Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 24/04/2026, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00321/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00626/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 626 del 2025, proposto da
NA RI GR AT, rappresentata e difesa dall'avvocato RIgrazia Rua, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto di Istruzione Superiore "Ten. Col. G. Familiari" di Melito di Porto Salvo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
Difensore Civico della Regione Calabria, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
1. del riscontro fornito dall'Istituto di Istruzione Superiore "Ten. Col. G. Familiari" con nota prot. 0006517 del 14.10.2025, nella parte in cui nega l'accesso agli atti richiesti con istanza dell’8.10.2025;
2. del diniego tacito formatosi sulle istanze di accesso agli atti presentate il 12.10.2025 e 13.10.2025, ai sensi degli artt. 22 e ss. della L. 241/1990;
3. del riscontro del Difensore Civico della Regione Calabria del 22.10.2025 alla richiesta di riesame presentata dalla ricorrente il 17.10.2025;
4. per quanto occorra, dei verbali del Collegio dei Docenti relativi all'organizzazione dell'orario e alla formazione delle classi per l'a.s. 2025/2026, nella sola parte lesiva per gli interessi della ricorrente;
5. per quanto occorra, degli atti di costituzione delle classi dell'ITE per l'anno scolastico 2025/2026, con particolare riferimento alla classe "1EQ" e alle relative articolazioni virtuali, nella sola parte lesiva degli interessi della ricorrente;
6. per quanto occorra, degli atti di conferimento degli incarichi di gestione dell'orario e dei relativi criteri di individuazione dei collaboratori del Dirigente Scolastico, ove lesivi degli interessi della ricorrente;
7. per quanto occorra, della documentazione relativa al quadro orario dell'Istituto e alle autorizzazioni ministeriali, inclusi il D.M. 240/2023 e il Decreto Dipartimentale n. 92/2024, nella parte eventualmente lesiva degli interessi della ricorrente;
8. per quanto occorra, degli orari definitivi dell'Istituto per l'a.s. 2025/2026 e delle successive modifiche, nella parte lesiva degli interessi della ricorrente;
9. per quanto occorra, della documentazione relativa all'inserimento della disciplina "arabo" nell'orario curricolare del Liceo Linguistico e dei relativi progetti formativi, nella parte eventualmente lesiva degli interessi della ricorrente;
10. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente, con riserva di motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Istituto di Istruzione Superiore “Ten. Col. G. Familiari” di Melito di Porto Salvo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 il dott. ME GA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e TO
1- Con atto notificato il 4.11.2025 e depositato il 7.11.2025 AT NA RI GR ha esposto:
-) in data 6.10.2025 la ricorrente -docente titolare di Lingua e Cultura Spagnola in servizio presso l'Istituto di Istruzione Superiore "Ten. Col. G. Familiari" di Melito Porto Salvo (RC) con Cattedra Orario Interna (COI) di 18 ore frontali settimanali nell'anno scolastico 2025/2026– presentava diffida al predetto Istituto di Istruzione segnalando irregolarità nell'organizzazione dell'orario di servizio e nell'applicazione del quadro orario disciplinare, segnatamente quanto alla riduzione delle ore di seconda lingua comunitaria nel percorso quadriennale AFM e alla presenza di presunte anomalie nella formazione delle classi e in data 8.10.2025, il Dirigente Scolastico aveva riscontrato detta nota con chiarimenti -tra i quali il mero richiamo al D.M. 240/2023 e al Decreto Dipartimentale n. 92/2024 non allegati- ritenuti parziali e non esaustivi;
-) in data 8.10.2025 la medesima ricorrente presentava al predetto Istituto istanza di accesso agli atti relativi ai criteri per il conferimento degli incarichi di gestione dell'orario, ai relativi verbali del Collegio dei Docenti, agli atti di costituzione delle classi dell'Istituto per l'anno scolastico 2025/2026 e alla documentazione relativa all'inserimento della disciplina "arabo" nell'orario curricolare del Liceo Linguistico;
