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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 21/05/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2882/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2882/2023 R.G. promossa da:
(CF , rappresentato e difeso dall'avv. Sabrina Lega, Parte_1 C.F._1
presso il cui studio - e domicilio digitale - è elettivamente domiciliato in Faenza via Paganelli n. 10, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
(CF , rappresentata e difesa dall'avv. Flavia Bagnara, CP_1 C.F._2
presso il cui studio - e domicilio digitale - è elettivamente domiciliata in Ravenna via Le Corbusier n.
39, in virtù di procura allegata al ricorso
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Per : “pronunciare sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio Parte_1
contratto a Faenza (RA) in data 29.06.2002 e trascritto nel Registro dello stato civile del Comune di
Faenza (RA), anno 2002, Parte II, n. 50, Serie A e per l'effetto ordinare al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze;
- disporre in via principale l'affido condiviso con collocamento prevalente dei figli ed Per_1
presso la residenza del padre attualmente sita in Via Pauluzza n. 35/2 a RL;
Per_2 pagina 1 di 9 - disporre che i figli osservino la seguente calendarizzazione settimanale delle visite fra i genitori Per
per tutto l'anno: Per_2
la prima settimana: il lunedi, il martedì, il mercoledì, il giovedì con il padre;
il venerdì, il sabato e la domenica con la madre. la seconda settimana: il lunedì, il martedì, il mercoledì e il giovedì con il padre;
il venerdì con la madre;
il sabato e la domenica con il padre.
Per per tutto l'anno l'attuale calendarizzazione ovvero: Per_1
la prima settimana: il lunedi e il martedì con il padre;
il mercoledì, il giovedì, il venerdì, il sabato e la domenica con la madre. la seconda settimana: il lunedì ed il martedì con il padre;
il mercoledì e il giovedì con la madre;
il venerdì, il sabato e la domenica con il padre e così di seguito. disporre un periodo paritetico durante le vacanze scolastiche natalizie, pasquali e estive, il tutto come già in essere fra le parti ovvero:
Natale una settimana per ciascun genitore alternando Natale e Capodanno.
Pasqua a metà alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con quello del Lunedì dell'Angelo.
Due settimane in agosto a ciascuno dei genitori alternate di anno in anno fra le prime e le seconde del mese più una settimana per ciascun genitore durante l'estate.
- disporre che i genitori provvedano al mantenimento diretto dei figli nei periodi di permanenza presso ciascuno di essi. In caso di collocamento presso il padre dei figli spese ordinarie di abbigliamento al 100% a carico del Sig. Pt_1
- disporre in caso di collocamento presso il padre dei figli che le spese straordinarie siano a carico del al 100% come da Protocollo del Tribunale di Ravenna;
in caso contrario Pt_1
spese straordinarie al 50% come già in essere fra le parti;
- disporre che la signora possa CP_1
continuare a trattenere l'intero importo dei buoni percepiti per la celiachia della figlia;
Per_1
pagina 2 di 9 - revocare l'assegnazione della casa coniugale sita in Faenza viale Marconi n. 161;
- revocare il monitoraggio da parte dei Servizi Sociali;
- disporre n via subordinata l'affidamento condiviso paritario per e non paritario per Per_1
così come già calendarizzato nell'istanza in via principale, senza collocamento, con Per_2
residenza anagrafica presso uno dei genitori e domicilio dei minori presso ciascuno dei genitori, pagamento delle spese ordinarie di abbigliamento e straordinarie al 100% a carico del
e mantenimento dei figli nei periodi di rispettiva permanenza presso ciascuno dei genitori. Pt_1
Revoca dell'assegno di mantenimento a favore della madre, del provvedimento di assegnazione della casa coniugale e del monitoraggio dei Servizi Sociali;
- disporre che i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé;
- disporre l'assegno unico suddiviso al 50% come per legge.
- Con vittoria di spese ed onorario.
In via istruttoria si chiede, qualora la dichiarazione resa dal Sig. non fosse CP_2
esaustiva e convincente che il Sig. , nato il [...] e residente a [...]
Pauluzza n. 35/1, venisse sentito in qualità di teste sui seguenti capitoli:
1) Vero che il conto corrente acceso presso la Banca Intesa sede di RL è il suo conto corrente storico?
2) Vero che viene da lei utilizzato per pagare le utenze di casa e per l'accredito della sua pensione?
