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Sentenza 16 ottobre 2024
Sentenza 16 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 16/10/2024, n. 899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 899 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 179/2022 R.G. promossa
DA
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, dagli avv.ti MANLIO GALEANO, IVANO MARCEDONE e MARIA
ROSARIA BATTIATO;
Appellante
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. ROSA SARDO;
Appellata
AVENTE AD OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito.
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1380/2021 del 10/09/2021, il Tribunale di Siracusa, pronunciando sull'opposizione proposta da avverso l'avviso di addebito n. 598 2016 Controparte_1
0002433985, con il quale era stato intimato il pagamento della complessiva somma di €
3.794,05, comprensiva delle spese di notifica e dei compensi del servizio di riscossione, relativa a contributi accertati e dovuti su reddito eccedente conseguente ad accertamento promosso dall'Amministrazione Finanziaria, così statuiva: “dichiara illegittimo l'avviso di addebito impugnato, che per l'effetto annulla;
condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente-opponente delle spese processuali, che si liquidano nell'intero in complessivi € 800,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge”.
Appellava detta sentenza l' , con ricorso depositato in data Controparte_2
08/03/2022, cui resisteva l'appellata.
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 19/09/2024, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con unico e articolato motivo di gravame, l' deduce la “violazione e falsa Pt_1
applicazione dell'art. 24, D.lgs. 46/1999, in relazione agli artt. 1, D.lgs. 462/1997, e 39 del D.L. 98/2011”. In particolare, evidenzia che la ricorrente in primo grado si era limitata a richiedere l'annullamento dell'avviso di addebito opposto, in quanto emesso in violazione dell'art. 24, comma 3, D.lgs. 46/1999, in pendenza del ricorso alla
Commissione tributaria ma nulla aveva dedotto sul merito della pretesa contributiva;
che, pertanto, il giudice avrebbe dovuto riconoscere efficacia presuntiva all'accertamento tributario operato dall'Agenzia dell'Entrate e ritenere fondata la pretesa contributiva.
2. L'appello è fondato per le ragioni di seguito esposte.
2 3. Osserva il collegio che il potere di accertamento del reddito, sia a fini fiscali che previdenziali, è attribuito in via esclusiva all'Agenzia delle Entrate in virtù delle previsioni contenute nei decreti legislativi numeri 241 e 462 del 1997; tuttavia, l'avviso di addebito conseguente emesso dall'ente previdenziale deve essere impugnato davanti al giudice del lavoro, non avendo previsto il legislatore del 1997 alcuna deroga in punto di giurisdizione (cfr., da ultimo, Cass. SS.UU. n. 19523/2018).
Va evidenziato, altresì, che gli atti di accertamento disposti dall'Agenzia delle Entrate costituiscono atti di esercizio anche del rapporto previdenziale quali atti amministrativi di ricognizione dell'avveramento del fatto giuridicamente rilevante e cioè la produzione di un certo reddito da parte del lavoratore autonomo e sono idonei a fondare la pretesa previdenziale dell' , qualora il contribuente non ne contesti l'esito con prove di Pt_1
segno contrario. Dalla portata presuntiva dell'accertamento tributario deriva la necessità che il contribuente per evitare il consolidamento dello stesso deve contestarlo offrendo elementi di segno contrario, idonei a superare la presunzione. In mancanza di tale resistenza di segno negativo offerta dall'obbligato l'atto di accertamento dovrà ritenersi idoneo a rendere definitivo l'avveramento del fatto nello stesso contenuto (in termini
Cassazione civile, sez. lav., 20/01/2021, n. 950; cfr. Cass. n. 27617/2018, conf.
23301/2019 e n. 2102/21; Cassazione civile, sez. lav. 03/10/2019 n. 24774 Cassazione civile, sez. lav., 20/08/2019, n. 21541 cfr fra le altre, Cass. n. 13463 del 2017 e n. 19640 del 2018).
4. Nel caso in esame l'opponente non ha sollevato con l'atto introduttivo del giudizio alcuna contestazione in ordine all'accertamento tributario. Le uniche eccezioni sollevate hanno riguardato il difetto di emanazione di un atto presupposto, la violazione dell'art. 24, comma 3, del D.Lgs n. 46/1999 e l'omessa indicazione dei criteri di calcolo delle sanzioni civili e degli interessi di mora.
La sentenza n. 617/01/2020 emessa dalla di Controparte_3
Siracusa- Sez. 01, del 07.02.2020, depositata il 25.02.2020, di annullamento
3 dell'accertamento fiscale (peraltro per motivi formali) è stata impugnata dinanzi alla
Commissione Tributaria Regionale di Palermo-Sezione Staccata di Siracusa dall'Agenzia delle Entrate;
allo stato il giudizio risulta pendente secondo quanto allegato da parte appellata.
Sicché in difetto di alcuna contestazione nel merito della pretesa dell e stante il Pt_1
mancata passaggio in giudicato della predetta sentenza, la stessa non può spiegare effetti sull'obbligazione previdenziale.
5. Né può accogliersi l'istanza di sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del giudizio tributario;
sul punto la Corte di Cassazione ha precisato che "Ai fini della sospensione necessaria del processo, non è configurabile un rapporto di pregiudizialità necessaria tra cause pendenti fra soggetti diversi, seppur legate fra loro da pregiudizialità logica, in quanto la parte rimasta estranea ad uno di essi può sempre eccepire l'inopponibilità, nei propri confronti, della relativa decisione" (in senso conforme v. Cass. n. 17235/2014 e Cass. n. 16844/2012)”- Sez.
6 - L, Ordinanza n.
12996 del 24/05/2018.
6. L'appello deve essere accolto parzialmente, stante la corretta statuizione di annullamento dell'avviso di addebito a norma dell'art. 24 c. 3 del d.lgs. n. 45/1999, e l'appellata deve essere condanna a pagare all' le somme portate dall'avviso di Pt_1
addebito opposto, pari alla somma di € 3.683,67 (esclusi gli oneri di riscossione e le spese di notifica), oltre ulteriori interessi di mora come per legge sino al soddisfo.
7. Le spese di lite di entrambi i gradi, liquidate come in dispositivo in relazione al valore della causa e all'attività difensiva svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando, accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, annulla l'avviso di addebito n. 598 2016 0002433985 e condanna CP_1
4 a pagare in favore dell' la somma di € 3.683,67 per i titoli di cui in CP_1 Pt_1
motivazione, oltre ulteriori interessi di mora come per legge sino al soddisfo;
condanna a pagare in favore dell' le spese di lite, che liquida in € Controparte_1 Pt_1
1.312,00 per il primo grado e in € 1.458,00 per il presente grado, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 19/09/2024.
Il consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Caterina Musumeci Dott.ssa Elvira Maltese
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