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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 17/06/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. 698/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del
17.06.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 698/2020 R.G., promossa da
P.IVA ), rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Antonio Pileggi, come da mandato in atti
Opponente contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, che agisce in proprio e quale mandatario della
[...]
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Controparte_2 Controparte_3
Teresa Pugliano e Giacinto Greco, in virtù di procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale in Lamezia Terme alla Via Saverio d'Ippolito n. 5 CP_1
Opposto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 10.06.2020 la proponeva Parte_1 opposizione avverso l'avviso di addebito n. 33020200000069135000, notificato a mezzo p.e.c. il
27.02.2020, con il quale le era stato intimato il pagamento della complessiva somma di € 25.788,51, chiedendo che venisse accertata la nullità e/o l'illegittimità dell'atto impugnato o, comunque,
l'annullamento dello stesso e di tutti gli atti presupposti e successivi, con accertamento che nulla era dovuto per i titoli oggetto dell'opposizione.
A sostegno della domanda deduceva che in data 13.01.2020 l' Controparte_4
, a conclusione degli accertamenti ispettivi iniziati il 19.09.2019, aveva notificato un verbale
[...] unico di accertamento e notificazione per aver riscontrato che: a) con riferimento alla posizione di alcuni dei lavoratori impiegati ( , , Persona_1 Persona_2 Persona_3
pagina 1 di 7 e ) erano state registrate sul libro unico del lavoro a titolo di Parte_2 Parte_3 assenza ingiustificata sistematiche giornate e/o ore per le quali la ditta aveva omesso di denunciare il relativo imponibile contributivo operando indebite trattenute;
b) nel mese di gennaio 2015 e nei mesi di giugno e ottobre 2018 la ditta aveva omesso di corrispondere l'importo forfettario una tantum contrattualmente previsto ai dipendenti , , e Parte_2 Parte_3 Persona_4 [...]
nei rispettivi periodi lavorativi;
c) la ditta aveva omesso di adeguare la paga oraria/giornaliera Per_5 corrisposta a quella contrattualmente prevista per i lavoratori di pari qualifica e livello, così determinando differenze di imponibile previdenziale per tutto o parte della durata dei rapporti lavorativi inerenti i dipendenti , , , Persona_4 Persona_5 Persona_1 Persona_6
e d) la ditta aveva omesso di corrispondere, nei mesi di ottobre e novembre Persona_3
2018, i ratei di tredicesima spettanti ai dipendenti e e) Persona_1 Persona_3 relativamente alla posizione di , assunta dal 24.11.2014 con contratto di apprendistato Persona_4 professionalizzante per 20 ore settimanali e con la qualifica di impiegata amministrativa di 5° livello del CCNL Metalmeccanica aziende artigiane, oltre alle differenze di imponibile previdenziale determinate, in alcuni mesi del rapporto lavorativo, dal mancato adeguamento della paga giornaliera a quella contrattualmente prevista, era stata rilevata, nel mese di novembre 2014, la mancata corresponsione dell'ex festività del 4 novembre;
inoltre, la ditta aveva continuato ad usufruire del regime contributivo agevolato anche per i mesi di dicembre 2018 e gennaio 2019, ovvero oltre l'anno consentito, in violazione del disposto di cui all'art. 7, comma 9 del D. Lgs. n 167/2011; f) relativamente alla posizione di , assunto il 14.02.2018 con contratto di apprendistato Persona_5 professionalizzante e la qualifica di frigorista-termoidraulico inquadrato al 3° livello, a decorrere dal mese di marzo 2018 la ditta aveva arbitrariamente registrato sul libro unico il lavoratore al 5° livello e gli aveva applicato la paga oraria prevista per il suddetto inferiore livello di inquadramento, con conseguenti differenze di imponibile previdenziale.
Ciò posto, lamentava l'erronea applicazione del regime sanzionatorio previsto per l'ipotesi di evasione contributiva dall'art. 116, comma 8, lett. b) della L. n. 388/2000, evidenziando che tutti i lavoratori oggetto dell'accertamento erano stati regolarmente assunti dalla società, che i rapporti erano stati regolarmente denunciati all' , erano stati registrati sul libro unico del lavoro ed indicati nei modelli CP_1
“emens” compilati mensilmente per il versamento della contribuzione previdenziale;
deduceva che, per mero errore, la contribuzione era stata versata sulle retribuzioni effettivamente corrisposte anziché sul minimo previsto dal CCNL Metalmeccanici Artigiani applicato al rapporto ai sensi del D.L. n.