-) il successivo 12.10.2025 la ricorrente presentava una seconda istanza di accesso alla documentazione relativa al quadro orario dell'Istituto, ai decreti ministeriali richiamati dall'Amministrazione nel riscontro dell’8.10.2025 e ai verbali degli organi collegiali, motivandola con l’esigenza di verificare la legittimità dell'organizzazione del servizio incidente direttamente sulla propria prestazione lavorativa;
-) il 13.10.2025 essa presentava una terza istanza di accesso alla documentazione relativa alla costituzione degli indirizzi di studio, all'inserimento della lingua araba nell’orario curricolare scolastico, ai criteri di formazione delle classi e alle motivazioni dell'assegnazione oraria, evidenziando il proprio interesse qualificato in quanto docente titolare di cattedra nell’ambito dell’Istituto;
-) il successivo 14.10.2025 l'Amministrazione scolastica riscontrava la prima istanza dell’8.10.2025 affermando l’inesistenza di atti formali di incarico a collaboratori scolastici e, per il resto, negando l'accesso in quanto le richieste non integrerebbero un’ipotesi di accesso agli atti regolata dalla legge n. 241/90;
-) il successivo 17.10.2025 la ricorrente presentava istanza di riesame al Difensore Civico regionale, allegando l'illegittimità del diniego opposto dall’Istituto Scolastico;
-) il 22.10.2025 il Difensore Civico regionale rigettava la predetta istanza di riesame ritenendo corretta e condivisibile la risposta fornita dall’amministrazione scolastica il 14.10.2025.
1.1- Tanto premesso, la ricorrente affida le proprie doglianze ai seguenti motivi di diritto:
I) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 22 E 24 COMMA 7 DELLA L. 241/1990 - ILLEGITTIMO DINIEGO DI ACCESSO AGLI ATTI E ILLEGITTIMITÀ DELLA RISPOSTA DEL DIFENSORE CIVICO
La ricorrente deduce l’illegittimità del diniego di accesso e dell’esito del riesame svolto dal Difensore civico, in quanto titolare di un interesse personale qualificato all’accesso alla documentazione richiesta che inciderebbe direttamente sulla composizione della cattedra, sulla distribuzione dell'orario di lavoro e sulla qualità della prestazione professionale, ragion per cui il suo accesso risulta necessario alla ricorrente per tutelare i propri interessi giuridici.
Viene altresì dedotta l’illegittimità del riscontro reso dal Difensore Civico regionale in quanto questi si sarebbe limitato a dichiarare corretta e condivisibile la risposta dell’amministrazione scolastica senza però svolgere alcuna valutazione sostanziale in ordine alle violazioni denunciate dalla ricorrente.
II) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 396 DEL D.LGS. 297/1994, 25 DEL D.LGS. 165/2001 E DEI PRINCIPI DI LEGALITÀ NELL'ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
II.1) Violazione dell'art. 396 del d.lgs. 297/1994
La ricorrente ribadisce che l'istanza di accesso è motivata dalla necessità di verificare la legittimità dell'organizzazione didattica dell'Istituto Scolastico, con particolare riferimento alla violazione dell'art. 396 del d.lgs. n. 297/1994, che attribuisce al dirigente scolastico il compito di "procedere alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, alla formulazione dell'orario, sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d'istituto e delle proposte del collegio dei docenti".
II.2) Violazione dell'art. 25 del d.lgs. 165/2001
La ricorrente deduce violazione dell'art. 25 del d.lgs. n. 165/2001, che disciplina i poteri del dirigente scolastico, osservando che, laddove quest’ultimo si avvalga di collaboratori e referenti di plesso per la gestione dell'orario, devono esistere atti formali di individuazione, ragion per cui l'affermazione dell’amministrazione scolastica per cui non sussisterebbero atti e/o criteri da ostendere, contenuta nel riscontro del 14.10.2025, contrasterebbe con i principi di trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa.
