TRIB
Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 27/05/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3029/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Arezzo
Sezione Civile
Nella persona del giudice dott.ssa Carmela Labella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 3029 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022 e trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 12.02.2025 e vertente tra
Parte_1
elettivamente domiciliata presso lo
[...]
studio dell'Avv. ULIVI GIANNOTTO e dell'Avv.
AMREIN CHRISTOPH, che la rappresentano e difendono, come da procura in atti;
PARTE ATTRICE
1 contro elettivamente domiciliata RO
presso lo studio dell'Avv. CALUSSI CRISTIANO, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE CONVENUTA
e
, elettivamente domiciliato Controparte_2
presso lo studio dell'Avv. RUDALLI MAURIZIO, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
TERZO INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza cartolare del 12.02.2025,
l'Avv. ULIVI GIANNOTTO e l'Avv. AMREIN
CHRISTOPH per Parte_1
concludono come segue:
[...]
“(…) piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Arezzo, ogni contraria deduzione, eccezione ed istanza reietta, per i titoli e le causali indicate in atti, in via preliminare, preso pure atto dell'ammissibile intervento volontario adesivo del cedente rigettare la eccezione di Controparte_2
2 carenza di legittimazione attiva della attrice sollevata dalla convenuta, in via istruttoria, ammettere ed assumere tutti mezzi istruttori come da istanze istruttorie svolte dalla parte attrice in atti nelle quali anche in questa sede si insiste così come si insiste in tutte le opposizioni in via istruttoria e nel merito, accertare e dichiarare: 1) la piena operatività con riferimento al sinistro per cui è lite della garanzia assicurativa KASKO collisione con applicazione di scoperto del 10% prestata da in Controparte_3
forza della polizza Aviva Easy Drive Autovetture n.
15987809 in favore del cedente e quindi Controparte_2
della cessionaria Parte_1
e l'inadempimento di
[...] CP_3
alle obbligazioni ad essa facenti capo in forza del
[...]
sopra indicato contratto di assicurazione con riferimento al sinistro di cui occupa;
2) condannare CP_3
in persona del legale rappresentante pro –
[...]
tempore, al pagamento in favore di
[...]
quale cessionaria da Parte_1
dello indennizzo da essa dovuto in Controparte_2
forza della garanzia assicurativa KASKO collisione con
3 applicazione di scoperto del 10% di cui alla polizza Aviva
Easy Drive Autovetture n. 15987809 nella misura che, anche all'esito del deposito della CTU, viene quantificata in tesi nella misura di € 11.520,00 pari valore commerciale stimato dal perito e dal CTU (€ CP_3
12.800,00) al netto dello scoperto contrattuale del 10% e in ipotesi nella misura di € 9.299,808 par alla somma minore stimata dal CTU come necessaria e congrua per spesa di riparazione e cioè € 10.333,12 al netto dello scoperto contrattuale del 10% in ogni caso oltre alla condanna al pagamento della somma di € 800,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale rappresentato dalla spesa imponibile IVA di assistenza professionale stragiudiziale, in ogni caso con espressa salvezza delle diverse misure, maggiori o minori, che venissero accertate
e/o ritenute come dovute e/o giuste all'esito del presente giudizio e in ogni caso oltre interessi legali (a decorrere
dalla data di introduzione del giudizio dovuti al tasso di cui al comma quarto dell'art. 1284 c.c.) maturati e maturandi dal dì del dovuto al dì del saldo, vittoria di compensi e spese di lite, spesa di CTU a definitivo carico
4 della parte convenuta soccombente e condanna delle medesima alla refusione delle spese di CTU e CTP in favore della parte attrice (…)”;
l'Avv. CALUSSI CRISTIANO per CP_1
conclude come segue: “(…) si riporta
[...]
integralmente alla propria comparsa di costituzione e risposta e alle memorie ex art. 183 6 comma cpc. (…) Si chiede la concessione dei termini per il deposito di memorie conclusionali e repliche (…)”; segnatamente, conclude come segue: “(…) voglia l'Ill.mo Giudice adito, in via istruttoria, ammettere le istanze istruttorie richieste, ma non ammesse;
in via pregiudiziale, dichiarare la carenza di legittimazione attiva di parte attrice per i motivi già esposti;
nel merito e in tesi, respingere ogni domanda rivolta nei confronti di perché RO
infondata in fatto ed in diritto, sempre con vittoria di spese ed onorari;
in denegata ipotesi, liquidare le somme che risulteranno di giustizia all'esito dell'espletata istruttoria, nei limiti della polizza azionata, entro il massimale e al netto delle franchigie, con ogni
5 consequenziale pronuncia in merito alle spese di lite
(…)”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato,
[...]
Parte_1
sponeva che, in data 16.11.2016, alle ore 11.00 circa,
[...]
nel territorio del Comune di Marciano della Chiana (AR),
Frazione Cesa, la vettura modello Opel ZA, targata
ER269BA, condotta da , aveva Controparte_2
tamponato la antistante vettura modello Hyundai I40, targata FB570AK, condotta da;
che la Controparte_4
dinamica dei fatti indicata trovava conferma anche nel modello CA,I sottoscritto dai conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro (cfr. all.to n. 3 all'atto di citazione); che, inoltre, la suddetta dinamica, a dire di essa esponente,
avrebbe potuto essere confermata anche la sopra indicata dinamica di sinistro potrà inoltre essere confermata da
; che, al momento del sinistro, la vettura Controparte_4
modello Opel ZA, targata ER269BA, risultava di
6 proprietà di ed assicurata presso Controparte_2 [...]
in forza di polizza Aviva Easy Drive CP_3
Autovetture n. 15987809, comprensiva di garanzia KA collisione, con applicazione di scoperto del 10% (cfr. all.to n. 4 all'atto di citazione); che, a causa dell'incidente in questione, l'autovettura modello Opel ZA, targata
ER269BA, aveva riportato dei danni materiali tali da rendere necessaria una spesa per riparazione, per complessivi euro 13.520,00, come da ricevuta fiscale, nota di credito e relativa documentazione fotografica allegata
(cfr. all.to n. 5 all'atto di citazione); che, dunque,
aveva proceduto ad effettuare una Controparte_2
tempestiva denuncia del sinistro in parola alla AG la quale aveva provveduto ad aprire la Controparte_3
relativa pratica, con attribuzione di numero di sinistro n.
20160231400004 (cfr. all.to n. 6 all'atto di citazione); che, inoltre , mediante scrittura privata (cfr. Controparte_2
all.to n. 7 all'atto di citazione), aveva ceduto ad essa
[...]
– quale Parte_1
soggetto che aveva effettuato la riparazione dell'autovettura in parola - il diritto all'indennizzo, in
7 forza di garanzia assicurativa KA collisione, da esso vantato, con riferimento al sinistro in questione, nei confronti di ai sensi della polizza Controparte_3
Aviva Easy Drive Autovetture n. 15987809; che, peraltro,
a dire di essa attrice, per il sopra indicato contratto di cessione di credito non era richiesta dalla legge la forma scritta;
che, tuttavia, la AG di Assicurazione, con comunicazione del 27.04.2017 (cfr. all.to n. 8 all'atto di citazione), aveva respinto la richiesta di indennizzo formulata da essa cessionaria;
che, pertanto, essa attrice, al fine di ottenere la realizzazione integrale delle proprie ragioni di credito - ad essa cedute da , Controparte_2
con riferimento al sinistro in questione - si era rivolta allo che, Controparte_5
dunque, il predetto Studio professionale, mediante lettera raccomandata datata 27.07.2017 (cfr. all.to n. 9 all'atto di citazione), aveva formulato, nei confronti di CP_3
comunicazione della cessione di credito, con
[...]
contestuale intimazione di pagamento dell'indennizzo in favore di essa cessionaria Parte_1
che la suddetta intimazione di
[...]
8 pagamento era stata, poi, rinnovata dallo
[...]
mediante lettera Controparte_5
raccomandata del 04.04.2018 (cfr. all.to n. 10 all'atto di citazione); che, inoltre, il medesimo Studio professionale, con comunicazione del 18.04.2019 (cfr. all.to n. 11 all'atto di citazione) aveva formulato, nei confronti di CP_3
una formale richiesta di accesso agli atti relativi al
[...]
sinistro in questione;
che la Compagnai di Assicurazione, in risposta alla predetta richiesta, con comunicazione pec del 03.06.2019 (cfr. all.to n. 12 all'atto di citazione), aveva provveduto a trasmettere la relazione peritale relativa al sinistro de quo, con allegata la relativa documentazione fotografica (cfr. all.to n. 13 all'atto di citazione); che, a dire di essa esponente, la c.t.p. redatta dal tecnico fiduciario della AG di Assicurazioni riportava una stima della spesa necessaria e congrua per la riparazione dei danni riportati, in conseguenza del sinistro, dall'autovettura modello Opel ZA in parola;
che, in particolare, in base a detta c.t.p., il danno patrimoniale al mezzo era stato quantificato nell'importo di euro
13.518,49, ovvero in una somma sostanzialmente
9 coincidente con quella indicata nella ricevuta fiscale prodotta da essa esponente;
che, successivamente, con raccomandata del 23.01.2020 (cfr. all.ti n. 14 e 15 all'atto di citazione), essa attrice aveva provveduto nuovamente ad inoltrare alla convenuta, a mezzo legale, una formale intimazione di pagamento;
che, inoltre, veniva evidenziato che, nel caso in esame, ai sensi delle condizioni di polizza, la garanzia KA collisione ivi prevista era stata prestata con applicazione di uno scoperto del 10% e senza applicazione del degrado d'uso per sinistro parziale, trattandosi di un sinistro avvenuto entro cinque anni dalla data di prima immatricolazione della vettura e nel limite del valore commerciale della medesima - stimato dal perito della AG Assicurativa nella misura di euro
12.800,00 -; che, dunque, la somma richiesta a titolo di indennizzo veniva quantificata, in via orientativa, nella misura di euro 11.520,00, corrispondente alla differenza tra il valore commerciale stimato dal perito della
AG ( pari ad euro 12.800,00) e lo scoperto contrattuale del 10% (pari ad euro 1.280,00); T) che, inoltre, per l'assistenza professionale stragiudiziale
10 prestata dallo Controparte_5
si era resa necessaria una spesa di euro 1.220,00,
[...]
come da bozza di notula allegata (cfr. all.to n. 16 all'atto di citazione); che, a dire di essa esponente, la predetta spesa integrava una ulteriore voce di danno patrimoniale;
che, pertanto, ad essa attrice, a titolo di rimborso delle spese legali stragiudiziali sostenute, avrebbe dovuto essere riconosciuto un importo di euro 1.000,00, al netto dell'Iva; che, infine, essa attrice domandava la condanna della parte convenuta al pagamento, in suo favore, degli interessi legali. Tutto ciò premesso, la parte attrice citava in giudizio al fine di veder accolte le RO
seguenti conclusioni: “(…) piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Arezzo, ogni contraria deduzione, eccezione ed istanza reietta, per i titoli e le causali indicate nella premessa del presente atto, accertare e dichiarare: 1) la piena operatività con riferimento al sinistro descritto nella
premessa del presente atto della garanzia assicurativa
KASKO collisione con applicazione di scoperto del 10% prestata da in forza della polizza Controparte_3
Aviva Easy Drive Autovetture n. 15987809 in favore del
11 cedente e quindi della cessionaria Controparte_2 [...]
e Parte_1
l'inadempimento di alle Controparte_3
obbligazioni ad essa facenti capo in forza del sopra indicato contratto di assicurazione con riferimento al sinistro di cui occupa;
2) condannare CP_3
in persona del legale rappresentante pro –
[...]
tempore, al pagamento in favore di
[...]
quale cessionaria da Parte_1 Pt_1
dello indennizzo da essa dovuto in Controparte_2
forza della garanzia assicurativa KASKO collisione con applicazione di scoperto del 10% di cui alla polizza Aviva
Easy Drive Autovetture n. 15987809 nella misura di €
11.520,00 pari alla differenza tra valore commerciale stimato dal perito (€ 12.800,00) e scoperto CP_3
contrattuale del 10% (€ 1.280,00) nonché della somma di
€ 1.000,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale rappresentato dalla spesa imponibile IVA di assistenza professionale stragiudiziale, in ogni caso con espressa salvezza delle diverse misure, maggiori o minori, che venissero accertate e/o ritenute come dovute e/o giuste
12 all'esito del presente giudizio e in ogni caso oltre interessi legali maturati e maturandi dal dì del dovuto al dì del saldo, vittoria di compensi e spese di lite, spesa di CTU a definitivo carico della parte convenuta soccombente e condanna delle medesima alla refusione delle spese di
CTU e CTP in favore della parte attrice (…)”.
Con comparsa del 24.03.2023, si costituiva
[...]
e chiedeva il rigetto della domanda, perché CP_1
infondata in fatto ed in diritto, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese del giudizio. Segnatamente, in via preliminare, eccepiva la carenza di legittimazione ad agire della società attrice;
che, infatti, a dire di essa esponente, l'atto di cessione di credito prodotto da controparte, oltre a non essere datato e a non avere come allegati i documenti di identità del cedente e il certificato
CCIA del cessionario, faceva espressamente riferimento alla TV (responsabilità civile verso terzi), mentre la
causa petendi del presente giudizio aveva natura contrattuale (polizza KA); che, inoltre, nel predetto atto, non erano riportati, né il nome della AG di
Assicurazione, né la data e il luogo del sinistro e neppure
13 la targa del veicolo antagonista;
che, oltretutto, la firma del cedente , presente sul ridetto atto, Controparte_2
era totalmente differente da quella presente sul CAI prodotto da controparte;
che, dunque, a dire di essa convenuta, il predetto atto di cessione non risultava valido, non avendo i requisiti formali richiesti dalla legge;
che, pertanto, l'atto in questione non avrebbe potuto ritenersi idoneo a traferire, in capo alla società attrice – quale cessionaria - il diritto del cedente;
che, Controparte_2
ciò posto, a dire di essa convenuta, la domanda avanzata da controparte risultava, in ogni caso, infondata nel merito;
che, infatti, da accurati accertamenti tecnici svolti per conto di essa esponente, era emerso che i danni presenti sui veicoli asseritamente coinvolti nel sinistro de quo non erano risultati tra loro coerenti, né per forma né per entità, e che, inoltre, non vi era neppure compatibilità con la dinamica descritta in atto di citazione, tanto che essa AG, già in data 27.04.2017, aveva rigettato la relativa richiesta di indennizzo (cfr. all.to n. 1 alla comparsa di costituzione e risposta); che la predetta circostanza, ovvero la presenza di un urto con altro
14 veicolo, presentava carattere essenziale, in quanto la polizza KA azionata non era di natura totale, ma “per collisione”; che, in altre parola, affinché la polizza in questione potesse essere ritenuta operante, era necessario che l'urto fosse avvenuto tra due veicoli circolanti;
che, pertanto, nel caso in esame, se certamente, da un lato, il c.t.p. incaricato da essa AG aveva accertato che i danni presenti sulla parte anteriore del veicolo attoreo erano pari ad euro 11.080,72 oltre iva, e, dunque, aveva quantificato il danno nel complessivo importo di euro
13.520,00, iva compresa (cfr.all.to n. 2 alla comparsa di costituzione e risposta); tuttavia, dall'altro lato, visionando l'altro veicolo asseritamente coinvolto nel sinistro de quo
(cfr.all.to n. 3 alla comparsa di costituzione e risposta), a dire di essa esponente, era ravvisabile ictu oculi che i danni presenti nella parte posteriore erano assai modesti e totalmente incompatibili con gli ingenti danni presenti sul mezzo attoreo, tanto che il predetto danno era stato stato riparato dalla di Cesa (AR) con la Controparte_6
modesta somma di euro 2.500,00, oltre iva;
che, peraltro, la autovettura attorea, in data 28.09.2016, ossia appena un
15 mese e mezzo prima, aveva subito un altro sinistro;
che, in conseguenza di detto sinistro, il mezzo in questione era stato danneggiato sempre nella parte anteriore (cfr.all.to n.
4 alla comparsa di costituzione e risposta), con danni per euro 1.305,00 oltre iva;
che, a dire di essa convenuta, anche i suddetti danni erano stati riparati sempre dalla società attrice, con fattura emessa in data 14.11.2016, ossia appena due giorni prima del sinistro per cui è causa;
che, in definitiva, a dire di essa esponente, tutte le predette circostanze generavano forti dubbi in ordine al verificarsi del sinistro de quo; che, pertanto, sarebbe stato onere della controparte fornire la prova dei fatti per cui è causa, non essendo sufficiente il Modello CAI in atti, che veniva espressamente contestato. Tutto ciò premesso, la parte convenuta concludeva come segue: “(…) voglia l'Ill.mo
Giudice adito, in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione attiva di parte attrice per i suesposti motivi;
nel merito e in tesi, respingere la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto, sempre con vittoria di spese ed onorari;
in denegata ipotesi, liquidare le somme che risulteranno di giustizia all'esito dell'espletanda
16 istruttoria, nei limiti della polizza azionata, entro il massimale e al netto delle franchigie, con ogni consequenziale pronuncia in merito alle spese di lite
(…)”.
Con comparsa di intervento volontario depositata in data 29.05.2023, si costituiva , il Controparte_2
quale deduceva che esso esponente, in data 16.11.2016, risultava proprietario della vettura modello Opel ZA, targata ER269BA ed assicurata, per la r.c.a., con garanzia
KA, presso in forza della polizza Controparte_3
Aviva Easy Drive Autovetture n. 15987809, comprensiva di garanzia KA collisione, con applicazione di scoperto del 10%; che, in data 16.11.2016, alle ore 11.00 circa, nel territorio del Comune di Marciano della Chiana (AR),
Frazione Cesa, la vettura modello Opel ZA, targata
ER269BA, condotta da esso aveva tamponato CP_2
la antistante vettura modello Hyundai I40, targata
FB570AK, condotta da , come risultante Controparte_4
anche dal modello CAI sottoscritto dai conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro;
che, nell'incidente in parola, la vettura modello Opel ZA in parola aveva riportato
17 danni tali da rendere necessaria una spesa per riparazione, per complessivi euro 13.520,00; che esso esponente aveva provveduto ad effettuare una tempestiva denuncia del sinistro KA nei confronti di che il Controparte_3
predetto sinistro KA era stato aperto da CP_3
con attribuzione del numero 20160231400004; che,
[...]
inoltre, esso mediante scrittura privata, aveva CP_2
ceduto al riparatore Parte_1
l'unico diritto da esso vantato nei
[...]
confronti dell'assicuratore per la r.c.a., con riferimento al sinistro di cui occupa e, cioè, il diritto all'indennizzo in forza di garanzia assicurativa KA collisione da esso vantato, con riferimento al sinistro in parola, nei confronti di ai sensi della polizza Aviva Easy Controparte_3
Drive Autovetture n. 15987809. Che, a dire di esso esponente, si trattava di una cessione di credito pro solvendo e sino alla concorrenza della spesa necessaria per la riparazione del danno riportato dalla vettura modello
Opel ZA, targata ER269BA, in conseguenza del sinistro;
che, in altre parola, si trattava di un negozio e con il quale esso mirava a tacitare - quanto CP_2
18 meno in parte e salvo il buon fine della realizzazione del credito ceduto - la pretesa di pagamento del prezzo della riparazione vantata nei suoi confronti dal riparatore cessionario;
che, pertanto, esso aveva interesse a CP_2
vedere accertato e tutelato, nel presente giudizio, il diritto del proprio cessionario alla realizzazione del credito ceduto;
che, di conseguenza, esso esponente aveva interesse a svolgere intervento adesivo nel presente giudizio, al fine di sostenere le ragioni del cessionario/attore, affinché venisse accolta la domanda di realizzazione del credito ceduto dal medesimo azionata.
