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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 04/03/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. 236/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, nelle persone dei magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Anna Bora ConSIliere
Dr. Paola Mureddu ConSIliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta al N. 236/2023 R.G.; promossa da
(C.F.: ); Parte_1 C.F._1
(C.F.: ); Parte_2 C.F._2
(C.F.: ; Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Paolo Conti;
PEC:
Email_1
APPELLANTI contro
(C.F.: ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo procuratore speciale;
rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Fonsi - pec: Email_2
APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE
e contro pagina 1 di 13 (C.F.: ); CP_2 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 95/2023, emessa dal Tribunale di
Fermo in data 8.2.2023, nel giudizio iscritto al n. 1525/2020 R.G.
CONCLUSIONI
Per gli appellanti: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, in accoglimento della presente impugnazione, riformare integralmente la sentenza
n. 95/2023 emessa dal Tribunale di Fermo il 6.2.23 e depositata l'8.2.23 nel giudizio civile iscritto al n. 1525/20 R.G. nonché le ordinanze del 17.9.21 e del
23.9.21 e, per l'effetto:
- IN VIA ISTRUTTORIA, invalidare e rendere comunque priva di efficacia la c.t.u. eseguita dall'Ing. Persona_1
- NEL MERITO, previo accertamento del grado di responsabilità nella causazione del sinistro stradale per cui è causa che sarà ravvisato in capo al conducente del veicolo tg. TE296900, condannare i convenuti, in solido tra di loro, a risarcire agli attori i danni fisici, patrimoniali e non patrimoniali dagli stessi subiti a seguito del sinistro preindicato, i quali vengono così quantificati: per Parte_1
€217.000,00, oltre interessi legali dal giorno del sinistro al soddisfo, o quel maggiore o minor importo che sarà ritenuto di giustizia;
per Parte_2
€20.500,00, oltre interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo o quel maggiore o minor importo che sarà ritenuto di giustizia;
per Parte_3
€20.500,00 oltre interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo o quel maggiore o minor importo che sarà ritenuto di giustizia;
- SEMPRE NEL MERITO, riformare la gravata decisione con annullamento della parte relativa alla condanna degli attori alla rifusione delle spese di lite.
Con vittoria di spese e competenze relative al doppio grado di giudizio"
Per l'appellata - appellante incidentale: “Piaccia Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza respinta:
a) in via principale, accogliere l'appello incidentale spiegato dalla e, per CP_1
l'effetto, in riforma della sentenza n. 95/2023 emessa dal Giudice del Tribunale di
Fermo, rigettare tutte le domande proposte dai SI.ri e in quanto Parte_1 Pt_2
pagina 2 di 13 infondate in fatto ed in diritto e sfornite di prova;
b) in subordine, in caso di conferma della sentenza di primo grado, riformare il capo relativo alla personalizzazione del danno per le ragioni meglio illustrate in narrativa e, per l'effetto, rigettare la relativa domanda o, comunque, in estremo subordine riconoscere la minor somma che sarà accertata in corso di causa;
c) rigettare, in ogni caso, l'appello principale in quanto infondato in fatto ed in diritto e, comunque, non provato per le ragioni meglio illustrate in narrativa;
d) con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre spese generali, CPA ed IVA”.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli odierni appellanti convenivano dinanzi al Tribunale di Fermo la nonché Controparte_1 la al fine di ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti a CP_2 seguito del sinistro stradale avvenuto in data 7.9.2017 nel territorio del Comune di Montefalcone Appennino (FM), in conseguenza del quale l'attrice
[...]
alla guida dell'autovettura Fiat Bravo (tg. ET114JT) - di proprietà della Parte_1
- aveva riportato lesioni personali, a seguito dello scontro Controparte_3 con l'autocarro tg. TE296900, di proprietà della e condotto da CP_2
Persona_2
Parte attrice chiedeva al primo Giudice il ristoro del c.d. danno differenziale, ottenuto decurtando dall'ammontare complessivo dei danni dalla stessa subiti - pari a complessivi €.592.166,00 - quanto percepito dall' (€.157.682,53) CP_4 per l'invalidità permanente accertata da detto Istituto (trattandosi di infortunio in itinere, in quanto la si stava recando al lavoro). Parte_1
Ai fini del giudizio così instaurato, la chiedeva la somma complessiva Parte_1 di €.217.000,00, mentre e - rispettivamente marito e Parte_2 Parte_3 figlio della e con la stessa conviventi - chiedevano la somma di Parte_1
€.10.000,00 ciascuno, quale ristoro del pregiudizio dai medesimi subito, in termini di mutamento delle loro abitudini di vita e di sofferenza per i patimenti della propria congiunta.
pagina 3 di 13 Si costituiva la società convenuta, che contestava l'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto, ritenendo che l'occorso fosse stato determinato in via esclusiva dalla condotta imprudente dell'attrice.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Fermo attribuiva in misura preponderante la responsabilità dell'incidente alla condotta incauta della riconoscendo in capo al conducente dell'autocarro una responsabilità Parte_1 marginale, in misura del 15%.
Con la medesima pronuncia, il Tribunale accoglieva la domanda attorea in riferimento al solo danno patrimoniale per le spese mediche documentate
(€.2.340,00) nella misura del 15%, per un importo di €.351,00 e, valutato il concorso di colpa prevalente della e l'esito complessivo della lite;
Parte_1 ritenuta la soccombenza sostanziale di parte attrice, la condannava all'integrale refusione delle spese di lite in favore della controparte, ponendo le spese di
C.T.U. interamente a suo carico.
Avverso detta sentenza hanno proposto appello , e Parte_1 Parte_2
, chiedendo che sia accertata l'esclusiva responsabilità e/o la Parte_3 responsabilità preponderante - in ordine alla verificazione del sinistro - del conducente dell'autocarro , con conseguente condanna della Persona_2 società appellata a risarcire agli attori tutti i danni - patrimoniali e non patrimoniali - dagli stessi subiti a seguito del sinistro de quo.