III) VIOLAZIONE DEL D.P.R. 89/2010, DEL D.L. 112/2008 (ART. 64) E DEGLI ORDINAMENTI MINISTERIALI
III.1) La ricorrente ribadisce che le istanze di accesso oggetto di controversia sono motivate anche dalla necessità di verificare la legittimità di irregolarità nell'organizzazione didattica dell'Istituto e dei relativi orari scolastici, modificati dopo la presentazione delle istanze di accesso quantunque fossero stati definiti come definitivi, da cui la necessità di accedere alla documentazione richiesta per verificare la conformità dell'organizzazione didattica agli ordinamenti ministeriali.
III.2) Violazione del D.P.R. 89/2010 e degli ordinamenti ministeriali
La ricorrente osserva che il D.P.R. n. 89/2010 individua in modo vincolante il monte ore specifico per ciascun insegnamento dei licei, per cui l'amministrazione scolastica non avrebbe potuto legittimamente sostituire ore di insegnamento previste dalla normativa di riferimento con attività diverse non contemplate dalla medesima normativa.
III.3) Violazione del D.L. 112/2008
La ricorrente, osservando che l'art. 64 del d.l. n. 112/2008 stabilisce criteri specifici per la formazione delle classi e l'organizzazione didattica prevedendo al comma 4 lettera c) la "revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi", rappresenta che le anomalie riscontrate nella configurazione della classe "1EQ AFM" con articolazioni virtuali prive di relativo decreto di costituzione integrerebbero una violazione di tali principi normativi compromettendo la trasparenza nella determinazione del carico orario dei docenti.
IV) SPECIFICAZIONE DELLE RICHIESTE, CORRELAZIONE CON L'INTERESSE CONCRETO E VIOLAZIONE DEI DIRITTI CONTRATTUALI
IV.1) La ricorrente ribadisce l'interesse concreto a base dell’esigenza di conoscere i singoli atti oggetto di richiesta.
IV.2) Violazione dei diritti contrattuali.
La ricorrente afferma che l'organizzazione del suo orario di servizio, ritenuta irrazionale in presenza di numerose ore non consecutive (c.d. "ore buca"), contrasterebbe con i principi di efficienza ed efficacia formativa stabiliti dall'art. 25, comma 2, del d.lgs. 165/2001, da cui la necessità dell’accesso agli atti richiesti anche a fini difensivi.
2- In data 21.11.2025 si è costituito l'Istituto di Istruzione Superiore "Ten. Col. G. Familiari" di Melito Porto Salvo che, con successiva memoria del 29.11.2025, ha eccepito:
-) quanto all’istanza del 8.10.2025 (prima istanza di accesso), l’Amministrazione scolastica si è pronunciata in modo espresso;
-) l’istanza del 12.10.2025 (seconda istanza di accesso) è stata inviata alle 21.50 del 12.10.2025 e protocollata il 13.10.2025, ragion per cui l’impugnazione è inammissibile in quanto proposta prima del compimento del termine del 12.11.2025;
-) l’istanza del 13.10.2025 (terza istanza di accesso) è stata inviata alle 19.16 del 13.10.2025 e protocollata il 14.10.2025 per cui la relativa contestazione è parimenti inammissibile;
-) in ogni caso, il successivo 11.11.2025 l’Istituto resistente ha riscontrato, nei termini, sia la seconda che la terza istanza con proprio atto prot. 7450 di pari data;
-) la domanda di annullamento degli atti e documenti indicati nell’epigrafe del ricorso ai numeri da 4 a 10 sarebbe altresì inammissibile per difetto di giurisdizione, trattandosi di atti inerenti al rapporto di lavoro della ricorrente, e comunque anche per carenza di interesse avendo la ricorrente dedotto la lesività in modo del tutto generico;
-) la domanda di annullamento del riscontro parziale fornito dall’amministrazione con nota prot. 0006517 del 14.10.2025 è infondata, atteso che solo la richiesta ivi contrassegnata al n. 1 costituiva un accesso agli atti e in merito ad essa l’amministrazione ha precisato le ragioni per cui non sussistono atti e/o criteri da esibire; quanto alle richieste dal n. 2 al n. 8 dell’istanza, esse non integravano un’ipotesi di accesso agli atti;
-) è altresì infondata la domanda di annullamento degli atti di cui ai numeri da 4 a 10 (v. anche rubricazione in epigrafe).