Tutto ciò premesso, dichiarava Controparte_2
espressamente di svolgere “(…) intervento volontario adesivo al fine di sostenere le ragioni della parte attrice onde venga accolta la domanda di realizzazione del credito ceduto da questa azionata nel presente giudizio
(…)”.
Ammesse ed escusse le prove orali richieste dalle parti, nei limiti di cui all'ordinanza istruttoria del 25.03.2024; disposta ed espletata c.t.u. tecnica;
all'esito dell'udienza cartolare del 12.02.2025, sulle conclusive richieste dei
19 procuratori delle parti in epigrafe riportate, la causa passava in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
****************
Innanzitutto, devono essere rigettate le richieste istruttorie reiterate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni, per tutti i motivi già illustrati nell'ordinanza istruttoria del 25.03.2024, alla quale, sul punto, si rinvia integralmente.
Tanto premesso, occorre partire dall'affrontare l'eccezione preliminare di asserita carenza di legittimazione ad agire della parte attrice, sollevata da
RO
1. L'eccezione preliminare di asserita carenza di legittimazione ad agire della parte attrice, sollevata da
RO
20 In particolare, secondo quanto eccepito dalla parte convenuta, nel caso in esame, la parte attrice non sarebbe legittimata ad agire in giudizio, in quanto, a suo dire, in favore della società attrice, non sarebbe intervenuta alcuna valida cessione del credito, in relazione alla garanzia assicurativa KA collisione azionata in giudizio.
Ebbene, la predetta eccezione appare infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
All'uopo, occorre, innanzitutto, rammentare che, in tema di cessione del credito, ai sensi dell'art. 1260, comma primo, c.c., “(…) il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore (…)”, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge.
Inoltre, l'art. 1264, comma primo, c.c., stabilisce espressamente che “(…) la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata
o quando gli è stata notificata (…)”.
In altri termini, in base alle norme sopra citate, qualora intervenga un negozio giuridico di cessione di un credito,
21 da un lato, ai fini della validità del negozio in questione, non è necessario il consenso del debitore ceduto;
dall'altro lato, affinché l'atto di cessione del credito possa produrre i suoi effetti anche nei confronti del debitore ceduto, è necessario che quest'ultimo abbia accettato la cessione in parola e/o che, comunque, l'atto di cessione gli sia stato notificato.
Ciò precisato, passando ad affrontare il caso in esame, deve evidenziarsi che, per quanto verrà di seguito precisato, risulta dimostrato che il diritto di credito azionato in giudizio dalla parte attrice sia stato oggetto di una valida cessione, da parte del terzo intervenuto in causa, – quale cedente -, nei confronti Controparte_2
della società attrice – quale cessionaria -.
Ed infatti, risulta documentalmente provato che il credito risarcitorio derivante dalla garanzia contrattuale
KA collisione in oggetto (cfr. all.to n. 4 all'atto di citazione) sia stato oggetto di cessione c.d. pro solvendo, da parte del proprietario del mezzo assicurato (ossia l'autovettura Opel ZA, targata ER269BA), CP_2
(cedente), nei confronti della società
[...] [...]
[...] Controparte_7
(cessionaria).
Invero, dalla disamina del c.d. “(…) atto di cessione del credito (…)” (cfr. all.to n. 7 all'atto di citazione), emerge chiaramente che, in relazione alla garanzia assicurativa c.d. KA collisione - stipulata in relazione all'autovettura Opel ZA, targata ER269BA, di proprietà del (cfr. all.to n. 4 all'atto di citazione) -, in data CP_2
23.03.2018, è stato concluso un negozio giuridico di cessione del credito, da parte del proprietario del mezzo,
(cedente), in favore di Controparte_2 [...]
(cessionaria). Parte_1
In particolare, dalla disamina dell'atto di cessione in questione, si può evincere che , dopo Controparte_2
aver premesso, da un lato, di essere creditore della
AG in relazione alla polizza Controparte_3
assicurativa Aviva Easy Drive Autovetture in parola (cfr. all.to n. 4 all'atto di citazione), dall'altro lato, che la
[...]
era stata Parte_1
incaricata di eseguire le riparazioni sul veicolo oggetto della medesima polizza, ha dichiarato espressamente di
23 “(…) cedere irrevocabilmente il suddetto credito alla ditta
(…)” (cfr. all.to n. 7 Parte_1
all'atto di citazione).
È pur vero che, nell'atto di cessione in parola, quanto all'individuazione del titolo del credito oggetto della cessione, viene operato un riferimento esclusivamente alla
“(…) R.C.V.T. (responsabilità civile verso terzi) derivante dalla circolazione del veicolo targato di proprietà del Sig.
(assicurato) (…)” (cfr. all.to n. 7 all'atto di citazione), tuttavia, per quanto verrà di seguito illustrato, deve, comunque, ritenersi che, nella fattispecie in esame, la comune intenzione delle parti sia stata quella di ricomprendere nella cessione in oggetto anche il credito risarcitorio derivante da responsabilità contrattuale c.d.
KA collisione.
All'uopo, occorre rammentare che, in materia negoziale, trovano applicazione i criteri interpretativi di cui agli articoli 1362 e ss. c.c..
Nello specifico, è bene evidenziare che, ai sensi dell'art. 1362, comma primo, c.c., “(…) nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune
24 intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole (…)” e che, in base al secondo comma dell'art. 1362 c.c., “(…) per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto (…)”.
In altri termini, in base a tali criteri, nell'interpretazione di una clausola contrattuale, il Giudice non può limitarsi al mero tenore letterale, ma deve ricostruire l'effettiva volontà delle parti, che hanno sottoscritto il negozio.
All'uopo, occorre, in particolare, rilevare che, ai sensi dell'art. 1363 c.c., “(…) le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto (…)”, non potendosi, dunque, considerare le singole clausole in maniera dissociata le une dalle altre, ma essendo, invece, necessaria una valutazione combinata delle stesse.
Inoltre, anche in tema di interpretazione contrattuale, trova applicazione il fondamentale principio civilistico
“(…) in claris non fit interpretatio (…)”, di cui all'art. 12 delle preleggi al codice civile, secondo il quale “(…)
25 nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore (…)”.
Ciò detto, occorre, dunque, procedere, alla luce dei criteri interpretativi di cui sopra, all'interpretazione del negozio di cessione del credito in oggetto (cfr. all.to n. 7 all'atto di citazione), andando a ricostruire quale sia stata la comune intenzione delle parti.
Ebbene, nel caso in esame, facendo applicazione dei criteri interpretativi sopra richiamati – ed, in particolare, andando ad esaminare il contenuto complessivo dell'atto -, appare evidente che la comune intenzione delle parti sia stata quella di ricomprendere, all'interno del negozio di cessione in parola, non solo gli eventuali crediti derivanti da responsabilità civile auto (r.c.a.), ma anche il credito risarcitorio derivante da responsabilità contrattuale c.d.
KA collisione.
Ed infatti, è bene evidenziare che, sebbene l'atto di cessione in parola, nell'indicare il titolo del credito, menzioni espressamente soltanto la “(…) R.C.V.T.
26 (responsabilità civile verso terzi) (…)”; tuttavia, l'atto di cessione medesimo, nell'individuare l'oggetto della cessione, fa riferimento alle “(…) somme corrispondenti al risarcimento del danno subito dal veicolo Opel ZA
(…) per responsabilità ascrivibile alla suddetta
AG (…)”.
Deve, inoltre, rilevarsi che, dalla lettura della polizza assicurativa Aviva Easy Drive Autovetture n. 15987809
(cfr. all.to n. 4 all'atto di citazione) - stipulata da CP_2
con la AG in relazione
[...] Controparte_3
all'autovettura Opel ZA in parola -, emerge che la predetta polizza è stata prestata, non solo per la responsabilità civile auto (r.c.a.), ma anche con la garanzia accessoria c.d. KA collisione, ovvero a garanzia dei danni patrimoniali eventualmente riportati dal veicolo assicurato.
Dunque, tenuto conto, da un lato, del contenuto complessivo dell'atto di cessione (cfr. all.to n. 7 all'atto di citazione) e, dall'altro, dell'oggetto della polizza contrattuale Aviva stipulata con la AG di
Assicurazioni (cfr. all.to n. 4 all'atto di citazione), deve
27 ritenersi che, nel caso in esame, l'intenzione delle parti sia stata quella di ricomprendere nell'oggetto della cessione in questione il diritto di credito derivante da responsabilità contrattuale c.d. KA collisione.
Di conseguenza, dal momento che il credito risarcitorio azionato in giudizio dalla parte attrice – nella sua qualità di cessionaria – ha a suo fondamento la garanzia contrattuale c.d. KA collisione, va da sé che, detto credito, per quanto appena riferito, deve considerarsi ricompreso nel negozio giuridico di cessione in parola
(cfr. all.to n. 7 all'atto di citazione).
Inoltre, deve evidenziarsi che – diversamente da quanto asserito dalla parte convenuta –, nel caso di specie, il suddetto negozio di cessione del credito risulta pienamente efficace ed opponibile nei confronti della AG di
Assicurazione, nella sua qualità di debitore ceduto.
Ed infatti, dalla documentazione prodotta in giudizio dalla parte attrice (cfr. all.to n. 8 all'atto di citazione), emerge chiaramente che la parte convenuta era stata messa a conoscenza ed aveva, dunque, implicitamente, accettato la cessione del credito in parola (cfr. all.to n. 7 all'atto di
28 citazione).
In particolare, dalla disamina della raccomandata del
26.07.2017, inoltrata dalla AG di Assicurazioni
(cfr. all.to n. 8 all'atto di citazione) - con la quale
[...]
ha respinto la richiesta di risarcimento dei CP_1
danni patrimoniali asseritamente riportati dall'autovettura
Opel ZA per cui è causa, in conseguenza del sinistro del
16.11.2016 in parola -, si può evincere che il destinatario della comunicazione in questione risulta indicato nella società attrice (cessionaria del credito) e che, detta comunicazione, era stata inoltrata anche a CP_2
(cedente) soltanto per mera conoscenza.
[...]
Pertanto, va da sé che, in base al contenuto della raccomandata in questione (cfr. all.to n. 8 all'atto di citazione), la cessione del credito per cui è causa – ovvero del credito risarcitorio vantato da Controparte_2
(cedente) nei confronti di (debitore RO
ceduto), in relazione alla garanzia KA collisione di cui alla polizza assicurativa in oggetto (cfr. all.to n. 4 all'atto di cessione) -, ai sensi dell'art. 1264, comma primo, c.c., deve ritenersi pienamente efficace ed opponibile nei
29 confronti della AG di Assicurazioni convenuta – nella sua qualità di debitore ceduto -.
Di conseguenza, poiché, in base a quanto riferito, da un lato, il diritto di credito azionato in giudizio dalla parte attrice è stato oggetto di una valida cessione, da parte di
– quale cedente -, nei confronti della Controparte_2
società attrice – quale cessionaria – e, dall'altro lato, la suddetta cessione risulta pienamente efficace nei confronti della AG di Assicurazioni, non resta che rigettare l'eccezione preliminare di asserita carenza di legittimazione ad agire della parte attrice, sollevata da
RO
Ciò posto, occorre, ora, passare ad esaminare la problematica relativa al c.d. an debeatur.
2. La questione relativa al c.d. an debeatur
A tal proposito, in primo luogo, si osserva che la parte attrice ha, in questa sede, promosso una domanda risarcitoria, sulla base della polizza assicurativa c.d. KA
30 collisione, asseritamente stipulata con la AG di
Assicurazioni convenuta.
Nello specifico, l'attrice, in punto di c.d. an debeatur, ha richiesto di accertare l'operatività, relativamente al sinistro del 16.11.2016 per cui è causa, della garanzia assicurativa KA collisione - con applicazione di scoperto del 10% - asseritamente stipulata da CP_3
in forza della polizza Aviva Easy Drive Autovetture
[...]
n. 15987809, in favore del cedente – e, Controparte_2
quindi, della cessionaria Parte_1
-, a garanzia dei danni materiali relativi
[...]
all'autovettura Opel ZA, targata ER269BA, di proprietà del CP_2
Ebbene, la predetta domanda, relativamente al profilo concernente il c.d. an debeatur, appare fondata e, pertanto, la stessa, sotto tale profilo, deve essere accolta.
All'uopo, deve, primariamente, rilevarsi che la società
attrice, nel caso in esame, risulta aver fornito piena prova dell'effettiva stipulazione, con la AG di
Assicurazioni convenuta, di una polizza assicurativa c.d.
KA collisione, a garanzia dei danni materiali
31 eventualmente riportati dall'autovettura Opel ZA, targata ER269BA, per cui è causa.
Ed infatti, l'attrice ha prodotto in giudizio copia della polizza assicurativa Aviva Easy Drive Autovetture n.
15987809 e delle relative condizioni di assicurazione (cfr. all.to n. 4 all'atto di citazione), dalla cui lettura emerge che la predetta polizza è stata stipulata dal proprietario dell'autovettura Opel ZA, targata ER269BA, con la oltre che per la r.c.a., anche con la RO
garanzia c.d. KA collisione - con applicazione di uno scoperto contrattuale del 10% -.
Peraltro, è bene evidenziare che, nel caso di specie, la circostanza dell'effettiva stipulazione della polizza assicurativa in parola, oltre che documentalmente provata, risulta anche pacifica tra le parti, atteso che la AG di Assicurazioni, nel corso del giudizio, non ha sollevato alcuna espressa e puntuale contestazione in ordine all'esistenza della predetta polizza.
A tal proposito, occorre rammentare che, ai sensi dell'art. 115, comma primo, c.p.c., il Giudice deve porre a fondamento della sua decisione anche “(…) i fatti non
32 specificatamente contestati dalla parte costituita (…)”.
Inoltre, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, da cui questo Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi, i fatti devono considerarsi ammessi, in quanto non contestati, anche qualora “(…) la parte (…) si sia limitata, con clausola di mero stile, a contestare
“espressamente ed in ogni suo punto il contenuto dell'atto
(…), senza esprimere alcuna chiara e specifica contestazione relativa a tali fatti (…)” (cfr. tra le altre,
Cass. Civ., Sez. I, n. 31837, del 04.11.2021).
Nello specifico caso in esame, si ribadisce, la parte convenuta non ha espressamente, specificamente e puntualmente contestato quanto riportato a pag. 2 dell'atto di citazione, ovvero che “(…) al momento del sinistro la vettura modello OPEL ZAFIRA tg. ER 269 BA risultava di proprietà di ed assicurata presso Controparte_2
in forza di polizza Aviva Easy Drive Controparte_3
Autovetture n. 15987809 comprensiva di garanzia KASKO collisione con applicazione di scoperto del 10% (…)”.
Pertanto, ai sensi dell'art. 115, comma primo, c.p.c., la circostanza non contestata di cui sopra – oltre che
33 documentalmente provata - deve ritenersi anche pacifica tra le parti (cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 31837, del
04.11.2021; Cass. Civ. n. 15107/2004).
Ciò posto, occorre, ora, rilevare che la c.d. polizza assicurativa KA, è noto, rappresenta una garanzia accessoria, la quale può essere aggiunta al momento della sottoscrizione della r.c.a., a copertura dei danni patrimoniali subiti dal proprio mezzo, durante la circolazione su strada.
In particolare, la c.d. garanzia accessoria KA, pur operando sempre in materia di circolazione stradale, a differenza della r.c.a., non copre i danni causati dall'assicurato a terze persone, quanto piuttosto i c.d. danni propri, ovvero quei danni patrimoniali riportati dall'autoveicolo di proprietà dell'assicurato, durante la sua circolazione su strada, compresi, dunque, quelli subiti in occasione di un sinistro stradale.
Inoltre, la polizza KA, è noto, diversamente da quanto avviene per la r.c.a., consente all'assicurato di ottenere il risarcimento del danno subito dal mezzo di sua proprietà, durante la circolazione stradale - ad esempio, a
34 seguito del coinvolgimento in un sinistro stradale -, a prescindere dall'accertamento dell'eventuale responsabilità dell'assicurato medesimo relativamente al sinistro in oggetto, atteso che la polizza assicurativa KA
è posta a copertura anche delle condotte colpose dell'assicurato.
In altri termini, nell'ipotesi in cui si verifichi un sinistro stradale, in base ad una polizza assicurativa KA, la
AG di Assicurazione è tenuta a risarcire all'assicurato i danni materiali riportati dal veicolo di proprietà del medesimo, sul solo presupposto che il sinistro abbia avuto luogo e che il veicolo in questione sia rimasto danneggiato nello stesso, senza che sia necessario svolgere alcun tipo di indagine relativamente all'accertamento della responsabilità dell'assicurato o degli eventuali altri soggetti coinvolti nell'incidente.
Peraltro, con particolare riferimento alla fattispecie in esame, si osserva che le Condizioni di Assicurazione relative alla polizza Aviva Easy Drive Autovetture in parola, nella Sezione n. 6, intitolata “(…) KA (…)”, all'art. 6.1 – rubricato “(…) oggetto dell'assicurazione
35 (…)” -, prevedono espressamente che “(…) la Società indennizza l'assicurato, indipendentemente dalla responsabilità del conducente, per i danni materiali e diretti subiti dall'autovettura (…) durante la circolazione
o sosta (…)” (cfr. all.to n. 4 all'atto di citazione).
Inoltre, relativamente al caso di specie, deve evidenziarsi che, dalla lettura della polizza in questione, emerge che l'assicurato ha stipulato una garanzia c.d.
KA collisione, ossia una polizza a garanzia dei soli danni derivanti da “(…) collisione con veicoli identificati
(…)” (cfr. all.to n. 4 all'atto di citazione).
Dunque, considerata la natura della garanzia assicurativa accessoria c.d. KA, nonché il contenuto delle condizioni di polizza in questione (cfr. all.to n. 4 all'atto di citazione) – ed, in particolare, dell'art. 6.1 -, la parte attrice, nel caso di specie, al fine di potersi vedere liquidati, sulla base della polizza c.d. KA collisione invocata, i danni materiali asseritamente riportati dal veicolo assicurato, aveva l'onere di fornire la prova unicamente delle seguenti circostanze:
A) che, in data 16.11.2016, il veicolo assicurato era,
36 effettivamente, stato coinvolto in un sinistro stradale;
B) che l'autovettura Opel EF in questione aveva riportato un danno materiale a seguito del sinistro;
C) che il sinistro in oggetto si era concretizzato in una
“collisione”, ovvero in un urto materiale tra due veicoli.
Ciò precisato, deve ritenersi che la società attrice – per quanto verrà di seguito precisato –, nel corso del giudizio, abbia integralmente adempiuto all'onere probatorio posto a suo carico, atteso che la stessa risulta aver dimostrato la sussistenza, relativamente al caso in esame, di tutti e tre i presupposti di cui sopra.
In particolare, relativamente al requisito sub. A), occorre rilevare che, in base alla documentazione allegata dalla parte attrice (cfr., in particolare, all.ti n. 3 e 6 all'atto di citazione) ed attraverso la dichiarazione del teste escusso nel corso del giudizio, appare provata la circostanza che, in data 16.11.2016, l'autovettura Opel
ZA, targata ER269BA, in questione, sia stata coinvolta in un sinistro stradale.
