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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 05/02/2025, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Nona Civile
Il Collegio, nella seguente composizione:
Alessandra Aragno Presidente
Fabrizio Alessandria Giudice Rel. Est.
Alessia Santamaria Giudice
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C.
nella causa n. 13717 / 2024 promossa da:
, nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Federico FRENI
-ricorrente-
CONTRO
, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI ha così concluso: Parte_1
“In via cautelare:
- Sospendere l'efficacia esecutiva del provvedimento gravato;
In via principale: Annullare e/o revocare il provvedimento di rigetto prot. n. 2028/2022 della Questura di nonchè annullare gli atti prodromici e CP_1 consequenziali ad esso ed accertare, dichiarare e/o riconoscere i presupposti atti a concedere la carta di soggiorno per familiare extracomunitario di cittadino dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 10 D.lvo 30/2007; In subordine: Previo annullamento e/o revoca del provvedimento gravato e degli atti ad esso prodromici e consequenziali, accertare, dichiarare e/o riconoscere i presupposti atti a concedere il permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.
1 19 comma 1.1 e 1.2 del D. Lgs. 286/1998, come novellato dal D.L. 130/2020 e previgente alla riforma della L. 50/2023;
- Con vittoria di spese di lite”
ha così concluso: Controparte_2
“Rigettarsi il ricorso perché infondato. Vinte le spese”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 25.7.2024 il sig. cittadino del Parte_1
Canada, ha impugnato il provvedimento del Questore di Torino in data 28.12.2022, notificato il 25.6.2024, con il quale è stata rigettata la sua istanza di rilascio della carta di soggiorno per familiare extra UE di cittadino dell'UE ai sensi dell'art. 10 d.lgs. n. 30/2007, in quanto figlio di cittadina canadese titolare di un permesso di soggiorno ex art. 19, co. 1, lett. c), d.lgs. n.
286/1998, poiché convivente con coniuge cittadino italiano;
in via subordinata, il ricorrente ha comunque richiesto il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, in considerazione della sua integrazione in Italia.
Il Collegio ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza di comparizione davanti al giudice istruttore.
Si è costituito in giudizio il , depositando comparsa di costituzione e Controparte_2
risposta e documentazione, contestando le domande proposte dalla controparte e chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
All'udienza di comparizione, si è proceduto all'interrogatorio libero del ricorrente e si è altresì proceduto all'assunzione della testimonianza di (coniuge italiano Testimone_1
della madre del ricorrente). All'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice istruttore ha invitato le parti a precisare le conclusioni e ha disposto avanti a sé la discussione orale della lite, riservandosi di riferire al Collegio per la decisione.
2. La domanda principale ha ad oggetto il rilascio della carta di soggiorno per familiare extra
UE di cittadino dell'UE ai sensi dell'art. 10 d.lgs. n. 30/2007, in quanto figlio di cittadina canadese residente in Italia e coniugata con un cittadino italiano.
3. In via preliminare, il convenuto ha eccepito l'applicabilità al caso di specie del CP_1
novellato art. 23 d.lgs. 30/2007, dovendosi fare riferimento alla data della notificazione decisione e non a quella di presentazione della domanda amministrativa (trattandosi di domanda presentata anteriormente al 14.6.2023, data di entrata in vigore della menzionata modifica legislativa).
2 3.1. A tal fine, si rende necessario risolvere la seguente ulteriore questione preliminare: cioè, se il diritto dello straniero al rilascio della carta di soggiorno ex art. 10 d.lgs. 30/2007 abbia natura di diritto soggettivo, ovvero di interesse legittimo.
Sul punto, occorre richiamare innanzi tutto il dato testuale dell'art. 3 d.l. 13/2017, istitutivo delle Sezioni specializzate in materia di immigrazione presso i tribunali ordinari, il quale espressamente afferma la competenza delle sezioni specializzate (e, dunque, la giurisdizione del giudice ordinario) “per le controversie in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.
30”. Dunque, la presente controversia è pacificamente di competenza del giudice ordinario, pur non vertendosi in materia di giurisdizione esclusiva.
Vanno altresì richiamati i principi elaborati dalla Corte di Cassazione in casi analoghi, nei quali era controversa l'attribuzione della causa al giudice ordinario o amministrativo in materia di immigrazione, alla stregua dei quali: “la controversia avente ad oggetto una domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari … è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto la situazione giuridica soggettiva dello straniero ha natura di diritto soggettivo, che va annoverato tra i diritti umani fondamentali che godono della protezione apprestata dall'art. 2 Cost. e dall'art. 3 CEDU, e non può essere degradato ad interesse legittimo per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, cui compete solo l'accertamento dei presupposti di fatto che legittimano la protezione umanitaria, nell'esercizio di una mera discrezionalità tecnica, essendo il bilanciamento degli interessi e delle situazioni costituzionalmente tutelate riservato esclusivamente al legislatore” (così, da ultimo, Cass. n. 1390 del 18.1.2022, rv. 663716).