338/1989, convertito con modificazioni dalla L. n. 389/1989, e che, pertanto, difettavano entrambi i requisiti richiesti dal legislatore per la sussistenza dell'evasione contributiva;
in ordine alla posizione dell'apprendista , asseriva che per mero errore nel contratto di assunzione e nel Persona_5 prospetto paga di febbraio 2018 era stato indicato il terzo livello di inquadramento, ovvero il livello corrispondente alla qualifica di frigorista-termoidraulico che il dipendente avrebbe dovuto conseguire al termine del periodo di apprendistato, e che il corretto livello di inquadramento da attribuire in pagina 2 di 7 applicazione del disposto di cui all'art. 42, comma 5 del D. Lgs. n. 81/2015 era il quinto, effettivamente riconosciuto a decorrere da marzo 2018.
2. Integrato il contraddittorio, l' eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per CP_1 violazione dell'art. 24, comma 5 del D. Lgs. n. 46/1999 e dell'art. 30 del D.L. n. 78/2010; nel merito, dopo aver richiamato le risultanze del verbale di accertamento e notificazione, contestava la fondatezza dell'opposizione, sostenendo che nel caso di specie la ditta opponente avrebbe mensilmente presentato all' denunce non conformi al vero per aver decurtato indebitamente gli imponibili previdenziali in CP_1 ragione di sistematiche giornate/ore registrate sul libro unico a titolo di assenze, in violazione della normativa in materia di minimale contributivo;
quanto alla posizione dell'apprendista , Persona_5 eccepiva che le contestazioni avversarie erano prive di pregio e dovevano essere rigettate.
3. In via preliminare non può trovare accoglimento l'eccezione di inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 24, comma 5 del D. Lgs. n.
46/1999 e 30 del D.L. n. 78/2010, atteso che il termine perentorio di quaranta giorni stabilito per proporre opposizione è rimasto sospeso dal 9.03.2020 all'11.05.2020 per effetto dell'art. 83, comma 2 del D.L. n. 18/2020, convertito nella L. n. 27/2020, come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 28/2020, che ha previsto, appunto, la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, ivi compreso quello per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e, in generale, tutti i termini procedurali nel periodo sopraindicato.
4. Per quel che attiene al merito della controversia, la non contesta in toto le Parte_4 risultanze dell'accertamento ispettivo, lamentando l'illegittimità del verbale di accertamento e notificazione posto a fondamento dell'avviso di addebito opposto sotto due profili: da un lato, infatti, si duole del regime sanzionatorio applicato, sostenendo che la fattispecie in esame ricadrebbe nell'ambito di operatività della meno afflittiva omissione contributiva di cui all'art. 116, comma 8, lett. a) della L.
n. 388/2000; dall'altro lato, assume la correttezza dell'inquadramento contrattuale attribuito al dipendente nel periodo di apprendistato. Persona_5
Ebbene, la disposizione sopra richiamata (nella formulazione ratione temporis vigente) testualmente recita: “I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:
a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento;
la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la pagina 3 di 7 denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e semprechè il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge.”.
5. Tanto precisato, parte opponente invoca l'applicabilità del criterio previsto dall'art. 116, comma 8, lett. a), ovvero quello secondo cui la sanzione applicabile, in ragione d'anno, è pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti e non può essere superiore al 40% dell'importo dei contributi non corrisposti, ritenendo di aver compiuto una mera omissione contributiva.
In particolare, la afferma che, nel caso di specie, difetterebbero entrambi i Parte_1 presupposti richiesti dalla legge al fine di integrare l'evasione contributiva, ovvero sia l'occultamento dei rapporti di lavoro in essere ovvero delle retribuzioni erogate, sia il dolo specifico, evidenziando di non aver occultato i rapporti di lavoro ma di averli regolarmente denunciati all' , anche nei modelli CP_1
“emens” mensilmente compilati ai fini del versamento della contribuzione previdenziali, e di averli registrati sul libro unico del lavoro.
Viceversa, secondo la prospettazione di parte resistente, l'aver presentato mensilmente all' CP_1 denunce non conformi, decurtando indebitamente gli imponibili previdenziali in ragione delle sistematiche giornate/ore registrate sul LUL a titolo di assenze, costituirebbe una condotta qualificabile come evasione contributiva, in quanto l'ammontare dei contributi non pagati non sarebbe rilevabile dalle denunce contributive e/o registrazioni obbligatorie.
