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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 13/03/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1395/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria
Laura Pasca, all'esito della camera di consiglio a seguito dell'accettazione del deposito di “note di trattazione scritta” da parte della Cancelleria in conseguenza dello svolgimento dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. disposta con provvedimento del 02.12.2024 regolarmente comunicato alle parti, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281sexies
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1395 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2020 e promossa
DA rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso introduttivo, Parte_1 dall'Avv. Eugenio Galassi, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Teramo, C.so De
Michetti n 80
Attore
CONTRO
, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta, dagli Avv. Angelo Lancione e Avv. Valeria Saccuti, elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Alba Adriatica, Via Arezzo n. 4
Convenuta
E
CP_2
Convenuto contumace
SINTETICA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Svolgimento del processo
1. Con ricorso ex art. 702bis c.p.c. depositato in data 4.06.2020 ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale affinché accertasse che ha indebitamente percepito, a titolo Parte_2 di mantenimento del figlio l'importo di € 550,00 mensili dal mese di Settembre CP_2
2018 al mese di Gennaio 2020 e, per l'effetto, condannasse e/o Controparte_1 CP_2 alla restituzione dell'importo di € 11.418,00
2. Si è costituita in giudizio la quale ha chiesto il rigetto della domanda in Controparte_1 quanto infondata in fatto e in diritto.
pagina 1 di 7 In via riconvenzionale ha chiesto la condanna di al pagamento in suo favore Parte_1 dell'importo di € 9.695,86 (come modificato nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.cp.) pari al
50% delle spese straordinarie sostenute per il figlio a titolo di canoni di locazione CP_2 per il soggiorno a Milano durante il periodo universitario fino al mese di Maggio 2017.
3. nonostante la ritualità della notifica, non si è costituito in giudizio e, pertanto, CP_2
è stato dichiarato contumace.
4. Disposto il mutamento del rito, nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. ha Parte_1 chiesto, in caso di accoglimento della domanda riconvenzionale formulata da Controparte_1 che l'intestato Tribunale procedesse alla compensazione dell'importo alla stessa riconosciuto con la somma di € 5.709,50 corrisposta direttamente nelle mani del figlio dal Settembre 2013 all'Agosto 2018.
5. La causa, istruita mediante produzioni documentali ed interrogatorio formale delle parti, viene decisa all'odierna udienza.
La dichiarazione di contumacia di CP_2
6. Nelle note conclusive autorizzate parte convenuta ha eccepito la nullità della notifica nei confronti di per essere stata effettuata presso la residenza anagrafica dello stesso CP_2
(sita in Alba Adriatica) e non già in Milano, luogo in cui lo stesso vive, atteso che la controparte ne era a conosceva ovvero avrebbe potuto esserne a conoscenza con l'ordinaria diligenza.
Fermo che la questione deve essere in questa sede esaminata esclusivamente con riferimento alla notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio (con irrilevanza delle notifiche relative agli altri giudizi) e con la notifica dell'ordinanza che ha ammesso l'interrogatorio formale, l'eccezione non può trovare accoglimento in quanto la notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. è legittimamente eseguita quando non vi siano elementi idonei ad evidenziare il verificarsi di un trasferimento in altro luogo (cfr. Cass. civ., sez. 3, 24 febbraio 2015, n. 3590), ossia dell'abbandono definitivo del luogo in cui la notifica deve essere eseguita (abitazione o sede) da parte del destinatario, mentre resta irrilevante l'ipotesi di un mero allontanamento, anche se prolungato, del destinatario da detto luogo (cfr. Cass. civ., sez. 5, 15 maggio 2003, n. 7549).
