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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 27/05/2025, n. 1643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1643 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6010/2021
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE
VERBALE D'UDIENZA DEL 27.05.2025
Il Giudice, lette le note scritte depositate ai fini della partecipazione all'odierna udienza, letti gli atti e i documenti di causa;
viste le richieste delle parti;
P.Q.M.
Pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6010/2021 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente
TRA
pagina 1 di 10 , rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Parte_1
Pierluigi Nigro, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Camillo Guerra n. 26
APPELLANTE
E
in persona del Controparte_1
legale rapp.te pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procure in atti, dall'avv.
Giuliano Buccini Grimaldi ed elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Mariano
d'Ayala n. 18;
APPELLATA
NONCHÉ
, domiciliato ex lege preso l Controparte_2 Controparte_3
, ;
[...] Controparte_4
APPELLATO CONTUMACE
E
, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliato Controparte_5
ex lege preso l Controparte_6
;
[...]
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 191/2021 emessa dal Giudice di Pace di Acerra
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, adiva il Giudice di Pace Parte_1
di Acerra esponendo che, in data 15.06.2017, mentre stava percorrendo via Benevento, in Acerra, con la propria autovettura Focus C-Max, tg. BR478LF, nel rallentare, veniva pagina 2 di 10 tamponato dal veicolo BMW 525 TDS, avente targa bulgara BO641PP, proveniente da tergo;
deduceva che a causa del detto tamponamento la propria autovettura sbandava prima a sinistra e poi a destra, impattava contro una cunetta sita sul lato destro della careggiata e ribaltandosi, finiva fuori strada.
In seguito al descritto sinistro, l'autovettura Focus C-Max riportava danni all'intera carrozzeria e, pertanto, l'attore chiedeva accertarsi la responsabilità esclusiva per l'accaduto del conducente del veicolo BMW, tg. BO641PP, con conseguente condanna dell in solido con il convenuto al ristoro dei danni, con CP_1 Controparte_2
vittoria delle spese di lite con attribuzione.
Si costituiva in giudizio l che, eccependo preliminarmente la nullità dell'atto di CP_1
citazione per inosservanza dei termini a comparire nonché l'improcedibilità, della domanda ai sensi dell'art. 145 e 148 del D. Lgs. n. 209/2005, la contestava nel merito sia nell'an che nel quantum.
Alla prima udienza, l'attore spiegava ulteriori domande nei confronti dei convenuti con due diversi atti di intervento volontari per il risarcimento sia delle lesioni riportate a seguito del sinistro summenzionato che del danno per la morte del proprio cane di razza
ER LL, il quale era trasportato nella Ford al momento del sinistro.
Disposta la rinnovazione della citazione ed autorizzata la notifica degli atti di intervento, restavano contumaci e la . Controparte_2 Controparte_5
All'esito di istruttoria testimoniale, espletate la CTU, la CTU medico – legale e la CTU veterinaria, il Giudice di Pace tratteneva la causa in decisione e, con sentenza n.
191/2021, dichiarava “la responsabilità concorsuale nella produzione del sinistro stradale dedotto in giudizio dall'attore/interventore a fondamento delle proprie domande risarcitorie nella misura del 60% in capo al conducente della vettura BMW
525 TDS con targa bulgara B0641PP e del restante 40% in capo all'attore Parte_1
, quale conducente dell'auto Ford Focus C-Max tg. BR 478 LF di sua
[...]
proprietà”, per l'effetto condannava il convenuto in solido con Controparte_2
l' al risarcimento dei danni per le lesioni subite dall e per quelli riportati CP_1 Pt_1
pagina 3 di 10 dall'autovettura attorea decurtati del 40%. In merito, poi, alla domanda di risarcimento danni per la perdita del proprio cane, il Giudice di prime cure riconosceva un concorso di colpa nella misura del 75% in capo all' e del restante 25% in capo al Pt_1
conducente del veicolo BMW con targa bulgara e, pertanto, condannava i convenuti al risarcimento dei danni per il decesso del cane in funzione del suddetto grado di responsabilità; nonché al pagamento delle spese di lite con attribuzione al procuratore antistatario.