La si è costituita in giudizio, contestando Controparte_1 il gravame ex adverso interposto - in quanto infondato in fatto e in diritto - e formulando appello incidentale, volto a contestare il concorso di colpa erroneamente riconosciuto dal primo Giudice (nella misura del 15%) in capo al conducente dell'autocarro, sul rilievo che - invero - la dinamica del sinistro, così come emersa dalla ricostruzione operata dai CC e dalla Relazione del C.T.U. nominato in prime cure, deporrebbe per il riconoscimento di colpa esclusiva della in ordine alla sua causazione. Parte_1
In data 16.1.2025, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e trascritte in epigrafe, a seguito dell'assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.
pagina 4 di 13 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame, gli appellanti censurano, innanzitutto, l'iter logico seguito dal giudicante, per aver erroneamente reputato provata la responsabilità prevalente della nella causazione del sinistro (in misura pari all'85%), Parte_1 contestando anche l'illegittima acquisizione dell'intero rapporto dei Carabinieri da parte del C.T.U., all'uopo autorizzato con Ordinanza.
In proposito, la difesa degli appellanti osserva che, qualora il C.T.U. non avesse tenuto conto dei rilievi fotografici di cui al predetto verbale, non sarebbe stato possibile superare la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054, cpv. c.c.
Con il secondo e il terzo motivo di gravame, gli appellanti eccepiscono, in primis,
l'erroneità della decisione per travisamento dei fatti di causa, avendo il Giudice di prime cure accolto in maniera acritica le risultanze della C.T.U., mentre avrebbe dovuto riscontrare che l'autocarro - al momento della collisione - aveva interamente invaso l'opposta corsia di marcia (come si evince dalla circostanze che le ruote dell'automezzo risultano sterzate verso sinistra), con conseguente applicazione della disciplina di cui all'art. 2054, comma 2, c.c.
Gli appellanti, inoltre, deducono la violazione, da parte del conducente dell'autocarro, degli artt. 141 e 143 C.d.S. - per non aver quest'ultimo adeguato la velocità di marcia alla peculiarità del tratto stradale che stava attraversando e per non aver tenuto debitamente la destra - con conseguente riconoscimento, in capo alla parte appellata, di un concorso di colpa nella realizzazione del sinistro pari almeno al 30-40%.
Con il quarto motivo di gravame, poi, gli appellanti contestano la sentenza gravata in relazione al quantum debeatur, dal momento che - contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale - il risarcimento spettante all'attrice a titolo di danno differenziale dovrebbe essere esteso anche alle ulteriori voci di danno
(diverse dalle spese mediche), rappresentate dalla differenza tra il danno biologico da invalidità permanente determinato dall' e quello accertato in CP_4 sede di C.T.U. a titolo di “personalizzazione del danno biologico” e per inabilità temporanea.
pagina 5 di 13 Con il quinto motivo di gravame, gli appellanti censurano la decisione impugnata laddove il giudicante ha erroneamente negato il risarcimento richiesto da Pt_2
e (marito e figlio conviventi della SI.ra , in
[...] Parte_3 Parte_1 termini di “sofferenza nell'animo” generatasi dal sinistro occorso alla SI.ra dato che, in realtà, dal fatto illecito del sarebbe derivato uno Parte_1 Per_2 stravolgimento nelle abitudini di vita dei medesimi.
Da ultimo, gli appellanti lamentano la violazione dell'art. 91 c.p.c., per aver il giudicante posto a carico degli attori - in solido - la condanna alla refusione delle spese di lite e quelle di C.T.U. in favore della Compagnia assicuratrice convenuta, considerato il parziale accoglimento della domanda attorea.
Con il proprio appello incidentale, articolato in più punti, la Società appellata eccepisce l'erroneo riconoscimento - da parte del primo Giudice - del concorso di colpa del conducente dell'autocarro nella causazione del sinistro (seppure nella misura ridotta del 15%), rilevando come, al contrario, dal rapporto dei Carabinieri
e dalla C.T.U. svolta in primo grado, sia emersa l'esclusiva responsabilità della che, procedendo in senso contrario a quello dell'autocarro, invadeva Parte_1
l'opposta corsia di marcia, determinando l'incidente.
Secondo la difesa dell'appellata, infatti, non sarebbe stato eSIibile un tipo di condotta differente da parte del conducente, poiché quest'ultimo teneva una velocità prudenziale, ben al di sotto dei limiti di legge: secondo un giudizio di prevedibilità ex ante, qualsivoglia comportamento non sarebbe stato, comunque, idoneo ad evitare l'impatto.
D'altro canto, l'appellante incidentale lamenta che il Giudice di primo grado avrebbe posto in essere una duplicazione risarcitoria, avendo liquidato una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e una ulteriore a titolo di danno dinamico-relazionale pur non essendo presente agli atti prova alcuna in relazione a quest'ultima voce di danno, già contemplata nella collocazione tabellare del danno.
Il primo motivo d'appello, attinente alla correttezza metodologica della
Consulenza tecnica d'ufficio - relativamente ad un ipotizzato ampliamento dell'indagine tecnica oltre i limiti consentiti dai poteri che la legge conferisce al pagina 6 di 13 consulente - risulta infondato, dal momento che la S.C., ha anche ribadito che “il
CTU, nei limiti dell'incarico ricevuto e nel rispetto del contraddittorio, può acquisire documenti presso enti pubblici, purché tali documenti non siano destinati a provare i fatti principali dedotti dalle parti, ma servano solo come elemento accessorio per la determinazione tecnica del giudice”. (Cass., Ordinanza
n. 3947/2025).
Osserva la Corte che, nel caso di specie, il rapporto dei CC non è stato utilizzato al precipuo fine di provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni - che è onere delle parti provare - in quanto l'acquisizione della documentazione fotografica allegata al verbale non ha, in alcun modo, introdotto un nuovo tema di indagine, né interessato i fatti costitutivi della domanda che, all'evidenza, erano stati già ampiamenti allegati e provati dalle parti attraverso l'attività difensiva svolta.