La domanda principale formulata da Parte_1
7. ha, innanzitutto, richiesto la condanna di e/o di Parte_1 Controparte_1 [...] al pagamento di € 11.418,34 versato a a titolo di assegno di CP_2 Controparte_1 mantenimento per il figlio dal Settembre 2018 sino al Gennaio 2020 essendo CP_2 pacifico e risultante dagli atti di causa che:
- in data 11.10.1986 e hanno contratto matrimonio e dalla Parte_1 Controparte_1 loro unione sono nati la figlia (2.09.1990) e il figlio (17.01.1994); Per_1 CP_2
- con sentenza n. 53/2001 è stata pronunciata sentenza di separazione personale dei coniugi e con sentenza n. 131/2005 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con previsione, per quel che rileva in questa sede, dell'obbligo di di corrispondere, a Parte_1 titolo di mantenimento dei figli, l'importo di € 1.100,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie;
pagina 2 di 7 - a seguito del decesso di il Tribunale di Teramo, in accoglimento del ricorso Persona_2 presentato da in modifica delle condizioni di divorzio, ha disposto l'obbligo di Parte_1 versamento, a titolo di mantenimento del figlio , di € 550,00 mensili oltre al 50% delle spese CP_2 straordinarie, con decorrenza dal 16.02.2010;
- con decreto n. 523/2013 del 12.03.2014 la Corte di Appello di L'Aquila ha posto a carico di l'obbligo di corrispondere, con decorrenza dall'11.11.2010, in favore di Parte_1 CP_1
l'importo di € 500,00 a titolo di assegno divorzile (vd. doc. 2 allegato alla comparsa di
[...] costituzione e risposta);
- con decreto n. 19009/2019 del 16.12.2019 il Tribunale di Teramo ha disposto la revoca dell'obbligo di mantenimento in favore del figlio in conseguenza della sua CP_2 sopraggiunta indipendenza economica (vd. doc. 8,9 allegati alla comparsa di costituzione e risposta), decreto divenuto definitivo in quanto non oggetto di impugnazione;
- con decreto n. 19455/2019 (r.g. 503/2018) il Tribunale di Teramo ha rigettato sia la domanda di di revoca dell'assegno divorzile sia la domanda di di aumento Parte_1 Controparte_1 dell'assegno divorzile (vd. doc. 6,7, allegati alla comparsa di costituzione e risposta);
- avverso tale decreto ha proposto reclamo e la Corte di Appello di L'Aquila Controparte_1 con decreto n. 548/2020 ha disposto l'obbligo in capo ad di corrispondere a titolo Parte_1 di assegno divorzile l'importo di € 800,00 con decorrenza dell'aumento di € 300,00 dal mese di
Gennaio 2020, data di decorrenza degli effetti del decreto n. 19009/2019 (vd. doc. 10 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), di talché – secondo la prospettazione di parte convenuta - solo la soma di entrambi gli assegni – divorzile e di mantenimento del figlio – sarebbe CP_2 sufficiente per un dignitoso sostentamento (vd. pag.
5-7 della comparsa di costituzione e risposta);
- con ordinanza n. 766572022 la Corte di Cassazione ha cassato con rinvio il decreto n. 548/2020
(vd. doc. allegato alle note del 26.10.2023);
- con decreto del 19.07.2022 la Corte di Appello di L'Aquila ha rigettato il reclamo proposto da avverso il decreto n. 19455/2019. Controparte_1
7.1. In punto di diritto la giurisprudenza di legittimità – condivisa dall'intestato Tribunale – ha chiarito che l'azione restitutoria ex art. 2033 c.c. ha portata generale e si applica a tutte le ipotesi di inesistenza, originaria o sopravvenuta, del titolo di pagamento, qualunque ne sia la causa, spettando al giudice cui viene proposta la domanda restitutoria di indebito di valutarne la fondatezza, in relazione alla sopravvenienza di eventi successivi che hanno messo nel nulla la causa originaria giustificativa dell'obbligo di pagamento (condictio ob causam finitam). In quest'ottica “l'irripetibilità delle somme versate dal genitore obbligato all'ex coniuge si giustifica solo ove gli importi riscossi abbiano assunto una concreta funzione alimentare, che non ricorre ove ne abbiano beneficiato figli maggiorenni ormai indipendenti economicamente in un periodo in cui era noto il rischio restitutorio” (Cass. civ., sez. 1, 23 maggio 2014, n. 11489; Cass. civ., sez. 1, ordinanza 13 febbraio 2020, n. 3659).
Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno, altresì, chiarito che in caso di modifica, nel corso del giudizio, delle condizioni economiche riguardanti i rapporti tra i coniugi, separati o divorziati, occorre distinguere: a) opera la «condictio indebiti» ovvero la regola generale pagina 3 di 7 civile della piena ripetibilità delle prestazioni economiche effettuate, in presenza di una rivalutazione della condizione del richiedente o avente diritto, ove si accerti l'insussistenza ab origine dei presupposti per l'assegno di mantenimento o divorzile;
b) non opera la «condictio indebiti» e, quindi, la prestazione è da ritenersi irripetibile, sia se si procede (sotto il profilo dell'an debeatur, al fine di escludere il diritto al contributo e la debenza dell'assegno) ad una rivalutazione, con effetto ex tunc, delle sole condizioni economiche del soggetto richiesto (o obbligato alla prestazione), sia se viene effettuata (sotto il profilo del quantum) una semplice rimodulazione al ribasso, anche sulla base dei soli bisogni del richiedente, purché sempre in ambito di somme di denaro di entità modesta, alla luce del principio di solidarietà postfamiliare e del principio, di esperienza pratica, secondo cui si deve presumere che dette somme di denaro siano state ragionevolmente consumate dal soggetto richiedente, in condizioni di sua accertata debolezza economica;
c) al di fuori delle ipotesi sub b), in presenza di modifica, con effetto ex tunc, dei provvedimenti economici tra coniugi o ex coniugi opera la regola generale della ripetibilità (cfr. Cass. civ., sez. U., 9 novembre 2022, n. 32914).