Avverso tale sentenza ha proposto gravame , il quale ha eccepito Parte_1
l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie nonché l'omessa valutazione della documentazione probatoria determinante ai fini del giudizio, in relazione alla dichiarata corresponsabilità nella causazione del sinistro, lamentando, in particolare, l'erronea valutazione della prova testimoniale relativa alla presenza delle gabbie da trasporto per animali all'interno dell'autovettura danneggiata. Ha chiesto, quindi, in riforma della sentenza appellata, la declaratoria di responsabilità esclusiva del conducente del veicolo di parte convenuta nella causazione del sinistro de quo e, per l'effetto, in accoglimento delle domande attoree, la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento a favore dell'appellante dei danni riportati dal veicolo, per le lesioni personali subite dallo stesso e per la morte del cane di proprietà dell'appellante, così come Parte_1
quantificati nelle rispettive consulenze tecniche d'ufficio; in subordine, ha domandato di dichiarare la responsabilità del conducente del veicolo BMW 525 TDS in misura superiore al 60% nella causazione del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, accogliere nella stessa misura tutte le domande attoree condannando gli appellati in solido al risarcimento dei danni, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituito l , che, Controparte_7
sulla base delle ragioni esposte in atti, ha eccepito l'improcedibilità, l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello, concludendo per il rigetto dello stesso con conferma integrale della pronuncia impugnata e con vittoria delle spese di lite del giudizio di appello.
pagina 4 di 10 Non si sono costituiti, invece, gli appellati e la CP_2 CP_2 CP_5
.
[...]
Acquisito il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni, la causa è stata rinviata all'odierna udienza per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Ciò premesso in ordine ai fatti oggetto del giudizio, va preliminarmente dichiarata la ammissibilità e procedibilità del proposto gravame in quanto sorretto da motivi di appello compiutamente illustrati e specificati nel rispetto delle norme di cui agli artt. 342
c.p.c. e 164 c.p.c.
Passando al merito dell'appello, premesso che la sentenza di primo grado, in base al principio di cui all'art. 329 c.p.c., ha valore di cosa giudicata relativamente a tutte le statuizioni del Giudice non oggetto di puntuale impugnazione, si osserva quanto segue.
Ciò posto, l'appello deve essere accolto parzialmente.
Orbene, il Giudice di prime cure nella parte della sentenza in cui ha accertato il concorso di colpa nella misura del 60 % in capo al conducente del veicolo BMW avente targa bulgara e del restante 40% in capo all'attore, esprime con chiarezza le ragioni della decisione, esplicitando gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento attraverso la disamina del reso istruttorio e, quindi, consente di individuare il percorso logico giuridico ad essa sotteso, funzionale alla sua comprensione ed alla sua verifica in sede di impugnazione.
Risulta, quindi, infondata la doglianza, di cui al primo motivo di appello, relativa all'erronea valutazione del quadro probatorio, per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
Ebbene, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che per escludere la colpa, in caso di sinistro stradale, non basta dimostrare di aver subito un danno a causa della condotta dell'altro conducente, ma è necessario dare anche la prova di aver compiuto tutte le manovre possibili e necessarie per evitare l'impatto, ove lo stesso fosse prevedibile.
Inoltre, “in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non
pagina 5 di 10 può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c. c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia
o meno tenuto una condotta di guida corretta” (Cass. Civ., Sez. III, Ord. n.
33483/2024).
Nel caso di specie, tale prova non è stata fornita da parte dell'allora attore.
Ed invero, parte attrice nel proprio atto introduttivo deduceva che “nel rallentare, veniva tamponato …” ma nulla dichiarava in merito al motivo per cui lo stesso avrebbe rallentato la propria andatura. Né a tal fine risulta essere utile la prova testimoniale resa dall'unica testimone escussa, la quale nulla riferisce in merito alla riduzione di velocità del veicolo attoreo: il veicolo BMW “dopo essersi spostato per effettuare il sorpasso, repentinamente cercava di rientrare e frenare, avendo trovato un veicolo che veniva nel senso di marcia opposto, non riuscendoci e collidendo con la propria parte anteriore destra la parte posteriore sinistra del veicolo dell ”. Pt_1
Risulta verosimile, quindi, che il veicolo Focus C-Max condotto dall'attore viaggiasse altrettanto a velocità sostenuta, ostacolando la manovra di sorpasso, peraltro a sua volta avventata, effettuata del veicolo di parte convenuta.
