Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 30/05/2025, n. 1439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1439 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sez. VI civile
Nella persona del GOP Avv. Laila Veneri
Nel procedimento RG 10924/2024
Ad oggetto: contratto di appalto
Promosso da:
con sede legale in Genova, nella persona Parte 1
dell'Amministratore Unico e legale rappresentante Parte_2 , rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv. Alessandro Nicolini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Genova, Via dei SS. Giacomo e Filippo n. 15/6, come da procura allegata all'atto di citazione in opposizione.
Attrice in opposizione
Avverso
,con sede legale in Controparte_1
,rappresentata e difesa dall'avv. Recco in persona del legale rappresentante, sig. CP 1
Alessandro Dalla Sega presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Piazza Cittadella n. 13, 37122
Verona (VR), come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta opposta
Conclusioni per le Parti
Parte attrice: "Voglia il Tribunale di Genova, per i motivi meglio esposti in narrativa, previa verificazione della scrittura privata prodotta in causa quale prod. n. 2:
revocare, annullare e/o dichiarare nullo o comunque inefficace in tutto o in parte il decreto ingiuntivo opposto, anche con riferimento alla liquidazione delle spese e degli esborsi per la fase monitoria;
condannare la convenuta opposta alla rifusione delle spese, competenze e compensi del presente procedimento". Con vittoria di spese legali e peritali del presente giudizio”.
Parte convenuta:
In via principale:
rigettare, a qualsiasi titolo di legge, l'opposizione formulata da controparte avverso il decreto ingiuntivo n. 2715/2023 del 13.10.2023 per i motivi discussi in narrativa, confermandolo e munendo quest'ultimo di efficacia esecutiva e per l'effetto condannare, a qualsiasi titolo di legge, la società [...] con sede legale in 16131 - Genova (GE), Via Scribanti 7/1, codice fiscale e Parte_1
P.IVA 1 al pagamento della somma di € 38.600,80 oltre interessi, spese della procedura di p.iva: '
ingiunzione e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo a favore dell'istante;
In via subordinata:
condannare Parte 1 al pagamento della predetta somma di € 38.600,80, o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi, spese della procedura di ingiunzione e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo a favore dell'istante.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte_3 (d'ora innanzi Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo Parte adiva in giudizio il Tribunale di Genova per sentir dichiarare la revoca e/o semplicemente annullamento del decreto ingiuntivo RG 9029/2023 emesso dal Tribunale di Genova;
a tal fine
Cont sosteneva: di aver commissionato a la fornitura relativa a due cantieri: Via Pontiroli in Bogliasco e
Via Vittorini in Genova.
Mentre nessuna problematica ha offerto il cantiere di Bogliasco, la fornitura dei serramenti relativa al
Cont cantiere di Genova venne eseguita da altra società, tale Fossati Serramenti srl, suggerita dalla stessa la quale tuttavia si riservava la posa in opera.
Parte ha affermato di aver regolarmente pagato a Fossati Serramenti la fornitura e contestato il Cont pagamento preteso da e di cui alle fatture oggetto del procedimento monitorio. Si costituiva in giudizio la società opposta contestando le affermazioni e pretese avversarie, in particolare, sempre per accordi contrattuali, come il rapporto dovesse comunque svolgersi sempre con
TCT.
Con ordinanza del 28 giugno 2024 questo GOP concedeva la provvisoria esecutività del decreto opposto;
espletata quindi la prova orale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 18 aprile 2025.
1.La domanda di parte convenuta opposta è fondata e come tale deve essere accolta.
Pacifico agli atti di causa che La società Fossati abbia fornito i serramenti relativi al cantiere di Genova
Parte Contr V. Vittorini, ciò su accordo tra invero entrambe le Parti confermano la esistenza di e
Contr rapporti commerciali consolidati, della eccessività di un preventivo fornito da la quale suggeriva di ordinare la produzione a società terza,riservandosi comunque la posa in opera.
Contr Sostiene la Difesa di di aver tenuto i rapporti relativi alla fornitura del cantiere rapportandosi con la Fossati perdelucidazioni in ordine ai materiali, come la corrispondenza via email prodotta conferma.
La Difesa di parte opponente nega un rapporto contrattuale che la veda coinvolta, affermando che la posa dei serramenti in Via Vittorini è stata ordinata dalla Fossati, paventando quindi un difetto di Cont legittimazione passiva;
il pagamento da parte di Fossati della fattura 314/2022 emessa dalla stessa confermerebbe l'assunto.
è infondata;
risulta agli atti di causa la dichiarazione di fine lavori del 10/10/2022 La pretesa
Parte e non oggetto di contestazione, con la quale la stessa committente dichiara che la sottoscritta da CP 1 ha provveduto a sostituire i serramenti presso la U.I di Genova Via Vittorini, ditta installatrice dichiarazione che non avrebbe avuto motivo di rilasciare se non coinvolta nel rapporto contrattuale.
Non solo: con dichiarazione rilasciata via email è la stessa Fossati ad affermare." ...Nel caso specifico gli accordi relativi alla posa in opera sono stati concordati direttamente tra voi e Parte 1 e non fatturata dalla
Fossati nei documenti n. 6803 e 9243/2021, come del resto previsto anche dalle conferme d'ordine n. 17821-17842.
Nella speranza di aver chiarito il malinteso venutosi a creare porgo cordiali saluti"
impiegata della Fossati Serramenti, conferma l'ordine dei serramenti da La teste Testimone 1
Parte Cont Co parte di su incarico di il quale, afferma "...dopo la segnalazione mi è pervenuta da l'ordine di Co ordine che abbiamo rinviato a perché lo rinviasse a Parte 1 Boz faceva da tramite..." ed Parte_5 و
inoltre "...i serramenti sono stati posati da Pt_6 Cont La fattura 314/2022 emessa da a Fossati è ragionevolmente emessa sia per la collaborazione di cantiere prestata (ivi compresa la misurazione delle finestre) sia per la segnalazione di nuovo cliente.
Testimone_2 e Tes 3La misurazione dei serramenti è confermata dal testi operai della
Società Boz, con deposizione resa alla udienza del 01 ottobre 2024, della cui attendibilità questo GOP
non ha motivo di dubitare.
2. Nessuna contestazione da parte della opponente si riscontra per quanto attiene il cantiere in
Bogliasco, la cui fattura 334/2022 non è stata onorata.
3. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 44/2014 aggiornato con il
DM 147/2022 tenuto conto del valore della causa e della attività svolta dalle Parti.
PQM
Il Tribunale di Genova, nella persona del GOP Avv. Laila Veneri, disattesa ogni contraria istanza
Conferma il decreto ingiuntivo 9029/2023 emesso dal Tribunale di Genova il 12 ottobre 2023.
Condanna Parte opponente a rifondere parte attrice delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 7.616 per compenso professionale oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Genova il 28 maggio 2025
IL GOP
Avv. Laila Veneri