In effetti, al Consulente tecnico d'ufficio non si applicano le preclusioni/limitazioni previste per le parti;
egli - in quanto ausiliario del Giudice - può agire nella maniera ritenuta più opportuna per rispondere ai quesiti formulati, con l'unico limite di non accertare fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni.
Con riferimento al secondo e terzo motivo dell'appello principale e al primo motivo dell'appello incidentale - da esaminarsi congiuntamente per ragioni di ordine logico-sistematico, in quanto afferenti alla dinamica del sinistro e all'efficienza causale della condotta di guida dei due conducenti - è doveroso richiamare preliminarmente il consolidato orientamento di legittimità in merito all'art. 2054, comma 1, c.c., in forza del quale: “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
In proposito, la S.C. ha chiarito che, laddove il legislatore fa riferimento alla prova dell'inevitabilità del danno “non configura a carico del conducente un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma una responsabilità presunta da cui il medesimo può liberarsi dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero
pagina 7 di 13 dimostrando non l'impossibilità di una condotta diversa o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto” (in tal senso: Cass. civ., Ord. n.4130/2017).
Di conseguenza, per poter esprimere un giudizio in merito alla riconducibilità - o meno - del sinistro de quo al comportamento alla guida dell'odierna appellante o del non si può prescindere da un'attenta disamina del comportamento di Per_2 ambedue i conducenti in relazione alle circostanze di fatto (ex multis Cass. civ.
n.4666/2021).
Nella fattispecie in esame, il C.T.U. ha accertato che “la Sig. perdeva il Parte_1 controllo dell'atv A condotta deviando progressivamente verso la corsia di marcia opposta fino ad invaderla parzialmente;
ad una velocità compresa tra i 50 ÷ 55 km/h inferiore al limite di categoria di 70 km/h, dalla direttrice contraria sopraggiungeva l'atc B condotto dal Sig. mantenendo una corretta Per_2 posizione in corsia percorrendo la curva per Lui sinistrorsa, il quale reagiva tempestivamente al pericolo incombente non appena palesatosi all'interno del campo visuale, ma senza avere alcuna concreta possibilità di evitare lo scontro”.
In ordine all'evitabilità dell'impatto, il medesimo C.T.U. scrive: “Per quanto concerne le condizioni di evitabilità, visto l'ipotizzato assetto relativo all'urto, ritengo che la sola conducente atv A aveva la possibilità di evitare il sinistro mantenendo una corretta attenzione alla guida, senza invadere parzialmente la corsia di marcia opposta”.
Rispetto alla condotta di guida tenuta dal SI. il C.T.U. ha rilevato che Per_2 questi “marciava correttamente il più vicino possibile al margine della carreggiata
(vista anche la limitata ampiezza della corsia percorsa) come prescritto per transito in curva - c.d. “dx rigorosissima‟ - con un'elevata attenzione alla guida palesata dalla pronta reazione al pericolo incombente”.
Le doglianze sollevate dall'appellata nell'impugnazione incidentale - attinenti sostanzialmente all'erroneo riconoscimento di un profilo concorsuale di pagina 8 di 13 responsabilità in capo al conducente dell'autocarro - non hanno pregio, essendo pienamente condivisibili le risultanze della C.T.U. espletata dall'Ing. Per_1
Al riguardo, il Consulente ha, infatti, precisato che - sebbene la responsabilità del sinistro sia riconducibile alla condotta di guida della che appare Parte_1 censurabile per le considerazioni sopra riportate - se il “avesse Per_2 mantenuto una velocità di marcia inferiore ai 50 ÷ 55 km/h registrati dal cronotachigrafo (ovverosia commisurata e consona allo stato dei luoghi ed alle caratteristiche del veicolo e del carico trasportato) probabilmente gli effetti lesivi sarebbero stati più contenuti”.
Da tale premessa, appare ragionevole far discendere l'anzidetta attribuzione di responsabilità nella misura del 15%, che risulta del tutto ragionevole, in virtù dei fatti di causa così come accertati.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, tutte le doglianze articolate dalle parti con riferimento alla ricostruzione del sinistro e all'attribuzione delle rispettive responsabilità appaiono destituite di fondamento, in quanto sconfessate dalla dinamica fattuale effettivamente realizzatasi e da tutte le circostanze del caso concreto sin qui ripercorse, che depongono per una ricostruzione del sinistro in senso conforme a quanto riconosciuto dal Giudice di primae curae.
Anche il quarto motivo di appello principale risulta destituito di fondamento.
Ed invero, ritiene il Collegio che quanto corrisposto dall' alla sia CP_4 Parte_1 pienamente satisfattivo: ed invero, la questione della risarcibilità del c.d. “danno differenziale” attiene alla disciplina di carattere generale della responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c., che richiede la sussistenza del danno ingiusto, del fatto lesivo, del nesso causale e della colpevolezza dell'agente; d'altro canto,
l'indennizzo dell' si fonda sull'art. 13 D. lgs. 28/2000, che riconosce CP_4
l'indennizzo a prescindere dall'accertamento della responsabilità in capo al danneggiante, e non è diretto al ristoro integrale del danno, ma è composto da due sole voci, volte a indennizzare, l'una, il danno biologico permanente - che si basa su parametri di liquidazione differenti rispetto a quelli utilizzati in ambito civilistico - e, l'altra, il danno patrimoniale, consistente nella riduzione della capacità lavorativa e di guadagno (Cass., n. 3694/2023).
pagina 9 di 13 Sicché, nella fattispecie per cui è causa, si osserva che la SI.ra è stata Parte_1 adeguatamente ristorata a seguito della percezione della somma riconosciutale dall'Istituto (€.157.682,53, sotto forma di rendita vitalizia come per legge, oltre agli ulteriori emolumenti previsti dal D.P.R. n. 1124/1965) e che alla stessa - ritenuta responsabile del sinistro nella misura preponderante del 85%, in base all'esito della C.T.U. cinematico dinamica - non residua ragionevolmente alcuna altra spettanza a titolo di danno biologico differenziale, rispetto alla liquidazione già effettuata da CP_4
Dalla C.T.U. medico-legale espletata nel corso del giudizio dal Dott.