3- In data 2.12.2025 la ricorrente ha depositato memoria di replica, ribadendo la propria legittimazione a ricorrere e per il resto:
-) quanto al difetto di giurisdizione, ha precisato che si controverte di diritto di accesso agli atti e non di diritti nascenti dal rapporto di lavoro e, così letta la controversia, il suo interesse è qualificato e differenziato -in quanto docente direttamente incisa nell’orario di servizio e nella legittimità dell’organizzazione didattica- e la lesione arrecatale dal denegato accesso è provvista dei connotati di concretezza e attualità;
-) ha contestato la correttezza del riscontro dell’amministrazione scolastica di cui alla nota prot. 6517 del 14.10.2025;
-) ha dedotto la parzialità del riscontro di cui alla nota prot. n. 7450 dell’11.11.2025;
-) ha ribadito che resta insoddisfatto l’accesso integrale a tutti i documenti richiesti sin dall’istanza dell’8.10.2025.
4- Alla camera di consiglio del 3.12.2025 parte ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare.
5- In vista della camera di consiglio del 28.1.2026, con istanza del 16.1.2026 la difesa di parte ricorrente ha chiesto il rinvio della trattazione della controversia ad altra camera di consiglio per concomitanza di improcrastinabili impegni professionali documentati e il Collegio, rilevata anche la non opposizione dell’amministrazione resistente, ha disposto il differimento alla camera di consiglio del 25.3.2026.
6. In data 22.2.2026 la ricorrente ha depositato memoria nella quale ha ribadito le considerazioni e i rilievi già formulati nella memoria del 2.12.2025.
7- Alla camera di consiglio del 25.3.2026 la controversia è stata tratta in decisione.
8- Deve anzitutto precisarsi che, come è chiarito dalla stessa ricorrente nelle proprie difese, l’oggetto della controversia è da ritenersi perimetrato all’accesso agli atti oggetto delle istanze dell’8.10.2025, del 12.10.2025 e del 13.10.2025, nel senso cioè che gli ulteriori profili di doglianze enucleate (v. sopra, § 1.1., sub II) , III) e IV ) sono funzionali unicamente a dimostrare la propria legittimazione e il proprio interesse all’accesso alla documentazione richiesta.
In ragione di ciò, sono da ritenersi superate le corrispondenti eccezioni, dedotte dalla difesa erariale, di inammissibilità per difetto di giurisdizione e di infondatezza delle censure di cui ai motivi sub II), sub III) e sub IV) del ricorso.
9- Tanto premesso, il ricorso è in parte inammissibile e in parte infondato.
10- Quanto alla contestazione del riscontro fornito il 14.10.2025 sull’istanza dell’8.10.2025 (prima istanza di accesso) e confermato dal Difensore civico regionale il 22.10.2025, le pretese della ricorrente sono infondate, risultando invero corrette le determinazioni assunte dall’amministrazione e confermate dal predetto Difensore civico.
10.1- Occorre ribadire che “ L'istanza di accesso documentale deve avere ad oggetto una specifica documentazione in possesso dell'Amministrazione (indicata in modo sufficientemente preciso e circoscritto) e non può riguardare dati ed informazioni generiche relative ad un complesso non individuato di atti di cui non si conosce neppure con certezza la consistenza, il contenuto e finanche l'effettiva sussistenza, assumendo un sostanziale carattere di natura meramente esplorativa. L'istanza di accesso deve, infatti, riferirsi a ben specifici documenti e non può comportare la necessità di un'attività di elaborazione di dati da parte del soggetto destinatario della richiesta; l'onere della prova anche dell'esistenza dei documenti, rispetto ai quali si esercita il diritto di accesso, incombe sulla parte che agisce in giudizio, non potendo imporsi all'Amministrazione la prova del fatto negativo della non detenzione dei documenti ” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 2.12.2024, n. 21562).