Applicando tali condivisi principi al caso in questione, si deve dunque concludere nel senso che il diritto dello straniero al rilascio della carta di soggiorno ex art. 10 d.lgs. 30/2007 ha natura di diritto soggettivo, difettando nella specie qualsiasi discrezionalità in capo all'amministrazione (che deve limitarsi a valutare l'esistenza dei presupposti predeterminati dal legislatore) e trattandosi di materia di competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione istituite presso i tribunali ordinari.
3.2. Una volta riconosciuta la natura di diritto soggettivo alla situazione giuridica dello straniero che richieda il rilascio della carta di soggiorno ex art. 10 d.lgs. 30/2007, ai fini dell'individuazione del regime intertemporale applicabile in caso di successione di leggi nel tempo occorre richiamare i principi più volte affermati dalla Corte di Cassazione, in particolare con la sentenza a Sezioni Unite n. 29460/2019, laddove si legge testualmente:
3 “Come ripetutamente affermato (si vedano, fra le più recenti, Cass., sez. un., 29 gennaio 2019, n. 2441; 19 dicembre 2018, nn. 32778, 32777, 32776, 32775 e 32774;
28 novembre 2018, nn. 30758, 30757; 27 novembre 2018, n. 30658), la situazione giuridica soggettiva dello straniero nei confronti del quale sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria ha natura di diritto soggettivo, da annoverarsi tra i diritti umani fondamentali garantiti dall'art. 2 Cost. e art. 3 della convenzione Europea dei diritti dell'uomo. Essa non è pertanto degradabile a interesse legittimo per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, in seno al relativo procedimento: all'autorità amministrativa è richiesto soltanto l'accertamento dei presupposti di fatto che danno luogo alla protezione umanitaria, nell'esercizio di mera discrezionalità tecnica, poiché il bilanciamento degli interessi e delle situazioni costituzionalmente tutelate è riservato al legislatore”.
Prosegue la medesima sentenza n. 29460/19 affermando che:
“5.5.- Il procedimento amministrativo è sì atto necessario, ma pur sempre esprime, in base al modello generale, esercizio di attività vincolata, ricognitiva della sussistenza dei presupposti determinati dalla legge. Sinanche la nullità del provvedimento amministrativo di diniego reso dalla commissione territoriale sarebbe del tutto irrilevante, poiché la natura di diritto soggettivo al riconoscimento della protezione umanitaria impone che il procedimento giurisdizionale giunga alla decisione sulla spettanza, o non, del diritto stesso, senza potersi limitare al mero annullamento del diniego amministrativo (Cass. 21 novembre 2018, n. 30105; 22 marzo 2017, n. 7385; 3 settembre 2014, n. 18632).
Il diritto unionale, d'altronde, sia pure con riferimento allo status di rifugiato, stabilisce (considerando 21 della direttiva n. 2011/95) che il relativo riconoscimento è atto ricognitivo e che la conseguente qualità non dipende dal riconoscimento (Corte giust., grande sezione, 14 maggio 2019, cause C-391/16, C-77/17 e C-78/18, punto 92).
6.- Tutte le protezioni sono quindi ascrivibili all'area dei diritti fondamentali, sia quelle maggiori (ossia il riconoscimento dello status di rifugiato e la protezione sussidiaria), sia quella, residuale e temporanea, per ragioni umanitarie (in termini, tra varie, Cass., sez. un., 12 dicembre 2018, n. 32177 e 11 dicembre 2018, nn. 32045 e 32044). E tutte le protezioni, compresa quella umanitaria, sono espressione del diritto di asilo costituzionale”.
In altri termini, lo straniero è titolare di un diritto soggettivo al riconoscimento della carta di soggiorno ex art. 10 d.lgs. 30/2007, e tale diritto si perfeziona nel momento stesso in cui si realizza la situazione protetta tutelata dalla norma.
Nel caso di specie, non è in discussione che il ricorrente abbia chiesto alla PA di valutare la sussistenza del suo diritto alla carta di soggiorno in data 6.11.2019, vale a dire in data anteriore all'entrata in vigore dell'art. 23 novellato. Ne consegue dunque l'applicabilità della normativa ratione temporis vigente al momento della presentazione della domanda, dovendosi qualificare la situazione vantata dalla ricorrente quale diritto soggettivo al rilascio della carta di soggiorno e attesa l'irretroattività dell'azione amministrativa con riferimento agli atti che incidono su diritti soggettivi.
4 4. Tanto premesso, la domanda principale è fondata.