Sul punto, giova richiamare l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, alla stregua del quale “In tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali ed assistenziali,
l'omessa o infedele denuncia mensile all' (attraverso i cosiddetti modelli DM10) di rapporti di CP_1 lavoro o di retribuzioni erogate, ancorché registrati nei libri di cui è obbligatoria la tenuta, concretizza l'ipotesi di “evasione contributiva” di cui all'art. 116, comma 8, lett. B), della legge n. 388 del 2000, e non la meno grave fattispecie di “omissione contributiva” di cui alla lettera A) della medesima norma, che riguarda le sole ipotesi in cui il datore di lavoro, pur avendo provveduto a tutte le denunce e registrazioni obbligatorie, ometta il pagamento dei contributi, dovendosi ritenere che
l'omessa o infedele denuncia configuri occultamento dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi e faccia presumere l'esistenza della volontà datoriale di realizzare tale occultamento allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti;
conseguentemente, grava sul datore di lavoro inadempiente l'onere di provare la mancanza dell'intento fraudolento e, quindi, la sua buona fede, onere che non può tuttavia reputarsi assolto in ragione della avvenuta corretta annotazione dei dati, omessi o infedelmente riportati nelle denunce, sui libri di cui è obbligatoria la tenuta” (cfr. ex multis,
Cass. Sez. Lav. n. 28966 del 27.12.2011, nonché Cass. Sez. Lav. n. 5773 del 12.04.2012, secondo cui
“In tema di violazioni contributive, ove il lavoratore, adibito ad attività ordinaria, figuri nelle scritture pagina 4 di 7 del datore di lavoro come apprendista, il mancato pagamento dei relativi contributi integra l'ipotesi dell'evasione contributiva e non quella, meno grave, dell'omissione di cui all'art. 116, comma 8, lett.
a) della legge n. 388 del 2000, che riguarda solo il mancato versamento delle somme “il cui ammontare è rilevabile dalle denunce o registrazioni obbligatorie”).
Ed ancora, nella più recente sentenza n. 20446 del 24.06.2022 la Sezione Lavoro della Suprema Corte ha affermato che “in tema di obblighi contributivi verso le gestioni previdenziali e assistenziali,
l'omessa o infedele denuncia mensile all attraverso i modelli DM10, circa i rapporti di lavoro e CP_1 le retribuzioni erogate, integra un'"evasione contributiva" ex art. 116, comma 8, lett. b), della l. n. 388 del 2000, e non la meno grave "omissione contributiva" di cui alla lettera a) della medesima norma, dovendosi presumere una finalità datoriale di occultamento dei dati, sicché grava sul datore di lavoro
l'onere di provare l'assenza d'intento fraudolento.”.
Facendo applicazione dei principi di diritto sopra riportati, non può attribuirsi alcun rilievo alla circostanza dedotta in ricorso e ribadita nelle note autorizzate, secondo la quale i rapporti di lavoro, cui si riferiscono le irregolarità accertate dagli ispettori, siano risultati registrati sulla documentazione obbligatoria.
L'omessa o infedele denuncia sui modelli DM10 dei dati relativi alla posizione dei lavoratori integra, infatti, un'ipotesi di evasione contributiva in quanto appare idonea ad ingenerare la presunzione che la società opponente abbia inteso occultare il reale ammontare delle retribuzioni e degli altri emolumenti spettanti ai dipendenti, con il precipuo fine di non versare la contribuzione dovuta.
Si ritiene, inoltre, non dimostrata la buona fede, essendosi limitata la parte ricorrente ad affermare che, per mero errore, la contribuzione dovuta sarebbe stata calcolata in base alle retribuzioni effettivamente erogate e non sul minimale retributivo previsto per legge.
Sembra, infine, opportuno rilevare che il personale ispettivo ha proceduto a calcolare, per tutti i dipendenti interessati e nei rispettivi periodi di riscontrate irregolarità, le retribuzioni imponibili mensilmente omesse, pari alla differenza tra quelle registrate sul LUL e denunciate all' e quelle CP_1 concretamente spettanti;
ha, poi, quantificato i contributi obbligatori omessi sulle riscontrate differenze di imponibile contributivo, calcolando, infine, le relative somme aggiuntive dovute per il periodo da settembre 2014 ad agosto 2019.
Tanto è stato confermato anche dalla funzionaria ispettiva , escussa in qualità di CP_1 Testimone_1 teste all'udienza del 16.05.2023 (“Nel corso dell'accertamento ispettivo è emersa la sistematica annotazione di assenze ingiustificate sul libro unico del lavoro per più lavoratori, con conseguente riduzione dell'imponibile contributivo, ai sensi della L. n. 389/1999. Si è trattato di un accertamento di natura documentale. Abbiamo riscontrato anche il mancato adeguamento ai rinnovi contrattuali, nonché la mancata erogazione dell'una tantum prevista dal contratto. Con riferimento alla posizione di una lavoratrice assunta con contratto di apprendistato, la società aveva continuato ad applicare
l'aliquota contributiva prevista per l'apprendistato oltre il termine annuale di durata del contratto.
