Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 11/02/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 5709 / 2022 RG
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 29.1.2025, dispositivo della sostituzione dell'udienza prevista per il giorno
11 Febbraio 2025 con note scritte da depositarsi entro le ore 10.00 del medesimo giorno d'udienza; letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 11/02/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 5709/2022 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto:
Ripetizione indebito;
Reddito di cittadinanza;
T R A
(CF ), rappresentato e difeso, in virtù di procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. Giovanni Iamonte;
C O N T R O
, in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante p.t, rappresentato e difeso dagli avvocati meglio indicati nella procura in atti resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.12.2022, il ricorrente in epigrafe ha evidenziato che con provvedimento del 18.02.2022, pervenuto al ricorrente in data 28.2.2022, era stata comunicata dall' la revoca del reddito di cittadinanza, presentata in data 12.11.2020 (prot. n. INPSRDC- CP_1
2020-3469326) in ragione della non coincidenza, segnalata dal Comune di Montebello Jonico, tra il nucleo familiare indicato nella Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) allegata alla domanda e quello reale composto non dal solo ricorrente ma anche dalla moglie e dal figlio.
Ha altresì evidenziato che, in data 23.05.2022, a seguito della revoca del suddetto beneficio, era stato notificato l'ulteriore provvedimento di restituzione delle somme, versate a tale titolo da dicembre 2020 a gennaio 2022, per un importo complessivo di € 6.311,69. CP_ Sottolineando di aver proposto ricorso amministrativo al Comitato Provinciale il 19.4.2022, rimasto privo di riscontro, ha concluso domandando l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento di revoca del beneficio del reddito di cittadinanza e della conseguente richiesta di restituzione delle somme versate da parte dell' , in ragione del possesso in capo di tutti i requisiti CP_1
richiesti dalla legge per ottenere il beneficio.
Sul punto ha affermato che, al momento della presentazione della domanda, la convivenza con la moglie (da cui si separò legalmente in tempi successivi) e con il figlio era già cessata, tanto da dover ritenere veridica la dichiarazione resa nella DSU del novembre 2020.
Si è costituito in giudizio l' che eccepito la necessità di integrazione del contraddittorio nei CP_1
confronti del Comune di residenza ai sensi art. 102 c.p.c.
Ha ancora eccepito l'inammissibilità dell'azione giudiziaria per intervenuta decadenza ai sensi del
D.L. 19.9.1992 n.384, convertito con L.14.11.1992 n.438 e l'improcedibilità della domanda, ove non fosse provato l'esaurimento in tutte le sue fasi, del prescritto iter amministrativo, ex art. 443 c.p.c.
Ancora ha sostenuto la prescrizione della pretesa restitutoria e nel merito l'infondatezza del ricorso.
Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
*****
1. La domanda è infondata e non merita accoglimento.
1.2. Vanno innanzitutto rigettate le domande proposte in via preliminare da parte resistente.
Con riguardo alla richiesta di integrazione del contraddittorio, va osservato che la concessione e CP_ l'erogazione della prestazione, cui si riferisce l'indebito, è di esclusiva competenza dell' essendosi il Comune di residenza del ricorrente limitato a effettuare una segnalazione di tipo anagrafico.
Non sussistono pertanto i presupposti per l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 CP_ c.p.c., essendo esclusivamente l' il soggetto legittimato nell'ambito del rapporto giuridico sostanziale.
Allo stesso modo, il ricorrente ha allegato al ricorso la documentazione che prova l'effettuazione del ricorso amministrativo, quale condizione di procedibilità ex art. 433 cpc, rimasto tuttavia senza alcun riscontro.
Non condivisibile è inoltre l'eccezione di decadenza dall'azione giudiziale.
Nondimeno, seppure – in ipotesi – si qualificasse il reddito di cittadinanza come prestazione temporanea, cui si applica il termine decadenziale di un anno ex art. 47 comma 2, Dpr 639 del 1970, lo stesso risulterebbe rispettato giacché l'atto introduttivo del presente giudizio è stato incardinato il
24 dicembre 2022 successivamente al ricorso amministrativo avverso il provvedimento di sospensione della prestazione risalente al 28 febbraio 2022.
1.3. Nel merito va osservato che il thema decidendum attiene alla legittimità della revoca del
Reddito di cittadinanza allorché il richiedente, al momento della domanda, dichiari ai fini Isee – nella
DSU – di essere l'unico componente del nucleo familiare in quanto non convivente – secondo la sua prospettazione – con il figlio e la moglie, pur non essendo ancora legalmente separato, e rispetto ai quali non abbia fornito la prova della modifica di residenza anagrafica.
Va premesso che il Decreto-legge n. 4 del 2019, nella formulazione applicabile ratione temporis
(l'istituto è stato abrogato dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197), individuava i beneficiari della misura, richiedendo una serie di requisiti reddituali e patrimoniali, riferiti o all'intero nucleo familiare o ai membri dello stesso.