Ai sensi dell'art. 10 d.lgs. n. 30/2007, “i familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, di cui all'articolo 2 … chiedono alla questura competente per territorio di residenza la "Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione"”.
E, per quanto rileva in questa sede, tra i familiari di cui all'art. 2 d.lgs. n. 30/2007 rientrano “i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge”
Nel provvedimento impugnato, la Questura di contesta il diritto del sig. al CP_1 Pt_1 rilascio dell'invocata carta di soggiorno per due distinti ordini di ragioni:
1) la circostanza che la madre del ricorrente sia titolare di un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 19 c. 2 lett. c) TUI, e non di una carta di soggiorno ex art. 10 d.lgs. n. 30/2007;
2) la mancata prova che il ricorrente, figlio ultraventunenne della coniuge di un cittadino dell'Unione, sia a carico di quest'ultimo.
4.1. Come anticipato, parte resistente eccepisce innanzitutto che la madre del ricorrente non è titolare del titolo di soggiorno richiesto dal figlio (carta di soggiorno ex art. 10 d.lgs. n.
30/2007).
In proposito, rileva il che – ai sensi dell'art. 7 n. 2) del d.lgs. n. 30/2007 – “il diritto CP_1 di soggiorno di cui al comma 1 [quello che consente al cittadino dell'Unione di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi, n.d.r.] è esteso ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro”. Da tale norma, discenderebbe che – per poter chiedere la carta di soggiorno in questione – la madre del ricorrente avrebbe dovuto essere già titolare, essa stessa, di analogo titolo (cfr. amplius a pag. 3 della comparsa di risposta).
L'eccezione è infondata.
Si ritiene infatti che tanto l'Amministrazione (in sede di procedimento amministrativo) quanto l'Autorità giudiziaria (in questa sede giurisdizionale) abbiano titolo ad accertare la sussistenza
(o meno) del diritto alla reclamata carta di soggiorno ex artt. 10 e 23 d.lgs. n. 30/2007.
Oggetto dell'accertamento giudiziale è infatti la sussistenza– in concreto – dei requisiti per il rilascio della carta di soggiorno in capo al ricorrente, e non la regolarità formale del titolo di soggiorno degli altri familiari.
Al riguardo assume rilievo il principio di diritto – relativo ad altra situazione procedimentale, ma applicabile anche al caso di specie – affermato da recente giurisprudenza di legittimità. Ci si riferisce, in particolare, a Cass. n. 20856 del 30.6.2022, rv. 665125, la quale ha affermato il seguente principio di diritto:
“In tema di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione
5 europea, l'art. 10 del d.lgs. n. 30 del 2007, interpretato in conformità alla normativa
U.E. volta ad assicurare in modo sostanziale il diritto all'unità familiare, consente all'autorità giudiziaria di riconoscere al ricorrente il diritto ad ottenere la carta in questione, in presenza dei requisiti normativamente previsti, a seguito di rituale domanda in sede giudiziaria, pur in mancanza di una apposita richiesta in sede amministrativa, in quanto nei giudizi in materia il giudice può attribuire una qualunque forma di protezione ritenga adeguata ai fatti allegati dell'interessato, riguardando tale facoltà anche la fase amministrativa del procedimento, sulla base del ruolo attivo di cooperazione istruttoria svolto dalle diverse autorità - amministrative e giurisdizionali - nell'individuare la tipologia di misura di protezione adottabile in concreto, e senza che il riconoscimento di un diritto fondamentale e autodeterminato, come quello in esame, possa essere escluso dando prevalenza a meri formalismi.(Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda di rilascio della suddetta carta di soggiorno in ragione del fatto che il ricorrente, in possesso di tutti i requisiti, avesse chiesto in via amministrativa solo il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari)”.
Si tratta di un principio di diritto richiamato adesivamente da Cass., I civ., sentenza n.
11033/2024 (relativa ad un caso di applicazione del decreto legislativo n. 30/2007) che, in motivazione, ha evidenziato che “nel giudizio in esame il giudice può attribuire qualunque forma di protezione ritenga adeguata ai fatti allegati dell'interessato, riguardando tale facoltà anche la fase amministrativa del procedimento, sulla base del ruolo attivo di cooperazione istruttoria svolto dalle diverse autorità - amministrative e giurisdizionali - nell'individuare la tipologia di misura di protezione adottabile in concreto, e senza che il riconoscimento di un “diritto fondamentale e autodeterminato”, come quello in esame, possa essere escluso dando prevalenza a meri formalismi” [considerato in diritto n. 2.6]. Ciò anche in ragione del fatto che per effetto dell'art. 28, comma 2, d. lgs. n. 286 del 1998 “è consentito ai familiari stranieri del cittadino italiano di utilizzare i diversi strumenti di accesso al ricongiungimento familiare e di mantenimento dell'unità familiare offerti di volta in volta sia dal Testo unico sull'immigrazione sia della disciplina di recepimento del diritto europeo in materia di coesione familiare” [considerato in diritto n. 2.7].