La circostanza di una condotta colposa tenuta anche dall'attore è rilevabile, come correttamente statuito nella pronuncia impugnata, finanche dalle conseguenze derivati dal tamponamento.
Se, infatti, l'attore avesse tenuto un'andatura rispettosa dei limiti di velocità, l'auto dopo il tamponamento non sarebbe sbandata prima a sinistra, poi a destra per poi ribaltarsi dopo aver impattato una cunetta presente sulla destra della carreggiata.
La dinamica immediatamente successiva al sinistro de quo, così come descritta dalla teste, è conseguenza non solo di una manovra di sorpasso avventata da parte del veicolo con targa straniera ma anche di una velocità sostenuta del veicolo tamponato.
Pertanto, dal materiale istruttorio, non si rinvengono ulteriori risultanze in grado di provare, come richiesto dall'appellante, l'inesistenza di corresponsabilità alcuna, a proprio carico, nella causazione del sinistro oggetto di giudizio.
pagina 6 di 10 Ne discende, di conseguenza, la necessaria applicazione, correttamente statuita dal
Giudice di Pace, dell'unica regola di giudizio applicabile, ossia il principio codicistico residuale del concorso di colpa nella misura individuata da primo Giudice.
È priva di fondamento, inoltre, l'eccezione di parte appellante relativa al mancato rilievo da parte del CTU dell'elevata velocità del veicolo Ford C-Max posto che il nominato perito, così come richiesto dal Giudice, ha verificato la coerenza dei danni con l'urto diretto ed indiretto ed ha provveduto alla loro quantificazione, coerentemente al principio, chiaramente evincibile da plurima e concorde giurisprudenza della S.C. di
Cassazione, che individua la CTU come “mezzo istruttorio (e non una prova vera e propria) sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario giudiziario” (Cfr. da ultimo Cass. Civile. Sez. VI, Ord. n.
15711/2021); così come rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative, di sentire a chiarimenti il consulente sulla relazione già depositata ovvero di rinnovare, in parte o in toto, le indagini, sostituendo l'ausiliare del giudice;
l'esercizio di tale potere non è sindacabile in sede di legittimità.
Quanto, poi, alla percentuale di corresponsabilità della parte appellante nella causazione del sinistro per cui è causa, si ritiene corretta la valutazione del Giudice di prime cure nella misura del 40%, atteso che la condotta colposa del conducente dell'auto BMW risulta sicuramente maggiore in considerazione sia dell'elevata velocità che della manovra di sorpasso non eseguita prudentemente.
Orbene, “in tema di circolazione stradale, la regola posta dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ. non impone di considerare uguale l'apporto causale colposo di ciascuno dei conducenti dei mezzi coinvolti in uno scontro soltanto perché non sia stato provato che uno dei due abbia fatto tutto il possibile per evitare il sinistro, ma consente, invece, che la colpa presunta di uno dei due possa concorrere con quella accertata
pagina 7 di 10 dell'altro anche con apporto percentuale diverso da quello paritetico” (Cass. Civ., III
Sez., n. 20982/2011).
Ciò considerato deve ritenersi infondato il primo motivo di appello.
Di contro risulta parzialmente fondato il secondo motivo di appello per le ragioni di seguito esposte.
Il Giudice di prime cure, in merito alla domanda attorea di risarcimento danni per la morte del cane di razza ER LL, conseguente al sinistro per cui è causa, ha accertato il concorso di colpa dell'attore con un apporto percentuale pari al 75% in capo a parte attrice.
Tale decisione è frutto di una erronea valutazione delle risultanze istruttorie.