[...]
è emerso che la a seguito del sinistro, ha riportato un Per_3 Parte_1 politraumatismo;
il medesimo C.T.U. ha riconosciuto all'attrice un danno biologico permanente orientativamente pari alla riduzione di 52 punti percentuali della validità complessiva (salute, integrità psicofisica) e un danno biologico temporaneo di 280 giorni (150 al 100%; 60 al 75%; 70 al 50%).
In applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano del 2024 - vigenti al momento della presente decisione - il danno non patrimoniale complessivamente subito da ammonterebbe, pertanto, a €.466.800,00: Parte_1
A) Danno Biologico Permanente: €.293.567,00, (età: 53 anni;
invalidità 52%);
B) Incremento per Sofferenza Soggettiva (50% del D.B.P., voce A):
€.146.783,00;
C) Danno Biologico Temporaneo: €.26.450,00;
Totale (voci A+B+C)=€.466.800,00, da ridursi dell'85% per il concorso di colpa della danneggiata e, dunque, determinabile nel 15% del totale (€.70.020,00).
Nessuna somma può essere, invece, riconosciuta alla a titolo di Parte_1 personalizzazione, in difetto di adeguata allegazione e prova dei presupposti per il suo riconoscimento, non essendo stata dimostrata - dall'attrice - la presenza, nel caso di specie, di ulteriori e particolari conseguenze (c.d. ricadute dinamo- relazionali) che la lesione al bene salute avrebbe determinato nella propria vita quotidiana e nelle proprie abitudini.
Com'è noto, in merito al danno esistenziale, la Cassazione ha enunciato un principio di portata generale, ai sensi del quale il danno morale è da considerare pagina 10 di 13 quale voce autonoma di danno e non inglobabile nel danno biologico (Cass.,
n.7513/2018; Cass. n.28989/2019); tuttavia, tale danno non costituisce una diretta conseguenza dell'illecito, in termini di automatismo, dovendo essere dimostrato in modo adeguato (ed ancor prima allegato) dal soggetto che abbia subito menomazioni fisiche (Cass. Sent. n. 7513, 2018, cit.).
Ebbene, dalle dichiarazioni rese dai testi attorei, non si evince la sussistenza - nel caso concreto - di conseguenze peculiari che abbiano reso il pregiudizio sofferto dalla SI.ra (già adeguatamente ristorato, per quanto detto), diverso Parte_1
e/o maggiore rispetto ai casi analoghi in cui venga riconosciuta un'invalidità analoga a quella per cui è causa.
In relazione al quinto motivo di gravame, non è stato provato lo stato di sofferenza psicologica lamentato dagli appellanti e . Parte_2 Parte_3
Ed invero, dalle dichiarazioni dai medesimi rese in sede di escussione testimoniale, emerge che le uniche circostanze idonee a fondare l'asserito riconoscimento sarebbero quelle legate allo stravolgimento (conseguente allo stato di malattia della a seguito del sinistro) delle precedenti abitudini Parte_1 di vita e rappresentate, segnatamente, dalla necessità di offrire supporto alla congiunta nell'igiene e nella cura della propria persona e, soprattutto, di farsi carico della gestione quotidiana delle attività domestiche, prima ricadenti pressoché esclusivamente sulla SI.ra ed ora necessariamente Parte_1 ridistribuite tra tutti i familiari conviventi, come peraltro previsto dal generale dovere di solidarietà e dai più specifichi obblighi di assistenza morale e materiale e di collaborazione nell'interesse della famiglia (art. 143 e art.315 bis c.c.).
Anche l'ultimo motivo di gravame dell'impugnazione principale - riguardante l'asserita violazione dell'art. 91 c.p.c. - risulta infondato.
La Suprema Corte in subiecta materia ha chiarito che, ai fini della determinazione della soccombenza, occorre guardare all'esito complessivo della lite (ex plurimis
Cass., ord. 13518/2018).
In proposito, si rileva che la domanda della SI.ra è stata, di fatto, Parte_1 respinta atteso che, a fronte di una richiesta di €.217.000,00, il Giudice di primo grado le ha riconosciuto solamente la somma di €.351,00.
pagina 11 di 13 Inoltre, le domande avanzate dagli altri due attori E ) Parte_2 Parte_3 sono state integralmente rigettate.
La reciproca soccombenza giustifica la parziale compensazione delle spese del presente grado di giudizio, in ragione dei 2/3, con condanna, in solido, degli appellanti principali - maggiormente soccombenti - a rifondere alla controparte la quota restante (pari a 1/3) delle spese di lite, liquidate come da dispositivo (ai valori minimi, con esclusione della voce “istruttoria/trattazione”, in mancanza della relativa attività processuale).
Deve, altresì, darsi atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002 per il versamento - da parte sia degli appellanti principali che dell'appellante incidentale - dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da , e e Parte_1 Parte_2 Parte_3 sull'appello incidentale proposto da Controparte_5 avverso la sentenza n. 95/2023, emessa dal Tribunale di Fermo in data 8.2.2023, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così dispone:
- rigetta l'appello principale e l'appello incidentale, confermando integralmente la gravata sentenza;
- dispone la parziale compensazione delle spese del presente grado di giudizio, in ragione dei 2/3, con condanna degli appellanti principali, in solido, a rifondere alla controparte la quota restante (pari a 1/3) delle spese di lite, che vengono liquidate - per l'intero - in €.4.997,00 per compensi professionali ed €.1.138,50 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 115/2002 per il versamento - da parte degli appellanti principali e dell'appellante incidentale - dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1
pagina 12 di 13 bis, D.P.R. cit.