Per un altro apprendista abbiamo riscontrato una variazione del livello di inquadramento contrattuale senza alcuna comunicazione o lettera di variazione del livello in peius (dal 3° al 5° livello). Confermo pagina 5 di 7 che le sanzioni applicate sono state calcolate ai sensi dell'art. 116, comma 8 lett. B) della L. n.
388/2000, in conformità alle circolari emanate dall'Istituto. Confermo quanto già sopra riferito circa la posizione del lavoratore . I lavoratori erano tutti denunciati ed iscritti sul libro Persona_5 unico.”).
Ne discende che l'applicazione del regime sanzionatorio stabilito per l'evasione contributiva è scaturito dall'accertamento di tutte le violazioni indicate nel verbale ispettivo del 13.01.2020, sicché la giustificazione fornita dalla società opponente per dimostrare la propria buona fede non sarebbe, comunque, sufficiente ad escludere l'intento fraudolento.
Va, poi, osservato che l'eventuale accoglimento delle ragioni esposte in ricorso non potrebbe condurre ad un totale azzeramento del carico sanzionatorio, per come richiesto, poiché troverebbe, in ogni caso, applicazione il regime più favorevole dell'omissione contributiva.
6. Per quel che attiene alla posizione dell'apprendista , è incontestato che il predetto Persona_5 lavoratore, assunto con contratto di apprendistato professionalizzante per la durata di 60 mesi, sia stato inquadrato nel 3° livello del CCNL Metalmeccanica Imprese Artigiane e, a decorrere dal mese di marzo 2018, sia stato retribuito sulla base del trattamento economico previsto per il 5° livello.
La società opponente afferma la legittimità del proprio operato richiamando l'art. 42, comma 5 del D.
Lgs. n. 81/2015, secondo cui “Salvo quanto disposto dai commi da 1 a 4, la disciplina del contratto di apprendistato è rimessa ad accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei seguenti principi: (….) b) possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto a quello spettante in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro ai lavoratori addetti a mansioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al cui conseguimento è finalizzato il contratto, o, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e proporzionata all'anzianità di servizio (…)”, e sostenendo che le mansioni afferenti alla qualifica di frigorista-termoidraulico, che il avrebbe dovuto conseguire al termine del percorso Per_5 formativo, rientrerebbero nel 3° livello, sicché risulterebbe corretto durante il periodo di apprendistato l'inquadramento nel 5° livello.
Tuttavia, tale prospettazione non appare condivisibile per un duplice ordine di ragioni.
Va, in primo luogo, evidenziato che l'applicazione del trattamento retributivo previsto per il 5° livello del CCNL di categoria costituisce, nel caso di specie, una modifica unilaterale del contratto di lavoro, posto che sia il contratto di lavoro sia il piano formativo individuale allo stesso allegato, entrambi sottoscritti dal dipendente, riportano quale inquadramento iniziale e finale il 3° livello corrispondente alle mansioni di frigorista-termoidraulico; non è stata, infatti, prodotta alcuna variazione consensuale del livello di inquadramento, né la società ha fornito prova di aver comunicato o altrimenti reso edotto il lavoratore della variazione in peius dell'inquadramento contrattuale.
In secondo luogo, l'art. 42, comma 5 citato demanda alla contrattazione collettiva la disciplina del contratto di apprendistato;
quanto allo specifico profilo della retribuzione, il CCNL allegato da parte ricorrente, all'art. 27, n. 7), relativo al “settore installazione di impianti”, stabilisce che il trattamento pagina 6 di 7 economico dell'apprendista è determinato dall'applicazione delle percentuali riportate di seguito sulla retribuzione tabellare della corrispondente categoria (o livello) che verrà raggiunta al termine del periodo di apprendistato.
Se ne evince che il CCNL applicato al rapporto ha optato per la seconda alternativa proposta dal legislatore, ovvero quella relativa alla retribuzione in misura percentuale e proporzionata all'anzianità di servizio, e non per il sotto-inquadramento dell'apprendista.
7. Alla luce delle considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
8. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in ragione del valore dichiarato della causa, dell'attività istruttoria espletata e della non particolare complessità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna la al pagamento delle spese di lite, liquidate Parte_1 in € 2.695,50 per compensi professionali, oltre accessori di legge se dovuti.