Un temperamento al principio della piena ripetibilità trova, pertanto, giustificazione solo per ragioni equitative, sulla base dei princìpi costituzionali di solidarietà umana (art. 2 Cost.) e familiare in senso ampio (art. 29 Cost.), e solo nella misura in cui si esoneri il soggetto beneficiario dal restituire quanto percepito provvisoriamente anche “per finalità alimentare”, sul presupposto che le somme versate in base al titolo provvisorio siano state verosimilmente consumate per far fronte proprio alle essenziali necessità della vita (arg. ex art. 438, comma 2 c.c.)
(cfr. Cass. civ., sez. 1, ordinanza 26 aprile 2023, n. 10974).
7.2. In applicazione di tali principi, ritiene il Tribunale che alla luce della definitività del decreto n. 19009/2019 che ha disposto la revoca dell'obbligo di mantenimento in capo ad Parte_1 in ragione della sopravvenuta indipendenza economica di (vd. doc. 8,9 allegati Parte_1 alla comparsa di costituzione e risposta) e dell'esito del giudizio avente ad oggetto il reclamo avverso il decreto n. 19455/2019, la domanda di ripetizione deve trovare accoglimento, non ravvisandosi alcuna funzione alimentare nelle somme percepite da parte convenuta.
Ne deriva che è tenuta alla restituzione in favore di di € Controparte_1 Parte_1
11.418,34 (importo pacifico) oltre interessi dalla data di deposito del ricorso introduttivo
(4.06.2020) al saldo, non necessitando la corresponsione degli interessi di apposita domanda (cfr.
Cass. civ., sez. 3, 12 novembre 2021, n. 34011).
Contrariamente a quanto sostenuto da parte convenuta, non è questa la sede – stante la definitività del decreto n. 19009/2019 per esaminare la questione relativa alla decorrenza della cessazione dell'obbligo di mantenimento da parte di in conseguenza della Parte_1 raggiunta indipendenza economica del figlio , con la conseguenza che, in assenza di CP_2 espressa indicazione in ordine alla decorrenza in tale decreto, trova applicazione il principio generale per cui “in materia di revisione dell'assegno di mantenimento per i figli, il diritto di un coniuge a percepirlo ed il corrispondente obbligo dell'altro a versarlo, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di separazione o dal verbale di omologazione, conservano la loro efficacia sino a quando non intervenga la modifica di tali provvedimenti, rimanendo del tutto ininfluente il pagina 4 di 7 momento in cui, di fatto, sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno, con la conseguenza che, in mancanza di specifiche disposizioni, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza dal momento dell'accadimento innovativo, anteriore nel tempo rispetto alla data della domanda di modificazione” (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 6, ordinanza 30 luglio 2015, n. 16173).
La domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta
8. Parte convenuta ha, in via riconvenzionale, domandato la condanna di parte attrice al pagamento dell'importo di € 9.695,86 pari al 50% delle spese straordinarie sostenute per il figlio a titolo di canoni di locazione per il soggiorno a Milano durante il periodo CP_2 universitario fino al mese di Maggio 2017.
Parte attrice non ha contestato né la circostanza del pagamento del canone di locazione da parte di né l'importo richiesto ma ha contestato la qualificazione della spesa come Controparte_1 straordinaria ed ha eccepito che dal 2013 al 2018 ha corrisposto direttamente al figlio
[...]
l'importo di € 11.419,00 (vd. doc. allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di CP_2 parte attrice) chiedendo, quindi, che in caso di accoglimento della domanda riconvenzionale il
Tribunale procedesse alla compensazione dell'importo dovuto con la somma di € 5.709,50, pari alla metà delle somme corrisposte al figlio nel periodo in questione.
8.1. Sul punto deve, innanzitutto, verificarsi se il pagamento del canone di locazione dovuto dal figlio fuori sede ha o meno natura di spesa straordinaria.
Su un piano generale di analisi le spese straordinarie sono quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli (cfr.