3) Vero che il conto corrente è cointestato anche ai suoi figli e CP_3 Parte_1
4) Vero che le somme presenti sul conto corrente e quelle presenti nei n. 2 depositi titoli ad esso collegati sono di sua esclusiva proprietà in quanto frutto dei risparmi di una vita?
5) Vero che i figli e potranno disporre di dette somme solo dopo la sua morte? 6) Vero CP_3 Pt_1
che la cointestazione ai suoi due figli e venne fatta più di 10 anni fa Pt_1 CP_3
per ragioni di carattere pratico?
7) Vero che il conto corrente viene utilizzato solo per le sue necessità?
Le richieste istruttorie di cui sopra sono riproposte anche al fine di non incorrere in preclusioni negli eventuali e futuri gradi di giudizio.
Da ultimo si dichiara di non accettare il contraddittorio su domande ed eccezioni nuove.”.
pagina 3 di 9
Per “Rejectis contrariis, piaccia al Tribunale Ill.mo: CP_1
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto a Faenza (RA) in data
29/06/2002 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Faenza (RA), anno 2002, Parte
II, n. 50, Serie A, e per l'effetto ordinare al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze;
2) confermare l'affido condiviso dei minori, disponendo però il collocamento prevalente di entrambi i figli presso la madre, nella casa familiare sita in Faenza (RA), viale Marconi n. 161, dove sono nati e cresciuti, e con diritto di , prossima ai 18 anni, di decidere liberamente giorni e tempi di Per_1 permanenza presso l'uno o l'altro genitore, e diritto di , prossimo ai 16 anni, di frequentare il Per_2 padre, nel periodo scolastico, a weekend alterni e due pomeriggi la settimana, dall'uscita da scuola, con pernotto presso la casa del padre, fino al mattino successivo di rientro a scuola, e, per il periodo non scolastico, entrambi i genitori in modo paritario;
3) confermare l'imposizione al della corresponsione a , anticipatamente, entro il Pt_1 CP_1
giorno 5 di ogni mese, dell'assegno di contributo al mantenimento dei figli, nella pregressa misura di €
462,80, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il Protocollo in vigore presso il Tribunale di Ravenna;
4) confermare l'assegnazione alla madre della casa coniugale sita in Faenza, viale CP_1
Marconi n. 161, di proprietà delle parti al 50% ciascuno pro-indiviso;
5) con vittoria delle spese, maggiorate degli accessori di legge.
In via istruttoria: ci si oppone all'ammissione della prova testimoniale di , sugli avversi CP_2 capitoli, apparendo gli stessi del tutto inconferenti, data l'intestazione paritaria del c/c presso Banca
Intesa a: , e ed i conseguenti effetti ex lege”. CP_2 Controparte_4 Parte_1
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.11.2023 ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio con celebrato a Faenza, il 29.06.2002, trascritto nel Registro CP_1 degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2002, atto n. 50, p. II, S. A, alle condizioni indicate nel ricorso, deducendo in particolare che dall'unione fossero nati i figli in data Per_1
12.05.2007 e in data 3.10.2009. Per_2
pagina 4 di 9 Si è costituita in giudizio con comparsa depositata il 9.02.2024 la quale non si è opposta CP_1
alla pronuncia di divorzio chiedendo pronuncia sulle statuizioni accessorie peraltro diverse da quelle avanzate dal ricorrente.
All'esito dell'udienza avanti al Giudice Relatore, fallito il tentativo di conciliazione, effettuato l'ascolto del figlio ed adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti, la causa è proseguita per l'attività Per_2
istruttoria; nel giudizio è intervenuto il PM.
Acquisita documentazione varia, entro il termine concesso le parti hanno precisato le conclusioni come sopra riportate e depositato comparse e memorie ex art. 473 bis.28 cpc. La causa è, quindi, stata rimessa in decisione al Collegio all'udienza del 17.04.2025 ed il P.M. ha, successivamente, chiesto accogliersi le domande di parte resistente.
Orbene la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio fra le parti è fondata e va, pertanto, accolta.
Nella fattispecie sub iudice risultano, infatti, sussistenti i presupposti di cui all'art. 2 L. 898/1970, per essere fallito il tentativo di conciliazione in sede di comparizione personale dei coniugi ed essendo provata l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra le parti, stanti l'intervallo di tempo trascorso dalla separazione che si presume ininterrotta e la precisa volontà espressa da entrambe le parti.
Ricorre, inoltre, il presupposto di cui all'art. 3, comma 2, L. 898/1970, come modificato dalla l.