Nello specifico, l'attrice, da un lato, ha prodotto in giudizio, copia del verbale di Constatazione amichevole
37 del sinistro (cfr. all.to n. 3 all'atto di citazione) - c.d. modulo Cid -, nel quale è riportato che, in data
16.11.2016, il veicolo Opel ZA per cui è causa e l'autoveicolo Hyundai I40, targata FB570AK, sono stati coinvolti in un sinistro stradale;
dall'altro lato, ha allegato copia della relativa denuncia di sinistro, inoltrata alla
AG assicurativa in data 07.12.2016 (cfr. all.to n. 6 all'atto di citazione).
Inoltre, il teste , escusso all'udienza Testimone_1
del 21.11.2024, dopo aver riferito di essere indifferente, ha confermato integralmente le circostanze articolate ai capitoli A) e B) della memoria istruttoria n. 2) di parte attrice, ossia che “(…) DCV che il giorno 16.11.2016, alle ore 11.00 circa, nel territorio del Comune di Marciano della Chiana (AR), Frazione Cesa, la vettura modello
OPEL ZAFIRA tg. ER 269 BA condotta da
[...]
tamponava la antistante vettura modello CP_2
HYUNDAI I40 tg. FB 570 AK condotta da
[...]
(…)” (capitolo A); e che “(…) DCV che il CP_4
giorno 16.11.2016, alle ore 11.00 circa, nel territorio del
Comune di Marciano della Chiana (AR), Frazione Cesa,
38 dopo il tamponamento inferto dalla vettura modello OPEL
ZAFIRA tg. ER 269 BA condotta da alla Controparte_2
antistante vettura modello HYUNDAI I40 tg. FB 570 AK condotta da i medesimi Controparte_4 [...]
e sottoscrivevano il modello CP_2 Testimone_1
CAI allegato in copia sub 3 all'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, che Vi si mostra (…)”
(capitolo B).
Peraltro, la circostanza che, in data 16.11.2016, il veicolo assicurato fosse stato coinvolto in un sinistro stradale non è neppure stata oggetto di alcuna espressa e puntuale contestazione da parte della AG di
Assicurazione, la quale – tanto nella comparsa di costituzione e risposta che nella propria memoria istruttoria n. 1)-, viceversa, si è, sostanzialmente, limitata ad eccepire l'incompatibilità della natura e dell'entità degli asseriti danni con la dinamica del sinistro come riferita dalla parte attrice.
Pertanto, la circostanza sub. A) – ossia che, in data
16.11.2016, il veicolo assicurato fosse, effettivamente, stato coinvolto in un sinistro stradale -, oltre che provata,
39 ai sensi dell'art. 115, comma primo, c.p.c., sembra doversi ritenere anche pacifica tra le parti (cfr. Cass. Civ., Sez. I,
n. 31837, del 04.11.2021; Cass. Civ. n. 15107/2004).
Per quanto concerne, poi, il requisito sub. B) – ovvero che l'autovettura Opel EF in questione aveva riportato un danno materiale a seguito del sinistro -, lo stesso risulta dimostrato, in base alla deposizione del teste ed Tes_1
alla luce della documentazione allegata all'atto introduttivo.
Ed infatti, il teste , all'udienza del Testimone_1
24.11.2024, dopo aver confermato la circostanza di cui al capitolo C) della memoria istruttoria n. 2) di parte attrice – ossia che “(…) DCV il giorno 16.11.2016, alle ore 11.00 circa, nel territorio del Comune di Marciano della Chiana
(AR), Frazione Cesa, dopo il tamponamento inferto dalla vettura modello OPEL ZAFIRA tg. ER 269 BA condotta da alla antistante vettura modello Controparte_2
HYUNDAI I40 tg. FB 570 AK condotta da
[...]
la vettura modello OPEL ZAFIRA tg. ER 269 BA CP_4
si presentava nella condizione raffigurata nella documentazione fotografica allegata in copia sub 5 e sub
40 13 all'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, che Vi si mostra (…)” -, ha riconosciuto che l'autoveicolo
Opel EF aveva subito dei danni materiali in conseguenza del sinistro del 16.11.2016 in questione.
Inoltre, la circostanza che l'autovettura di proprietà dell'assicurato – –, a causa Controparte_2
dell'incidente in parola, avesse riportato dei danni patrimoniali appare avvalorata anche dai documenti prodotti in giudizio dalla società attrice (cfr., in particolare, all.ti n. 3 e 6 all'atto di citazione), nonché dalla documentazione fotografica allegata all'atto di citazione (cfr. all.to n. 5 all'atto di citazione).
Peraltro, anche in relazione a tale presupposto sub. B), è bene evidenziare che la – sia nella RO
comparsa di costituzione e risposta che nella propria memoria istruttoria n. 1) - non sembra aver espressamente e puntualmente contestato la circostanza che il veicolo assicurato, in conseguenza del sinistro in oggetto, avesse riportato un danno materiale;
con ogni conseguenza, ex art. 115, comma primo, c.p.c..
Passando, infine, ad affrontare il requisito sub. C),
41 occorre rilevare che, nel corso del giudizio, è emersa la prova anche del fatto che il sinistro del 16.11.2016 in oggetto si fosse concretizzato in una “collisione”, ovvero in un urto materiale tra due veicoli.
All'uopo, deve, infatti, evidenziarsi che, attraverso la dichiarazione del teste , in base alla Testimone_1
documentazione prodotta in giudizio dall'attrice (cfr., in particolare, all.ti n. 3, 5 e 6 all'atto di citazione) ed anche alla luce della c.t.u. tecnica espletata nel corso del giudizio, risulta dimostrato che, in occasione del sinistro stradale del 16.11.2016 per cui è causa, si sia verificato un impatto materiale tra due autoveicoli.
In particolare, il teste si ribadisce, ha Tes_1
confermato integralmente la circostanza articolata al capitoli A) della memoria istruttoria n. 2) di parte attrice, ossia che “(…) DCV che il giorno 16.11.2016, alle ore
11.00 circa, nel territorio del Comune di Marciano della
Chiana (AR), Frazione Cesa, la vettura modello OPEL
ZAFIRA tg. ER 269 BA condotta da Controparte_2
tamponava la antistante vettura modello HYUNDAI I40 tg. FB 570 AK condotta da )”. Controparte_4
42 Inoltre, il fatto che, in data 16.11.2016, abbia avuto luogo un tamponamento tra l'autovettura Opel ZA, targata ER269BA, di proprietà del (quale CP_2
veicolo tamponante) e l'autoveicolo Hyundai I40, targato
FB570AK (quale veicolo tamponato) sembra evincersi anche dalla documentazione prodotta in giudizio dall'attrice, nonché dalle fotografie dalla medesima allegate (cfr., in particolare, all.ti n. 3, 5 e 6 all'atto di citazione).
È bene, poi, evidenziare che la dinamica del sinistro come ricostruita dalla parte attrice ed, in particolare, la circostanza che si sia verificato un impatto materiale tra i due veicoli, appare avvalorata anche da quanto accertato dal c.t.u., nella propria relazione tecnica d'ufficio depositata in data 08.11.2024.
Nello specifico, il c.t.u., ing. dopo aver Persona_1
esaminato gli atti di causa ed aver preso visione dello stato dei luoghi e dei due veicoli in questione ha, dapprima, riferito che “(…) per poter simulare significativamente
l'asserito tamponamento e relativi danni, procede nell'indagine qualitativa del tamponamento fra i due
43 veicoli approntando lo studio attraverso il “Modello di
per l'approssimazione delle curve forza– Per_2
deformazione in un urto monodimensionale quale risulta un tamponamento coassiale fra due Veicoli (…)” (cfr. pag.
5 della c.t.u. depositata in data 08.11.2024).
Il c.t.u., sulla base dei dati disponibili, ha, poi, provveduto a formulare quattro diverse ipotesi ricostruttive della dinamica del sinistro del 16.11.2016 in parola ed, in particolare, ha ipotizzato le seguenti ipotesi:
“(…) a) Cr-V1-Effettivo << (molto minore) del Cr-V1
(simulato): anche se le immagini non sono chiare è parere del CTU di poter escludere questa ipotesi;
b) Cr-V1-
Effettivo = (commisurabile/confrontabile) al Cr-V1
(simulato): in questo caso, al netto di tutti gli altri parametri della simulazione avremmo compatibilità e referibilità fra danni e sinistro;
c) Cr-V1-Effettivo >>
(molto maggiore) del Cr-V1 (simulato): in questo caso avremmo incompatibilità fra l'urto ed i danni derivanti;
d)
Cr-V1-Effettivo >> (molto maggiore) del Cr-V1
(simulato) con resistenza del veicolo compromessa nel precedente sinistro: in questo caso avremmo
44 incompatibilità parzialmente spiegabile (…)” (cfr. pag. 7 della c.t.u.).
Il consulente tecnico d'ufficio, sulla base dei dati disponibili, ha, poi, rilevato che “(…) fra le ipotesi effettuate, la (d) è quella che percettivamente più vicina alla assertività dell'urto e dei danni correlati (…)” (cfr. pag. 9 della c.t.u. depositata in data 08.11.2024).
Dunque, il c.t.u., nel rispondere al quesito n. 1) – ossia
“(…) riferisca il CTU alla luce delle foto allegate ai fascicoli delle parti ( doc. 5 parte attrice e doc. 3 parte convenuta) se sussista o meno compatibilità e riferibilità tra i danni riportati dai due autoveicoli asseritamente coinvolti ed il sinistro in questione (…)” -, dopo aver ribadito di aver ipotizzato “(…) le seguenti comparazioni fra le simulazioni e l'effettivo (asserito) urto fra i due veicoli relativamente al veicolo Opel (V1); a) Cr-V1-
Effettivo << (molto minore) del Cr-V1 (simulato): ipotesi
percettivamente poco plausibile;
b) Cr-V1-Effettivo =
(commisurabile/confrontabile) al Cr-V1 (simulato): in questo caso, al netto di tutti gli altri parametri della simulazione avremmo compatibilità e referibilità fra danni
45 e sinistro;
c) Cr-V1-Effettivo >> (molto maggiore) del Cr-
V1 (simulato): in questo caso avremmo incompatibilità fra
l'urto ed i danni derivanti;
d) Cr-V1-Effettivo >> (molto maggiore) del Cr-V1 (simulato) con resistenza del veicolo compromessa nel precedente sinistro: in questo caso avremmo incompatibilità parzialmente spiegabile (…)”
(cfr. pag. 9 e 10 della c.t.u.), ha, poi, concluso, pur non potendo “(…) escludere, nessuna delle ipotesi formulate
(…)”, di “(…) ritenere altresì ed a proprio parere e percezione l'ipotesi (d), quella più plausibile (…)” (cfr. pag. 10 della c.t.u. depositata in data 08.11.2024).
In altri termini, secondo l'ipotesi ricostruttiva sub. d) – ossia l'ipotesi ritenuta come maggiormente probabile dal c.t.u. -, pur non essendovi una compatibilità totale tra la dinamica del sinistro come riferita dalla parte attrice e la natura ed entità dei danni riportati da due veicoli in questione, tuttavia, i predetti danni, risultano – sia pure solo parzialmente – causalmente riconducibili al sinistro in parola ed, in particolare, ad un urto materiale tra i due veicoli.
Poiché le conclusioni a cui è giunto il c.t.u. appaiono il
46 risultato di un'indagine analitica, completa, corretta e competente – la quale, peraltro, non risulta, in alcun modo, scalfita dalle osservazioni fatte pervenire dalle parti, per il tramite dei rispettivi c.c.t.t.p.p. -, dette conclusioni possono essere fatte proprie da questo Giudice unico.
Pertanto, anche alla luce della c.t.u. ed in osservanza al principio del “più probabile che non”, sembra doversi ritenere accertato che, in occasione del sinistro del
16.11.2016 per cui è causa, abbia avuto luogo una
“collisione”, ovvero un urto materiale tra il veicolo assicurato ed un'altra autovettura.
Ed infatti, dalla c.t.u. sembra emergere che il sinistro in questione si sia concretizzato in un impatto materiale tra l'autovettura assicurata – ossia il mezzo Opel ZA, targata ER269BA – ed un altro autoveicolo – ovvero l'autovettura Hyundai I40, targato FB570AK -, atteso che, secondo l'ipotesi ritenuta maggiormente probabile dal c.t.u. (ossia la c.d. ipotesi sub. d) - pur non ravvisandosi una compatibilità totale tra la dinamica del sinistro ed danni riportati dai due veicoli in questione -, i danni subiti dai due veicoli appaiono –anche se solo parzialmente –,
47 comunque, eziologicamente riconducibili ad un impatto materiale tra i due veicoli.
È pur vero che il c.t.u., nel ricostruire la dinamica del sinistro, ha ipotizzato quattro diverse ipotesi ed, inoltre, nell'adottare l'ipotesi sub. d), non si è espresso in termini di certezza assoluta;
tuttavia, sul punto, occorre rammentare che, in materia civilistica, con riferimento all'accertamento del nesso di causalità, trova applicazione il principio del c.d. “più probabile che non” e la regola della prevalenza relativa, con la conseguenza che, con riferimento ai fenomeni per i quali possono essere formulate più ipotesi causali, il Giudice deve scegliere la ricostruzione causale che, in base agli elementi probatori raccolti nel corso del giudizio, ha ricevuto il grado di conferma relativamente maggiore.
All'uopo, è bene evidenziare che l'applicabilità di tali principi, in materia di causalità civile, è stata più volte ribadita dalla Corte di Cassazione, la quale ha precisato che “(…) la regola della “prevalenza relativa” della probabilità, rileva – quanto al nesso causale, nel caso di cd. “multifattorialità” nella produzione di un evento
48 dannoso (ovvero quando all'ipotesi, formulata dall'attore, in ordine all'eziologia dell'evento stesso, possano affiancarsene altre) – allorché sullo stesso fatto esistano diverse ipotesi, ossia diversi enunciati che narrano il fatto in modi diversi, e che queste ipotesi abbiano ricevuto qualche conferma positiva dalle prove acquisite al giudizio, dovendo, invero, essere prese in considerazione solo le ipotesi che sono risultate “più probabili che non”, poiché le ipotesi negative prevalenti non rilevano. Orbene, ricorrendo tale evenienza, vale a dire se vi sono più enunciati sullo stesso fatto che hanno ricevuto conferma probatoria, la regola della prevalenza relativa (…) implica che il giudice scelga come “vero” l'enunciato che ha ricevuto il grado relativamente maggiore di conferma sulla base delle prove disponibili (…)” (cfr. Cass. Civ., sezione terza, ordinanza del 6.7.2020, n. 13872; conforme:
Cass. Civ., Sez. Unite, sentenza del 11.1.2008, n. 582).
In altri termini, diversamente da quanto avviene in ambito penalistico, nel giudizio civile, il nesso di causalità tra un fatto ed un determinato evento non deve necessariamente presentarsi in termini di certezza assoluta,
49 ma – in applicazione dei principi di cui sopra – potrà manifestarsi anche in termini meramente probabilistici, con la conseguenza che un fatto può essere considerato causa di un dato evento qualora, in base agli elementi probatori disponibili, l'ipotesi positiva si presenti in termini di probabilità maggiori rispetto all'ipotesi negativa.
Inoltre, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale sopra citato, qualora si prospettino più possibili cause di un dato evento, il Giudice deve ritenere provata l'ipotesi che appare come maggiormente probabile, in quanto supportata da un maggior grado di conferma in base agli elementi probatori.
Pertanto, nel caso di specie, poiché il c.t.u., nell'analizzare le quattro diverse possibili ipotesi ricostruttive della dinamica del sinistro in parola – seppure evidenziando l'impossibilità di pronunciarsi in termini di assoluta certezza matematica, attesa la carenza di dati ed informazioni disponibili –, dopo aver considerato le altre tre possibili ricostruzioni fattuali di natura alternativa - ovvero le ipotesi sub. a), sub. b) e sub. c) -, ragionando in
50 termini probabilistici, ha, comunque, escluso che, dette ricostruzioni alternative, potessero fornire una possibile e ragionevole spiegazione dell'evento dannoso in parola ed ha, dunque, individuato - sulla base dei dati disponibili e delle indagini effettuate -, l'ipotesi sub. d) come quella come maggiormente probabile e ragionevole - in quanto supportata da un maggior grado di conferma in base agli elementi ed ai dati raccolti -; va da sé che, in aderenza al principio causale del “più probabile che non” e tenuto conto dell'orientamento giurisprudenziale in materia (cfr. tra le altre, Cass. Civ., Sez. Unite, Sentenza n. 21983, del
30 luglio 2021), nel caso in esame, deve ritenersi provato che il danno materiale riportato dall'autoveicolo assicurato sia stato – almeno in parte – cagionato dall'urto con un altro veicolo.
Ed infatti, in base alla suddetta ipotesi ricostruttiva sub.
d), si ribadisce, i danni materiali riportati dall'autovettura assicurata – ossia il mezzo Opel ZA, targata ER269BA
– e l'autoveicolo Hyundai I40, targato FB570AK, appaiono – anche se solo parzialmente –, in ogni caso, causalmente riconducibili ad un impatto materiale tra i due
51 veicoli in questione.
Pertanto, nel caso in esame, appare integrato anche il presupposto di cui al punto C) – ossia che il sinistro in oggetto si fosse concretizzato in una “collisione”, ovvero in un urto materiale tra due veicoli -.
In definitiva, alla luce di quanto riferito, devono ritenersi sussistenti tutti e tre i presupposti di cui ai punti
A), B) e C).
Di conseguenza, non resta che accogliere la domanda in punto di an debeatur e, per l'effetto, dichiarare l'operatività, relativamente al sinistro del 16.11.2016 per cui è causa, della garanzia assicurativa KA collisione - con applicazione di scoperto del 10% - stipulata da
[...]
in forza della polizza Aviva Easy Drive CP_3
Autovetture n. 15987809, in favore del cedente CP_2
– e, quindi, della cessionaria
[...] [...]
-, a garanzia dei danni Parte_1
materiali relativi all'autovettura Opel ZA, targata
ER269BA, di proprietà del CP_2
Inoltre, considerato che – come già evidenziato al punto 1) della presente sentenza – risulta intervenuta, in
52 favore della parte attrice (cessionaria), una cessione del credito risarcitorio vantato da (cedente), Controparte_2
nei confronti della AG di Assicurazione (debitore ceduto), in relazione alla predetta garanzia assicurativa c.d. KA collisione, va da sé che la AG di
Assicurazione dovrà essere condannata al pagamento, in favore della parte attrice, a titolo di risarcimento del danno, della somma che verrà accertata in questa sede.
3. Il profilo relativo al c.d. quantum debeatur
Passando, ora, ad analizzare il profilo relativo al c.d. quantum debeatur, si osserva che la parte attrice ha richiesto il risarcimento delle seguenti voci di danno:
A) il danno materiale asseritamente riportato, in conseguenza del sinistro stradale del 16.11.2016 per cui è causa, dall'autoveicolo Opel ZA, targato ER269BA, in oggetto;
B) il rimborso delle spese legali stragiudiziali;
C) il rimborso delle spese di c.t.p..