Ed invero, il Giudice di pace pone a fondamento della propria decisione l'asserita mancata prova della presenza nel veicolo attoreo delle gabbie da trasporto per animali con conseguente aumento del grado di corresponsabilità in capo allo stesso attore per la morte del proprio cane.
In realtà, dalle dichiarazioni testimoniali emerge che i cani presenti nel veicolo attoreo al momento del sinistro erano ricoverati nelle gabbie da trasporto: “preciso che nel veicolo
Focus C-Max vi erano il sig. e, nelle gabbie da trasporto poste nel Parte_1
bagagliaio, i suoi due cani ER LL” (si veda verbale di udienza del 10.09.2018).
Orbene, la circostanza che gli animali fossero correttamente alloggiati nelle rispettive gabbie, così come previsto dal Codice della Strada, risulta provata dalla dichiarazione del teste a nulla rilevando che dalle foto in atti non emerge la presenza delle dette gabbie in quanto, nel caso di specie, ben potrebbe essere sfuggito all'attore di fotografarle in considerazione degli effetti del sinistro: ribaltamento dell'auto e lesioni.
Pertanto, in merito alla domanda di risarcimento danni per la perdita del cane, il grado di concorso accertato nella produzione del sinistro in capo all nella misura del Pt_1
40% non va ulteriormente aumentato, così come erroneamente disposto dal Giudice di prime cure.
pagina 8 di 10 Relativamente al quantum debeatur, confermando preliminarmente che le relazioni peritali in atti sono scevre da vizi logici e coerenti sotto il profilo tecnico-scientifico, come correttamente statuito dal Giudice di prime cure, la sentenza appellata va confermata per quanto riguarda i danni all'autovettura e per le lesioni subite dall'attore in conseguenza dell'accertato concorso di colpa nel suddetto apporto percentuale.
Di contro, il risarcimento dei danni per la perdita del cane di razza ER LL va quantificato in considerazione dell'accoglimento, per quanto di ragione, del relativo motivo di appello.
Ne consegue che alla somma complessiva di € 3.150,00, come quantificata dall'ausiliare del giudice, va detratto il 40% in ragione dell'accertata concorsualità, pertanto, i convenuti vanno condannati al pagamento della definitiva somma risarcitoria di €
1.890,00 per i danni da perdita dell'animale di razza, oltre interessi dal giorno del sinistro sulla somma devalutata a tale data e di volta in volta rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza e da tale ultima data gli interessi legali sulla detta somma sino all'effettivo soddisfo.
Alla luce delle suesposte considerazioni il presente gravame deve essere accolto solo parzialmente, con la conseguente conferma della sentenza impugnata nella parte non riformata, ivi comprese le statuizioni sulle spese del giudizio di primo grado, rispetto alle quali peraltro non si rinviene uno specifico motivo di impugnazione.
Queste ultime, in particolare, devono essere confermate, in virtù dell'assenza nel caso di specie di uno specifico motivo di impugnazione sul punto, anche perché non si riscontra la necessità di una rideterminazione delle statuizioni in esame.
Quanto alle spese relative al presente grado di giudizio (liquidate complessivamente sulla base del DM 55/2014 e ss mod.), stante l'accoglimento solo parziale del proposto gravame, le parti appellate vengono condannate alla refusione delle spese di lite in favore della parte appellante nella misura del 50%, con compensazione della restante parte, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 191/2021 del Giudice di Pace di Acerra, così provvede:
1) dichiara la contumacia degli appellati – e CP_2 CP_2 CP_5
;
[...]
2) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza impugnata, condanna e l , in Controparte_2 Controparte_1
persona del legale rapp.te pro tempore, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore, a titolo di risarcimento dei danni per la perdita del cane di sua proprietà, della complessiva somma di € 1.890,00, già decurtata del 40% pari all'accertata percentuale di corresponsabilità dello stesso attore nella causazione del sinistro per cui è causa, oltre interessi come in parte motiva;
3) rigetta tutti gli altri motivi di appello;
4) condanna le parti appellante al pagamento, in solido tra loro, della metà delle spese di lite liquidate complessivamente in € 2.552,00 per compensi ed € 264,00, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Nola 27.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
pagina 10 di 10
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE
VERBALE D'UDIENZA DEL 27.05.2025
Il Giudice, lette le note scritte depositate ai fini della partecipazione all'odierna udienza, letti gli atti e i documenti di causa;
viste le richieste delle parti;
P.Q.M.
Pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6010/2021 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente
TRA
pagina 1 di 10 , rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Parte_1
Pierluigi Nigro, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Camillo Guerra n. 26
APPELLANTE
E
in persona del Controparte_1
legale rapp.te pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procure in atti, dall'avv.
Giuliano Buccini Grimaldi ed elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Mariano
d'Ayala n. 18;
APPELLATA
NONCHÉ
, domiciliato ex lege preso l Controparte_2 Controparte_3
, ;
[...] Controparte_4
APPELLATO CONTUMACE
E
, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliato Controparte_5
ex lege preso l Controparte_6
;
[...]
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 191/2021 emessa dal Giudice di Pace di Acerra
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, adiva il Giudice di Pace Parte_1
di Acerra esponendo che, in data 15.06.2017, mentre stava percorrendo via Benevento, in Acerra, con la propria autovettura Focus C-Max, tg. BR478LF, nel rallentare, veniva pagina 2 di 10 tamponato dal veicolo BMW 525 TDS, avente targa bulgara BO641PP, proveniente da tergo;
deduceva che a causa del detto tamponamento la propria autovettura sbandava prima a sinistra e poi a destra, impattava contro una cunetta sita sul lato destro della careggiata e ribaltandosi, finiva fuori strada.
In seguito al descritto sinistro, l'autovettura Focus C-Max riportava danni all'intera carrozzeria e, pertanto, l'attore chiedeva accertarsi la responsabilità esclusiva per l'accaduto del conducente del veicolo BMW, tg. BO641PP, con conseguente condanna dell in solido con il convenuto al ristoro dei danni, con CP_1 Controparte_2
vittoria delle spese di lite con attribuzione.
Si costituiva in giudizio l che, eccependo preliminarmente la nullità dell'atto di CP_1
citazione per inosservanza dei termini a comparire nonché l'improcedibilità, della domanda ai sensi dell'art. 145 e 148 del D. Lgs. n. 209/2005, la contestava nel merito sia nell'an che nel quantum.
Alla prima udienza, l'attore spiegava ulteriori domande nei confronti dei convenuti con due diversi atti di intervento volontari per il risarcimento sia delle lesioni riportate a seguito del sinistro summenzionato che del danno per la morte del proprio cane di razza
ER LL, il quale era trasportato nella Ford al momento del sinistro.
Disposta la rinnovazione della citazione ed autorizzata la notifica degli atti di intervento, restavano contumaci e la . Controparte_2 Controparte_5
All'esito di istruttoria testimoniale, espletate la CTU, la CTU medico – legale e la CTU veterinaria, il Giudice di Pace tratteneva la causa in decisione e, con sentenza n.
191/2021, dichiarava “la responsabilità concorsuale nella produzione del sinistro stradale dedotto in giudizio dall'attore/interventore a fondamento delle proprie domande risarcitorie nella misura del 60% in capo al conducente della vettura BMW
525 TDS con targa bulgara B0641PP e del restante 40% in capo all'attore Parte_1
, quale conducente dell'auto Ford Focus C-Max tg. BR 478 LF di sua
[...]
proprietà”, per l'effetto condannava il convenuto in solido con Controparte_2
l' al risarcimento dei danni per le lesioni subite dall e per quelli riportati CP_1 Pt_1
pagina 3 di 10 dall'autovettura attorea decurtati del 40%. In merito, poi, alla domanda di risarcimento danni per la perdita del proprio cane, il Giudice di prime cure riconosceva un concorso di colpa nella misura del 75% in capo all' e del restante 25% in capo al Pt_1
conducente del veicolo BMW con targa bulgara e, pertanto, condannava i convenuti al risarcimento dei danni per il decesso del cane in funzione del suddetto grado di responsabilità; nonché al pagamento delle spese di lite con attribuzione al procuratore antistatario.