Così deciso in Ancona, il 26.2.2025
Il ConSIliere Estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. Guido Federico
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, nelle persone dei magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Anna Bora ConSIliere
Dr. Paola Mureddu ConSIliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta al N. 236/2023 R.G.; promossa da
(C.F.: ); Parte_1 C.F._1
(C.F.: ); Parte_2 C.F._2
(C.F.: ; Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Paolo Conti;
PEC:
Email_1
APPELLANTI contro
(C.F.: ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo procuratore speciale;
rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Fonsi - pec: Email_2
APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE
e contro pagina 1 di 13 (C.F.: ); CP_2 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 95/2023, emessa dal Tribunale di
Fermo in data 8.2.2023, nel giudizio iscritto al n. 1525/2020 R.G.
CONCLUSIONI
Per gli appellanti: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, in accoglimento della presente impugnazione, riformare integralmente la sentenza
n. 95/2023 emessa dal Tribunale di Fermo il 6.2.23 e depositata l'8.2.23 nel giudizio civile iscritto al n. 1525/20 R.G. nonché le ordinanze del 17.9.21 e del
23.9.21 e, per l'effetto:
- IN VIA ISTRUTTORIA, invalidare e rendere comunque priva di efficacia la c.t.u. eseguita dall'Ing. Persona_1
- NEL MERITO, previo accertamento del grado di responsabilità nella causazione del sinistro stradale per cui è causa che sarà ravvisato in capo al conducente del veicolo tg. TE296900, condannare i convenuti, in solido tra di loro, a risarcire agli attori i danni fisici, patrimoniali e non patrimoniali dagli stessi subiti a seguito del sinistro preindicato, i quali vengono così quantificati: per Parte_1
€217.000,00, oltre interessi legali dal giorno del sinistro al soddisfo, o quel maggiore o minor importo che sarà ritenuto di giustizia;
per Parte_2
€20.500,00, oltre interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo o quel maggiore o minor importo che sarà ritenuto di giustizia;
per Parte_3
€20.500,00 oltre interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo o quel maggiore o minor importo che sarà ritenuto di giustizia;
- SEMPRE NEL MERITO, riformare la gravata decisione con annullamento della parte relativa alla condanna degli attori alla rifusione delle spese di lite.
Con vittoria di spese e competenze relative al doppio grado di giudizio"
Per l'appellata - appellante incidentale: “Piaccia Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza respinta:
a) in via principale, accogliere l'appello incidentale spiegato dalla e, per CP_1
l'effetto, in riforma della sentenza n. 95/2023 emessa dal Giudice del Tribunale di
Fermo, rigettare tutte le domande proposte dai SI.ri e in quanto Parte_1 Pt_2
pagina 2 di 13 infondate in fatto ed in diritto e sfornite di prova;
b) in subordine, in caso di conferma della sentenza di primo grado, riformare il capo relativo alla personalizzazione del danno per le ragioni meglio illustrate in narrativa e, per l'effetto, rigettare la relativa domanda o, comunque, in estremo subordine riconoscere la minor somma che sarà accertata in corso di causa;
c) rigettare, in ogni caso, l'appello principale in quanto infondato in fatto ed in diritto e, comunque, non provato per le ragioni meglio illustrate in narrativa;
d) con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre spese generali, CPA ed IVA”.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli odierni appellanti convenivano dinanzi al Tribunale di Fermo la nonché Controparte_1 la al fine di ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti a CP_2 seguito del sinistro stradale avvenuto in data 7.9.2017 nel territorio del Comune di Montefalcone Appennino (FM), in conseguenza del quale l'attrice
[...]
alla guida dell'autovettura Fiat Bravo (tg. ET114JT) - di proprietà della Parte_1
- aveva riportato lesioni personali, a seguito dello scontro Controparte_3 con l'autocarro tg. TE296900, di proprietà della e condotto da CP_2
Persona_2
Parte attrice chiedeva al primo Giudice il ristoro del c.d. danno differenziale, ottenuto decurtando dall'ammontare complessivo dei danni dalla stessa subiti - pari a complessivi €.592.166,00 - quanto percepito dall' (€.157.682,53) CP_4 per l'invalidità permanente accertata da detto Istituto (trattandosi di infortunio in itinere, in quanto la si stava recando al lavoro). Parte_1
Ai fini del giudizio così instaurato, la chiedeva la somma complessiva Parte_1 di €.217.000,00, mentre e - rispettivamente marito e Parte_2 Parte_3 figlio della e con la stessa conviventi - chiedevano la somma di Parte_1
€.10.000,00 ciascuno, quale ristoro del pregiudizio dai medesimi subito, in termini di mutamento delle loro abitudini di vita e di sofferenza per i patimenti della propria congiunta.
pagina 3 di 13 Si costituiva la società convenuta, che contestava l'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto, ritenendo che l'occorso fosse stato determinato in via esclusiva dalla condotta imprudente dell'attrice.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Fermo attribuiva in misura preponderante la responsabilità dell'incidente alla condotta incauta della riconoscendo in capo al conducente dell'autocarro una responsabilità Parte_1 marginale, in misura del 15%.
Con la medesima pronuncia, il Tribunale accoglieva la domanda attorea in riferimento al solo danno patrimoniale per le spese mediche documentate
(€.2.340,00) nella misura del 15%, per un importo di €.351,00 e, valutato il concorso di colpa prevalente della e l'esito complessivo della lite;
Parte_1 ritenuta la soccombenza sostanziale di parte attrice, la condannava all'integrale refusione delle spese di lite in favore della controparte, ponendo le spese di
C.T.U. interamente a suo carico.
Avverso detta sentenza hanno proposto appello , e Parte_1 Parte_2
, chiedendo che sia accertata l'esclusiva responsabilità e/o la Parte_3 responsabilità preponderante - in ordine alla verificazione del sinistro - del conducente dell'autocarro , con conseguente condanna della Persona_2 società appellata a risarcire agli attori tutti i danni - patrimoniali e non patrimoniali - dagli stessi subiti a seguito del sinistro de quo.