Cass. civ., sez. 1, ordinanza 13 aprile 2021, n. 40281) e che, per tale ragione, non sono agevolmente conglobabili in un assegno con cadenza periodica, pur essendo destinate a soddisfare esigenze coerenti con le finalità di educazione ed assistenza dei figli. In particolare, all'interno della contribuzione per spese straordinarie possono confluire più voci, risultando distinguibili: i) gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento (spese di istruzione e connesse, spese mediche ordinarie); ii) le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, sono in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell'assegno di contributo al mantenimento (cfr. Cass. civ., sez. 1, ordinanza 13 gennaio 2021, n. 379).
In applicazione di tali principi le spese per il canone di locazione relativo all'abitazione del figlio maggiorenne non economicamente indipendente devono essere qualificate come spese straordinarie (cfr. Cass. civ., sez. 1, 30 maggio 2023, n.15215) – soluzione peraltro conforme a quanto previsto dalle stesse parti al pt. 5 del ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio (nel quale si legge che costituiscono spese straordinarie quelle “che si dovessero rendere necessarie per la cura e l'educazione dei figli e , comprese le eventuali spese Per_1 CP_2 straordinarie mediche, sportive e scolastiche”) - con la conseguenza che le stesse devono essere ripartite nella misura del 50% ciascuna, essendo irrilevante il rilievo per cui il pagamento del pagina 5 di 7 canone di locazione è stato fatto utilizzando parte dell'assegno di mantenimento corrisposto dall'attore a titolo di mantenimento ordinario.
8.2. Chiarita la natura di spesa straordinaria, deve essere condannato alla Parte_1 ripetizione nei confronti di del 50% delle spese da questa sostenute a tale titolo, Controparte_1 pari ad € 9.695,86 oltre interessi dalla data di deposito della comparsa di costituzione (12.02.2021) al saldo.
Contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice:
- la missiva del 1.06.2017 con la quale per il tramite del suo difensore, ha Controparte_1 comunicato di ritenere priva di validità la precedente richiesta di pagamento della metà dei canoni di locazione effettuata con raccomandata dell''8.05.2017, “anche a seguito delle intese da Lei direttamente raggiunte con Suo figlio ” (vd. doc. allegati alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 CP_2
c.p.c. di parte attrice) non equivale a rinuncia del diritto a pretendere il rimborso pro quota della spesa sostenuta;
- l'esistenza di un accordo tra padre e figlio circa il fatto che la madre avrebbe utilizzato l'assegno ordinario provvedendo all'integrale pagamento del canone di locazione e che il padre avrebbe provveduto a versare al figlio direttamente ulteriori somme – in assenza della prova dell'adesione a tale accordo da parte di (vd. interrogatorio formale, verbale di Controparte_1 udienza del 14.07.2022) – non assume rilevanza, anche in ragione dell'assenza di un'espressa modifica del provvedimento giudiziale che ha stabilito l'importo dovuto a titolo di mantenimento del figlio e dell'assenza di un'espressa richiesta del figlio maggiorenne, unico legittimato in ragione del venir meno della coabitazione con la madre (cfr. Cass. civ., sez. 1, 25 luglio 2013, n.
18075).
9. Dinanzi all'accoglimento della domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta, nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. ha, come sopraesposto, chiesto che Parte_1
l'intestato Tribunale procedesse alla compensazione con la somma di € 5.709,50 corrisposta direttamente nelle mani del figlio dal Settembre 2013 all'Agosto 2018.
Tale eccezione non può trovare accoglimento, presupponendo essa l'esistenza di rapporti debito- credito tra due soggetti di talché, eventualmente, – al ricorrere dei relativi Parte_1 presupposti – avrebbe potuto richiedere la restituzione delle somme versate al figlio , CP_2 domanda che nella specie non è stata fatta.
In altri termini, è tra e che intercorre unicamente il rapporto Parte_1 Controparte_1 obbligatorio relativo al pagamento (e alla conseguente restituzione pro-quota) delle spese straordinarie ed è per tale motivo che, da un lato, irrilevante è ogni eventuale accordo tra il padre e il figlio (in assenza di prova di adesione da parte di e, dall'altro, non può essere Controparte_1 accolta l'eccezione di compensazione.