53 3.A. Il danno materiale asseritamente riportato, in conseguenza del sinistro stradale del 16.11.2016 per cui è causa, dall'autoveicolo Opel ZA, targato ER269BA, in oggetto
Partendo dal prendere in esame la richiesta risarcitoria di cui al punto 1), innanzitutto, si osserva che la parte attrice, sotto tale profilo, ha chiesto di essere risarcita dalla
AG di Assicurazione, sulla base della polizza assicurativa Aviva Easy Drive Autovetture n. 15987809 – stipulata dal cedente anche con la Controparte_2
garanzia c.d. KA collisione -, per il danno patrimoniale asseritamente subito dall'autovettura a garanzia della quale era stata stipulata la polizza KA collisione in questione.
In particolare, la parte attrice, a tale titolo, ha richiesto il risarcimento del danno patrimoniale asseritamente riportato, a causa del sinistro in parola, dall'autovettura
Opel ZA, targata ER269BA.
All'uopo, innanzitutto, si osserva che, nel corso del giudizio, è stata fornita la prova del c.d. an di detta voce di
54 danno.
Ed infatti, in primo luogo, dalla documentazione prodotta dalla parte attrice (cfr. all.to n. 5 all'atto di citazione), è possibile evincere che l'autovettura Opel
ZA, targata ER269BA, ha subito dei significativi danni materiali.
Inoltre – come già rilevato in precedenza -, anche dalla c.t.u., è, effettivamente, emerso che l'autoveicolo Opel
ZA, targato ER269BA, in conseguenza del sinistro verificatosi in data 16.11.2016, ha riportato dei danni patrimoniali.
Invero, il c.t.u., ing. nel ricostruire la Persona_1
dinamica del sinistro del 16.11.2016 in parola, sebbene abbia formulato quattro diverse ipotesi ricostruttive dell'evento; tuttavia, dopo aver visionato la documentazione fotografica prodotta da entrambe le parti
(cfr. all.to n. 5 all'atto di citazione;
all.to n. 3 alla comparsa di costituzione e risposta), aver preso diretta visione di entrambi i mezzi coinvolti nel sinistro – ovvero dell'autovettura Opel ZA per cui è causa e dell'autoveicolo Hyundai I40, targata FB570AK -, sulla
55 base dei dati disponibili, pur ritendo “(…) a priori, di non poter escludere, nessuna delle ipotesi formulate (…)”, ha, comunque, concluso di “(…) ritenere altresì ed a proprio parere e percezione l'ipotesi (d), quella più plausibile
(…)” (cfr. pag. 10 della c.t.u. depositata in data
08.11.2024).
In particolare, in base alla ipotesi ricostruttiva ritenuta maggiormente probabile dal c.t.u. – sulla base di quanto riscontrato e dei dati oggettivi disponibili -, ovvero la c.d. ipotesi sub. d), pur non ravvisandosi una compatibilità totale tra la dinamica del sinistro come riferita dalla parte attrice ed i danni riportati dai due mezzi – ossia il veicolo
Opel ZA per cui è causa e l'autoveicolo Hyundai I40, targata FB570AK -, tuttavia, i danni materiali riportati dall'autovettura Opel ZA in questione sono, comunque, stati ritenuti dal c.t.u. – sia pure non interamente – causalmente riconducibili al sinistro del 16.11.2016 in questione.
Poiché, si ribadisce, le conclusioni a cui è giunto il c.t.u. appaiono il risultato di un'indagine analitica, completa, corretta e competente – che non risulta, peraltro, in alcun
56 modo scalfita dalle osservazioni fatte pervenire dalle parti, per il tramite dei rispettivi c.c.t.t.p.p. -, dette conclusioni possono essere fatte proprie da questo Giudice unico.
Pertanto, in base alla documentazione fotografica prodotta (cfr., in particolare, all.to n. 5 all'atto di citazione) ed alla luce della c.t.u., deve ritenersi dimostrato che il veicolo Opel ZA, targato ER269BA, abbia riportato dei danni materiali, in conseguenza del sinistro del 16.11.2016 in oggetto.
Per quanto concerne, poi, il c.d. quantum del danno patrimoniale in parola, deve, innanzitutto, evidenziarsi che la parte attrice, nel precisare le proprie conclusioni (cfr. nota di trattazione scritta depositata in data 10.02.2025), ha quantificato detto danno patrimoniale nell'importo di euro 12.800,00 – al lordo dello scoperto contrattuale del
10%, previsto dalla polizza assicurativa in oggetto –, pari al valore ante sinistro del mezzo.
Ebbene, nel caso in esame, per quanto verrà di seguito precisato, la predetta somma può essere riconosciuta integralmente alla parte attrice.
A tal proposito, occorre, in primo luogo, rilevare che,
57 dalla lettura della relazione tecnica di parte redatta dal c.t.p. della AG di Assicurazione (cfr. all.to n. 13 all'atto di citazione), sembra emergere che il valore ante sinistro del mezzo fosse indicato nel maggior importo di euro 13.518,49.
Inoltre, anche prescindendo da quanto sopra riportato, è bene evidenziare che, nella fattispecie in esame, la somma richiesta dalla parte attrice a titolo di danno patrimoniale al mezzo in parola – pari ad euro 12.800,00 – appare, comunque, congrua, tenuto conto dell'anno di immatricolazione del mezzo, come risultante dalla polizza assicurativa in questione (cfr. all.to n. 4 all'atto di citazione).
In particolare, deve rilevarsi che, se certamente, in materia di risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 2058, comma secondo, c.c., “(…) il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la
reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore (…)”; tuttavia, nel caso specifico, la somma richiesta dalla parte attrice – a titolo di risarcimento del danno - appare, comunque, congrua, in
58 considerazione del valore ante sinistro del predetto mezzo, calcolato sulla base delle stime di mercato emergenti da note riviste del settore e tenuto conto dell'anno di prima immatricolazione del mezzo.
Ed infatti, andando a calcolare il valore medio di un veicolo della stessa marca – ossia di un'autovettura modello Opel ZA -, considerando l'anno di immatricolazione del mezzo, sulla base delle stime di mercato emergenti da note riviste del settore, appare congrua la somma di euro 12.800,00, richiesta dalla parte attrice.
Peraltro, anche il c.t.u., a pag. 10 della propria relazione depositata in data 08.11.2024, ha riferito che il
“(…) valore commerciale del veicolo OPEL ZA, al momento del sinistro, inteso come somma da esborsare per acquistarne uno equivalente è pari a (Euro, dodicimilaottocento/00), € 12.800,00 (…)”.
Pertanto, alla luce di quanto riportato, va da sé che il danno patrimoniale riportato dall'autovettura Opel ZA in questione deve esser quantificato nella somma di euro
12.800,00 – pari al valore ante sinistro del mezzo -.
59 Ciò posto, è bene, tuttavia, evidenziare che la parte attrice ha espressamente riconosciuto che la polizza assicurativa KA collisione in parola (cfr. all.to n. 4 all'atto di citazione) prevede la “(…) applicazione di scoperto del 10% (…)” (cfr. pag. 5 dell'atto di citazione).
Inoltre, la predetta circostanza, nel corso del giudizio, non è stata oggetto di alcuna espressa e puntuale contestazione da parte della AG di Assicurazione.
All'uopo, occorre ribadire che, ai sensi dell'art. 115, comma primo, c.p.c., il Giudice deve porre a fondamento della sua decisione anche “(…) i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita (…)”.
Inoltre, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, da cui questo Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi, i fatti devono considerarsi ammessi, in quanto non contestati, anche qualora “(…) la parte (…) si sia limitata, con clausola di mero stile, a contestare
“espressamente ed in ogni suo punto il contenuto dell'atto
(…), senza esprimere alcuna chiara e specifica contestazione relativa a tali fatti (…)” (cfr. tra le altre,
Cass. Civ., Sez. I, Sentenza n. 31837, del 04.11.2021).
60 Pertanto, ai sensi dell'art. 115, comma primo, c.p.c., la circostanza sopra riportata di cui sopra, in quanto non espressamente e puntualmente contestata, deve considerarsi pacifica tra le parti (cfr. Cass. Civ. n.
15107/2004; n. 6666/2004; n. 9285/2003).
In altri termini, nella fattispecie in esame, deve ritenersi pacifico tra le parti che la garanzia KA collisione in oggetto – stipulata a garanzia dell'autovettura Opel ZA in questione – prevedesse l'applicazione di uno scoperto contrattuale del 10%.
Di conseguenza, dovendosi fare applicazione della condizione di scoperto contrattuale in questione, va da sé che dal danno patrimoniale al mezzo, come sopra quantificato – pari ad euro 12.800,00 (corrispondente al valore ante sinistro del mezzo) –, deve essere sottratta la percentuale del 10% - corrispondente allo scoperto contrattuale in parola -.
Dunque, il danno patrimoniale al mezzo liquidabile in base alla garanzia KA collisione in questione deve essere quantificato nel minor importo di euro 11.520,00, così ottenuto: euro 12.800,00 (pari al valore ante sinistro
61 del mezzo) – euro 1.280,00 (corrispondente allo scoperto contrattuale del 10%), oltre gli interessi legali dal dì della messa in mora e sino al saldo.
3.B. Il rimborso delle spese legali stragiudiziali
Passando, ora, ad affrontare la richiesta risarcitoria sub.
B), si osserva che la parte attrice, ha richiesto, a tale titolo, il rimborso delle spese asseritamente sostenute per l'attività legale stragiudiziale, per un importo complessivo di euro 800,00.
All'uopo, si deve rammentare che, secondo l'orientamento della Suprema Corte, da cui questo Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi, “(…) l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un legale, è comunque un qualcosa di intrinsecamente diverso rispetto alle spese legali vere e proprie (in quanto) il danno del quale è stato
chiesto il risarcimento ha natura di danno emergente
(…)” (cfr. tra le altre, Cass. Civ., Sez. VI, sentenza del 10 dicembre 2021,n. 39384; Cass. Civ., Sez. III, sentenza del
4 novembre 2020, n. 24481; Cass. Civ., Sez. II, sentenza
62 del 7 ottobre 2020, n. 21565).
In altri termini, secondo la giurisprudenza di legittimità, le spese stragiudiziali sostenute dalle parti, anche se relative all'assistenza legale, non assumono la natura di spese legali in senso tecnico, ma, viceversa, rappresentano un danno emergente, con la conseguenza che tali spese sono assoggettate agli ordinari oneri di domanda, allegazione e prova, propri del danno patrimoniale ed, in particolare, occorrerà fornire la prova sia dell'an che del quantum di tale voce di danno.
Ebbene, nel caso di specie, alcuna somma può essere riconosciuta a titolo di rimborso delle spese di assistenza legale stragiudiziale, dal momento che la parte attrice, nel corso del giudizio, non ha assolto all'onere probatorio posto a suo carico, in quanto non ha provato di aver effettivamente sostenuto le predette spese.
Ed infatti, la documentazione prodotta in giudizio -
espressamente contestata dalla AG di
Assicurazioni -, appare inconferente allo scopo, in quanto risulta inidonea a fornire la prova dell'avvenuto pagamento, trattandosi di una mera bozza di notula (cfr.
63 all.to n. 16 all'atto di citazione).
Di conseguenza, non avendo l'attrice provato l'effettivo esborso delle predette spese mediante la produzione di documentazione idonea, alcuna somma può essere riconosciuta a titolo di rimborso delle spese legali stragiudiziali.
3.C. Il rimborso delle spese di c.t.p.
Infine, passando a prendere in esame la richiesta di cui al punto C), si rileva che la società attrice ha richiesto il rimborso delle spese sostenute per la redazione della relazione tecnica di parte a firma del proprio c.t.p..
A tal proposito, deve evidenziarsi che, secondo l'orientamento della Suprema Corte, da cui questo Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi, “(…) le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha
natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 1, della facoltà di escluderle
64 dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (…)”
(cfr. Cass. Civ., Sez. VI, Ordinanza n. 30289 del
20.11.2019; in tal senso anche: Cass. Civ., Sez. VI,
Ordinanza n. 13799 del 02.05.2022; Cass. Civ., Sez. II,
Sentenza n. 84/2013; Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n.
3380/2015).
In altri termini, in base alla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, le spese sostenute dalla parte a titolo di compenso per il proprio c.t.p. sono equiparate, per quanto concerne la loro liquidazione, alle spese del giudizio;
ne consegue che la parte risultata vittoriosa avrà diritto a vedersi rimborsate anche le spese relative al compenso spettante al proprio consulente di parte, con l'esclusione delle sole spese ritenute dal Giudice “(…) eccessive o superflue (…)”, ex art. 92, comma primo,
c.p.c.. Inoltre, nella medesima pronuncia sopra citata, la
Corte di Cassazione ha precisato che “(…) fra le spese processuali che la parte soccombente è tenuta a rimborsare rientrano non solo quelle effettivamente già sostenute dalla parte vittoriosa, ma anche quelle dalla medesima ancora dovute, sebbene all'atto della condanna
65 in suo favore, essa non ne abbia ancora compiuto il pagamento (…)” (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, Ordinanza n.
30289 del 20.11.2019).
Dunque, alla luce del sopra citato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la parte vittoriosa potrà vedersi rimborsate le spese di c.t.p. anche qualora le spese medesime non siano ancora state effettivamente sostenute dalla parte – non essendo, dunque, necessario che la parte fornisca la prova di aver effettivamente provveduto a saldare il compenso spettante al proprio c.t.p. -, essendo sufficiente che tali spese, pur non risultando ancora sostenute, siano, comunque, “(…) dovute (…)” dalla parte, ovvero che quest'ultima, pur non avendo ancora provveduto al pagamento del compenso spettante al proprio c.t.p., abbia, in ogni caso, assunto un obbligo di pagamento nei confronti del proprio consulente di parte.
Ne consegue che la parte avrà l'onere di provare che tali spese di c.t.p. siano realmente dovute al proprio consulente di parte, ovvero che sia sorto un obbligo di pagamento nei suoi confronti, mediante la produzione in giudizio di una idonea documentazione e, dunque,
66 quantomeno di una fattura.
Ebbene, nel caso in esame, devono essere riconosciute integralmente alla parte attrice le spese di c.t.p., dal momento che la parte attrice, nel corso del giudizio, pur non avendo fornito la prova dell'effettivo pagamento, ha, in ogni caso, provato che le predette spese fossero, effettivamente, “(…) dovute (…)” al proprio consulente di parte e che, dunque, fosse sorto un vero e proprio obbligo di pagamento nei confronti di quest'ultimo.
Ed infatti, la parte attrice ha prodotto copia della fattura
(cfr. all.to n. 18 alla nota di trattazione scritta, depositata dall'attrice in data 10.02.2025), dalla quale emerge che, in relazione al sinistro oggetto di causa, fosse sorto un vero e proprio obbligo di pagamento nei confronti del c.t.p..
Pertanto, dal momento che la parte attrice, mediante la produzione in giudizio di documentazione idonea, risulta aver fornito la prova del diritto a vedersi riconosciute le predette spese di c.t.p. e poiché le stesse non appaiono eccessive e/o superflue, va da sé che, in aderenza all'orientamento giurisprudenziale sopra citato, deve esse riconosciuto integralmente alla parte attrice il rimborso
67 delle spese di c.t.p., per l'importo di euro 634,40.
Dunque, va da sé che deve essere liquidato alla parte attrice, a titolo di rimborso delle spese di c.t.p., il complessivo importo, già rivalutato, di euro 634,40, oltre gli interessi legali, dal dì della messa in mora e sino al saldo.
In definitiva, il danno patrimoniale liquidabile alla parte attrice, in relazione al sinistro del 16.11.2016 in oggetto, deve quantificarsi nella complessiva somma pari ad euro 12.154,40, così ottenuta: euro 11.520,00 (danno materiale all'autovettura, con applicazione dello scoperto contrattuale del 10%) + euro 634,40 (rimborso delle spese di c.t.p.), oltre gli interessi legali, dal dì della messa in mora e sino al saldo.
Di conseguenza, non resta che condannare la
[...]
al pagamento, in favore di CP_1 [...]
a titolo di risarcimento Parte_1
del danno, del complessivo importo di euro 12.154,40, oltre gli interessi legali, dal dì della messa in mora e sino al saldo.
68 Ogni diversa questione, domanda e/o eccezione deve considerarsi assorbita nella presente decisione.
Quanto al regolamento delle spese di lite nei rapporti tra la parte attrice e la parte convenuta, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano – tenuto conto delle tabelle di cui al D.M. n. 54/2014 e succ. mod. e dei limiti in cui la domanda è stata accolta – come segue: euro 919,00 per la fase di studio della controversia;
euro 777,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 1.680,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
euro 1.701,00 per la fase decisionale.
Inoltre, in punto di liquidazione delle competenze professionali, a parere di questo Giudice unico, deve trovare applicazione il D.M. . n. 147/2022 (in vigore dal
23 ottobre 2022), il quale all'art. 6 stabilisce che “(…) Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (…)” ; che, infatti - seppur con riferimento al passaggio tra il D.M. 140/2012 e il D.M. n.
55/2014 (ma con considerazioni estensibili alla questione in esame)-, la Suprema Corte ha affermato che “(…) in
69 tema di spese processuali, i parametri introdotti dal d.m.
n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata (…)” (così
Cass. 19989/2021; cfr., altresì, in tal senso, Cass. SS UU
n. 17405/2012).
Nulla, invece, sulle spese del terzo intervenuto,
, atteso che, da un lato, non è stata Controparte_2
avanzata alcuna domanda nei suoi confronti;
dall'altro lato, il non ha richiesto la condanna alle spese. CP_2
Infine, devono essere poste a carico della parte convenuta le spese di c.t.u., come liquidate nel corso del giudizio.
P.Q.M.
70 Il Tribunale di Arezzo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti Parte_1
di con l'intervento volontario di RO
, ogni diversa domanda ed Controparte_2
eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione ad agire della parte attrice, sollevata da
RO
2. dichiara l'operatività, relativamente al sinistro del
16.11.2016 per cui è causa, della garanzia assicurativa
KA collisione - con applicazione di scoperto del 10% -, stipulata da in forza della polizza Controparte_3
Aviva Easy Drive Autovetture n. 15987809, in favore del cedente – e, quindi, della Controparte_2
cessionaria Parte_1
-, a garanzia dei danni materiali
[...]
relativi all'autovettura Opel ZA, targata ER269BA, di proprietà del CP_2
3. dichiara che il danno patrimoniale liquidabile alla parte attrice, in relazione al sinistro del 16.11.2016 in oggetto,
71 deve quantificarsi nella complessiva somma pari ad euro
12.154,40, così ottenuta: euro 11.520,00 (danno materiale all'autovettura, con applicazione dello scoperto contrattuale del 10%) + euro 634,40 (rimborso delle spese di c.t.p.), oltre gli interessi legali, dal dì della messa in mora e sino al saldo;
4. per l'effetto, condanna al RO
pagamento, in favore di
[...]
a titolo di Parte_1
risarcimento del danno, del complessivo importo di euro
12.154,40, oltre gli interessi legali, dal dì della messa in mora e sino al saldo;
5. dichiara ogni altra questione, domanda e/o eccezione assorbita nella presente decisione;
6. condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in euro 264,00 per spese ed euro 5.077,00 per competenze professionali, oltre
15% per spese generali, iva e cpa se dovute;
7. nulla sulle spese del terzo intervenuto, CP_2
;
[...]
72 8. pone, infine, definitivamente a carico della parte convenuta le spese di c.t.u., come liquidate nel corso del giudizio.