Lamezia Terme, 17.06.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del
17.06.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 698/2020 R.G., promossa da
P.IVA ), rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Antonio Pileggi, come da mandato in atti
Opponente contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, che agisce in proprio e quale mandatario della
[...]
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Controparte_2 Controparte_3
Teresa Pugliano e Giacinto Greco, in virtù di procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale in Lamezia Terme alla Via Saverio d'Ippolito n. 5 CP_1
Opposto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 10.06.2020 la proponeva Parte_1 opposizione avverso l'avviso di addebito n. 33020200000069135000, notificato a mezzo p.e.c. il
27.02.2020, con il quale le era stato intimato il pagamento della complessiva somma di € 25.788,51, chiedendo che venisse accertata la nullità e/o l'illegittimità dell'atto impugnato o, comunque,
l'annullamento dello stesso e di tutti gli atti presupposti e successivi, con accertamento che nulla era dovuto per i titoli oggetto dell'opposizione.
A sostegno della domanda deduceva che in data 13.01.2020 l' Controparte_4
, a conclusione degli accertamenti ispettivi iniziati il 19.09.2019, aveva notificato un verbale
[...] unico di accertamento e notificazione per aver riscontrato che: a) con riferimento alla posizione di alcuni dei lavoratori impiegati ( , , Persona_1 Persona_2 Persona_3
pagina 1 di 7 e ) erano state registrate sul libro unico del lavoro a titolo di Parte_2 Parte_3 assenza ingiustificata sistematiche giornate e/o ore per le quali la ditta aveva omesso di denunciare il relativo imponibile contributivo operando indebite trattenute;
b) nel mese di gennaio 2015 e nei mesi di giugno e ottobre 2018 la ditta aveva omesso di corrispondere l'importo forfettario una tantum contrattualmente previsto ai dipendenti , , e Parte_2 Parte_3 Persona_4 [...]
nei rispettivi periodi lavorativi;
c) la ditta aveva omesso di adeguare la paga oraria/giornaliera Per_5 corrisposta a quella contrattualmente prevista per i lavoratori di pari qualifica e livello, così determinando differenze di imponibile previdenziale per tutto o parte della durata dei rapporti lavorativi inerenti i dipendenti , , , Persona_4 Persona_5 Persona_1 Persona_6
e d) la ditta aveva omesso di corrispondere, nei mesi di ottobre e novembre Persona_3
2018, i ratei di tredicesima spettanti ai dipendenti e e) Persona_1 Persona_3 relativamente alla posizione di , assunta dal 24.11.2014 con contratto di apprendistato Persona_4 professionalizzante per 20 ore settimanali e con la qualifica di impiegata amministrativa di 5° livello del CCNL Metalmeccanica aziende artigiane, oltre alle differenze di imponibile previdenziale determinate, in alcuni mesi del rapporto lavorativo, dal mancato adeguamento della paga giornaliera a quella contrattualmente prevista, era stata rilevata, nel mese di novembre 2014, la mancata corresponsione dell'ex festività del 4 novembre;
inoltre, la ditta aveva continuato ad usufruire del regime contributivo agevolato anche per i mesi di dicembre 2018 e gennaio 2019, ovvero oltre l'anno consentito, in violazione del disposto di cui all'art. 7, comma 9 del D. Lgs. n 167/2011; f) relativamente alla posizione di , assunto il 14.02.2018 con contratto di apprendistato Persona_5 professionalizzante e la qualifica di frigorista-termoidraulico inquadrato al 3° livello, a decorrere dal mese di marzo 2018 la ditta aveva arbitrariamente registrato sul libro unico il lavoratore al 5° livello e gli aveva applicato la paga oraria prevista per il suddetto inferiore livello di inquadramento, con conseguenti differenze di imponibile previdenziale.
Ciò posto, lamentava l'erronea applicazione del regime sanzionatorio previsto per l'ipotesi di evasione contributiva dall'art. 116, comma 8, lett. b) della L. n. 388/2000, evidenziando che tutti i lavoratori oggetto dell'accertamento erano stati regolarmente assunti dalla società, che i rapporti erano stati regolarmente denunciati all' , erano stati registrati sul libro unico del lavoro ed indicati nei modelli CP_1
“emens” compilati mensilmente per il versamento della contribuzione previdenziale;
deduceva che, per mero errore, la contribuzione era stata versata sulle retribuzioni effettivamente corrisposte anziché sul minimo previsto dal CCNL Metalmeccanici Artigiani applicato al rapporto ai sensi del D.L. n.