Le spese di lite
10. L'esito complessivo della lite giustifica la compensazione integrale delle spese ex art. 92 co.
2 c.p.c.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da Pt_1 contro e ogni altra domanda ed
[...] Controparte_1 CP_2 eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) condanna, per le causali di cui in parte motiva, al pagamento in favore di Controparte_1 di € 11.418,34 oltre interessi dalla data di deposito del ricorso introduttivo Parte_1
(4.06.2020) al saldo;
2) condanna al pagamento in favore di di € 9.695,86 oltre Parte_1 Controparte_1 interessi dalla data di deposito della comparsa di costituzione (12.02.2021) al saldo;
3) spese di lite compensate
Teramo, il 12.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Laura Pasca
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria
Laura Pasca, all'esito della camera di consiglio a seguito dell'accettazione del deposito di “note di trattazione scritta” da parte della Cancelleria in conseguenza dello svolgimento dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. disposta con provvedimento del 02.12.2024 regolarmente comunicato alle parti, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281sexies
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1395 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2020 e promossa
DA rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso introduttivo, Parte_1 dall'Avv. Eugenio Galassi, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Teramo, C.so De
Michetti n 80
Attore
CONTRO
, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta, dagli Avv. Angelo Lancione e Avv. Valeria Saccuti, elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Alba Adriatica, Via Arezzo n. 4
Convenuta
E
CP_2
Convenuto contumace
SINTETICA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Svolgimento del processo
1. Con ricorso ex art. 702bis c.p.c. depositato in data 4.06.2020 ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale affinché accertasse che ha indebitamente percepito, a titolo Parte_2 di mantenimento del figlio l'importo di € 550,00 mensili dal mese di Settembre CP_2
2018 al mese di Gennaio 2020 e, per l'effetto, condannasse e/o Controparte_1 CP_2 alla restituzione dell'importo di € 11.418,00
2. Si è costituita in giudizio la quale ha chiesto il rigetto della domanda in Controparte_1 quanto infondata in fatto e in diritto.
pagina 1 di 7 In via riconvenzionale ha chiesto la condanna di al pagamento in suo favore Parte_1 dell'importo di € 9.695,86 (come modificato nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.cp.) pari al
50% delle spese straordinarie sostenute per il figlio a titolo di canoni di locazione CP_2 per il soggiorno a Milano durante il periodo universitario fino al mese di Maggio 2017.
3. nonostante la ritualità della notifica, non si è costituito in giudizio e, pertanto, CP_2
è stato dichiarato contumace.
4. Disposto il mutamento del rito, nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. ha Parte_1 chiesto, in caso di accoglimento della domanda riconvenzionale formulata da Controparte_1 che l'intestato Tribunale procedesse alla compensazione dell'importo alla stessa riconosciuto con la somma di € 5.709,50 corrisposta direttamente nelle mani del figlio dal Settembre 2013 all'Agosto 2018.
5. La causa, istruita mediante produzioni documentali ed interrogatorio formale delle parti, viene decisa all'odierna udienza.
La dichiarazione di contumacia di CP_2
6. Nelle note conclusive autorizzate parte convenuta ha eccepito la nullità della notifica nei confronti di per essere stata effettuata presso la residenza anagrafica dello stesso CP_2
(sita in Alba Adriatica) e non già in Milano, luogo in cui lo stesso vive, atteso che la controparte ne era a conosceva ovvero avrebbe potuto esserne a conoscenza con l'ordinaria diligenza.
Fermo che la questione deve essere in questa sede esaminata esclusivamente con riferimento alla notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio (con irrilevanza delle notifiche relative agli altri giudizi) e con la notifica dell'ordinanza che ha ammesso l'interrogatorio formale, l'eccezione non può trovare accoglimento in quanto la notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. è legittimamente eseguita quando non vi siano elementi idonei ad evidenziare il verificarsi di un trasferimento in altro luogo (cfr. Cass. civ., sez. 3, 24 febbraio 2015, n. 3590), ossia dell'abbandono definitivo del luogo in cui la notifica deve essere eseguita (abitazione o sede) da parte del destinatario, mentre resta irrilevante l'ipotesi di un mero allontanamento, anche se prolungato, del destinatario da detto luogo (cfr. Cass. civ., sez. 5, 15 maggio 2003, n. 7549).