Arezzo, 27.05.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Carmela Labella
73
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Arezzo
Sezione Civile
Nella persona del giudice dott.ssa Carmela Labella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 3029 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022 e trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 12.02.2025 e vertente tra
Parte_1
elettivamente domiciliata presso lo
[...]
studio dell'Avv. ULIVI GIANNOTTO e dell'Avv.
AMREIN CHRISTOPH, che la rappresentano e difendono, come da procura in atti;
PARTE ATTRICE
1 contro elettivamente domiciliata RO
presso lo studio dell'Avv. CALUSSI CRISTIANO, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE CONVENUTA
e
, elettivamente domiciliato Controparte_2
presso lo studio dell'Avv. RUDALLI MAURIZIO, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
TERZO INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza cartolare del 12.02.2025,
l'Avv. ULIVI GIANNOTTO e l'Avv. AMREIN
CHRISTOPH per Parte_1
concludono come segue:
[...]
“(…) piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Arezzo, ogni contraria deduzione, eccezione ed istanza reietta, per i titoli e le causali indicate in atti, in via preliminare, preso pure atto dell'ammissibile intervento volontario adesivo del cedente rigettare la eccezione di Controparte_2
2 carenza di legittimazione attiva della attrice sollevata dalla convenuta, in via istruttoria, ammettere ed assumere tutti mezzi istruttori come da istanze istruttorie svolte dalla parte attrice in atti nelle quali anche in questa sede si insiste così come si insiste in tutte le opposizioni in via istruttoria e nel merito, accertare e dichiarare: 1) la piena operatività con riferimento al sinistro per cui è lite della garanzia assicurativa KASKO collisione con applicazione di scoperto del 10% prestata da in Controparte_3
forza della polizza Aviva Easy Drive Autovetture n.
15987809 in favore del cedente e quindi Controparte_2
della cessionaria Parte_1
e l'inadempimento di
[...] CP_3
alle obbligazioni ad essa facenti capo in forza del
[...]
sopra indicato contratto di assicurazione con riferimento al sinistro di cui occupa;
2) condannare CP_3
in persona del legale rappresentante pro –
[...]
tempore, al pagamento in favore di
[...]
quale cessionaria da Parte_1
dello indennizzo da essa dovuto in Controparte_2
forza della garanzia assicurativa KASKO collisione con
3 applicazione di scoperto del 10% di cui alla polizza Aviva
Easy Drive Autovetture n. 15987809 nella misura che, anche all'esito del deposito della CTU, viene quantificata in tesi nella misura di € 11.520,00 pari valore commerciale stimato dal perito e dal CTU (€ CP_3
12.800,00) al netto dello scoperto contrattuale del 10% e in ipotesi nella misura di € 9.299,808 par alla somma minore stimata dal CTU come necessaria e congrua per spesa di riparazione e cioè € 10.333,12 al netto dello scoperto contrattuale del 10% in ogni caso oltre alla condanna al pagamento della somma di € 800,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale rappresentato dalla spesa imponibile IVA di assistenza professionale stragiudiziale, in ogni caso con espressa salvezza delle diverse misure, maggiori o minori, che venissero accertate
e/o ritenute come dovute e/o giuste all'esito del presente giudizio e in ogni caso oltre interessi legali (a decorrere
dalla data di introduzione del giudizio dovuti al tasso di cui al comma quarto dell'art. 1284 c.c.) maturati e maturandi dal dì del dovuto al dì del saldo, vittoria di compensi e spese di lite, spesa di CTU a definitivo carico
4 della parte convenuta soccombente e condanna delle medesima alla refusione delle spese di CTU e CTP in favore della parte attrice (…)”;
l'Avv. CALUSSI CRISTIANO per CP_1
conclude come segue: “(…) si riporta
[...]
integralmente alla propria comparsa di costituzione e risposta e alle memorie ex art. 183 6 comma cpc. (…) Si chiede la concessione dei termini per il deposito di memorie conclusionali e repliche (…)”; segnatamente, conclude come segue: “(…) voglia l'Ill.mo Giudice adito, in via istruttoria, ammettere le istanze istruttorie richieste, ma non ammesse;
in via pregiudiziale, dichiarare la carenza di legittimazione attiva di parte attrice per i motivi già esposti;
nel merito e in tesi, respingere ogni domanda rivolta nei confronti di perché RO
infondata in fatto ed in diritto, sempre con vittoria di spese ed onorari;
in denegata ipotesi, liquidare le somme che risulteranno di giustizia all'esito dell'espletata istruttoria, nei limiti della polizza azionata, entro il massimale e al netto delle franchigie, con ogni
5 consequenziale pronuncia in merito alle spese di lite
(…)”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato,
[...]
Parte_1
sponeva che, in data 16.11.2016, alle ore 11.00 circa,
[...]
nel territorio del Comune di Marciano della Chiana (AR),
Frazione Cesa, la vettura modello Opel ZA, targata
ER269BA, condotta da , aveva Controparte_2
tamponato la antistante vettura modello Hyundai I40, targata FB570AK, condotta da;
che la Controparte_4
dinamica dei fatti indicata trovava conferma anche nel modello CA,I sottoscritto dai conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro (cfr. all.to n. 3 all'atto di citazione); che, inoltre, la suddetta dinamica, a dire di essa esponente,
avrebbe potuto essere confermata anche la sopra indicata dinamica di sinistro potrà inoltre essere confermata da
; che, al momento del sinistro, la vettura Controparte_4
modello Opel ZA, targata ER269BA, risultava di
6 proprietà di ed assicurata presso Controparte_2 [...]
in forza di polizza Aviva Easy Drive CP_3
Autovetture n. 15987809, comprensiva di garanzia KA collisione, con applicazione di scoperto del 10% (cfr. all.to n. 4 all'atto di citazione); che, a causa dell'incidente in questione, l'autovettura modello Opel ZA, targata
ER269BA, aveva riportato dei danni materiali tali da rendere necessaria una spesa per riparazione, per complessivi euro 13.520,00, come da ricevuta fiscale, nota di credito e relativa documentazione fotografica allegata
(cfr. all.to n. 5 all'atto di citazione); che, dunque,
aveva proceduto ad effettuare una Controparte_2
tempestiva denuncia del sinistro in parola alla AG la quale aveva provveduto ad aprire la Controparte_3
relativa pratica, con attribuzione di numero di sinistro n.
20160231400004 (cfr. all.to n. 6 all'atto di citazione); che, inoltre , mediante scrittura privata (cfr. Controparte_2
all.to n. 7 all'atto di citazione), aveva ceduto ad essa
[...]
– quale Parte_1
soggetto che aveva effettuato la riparazione dell'autovettura in parola - il diritto all'indennizzo, in
7 forza di garanzia assicurativa KA collisione, da esso vantato, con riferimento al sinistro in questione, nei confronti di ai sensi della polizza Controparte_3
Aviva Easy Drive Autovetture n. 15987809; che, peraltro,
a dire di essa attrice, per il sopra indicato contratto di cessione di credito non era richiesta dalla legge la forma scritta;
che, tuttavia, la AG di Assicurazione, con comunicazione del 27.04.2017 (cfr. all.to n. 8 all'atto di citazione), aveva respinto la richiesta di indennizzo formulata da essa cessionaria;
che, pertanto, essa attrice, al fine di ottenere la realizzazione integrale delle proprie ragioni di credito - ad essa cedute da , Controparte_2
con riferimento al sinistro in questione - si era rivolta allo che, Controparte_5
dunque, il predetto Studio professionale, mediante lettera raccomandata datata 27.07.2017 (cfr. all.to n. 9 all'atto di citazione), aveva formulato, nei confronti di CP_3
comunicazione della cessione di credito, con
[...]
contestuale intimazione di pagamento dell'indennizzo in favore di essa cessionaria Parte_1
che la suddetta intimazione di
[...]
8 pagamento era stata, poi, rinnovata dallo
[...]
mediante lettera Controparte_5
raccomandata del 04.04.2018 (cfr. all.to n. 10 all'atto di citazione); che, inoltre, il medesimo Studio professionale, con comunicazione del 18.04.2019 (cfr. all.to n. 11 all'atto di citazione) aveva formulato, nei confronti di CP_3
una formale richiesta di accesso agli atti relativi al
[...]
sinistro in questione;
che la Compagnai di Assicurazione, in risposta alla predetta richiesta, con comunicazione pec del 03.06.2019 (cfr. all.to n. 12 all'atto di citazione), aveva provveduto a trasmettere la relazione peritale relativa al sinistro de quo, con allegata la relativa documentazione fotografica (cfr. all.to n. 13 all'atto di citazione); che, a dire di essa esponente, la c.t.p. redatta dal tecnico fiduciario della AG di Assicurazioni riportava una stima della spesa necessaria e congrua per la riparazione dei danni riportati, in conseguenza del sinistro, dall'autovettura modello Opel ZA in parola;
che, in particolare, in base a detta c.t.p., il danno patrimoniale al mezzo era stato quantificato nell'importo di euro
13.518,49, ovvero in una somma sostanzialmente
9 coincidente con quella indicata nella ricevuta fiscale prodotta da essa esponente;
che, successivamente, con raccomandata del 23.01.2020 (cfr. all.ti n. 14 e 15 all'atto di citazione), essa attrice aveva provveduto nuovamente ad inoltrare alla convenuta, a mezzo legale, una formale intimazione di pagamento;
che, inoltre, veniva evidenziato che, nel caso in esame, ai sensi delle condizioni di polizza, la garanzia KA collisione ivi prevista era stata prestata con applicazione di uno scoperto del 10% e senza applicazione del degrado d'uso per sinistro parziale, trattandosi di un sinistro avvenuto entro cinque anni dalla data di prima immatricolazione della vettura e nel limite del valore commerciale della medesima - stimato dal perito della AG Assicurativa nella misura di euro
12.800,00 -; che, dunque, la somma richiesta a titolo di indennizzo veniva quantificata, in via orientativa, nella misura di euro 11.520,00, corrispondente alla differenza tra il valore commerciale stimato dal perito della
AG ( pari ad euro 12.800,00) e lo scoperto contrattuale del 10% (pari ad euro 1.280,00); T) che, inoltre, per l'assistenza professionale stragiudiziale
10 prestata dallo Controparte_5
si era resa necessaria una spesa di euro 1.220,00,
[...]
come da bozza di notula allegata (cfr. all.to n. 16 all'atto di citazione); che, a dire di essa esponente, la predetta spesa integrava una ulteriore voce di danno patrimoniale;
che, pertanto, ad essa attrice, a titolo di rimborso delle spese legali stragiudiziali sostenute, avrebbe dovuto essere riconosciuto un importo di euro 1.000,00, al netto dell'Iva; che, infine, essa attrice domandava la condanna della parte convenuta al pagamento, in suo favore, degli interessi legali. Tutto ciò premesso, la parte attrice citava in giudizio al fine di veder accolte le RO
seguenti conclusioni: “(…) piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Arezzo, ogni contraria deduzione, eccezione ed istanza reietta, per i titoli e le causali indicate nella premessa del presente atto, accertare e dichiarare: 1) la piena operatività con riferimento al sinistro descritto nella
premessa del presente atto della garanzia assicurativa
KASKO collisione con applicazione di scoperto del 10% prestata da in forza della polizza Controparte_3
Aviva Easy Drive Autovetture n. 15987809 in favore del
11 cedente e quindi della cessionaria Controparte_2 [...]
e Parte_1
l'inadempimento di alle Controparte_3
obbligazioni ad essa facenti capo in forza del sopra indicato contratto di assicurazione con riferimento al sinistro di cui occupa;
2) condannare CP_3
in persona del legale rappresentante pro –
[...]
tempore, al pagamento in favore di
[...]
quale cessionaria da Parte_1 Pt_1
dello indennizzo da essa dovuto in Controparte_2
forza della garanzia assicurativa KASKO collisione con applicazione di scoperto del 10% di cui alla polizza Aviva
Easy Drive Autovetture n. 15987809 nella misura di €
11.520,00 pari alla differenza tra valore commerciale stimato dal perito (€ 12.800,00) e scoperto CP_3
contrattuale del 10% (€ 1.280,00) nonché della somma di
€ 1.000,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale rappresentato dalla spesa imponibile IVA di assistenza professionale stragiudiziale, in ogni caso con espressa salvezza delle diverse misure, maggiori o minori, che venissero accertate e/o ritenute come dovute e/o giuste
12 all'esito del presente giudizio e in ogni caso oltre interessi legali maturati e maturandi dal dì del dovuto al dì del saldo, vittoria di compensi e spese di lite, spesa di CTU a definitivo carico della parte convenuta soccombente e condanna delle medesima alla refusione delle spese di
CTU e CTP in favore della parte attrice (…)”.
Con comparsa del 24.03.2023, si costituiva
[...]
e chiedeva il rigetto della domanda, perché CP_1
infondata in fatto ed in diritto, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese del giudizio. Segnatamente, in via preliminare, eccepiva la carenza di legittimazione ad agire della società attrice;
che, infatti, a dire di essa esponente, l'atto di cessione di credito prodotto da controparte, oltre a non essere datato e a non avere come allegati i documenti di identità del cedente e il certificato
CCIA del cessionario, faceva espressamente riferimento alla TV (responsabilità civile verso terzi), mentre la
causa petendi del presente giudizio aveva natura contrattuale (polizza KA); che, inoltre, nel predetto atto, non erano riportati, né il nome della AG di
Assicurazione, né la data e il luogo del sinistro e neppure
13 la targa del veicolo antagonista;
che, oltretutto, la firma del cedente , presente sul ridetto atto, Controparte_2
era totalmente differente da quella presente sul CAI prodotto da controparte;
che, dunque, a dire di essa convenuta, il predetto atto di cessione non risultava valido, non avendo i requisiti formali richiesti dalla legge;
che, pertanto, l'atto in questione non avrebbe potuto ritenersi idoneo a traferire, in capo alla società attrice – quale cessionaria - il diritto del cedente;
che, Controparte_2
ciò posto, a dire di essa convenuta, la domanda avanzata da controparte risultava, in ogni caso, infondata nel merito;
che, infatti, da accurati accertamenti tecnici svolti per conto di essa esponente, era emerso che i danni presenti sui veicoli asseritamente coinvolti nel sinistro de quo non erano risultati tra loro coerenti, né per forma né per entità, e che, inoltre, non vi era neppure compatibilità con la dinamica descritta in atto di citazione, tanto che essa AG, già in data 27.04.2017, aveva rigettato la relativa richiesta di indennizzo (cfr. all.to n. 1 alla comparsa di costituzione e risposta); che la predetta circostanza, ovvero la presenza di un urto con altro
14 veicolo, presentava carattere essenziale, in quanto la polizza KA azionata non era di natura totale, ma “per collisione”; che, in altre parola, affinché la polizza in questione potesse essere ritenuta operante, era necessario che l'urto fosse avvenuto tra due veicoli circolanti;
che, pertanto, nel caso in esame, se certamente, da un lato, il c.t.p. incaricato da essa AG aveva accertato che i danni presenti sulla parte anteriore del veicolo attoreo erano pari ad euro 11.080,72 oltre iva, e, dunque, aveva quantificato il danno nel complessivo importo di euro
13.520,00, iva compresa (cfr.all.to n. 2 alla comparsa di costituzione e risposta); tuttavia, dall'altro lato, visionando l'altro veicolo asseritamente coinvolto nel sinistro de quo
(cfr.all.to n. 3 alla comparsa di costituzione e risposta), a dire di essa esponente, era ravvisabile ictu oculi che i danni presenti nella parte posteriore erano assai modesti e totalmente incompatibili con gli ingenti danni presenti sul mezzo attoreo, tanto che il predetto danno era stato stato riparato dalla di Cesa (AR) con la Controparte_6
modesta somma di euro 2.500,00, oltre iva;
che, peraltro, la autovettura attorea, in data 28.09.2016, ossia appena un
15 mese e mezzo prima, aveva subito un altro sinistro;
che, in conseguenza di detto sinistro, il mezzo in questione era stato danneggiato sempre nella parte anteriore (cfr.all.to n.
4 alla comparsa di costituzione e risposta), con danni per euro 1.305,00 oltre iva;
che, a dire di essa convenuta, anche i suddetti danni erano stati riparati sempre dalla società attrice, con fattura emessa in data 14.11.2016, ossia appena due giorni prima del sinistro per cui è causa;
che, in definitiva, a dire di essa esponente, tutte le predette circostanze generavano forti dubbi in ordine al verificarsi del sinistro de quo; che, pertanto, sarebbe stato onere della controparte fornire la prova dei fatti per cui è causa, non essendo sufficiente il Modello CAI in atti, che veniva espressamente contestato. Tutto ciò premesso, la parte convenuta concludeva come segue: “(…) voglia l'Ill.mo
Giudice adito, in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione attiva di parte attrice per i suesposti motivi;
nel merito e in tesi, respingere la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto, sempre con vittoria di spese ed onorari;
in denegata ipotesi, liquidare le somme che risulteranno di giustizia all'esito dell'espletanda
16 istruttoria, nei limiti della polizza azionata, entro il massimale e al netto delle franchigie, con ogni consequenziale pronuncia in merito alle spese di lite
(…)”.
Con comparsa di intervento volontario depositata in data 29.05.2023, si costituiva , il Controparte_2
quale deduceva che esso esponente, in data 16.11.2016, risultava proprietario della vettura modello Opel ZA, targata ER269BA ed assicurata, per la r.c.a., con garanzia
KA, presso in forza della polizza Controparte_3
Aviva Easy Drive Autovetture n. 15987809, comprensiva di garanzia KA collisione, con applicazione di scoperto del 10%; che, in data 16.11.2016, alle ore 11.00 circa, nel territorio del Comune di Marciano della Chiana (AR),
Frazione Cesa, la vettura modello Opel ZA, targata
ER269BA, condotta da esso aveva tamponato CP_2
la antistante vettura modello Hyundai I40, targata
FB570AK, condotta da , come risultante Controparte_4
anche dal modello CAI sottoscritto dai conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro;
che, nell'incidente in parola, la vettura modello Opel ZA in parola aveva riportato
17 danni tali da rendere necessaria una spesa per riparazione, per complessivi euro 13.520,00; che esso esponente aveva provveduto ad effettuare una tempestiva denuncia del sinistro KA nei confronti di che il Controparte_3
predetto sinistro KA era stato aperto da CP_3
con attribuzione del numero 20160231400004; che,
[...]
inoltre, esso mediante scrittura privata, aveva CP_2
ceduto al riparatore Parte_1
l'unico diritto da esso vantato nei
[...]
confronti dell'assicuratore per la r.c.a., con riferimento al sinistro di cui occupa e, cioè, il diritto all'indennizzo in forza di garanzia assicurativa KA collisione da esso vantato, con riferimento al sinistro in parola, nei confronti di ai sensi della polizza Aviva Easy Controparte_3
Drive Autovetture n. 15987809. Che, a dire di esso esponente, si trattava di una cessione di credito pro solvendo e sino alla concorrenza della spesa necessaria per la riparazione del danno riportato dalla vettura modello
Opel ZA, targata ER269BA, in conseguenza del sinistro;
che, in altre parola, si trattava di un negozio e con il quale esso mirava a tacitare - quanto CP_2
18 meno in parte e salvo il buon fine della realizzazione del credito ceduto - la pretesa di pagamento del prezzo della riparazione vantata nei suoi confronti dal riparatore cessionario;
che, pertanto, esso aveva interesse a CP_2
vedere accertato e tutelato, nel presente giudizio, il diritto del proprio cessionario alla realizzazione del credito ceduto;
che, di conseguenza, esso esponente aveva interesse a svolgere intervento adesivo nel presente giudizio, al fine di sostenere le ragioni del cessionario/attore, affinché venisse accolta la domanda di realizzazione del credito ceduto dal medesimo azionata.