55/2015, atteso che dalla documentazione in atti si evince che nell'anno 2019 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi con sentenza n. 158/2019 del Tribunale di Ravenna.
Risulta, pertanto, ampiamente decorso il termine di 12 mesi dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente nella procedura di separazione personale.
Quanto all'affidamento dei figli deve preliminarmente essere dichiarata l'inammissibilità della domanda della parte ricorrente e della parte resistente relativa all'affidamento ed al collocamento della figlia , per essere la stessa divenuta maggiorenne nelle more del giudizio ed essendo, pertanto, Per_1
cessata la possibilità giuridica di statuire sul suo affidamento e collocamento, stante la sopravvenuta acquisizione della capacità d'agire (art. 2 c.c.) da parte della predetta figlia.
In ordine invece all'affidamento del figlio minore, e al suo collocamento, è noto che l'affido Per_2
condiviso, a seguito dell'entrata in vigore della l. 54/2006, rappresenta il regime ordinario di affido dei figli in caso di frattura dell'unione familiare. L'art. 337 ter c.c., in particolare, prevede il diritto del figlio minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, istruzione, educazione da entrambi e conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale e, a norma dell'art. 337 quater c.c., il Giudice può disporre pagina 5 di 9 l'affido esclusivo solo quando ritenga con provvedimento motivato che l'affido all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore. La regola dell'affidamento condiviso dei figli è, dunque, derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (cfr., tra diverse, Cass. sent. n. 977/2017).
Nel caso di specie il Collegio osserva che non risultano in concreto elementi per ritenere non conforme all'interesse della minore il suo affidamento in via condivisa ad entrambi i genitori, come richiesto dalle stesse parti nelle conclusioni sopra riportate.
Pertanto, in mancanza di elementi ostativi all'applicazione del regime “ordinario” di affidamento della minore ad entrambi i genitori, deve disporsi l'affidamento condiviso del figlio Per_2
Quanto al collocamento del minore considerato quanto dallo stesso espresso al Giudice delegato e quanto relazionato dai Servizi Sociali deve essere disposta la collocazione prevalente del minore presso la residenza paterna. infatti frequenta le scuole superiori a RL, dove si trova la residenza del padre e dove il minore Per_2
ha amici e compagni di scuola. in sede di audizione ha dichiarato di stare più comodo a RL (ove lo stesso ha scuola ed Per_2
amicizie) e di avere un rapporto più stretto con il padre che lo aiuta nelle varie attività scolastiche.
Anche i Servizi Sociali hanno dato atto dei desideri e volontà espresse da (seppur riscontrando Per_2 una corrispondenza tra la narrazione del minore con quella del padre percui “potrebbe” esserci una manipolazione da parte del padre) e non hanno riscontrato criticità in ordine alla capacità genitoriale del ricorrente.
Ritiene il Collegio che non sussistano pertanto ragioni per contrastare i desiderata del figlio Per_2
ormai sedicenne, che tra l'altro frequenta la scuola a RL ove risiede il padre, e per modificare quanto già previsto dal Giudice delegato in sede di provvedimenti temporanei ed urgenti.
Pertanto la madre potrà vedere e tenere con sé il figlio a fine settimana alterni dall'uscita di Per_2
scuola fino al lunedì mattina oltre che un giorno infrasettimanale con pernottamento nelle settimane in cui avrà con sé il figlio nel fine settimana e 2 giorni infrasettimanali nelle settimane in cui non avrà con sé il figlio nel fine settimana, ferme le statuizioni sulle vacanze scolastiche, natalizie e pasquali di cui alla sentenza di separazione.
I Servizi Sociali hanno dato atto che “rispetto agi interventi prescritti per migliorare la relazione fra il minore e la madre si ritiene opportuno non imporre azioni che seppure opportune e consone ai Per_2
bisogni del minore potrebbero appesantire in questa fase il suo vissuto emotivo. Per quanto riguarda i percorsi finalizzati ad implementare la capacità di dialogo e codecisione dei genitori, si evidenzia come tali percorsi siano stati sperimentati in passato e siano però apparsi infruttuosi”.
pagina 6 di 9 I Servizi Sociali dovranno pertanto continuare nell'incarico affidatogli al solo fine di effettuare un monitoraggio sulla situazione familiare ed emotiva del minore con possibilità di improntare se necessario percorsi psicologici o psico-educativi per lo stesso.
Quanto all'assegnazione della casa coniugale di Faenza il Collegio rileva che la convivenza della resistente con la figlia , maggiorenne non economicamente sufficiente, giustifica CP_1 Per_1
l'assegnazione alla medesima della abitazione.
