Decreto cautelare 2 maggio 2025
Ordinanza cautelare 26 maggio 2025
Sentenza breve 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza breve 15/12/2025, n. 1149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 1149 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01149/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00522/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cpa;
sul ricorso numero di registro generale 522 del 2025, proposto da
MORIS SRL, rappresentata e difesa dall'avv. Benedetto Bonomo, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
contro
COMUNE DI PONTE SAN PIETRO, rappresentato e difeso dall'avv. AU Fiorona, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell’ordinanza del sindaco n. 3 di data 22 aprile 2025, con la quale è stata disposta la limitazione dell’orario dell’esercizio per 30 giorni, dal 24 aprile 2025 al 24 maggio 2025 (chiusura entro e non oltre le ore 23.00, apertura non prima delle ore 8.00);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ponte San Pietro;
Visti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2025 il dott. AU ED;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cpa;
Considerato quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente gestisce un’attività di bar, ristorante e pizzeria nel Comune di Ponte San Pietro, in via Marconi. Dal 20 novembre 2023 l’esercizio è autorizzato anche allo svolgimento di attività di pubblico spettacolo.
2. Il sindaco, con ordinanza n. 3 di data 22 aprile 2025, ha disposto la limitazione dell’orario per 30 giorni, dal 24 aprile 2025 al 24 maggio 2025, fissando la chiusura entro e non oltre le ore 23.00 e l’apertura non prima delle ore 8.00.
3. Il provvedimento è stato adottato ai sensi dell’art. 50 comma 7- bis del Dlgs. 18 agosto 2000 n. 267, sulla base di una nota della locale Stazione dei Carabinieri trasmessa in data 24 marzo 2025. Secondo quanto riferito in questa nota, nei mesi di febbraio e marzo 2025, in concomitanza con alcune serate a tema, si sarebbe verificata una grave situazione di degrado urbano provocata da “gruppi di avventori che, trascorsa la nottata nel locale, uscivano all'esterno dove imbrattavano la pubblica via e disturbavano producendo schiamazzi e rumori molesti” . L’amministratore di un vicino condominio ha anche segnalato l’abbandono di rifiuti ed episodi di abusivismo (apertura di porte e posizionamento di materiale di ogni genere su aree comunali e condominiali), oltre a non meglio precisate situazioni di pericolo.
4. Nella motivazione della limitazione dell’orario sono richiamati anche accertamenti pregressi per episodi del periodo 2021-2022.
5. L’ordinanza n. 3/2025 è stata impugnata dalla ricorrente con argomenti così sintetizzabili:
(i) mancherebbero le condizioni di urgenza per l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento;
(ii) poiché il locale si trova in zona produttiva, la chiusura consueta alle ore 4.00 non potrebbe comunque provocare gravi disagi alla tranquillità e al riposo delle persone;
(iii) la maggior parte dei rifiuti trovati a fine serata nelle zone limitrofe non sarebbe riconducibile agli avventori del locale notturno, anche perché la ricorrente ha incaricato a sue spese una ditta di pulizie proprio per scongiurare questo tipo di situazioni;
(iv) la durata della misura limitativa, pari al massimo previsto per legge (30 giorni), sarebbe sproporzionata.
6. Il Comune si è costituito in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso, e sottolineando la frequenza, negli ultimi anni, di episodi di disturbo della quiete pubblica, degrado sociale, e alterazione del decoro urbano.
7. Questo TAR, con ordinanza cautelare n. 201 del 26 maggio 2025, ha sospeso il provvedimento impugnato, ponendo inoltre a carico del Comune un obbligo di riesame, sulla base delle seguenti considerazioni:
(a) i rilievi esposti nel provvedimento impugnato sono basati su segnalazioni puntuali della locale Stazione dei Carabinieri, e richiamano precedenti verifiche dello stesso Comune. Sembra quindi documentata una situazione di disagio collettivo riconducibile al locale notturno della ricorrente, e specificamente agli avventori dello stesso;
(b) tuttavia, questa situazione non giustifica l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento e l’assenza di interlocuzioni preventive con la ricorrente. Il fenomeno osservabile è infatti la reiterazione di episodi che interferiscono con il decoro e la tranquillità della zona, segnando una tendenza al degrado urbano che rischia di cronicizzarsi. Vi era quindi il tempo di intervenire nel rispetto delle garanzie procedimentali, per impostare in via collaborativa una soluzione di lungo periodo;
(c) la mancanza di motivi di urgenza è anche una conseguenza del fatto che il locale notturno si trova in un ambito produttivo, e quindi non è a diretto contatto con gli edifici della zona residenziale. Questo non esclude la necessità di un intervento da parte degli uffici comunali, ma incide certamente sulla programmazione dello stesso, che risulta compatibile con il preventivo coinvolgimento del privato. Si osserva inoltre che alcune delle contestazioni mosse alla ricorrente non riguardano neppure il decoro e la tranquillità della zona, ma profili edilizi o questioni condominiali. I rischi per la sicurezza pubblica evocati in una segnalazione sono espressi in modo del tutto generico;
(d) prima di procedere alla riduzione degli orari, sarebbe quindi risultata utile una fase monitoria e di messa alla prova, in modo da verificare in concreto se i problemi segnalati potessero essere risolti, o attenuati, con modalità meno penalizzanti per l’attività economica della ricorrente, anche a fronte dell’eventuale impegno della stessa ad adottare soluzioni organizzative idonee a contenere le criticità;
(e) nella stessa prospettiva, un’interlocuzione con la ricorrente sarebbe stata utile per graduare la durata della riduzione degli orari, e per valutare, in alternativa alla misura massima, opzioni intermedie;
(f) nell’ipotetico confronto, l’amministrazione avrebbe potuto valutare gli sforzi compiuti dalla ricorrente per limitare i disagi alla collettività. Ad esempio, sarebbe stato possibile verificare se l’incarico affidato alla ditta di pulizie riguardasse effettivamente anche gli spazi esterni, e se gli addetti alla sicurezza fossero adeguatamente preparati a gestire gli avventori molesti;
(g) essendo mancato in via preventiva, il confronto con la ricorrente costituisce l’oggetto della tutela che può essere riconosciuta nella fase cautelare del presente giudizio. In attesa che intervenga il riesame della situazione, il provvedimento impugnato deve essere sospeso.
8. Nelle conclusioni della citata ordinanza il TAR ha specificato che il Comune avrebbe dovuto riattivare la procedura amministrativa allo scopo di consentire alla ricorrente di separare le responsabilità proprie e degli avventori del proprio locale da quelle degli altri esercizi presenti in zona, e di proporre delle soluzioni per la prevenzione e la gestione dei rischi di degrado urbano collegabili al proprio locale.
9. Con memoria depositata il 12 settembre 2025 la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, in quanto, essendo intervenuto un accordo tra le parti, non vi è più interesse a una decisione di merito. In pari data, il Comune ha dichiarato di aderire alla rinuncia al ricorso, anche con riferimento alla compensazione delle spese di lite.
10. Il ricorso deve quindi essere dichiarato estinto con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando:
(a) dichiara estinto il ricorso;
(b) compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
AU ED, Presidente, Estensore
Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere
Costanza Cappelli, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AU ED |
IL SEGRETARIO