Tutto ciò premesso, dichiarava Controparte_2
espressamente di svolgere “(…) intervento volontario adesivo al fine di sostenere le ragioni della parte attrice onde venga accolta la domanda di realizzazione del credito ceduto da questa azionata nel presente giudizio
(…)”.
Ammesse ed escusse le prove orali richieste dalle parti, nei limiti di cui all'ordinanza istruttoria del 25.03.2024; disposta ed espletata c.t.u. tecnica;
all'esito dell'udienza cartolare del 12.02.2025, sulle conclusive richieste dei
19 procuratori delle parti in epigrafe riportate, la causa passava in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
****************
Innanzitutto, devono essere rigettate le richieste istruttorie reiterate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni, per tutti i motivi già illustrati nell'ordinanza istruttoria del 25.03.2024, alla quale, sul punto, si rinvia integralmente.
Tanto premesso, occorre partire dall'affrontare l'eccezione preliminare di asserita carenza di legittimazione ad agire della parte attrice, sollevata da
RO
1. L'eccezione preliminare di asserita carenza di legittimazione ad agire della parte attrice, sollevata da
RO
20 In particolare, secondo quanto eccepito dalla parte convenuta, nel caso in esame, la parte attrice non sarebbe legittimata ad agire in giudizio, in quanto, a suo dire, in favore della società attrice, non sarebbe intervenuta alcuna valida cessione del credito, in relazione alla garanzia assicurativa KA collisione azionata in giudizio.
Ebbene, la predetta eccezione appare infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
All'uopo, occorre, innanzitutto, rammentare che, in tema di cessione del credito, ai sensi dell'art. 1260, comma primo, c.c., “(…) il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore (…)”, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge.
Inoltre, l'art. 1264, comma primo, c.c., stabilisce espressamente che “(…) la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata
o quando gli è stata notificata (…)”.
In altri termini, in base alle norme sopra citate, qualora intervenga un negozio giuridico di cessione di un credito,
21 da un lato, ai fini della validità del negozio in questione, non è necessario il consenso del debitore ceduto;
dall'altro lato, affinché l'atto di cessione del credito possa produrre i suoi effetti anche nei confronti del debitore ceduto, è necessario che quest'ultimo abbia accettato la cessione in parola e/o che, comunque, l'atto di cessione gli sia stato notificato.
Ciò precisato, passando ad affrontare il caso in esame, deve evidenziarsi che, per quanto verrà di seguito precisato, risulta dimostrato che il diritto di credito azionato in giudizio dalla parte attrice sia stato oggetto di una valida cessione, da parte del terzo intervenuto in causa, – quale cedente -, nei confronti Controparte_2
della società attrice – quale cessionaria -.
Ed infatti, risulta documentalmente provato che il credito risarcitorio derivante dalla garanzia contrattuale
KA collisione in oggetto (cfr. all.to n. 4 all'atto di citazione) sia stato oggetto di cessione c.d. pro solvendo, da parte del proprietario del mezzo assicurato (ossia l'autovettura Opel ZA, targata ER269BA), CP_2
(cedente), nei confronti della società
[...] [...]
[...] Controparte_7
(cessionaria).
Invero, dalla disamina del c.d. “(…) atto di cessione del credito (…)” (cfr. all.to n. 7 all'atto di citazione), emerge chiaramente che, in relazione alla garanzia assicurativa c.d. KA collisione - stipulata in relazione all'autovettura Opel ZA, targata ER269BA, di proprietà del (cfr. all.to n. 4 all'atto di citazione) -, in data CP_2
23.03.2018, è stato concluso un negozio giuridico di cessione del credito, da parte del proprietario del mezzo,
(cedente), in favore di Controparte_2 [...]
(cessionaria). Parte_1
In particolare, dalla disamina dell'atto di cessione in questione, si può evincere che , dopo Controparte_2
aver premesso, da un lato, di essere creditore della
AG in relazione alla polizza Controparte_3
assicurativa Aviva Easy Drive Autovetture in parola (cfr. all.to n. 4 all'atto di citazione), dall'altro lato, che la
[...]
era stata Parte_1
incaricata di eseguire le riparazioni sul veicolo oggetto della medesima polizza, ha dichiarato espressamente di
23 “(…) cedere irrevocabilmente il suddetto credito alla ditta
(…)” (cfr. all.to n. 7 Parte_1
all'atto di citazione).
È pur vero che, nell'atto di cessione in parola, quanto all'individuazione del titolo del credito oggetto della cessione, viene operato un riferimento esclusivamente alla
“(…) R.C.V.T. (responsabilità civile verso terzi) derivante dalla circolazione del veicolo targato di proprietà del Sig.
(assicurato) (…)” (cfr. all.to n. 7 all'atto di citazione), tuttavia, per quanto verrà di seguito illustrato, deve, comunque, ritenersi che, nella fattispecie in esame, la comune intenzione delle parti sia stata quella di ricomprendere nella cessione in oggetto anche il credito risarcitorio derivante da responsabilità contrattuale c.d.
KA collisione.
All'uopo, occorre rammentare che, in materia negoziale, trovano applicazione i criteri interpretativi di cui agli articoli 1362 e ss. c.c..
Nello specifico, è bene evidenziare che, ai sensi dell'art. 1362, comma primo, c.c., “(…) nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune
24 intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole (…)” e che, in base al secondo comma dell'art. 1362 c.c., “(…) per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto (…)”.
In altri termini, in base a tali criteri, nell'interpretazione di una clausola contrattuale, il Giudice non può limitarsi al mero tenore letterale, ma deve ricostruire l'effettiva volontà delle parti, che hanno sottoscritto il negozio.
All'uopo, occorre, in particolare, rilevare che, ai sensi dell'art. 1363 c.c., “(…) le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto (…)”, non potendosi, dunque, considerare le singole clausole in maniera dissociata le une dalle altre, ma essendo, invece, necessaria una valutazione combinata delle stesse.
Inoltre, anche in tema di interpretazione contrattuale, trova applicazione il fondamentale principio civilistico
“(…) in claris non fit interpretatio (…)”, di cui all'art. 12 delle preleggi al codice civile, secondo il quale “(…)
25 nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore (…)”.
Ciò detto, occorre, dunque, procedere, alla luce dei criteri interpretativi di cui sopra, all'interpretazione del negozio di cessione del credito in oggetto (cfr. all.to n. 7 all'atto di citazione), andando a ricostruire quale sia stata la comune intenzione delle parti.
Ebbene, nel caso in esame, facendo applicazione dei criteri interpretativi sopra richiamati – ed, in particolare, andando ad esaminare il contenuto complessivo dell'atto -, appare evidente che la comune intenzione delle parti sia stata quella di ricomprendere, all'interno del negozio di cessione in parola, non solo gli eventuali crediti derivanti da responsabilità civile auto (r.c.a.), ma anche il credito risarcitorio derivante da responsabilità contrattuale c.d.
KA collisione.
Ed infatti, è bene evidenziare che, sebbene l'atto di cessione in parola, nell'indicare il titolo del credito, menzioni espressamente soltanto la “(…) R.C.V.T.
26 (responsabilità civile verso terzi) (…)”; tuttavia, l'atto di cessione medesimo, nell'individuare l'oggetto della cessione, fa riferimento alle “(…) somme corrispondenti al risarcimento del danno subito dal veicolo Opel ZA
(…) per responsabilità ascrivibile alla suddetta
AG (…)”.
Deve, inoltre, rilevarsi che, dalla lettura della polizza assicurativa Aviva Easy Drive Autovetture n. 15987809
(cfr. all.to n. 4 all'atto di citazione) - stipulata da CP_2
con la AG in relazione
[...] Controparte_3
all'autovettura Opel ZA in parola -, emerge che la predetta polizza è stata prestata, non solo per la responsabilità civile auto (r.c.a.), ma anche con la garanzia accessoria c.d. KA collisione, ovvero a garanzia dei danni patrimoniali eventualmente riportati dal veicolo assicurato.
Dunque, tenuto conto, da un lato, del contenuto complessivo dell'atto di cessione (cfr. all.to n. 7 all'atto di citazione) e, dall'altro, dell'oggetto della polizza contrattuale Aviva stipulata con la AG di
Assicurazioni (cfr. all.to n. 4 all'atto di citazione), deve
27 ritenersi che, nel caso in esame, l'intenzione delle parti sia stata quella di ricomprendere nell'oggetto della cessione in questione il diritto di credito derivante da responsabilità contrattuale c.d. KA collisione.
Di conseguenza, dal momento che il credito risarcitorio azionato in giudizio dalla parte attrice – nella sua qualità di cessionaria – ha a suo fondamento la garanzia contrattuale c.d. KA collisione, va da sé che, detto credito, per quanto appena riferito, deve considerarsi ricompreso nel negozio giuridico di cessione in parola
(cfr. all.to n. 7 all'atto di citazione).
Inoltre, deve evidenziarsi che – diversamente da quanto asserito dalla parte convenuta –, nel caso di specie, il suddetto negozio di cessione del credito risulta pienamente efficace ed opponibile nei confronti della AG di
Assicurazione, nella sua qualità di debitore ceduto.
Ed infatti, dalla documentazione prodotta in giudizio dalla parte attrice (cfr. all.to n. 8 all'atto di citazione), emerge chiaramente che la parte convenuta era stata messa a conoscenza ed aveva, dunque, implicitamente, accettato la cessione del credito in parola (cfr. all.to n. 7 all'atto di
28 citazione).
In particolare, dalla disamina della raccomandata del
26.07.2017, inoltrata dalla AG di Assicurazioni
(cfr. all.to n. 8 all'atto di citazione) - con la quale
[...]
ha respinto la richiesta di risarcimento dei CP_1
danni patrimoniali asseritamente riportati dall'autovettura
Opel ZA per cui è causa, in conseguenza del sinistro del
16.11.2016 in parola -, si può evincere che il destinatario della comunicazione in questione risulta indicato nella società attrice (cessionaria del credito) e che, detta comunicazione, era stata inoltrata anche a CP_2
(cedente) soltanto per mera conoscenza.
[...]
Pertanto, va da sé che, in base al contenuto della raccomandata in questione (cfr. all.to n. 8 all'atto di citazione), la cessione del credito per cui è causa – ovvero del credito risarcitorio vantato da Controparte_2
(cedente) nei confronti di (debitore RO
ceduto), in relazione alla garanzia KA collisione di cui alla polizza assicurativa in oggetto (cfr. all.to n. 4 all'atto di cessione) -, ai sensi dell'art. 1264, comma primo, c.c., deve ritenersi pienamente efficace ed opponibile nei
29 confronti della AG di Assicurazioni convenuta – nella sua qualità di debitore ceduto -.
Di conseguenza, poiché, in base a quanto riferito, da un lato, il diritto di credito azionato in giudizio dalla parte attrice è stato oggetto di una valida cessione, da parte di
– quale cedente -, nei confronti della Controparte_2
società attrice – quale cessionaria – e, dall'altro lato, la suddetta cessione risulta pienamente efficace nei confronti della AG di Assicurazioni, non resta che rigettare l'eccezione preliminare di asserita carenza di legittimazione ad agire della parte attrice, sollevata da
RO
Ciò posto, occorre, ora, passare ad esaminare la problematica relativa al c.d. an debeatur.
2. La questione relativa al c.d. an debeatur
A tal proposito, in primo luogo, si osserva che la parte attrice ha, in questa sede, promosso una domanda risarcitoria, sulla base della polizza assicurativa c.d. KA
30 collisione, asseritamente stipulata con la AG di
Assicurazioni convenuta.
Nello specifico, l'attrice, in punto di c.d. an debeatur, ha richiesto di accertare l'operatività, relativamente al sinistro del 16.11.2016 per cui è causa, della garanzia assicurativa KA collisione - con applicazione di scoperto del 10% - asseritamente stipulata da CP_3
in forza della polizza Aviva Easy Drive Autovetture
[...]
n. 15987809, in favore del cedente – e, Controparte_2
quindi, della cessionaria Parte_1
-, a garanzia dei danni materiali relativi
[...]
all'autovettura Opel ZA, targata ER269BA, di proprietà del CP_2
Ebbene, la predetta domanda, relativamente al profilo concernente il c.d. an debeatur, appare fondata e, pertanto, la stessa, sotto tale profilo, deve essere accolta.
All'uopo, deve, primariamente, rilevarsi che la società
attrice, nel caso in esame, risulta aver fornito piena prova dell'effettiva stipulazione, con la AG di
Assicurazioni convenuta, di una polizza assicurativa c.d.
KA collisione, a garanzia dei danni materiali
31 eventualmente riportati dall'autovettura Opel ZA, targata ER269BA, per cui è causa.
Ed infatti, l'attrice ha prodotto in giudizio copia della polizza assicurativa Aviva Easy Drive Autovetture n.
15987809 e delle relative condizioni di assicurazione (cfr. all.to n. 4 all'atto di citazione), dalla cui lettura emerge che la predetta polizza è stata stipulata dal proprietario dell'autovettura Opel ZA, targata ER269BA, con la oltre che per la r.c.a., anche con la RO
garanzia c.d. KA collisione - con applicazione di uno scoperto contrattuale del 10% -.
Peraltro, è bene evidenziare che, nel caso di specie, la circostanza dell'effettiva stipulazione della polizza assicurativa in parola, oltre che documentalmente provata, risulta anche pacifica tra le parti, atteso che la AG di Assicurazioni, nel corso del giudizio, non ha sollevato alcuna espressa e puntuale contestazione in ordine all'esistenza della predetta polizza.
A tal proposito, occorre rammentare che, ai sensi dell'art. 115, comma primo, c.p.c., il Giudice deve porre a fondamento della sua decisione anche “(…) i fatti non
32 specificatamente contestati dalla parte costituita (…)”.
Inoltre, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, da cui questo Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi, i fatti devono considerarsi ammessi, in quanto non contestati, anche qualora “(…) la parte (…) si sia limitata, con clausola di mero stile, a contestare
“espressamente ed in ogni suo punto il contenuto dell'atto
(…), senza esprimere alcuna chiara e specifica contestazione relativa a tali fatti (…)” (cfr. tra le altre,
Cass. Civ., Sez. I, n. 31837, del 04.11.2021).
Nello specifico caso in esame, si ribadisce, la parte convenuta non ha espressamente, specificamente e puntualmente contestato quanto riportato a pag. 2 dell'atto di citazione, ovvero che “(…) al momento del sinistro la vettura modello OPEL ZAFIRA tg. ER 269 BA risultava di proprietà di ed assicurata presso Controparte_2
in forza di polizza Aviva Easy Drive Controparte_3
Autovetture n. 15987809 comprensiva di garanzia KASKO collisione con applicazione di scoperto del 10% (…)”.
Pertanto, ai sensi dell'art. 115, comma primo, c.p.c., la circostanza non contestata di cui sopra – oltre che
33 documentalmente provata - deve ritenersi anche pacifica tra le parti (cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 31837, del
04.11.2021; Cass. Civ. n. 15107/2004).
Ciò posto, occorre, ora, rilevare che la c.d. polizza assicurativa KA, è noto, rappresenta una garanzia accessoria, la quale può essere aggiunta al momento della sottoscrizione della r.c.a., a copertura dei danni patrimoniali subiti dal proprio mezzo, durante la circolazione su strada.
In particolare, la c.d. garanzia accessoria KA, pur operando sempre in materia di circolazione stradale, a differenza della r.c.a., non copre i danni causati dall'assicurato a terze persone, quanto piuttosto i c.d. danni propri, ovvero quei danni patrimoniali riportati dall'autoveicolo di proprietà dell'assicurato, durante la sua circolazione su strada, compresi, dunque, quelli subiti in occasione di un sinistro stradale.
Inoltre, la polizza KA, è noto, diversamente da quanto avviene per la r.c.a., consente all'assicurato di ottenere il risarcimento del danno subito dal mezzo di sua proprietà, durante la circolazione stradale - ad esempio, a
34 seguito del coinvolgimento in un sinistro stradale -, a prescindere dall'accertamento dell'eventuale responsabilità dell'assicurato medesimo relativamente al sinistro in oggetto, atteso che la polizza assicurativa KA
è posta a copertura anche delle condotte colpose dell'assicurato.
In altri termini, nell'ipotesi in cui si verifichi un sinistro stradale, in base ad una polizza assicurativa KA, la
AG di Assicurazione è tenuta a risarcire all'assicurato i danni materiali riportati dal veicolo di proprietà del medesimo, sul solo presupposto che il sinistro abbia avuto luogo e che il veicolo in questione sia rimasto danneggiato nello stesso, senza che sia necessario svolgere alcun tipo di indagine relativamente all'accertamento della responsabilità dell'assicurato o degli eventuali altri soggetti coinvolti nell'incidente.
Peraltro, con particolare riferimento alla fattispecie in esame, si osserva che le Condizioni di Assicurazione relative alla polizza Aviva Easy Drive Autovetture in parola, nella Sezione n. 6, intitolata “(…) KA (…)”, all'art. 6.1 – rubricato “(…) oggetto dell'assicurazione
35 (…)” -, prevedono espressamente che “(…) la Società indennizza l'assicurato, indipendentemente dalla responsabilità del conducente, per i danni materiali e diretti subiti dall'autovettura (…) durante la circolazione
o sosta (…)” (cfr. all.to n. 4 all'atto di citazione).
Inoltre, relativamente al caso di specie, deve evidenziarsi che, dalla lettura della polizza in questione, emerge che l'assicurato ha stipulato una garanzia c.d.
KA collisione, ossia una polizza a garanzia dei soli danni derivanti da “(…) collisione con veicoli identificati
(…)” (cfr. all.to n. 4 all'atto di citazione).
Dunque, considerata la natura della garanzia assicurativa accessoria c.d. KA, nonché il contenuto delle condizioni di polizza in questione (cfr. all.to n. 4 all'atto di citazione) – ed, in particolare, dell'art. 6.1 -, la parte attrice, nel caso di specie, al fine di potersi vedere liquidati, sulla base della polizza c.d. KA collisione invocata, i danni materiali asseritamente riportati dal veicolo assicurato, aveva l'onere di fornire la prova unicamente delle seguenti circostanze:
A) che, in data 16.11.2016, il veicolo assicurato era,
36 effettivamente, stato coinvolto in un sinistro stradale;
B) che l'autovettura Opel EF in questione aveva riportato un danno materiale a seguito del sinistro;
C) che il sinistro in oggetto si era concretizzato in una
“collisione”, ovvero in un urto materiale tra due veicoli.
Ciò precisato, deve ritenersi che la società attrice – per quanto verrà di seguito precisato –, nel corso del giudizio, abbia integralmente adempiuto all'onere probatorio posto a suo carico, atteso che la stessa risulta aver dimostrato la sussistenza, relativamente al caso in esame, di tutti e tre i presupposti di cui sopra.
In particolare, relativamente al requisito sub. A), occorre rilevare che, in base alla documentazione allegata dalla parte attrice (cfr., in particolare, all.ti n. 3 e 6 all'atto di citazione) ed attraverso la dichiarazione del teste escusso nel corso del giudizio, appare provata la circostanza che, in data 16.11.2016, l'autovettura Opel
ZA, targata ER269BA, in questione, sia stata coinvolta in un sinistro stradale.