Avverso tale sentenza ha proposto gravame , il quale ha eccepito Parte_1
l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie nonché l'omessa valutazione della documentazione probatoria determinante ai fini del giudizio, in relazione alla dichiarata corresponsabilità nella causazione del sinistro, lamentando, in particolare, l'erronea valutazione della prova testimoniale relativa alla presenza delle gabbie da trasporto per animali all'interno dell'autovettura danneggiata. Ha chiesto, quindi, in riforma della sentenza appellata, la declaratoria di responsabilità esclusiva del conducente del veicolo di parte convenuta nella causazione del sinistro de quo e, per l'effetto, in accoglimento delle domande attoree, la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento a favore dell'appellante dei danni riportati dal veicolo, per le lesioni personali subite dallo stesso e per la morte del cane di proprietà dell'appellante, così come Parte_1
quantificati nelle rispettive consulenze tecniche d'ufficio; in subordine, ha domandato di dichiarare la responsabilità del conducente del veicolo BMW 525 TDS in misura superiore al 60% nella causazione del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, accogliere nella stessa misura tutte le domande attoree condannando gli appellati in solido al risarcimento dei danni, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituito l , che, Controparte_7
sulla base delle ragioni esposte in atti, ha eccepito l'improcedibilità, l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello, concludendo per il rigetto dello stesso con conferma integrale della pronuncia impugnata e con vittoria delle spese di lite del giudizio di appello.
pagina 4 di 10 Non si sono costituiti, invece, gli appellati e la CP_2 CP_2 CP_5
.
[...]
Acquisito il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni, la causa è stata rinviata all'odierna udienza per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Ciò premesso in ordine ai fatti oggetto del giudizio, va preliminarmente dichiarata la ammissibilità e procedibilità del proposto gravame in quanto sorretto da motivi di appello compiutamente illustrati e specificati nel rispetto delle norme di cui agli artt. 342
c.p.c. e 164 c.p.c.
Passando al merito dell'appello, premesso che la sentenza di primo grado, in base al principio di cui all'art. 329 c.p.c., ha valore di cosa giudicata relativamente a tutte le statuizioni del Giudice non oggetto di puntuale impugnazione, si osserva quanto segue.
Ciò posto, l'appello deve essere accolto parzialmente.
Orbene, il Giudice di prime cure nella parte della sentenza in cui ha accertato il concorso di colpa nella misura del 60 % in capo al conducente del veicolo BMW avente targa bulgara e del restante 40% in capo all'attore, esprime con chiarezza le ragioni della decisione, esplicitando gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento attraverso la disamina del reso istruttorio e, quindi, consente di individuare il percorso logico giuridico ad essa sotteso, funzionale alla sua comprensione ed alla sua verifica in sede di impugnazione.
Risulta, quindi, infondata la doglianza, di cui al primo motivo di appello, relativa all'erronea valutazione del quadro probatorio, per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
Ebbene, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che per escludere la colpa, in caso di sinistro stradale, non basta dimostrare di aver subito un danno a causa della condotta dell'altro conducente, ma è necessario dare anche la prova di aver compiuto tutte le manovre possibili e necessarie per evitare l'impatto, ove lo stesso fosse prevedibile.
Inoltre, “in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non
pagina 5 di 10 può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c. c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia
o meno tenuto una condotta di guida corretta” (Cass. Civ., Sez. III, Ord. n.
33483/2024).
Nel caso di specie, tale prova non è stata fornita da parte dell'allora attore.
Ed invero, parte attrice nel proprio atto introduttivo deduceva che “nel rallentare, veniva tamponato …” ma nulla dichiarava in merito al motivo per cui lo stesso avrebbe rallentato la propria andatura. Né a tal fine risulta essere utile la prova testimoniale resa dall'unica testimone escussa, la quale nulla riferisce in merito alla riduzione di velocità del veicolo attoreo: il veicolo BMW “dopo essersi spostato per effettuare il sorpasso, repentinamente cercava di rientrare e frenare, avendo trovato un veicolo che veniva nel senso di marcia opposto, non riuscendoci e collidendo con la propria parte anteriore destra la parte posteriore sinistra del veicolo dell ”. Pt_1
Risulta verosimile, quindi, che il veicolo Focus C-Max condotto dall'attore viaggiasse altrettanto a velocità sostenuta, ostacolando la manovra di sorpasso, peraltro a sua volta avventata, effettuata del veicolo di parte convenuta.