Per tali ragioni, la domanda principale del ricorrente, tesa all'accertamento del suo diritto al rilascio della carta di soggiorno ex artt. 10 e 23 d.lgs. 30/2007, deve essere dichiarata ammissibile.
4.2. Il resistente contesta altresì la sussistenza del requisito della “vivenza a carico” CP_1 prescritto dall'art. 2 comma 1 lett. b) n. 3) d.lgs. n. 30/2007.
Ciò detto, il Tribunale ritiene raggiunta la prova del suddetto requisito per le ragioni che seguono.
6 4.2.1. Giova anzitutto rammentare che del tema della “vivenza a carico” si è occupata la Corte di Giustizia in più occasioni, e segnatamente nella sentenza 9.1.2007 C-1/05 e nella sentenza
16 gennaio 2014 C-423/12.
In particolare, nella prima pronuncia, la Corte di Giustizia ha affermato che la condizione di familiare “a carico” coincide con “una situazione di fatto caratterizzata dalla circostanza che il sostegno materiale del familiare è garantita dal cittadino comunitario che si è avvalso della libertà di circolazione o dal suo coniuge”. In altri termini, secondo la Corte, “per stabilire se gli ascendenti del coniuge di un cittadino comunitario sono a suo carico, lo Stato membro ospitante deve valutare se, alla luce delle loro condizioni economiche e sociali, essi non sono in grado di sopperire ai loro bisogni essenziali. La necessità del sostegno materiale deve esistere nello Stato di origine o di provenienza di tali ascendenti al momento in cui chiedono di ricongiungersi al detto cittadino comunitario”.
Nella medesima sentenza, il Giudice comunitario ha altresì affermato che “un documento dell'autorità competente dello Stato d'origine o di provenienza che attesti l'esistenza di una situazione di dipendenza, se appare particolarmente adeguato a tale fine, non può costituire una condizione di rilascio del permesso di soggiorno” ed ha, pertanto, concluso nel senso che
“la prova della necessità di un sostegno materiale può essere fornita con qualsiasi mezzo appropriato”, precisando che non è necessario stabilire quali siano le ragioni di tale dipendenza economica, atteso che le disposizioni che -come la direttiva 2004/38- sanciscono la libera circolazione dei cittadini dell'Unione debbono essere interpretate in senso estensivo.
Con specifico riferimento alla nozione di “figlio a carico”, la Corte di Cassazione – chiamata a pronunciarsi su un caso analogo avente ad oggetto l'interpretazione dell'art. 29 TUI – ha richiamato espressamente le citate pronunce della Corte di Giustizia UE, nel senso di un'interpretazione estensiva della nozione di “vivenza a carico”. Tra le molte, si richiama
Cass. 16.6.2021, n. 24488, laddove si legge testualmente:
“In ordine, poi, al significato da attribuire alla nozione di "vivenza a carico" reputa il Collegio che la definizione del relativo contenuto non possa prescindere dalla peculiarità della materia della protezione internazionale e dal particolare favore al quale nell'ordinamento italiano (oltre che sovranazionale) è ispirata la disciplina che regola la condizione del rifugiato;
tanto esclude che alla "vivenza a carico" ex art. 29, comma 1, lett. d), cit., possano sovrapporsi in maniera automatica i più rigorosi contenuti tratti da altri ambiti dell'ordinamento nei quali tale nozione viene in rilievo, come ad esempio nella materia previdenziale (v. in particolare, in tema di pensione di reversibilità in favore del figlio superstite - L. n. 903 del 1965, art. 22 - o in tema di diritto alla rendita ai superstiti - D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 85). A tal fine si ritiene che in ordine al significato normativo da conferire al requisito della "vivenza a carico" ex art. 29, comma 1 lett. d), D.Lgs. cit., sia più appropriato fare riferimento alla giurisprudenza della CGUE (v., in particolare, Causa C-519/18,
7 nella parte in cui ha ritenuto che la situazione Controparte_3 di familiare a carico si riscontra quando la persona non sia in grado di provvedere alle proprie necessità essenziali nel Paese di origine e quando sia accertato che il sostegno materiale sia effettivamente fornito dal soggiornante quale persona che, in considerazione delle complessive circostanze del caso concreto, si rivela il familiare più idoneo a fornire il sostegno materiale necessario;
nella relativa verifica, le verosimili e obiettive difficoltà, legate alla specifica condizione di rifugiato del richiedente tale ricongiungimento, di offrire la prova diretta del requisito della "vivenza a carico" nel senso sopra chiarito, ben potranno essere superate dal giudice di merito attraverso le potenzialità proprie del ragionamento presuntivo che, ove rispondente a criteri di logicità e congruità, è sottratto al sindacato del giudice di legittimità”.