Nello specifico, l'attrice, da un lato, ha prodotto in giudizio, copia del verbale di Constatazione amichevole
37 del sinistro (cfr. all.to n. 3 all'atto di citazione) - c.d. modulo Cid -, nel quale è riportato che, in data
16.11.2016, il veicolo Opel ZA per cui è causa e l'autoveicolo Hyundai I40, targata FB570AK, sono stati coinvolti in un sinistro stradale;
dall'altro lato, ha allegato copia della relativa denuncia di sinistro, inoltrata alla
AG assicurativa in data 07.12.2016 (cfr. all.to n. 6 all'atto di citazione).
Inoltre, il teste , escusso all'udienza Testimone_1
del 21.11.2024, dopo aver riferito di essere indifferente, ha confermato integralmente le circostanze articolate ai capitoli A) e B) della memoria istruttoria n. 2) di parte attrice, ossia che “(…) DCV che il giorno 16.11.2016, alle ore 11.00 circa, nel territorio del Comune di Marciano della Chiana (AR), Frazione Cesa, la vettura modello
OPEL ZAFIRA tg. ER 269 BA condotta da
[...]
tamponava la antistante vettura modello CP_2
HYUNDAI I40 tg. FB 570 AK condotta da
[...]
(…)” (capitolo A); e che “(…) DCV che il CP_4
giorno 16.11.2016, alle ore 11.00 circa, nel territorio del
Comune di Marciano della Chiana (AR), Frazione Cesa,
38 dopo il tamponamento inferto dalla vettura modello OPEL
ZAFIRA tg. ER 269 BA condotta da alla Controparte_2
antistante vettura modello HYUNDAI I40 tg. FB 570 AK condotta da i medesimi Controparte_4 [...]
e sottoscrivevano il modello CP_2 Testimone_1
CAI allegato in copia sub 3 all'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, che Vi si mostra (…)”
(capitolo B).
Peraltro, la circostanza che, in data 16.11.2016, il veicolo assicurato fosse stato coinvolto in un sinistro stradale non è neppure stata oggetto di alcuna espressa e puntuale contestazione da parte della AG di
Assicurazione, la quale – tanto nella comparsa di costituzione e risposta che nella propria memoria istruttoria n. 1)-, viceversa, si è, sostanzialmente, limitata ad eccepire l'incompatibilità della natura e dell'entità degli asseriti danni con la dinamica del sinistro come riferita dalla parte attrice.
Pertanto, la circostanza sub. A) – ossia che, in data
16.11.2016, il veicolo assicurato fosse, effettivamente, stato coinvolto in un sinistro stradale -, oltre che provata,
39 ai sensi dell'art. 115, comma primo, c.p.c., sembra doversi ritenere anche pacifica tra le parti (cfr. Cass. Civ., Sez. I,
n. 31837, del 04.11.2021; Cass. Civ. n. 15107/2004).
Per quanto concerne, poi, il requisito sub. B) – ovvero che l'autovettura Opel EF in questione aveva riportato un danno materiale a seguito del sinistro -, lo stesso risulta dimostrato, in base alla deposizione del teste ed Tes_1
alla luce della documentazione allegata all'atto introduttivo.
Ed infatti, il teste , all'udienza del Testimone_1
24.11.2024, dopo aver confermato la circostanza di cui al capitolo C) della memoria istruttoria n. 2) di parte attrice – ossia che “(…) DCV il giorno 16.11.2016, alle ore 11.00 circa, nel territorio del Comune di Marciano della Chiana
(AR), Frazione Cesa, dopo il tamponamento inferto dalla vettura modello OPEL ZAFIRA tg. ER 269 BA condotta da alla antistante vettura modello Controparte_2
HYUNDAI I40 tg. FB 570 AK condotta da
[...]
la vettura modello OPEL ZAFIRA tg. ER 269 BA CP_4
si presentava nella condizione raffigurata nella documentazione fotografica allegata in copia sub 5 e sub
40 13 all'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, che Vi si mostra (…)” -, ha riconosciuto che l'autoveicolo
Opel EF aveva subito dei danni materiali in conseguenza del sinistro del 16.11.2016 in questione.
Inoltre, la circostanza che l'autovettura di proprietà dell'assicurato – –, a causa Controparte_2
dell'incidente in parola, avesse riportato dei danni patrimoniali appare avvalorata anche dai documenti prodotti in giudizio dalla società attrice (cfr., in particolare, all.ti n. 3 e 6 all'atto di citazione), nonché dalla documentazione fotografica allegata all'atto di citazione (cfr. all.to n. 5 all'atto di citazione).
Peraltro, anche in relazione a tale presupposto sub. B), è bene evidenziare che la – sia nella RO
comparsa di costituzione e risposta che nella propria memoria istruttoria n. 1) - non sembra aver espressamente e puntualmente contestato la circostanza che il veicolo assicurato, in conseguenza del sinistro in oggetto, avesse riportato un danno materiale;
con ogni conseguenza, ex art. 115, comma primo, c.p.c..
Passando, infine, ad affrontare il requisito sub. C),
41 occorre rilevare che, nel corso del giudizio, è emersa la prova anche del fatto che il sinistro del 16.11.2016 in oggetto si fosse concretizzato in una “collisione”, ovvero in un urto materiale tra due veicoli.
All'uopo, deve, infatti, evidenziarsi che, attraverso la dichiarazione del teste , in base alla Testimone_1
documentazione prodotta in giudizio dall'attrice (cfr., in particolare, all.ti n. 3, 5 e 6 all'atto di citazione) ed anche alla luce della c.t.u. tecnica espletata nel corso del giudizio, risulta dimostrato che, in occasione del sinistro stradale del 16.11.2016 per cui è causa, si sia verificato un impatto materiale tra due autoveicoli.
In particolare, il teste si ribadisce, ha Tes_1
confermato integralmente la circostanza articolata al capitoli A) della memoria istruttoria n. 2) di parte attrice, ossia che “(…) DCV che il giorno 16.11.2016, alle ore
11.00 circa, nel territorio del Comune di Marciano della
Chiana (AR), Frazione Cesa, la vettura modello OPEL
ZAFIRA tg. ER 269 BA condotta da Controparte_2
tamponava la antistante vettura modello HYUNDAI I40 tg. FB 570 AK condotta da )”. Controparte_4
42 Inoltre, il fatto che, in data 16.11.2016, abbia avuto luogo un tamponamento tra l'autovettura Opel ZA, targata ER269BA, di proprietà del (quale CP_2
veicolo tamponante) e l'autoveicolo Hyundai I40, targato
FB570AK (quale veicolo tamponato) sembra evincersi anche dalla documentazione prodotta in giudizio dall'attrice, nonché dalle fotografie dalla medesima allegate (cfr., in particolare, all.ti n. 3, 5 e 6 all'atto di citazione).
È bene, poi, evidenziare che la dinamica del sinistro come ricostruita dalla parte attrice ed, in particolare, la circostanza che si sia verificato un impatto materiale tra i due veicoli, appare avvalorata anche da quanto accertato dal c.t.u., nella propria relazione tecnica d'ufficio depositata in data 08.11.2024.
Nello specifico, il c.t.u., ing. dopo aver Persona_1
esaminato gli atti di causa ed aver preso visione dello stato dei luoghi e dei due veicoli in questione ha, dapprima, riferito che “(…) per poter simulare significativamente
l'asserito tamponamento e relativi danni, procede nell'indagine qualitativa del tamponamento fra i due
43 veicoli approntando lo studio attraverso il “Modello di
per l'approssimazione delle curve forza– Per_2
deformazione in un urto monodimensionale quale risulta un tamponamento coassiale fra due Veicoli (…)” (cfr. pag.
5 della c.t.u. depositata in data 08.11.2024).
Il c.t.u., sulla base dei dati disponibili, ha, poi, provveduto a formulare quattro diverse ipotesi ricostruttive della dinamica del sinistro del 16.11.2016 in parola ed, in particolare, ha ipotizzato le seguenti ipotesi:
“(…) a) Cr-V1-Effettivo << (molto minore) del Cr-V1
(simulato): anche se le immagini non sono chiare è parere del CTU di poter escludere questa ipotesi;
b) Cr-V1-
Effettivo = (commisurabile/confrontabile) al Cr-V1
(simulato): in questo caso, al netto di tutti gli altri parametri della simulazione avremmo compatibilità e referibilità fra danni e sinistro;
c) Cr-V1-Effettivo >>
(molto maggiore) del Cr-V1 (simulato): in questo caso avremmo incompatibilità fra l'urto ed i danni derivanti;
d)
Cr-V1-Effettivo >> (molto maggiore) del Cr-V1
(simulato) con resistenza del veicolo compromessa nel precedente sinistro: in questo caso avremmo
44 incompatibilità parzialmente spiegabile (…)” (cfr. pag. 7 della c.t.u.).
Il consulente tecnico d'ufficio, sulla base dei dati disponibili, ha, poi, rilevato che “(…) fra le ipotesi effettuate, la (d) è quella che percettivamente più vicina alla assertività dell'urto e dei danni correlati (…)” (cfr. pag. 9 della c.t.u. depositata in data 08.11.2024).
Dunque, il c.t.u., nel rispondere al quesito n. 1) – ossia
“(…) riferisca il CTU alla luce delle foto allegate ai fascicoli delle parti ( doc. 5 parte attrice e doc. 3 parte convenuta) se sussista o meno compatibilità e riferibilità tra i danni riportati dai due autoveicoli asseritamente coinvolti ed il sinistro in questione (…)” -, dopo aver ribadito di aver ipotizzato “(…) le seguenti comparazioni fra le simulazioni e l'effettivo (asserito) urto fra i due veicoli relativamente al veicolo Opel (V1); a) Cr-V1-
Effettivo << (molto minore) del Cr-V1 (simulato): ipotesi
percettivamente poco plausibile;
b) Cr-V1-Effettivo =
(commisurabile/confrontabile) al Cr-V1 (simulato): in questo caso, al netto di tutti gli altri parametri della simulazione avremmo compatibilità e referibilità fra danni
45 e sinistro;
c) Cr-V1-Effettivo >> (molto maggiore) del Cr-
V1 (simulato): in questo caso avremmo incompatibilità fra
l'urto ed i danni derivanti;
d) Cr-V1-Effettivo >> (molto maggiore) del Cr-V1 (simulato) con resistenza del veicolo compromessa nel precedente sinistro: in questo caso avremmo incompatibilità parzialmente spiegabile (…)”
(cfr. pag. 9 e 10 della c.t.u.), ha, poi, concluso, pur non potendo “(…) escludere, nessuna delle ipotesi formulate
(…)”, di “(…) ritenere altresì ed a proprio parere e percezione l'ipotesi (d), quella più plausibile (…)” (cfr. pag. 10 della c.t.u. depositata in data 08.11.2024).
In altri termini, secondo l'ipotesi ricostruttiva sub. d) – ossia l'ipotesi ritenuta come maggiormente probabile dal c.t.u. -, pur non essendovi una compatibilità totale tra la dinamica del sinistro come riferita dalla parte attrice e la natura ed entità dei danni riportati da due veicoli in questione, tuttavia, i predetti danni, risultano – sia pure solo parzialmente – causalmente riconducibili al sinistro in parola ed, in particolare, ad un urto materiale tra i due veicoli.
Poiché le conclusioni a cui è giunto il c.t.u. appaiono il
46 risultato di un'indagine analitica, completa, corretta e competente – la quale, peraltro, non risulta, in alcun modo, scalfita dalle osservazioni fatte pervenire dalle parti, per il tramite dei rispettivi c.c.t.t.p.p. -, dette conclusioni possono essere fatte proprie da questo Giudice unico.
Pertanto, anche alla luce della c.t.u. ed in osservanza al principio del “più probabile che non”, sembra doversi ritenere accertato che, in occasione del sinistro del
16.11.2016 per cui è causa, abbia avuto luogo una
“collisione”, ovvero un urto materiale tra il veicolo assicurato ed un'altra autovettura.
Ed infatti, dalla c.t.u. sembra emergere che il sinistro in questione si sia concretizzato in un impatto materiale tra l'autovettura assicurata – ossia il mezzo Opel ZA, targata ER269BA – ed un altro autoveicolo – ovvero l'autovettura Hyundai I40, targato FB570AK -, atteso che, secondo l'ipotesi ritenuta maggiormente probabile dal c.t.u. (ossia la c.d. ipotesi sub. d) - pur non ravvisandosi una compatibilità totale tra la dinamica del sinistro ed danni riportati dai due veicoli in questione -, i danni subiti dai due veicoli appaiono –anche se solo parzialmente –,
47 comunque, eziologicamente riconducibili ad un impatto materiale tra i due veicoli.
È pur vero che il c.t.u., nel ricostruire la dinamica del sinistro, ha ipotizzato quattro diverse ipotesi ed, inoltre, nell'adottare l'ipotesi sub. d), non si è espresso in termini di certezza assoluta;
tuttavia, sul punto, occorre rammentare che, in materia civilistica, con riferimento all'accertamento del nesso di causalità, trova applicazione il principio del c.d. “più probabile che non” e la regola della prevalenza relativa, con la conseguenza che, con riferimento ai fenomeni per i quali possono essere formulate più ipotesi causali, il Giudice deve scegliere la ricostruzione causale che, in base agli elementi probatori raccolti nel corso del giudizio, ha ricevuto il grado di conferma relativamente maggiore.
All'uopo, è bene evidenziare che l'applicabilità di tali principi, in materia di causalità civile, è stata più volte ribadita dalla Corte di Cassazione, la quale ha precisato che “(…) la regola della “prevalenza relativa” della probabilità, rileva – quanto al nesso causale, nel caso di cd. “multifattorialità” nella produzione di un evento
48 dannoso (ovvero quando all'ipotesi, formulata dall'attore, in ordine all'eziologia dell'evento stesso, possano affiancarsene altre) – allorché sullo stesso fatto esistano diverse ipotesi, ossia diversi enunciati che narrano il fatto in modi diversi, e che queste ipotesi abbiano ricevuto qualche conferma positiva dalle prove acquisite al giudizio, dovendo, invero, essere prese in considerazione solo le ipotesi che sono risultate “più probabili che non”, poiché le ipotesi negative prevalenti non rilevano. Orbene, ricorrendo tale evenienza, vale a dire se vi sono più enunciati sullo stesso fatto che hanno ricevuto conferma probatoria, la regola della prevalenza relativa (…) implica che il giudice scelga come “vero” l'enunciato che ha ricevuto il grado relativamente maggiore di conferma sulla base delle prove disponibili (…)” (cfr. Cass. Civ., sezione terza, ordinanza del 6.7.2020, n. 13872; conforme:
Cass. Civ., Sez. Unite, sentenza del 11.1.2008, n. 582).
In altri termini, diversamente da quanto avviene in ambito penalistico, nel giudizio civile, il nesso di causalità tra un fatto ed un determinato evento non deve necessariamente presentarsi in termini di certezza assoluta,
49 ma – in applicazione dei principi di cui sopra – potrà manifestarsi anche in termini meramente probabilistici, con la conseguenza che un fatto può essere considerato causa di un dato evento qualora, in base agli elementi probatori disponibili, l'ipotesi positiva si presenti in termini di probabilità maggiori rispetto all'ipotesi negativa.
Inoltre, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale sopra citato, qualora si prospettino più possibili cause di un dato evento, il Giudice deve ritenere provata l'ipotesi che appare come maggiormente probabile, in quanto supportata da un maggior grado di conferma in base agli elementi probatori.
Pertanto, nel caso di specie, poiché il c.t.u., nell'analizzare le quattro diverse possibili ipotesi ricostruttive della dinamica del sinistro in parola – seppure evidenziando l'impossibilità di pronunciarsi in termini di assoluta certezza matematica, attesa la carenza di dati ed informazioni disponibili –, dopo aver considerato le altre tre possibili ricostruzioni fattuali di natura alternativa - ovvero le ipotesi sub. a), sub. b) e sub. c) -, ragionando in
50 termini probabilistici, ha, comunque, escluso che, dette ricostruzioni alternative, potessero fornire una possibile e ragionevole spiegazione dell'evento dannoso in parola ed ha, dunque, individuato - sulla base dei dati disponibili e delle indagini effettuate -, l'ipotesi sub. d) come quella come maggiormente probabile e ragionevole - in quanto supportata da un maggior grado di conferma in base agli elementi ed ai dati raccolti -; va da sé che, in aderenza al principio causale del “più probabile che non” e tenuto conto dell'orientamento giurisprudenziale in materia (cfr. tra le altre, Cass. Civ., Sez. Unite, Sentenza n. 21983, del
30 luglio 2021), nel caso in esame, deve ritenersi provato che il danno materiale riportato dall'autoveicolo assicurato sia stato – almeno in parte – cagionato dall'urto con un altro veicolo.
Ed infatti, in base alla suddetta ipotesi ricostruttiva sub.
d), si ribadisce, i danni materiali riportati dall'autovettura assicurata – ossia il mezzo Opel ZA, targata ER269BA
– e l'autoveicolo Hyundai I40, targato FB570AK, appaiono – anche se solo parzialmente –, in ogni caso, causalmente riconducibili ad un impatto materiale tra i due
51 veicoli in questione.
Pertanto, nel caso in esame, appare integrato anche il presupposto di cui al punto C) – ossia che il sinistro in oggetto si fosse concretizzato in una “collisione”, ovvero in un urto materiale tra due veicoli -.
In definitiva, alla luce di quanto riferito, devono ritenersi sussistenti tutti e tre i presupposti di cui ai punti
A), B) e C).
Di conseguenza, non resta che accogliere la domanda in punto di an debeatur e, per l'effetto, dichiarare l'operatività, relativamente al sinistro del 16.11.2016 per cui è causa, della garanzia assicurativa KA collisione - con applicazione di scoperto del 10% - stipulata da
[...]
in forza della polizza Aviva Easy Drive CP_3
Autovetture n. 15987809, in favore del cedente CP_2
– e, quindi, della cessionaria
[...] [...]
-, a garanzia dei danni Parte_1
materiali relativi all'autovettura Opel ZA, targata
ER269BA, di proprietà del CP_2
Inoltre, considerato che – come già evidenziato al punto 1) della presente sentenza – risulta intervenuta, in
52 favore della parte attrice (cessionaria), una cessione del credito risarcitorio vantato da (cedente), Controparte_2
nei confronti della AG di Assicurazione (debitore ceduto), in relazione alla predetta garanzia assicurativa c.d. KA collisione, va da sé che la AG di
Assicurazione dovrà essere condannata al pagamento, in favore della parte attrice, a titolo di risarcimento del danno, della somma che verrà accertata in questa sede.
3. Il profilo relativo al c.d. quantum debeatur
Passando, ora, ad analizzare il profilo relativo al c.d. quantum debeatur, si osserva che la parte attrice ha richiesto il risarcimento delle seguenti voci di danno:
A) il danno materiale asseritamente riportato, in conseguenza del sinistro stradale del 16.11.2016 per cui è causa, dall'autoveicolo Opel ZA, targato ER269BA, in oggetto;
B) il rimborso delle spese legali stragiudiziali;
C) il rimborso delle spese di c.t.p..