La circostanza di una condotta colposa tenuta anche dall'attore è rilevabile, come correttamente statuito nella pronuncia impugnata, finanche dalle conseguenze derivati dal tamponamento.
Se, infatti, l'attore avesse tenuto un'andatura rispettosa dei limiti di velocità, l'auto dopo il tamponamento non sarebbe sbandata prima a sinistra, poi a destra per poi ribaltarsi dopo aver impattato una cunetta presente sulla destra della carreggiata.
La dinamica immediatamente successiva al sinistro de quo, così come descritta dalla teste, è conseguenza non solo di una manovra di sorpasso avventata da parte del veicolo con targa straniera ma anche di una velocità sostenuta del veicolo tamponato.
Pertanto, dal materiale istruttorio, non si rinvengono ulteriori risultanze in grado di provare, come richiesto dall'appellante, l'inesistenza di corresponsabilità alcuna, a proprio carico, nella causazione del sinistro oggetto di giudizio.
pagina 6 di 10 Ne discende, di conseguenza, la necessaria applicazione, correttamente statuita dal
Giudice di Pace, dell'unica regola di giudizio applicabile, ossia il principio codicistico residuale del concorso di colpa nella misura individuata da primo Giudice.
È priva di fondamento, inoltre, l'eccezione di parte appellante relativa al mancato rilievo da parte del CTU dell'elevata velocità del veicolo Ford C-Max posto che il nominato perito, così come richiesto dal Giudice, ha verificato la coerenza dei danni con l'urto diretto ed indiretto ed ha provveduto alla loro quantificazione, coerentemente al principio, chiaramente evincibile da plurima e concorde giurisprudenza della S.C. di
Cassazione, che individua la CTU come “mezzo istruttorio (e non una prova vera e propria) sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario giudiziario” (Cfr. da ultimo Cass. Civile. Sez. VI, Ord. n.
15711/2021); così come rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative, di sentire a chiarimenti il consulente sulla relazione già depositata ovvero di rinnovare, in parte o in toto, le indagini, sostituendo l'ausiliare del giudice;
l'esercizio di tale potere non è sindacabile in sede di legittimità.
Quanto, poi, alla percentuale di corresponsabilità della parte appellante nella causazione del sinistro per cui è causa, si ritiene corretta la valutazione del Giudice di prime cure nella misura del 40%, atteso che la condotta colposa del conducente dell'auto BMW risulta sicuramente maggiore in considerazione sia dell'elevata velocità che della manovra di sorpasso non eseguita prudentemente.
Orbene, “in tema di circolazione stradale, la regola posta dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ. non impone di considerare uguale l'apporto causale colposo di ciascuno dei conducenti dei mezzi coinvolti in uno scontro soltanto perché non sia stato provato che uno dei due abbia fatto tutto il possibile per evitare il sinistro, ma consente, invece, che la colpa presunta di uno dei due possa concorrere con quella accertata
pagina 7 di 10 dell'altro anche con apporto percentuale diverso da quello paritetico” (Cass. Civ., III
Sez., n. 20982/2011).
Ciò considerato deve ritenersi infondato il primo motivo di appello.
Di contro risulta parzialmente fondato il secondo motivo di appello per le ragioni di seguito esposte.
Il Giudice di prime cure, in merito alla domanda attorea di risarcimento danni per la morte del cane di razza ER LL, conseguente al sinistro per cui è causa, ha accertato il concorso di colpa dell'attore con un apporto percentuale pari al 75% in capo a parte attrice.
Tale decisione è frutto di una erronea valutazione delle risultanze istruttorie.