Dirimente ai fini della concessione del beneficio era l'esatta determinazione del nucleo familiare, affidata in prima battuta alle autocertificazioni dei soggetti richiedenti (attraverso la DSU), soggette ai controlli eventuali e successivi della Pubblica amministrazione.
La norma al comma 5 stabiliva che “Ai fini del Rdc, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Rdc, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013:
a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione;
se la separazione o il divorzio sono avvenuti successivamente alla data del 1° settembre 2018, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale;
a-bis) i componenti già facenti parte di un nucleo familiare come definito ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini dell'ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione (…)”.
Il richiamato art. 3 del Dpcm 159 del 2013 (rubricato Nucleo familiare) stabilisce:
1. Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo.
2. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare. A tal fine, identificata di comune accordo la residenza familiare, il coniuge con residenza anagrafica diversa è attratto ai fini del presente decreto nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare. In caso di mancato accordo, la residenza familiare è individuata nell'ultima residenza comune ovvero, in assenza di una residenza comune, nella residenza del coniuge di maggior durata. Il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, è attratto ai fini del presente decreto, nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge.
3. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi:
a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;
b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 del codice di procedura civile;
c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali”.
Così ricostruito il quadro normativo, si osserva che il ricorrente ha – sotto il profilo fattuale – affermato, formulando in tal senso richiesta di prova testimoniale, di aver interrotto la convivenza con la moglie e il figlio in epoca precedente alla presentazione della DSU di novembre 2020.
Invero, considerata la natura documentale della circostanza, non ha allegato alcun certificato storico di residenza attestante la distinzione di residenza al momento dell'interruzione, di fatto, del rapporto coniugale.
Al contrario proprio nel ricorso per separazione consensuale (cfr. allegato 7 ricorso), successivo alla presentazione della domanda tesa ad ottenere il Reddito di cittadinanza, la residenza della coniuge coincide con via Tigani 41, ovvero la medesima residenza mantenuta e dichiarata costantemente dal ricorrente.
Ciò posto, la normativa sopra richiamata è chiara nello stabilire che la semplice interruzione della convivenza tra coniugi non fa venire meno l'appartenenza degli stessi al medesimo nucleo familiare, rilevante ai fini della percezione del Reddito di cittadinanza.
Invero, in forza di quanto prescritto dal citato d.l. 4/2019, neppure la modifica di residenza anagrafica di uno dei coniugi (in questo caso non provata), a seguito di separazione e divorzio
(intervenuta solo il 18 marzo 2022, successivamente alla dichiarazione DSU), è circostanza idonea a escludere l'appartenenza dei coniugi allo stesso nucleo familiare, allorchè il cambio non sia
“certificato da apposito verbale della polizia locale”.
Del pari, secondo il chiaro disposto dell'art. 2, comma 3, del Dpcm 159 del 2013, il cambio di residenza – come detto non provato e, piuttosto, smentito dai dati anagrafici contenuti nel ricorso per separazione consensuale – avrebbe assunto rilievo esclusivamente al momento della declaratoria di separazione atteso che la norma, per il periodo pregresso, considera un'unica residenza (v. comma 2, art. 2)
Pertanto, sulla scorta della normativa appena richiama risulta oltremodo evidente che la dichiarazione resa dal ricorrente nella DSU, su cui si è fondata la concessione del Reddito di cittadinanza, non era in linea con le norme di legge che il legislatore del 2019 dettò specificamente al fine di impedire che la semplice asserita interruzione della convivenza potesse consentire a soggetti sprovvisti dei requisiti necessari di ottenere il beneficio;
il ricorrente, infatti, non avrebbe potuto dichiarare di essere l'unico componente del nucleo familiare.
1.4. Sotto il profilo sanzionatorio l'art. 7, comma 4, d.l. 4/2019, prescrive che“Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”. CP_
Legittimo, dunque, risulta l'operato dell' che ha revocato il Reddito di cittadinanza richiedendo la restituzione di quanto indebitamente percepito.
Conclusivamente, il ricorso non può trovare accoglimento.
1.5. Occorre nondimeno rilevare come la condotta, oggetto di valutazione nel presente giudizio, possa assumere rilevanza penale in considerazione della non rispondenza al vero dei dati contenuti nella DSU.
L'art. 7 del citato Decreto-legge n. 4 dispone infatti che “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni”.
Pertanto, si impone a questo decidente – ai sensi dell'art. 311, comma 4, c.p.p. – la trasmissione della presente sentenza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria per le valutazioni di competenza.
1.6. Per ciò che concerne le spese processuali, va disposta l'esenzione dal pagamento nei confronti della parte soccombente, tenuto conto della dichiarazione relativa alla situazione reddituale e del disposto dell'art. 152 disp. att. c.p.c. nella formulazione attualmente in vigore.
Risultando il ricorrente ammesso provvisoriamente al patrocinio a spese dello Stato, con separato
Decreto sarà disposta la liquidazione dei compensi al Difensore.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Rigetta il ricorso.
Nulla sulle spese.
Dispone la trasmissione della presente sentenza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Reggio Calabria, lì 11/02/2025.
Il Giudice
Francesco De Leo