53 3.A. Il danno materiale asseritamente riportato, in conseguenza del sinistro stradale del 16.11.2016 per cui è causa, dall'autoveicolo Opel ZA, targato ER269BA, in oggetto
Partendo dal prendere in esame la richiesta risarcitoria di cui al punto 1), innanzitutto, si osserva che la parte attrice, sotto tale profilo, ha chiesto di essere risarcita dalla
AG di Assicurazione, sulla base della polizza assicurativa Aviva Easy Drive Autovetture n. 15987809 – stipulata dal cedente anche con la Controparte_2
garanzia c.d. KA collisione -, per il danno patrimoniale asseritamente subito dall'autovettura a garanzia della quale era stata stipulata la polizza KA collisione in questione.
In particolare, la parte attrice, a tale titolo, ha richiesto il risarcimento del danno patrimoniale asseritamente riportato, a causa del sinistro in parola, dall'autovettura
Opel ZA, targata ER269BA.
All'uopo, innanzitutto, si osserva che, nel corso del giudizio, è stata fornita la prova del c.d. an di detta voce di
54 danno.
Ed infatti, in primo luogo, dalla documentazione prodotta dalla parte attrice (cfr. all.to n. 5 all'atto di citazione), è possibile evincere che l'autovettura Opel
ZA, targata ER269BA, ha subito dei significativi danni materiali.
Inoltre – come già rilevato in precedenza -, anche dalla c.t.u., è, effettivamente, emerso che l'autoveicolo Opel
ZA, targato ER269BA, in conseguenza del sinistro verificatosi in data 16.11.2016, ha riportato dei danni patrimoniali.
Invero, il c.t.u., ing. nel ricostruire la Persona_1
dinamica del sinistro del 16.11.2016 in parola, sebbene abbia formulato quattro diverse ipotesi ricostruttive dell'evento; tuttavia, dopo aver visionato la documentazione fotografica prodotta da entrambe le parti
(cfr. all.to n. 5 all'atto di citazione;
all.to n. 3 alla comparsa di costituzione e risposta), aver preso diretta visione di entrambi i mezzi coinvolti nel sinistro – ovvero dell'autovettura Opel ZA per cui è causa e dell'autoveicolo Hyundai I40, targata FB570AK -, sulla
55 base dei dati disponibili, pur ritendo “(…) a priori, di non poter escludere, nessuna delle ipotesi formulate (…)”, ha, comunque, concluso di “(…) ritenere altresì ed a proprio parere e percezione l'ipotesi (d), quella più plausibile
(…)” (cfr. pag. 10 della c.t.u. depositata in data
08.11.2024).
In particolare, in base alla ipotesi ricostruttiva ritenuta maggiormente probabile dal c.t.u. – sulla base di quanto riscontrato e dei dati oggettivi disponibili -, ovvero la c.d. ipotesi sub. d), pur non ravvisandosi una compatibilità totale tra la dinamica del sinistro come riferita dalla parte attrice ed i danni riportati dai due mezzi – ossia il veicolo
Opel ZA per cui è causa e l'autoveicolo Hyundai I40, targata FB570AK -, tuttavia, i danni materiali riportati dall'autovettura Opel ZA in questione sono, comunque, stati ritenuti dal c.t.u. – sia pure non interamente – causalmente riconducibili al sinistro del 16.11.2016 in questione.
Poiché, si ribadisce, le conclusioni a cui è giunto il c.t.u. appaiono il risultato di un'indagine analitica, completa, corretta e competente – che non risulta, peraltro, in alcun
56 modo scalfita dalle osservazioni fatte pervenire dalle parti, per il tramite dei rispettivi c.c.t.t.p.p. -, dette conclusioni possono essere fatte proprie da questo Giudice unico.
Pertanto, in base alla documentazione fotografica prodotta (cfr., in particolare, all.to n. 5 all'atto di citazione) ed alla luce della c.t.u., deve ritenersi dimostrato che il veicolo Opel ZA, targato ER269BA, abbia riportato dei danni materiali, in conseguenza del sinistro del 16.11.2016 in oggetto.
Per quanto concerne, poi, il c.d. quantum del danno patrimoniale in parola, deve, innanzitutto, evidenziarsi che la parte attrice, nel precisare le proprie conclusioni (cfr. nota di trattazione scritta depositata in data 10.02.2025), ha quantificato detto danno patrimoniale nell'importo di euro 12.800,00 – al lordo dello scoperto contrattuale del
10%, previsto dalla polizza assicurativa in oggetto –, pari al valore ante sinistro del mezzo.
Ebbene, nel caso in esame, per quanto verrà di seguito precisato, la predetta somma può essere riconosciuta integralmente alla parte attrice.
A tal proposito, occorre, in primo luogo, rilevare che,
57 dalla lettura della relazione tecnica di parte redatta dal c.t.p. della AG di Assicurazione (cfr. all.to n. 13 all'atto di citazione), sembra emergere che il valore ante sinistro del mezzo fosse indicato nel maggior importo di euro 13.518,49.
Inoltre, anche prescindendo da quanto sopra riportato, è bene evidenziare che, nella fattispecie in esame, la somma richiesta dalla parte attrice a titolo di danno patrimoniale al mezzo in parola – pari ad euro 12.800,00 – appare, comunque, congrua, tenuto conto dell'anno di immatricolazione del mezzo, come risultante dalla polizza assicurativa in questione (cfr. all.to n. 4 all'atto di citazione).
In particolare, deve rilevarsi che, se certamente, in materia di risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 2058, comma secondo, c.c., “(…) il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la
reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore (…)”; tuttavia, nel caso specifico, la somma richiesta dalla parte attrice – a titolo di risarcimento del danno - appare, comunque, congrua, in
58 considerazione del valore ante sinistro del predetto mezzo, calcolato sulla base delle stime di mercato emergenti da note riviste del settore e tenuto conto dell'anno di prima immatricolazione del mezzo.
Ed infatti, andando a calcolare il valore medio di un veicolo della stessa marca – ossia di un'autovettura modello Opel ZA -, considerando l'anno di immatricolazione del mezzo, sulla base delle stime di mercato emergenti da note riviste del settore, appare congrua la somma di euro 12.800,00, richiesta dalla parte attrice.
Peraltro, anche il c.t.u., a pag. 10 della propria relazione depositata in data 08.11.2024, ha riferito che il
“(…) valore commerciale del veicolo OPEL ZA, al momento del sinistro, inteso come somma da esborsare per acquistarne uno equivalente è pari a (Euro, dodicimilaottocento/00), € 12.800,00 (…)”.
Pertanto, alla luce di quanto riportato, va da sé che il danno patrimoniale riportato dall'autovettura Opel ZA in questione deve esser quantificato nella somma di euro
12.800,00 – pari al valore ante sinistro del mezzo -.
59 Ciò posto, è bene, tuttavia, evidenziare che la parte attrice ha espressamente riconosciuto che la polizza assicurativa KA collisione in parola (cfr. all.to n. 4 all'atto di citazione) prevede la “(…) applicazione di scoperto del 10% (…)” (cfr. pag. 5 dell'atto di citazione).
Inoltre, la predetta circostanza, nel corso del giudizio, non è stata oggetto di alcuna espressa e puntuale contestazione da parte della AG di Assicurazione.
All'uopo, occorre ribadire che, ai sensi dell'art. 115, comma primo, c.p.c., il Giudice deve porre a fondamento della sua decisione anche “(…) i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita (…)”.
Inoltre, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, da cui questo Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi, i fatti devono considerarsi ammessi, in quanto non contestati, anche qualora “(…) la parte (…) si sia limitata, con clausola di mero stile, a contestare
“espressamente ed in ogni suo punto il contenuto dell'atto
(…), senza esprimere alcuna chiara e specifica contestazione relativa a tali fatti (…)” (cfr. tra le altre,
Cass. Civ., Sez. I, Sentenza n. 31837, del 04.11.2021).
60 Pertanto, ai sensi dell'art. 115, comma primo, c.p.c., la circostanza sopra riportata di cui sopra, in quanto non espressamente e puntualmente contestata, deve considerarsi pacifica tra le parti (cfr. Cass. Civ. n.
15107/2004; n. 6666/2004; n. 9285/2003).
In altri termini, nella fattispecie in esame, deve ritenersi pacifico tra le parti che la garanzia KA collisione in oggetto – stipulata a garanzia dell'autovettura Opel ZA in questione – prevedesse l'applicazione di uno scoperto contrattuale del 10%.
Di conseguenza, dovendosi fare applicazione della condizione di scoperto contrattuale in questione, va da sé che dal danno patrimoniale al mezzo, come sopra quantificato – pari ad euro 12.800,00 (corrispondente al valore ante sinistro del mezzo) –, deve essere sottratta la percentuale del 10% - corrispondente allo scoperto contrattuale in parola -.
Dunque, il danno patrimoniale al mezzo liquidabile in base alla garanzia KA collisione in questione deve essere quantificato nel minor importo di euro 11.520,00, così ottenuto: euro 12.800,00 (pari al valore ante sinistro
61 del mezzo) – euro 1.280,00 (corrispondente allo scoperto contrattuale del 10%), oltre gli interessi legali dal dì della messa in mora e sino al saldo.
3.B. Il rimborso delle spese legali stragiudiziali
Passando, ora, ad affrontare la richiesta risarcitoria sub.
B), si osserva che la parte attrice, ha richiesto, a tale titolo, il rimborso delle spese asseritamente sostenute per l'attività legale stragiudiziale, per un importo complessivo di euro 800,00.
All'uopo, si deve rammentare che, secondo l'orientamento della Suprema Corte, da cui questo Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi, “(…) l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un legale, è comunque un qualcosa di intrinsecamente diverso rispetto alle spese legali vere e proprie (in quanto) il danno del quale è stato
chiesto il risarcimento ha natura di danno emergente
(…)” (cfr. tra le altre, Cass. Civ., Sez. VI, sentenza del 10 dicembre 2021,n. 39384; Cass. Civ., Sez. III, sentenza del
4 novembre 2020, n. 24481; Cass. Civ., Sez. II, sentenza
62 del 7 ottobre 2020, n. 21565).
In altri termini, secondo la giurisprudenza di legittimità, le spese stragiudiziali sostenute dalle parti, anche se relative all'assistenza legale, non assumono la natura di spese legali in senso tecnico, ma, viceversa, rappresentano un danno emergente, con la conseguenza che tali spese sono assoggettate agli ordinari oneri di domanda, allegazione e prova, propri del danno patrimoniale ed, in particolare, occorrerà fornire la prova sia dell'an che del quantum di tale voce di danno.
Ebbene, nel caso di specie, alcuna somma può essere riconosciuta a titolo di rimborso delle spese di assistenza legale stragiudiziale, dal momento che la parte attrice, nel corso del giudizio, non ha assolto all'onere probatorio posto a suo carico, in quanto non ha provato di aver effettivamente sostenuto le predette spese.
Ed infatti, la documentazione prodotta in giudizio -
espressamente contestata dalla AG di
Assicurazioni -, appare inconferente allo scopo, in quanto risulta inidonea a fornire la prova dell'avvenuto pagamento, trattandosi di una mera bozza di notula (cfr.
63 all.to n. 16 all'atto di citazione).
Di conseguenza, non avendo l'attrice provato l'effettivo esborso delle predette spese mediante la produzione di documentazione idonea, alcuna somma può essere riconosciuta a titolo di rimborso delle spese legali stragiudiziali.
3.C. Il rimborso delle spese di c.t.p.
Infine, passando a prendere in esame la richiesta di cui al punto C), si rileva che la società attrice ha richiesto il rimborso delle spese sostenute per la redazione della relazione tecnica di parte a firma del proprio c.t.p..
A tal proposito, deve evidenziarsi che, secondo l'orientamento della Suprema Corte, da cui questo Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi, “(…) le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha
natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 1, della facoltà di escluderle
64 dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (…)”
(cfr. Cass. Civ., Sez. VI, Ordinanza n. 30289 del
20.11.2019; in tal senso anche: Cass. Civ., Sez. VI,
Ordinanza n. 13799 del 02.05.2022; Cass. Civ., Sez. II,
Sentenza n. 84/2013; Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n.
3380/2015).
In altri termini, in base alla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, le spese sostenute dalla parte a titolo di compenso per il proprio c.t.p. sono equiparate, per quanto concerne la loro liquidazione, alle spese del giudizio;
ne consegue che la parte risultata vittoriosa avrà diritto a vedersi rimborsate anche le spese relative al compenso spettante al proprio consulente di parte, con l'esclusione delle sole spese ritenute dal Giudice “(…) eccessive o superflue (…)”, ex art. 92, comma primo,
c.p.c.. Inoltre, nella medesima pronuncia sopra citata, la
Corte di Cassazione ha precisato che “(…) fra le spese processuali che la parte soccombente è tenuta a rimborsare rientrano non solo quelle effettivamente già sostenute dalla parte vittoriosa, ma anche quelle dalla medesima ancora dovute, sebbene all'atto della condanna
65 in suo favore, essa non ne abbia ancora compiuto il pagamento (…)” (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, Ordinanza n.
30289 del 20.11.2019).
Dunque, alla luce del sopra citato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la parte vittoriosa potrà vedersi rimborsate le spese di c.t.p. anche qualora le spese medesime non siano ancora state effettivamente sostenute dalla parte – non essendo, dunque, necessario che la parte fornisca la prova di aver effettivamente provveduto a saldare il compenso spettante al proprio c.t.p. -, essendo sufficiente che tali spese, pur non risultando ancora sostenute, siano, comunque, “(…) dovute (…)” dalla parte, ovvero che quest'ultima, pur non avendo ancora provveduto al pagamento del compenso spettante al proprio c.t.p., abbia, in ogni caso, assunto un obbligo di pagamento nei confronti del proprio consulente di parte.
Ne consegue che la parte avrà l'onere di provare che tali spese di c.t.p. siano realmente dovute al proprio consulente di parte, ovvero che sia sorto un obbligo di pagamento nei suoi confronti, mediante la produzione in giudizio di una idonea documentazione e, dunque,
66 quantomeno di una fattura.
Ebbene, nel caso in esame, devono essere riconosciute integralmente alla parte attrice le spese di c.t.p., dal momento che la parte attrice, nel corso del giudizio, pur non avendo fornito la prova dell'effettivo pagamento, ha, in ogni caso, provato che le predette spese fossero, effettivamente, “(…) dovute (…)” al proprio consulente di parte e che, dunque, fosse sorto un vero e proprio obbligo di pagamento nei confronti di quest'ultimo.
Ed infatti, la parte attrice ha prodotto copia della fattura
(cfr. all.to n. 18 alla nota di trattazione scritta, depositata dall'attrice in data 10.02.2025), dalla quale emerge che, in relazione al sinistro oggetto di causa, fosse sorto un vero e proprio obbligo di pagamento nei confronti del c.t.p..
Pertanto, dal momento che la parte attrice, mediante la produzione in giudizio di documentazione idonea, risulta aver fornito la prova del diritto a vedersi riconosciute le predette spese di c.t.p. e poiché le stesse non appaiono eccessive e/o superflue, va da sé che, in aderenza all'orientamento giurisprudenziale sopra citato, deve esse riconosciuto integralmente alla parte attrice il rimborso
67 delle spese di c.t.p., per l'importo di euro 634,40.
Dunque, va da sé che deve essere liquidato alla parte attrice, a titolo di rimborso delle spese di c.t.p., il complessivo importo, già rivalutato, di euro 634,40, oltre gli interessi legali, dal dì della messa in mora e sino al saldo.
In definitiva, il danno patrimoniale liquidabile alla parte attrice, in relazione al sinistro del 16.11.2016 in oggetto, deve quantificarsi nella complessiva somma pari ad euro 12.154,40, così ottenuta: euro 11.520,00 (danno materiale all'autovettura, con applicazione dello scoperto contrattuale del 10%) + euro 634,40 (rimborso delle spese di c.t.p.), oltre gli interessi legali, dal dì della messa in mora e sino al saldo.
Di conseguenza, non resta che condannare la
[...]
al pagamento, in favore di CP_1 [...]
a titolo di risarcimento Parte_1
del danno, del complessivo importo di euro 12.154,40, oltre gli interessi legali, dal dì della messa in mora e sino al saldo.
68 Ogni diversa questione, domanda e/o eccezione deve considerarsi assorbita nella presente decisione.
Quanto al regolamento delle spese di lite nei rapporti tra la parte attrice e la parte convenuta, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano – tenuto conto delle tabelle di cui al D.M. n. 54/2014 e succ. mod. e dei limiti in cui la domanda è stata accolta – come segue: euro 919,00 per la fase di studio della controversia;
euro 777,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 1.680,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
euro 1.701,00 per la fase decisionale.
Inoltre, in punto di liquidazione delle competenze professionali, a parere di questo Giudice unico, deve trovare applicazione il D.M. . n. 147/2022 (in vigore dal
23 ottobre 2022), il quale all'art. 6 stabilisce che “(…) Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (…)” ; che, infatti - seppur con riferimento al passaggio tra il D.M. 140/2012 e il D.M. n.
55/2014 (ma con considerazioni estensibili alla questione in esame)-, la Suprema Corte ha affermato che “(…) in
69 tema di spese processuali, i parametri introdotti dal d.m.
n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata (…)” (così
Cass. 19989/2021; cfr., altresì, in tal senso, Cass. SS UU
n. 17405/2012).
Nulla, invece, sulle spese del terzo intervenuto,
, atteso che, da un lato, non è stata Controparte_2
avanzata alcuna domanda nei suoi confronti;
dall'altro lato, il non ha richiesto la condanna alle spese. CP_2
Infine, devono essere poste a carico della parte convenuta le spese di c.t.u., come liquidate nel corso del giudizio.
P.Q.M.
70 Il Tribunale di Arezzo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti Parte_1
di con l'intervento volontario di RO
, ogni diversa domanda ed Controparte_2
eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione ad agire della parte attrice, sollevata da
RO
2. dichiara l'operatività, relativamente al sinistro del
16.11.2016 per cui è causa, della garanzia assicurativa
KA collisione - con applicazione di scoperto del 10% -, stipulata da in forza della polizza Controparte_3
Aviva Easy Drive Autovetture n. 15987809, in favore del cedente – e, quindi, della Controparte_2
cessionaria Parte_1
-, a garanzia dei danni materiali
[...]
relativi all'autovettura Opel ZA, targata ER269BA, di proprietà del CP_2
3. dichiara che il danno patrimoniale liquidabile alla parte attrice, in relazione al sinistro del 16.11.2016 in oggetto,
71 deve quantificarsi nella complessiva somma pari ad euro
12.154,40, così ottenuta: euro 11.520,00 (danno materiale all'autovettura, con applicazione dello scoperto contrattuale del 10%) + euro 634,40 (rimborso delle spese di c.t.p.), oltre gli interessi legali, dal dì della messa in mora e sino al saldo;
4. per l'effetto, condanna al RO
pagamento, in favore di
[...]
a titolo di Parte_1
risarcimento del danno, del complessivo importo di euro
12.154,40, oltre gli interessi legali, dal dì della messa in mora e sino al saldo;
5. dichiara ogni altra questione, domanda e/o eccezione assorbita nella presente decisione;
6. condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in euro 264,00 per spese ed euro 5.077,00 per competenze professionali, oltre
15% per spese generali, iva e cpa se dovute;
7. nulla sulle spese del terzo intervenuto, CP_2
;
[...]
72 8. pone, infine, definitivamente a carico della parte convenuta le spese di c.t.u., come liquidate nel corso del giudizio.
Arezzo, 27.05.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Carmela Labella
73