Con riferimento al contributo al mantenimento dei figli, l'una maggiorenne non economicamente autosufficiente e l'altro minorenne da porsi a carico del padre va premesso, in diritto, che l'art. 337 ter, comma 4, c.c. stabilisce che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. In particolare, il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non solo dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate possibilità reddituali (cfr., in motivazione, Cass. ord. n. 25531/2016).
Nel caso di specie, dagli atti di causa emerge che già in sede di separazione era stato posto a carico del padre un obbligo di contribuire al mantenimento di entrambi i figli nella misura di € 400,00 mensili complessivi, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il ha richiesto in questa sede, in caso di collocamento prevalente del minore presso di sé, il Pt_1
mantenimento diretto del figlio da parte nei genitori per il tempo in cui hanno il minore presso di sé e il pagamento da parte dello stesso del 100% delle spese relative all'abbigliamento e straordinarie del medesimo come da Protocollo del Tribunale di Ravenna.
Quanto al mantenimento del figlio minore che secondo quanto riportato dalla resistente sta Per_2
presso di lei circa tre giorni al mese, deve pertanto accogliersi la richiesta formulata dal che il Pt_1
Collegio ritiene equa e rispondente agli interessi del minore.
Quanto a , maggiorenne economicamente non autosufficiente considerato a) il tempo decorso Per_1
dalla pronuncia della separazione e, quindi, le - presumibilmente (art. 2729 c.c) - accresciute necessità della figlia b) la frequentazione sostanzialmente paritetica (cfr. calendario previsto in sede di separazione) di dei genitori di cui le parti danno atto c) la percezione da parte della madre per Per_1
pagina 7 di 9 l'intero dell'importo dell'assegno unico universale per i figli, come di seguito disposto, d) nonché dell'obbligo di entrambi i genitori di contribuire al mantenimento dei figli in proporzione alla propria capacità reddituale e patrimoniale, il Collegio stima equo confermare l'obbligo già posto a carico di in sede di separazione e di provvedimenti temporanei ed urgenti di contribuire al Parte_1
mantenimento della figlia, versando a entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di Per_1 CP_1
€ 200,00, rivalutabile annualmente in base agli indici dell'ISTAT al mese di settembre di ogni anno, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo adottato in materia da questo Tribunale. percepirà per l'intero l'importo dell'assegno unico universale per i figli. CP_1
5. Le spese di lite stante la parziale reciproca soccombenza devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale come in epigrafe, disattesa e rigettata ogni contraria istanza e domanda, come in motivazione, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2882/2023
R.G., così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (CF Parte_1
e (CF , avendo gli stessi contratto C.F._1 CP_1 C.F._2
matrimonio in Faenza il 29.06.2002, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune dell'anno 2002, atto n. 50, p. II, S. A;
b) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Faenza ai fini dell'annotazione;
c) dispone l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento prevalente presso il Per_2
padre con diritto di visita della madre secondo lo schema che segue: la madre potrà vedere e tenere con sé il figlio a fine settimana alterni dall'uscita di scuola fino al lunedì mattina oltre che un giorno Per_2
infrasettimanale con pernottamento nelle settimane in cui avrà con sé il figlio nel fine settimana e 2
giorni infrasettimanali nelle settimane in cui non avrà con sé il figlio nel fine settimana, ferme le statuizioni sulle vacanze scolastiche, natalizie e pasquali di cui alla sentenza di separazione;
d) assegna la casa coniugale di Faenza a CP_1
e) dispone che i genitori provvedano al mantenimento diretto del figlio per il tempo in cui Per_2
hanno il minore presso di sé e il pagamento da parte di del 100% delle spese relative Parte_1
all'abbigliamento e straordinarie del medesimo come da Protocollo del Tribunale di Ravenna;
pagina 8 di 9 f) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne non Parte_1
economicamente autosufficiente, versando a mediante bonifico bancario, entro il giorno CP_1
10 di ogni mese, la somma di € 200,00 complessivi, rivalutabile annualmente in base agli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo adottato in materia da questo Tribunale;
assegno unico universale interamente a CP_1
g) dispone che i Servizi Sociali continuino nell'incarico affidatogli al solo fine di effettuare un monitoraggio sulla situazione familiare ed emotiva del minore con possibilità di improntare se necessario percorsi psicologici o psico-educativi per lo stesso;
h) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 20.05.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott.ssa Mariapia Parisi
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2882/2023 R.G. promossa da:
(CF , rappresentato e difeso dall'avv. Sabrina Lega, Parte_1 C.F._1
presso il cui studio - e domicilio digitale - è elettivamente domiciliato in Faenza via Paganelli n. 10, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
(CF , rappresentata e difesa dall'avv. Flavia Bagnara, CP_1 C.F._2
presso il cui studio - e domicilio digitale - è elettivamente domiciliata in Ravenna via Le Corbusier n.