La si è costituita in giudizio, contestando Controparte_1 il gravame ex adverso interposto - in quanto infondato in fatto e in diritto - e formulando appello incidentale, volto a contestare il concorso di colpa erroneamente riconosciuto dal primo Giudice (nella misura del 15%) in capo al conducente dell'autocarro, sul rilievo che - invero - la dinamica del sinistro, così come emersa dalla ricostruzione operata dai CC e dalla Relazione del C.T.U. nominato in prime cure, deporrebbe per il riconoscimento di colpa esclusiva della in ordine alla sua causazione. Parte_1
In data 16.1.2025, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e trascritte in epigrafe, a seguito dell'assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.
pagina 4 di 13 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame, gli appellanti censurano, innanzitutto, l'iter logico seguito dal giudicante, per aver erroneamente reputato provata la responsabilità prevalente della nella causazione del sinistro (in misura pari all'85%), Parte_1 contestando anche l'illegittima acquisizione dell'intero rapporto dei Carabinieri da parte del C.T.U., all'uopo autorizzato con Ordinanza.
In proposito, la difesa degli appellanti osserva che, qualora il C.T.U. non avesse tenuto conto dei rilievi fotografici di cui al predetto verbale, non sarebbe stato possibile superare la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054, cpv. c.c.
Con il secondo e il terzo motivo di gravame, gli appellanti eccepiscono, in primis,
l'erroneità della decisione per travisamento dei fatti di causa, avendo il Giudice di prime cure accolto in maniera acritica le risultanze della C.T.U., mentre avrebbe dovuto riscontrare che l'autocarro - al momento della collisione - aveva interamente invaso l'opposta corsia di marcia (come si evince dalla circostanze che le ruote dell'automezzo risultano sterzate verso sinistra), con conseguente applicazione della disciplina di cui all'art. 2054, comma 2, c.c.
Gli appellanti, inoltre, deducono la violazione, da parte del conducente dell'autocarro, degli artt. 141 e 143 C.d.S. - per non aver quest'ultimo adeguato la velocità di marcia alla peculiarità del tratto stradale che stava attraversando e per non aver tenuto debitamente la destra - con conseguente riconoscimento, in capo alla parte appellata, di un concorso di colpa nella realizzazione del sinistro pari almeno al 30-40%.
Con il quarto motivo di gravame, poi, gli appellanti contestano la sentenza gravata in relazione al quantum debeatur, dal momento che - contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale - il risarcimento spettante all'attrice a titolo di danno differenziale dovrebbe essere esteso anche alle ulteriori voci di danno
(diverse dalle spese mediche), rappresentate dalla differenza tra il danno biologico da invalidità permanente determinato dall' e quello accertato in CP_4 sede di C.T.U. a titolo di “personalizzazione del danno biologico” e per inabilità temporanea.
pagina 5 di 13 Con il quinto motivo di gravame, gli appellanti censurano la decisione impugnata laddove il giudicante ha erroneamente negato il risarcimento richiesto da Pt_2
e (marito e figlio conviventi della SI.ra , in
[...] Parte_3 Parte_1 termini di “sofferenza nell'animo” generatasi dal sinistro occorso alla SI.ra dato che, in realtà, dal fatto illecito del sarebbe derivato uno Parte_1 Per_2 stravolgimento nelle abitudini di vita dei medesimi.
Da ultimo, gli appellanti lamentano la violazione dell'art. 91 c.p.c., per aver il giudicante posto a carico degli attori - in solido - la condanna alla refusione delle spese di lite e quelle di C.T.U. in favore della Compagnia assicuratrice convenuta, considerato il parziale accoglimento della domanda attorea.
Con il proprio appello incidentale, articolato in più punti, la Società appellata eccepisce l'erroneo riconoscimento - da parte del primo Giudice - del concorso di colpa del conducente dell'autocarro nella causazione del sinistro (seppure nella misura ridotta del 15%), rilevando come, al contrario, dal rapporto dei Carabinieri
e dalla C.T.U. svolta in primo grado, sia emersa l'esclusiva responsabilità della che, procedendo in senso contrario a quello dell'autocarro, invadeva Parte_1
l'opposta corsia di marcia, determinando l'incidente.
Secondo la difesa dell'appellata, infatti, non sarebbe stato eSIibile un tipo di condotta differente da parte del conducente, poiché quest'ultimo teneva una velocità prudenziale, ben al di sotto dei limiti di legge: secondo un giudizio di prevedibilità ex ante, qualsivoglia comportamento non sarebbe stato, comunque, idoneo ad evitare l'impatto.
D'altro canto, l'appellante incidentale lamenta che il Giudice di primo grado avrebbe posto in essere una duplicazione risarcitoria, avendo liquidato una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e una ulteriore a titolo di danno dinamico-relazionale pur non essendo presente agli atti prova alcuna in relazione a quest'ultima voce di danno, già contemplata nella collocazione tabellare del danno.
Il primo motivo d'appello, attinente alla correttezza metodologica della
Consulenza tecnica d'ufficio - relativamente ad un ipotizzato ampliamento dell'indagine tecnica oltre i limiti consentiti dai poteri che la legge conferisce al pagina 6 di 13 consulente - risulta infondato, dal momento che la S.C., ha anche ribadito che “il
CTU, nei limiti dell'incarico ricevuto e nel rispetto del contraddittorio, può acquisire documenti presso enti pubblici, purché tali documenti non siano destinati a provare i fatti principali dedotti dalle parti, ma servano solo come elemento accessorio per la determinazione tecnica del giudice”. (Cass., Ordinanza
n. 3947/2025).
Osserva la Corte che, nel caso di specie, il rapporto dei CC non è stato utilizzato al precipuo fine di provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni - che è onere delle parti provare - in quanto l'acquisizione della documentazione fotografica allegata al verbale non ha, in alcun modo, introdotto un nuovo tema di indagine, né interessato i fatti costitutivi della domanda che, all'evidenza, erano stati già ampiamenti allegati e provati dalle parti attraverso l'attività difensiva svolta.