La domanda principale formulata da Parte_1
7. ha, innanzitutto, richiesto la condanna di e/o di Parte_1 Controparte_1 [...] al pagamento di € 11.418,34 versato a a titolo di assegno di CP_2 Controparte_1 mantenimento per il figlio dal Settembre 2018 sino al Gennaio 2020 essendo CP_2 pacifico e risultante dagli atti di causa che:
- in data 11.10.1986 e hanno contratto matrimonio e dalla Parte_1 Controparte_1 loro unione sono nati la figlia (2.09.1990) e il figlio (17.01.1994); Per_1 CP_2
- con sentenza n. 53/2001 è stata pronunciata sentenza di separazione personale dei coniugi e con sentenza n. 131/2005 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con previsione, per quel che rileva in questa sede, dell'obbligo di di corrispondere, a Parte_1 titolo di mantenimento dei figli, l'importo di € 1.100,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie;
pagina 2 di 7 - a seguito del decesso di il Tribunale di Teramo, in accoglimento del ricorso Persona_2 presentato da in modifica delle condizioni di divorzio, ha disposto l'obbligo di Parte_1 versamento, a titolo di mantenimento del figlio , di € 550,00 mensili oltre al 50% delle spese CP_2 straordinarie, con decorrenza dal 16.02.2010;
- con decreto n. 523/2013 del 12.03.2014 la Corte di Appello di L'Aquila ha posto a carico di l'obbligo di corrispondere, con decorrenza dall'11.11.2010, in favore di Parte_1 CP_1
l'importo di € 500,00 a titolo di assegno divorzile (vd. doc. 2 allegato alla comparsa di
[...] costituzione e risposta);
- con decreto n. 19009/2019 del 16.12.2019 il Tribunale di Teramo ha disposto la revoca dell'obbligo di mantenimento in favore del figlio in conseguenza della sua CP_2 sopraggiunta indipendenza economica (vd. doc. 8,9 allegati alla comparsa di costituzione e risposta), decreto divenuto definitivo in quanto non oggetto di impugnazione;
- con decreto n. 19455/2019 (r.g. 503/2018) il Tribunale di Teramo ha rigettato sia la domanda di di revoca dell'assegno divorzile sia la domanda di di aumento Parte_1 Controparte_1 dell'assegno divorzile (vd. doc. 6,7, allegati alla comparsa di costituzione e risposta);
- avverso tale decreto ha proposto reclamo e la Corte di Appello di L'Aquila Controparte_1 con decreto n. 548/2020 ha disposto l'obbligo in capo ad di corrispondere a titolo Parte_1 di assegno divorzile l'importo di € 800,00 con decorrenza dell'aumento di € 300,00 dal mese di
Gennaio 2020, data di decorrenza degli effetti del decreto n. 19009/2019 (vd. doc. 10 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), di talché – secondo la prospettazione di parte convenuta - solo la soma di entrambi gli assegni – divorzile e di mantenimento del figlio – sarebbe CP_2 sufficiente per un dignitoso sostentamento (vd. pag.
5-7 della comparsa di costituzione e risposta);
- con ordinanza n. 766572022 la Corte di Cassazione ha cassato con rinvio il decreto n. 548/2020
(vd. doc. allegato alle note del 26.10.2023);
- con decreto del 19.07.2022 la Corte di Appello di L'Aquila ha rigettato il reclamo proposto da avverso il decreto n. 19455/2019. Controparte_1
7.1. In punto di diritto la giurisprudenza di legittimità – condivisa dall'intestato Tribunale – ha chiarito che l'azione restitutoria ex art. 2033 c.c. ha portata generale e si applica a tutte le ipotesi di inesistenza, originaria o sopravvenuta, del titolo di pagamento, qualunque ne sia la causa, spettando al giudice cui viene proposta la domanda restitutoria di indebito di valutarne la fondatezza, in relazione alla sopravvenienza di eventi successivi che hanno messo nel nulla la causa originaria giustificativa dell'obbligo di pagamento (condictio ob causam finitam). In quest'ottica “l'irripetibilità delle somme versate dal genitore obbligato all'ex coniuge si giustifica solo ove gli importi riscossi abbiano assunto una concreta funzione alimentare, che non ricorre ove ne abbiano beneficiato figli maggiorenni ormai indipendenti economicamente in un periodo in cui era noto il rischio restitutorio” (Cass. civ., sez. 1, 23 maggio 2014, n. 11489; Cass. civ., sez. 1, ordinanza 13 febbraio 2020, n. 3659).
Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno, altresì, chiarito che in caso di modifica, nel corso del giudizio, delle condizioni economiche riguardanti i rapporti tra i coniugi, separati o divorziati, occorre distinguere: a) opera la «condictio indebiti» ovvero la regola generale pagina 3 di 7 civile della piena ripetibilità delle prestazioni economiche effettuate, in presenza di una rivalutazione della condizione del richiedente o avente diritto, ove si accerti l'insussistenza ab origine dei presupposti per l'assegno di mantenimento o divorzile;
b) non opera la «condictio indebiti» e, quindi, la prestazione è da ritenersi irripetibile, sia se si procede (sotto il profilo dell'an debeatur, al fine di escludere il diritto al contributo e la debenza dell'assegno) ad una rivalutazione, con effetto ex tunc, delle sole condizioni economiche del soggetto richiesto (o obbligato alla prestazione), sia se viene effettuata (sotto il profilo del quantum) una semplice rimodulazione al ribasso, anche sulla base dei soli bisogni del richiedente, purché sempre in ambito di somme di denaro di entità modesta, alla luce del principio di solidarietà postfamiliare e del principio, di esperienza pratica, secondo cui si deve presumere che dette somme di denaro siano state ragionevolmente consumate dal soggetto richiedente, in condizioni di sua accertata debolezza economica;
c) al di fuori delle ipotesi sub b), in presenza di modifica, con effetto ex tunc, dei provvedimenti economici tra coniugi o ex coniugi opera la regola generale della ripetibilità (cfr. Cass. civ., sez. U., 9 novembre 2022, n. 32914).