39, in virtù di procura allegata al ricorso
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Per : “pronunciare sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio Parte_1
contratto a Faenza (RA) in data 29.06.2002 e trascritto nel Registro dello stato civile del Comune di
Faenza (RA), anno 2002, Parte II, n. 50, Serie A e per l'effetto ordinare al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze;
- disporre in via principale l'affido condiviso con collocamento prevalente dei figli ed Per_1
presso la residenza del padre attualmente sita in Via Pauluzza n. 35/2 a RL;
Per_2 pagina 1 di 9 - disporre che i figli osservino la seguente calendarizzazione settimanale delle visite fra i genitori Per
per tutto l'anno: Per_2
la prima settimana: il lunedi, il martedì, il mercoledì, il giovedì con il padre;
il venerdì, il sabato e la domenica con la madre. la seconda settimana: il lunedì, il martedì, il mercoledì e il giovedì con il padre;
il venerdì con la madre;
il sabato e la domenica con il padre.
Per per tutto l'anno l'attuale calendarizzazione ovvero: Per_1
la prima settimana: il lunedi e il martedì con il padre;
il mercoledì, il giovedì, il venerdì, il sabato e la domenica con la madre. la seconda settimana: il lunedì ed il martedì con il padre;
il mercoledì e il giovedì con la madre;
il venerdì, il sabato e la domenica con il padre e così di seguito. disporre un periodo paritetico durante le vacanze scolastiche natalizie, pasquali e estive, il tutto come già in essere fra le parti ovvero:
Natale una settimana per ciascun genitore alternando Natale e Capodanno.
Pasqua a metà alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con quello del Lunedì dell'Angelo.
Due settimane in agosto a ciascuno dei genitori alternate di anno in anno fra le prime e le seconde del mese più una settimana per ciascun genitore durante l'estate.
- disporre che i genitori provvedano al mantenimento diretto dei figli nei periodi di permanenza presso ciascuno di essi. In caso di collocamento presso il padre dei figli spese ordinarie di abbigliamento al 100% a carico del Sig. Pt_1
- disporre in caso di collocamento presso il padre dei figli che le spese straordinarie siano a carico del al 100% come da Protocollo del Tribunale di Ravenna;
in caso contrario Pt_1
spese straordinarie al 50% come già in essere fra le parti;
- disporre che la signora possa CP_1
continuare a trattenere l'intero importo dei buoni percepiti per la celiachia della figlia;
Per_1
pagina 2 di 9 - revocare l'assegnazione della casa coniugale sita in Faenza viale Marconi n. 161;
- revocare il monitoraggio da parte dei Servizi Sociali;
- disporre n via subordinata l'affidamento condiviso paritario per e non paritario per Per_1
così come già calendarizzato nell'istanza in via principale, senza collocamento, con Per_2
residenza anagrafica presso uno dei genitori e domicilio dei minori presso ciascuno dei genitori, pagamento delle spese ordinarie di abbigliamento e straordinarie al 100% a carico del
e mantenimento dei figli nei periodi di rispettiva permanenza presso ciascuno dei genitori. Pt_1
Revoca dell'assegno di mantenimento a favore della madre, del provvedimento di assegnazione della casa coniugale e del monitoraggio dei Servizi Sociali;
- disporre che i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé;
- disporre l'assegno unico suddiviso al 50% come per legge.
- Con vittoria di spese ed onorario.
In via istruttoria si chiede, qualora la dichiarazione resa dal Sig. non fosse CP_2
esaustiva e convincente che il Sig. , nato il [...] e residente a [...]
Pauluzza n. 35/1, venisse sentito in qualità di teste sui seguenti capitoli:
1) Vero che il conto corrente acceso presso la Banca Intesa sede di RL è il suo conto corrente storico?
2) Vero che viene da lei utilizzato per pagare le utenze di casa e per l'accredito della sua pensione?