4.2.2. Nel caso di specie, all'esito dell'istruttoria sono stati acquisiti al processo i seguenti elementi di fatto:
− il ricorrente è giunto in Italia ancora minorenne, e ha conseguito in Italia la licenza media (cfr. interrogatorio libero ricorrente);
− è il sig. a pagare integralmente il canone di locazione della casa familiare in Tes_1
cui egli vive con la moglie (madre del ricorrente) e con il ricorrente (cfr. testimonianza
; Tes_1
− il ricorrente non contribuisce in alcun modo alle spese domestiche (cfr. testimonianza
; Tes_1
− il ricorrente fattura circa 700 euro al mese a titolo di “prestazione occasionale” per la sua attività in favore delle società gestite dal sig. in particolare per la sua Tes_1
attività di receptionist presso il centro yoga di via Bogetto (cfr. doc. 8 ric., testimonianza e interrogatorio libero del ricorrente); Tes_1
− le spese straordinarie del ricorrente sono sostenute economicamente dal sig. Tes_1
come è avvenuto nel recente passato per le cure dentistiche, per le cure fisioterapiche e per l'acquisto di una bicicletta (cfr. testimonianza . Tes_1
Orbene, si ritiene che la documentazione acquisita sia idonea a comprovare che il ricorrente sia effettivamente “a carico” del sig. (convivente della madre del ricorrente), essendo Tes_1
emerso come il ricorrente non abbia un reddito idoneo al proprio sostentamento e viva grazie ai redditi del sig. Tes_1
Né rileva, in senso contrario, la circostanza che il ricorrente si sia spesso recato negli ultimi anni in Canada. I viaggi in Canada non escludono infatti che il ricorrente sia a carico della madre e del “patrigno”, entrambi residenti in Italia e con i quali convive, tenuto conto anche della giovane età del ricorrente e dell'assenza di suoi redditi significativi. A tal proposito, giova ancora rilevare che il sig. si è trasferito per la prima volta in Italia, al seguito Pt_1
8 della madre, ancora minorenne;
ed egli ha frequentato parte della scuola dell'obbligo in Italia:
è quindi provato il radicamento in Italia del ricorrente, e la sua “vivenza a carico” del sig.
e della madre. Tes_1
Il ricorso deve pertanto essere accolto.
5. Sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite, in quanto l'accoglimento del ricorso si fonda anche su documentazione sopravvenuta in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
− accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che , nato Parte_1
in CANADA il 05/10/1998, ha diritto al rilascio della carta di soggiorno in favore di familiare di cittadino dell'UE ai sensi degli artt. 2 c. 1 lett. b) n. 3), 10 e 23 d.lgs.
30/2007;
− compensa le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente il presente decreto e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 03/02/2025
Il Presidente
Alessandra Aragno
Il Giudice est.
Fabrizio Alessandria
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Nona Civile
Il Collegio, nella seguente composizione:
Alessandra Aragno Presidente
Fabrizio Alessandria Giudice Rel. Est.
Alessia Santamaria Giudice
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C.
nella causa n. 13717 / 2024 promossa da:
, nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Federico FRENI
-ricorrente-
CONTRO
, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI ha così concluso: Parte_1
“In via cautelare:
- Sospendere l'efficacia esecutiva del provvedimento gravato;
In via principale: Annullare e/o revocare il provvedimento di rigetto prot. n. 2028/2022 della Questura di nonchè annullare gli atti prodromici e CP_1 consequenziali ad esso ed accertare, dichiarare e/o riconoscere i presupposti atti a concedere la carta di soggiorno per familiare extracomunitario di cittadino dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 10 D.lvo 30/2007; In subordine: Previo annullamento e/o revoca del provvedimento gravato e degli atti ad esso prodromici e consequenziali, accertare, dichiarare e/o riconoscere i presupposti atti a concedere il permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.
1 19 comma 1.1 e 1.2 del D. Lgs. 286/1998, come novellato dal D.L. 130/2020 e previgente alla riforma della L. 50/2023;
- Con vittoria di spese di lite”
ha così concluso: Controparte_2
“Rigettarsi il ricorso perché infondato. Vinte le spese”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 25.7.2024 il sig. cittadino del Parte_1
Canada, ha impugnato il provvedimento del Questore di Torino in data 28.12.2022, notificato il 25.6.2024, con il quale è stata rigettata la sua istanza di rilascio della carta di soggiorno per familiare extra UE di cittadino dell'UE ai sensi dell'art. 10 d.lgs. n. 30/2007, in quanto figlio di cittadina canadese titolare di un permesso di soggiorno ex art. 19, co. 1, lett. c), d.lgs. n.