338/1989, convertito con modificazioni dalla L. n. 389/1989, e che, pertanto, difettavano entrambi i requisiti richiesti dal legislatore per la sussistenza dell'evasione contributiva;
in ordine alla posizione dell'apprendista , asseriva che per mero errore nel contratto di assunzione e nel Persona_5 prospetto paga di febbraio 2018 era stato indicato il terzo livello di inquadramento, ovvero il livello corrispondente alla qualifica di frigorista-termoidraulico che il dipendente avrebbe dovuto conseguire al termine del periodo di apprendistato, e che il corretto livello di inquadramento da attribuire in pagina 2 di 7 applicazione del disposto di cui all'art. 42, comma 5 del D. Lgs. n. 81/2015 era il quinto, effettivamente riconosciuto a decorrere da marzo 2018.
2. Integrato il contraddittorio, l' eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per CP_1 violazione dell'art. 24, comma 5 del D. Lgs. n. 46/1999 e dell'art. 30 del D.L. n. 78/2010; nel merito, dopo aver richiamato le risultanze del verbale di accertamento e notificazione, contestava la fondatezza dell'opposizione, sostenendo che nel caso di specie la ditta opponente avrebbe mensilmente presentato all' denunce non conformi al vero per aver decurtato indebitamente gli imponibili previdenziali in CP_1 ragione di sistematiche giornate/ore registrate sul libro unico a titolo di assenze, in violazione della normativa in materia di minimale contributivo;
quanto alla posizione dell'apprendista , Persona_5 eccepiva che le contestazioni avversarie erano prive di pregio e dovevano essere rigettate.
3. In via preliminare non può trovare accoglimento l'eccezione di inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 24, comma 5 del D. Lgs. n.
46/1999 e 30 del D.L. n. 78/2010, atteso che il termine perentorio di quaranta giorni stabilito per proporre opposizione è rimasto sospeso dal 9.03.2020 all'11.05.2020 per effetto dell'art. 83, comma 2 del D.L. n. 18/2020, convertito nella L. n. 27/2020, come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 28/2020, che ha previsto, appunto, la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, ivi compreso quello per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e, in generale, tutti i termini procedurali nel periodo sopraindicato.
4. Per quel che attiene al merito della controversia, la non contesta in toto le Parte_4 risultanze dell'accertamento ispettivo, lamentando l'illegittimità del verbale di accertamento e notificazione posto a fondamento dell'avviso di addebito opposto sotto due profili: da un lato, infatti, si duole del regime sanzionatorio applicato, sostenendo che la fattispecie in esame ricadrebbe nell'ambito di operatività della meno afflittiva omissione contributiva di cui all'art. 116, comma 8, lett. a) della L.
n. 388/2000; dall'altro lato, assume la correttezza dell'inquadramento contrattuale attribuito al dipendente nel periodo di apprendistato. Persona_5
Ebbene, la disposizione sopra richiamata (nella formulazione ratione temporis vigente) testualmente recita: “I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:
a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento;
la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la pagina 3 di 7 denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e semprechè il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge.”.
5. Tanto precisato, parte opponente invoca l'applicabilità del criterio previsto dall'art. 116, comma 8, lett. a), ovvero quello secondo cui la sanzione applicabile, in ragione d'anno, è pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti e non può essere superiore al 40% dell'importo dei contributi non corrisposti, ritenendo di aver compiuto una mera omissione contributiva.
In particolare, la afferma che, nel caso di specie, difetterebbero entrambi i Parte_1 presupposti richiesti dalla legge al fine di integrare l'evasione contributiva, ovvero sia l'occultamento dei rapporti di lavoro in essere ovvero delle retribuzioni erogate, sia il dolo specifico, evidenziando di non aver occultato i rapporti di lavoro ma di averli regolarmente denunciati all' , anche nei modelli CP_1
“emens” mensilmente compilati ai fini del versamento della contribuzione previdenziali, e di averli registrati sul libro unico del lavoro.
Viceversa, secondo la prospettazione di parte resistente, l'aver presentato mensilmente all' CP_1 denunce non conformi, decurtando indebitamente gli imponibili previdenziali in ragione delle sistematiche giornate/ore registrate sul LUL a titolo di assenze, costituirebbe una condotta qualificabile come evasione contributiva, in quanto l'ammontare dei contributi non pagati non sarebbe rilevabile dalle denunce contributive e/o registrazioni obbligatorie.
