nel caso in esame, risultando dal contesto della sentenza d'appello che la Capital ha prodotto in tale grado di giudizio l'originale del telegramma reperito presso l'ufficio postale di partenza e che aveva prodotto nel giudizio avanti il tribunale, la dichiarazione 24.6.93 del Direttore Provinciale dell'Amministrazione P.T. competente per la zona di Settala, attestante che, in base ai registri di consegna dei telegrammi (mod. 23/U) dell'Ufficio di Settala, risultava documentato che il telegramma 12 novembre 1992 era stato consegnato il 13 novembre 1992, alle ore 11,20, mediante immissione nella cassetta delle lettere dell'abitazione del Sig. AC, in quanto il destinatario era momentaneamente assente, sono conformi a diritto e all'interpretazione datane dai giudici di legittimità con ritenute pronunce le conclusioni trattene dalla Corte di merito circa la prova del contenuto del messaggio trasmesso con telegramma e del suo avvenuto recapito nella buca delle lettere all'indirizzo del destinatario, specialmente ove si osservi che nessuna specifica contestazione è stata avanzata in ordine al contenuto del telegramma e nemmeno è stata dedotta una possibile causa d'impedimento a prendere conoscenza dell'atto depositato nella buca delle lettere.
Risulta, infatti, chiarito in precedenti pronuncia di questa Corte, che il principio stabilito dall'art. 1335 c.c. opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo della dichiarazione nel luogo indicato dalla norma, indipendentemente dal mezzo di trasmissione adoperato e dall'osservanza delle disposizioni del codice postale:
incombe al destinatario l'onere di superare la presunzione di conoscenza, deducendo e provando la dimostrazione di un evento eccezionale ed estraneo alla sua volontà che gli abbia impedito di avere conoscenza della dichiarazione medesima (Cass. 27.1.88 n. 715;
Cass. 0 3061/89). Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del grado in favore della resistente, così come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del grado in favore della resistente, che liquida in L. 317.870 (Euro 164,17), oltre L. 2.000.000 (Euro 1032,91) per onorari. Così deciso in Roma, il 22 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2002