286/1998, poiché convivente con coniuge cittadino italiano;
in via subordinata, il ricorrente ha comunque richiesto il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, in considerazione della sua integrazione in Italia.
Il Collegio ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza di comparizione davanti al giudice istruttore.
Si è costituito in giudizio il , depositando comparsa di costituzione e Controparte_2
risposta e documentazione, contestando le domande proposte dalla controparte e chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
All'udienza di comparizione, si è proceduto all'interrogatorio libero del ricorrente e si è altresì proceduto all'assunzione della testimonianza di (coniuge italiano Testimone_1
della madre del ricorrente). All'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice istruttore ha invitato le parti a precisare le conclusioni e ha disposto avanti a sé la discussione orale della lite, riservandosi di riferire al Collegio per la decisione.
2. La domanda principale ha ad oggetto il rilascio della carta di soggiorno per familiare extra
UE di cittadino dell'UE ai sensi dell'art. 10 d.lgs. n. 30/2007, in quanto figlio di cittadina canadese residente in Italia e coniugata con un cittadino italiano.
3. In via preliminare, il convenuto ha eccepito l'applicabilità al caso di specie del CP_1
novellato art. 23 d.lgs. 30/2007, dovendosi fare riferimento alla data della notificazione decisione e non a quella di presentazione della domanda amministrativa (trattandosi di domanda presentata anteriormente al 14.6.2023, data di entrata in vigore della menzionata modifica legislativa).
2 3.1. A tal fine, si rende necessario risolvere la seguente ulteriore questione preliminare: cioè, se il diritto dello straniero al rilascio della carta di soggiorno ex art. 10 d.lgs. 30/2007 abbia natura di diritto soggettivo, ovvero di interesse legittimo.
Sul punto, occorre richiamare innanzi tutto il dato testuale dell'art. 3 d.l. 13/2017, istitutivo delle Sezioni specializzate in materia di immigrazione presso i tribunali ordinari, il quale espressamente afferma la competenza delle sezioni specializzate (e, dunque, la giurisdizione del giudice ordinario) “per le controversie in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.
30”. Dunque, la presente controversia è pacificamente di competenza del giudice ordinario, pur non vertendosi in materia di giurisdizione esclusiva.
Vanno altresì richiamati i principi elaborati dalla Corte di Cassazione in casi analoghi, nei quali era controversa l'attribuzione della causa al giudice ordinario o amministrativo in materia di immigrazione, alla stregua dei quali: “la controversia avente ad oggetto una domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari … è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto la situazione giuridica soggettiva dello straniero ha natura di diritto soggettivo, che va annoverato tra i diritti umani fondamentali che godono della protezione apprestata dall'art. 2 Cost. e dall'art. 3 CEDU, e non può essere degradato ad interesse legittimo per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, cui compete solo l'accertamento dei presupposti di fatto che legittimano la protezione umanitaria, nell'esercizio di una mera discrezionalità tecnica, essendo il bilanciamento degli interessi e delle situazioni costituzionalmente tutelate riservato esclusivamente al legislatore” (così, da ultimo, Cass. n. 1390 del 18.1.2022, rv. 663716).
Applicando tali condivisi principi al caso in questione, si deve dunque concludere nel senso che il diritto dello straniero al rilascio della carta di soggiorno ex art. 10 d.lgs. 30/2007 ha natura di diritto soggettivo, difettando nella specie qualsiasi discrezionalità in capo all'amministrazione (che deve limitarsi a valutare l'esistenza dei presupposti predeterminati dal legislatore) e trattandosi di materia di competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione istituite presso i tribunali ordinari.
3.2. Una volta riconosciuta la natura di diritto soggettivo alla situazione giuridica dello straniero che richieda il rilascio della carta di soggiorno ex art. 10 d.lgs. 30/2007, ai fini dell'individuazione del regime intertemporale applicabile in caso di successione di leggi nel tempo occorre richiamare i principi più volte affermati dalla Corte di Cassazione, in particolare con la sentenza a Sezioni Unite n. 29460/2019, laddove si legge testualmente:
3 “Come ripetutamente affermato (si vedano, fra le più recenti, Cass., sez. un., 29 gennaio 2019, n. 2441; 19 dicembre 2018, nn. 32778, 32777, 32776, 32775 e 32774;
28 novembre 2018, nn. 30758, 30757; 27 novembre 2018, n. 30658), la situazione giuridica soggettiva dello straniero nei confronti del quale sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria ha natura di diritto soggettivo, da annoverarsi tra i diritti umani fondamentali garantiti dall'art. 2 Cost. e art. 3 della convenzione Europea dei diritti dell'uomo. Essa non è pertanto degradabile a interesse legittimo per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, in seno al relativo procedimento: all'autorità amministrativa è richiesto soltanto l'accertamento dei presupposti di fatto che danno luogo alla protezione umanitaria, nell'esercizio di mera discrezionalità tecnica, poiché il bilanciamento degli interessi e delle situazioni costituzionalmente tutelate è riservato al legislatore”.