Sul punto, giova richiamare l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, alla stregua del quale “In tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali ed assistenziali,
l'omessa o infedele denuncia mensile all' (attraverso i cosiddetti modelli DM10) di rapporti di CP_1 lavoro o di retribuzioni erogate, ancorché registrati nei libri di cui è obbligatoria la tenuta, concretizza l'ipotesi di “evasione contributiva” di cui all'art. 116, comma 8, lett. B), della legge n. 388 del 2000, e non la meno grave fattispecie di “omissione contributiva” di cui alla lettera A) della medesima norma, che riguarda le sole ipotesi in cui il datore di lavoro, pur avendo provveduto a tutte le denunce e registrazioni obbligatorie, ometta il pagamento dei contributi, dovendosi ritenere che
l'omessa o infedele denuncia configuri occultamento dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi e faccia presumere l'esistenza della volontà datoriale di realizzare tale occultamento allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti;
conseguentemente, grava sul datore di lavoro inadempiente l'onere di provare la mancanza dell'intento fraudolento e, quindi, la sua buona fede, onere che non può tuttavia reputarsi assolto in ragione della avvenuta corretta annotazione dei dati, omessi o infedelmente riportati nelle denunce, sui libri di cui è obbligatoria la tenuta” (cfr. ex multis,
Cass. Sez. Lav. n. 28966 del 27.12.2011, nonché Cass. Sez. Lav. n. 5773 del 12.04.2012, secondo cui
“In tema di violazioni contributive, ove il lavoratore, adibito ad attività ordinaria, figuri nelle scritture pagina 4 di 7 del datore di lavoro come apprendista, il mancato pagamento dei relativi contributi integra l'ipotesi dell'evasione contributiva e non quella, meno grave, dell'omissione di cui all'art. 116, comma 8, lett.
a) della legge n. 388 del 2000, che riguarda solo il mancato versamento delle somme “il cui ammontare è rilevabile dalle denunce o registrazioni obbligatorie”).
Ed ancora, nella più recente sentenza n. 20446 del 24.06.2022 la Sezione Lavoro della Suprema Corte ha affermato che “in tema di obblighi contributivi verso le gestioni previdenziali e assistenziali,
l'omessa o infedele denuncia mensile all attraverso i modelli DM10, circa i rapporti di lavoro e CP_1 le retribuzioni erogate, integra un'"evasione contributiva" ex art. 116, comma 8, lett. b), della l. n. 388 del 2000, e non la meno grave "omissione contributiva" di cui alla lettera a) della medesima norma, dovendosi presumere una finalità datoriale di occultamento dei dati, sicché grava sul datore di lavoro
l'onere di provare l'assenza d'intento fraudolento.”.
Facendo applicazione dei principi di diritto sopra riportati, non può attribuirsi alcun rilievo alla circostanza dedotta in ricorso e ribadita nelle note autorizzate, secondo la quale i rapporti di lavoro, cui si riferiscono le irregolarità accertate dagli ispettori, siano risultati registrati sulla documentazione obbligatoria.
L'omessa o infedele denuncia sui modelli DM10 dei dati relativi alla posizione dei lavoratori integra, infatti, un'ipotesi di evasione contributiva in quanto appare idonea ad ingenerare la presunzione che la società opponente abbia inteso occultare il reale ammontare delle retribuzioni e degli altri emolumenti spettanti ai dipendenti, con il precipuo fine di non versare la contribuzione dovuta.
Si ritiene, inoltre, non dimostrata la buona fede, essendosi limitata la parte ricorrente ad affermare che, per mero errore, la contribuzione dovuta sarebbe stata calcolata in base alle retribuzioni effettivamente erogate e non sul minimale retributivo previsto per legge.
Sembra, infine, opportuno rilevare che il personale ispettivo ha proceduto a calcolare, per tutti i dipendenti interessati e nei rispettivi periodi di riscontrate irregolarità, le retribuzioni imponibili mensilmente omesse, pari alla differenza tra quelle registrate sul LUL e denunciate all' e quelle CP_1 concretamente spettanti;
ha, poi, quantificato i contributi obbligatori omessi sulle riscontrate differenze di imponibile contributivo, calcolando, infine, le relative somme aggiuntive dovute per il periodo da settembre 2014 ad agosto 2019.
Tanto è stato confermato anche dalla funzionaria ispettiva , escussa in qualità di CP_1 Testimone_1 teste all'udienza del 16.05.2023 (“Nel corso dell'accertamento ispettivo è emersa la sistematica annotazione di assenze ingiustificate sul libro unico del lavoro per più lavoratori, con conseguente riduzione dell'imponibile contributivo, ai sensi della L. n. 389/1999. Si è trattato di un accertamento di natura documentale. Abbiamo riscontrato anche il mancato adeguamento ai rinnovi contrattuali, nonché la mancata erogazione dell'una tantum prevista dal contratto. Con riferimento alla posizione di una lavoratrice assunta con contratto di apprendistato, la società aveva continuato ad applicare
l'aliquota contributiva prevista per l'apprendistato oltre il termine annuale di durata del contratto.