10.2- Con riferimento alla documentazione di cui al punto 1) dell’istanza (atti amministrativi e criteri di conferimento degli incarichi di gestione dell’orario con indicazione di eventuali compensi o indennità riconosciuti per tale funzione) l’amministrazione scolastica ha formalmente rappresentato l’inesistenza di tali atti in quanto mai emanati.
Tale dichiarazione dell’amministrazione scolastica attestante l’inesistenza della documentazione richiesta in quanto mai formata, quantunque possa non risultare satisfattiva dell’interesse della ricorrente comporta senza meno la reiezione della doglianza -e della corrispondente pretesa- della ricorrente, dovendo a tal proposito trovare applicazione il consolidato orientamento giurisprudenziale (su cui v. Consiglio di Stato Adunanza Plenaria n. 4/2022, ripresa dalla giurisprudenza successiva, tra cui ex plurimis Consiglio di Stato, Sez. V, 8.11.2023, n. 9622 e T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 9.12.2024, n. 22237) secondo cui a fronte della dichiarazione dell'amministrazione in ordine alla "inesistenza documentale" dei documenti di cui è stata richiesta copia l'istanza ostensiva va respinta in considerazione del fatto che, come osservato dalla citata Adunanza Plenaria, " l'obbligo di concreta ostensione incontra il limite della oggettiva possibilità ".
Peraltro, le ulteriori obiezioni svolte dalla ricorrente in argomento si traducono in contestazioni sulla legittimità dell’operato dell’amministrazione scolastica, in tesi derivante proprio dalla carenza degli stessi, che però esulano dal perimetro del giudizio in tema di accesso agli atti.
10.3- Quanto ai punti da 2) a 8) , la ricorrente non ha chiesto l’accesso a documentazione esistente, in quanto già formata, bensì lo svolgimento, da parte dell’amministrazione scolastica, di attività di verifica, riesame, rivalutazione, riorganizzazione, utilizzazione di modalità diverse da quelle in uso per la messa a disposizione dei verbali degli organi collegiali ovvero resa di chiarimenti.
In tema, però, consolidata giurisprudenza osserva che “ Il diritto di accesso garantito dalla legge sul procedimento amministrativo non può essere esercitato per promuovere la formazione di nuovi documenti destinati a contenere le informazioni richieste, né per ottenere informazioni non veicolate da documenti amministrativi. Sul piano del diritto positivo, il comma 4 dell'art. 22 della l. n. 241/1990 espressamente limita tale diritto alle informazioni, disponendo che non sono accessibili le informazioni in possesso di una P.A. che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal d.lg. 30 giugno 2003 n. 196, in materia di accesso ai dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono. Il documento, quindi, non coincide con una informazione allo stato puro, ma corrisponde ad un oggetto materiale, intendendo per materia anche la documentazione in formato digitale, nel quale sono contenute determinate informazioni. Pertanto, se le informazioni di cui dispone la P.A. non sono state inserite in un documento, cartaceo, fotografico o digitale che sia, non è possibile esercitare il diritto di accesso documentale per ottenere queste informazioni, in quanto il diritto di accesso è funzionale all'esibizione dei documenti già esistenti e non può costringere la P.A. a formare nuovi documenti per rendere note le informazioni di interesse del privato” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 25.6.2020, n. 7174).
Per quanto ora esposto, esulando le attività richieste dall’ambito dell’esercizio del diritto di accesso ai documenti propriamente inteso, la relativa pretesa risulta impossibile da soddisfare mediante il ricorso all’istituto dell’accesso per come forgiato dalla legge n. 241 del 1990, come la ricorrente invece chiede.
11- Quanto poi, all’impugnazione del silenzio-rifiuto formatosi sulle istanze del 12.10.2025 e del 13.10.2025, il ricorso è inammissibile e comunque è improcedibile.