Prosegue la medesima sentenza n. 29460/19 affermando che:
“5.5.- Il procedimento amministrativo è sì atto necessario, ma pur sempre esprime, in base al modello generale, esercizio di attività vincolata, ricognitiva della sussistenza dei presupposti determinati dalla legge. Sinanche la nullità del provvedimento amministrativo di diniego reso dalla commissione territoriale sarebbe del tutto irrilevante, poiché la natura di diritto soggettivo al riconoscimento della protezione umanitaria impone che il procedimento giurisdizionale giunga alla decisione sulla spettanza, o non, del diritto stesso, senza potersi limitare al mero annullamento del diniego amministrativo (Cass. 21 novembre 2018, n. 30105; 22 marzo 2017, n. 7385; 3 settembre 2014, n. 18632).
Il diritto unionale, d'altronde, sia pure con riferimento allo status di rifugiato, stabilisce (considerando 21 della direttiva n. 2011/95) che il relativo riconoscimento è atto ricognitivo e che la conseguente qualità non dipende dal riconoscimento (Corte giust., grande sezione, 14 maggio 2019, cause C-391/16, C-77/17 e C-78/18, punto 92).
6.- Tutte le protezioni sono quindi ascrivibili all'area dei diritti fondamentali, sia quelle maggiori (ossia il riconoscimento dello status di rifugiato e la protezione sussidiaria), sia quella, residuale e temporanea, per ragioni umanitarie (in termini, tra varie, Cass., sez. un., 12 dicembre 2018, n. 32177 e 11 dicembre 2018, nn. 32045 e 32044). E tutte le protezioni, compresa quella umanitaria, sono espressione del diritto di asilo costituzionale”.
In altri termini, lo straniero è titolare di un diritto soggettivo al riconoscimento della carta di soggiorno ex art. 10 d.lgs. 30/2007, e tale diritto si perfeziona nel momento stesso in cui si realizza la situazione protetta tutelata dalla norma.
Nel caso di specie, non è in discussione che il ricorrente abbia chiesto alla PA di valutare la sussistenza del suo diritto alla carta di soggiorno in data 6.11.2019, vale a dire in data anteriore all'entrata in vigore dell'art. 23 novellato. Ne consegue dunque l'applicabilità della normativa ratione temporis vigente al momento della presentazione della domanda, dovendosi qualificare la situazione vantata dalla ricorrente quale diritto soggettivo al rilascio della carta di soggiorno e attesa l'irretroattività dell'azione amministrativa con riferimento agli atti che incidono su diritti soggettivi.
4 4. Tanto premesso, la domanda principale è fondata.
Ai sensi dell'art. 10 d.lgs. n. 30/2007, “i familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, di cui all'articolo 2 … chiedono alla questura competente per territorio di residenza la "Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione"”.
E, per quanto rileva in questa sede, tra i familiari di cui all'art. 2 d.lgs. n. 30/2007 rientrano “i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge”
Nel provvedimento impugnato, la Questura di contesta il diritto del sig. al CP_1 Pt_1 rilascio dell'invocata carta di soggiorno per due distinti ordini di ragioni:
1) la circostanza che la madre del ricorrente sia titolare di un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 19 c. 2 lett. c) TUI, e non di una carta di soggiorno ex art. 10 d.lgs. n. 30/2007;
2) la mancata prova che il ricorrente, figlio ultraventunenne della coniuge di un cittadino dell'Unione, sia a carico di quest'ultimo.
4.1. Come anticipato, parte resistente eccepisce innanzitutto che la madre del ricorrente non è titolare del titolo di soggiorno richiesto dal figlio (carta di soggiorno ex art. 10 d.lgs. n.
30/2007).
In proposito, rileva il che – ai sensi dell'art. 7 n. 2) del d.lgs. n. 30/2007 – “il diritto CP_1 di soggiorno di cui al comma 1 [quello che consente al cittadino dell'Unione di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi, n.d.r.] è esteso ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro”. Da tale norma, discenderebbe che – per poter chiedere la carta di soggiorno in questione – la madre del ricorrente avrebbe dovuto essere già titolare, essa stessa, di analogo titolo (cfr. amplius a pag. 3 della comparsa di risposta).