Per un altro apprendista abbiamo riscontrato una variazione del livello di inquadramento contrattuale senza alcuna comunicazione o lettera di variazione del livello in peius (dal 3° al 5° livello). Confermo pagina 5 di 7 che le sanzioni applicate sono state calcolate ai sensi dell'art. 116, comma 8 lett. B) della L. n.
388/2000, in conformità alle circolari emanate dall'Istituto. Confermo quanto già sopra riferito circa la posizione del lavoratore . I lavoratori erano tutti denunciati ed iscritti sul libro Persona_5 unico.”).
Ne discende che l'applicazione del regime sanzionatorio stabilito per l'evasione contributiva è scaturito dall'accertamento di tutte le violazioni indicate nel verbale ispettivo del 13.01.2020, sicché la giustificazione fornita dalla società opponente per dimostrare la propria buona fede non sarebbe, comunque, sufficiente ad escludere l'intento fraudolento.
Va, poi, osservato che l'eventuale accoglimento delle ragioni esposte in ricorso non potrebbe condurre ad un totale azzeramento del carico sanzionatorio, per come richiesto, poiché troverebbe, in ogni caso, applicazione il regime più favorevole dell'omissione contributiva.
6. Per quel che attiene alla posizione dell'apprendista , è incontestato che il predetto Persona_5 lavoratore, assunto con contratto di apprendistato professionalizzante per la durata di 60 mesi, sia stato inquadrato nel 3° livello del CCNL Metalmeccanica Imprese Artigiane e, a decorrere dal mese di marzo 2018, sia stato retribuito sulla base del trattamento economico previsto per il 5° livello.
La società opponente afferma la legittimità del proprio operato richiamando l'art. 42, comma 5 del D.
Lgs. n. 81/2015, secondo cui “Salvo quanto disposto dai commi da 1 a 4, la disciplina del contratto di apprendistato è rimessa ad accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei seguenti principi: (….) b) possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto a quello spettante in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro ai lavoratori addetti a mansioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al cui conseguimento è finalizzato il contratto, o, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e proporzionata all'anzianità di servizio (…)”, e sostenendo che le mansioni afferenti alla qualifica di frigorista-termoidraulico, che il avrebbe dovuto conseguire al termine del percorso Per_5 formativo, rientrerebbero nel 3° livello, sicché risulterebbe corretto durante il periodo di apprendistato l'inquadramento nel 5° livello.
Tuttavia, tale prospettazione non appare condivisibile per un duplice ordine di ragioni.
Va, in primo luogo, evidenziato che l'applicazione del trattamento retributivo previsto per il 5° livello del CCNL di categoria costituisce, nel caso di specie, una modifica unilaterale del contratto di lavoro, posto che sia il contratto di lavoro sia il piano formativo individuale allo stesso allegato, entrambi sottoscritti dal dipendente, riportano quale inquadramento iniziale e finale il 3° livello corrispondente alle mansioni di frigorista-termoidraulico; non è stata, infatti, prodotta alcuna variazione consensuale del livello di inquadramento, né la società ha fornito prova di aver comunicato o altrimenti reso edotto il lavoratore della variazione in peius dell'inquadramento contrattuale.
In secondo luogo, l'art. 42, comma 5 citato demanda alla contrattazione collettiva la disciplina del contratto di apprendistato;
quanto allo specifico profilo della retribuzione, il CCNL allegato da parte ricorrente, all'art. 27, n. 7), relativo al “settore installazione di impianti”, stabilisce che il trattamento pagina 6 di 7 economico dell'apprendista è determinato dall'applicazione delle percentuali riportate di seguito sulla retribuzione tabellare della corrispondente categoria (o livello) che verrà raggiunta al termine del periodo di apprendistato.
Se ne evince che il CCNL applicato al rapporto ha optato per la seconda alternativa proposta dal legislatore, ovvero quella relativa alla retribuzione in misura percentuale e proporzionata all'anzianità di servizio, e non per il sotto-inquadramento dell'apprendista.
7. Alla luce delle considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
8. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in ragione del valore dichiarato della causa, dell'attività istruttoria espletata e della non particolare complessità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna la al pagamento delle spese di lite, liquidate Parte_1 in € 2.695,50 per compensi professionali, oltre accessori di legge se dovuti.
Lamezia Terme, 17.06.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino
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