Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 30/05/2025, n. 4156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4156 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 04156/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00760/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 760 del 2025, proposto da
NN IA, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Parillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli alla via della Stadera –Parco Gandhi –F. 5, presso l’Avv. Giuseppe Puorto;
contro
Ministero della Difesa, Aeronautica Militare – Comando 9° Stormo “F. Baracca” di Stanza in Grazzanise, Ministero della Difesa – Aeronautica Militare – Comando Logistico, Ministero della Difesa – Centro Unico Stipendiale Interforze, non costituiti in giudizio;
per l'ottemperanza
alla sentenza n. 3703/2023, emessa il 05.04.23 dal Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sezione Settima, nonché per la dichiarazione di nullità del provvedimento, di cui si sconoscono data ed estremi, con cui il Comando Logistico dell’Aeronautica Militare, per il tramite del Centro Unico Stipendiale Interforze del Ministero della Difesa, mediante cedolino di pagamento n. 175466AC, ha quantificato il premio cd. antiesodo nella misura di € 11.362,05 in luogo di € 33.053,24 effettivamente dovuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2025 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Con sentenza n. 3703/23 questa Sezione, accogliendo il ricorso proposto dal IA NN volto ad annullare il diniego di percepire il premio di cui all’art. 2, comma 2, L. 365/03 ed artt. 1804 e 2262, comma 2, D.lgs. n. 66/10, ha statuito il “diritto del ricorrente a conseguire l’indennità in discussione” e il conseguente obbligo per l’Amministrazione della Difesa di corrispondere “[de]i relativi importi, con maggiorazione degli accessori di legge”.
Notificata la sentenza ai fini del decorso del termine ex art. 14, D.L. n. 669/1996 e, successivamente, diffidata la competente Amministrazione, con cedolino di pagamento n. 175466AC del dicembre 2024, al ricorrente è stata liquidata a titolo di “premio residuale CTA” la somma di € 11.362,05, in luogo di quella dovuta e riconosciuta con la sentenza e, cioè, € 33.053,24.
Sulla scorta di tali premesse, il ricorrente ha chiesto ordinarsi all’Amministrazione di dare completa esecuzione alla sentenza n. 3703/23, previa declaratoria di nullità per elusione/violazione del giudicato di ogni atto contrastante con il dictum giudiziale, compreso il citato cedolino di pagamento, con nomina di un commissario ad acta pe l’ipotesi di perdurante inadempimento.
2 - L’Amministrazione intimata non ha preso parte al giudizio.
3 - Alla camera di consiglio del 17/4/2025 il ricorso è stato assunto in decisione.
4 - La domanda è fondata.
4.1 - Il giudizio a quo nasce dalla domanda del IA avente ad oggetto una posizione di diritto soggettivo (avendo le somme richieste natura di retribuzione differita – cfr. sent. Corte Costituzionale n. 169 del 5.7.2022), nonostante la veste formale di giudizio impugnatorio del diniego espresso dall’Amministrazione competente.
Si rammenta, altresì che la sola ragione posta dall’Amministrazione militare a sostegno dell’originario diniego consisteva nella abrogazione dell’art. 2262, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66 (“Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare di cui all'articolo 1804 che, pur non avendo superato il quarantacinquesimo anno di età alla data del 22 gennaio 2004, non abbiano potuto contrarre tutti i periodi di ferma volontaria, è corrisposto in unica soluzione, al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio, un premio pari alla differenza tra l'importo complessivo dei premi di cui all'articolo 1804, e quello dei premi percepiti”) ad opera dell’art. 1 co. 261 l. n. 1902/2014. Nel corso di quel giudizio, l’Amministrazione non ha contestato che il ricorrente era stato posto in quiescenza per limiti di età. Era in atti, peraltro, una nota a forma del Comandante del 9° stormo A.M. in cui si dava atto della sussistenza di tutti i requisiti previsti dall’art. 2 co. 2 l. n. 365/03, poi trasfuso nel citato art. 2262.
Sopravenuta la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 261, della Legge 23 dicembre 2014, n. 1902, nella parte in cui ha disposto l’abrogazione dell’art. 2262, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ad opera della sentenza n. 169 del 05.07.22, la Sezione ha quindi affermato il diritto del ricorrente a percepire il beneficio economico, che il ricorrente aveva richiesto nella misura di euro € 33.053,24.
Tenuto altresì conto della circostanza che il ricorrente (nato nel 1960) ha compiuto 45 anni prima dell’entrata in vigore dell’art. 1, co. 260, della legge 23/12/2014, n. 190 (01/01/2015), il premio spetta nella misura intera (detratto quanto già il ricorrente ha dichiarato di aver percepito in ragione del primo biennio di ferma): in tal senso, vedasi il parere dell’Avvocatura generale dello Stato prodotto dal ricorrente.