Un temperamento al principio della piena ripetibilità trova, pertanto, giustificazione solo per ragioni equitative, sulla base dei princìpi costituzionali di solidarietà umana (art. 2 Cost.) e familiare in senso ampio (art. 29 Cost.), e solo nella misura in cui si esoneri il soggetto beneficiario dal restituire quanto percepito provvisoriamente anche “per finalità alimentare”, sul presupposto che le somme versate in base al titolo provvisorio siano state verosimilmente consumate per far fronte proprio alle essenziali necessità della vita (arg. ex art. 438, comma 2 c.c.)
(cfr. Cass. civ., sez. 1, ordinanza 26 aprile 2023, n. 10974).
7.2. In applicazione di tali principi, ritiene il Tribunale che alla luce della definitività del decreto n. 19009/2019 che ha disposto la revoca dell'obbligo di mantenimento in capo ad Parte_1 in ragione della sopravvenuta indipendenza economica di (vd. doc. 8,9 allegati Parte_1 alla comparsa di costituzione e risposta) e dell'esito del giudizio avente ad oggetto il reclamo avverso il decreto n. 19455/2019, la domanda di ripetizione deve trovare accoglimento, non ravvisandosi alcuna funzione alimentare nelle somme percepite da parte convenuta.
Ne deriva che è tenuta alla restituzione in favore di di € Controparte_1 Parte_1
11.418,34 (importo pacifico) oltre interessi dalla data di deposito del ricorso introduttivo
(4.06.2020) al saldo, non necessitando la corresponsione degli interessi di apposita domanda (cfr.
Cass. civ., sez. 3, 12 novembre 2021, n. 34011).
Contrariamente a quanto sostenuto da parte convenuta, non è questa la sede – stante la definitività del decreto n. 19009/2019 per esaminare la questione relativa alla decorrenza della cessazione dell'obbligo di mantenimento da parte di in conseguenza della Parte_1 raggiunta indipendenza economica del figlio , con la conseguenza che, in assenza di CP_2 espressa indicazione in ordine alla decorrenza in tale decreto, trova applicazione il principio generale per cui “in materia di revisione dell'assegno di mantenimento per i figli, il diritto di un coniuge a percepirlo ed il corrispondente obbligo dell'altro a versarlo, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di separazione o dal verbale di omologazione, conservano la loro efficacia sino a quando non intervenga la modifica di tali provvedimenti, rimanendo del tutto ininfluente il pagina 4 di 7 momento in cui, di fatto, sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno, con la conseguenza che, in mancanza di specifiche disposizioni, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza dal momento dell'accadimento innovativo, anteriore nel tempo rispetto alla data della domanda di modificazione” (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 6, ordinanza 30 luglio 2015, n. 16173).
La domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta
8. Parte convenuta ha, in via riconvenzionale, domandato la condanna di parte attrice al pagamento dell'importo di € 9.695,86 pari al 50% delle spese straordinarie sostenute per il figlio a titolo di canoni di locazione per il soggiorno a Milano durante il periodo CP_2 universitario fino al mese di Maggio 2017.
Parte attrice non ha contestato né la circostanza del pagamento del canone di locazione da parte di né l'importo richiesto ma ha contestato la qualificazione della spesa come Controparte_1 straordinaria ed ha eccepito che dal 2013 al 2018 ha corrisposto direttamente al figlio
[...]
l'importo di € 11.419,00 (vd. doc. allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di CP_2 parte attrice) chiedendo, quindi, che in caso di accoglimento della domanda riconvenzionale il
Tribunale procedesse alla compensazione dell'importo dovuto con la somma di € 5.709,50, pari alla metà delle somme corrisposte al figlio nel periodo in questione.
8.1. Sul punto deve, innanzitutto, verificarsi se il pagamento del canone di locazione dovuto dal figlio fuori sede ha o meno natura di spesa straordinaria.
Su un piano generale di analisi le spese straordinarie sono quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli (cfr.
Cass. civ., sez. 1, ordinanza 13 aprile 2021, n. 40281) e che, per tale ragione, non sono agevolmente conglobabili in un assegno con cadenza periodica, pur essendo destinate a soddisfare esigenze coerenti con le finalità di educazione ed assistenza dei figli. In particolare, all'interno della contribuzione per spese straordinarie possono confluire più voci, risultando distinguibili: i) gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento (spese di istruzione e connesse, spese mediche ordinarie); ii) le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, sono in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell'assegno di contributo al mantenimento (cfr. Cass. civ., sez. 1, ordinanza 13 gennaio 2021, n. 379).
