Articolo 6 della Legge 6 ottobre 1967, n. 949
Articolo 5Articolo 7
Versione
11 novembre 1967
Art. 6.
L'Assemblea nazionale dell'Ente potra' deliberare ogni anno, su proposta del Consiglio di amministrazione, che una aliquota del fondo stanziato dal Consiglio di amministrazione in bilancio preventivo per l'assistenza sanitaria, sulla base delle eventuali eccedenze, venga destinata alla erogazione di sussidi una tantum in favore di iscritti o loro superstiti che versino in particolare bisogno.
L'Assemblea nazionale dell'Ente potra' altresi' deliberare ogni anno, su proposta del Consiglio di amministrazione, sulla costituzione di un fondo per la concessione di mutui e prestiti ipotecari secondo le norme stabilite dal regolamento.
Entrata in vigore il 11 novembre 1967