Ed invero, il Giudice di pace pone a fondamento della propria decisione l'asserita mancata prova della presenza nel veicolo attoreo delle gabbie da trasporto per animali con conseguente aumento del grado di corresponsabilità in capo allo stesso attore per la morte del proprio cane.
In realtà, dalle dichiarazioni testimoniali emerge che i cani presenti nel veicolo attoreo al momento del sinistro erano ricoverati nelle gabbie da trasporto: “preciso che nel veicolo
Focus C-Max vi erano il sig. e, nelle gabbie da trasporto poste nel Parte_1
bagagliaio, i suoi due cani ER LL” (si veda verbale di udienza del 10.09.2018).
Orbene, la circostanza che gli animali fossero correttamente alloggiati nelle rispettive gabbie, così come previsto dal Codice della Strada, risulta provata dalla dichiarazione del teste a nulla rilevando che dalle foto in atti non emerge la presenza delle dette gabbie in quanto, nel caso di specie, ben potrebbe essere sfuggito all'attore di fotografarle in considerazione degli effetti del sinistro: ribaltamento dell'auto e lesioni.
Pertanto, in merito alla domanda di risarcimento danni per la perdita del cane, il grado di concorso accertato nella produzione del sinistro in capo all nella misura del Pt_1
40% non va ulteriormente aumentato, così come erroneamente disposto dal Giudice di prime cure.
pagina 8 di 10 Relativamente al quantum debeatur, confermando preliminarmente che le relazioni peritali in atti sono scevre da vizi logici e coerenti sotto il profilo tecnico-scientifico, come correttamente statuito dal Giudice di prime cure, la sentenza appellata va confermata per quanto riguarda i danni all'autovettura e per le lesioni subite dall'attore in conseguenza dell'accertato concorso di colpa nel suddetto apporto percentuale.
Di contro, il risarcimento dei danni per la perdita del cane di razza ER LL va quantificato in considerazione dell'accoglimento, per quanto di ragione, del relativo motivo di appello.
Ne consegue che alla somma complessiva di € 3.150,00, come quantificata dall'ausiliare del giudice, va detratto il 40% in ragione dell'accertata concorsualità, pertanto, i convenuti vanno condannati al pagamento della definitiva somma risarcitoria di €
1.890,00 per i danni da perdita dell'animale di razza, oltre interessi dal giorno del sinistro sulla somma devalutata a tale data e di volta in volta rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza e da tale ultima data gli interessi legali sulla detta somma sino all'effettivo soddisfo.
Alla luce delle suesposte considerazioni il presente gravame deve essere accolto solo parzialmente, con la conseguente conferma della sentenza impugnata nella parte non riformata, ivi comprese le statuizioni sulle spese del giudizio di primo grado, rispetto alle quali peraltro non si rinviene uno specifico motivo di impugnazione.
Queste ultime, in particolare, devono essere confermate, in virtù dell'assenza nel caso di specie di uno specifico motivo di impugnazione sul punto, anche perché non si riscontra la necessità di una rideterminazione delle statuizioni in esame.
Quanto alle spese relative al presente grado di giudizio (liquidate complessivamente sulla base del DM 55/2014 e ss mod.), stante l'accoglimento solo parziale del proposto gravame, le parti appellate vengono condannate alla refusione delle spese di lite in favore della parte appellante nella misura del 50%, con compensazione della restante parte, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 191/2021 del Giudice di Pace di Acerra, così provvede:
1) dichiara la contumacia degli appellati – e CP_2 CP_2 CP_5
;
[...]
2) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza impugnata, condanna e l , in Controparte_2 Controparte_1
persona del legale rapp.te pro tempore, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore, a titolo di risarcimento dei danni per la perdita del cane di sua proprietà, della complessiva somma di € 1.890,00, già decurtata del 40% pari all'accertata percentuale di corresponsabilità dello stesso attore nella causazione del sinistro per cui è causa, oltre interessi come in parte motiva;
3) rigetta tutti gli altri motivi di appello;
4) condanna le parti appellante al pagamento, in solido tra loro, della metà delle spese di lite liquidate complessivamente in € 2.552,00 per compensi ed € 264,00, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Nola 27.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
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