3) Vero che il conto corrente è cointestato anche ai suoi figli e CP_3 Parte_1
4) Vero che le somme presenti sul conto corrente e quelle presenti nei n. 2 depositi titoli ad esso collegati sono di sua esclusiva proprietà in quanto frutto dei risparmi di una vita?
5) Vero che i figli e potranno disporre di dette somme solo dopo la sua morte? 6) Vero CP_3 Pt_1
che la cointestazione ai suoi due figli e venne fatta più di 10 anni fa Pt_1 CP_3
per ragioni di carattere pratico?
7) Vero che il conto corrente viene utilizzato solo per le sue necessità?
Le richieste istruttorie di cui sopra sono riproposte anche al fine di non incorrere in preclusioni negli eventuali e futuri gradi di giudizio.
Da ultimo si dichiara di non accettare il contraddittorio su domande ed eccezioni nuove.”.
pagina 3 di 9
Per “Rejectis contrariis, piaccia al Tribunale Ill.mo: CP_1
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto a Faenza (RA) in data
29/06/2002 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Faenza (RA), anno 2002, Parte
II, n. 50, Serie A, e per l'effetto ordinare al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze;
2) confermare l'affido condiviso dei minori, disponendo però il collocamento prevalente di entrambi i figli presso la madre, nella casa familiare sita in Faenza (RA), viale Marconi n. 161, dove sono nati e cresciuti, e con diritto di , prossima ai 18 anni, di decidere liberamente giorni e tempi di Per_1 permanenza presso l'uno o l'altro genitore, e diritto di , prossimo ai 16 anni, di frequentare il Per_2 padre, nel periodo scolastico, a weekend alterni e due pomeriggi la settimana, dall'uscita da scuola, con pernotto presso la casa del padre, fino al mattino successivo di rientro a scuola, e, per il periodo non scolastico, entrambi i genitori in modo paritario;
3) confermare l'imposizione al della corresponsione a , anticipatamente, entro il Pt_1 CP_1
giorno 5 di ogni mese, dell'assegno di contributo al mantenimento dei figli, nella pregressa misura di €
462,80, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il Protocollo in vigore presso il Tribunale di Ravenna;
4) confermare l'assegnazione alla madre della casa coniugale sita in Faenza, viale CP_1
Marconi n. 161, di proprietà delle parti al 50% ciascuno pro-indiviso;
5) con vittoria delle spese, maggiorate degli accessori di legge.
In via istruttoria: ci si oppone all'ammissione della prova testimoniale di , sugli avversi CP_2 capitoli, apparendo gli stessi del tutto inconferenti, data l'intestazione paritaria del c/c presso Banca
Intesa a: , e ed i conseguenti effetti ex lege”. CP_2 Controparte_4 Parte_1
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.11.2023 ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio con celebrato a Faenza, il 29.06.2002, trascritto nel Registro CP_1 degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2002, atto n. 50, p. II, S. A, alle condizioni indicate nel ricorso, deducendo in particolare che dall'unione fossero nati i figli in data Per_1
12.05.2007 e in data 3.10.2009. Per_2
pagina 4 di 9 Si è costituita in giudizio con comparsa depositata il 9.02.2024 la quale non si è opposta CP_1
alla pronuncia di divorzio chiedendo pronuncia sulle statuizioni accessorie peraltro diverse da quelle avanzate dal ricorrente.
All'esito dell'udienza avanti al Giudice Relatore, fallito il tentativo di conciliazione, effettuato l'ascolto del figlio ed adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti, la causa è proseguita per l'attività Per_2
istruttoria; nel giudizio è intervenuto il PM.
Acquisita documentazione varia, entro il termine concesso le parti hanno precisato le conclusioni come sopra riportate e depositato comparse e memorie ex art. 473 bis.28 cpc. La causa è, quindi, stata rimessa in decisione al Collegio all'udienza del 17.04.2025 ed il P.M. ha, successivamente, chiesto accogliersi le domande di parte resistente.
Orbene la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio fra le parti è fondata e va, pertanto, accolta.
Nella fattispecie sub iudice risultano, infatti, sussistenti i presupposti di cui all'art. 2 L. 898/1970, per essere fallito il tentativo di conciliazione in sede di comparizione personale dei coniugi ed essendo provata l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra le parti, stanti l'intervallo di tempo trascorso dalla separazione che si presume ininterrotta e la precisa volontà espressa da entrambe le parti.
Ricorre, inoltre, il presupposto di cui all'art. 3, comma 2, L. 898/1970, come modificato dalla l.
