Articolo 5 della Legge 13 giugno 1960, n. 604
Articolo 4Articolo 6
Versione
19 luglio 1960
Art. 5.
L' art. 4 della legge 29 novembre 1957, n. 1224 , e' sostituito dal seguente:
"Le operazioni concernenti le erogazioni ai lavoratori delle provvidenze di cui all'art. 3 verranno chiuse il 30 giugno 1960. A tale data e' effettuato il conguaglio delle spese sostenute, per diversi titoli, dal Governo italiano e dall'Alta Autorita', in modo che l'onere risulti ripartito in misura del 50 per cento per ciascuna delle due parti".
Entrata in vigore il 19 luglio 1960
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