In effetti, al Consulente tecnico d'ufficio non si applicano le preclusioni/limitazioni previste per le parti;
egli - in quanto ausiliario del Giudice - può agire nella maniera ritenuta più opportuna per rispondere ai quesiti formulati, con l'unico limite di non accertare fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni.
Con riferimento al secondo e terzo motivo dell'appello principale e al primo motivo dell'appello incidentale - da esaminarsi congiuntamente per ragioni di ordine logico-sistematico, in quanto afferenti alla dinamica del sinistro e all'efficienza causale della condotta di guida dei due conducenti - è doveroso richiamare preliminarmente il consolidato orientamento di legittimità in merito all'art. 2054, comma 1, c.c., in forza del quale: “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
In proposito, la S.C. ha chiarito che, laddove il legislatore fa riferimento alla prova dell'inevitabilità del danno “non configura a carico del conducente un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma una responsabilità presunta da cui il medesimo può liberarsi dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero
pagina 7 di 13 dimostrando non l'impossibilità di una condotta diversa o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto” (in tal senso: Cass. civ., Ord. n.4130/2017).
Di conseguenza, per poter esprimere un giudizio in merito alla riconducibilità - o meno - del sinistro de quo al comportamento alla guida dell'odierna appellante o del non si può prescindere da un'attenta disamina del comportamento di Per_2 ambedue i conducenti in relazione alle circostanze di fatto (ex multis Cass. civ.
n.4666/2021).
Nella fattispecie in esame, il C.T.U. ha accertato che “la Sig. perdeva il Parte_1 controllo dell'atv A condotta deviando progressivamente verso la corsia di marcia opposta fino ad invaderla parzialmente;
ad una velocità compresa tra i 50 ÷ 55 km/h inferiore al limite di categoria di 70 km/h, dalla direttrice contraria sopraggiungeva l'atc B condotto dal Sig. mantenendo una corretta Per_2 posizione in corsia percorrendo la curva per Lui sinistrorsa, il quale reagiva tempestivamente al pericolo incombente non appena palesatosi all'interno del campo visuale, ma senza avere alcuna concreta possibilità di evitare lo scontro”.
In ordine all'evitabilità dell'impatto, il medesimo C.T.U. scrive: “Per quanto concerne le condizioni di evitabilità, visto l'ipotizzato assetto relativo all'urto, ritengo che la sola conducente atv A aveva la possibilità di evitare il sinistro mantenendo una corretta attenzione alla guida, senza invadere parzialmente la corsia di marcia opposta”.
Rispetto alla condotta di guida tenuta dal SI. il C.T.U. ha rilevato che Per_2 questi “marciava correttamente il più vicino possibile al margine della carreggiata
(vista anche la limitata ampiezza della corsia percorsa) come prescritto per transito in curva - c.d. “dx rigorosissima‟ - con un'elevata attenzione alla guida palesata dalla pronta reazione al pericolo incombente”.
Le doglianze sollevate dall'appellata nell'impugnazione incidentale - attinenti sostanzialmente all'erroneo riconoscimento di un profilo concorsuale di pagina 8 di 13 responsabilità in capo al conducente dell'autocarro - non hanno pregio, essendo pienamente condivisibili le risultanze della C.T.U. espletata dall'Ing. Per_1
Al riguardo, il Consulente ha, infatti, precisato che - sebbene la responsabilità del sinistro sia riconducibile alla condotta di guida della che appare Parte_1 censurabile per le considerazioni sopra riportate - se il “avesse Per_2 mantenuto una velocità di marcia inferiore ai 50 ÷ 55 km/h registrati dal cronotachigrafo (ovverosia commisurata e consona allo stato dei luoghi ed alle caratteristiche del veicolo e del carico trasportato) probabilmente gli effetti lesivi sarebbero stati più contenuti”.
Da tale premessa, appare ragionevole far discendere l'anzidetta attribuzione di responsabilità nella misura del 15%, che risulta del tutto ragionevole, in virtù dei fatti di causa così come accertati.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, tutte le doglianze articolate dalle parti con riferimento alla ricostruzione del sinistro e all'attribuzione delle rispettive responsabilità appaiono destituite di fondamento, in quanto sconfessate dalla dinamica fattuale effettivamente realizzatasi e da tutte le circostanze del caso concreto sin qui ripercorse, che depongono per una ricostruzione del sinistro in senso conforme a quanto riconosciuto dal Giudice di primae curae.
Anche il quarto motivo di appello principale risulta destituito di fondamento.
Ed invero, ritiene il Collegio che quanto corrisposto dall' alla sia CP_4 Parte_1 pienamente satisfattivo: ed invero, la questione della risarcibilità del c.d. “danno differenziale” attiene alla disciplina di carattere generale della responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c., che richiede la sussistenza del danno ingiusto, del fatto lesivo, del nesso causale e della colpevolezza dell'agente; d'altro canto,
l'indennizzo dell' si fonda sull'art. 13 D. lgs. 28/2000, che riconosce CP_4
l'indennizzo a prescindere dall'accertamento della responsabilità in capo al danneggiante, e non è diretto al ristoro integrale del danno, ma è composto da due sole voci, volte a indennizzare, l'una, il danno biologico permanente - che si basa su parametri di liquidazione differenti rispetto a quelli utilizzati in ambito civilistico - e, l'altra, il danno patrimoniale, consistente nella riduzione della capacità lavorativa e di guadagno (Cass., n. 3694/2023).
pagina 9 di 13 Sicché, nella fattispecie per cui è causa, si osserva che la SI.ra è stata Parte_1 adeguatamente ristorata a seguito della percezione della somma riconosciutale dall'Istituto (€.157.682,53, sotto forma di rendita vitalizia come per legge, oltre agli ulteriori emolumenti previsti dal D.P.R. n. 1124/1965) e che alla stessa - ritenuta responsabile del sinistro nella misura preponderante del 85%, in base all'esito della C.T.U. cinematico dinamica - non residua ragionevolmente alcuna altra spettanza a titolo di danno biologico differenziale, rispetto alla liquidazione già effettuata da CP_4
Dalla C.T.U. medico-legale espletata nel corso del giudizio dal Dott.