11.1- Si osserva anzitutto che:
a) con l’istanza del 12.10.2025 la ricorrente aveva chiesto l’accesso a:
- progetto quadriennale dell’Istituto di Istruzione Superiore “Ten. Col. G. Familiari” approvato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito;
- D.M. 240/2023 e Decreto Dipartimentale n. 92/2024, citati dall’Istituto nel riscontro dell’8.10.2025;
- verbali del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto relativi all’approvazione del quadro orario;
- decreto di costituzione delle classi per l’anno scolastico 2025/2026;
- delibere del Consiglio di Istituto sui criteri per la formazione delle classi;
- autorizzazioni ministeriali per eventuali articolazioni o sdoppiamenti;
b) con l’istanza del 13.10.2025 la ricorrente aveva chiesto l’accesso a:
- documentazione relativa alla costituzione dell’indirizzo AFM/SIA, con particolare riferimento all’eventuale sperimentazione quadriennale e alla relativa autorizzazione ministeriale sulla riduzione delle ore curriculari nazionali;
- atti relativi all’inserimento della lingua araba nel curriculum scolastico, specificando se trattasi di materia curriculare obbligatoria o opzionale e la relativa collocazione oraria;
- atti relativi alle materie curriculari presenti nel curriculo del Liceo Classico e Linguistico e relativa approvazione ministeriale;
- criteri utilizzati per la suddivisione della classe prima ITE AFM/SIA e per l’assegnazione delle relative ore di insegnamento;
- motivazioni dell’assegnazione oraria della stessa richiedente, con particolare riferimento alla distribuzione delle ore tra le diverse classi e alla presenza di ore non consecutive con un trattamento differente rispetto a tutti i dipendenti.
11.2- Tanto precisato -osservato che il ricorso ex art. 116 c.p.a. attiene alle determinazioni lesive in materia di accesso ovvero all’inutile decorso del termine di legge per dare corso ad un’istanza di accesso, di modo che la sussistenza di un espresso diniego ovvero del decorso del termine legale per dar corso all’istanza condizionano l’ammissibilità stessa dell’azione- nella fattispecie controversa, a fronte di istanze presentate il 12.10.2025 e il 13.10.2025 la ricorrente ha presentato ricorso notificandolo il 4.11.2025 e depositandolo il successivo 7.11.2025, quando cioè i termini di legge per rispondere su tali richieste non erano ancora spirati, ragion per cui il ricorso è in parte qua inammissibile.
11.3- Come peraltro precisato, il ricorso sarebbe comunque improcedibile, dal momento che -avendo l’Amministrazione scolastica nelle more riscontrato le predette istanze di accesso in data 14.11.2025, ossia rispettivamente 1 e 2 giorni dopo la formazione del silenzio-rifiuto- la ricorrente avrebbe dovuto impugnare specificamente detto riscontro, ove ritenuto lesivo, pena l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, dal momento che un suo eventuale accoglimento non sarebbe comunque idoneo a travolgere il successivo diniego espresso e, dunque, non arrecherebbe alcuna concreta utilità all’interessata, la cui pretesa conoscitiva risulta ormai conculcata da quest’ultimo atto, rimasto inoppugnato ( ex plurimis, T.A.R. Veneto, sentenza n. 1637 del 2022).
12- Le spese seguono la soccombenza e vanno riconosciute in favore dell’amministrazione costituita per essere liquidate come da dispositivo, mentre nulla va disposto quanto al Difensore Civico Regionale, non costituito in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
-) lo rigetta con riferimento all’istanza di accesso dell’8.10.2025 e alla nota di conferma del Difensore Civico Regionale del 22.10.2025;
-) lo dichiara inammissibile quanto alle istanze di accesso del 12.10.2025 e 13.10.2025.
Condanna la ricorrente alle spese processuali in favore dell’Istituto di Istruzione Superiore "Ten. Col. G. Familiari” di Melito P.S., liquidandole in complessivi euro 800,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER RI, Presidente
ME GA, Primo Referendario, Estensore
Giuseppe Nicastro, Referendario
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| ME GA | ER RI |
IL SEGRETARIO