In applicazione di tali principi le spese per il canone di locazione relativo all'abitazione del figlio maggiorenne non economicamente indipendente devono essere qualificate come spese straordinarie (cfr. Cass. civ., sez. 1, 30 maggio 2023, n.15215) – soluzione peraltro conforme a quanto previsto dalle stesse parti al pt. 5 del ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio (nel quale si legge che costituiscono spese straordinarie quelle “che si dovessero rendere necessarie per la cura e l'educazione dei figli e , comprese le eventuali spese Per_1 CP_2 straordinarie mediche, sportive e scolastiche”) - con la conseguenza che le stesse devono essere ripartite nella misura del 50% ciascuna, essendo irrilevante il rilievo per cui il pagamento del pagina 5 di 7 canone di locazione è stato fatto utilizzando parte dell'assegno di mantenimento corrisposto dall'attore a titolo di mantenimento ordinario.
8.2. Chiarita la natura di spesa straordinaria, deve essere condannato alla Parte_1 ripetizione nei confronti di del 50% delle spese da questa sostenute a tale titolo, Controparte_1 pari ad € 9.695,86 oltre interessi dalla data di deposito della comparsa di costituzione (12.02.2021) al saldo.
Contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice:
- la missiva del 1.06.2017 con la quale per il tramite del suo difensore, ha Controparte_1 comunicato di ritenere priva di validità la precedente richiesta di pagamento della metà dei canoni di locazione effettuata con raccomandata dell''8.05.2017, “anche a seguito delle intese da Lei direttamente raggiunte con Suo figlio ” (vd. doc. allegati alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 CP_2
c.p.c. di parte attrice) non equivale a rinuncia del diritto a pretendere il rimborso pro quota della spesa sostenuta;
- l'esistenza di un accordo tra padre e figlio circa il fatto che la madre avrebbe utilizzato l'assegno ordinario provvedendo all'integrale pagamento del canone di locazione e che il padre avrebbe provveduto a versare al figlio direttamente ulteriori somme – in assenza della prova dell'adesione a tale accordo da parte di (vd. interrogatorio formale, verbale di Controparte_1 udienza del 14.07.2022) – non assume rilevanza, anche in ragione dell'assenza di un'espressa modifica del provvedimento giudiziale che ha stabilito l'importo dovuto a titolo di mantenimento del figlio e dell'assenza di un'espressa richiesta del figlio maggiorenne, unico legittimato in ragione del venir meno della coabitazione con la madre (cfr. Cass. civ., sez. 1, 25 luglio 2013, n.
18075).
9. Dinanzi all'accoglimento della domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta, nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. ha, come sopraesposto, chiesto che Parte_1
l'intestato Tribunale procedesse alla compensazione con la somma di € 5.709,50 corrisposta direttamente nelle mani del figlio dal Settembre 2013 all'Agosto 2018.
Tale eccezione non può trovare accoglimento, presupponendo essa l'esistenza di rapporti debito- credito tra due soggetti di talché, eventualmente, – al ricorrere dei relativi Parte_1 presupposti – avrebbe potuto richiedere la restituzione delle somme versate al figlio , CP_2 domanda che nella specie non è stata fatta.
In altri termini, è tra e che intercorre unicamente il rapporto Parte_1 Controparte_1 obbligatorio relativo al pagamento (e alla conseguente restituzione pro-quota) delle spese straordinarie ed è per tale motivo che, da un lato, irrilevante è ogni eventuale accordo tra il padre e il figlio (in assenza di prova di adesione da parte di e, dall'altro, non può essere Controparte_1 accolta l'eccezione di compensazione.
Le spese di lite
10. L'esito complessivo della lite giustifica la compensazione integrale delle spese ex art. 92 co.
2 c.p.c.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da Pt_1 contro e ogni altra domanda ed
[...] Controparte_1 CP_2 eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) condanna, per le causali di cui in parte motiva, al pagamento in favore di Controparte_1 di € 11.418,34 oltre interessi dalla data di deposito del ricorso introduttivo Parte_1
(4.06.2020) al saldo;
2) condanna al pagamento in favore di di € 9.695,86 oltre Parte_1 Controparte_1 interessi dalla data di deposito della comparsa di costituzione (12.02.2021) al saldo;
3) spese di lite compensate
Teramo, il 12.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Laura Pasca
(atto sottoscritto digitalmente)
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