[...]
è emerso che la a seguito del sinistro, ha riportato un Per_3 Parte_1 politraumatismo;
il medesimo C.T.U. ha riconosciuto all'attrice un danno biologico permanente orientativamente pari alla riduzione di 52 punti percentuali della validità complessiva (salute, integrità psicofisica) e un danno biologico temporaneo di 280 giorni (150 al 100%; 60 al 75%; 70 al 50%).
In applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano del 2024 - vigenti al momento della presente decisione - il danno non patrimoniale complessivamente subito da ammonterebbe, pertanto, a €.466.800,00: Parte_1
A) Danno Biologico Permanente: €.293.567,00, (età: 53 anni;
invalidità 52%);
B) Incremento per Sofferenza Soggettiva (50% del D.B.P., voce A):
€.146.783,00;
C) Danno Biologico Temporaneo: €.26.450,00;
Totale (voci A+B+C)=€.466.800,00, da ridursi dell'85% per il concorso di colpa della danneggiata e, dunque, determinabile nel 15% del totale (€.70.020,00).
Nessuna somma può essere, invece, riconosciuta alla a titolo di Parte_1 personalizzazione, in difetto di adeguata allegazione e prova dei presupposti per il suo riconoscimento, non essendo stata dimostrata - dall'attrice - la presenza, nel caso di specie, di ulteriori e particolari conseguenze (c.d. ricadute dinamo- relazionali) che la lesione al bene salute avrebbe determinato nella propria vita quotidiana e nelle proprie abitudini.
Com'è noto, in merito al danno esistenziale, la Cassazione ha enunciato un principio di portata generale, ai sensi del quale il danno morale è da considerare pagina 10 di 13 quale voce autonoma di danno e non inglobabile nel danno biologico (Cass.,
n.7513/2018; Cass. n.28989/2019); tuttavia, tale danno non costituisce una diretta conseguenza dell'illecito, in termini di automatismo, dovendo essere dimostrato in modo adeguato (ed ancor prima allegato) dal soggetto che abbia subito menomazioni fisiche (Cass. Sent. n. 7513, 2018, cit.).
Ebbene, dalle dichiarazioni rese dai testi attorei, non si evince la sussistenza - nel caso concreto - di conseguenze peculiari che abbiano reso il pregiudizio sofferto dalla SI.ra (già adeguatamente ristorato, per quanto detto), diverso Parte_1
e/o maggiore rispetto ai casi analoghi in cui venga riconosciuta un'invalidità analoga a quella per cui è causa.
In relazione al quinto motivo di gravame, non è stato provato lo stato di sofferenza psicologica lamentato dagli appellanti e . Parte_2 Parte_3
Ed invero, dalle dichiarazioni dai medesimi rese in sede di escussione testimoniale, emerge che le uniche circostanze idonee a fondare l'asserito riconoscimento sarebbero quelle legate allo stravolgimento (conseguente allo stato di malattia della a seguito del sinistro) delle precedenti abitudini Parte_1 di vita e rappresentate, segnatamente, dalla necessità di offrire supporto alla congiunta nell'igiene e nella cura della propria persona e, soprattutto, di farsi carico della gestione quotidiana delle attività domestiche, prima ricadenti pressoché esclusivamente sulla SI.ra ed ora necessariamente Parte_1 ridistribuite tra tutti i familiari conviventi, come peraltro previsto dal generale dovere di solidarietà e dai più specifichi obblighi di assistenza morale e materiale e di collaborazione nell'interesse della famiglia (art. 143 e art.315 bis c.c.).
Anche l'ultimo motivo di gravame dell'impugnazione principale - riguardante l'asserita violazione dell'art. 91 c.p.c. - risulta infondato.
La Suprema Corte in subiecta materia ha chiarito che, ai fini della determinazione della soccombenza, occorre guardare all'esito complessivo della lite (ex plurimis
Cass., ord. 13518/2018).
In proposito, si rileva che la domanda della SI.ra è stata, di fatto, Parte_1 respinta atteso che, a fronte di una richiesta di €.217.000,00, il Giudice di primo grado le ha riconosciuto solamente la somma di €.351,00.
pagina 11 di 13 Inoltre, le domande avanzate dagli altri due attori E ) Parte_2 Parte_3 sono state integralmente rigettate.
La reciproca soccombenza giustifica la parziale compensazione delle spese del presente grado di giudizio, in ragione dei 2/3, con condanna, in solido, degli appellanti principali - maggiormente soccombenti - a rifondere alla controparte la quota restante (pari a 1/3) delle spese di lite, liquidate come da dispositivo (ai valori minimi, con esclusione della voce “istruttoria/trattazione”, in mancanza della relativa attività processuale).
Deve, altresì, darsi atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002 per il versamento - da parte sia degli appellanti principali che dell'appellante incidentale - dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da , e e Parte_1 Parte_2 Parte_3 sull'appello incidentale proposto da Controparte_5 avverso la sentenza n. 95/2023, emessa dal Tribunale di Fermo in data 8.2.2023, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così dispone:
- rigetta l'appello principale e l'appello incidentale, confermando integralmente la gravata sentenza;
- dispone la parziale compensazione delle spese del presente grado di giudizio, in ragione dei 2/3, con condanna degli appellanti principali, in solido, a rifondere alla controparte la quota restante (pari a 1/3) delle spese di lite, che vengono liquidate - per l'intero - in €.4.997,00 per compensi professionali ed €.1.138,50 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 115/2002 per il versamento - da parte degli appellanti principali e dell'appellante incidentale - dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1
pagina 12 di 13 bis, D.P.R. cit.
Così deciso in Ancona, il 26.2.2025
Il ConSIliere Estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. Guido Federico
pagina 13 di 13