55/2015, atteso che dalla documentazione in atti si evince che nell'anno 2019 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi con sentenza n. 158/2019 del Tribunale di Ravenna.
Risulta, pertanto, ampiamente decorso il termine di 12 mesi dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente nella procedura di separazione personale.
Quanto all'affidamento dei figli deve preliminarmente essere dichiarata l'inammissibilità della domanda della parte ricorrente e della parte resistente relativa all'affidamento ed al collocamento della figlia , per essere la stessa divenuta maggiorenne nelle more del giudizio ed essendo, pertanto, Per_1
cessata la possibilità giuridica di statuire sul suo affidamento e collocamento, stante la sopravvenuta acquisizione della capacità d'agire (art. 2 c.c.) da parte della predetta figlia.
In ordine invece all'affidamento del figlio minore, e al suo collocamento, è noto che l'affido Per_2
condiviso, a seguito dell'entrata in vigore della l. 54/2006, rappresenta il regime ordinario di affido dei figli in caso di frattura dell'unione familiare. L'art. 337 ter c.c., in particolare, prevede il diritto del figlio minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, istruzione, educazione da entrambi e conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale e, a norma dell'art. 337 quater c.c., il Giudice può disporre pagina 5 di 9 l'affido esclusivo solo quando ritenga con provvedimento motivato che l'affido all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore. La regola dell'affidamento condiviso dei figli è, dunque, derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (cfr., tra diverse, Cass. sent. n. 977/2017).
Nel caso di specie il Collegio osserva che non risultano in concreto elementi per ritenere non conforme all'interesse della minore il suo affidamento in via condivisa ad entrambi i genitori, come richiesto dalle stesse parti nelle conclusioni sopra riportate.
Pertanto, in mancanza di elementi ostativi all'applicazione del regime “ordinario” di affidamento della minore ad entrambi i genitori, deve disporsi l'affidamento condiviso del figlio Per_2
Quanto al collocamento del minore considerato quanto dallo stesso espresso al Giudice delegato e quanto relazionato dai Servizi Sociali deve essere disposta la collocazione prevalente del minore presso la residenza paterna. infatti frequenta le scuole superiori a RL, dove si trova la residenza del padre e dove il minore Per_2
ha amici e compagni di scuola. in sede di audizione ha dichiarato di stare più comodo a RL (ove lo stesso ha scuola ed Per_2
amicizie) e di avere un rapporto più stretto con il padre che lo aiuta nelle varie attività scolastiche.
Anche i Servizi Sociali hanno dato atto dei desideri e volontà espresse da (seppur riscontrando Per_2 una corrispondenza tra la narrazione del minore con quella del padre percui “potrebbe” esserci una manipolazione da parte del padre) e non hanno riscontrato criticità in ordine alla capacità genitoriale del ricorrente.
Ritiene il Collegio che non sussistano pertanto ragioni per contrastare i desiderata del figlio Per_2
ormai sedicenne, che tra l'altro frequenta la scuola a RL ove risiede il padre, e per modificare quanto già previsto dal Giudice delegato in sede di provvedimenti temporanei ed urgenti.
Pertanto la madre potrà vedere e tenere con sé il figlio a fine settimana alterni dall'uscita di Per_2
scuola fino al lunedì mattina oltre che un giorno infrasettimanale con pernottamento nelle settimane in cui avrà con sé il figlio nel fine settimana e 2 giorni infrasettimanali nelle settimane in cui non avrà con sé il figlio nel fine settimana, ferme le statuizioni sulle vacanze scolastiche, natalizie e pasquali di cui alla sentenza di separazione.
I Servizi Sociali hanno dato atto che “rispetto agi interventi prescritti per migliorare la relazione fra il minore e la madre si ritiene opportuno non imporre azioni che seppure opportune e consone ai Per_2
bisogni del minore potrebbero appesantire in questa fase il suo vissuto emotivo. Per quanto riguarda i percorsi finalizzati ad implementare la capacità di dialogo e codecisione dei genitori, si evidenzia come tali percorsi siano stati sperimentati in passato e siano però apparsi infruttuosi”.
pagina 6 di 9 I Servizi Sociali dovranno pertanto continuare nell'incarico affidatogli al solo fine di effettuare un monitoraggio sulla situazione familiare ed emotiva del minore con possibilità di improntare se necessario percorsi psicologici o psico-educativi per lo stesso.
Quanto all'assegnazione della casa coniugale di Faenza il Collegio rileva che la convivenza della resistente con la figlia , maggiorenne non economicamente sufficiente, giustifica CP_1 Per_1
l'assegnazione alla medesima della abitazione.