4.2 - Per le suesposte ragioni, la domanda di ottemperanza va accolta e l’Amministrazione intimata va condannata a dare integrale esecuzione alla sentenza n. 3703/23 nei sensi innanzi indicati, corrispondendo al ricorrente le somme ancora dovute nel termine di giorni 60 dalla comunicazione o notifica (se anteriore) della presente sentenza, maggiorate degli interessi legali dal passaggio ingiudicato della stessa.
4.3 - Per quanto riguarda le spese successive al titolo azionato e come tali non liquidate nello stesso, il Collegio condivide la giurisprudenza (ex multis, T.A.R. Campania, sez. VII, sent. 5097 del 28.10.2019; sez. VIII, sent. 3677 del 5.6.2018; 3977 del 19.7.2019), ai sensi della quale, “ in sede di giudizio di ottemperanza può riconoscersi l'obbligo di corrispondere alla parte ricorrente, oltre che gli interessi sulle somme liquidate in giudicato, anche delle spese accessorie ” (T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, 28/10/2009, n. 1798; T.A.R. Sardegna, 29/09/2003, n. 1094).
Infatti, nel giudizio di ottemperanza, le ulteriori somme richieste in relazione a spese diritti e onorari successivi alla sentenza sono dovute solo in relazione alla pubblicazione, all'esame ed alla notifica del medesimo, nonché alle spese relative ad atti accessori aventi titolo nello stesso provvedimento giudiziale; non sono dovute, invece, le eventuali spese non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, quali quelle di precetto (che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 ss., c.p.c.), o quelle relative a procedure esecutive risultate non satisfattive, poiché, come indicato, l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 11 maggio 2010 , n. 699; T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 22 dicembre 2009 , n. 1348; Tar Campania – Napoli n. 9145/05 ; T.A.R. Campania – Napoli n. 12998/03; C.d.S. sez. IV n. 2490/01; C.d.S. sez. IV n. 175/87).
Ciò in considerazione del fatto che il creditore della P.A. può scegliere liberamente di agire, o in sede di esecuzione civile, ovvero in sede di giudizio di ottemperanza, ma una volta scelta questa seconda via non può chiedere la corresponsione delle spese derivanti dalla eventuale notifica al debitore di uno o più atti di precetto (T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, 14.07.2009, n. 1268)”.
Le spese, i diritti e gli onorari di atti successivi al titolo azionato sono quindi dovuti solo per le voci suindicate e, in quanto funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, vengono liquidate, in modo omnicomprensivo, nell’ambito delle spese di lite del presente giudizio come quantificate in dispositivo, fatte salve le eventuali spese di registrazione del titolo azionato, il cui importo, qualora dovuto e versato, non può considerarsi ricompreso nella liquidazione omnicomprensiva delle suindicate spese di lite.
4.4 - Per il caso di ulteriore inottemperanza, va fin d’ora designato commissario ad acta, il Capo di Gabinetto del resistente Ministero o un dirigente da lui delegato che darà corso al pagamento (entro il successivo termine di sessanta giorni), compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell'Amministrazione inadempiente.
Al riguardo, va precisato che il munus di ausiliario del giudice deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza (cfr. C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015; ord. della Sezione n. 2039/2019).
5 - Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e, poste a carico dell'inadempiente Ministero della Difesa, si liquidano come da dispositivo, in misura che tiene conto anche della natura delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), lo accoglie e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del Ministero della Difesa di dare esecuzione alla sentenza n. 3703/23 emessa dal Tar Campania, Napoli nei sensi e nei termini di cui in motivazione;
per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Capo di Gabinetto del resistente Ministero che provvederà al compimento degli atti necessari nei termini di cui in motivazione.;
determina in € 500,00 (cinquecento/00) l’importo del compenso, comprensivo di ogni onere e spesa, da corrispondere al Commissario ad acta per l’eventuale espletamento dell’incarico, cui è tenuto a provvedere il Ministero della Difesa.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro € 1.000,00 (mille/00) oltre IVA e CPA come per legge, cui deve aggiungersi il rimborso delle spese relative al contributo unificato, se ed in quanto effettivamente dovuto ed assolto, con attribuzione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Laura Maddalena, Presidente
Maria Grazia D'Alterio, Consigliere
Viviana Lenzi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Viviana Lenzi | Maria Laura Maddalena |
IL SEGRETARIO