Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 25/02/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00092/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00460/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di ES (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 460 del 2024, proposto da
ON De RT, rappresentato e difeso dagli avvocati Arianna Coppola, Antonio Zimbardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;
per l'accertamento
dell’obbligo della p.a. di concludere il procedimento ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 bis del d.lgs. 26/03/2001, n. 151 e 10 bis della L. 07/08/1990, n. 241;
nonché per la condanna dell’Amministrazione resistente a provvedere sulla domanda presentata dall’odierno ricorrente in data 16/09/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2025 il dott. Giovanni Giardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista la memoria depositata in data 9 gennaio 2025 con cui parte ricorrente ha rappresentato che dopo la proposizione del gravame l’Amministrazione ha notificato il decreto di trasferimento del ricorrente, accogliendo la sua domanda, ed ha chiesto, quindi, dichiararsi cessata la materia del contendere previa condanna alle spese a carico dell’Amministrazione in virtù del principio di soccombenza virtuale;
ritenuto che, in riferimento a quanto sopra esposto, sia venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, stante l’oggettivo soddisfacimento dell’interesse originariamente leso con piena soddisfazione della pretesa di parte ricorrente;
ritenuto, in definitiva, che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.;
ritenuto, da ultimo, che in ossequio al canone della soccombenza virtuale, le spese vadano poste a carico della parte resistente, atteso che il soddisfacimento dell’interesse del ricorrente ad ottenere l’invocato trasferimento è avvenuto soltanto dopo lo spirare il termine di conclusione del procedimento e successivamente all’instaurazione dell’odierno giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di ES (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere e condanna il Ministero dell'Interno a pagare alla parte ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in complessive euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in ES nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Passoni, Presidente
Massimiliano Balloriani, Consigliere
Giovanni Giardino, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Giardino | Paolo Passoni |
IL SEGRETARIO