Con riferimento al contributo al mantenimento dei figli, l'una maggiorenne non economicamente autosufficiente e l'altro minorenne da porsi a carico del padre va premesso, in diritto, che l'art. 337 ter, comma 4, c.c. stabilisce che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. In particolare, il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non solo dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate possibilità reddituali (cfr., in motivazione, Cass. ord. n. 25531/2016).
Nel caso di specie, dagli atti di causa emerge che già in sede di separazione era stato posto a carico del padre un obbligo di contribuire al mantenimento di entrambi i figli nella misura di € 400,00 mensili complessivi, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il ha richiesto in questa sede, in caso di collocamento prevalente del minore presso di sé, il Pt_1
mantenimento diretto del figlio da parte nei genitori per il tempo in cui hanno il minore presso di sé e il pagamento da parte dello stesso del 100% delle spese relative all'abbigliamento e straordinarie del medesimo come da Protocollo del Tribunale di Ravenna.
Quanto al mantenimento del figlio minore che secondo quanto riportato dalla resistente sta Per_2
presso di lei circa tre giorni al mese, deve pertanto accogliersi la richiesta formulata dal che il Pt_1
Collegio ritiene equa e rispondente agli interessi del minore.
Quanto a , maggiorenne economicamente non autosufficiente considerato a) il tempo decorso Per_1
dalla pronuncia della separazione e, quindi, le - presumibilmente (art. 2729 c.c) - accresciute necessità della figlia b) la frequentazione sostanzialmente paritetica (cfr. calendario previsto in sede di separazione) di dei genitori di cui le parti danno atto c) la percezione da parte della madre per Per_1
pagina 7 di 9 l'intero dell'importo dell'assegno unico universale per i figli, come di seguito disposto, d) nonché dell'obbligo di entrambi i genitori di contribuire al mantenimento dei figli in proporzione alla propria capacità reddituale e patrimoniale, il Collegio stima equo confermare l'obbligo già posto a carico di in sede di separazione e di provvedimenti temporanei ed urgenti di contribuire al Parte_1
mantenimento della figlia, versando a entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di Per_1 CP_1
€ 200,00, rivalutabile annualmente in base agli indici dell'ISTAT al mese di settembre di ogni anno, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo adottato in materia da questo Tribunale. percepirà per l'intero l'importo dell'assegno unico universale per i figli. CP_1
5. Le spese di lite stante la parziale reciproca soccombenza devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale come in epigrafe, disattesa e rigettata ogni contraria istanza e domanda, come in motivazione, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2882/2023
R.G., così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (CF Parte_1
e (CF , avendo gli stessi contratto C.F._1 CP_1 C.F._2
matrimonio in Faenza il 29.06.2002, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune dell'anno 2002, atto n. 50, p. II, S. A;
b) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Faenza ai fini dell'annotazione;
c) dispone l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento prevalente presso il Per_2
padre con diritto di visita della madre secondo lo schema che segue: la madre potrà vedere e tenere con sé il figlio a fine settimana alterni dall'uscita di scuola fino al lunedì mattina oltre che un giorno Per_2
infrasettimanale con pernottamento nelle settimane in cui avrà con sé il figlio nel fine settimana e 2
giorni infrasettimanali nelle settimane in cui non avrà con sé il figlio nel fine settimana, ferme le statuizioni sulle vacanze scolastiche, natalizie e pasquali di cui alla sentenza di separazione;
d) assegna la casa coniugale di Faenza a CP_1
e) dispone che i genitori provvedano al mantenimento diretto del figlio per il tempo in cui Per_2
hanno il minore presso di sé e il pagamento da parte di del 100% delle spese relative Parte_1
all'abbigliamento e straordinarie del medesimo come da Protocollo del Tribunale di Ravenna;
pagina 8 di 9 f) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne non Parte_1
economicamente autosufficiente, versando a mediante bonifico bancario, entro il giorno CP_1
10 di ogni mese, la somma di € 200,00 complessivi, rivalutabile annualmente in base agli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo adottato in materia da questo Tribunale;
assegno unico universale interamente a CP_1
g) dispone che i Servizi Sociali continuino nell'incarico affidatogli al solo fine di effettuare un monitoraggio sulla situazione familiare ed emotiva del minore con possibilità di improntare se necessario percorsi psicologici o psico-educativi per lo stesso;
h) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 20.05.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott.ssa Mariapia Parisi
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