L'eccezione è infondata.
Si ritiene infatti che tanto l'Amministrazione (in sede di procedimento amministrativo) quanto l'Autorità giudiziaria (in questa sede giurisdizionale) abbiano titolo ad accertare la sussistenza
(o meno) del diritto alla reclamata carta di soggiorno ex artt. 10 e 23 d.lgs. n. 30/2007.
Oggetto dell'accertamento giudiziale è infatti la sussistenza– in concreto – dei requisiti per il rilascio della carta di soggiorno in capo al ricorrente, e non la regolarità formale del titolo di soggiorno degli altri familiari.
Al riguardo assume rilievo il principio di diritto – relativo ad altra situazione procedimentale, ma applicabile anche al caso di specie – affermato da recente giurisprudenza di legittimità. Ci si riferisce, in particolare, a Cass. n. 20856 del 30.6.2022, rv. 665125, la quale ha affermato il seguente principio di diritto:
“In tema di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione
5 europea, l'art. 10 del d.lgs. n. 30 del 2007, interpretato in conformità alla normativa
U.E. volta ad assicurare in modo sostanziale il diritto all'unità familiare, consente all'autorità giudiziaria di riconoscere al ricorrente il diritto ad ottenere la carta in questione, in presenza dei requisiti normativamente previsti, a seguito di rituale domanda in sede giudiziaria, pur in mancanza di una apposita richiesta in sede amministrativa, in quanto nei giudizi in materia il giudice può attribuire una qualunque forma di protezione ritenga adeguata ai fatti allegati dell'interessato, riguardando tale facoltà anche la fase amministrativa del procedimento, sulla base del ruolo attivo di cooperazione istruttoria svolto dalle diverse autorità - amministrative e giurisdizionali - nell'individuare la tipologia di misura di protezione adottabile in concreto, e senza che il riconoscimento di un diritto fondamentale e autodeterminato, come quello in esame, possa essere escluso dando prevalenza a meri formalismi.(Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda di rilascio della suddetta carta di soggiorno in ragione del fatto che il ricorrente, in possesso di tutti i requisiti, avesse chiesto in via amministrativa solo il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari)”.
Si tratta di un principio di diritto richiamato adesivamente da Cass., I civ., sentenza n.
11033/2024 (relativa ad un caso di applicazione del decreto legislativo n. 30/2007) che, in motivazione, ha evidenziato che “nel giudizio in esame il giudice può attribuire qualunque forma di protezione ritenga adeguata ai fatti allegati dell'interessato, riguardando tale facoltà anche la fase amministrativa del procedimento, sulla base del ruolo attivo di cooperazione istruttoria svolto dalle diverse autorità - amministrative e giurisdizionali - nell'individuare la tipologia di misura di protezione adottabile in concreto, e senza che il riconoscimento di un “diritto fondamentale e autodeterminato”, come quello in esame, possa essere escluso dando prevalenza a meri formalismi” [considerato in diritto n. 2.6]. Ciò anche in ragione del fatto che per effetto dell'art. 28, comma 2, d. lgs. n. 286 del 1998 “è consentito ai familiari stranieri del cittadino italiano di utilizzare i diversi strumenti di accesso al ricongiungimento familiare e di mantenimento dell'unità familiare offerti di volta in volta sia dal Testo unico sull'immigrazione sia della disciplina di recepimento del diritto europeo in materia di coesione familiare” [considerato in diritto n. 2.7].
Per tali ragioni, la domanda principale del ricorrente, tesa all'accertamento del suo diritto al rilascio della carta di soggiorno ex artt. 10 e 23 d.lgs. 30/2007, deve essere dichiarata ammissibile.
4.2. Il resistente contesta altresì la sussistenza del requisito della “vivenza a carico” CP_1 prescritto dall'art. 2 comma 1 lett. b) n. 3) d.lgs. n. 30/2007.
Ciò detto, il Tribunale ritiene raggiunta la prova del suddetto requisito per le ragioni che seguono.
6 4.2.1. Giova anzitutto rammentare che del tema della “vivenza a carico” si è occupata la Corte di Giustizia in più occasioni, e segnatamente nella sentenza 9.1.2007 C-1/05 e nella sentenza
16 gennaio 2014 C-423/12.
In particolare, nella prima pronuncia, la Corte di Giustizia ha affermato che la condizione di familiare “a carico” coincide con “una situazione di fatto caratterizzata dalla circostanza che il sostegno materiale del familiare è garantita dal cittadino comunitario che si è avvalso della libertà di circolazione o dal suo coniuge”. In altri termini, secondo la Corte, “per stabilire se gli ascendenti del coniuge di un cittadino comunitario sono a suo carico, lo Stato membro ospitante deve valutare se, alla luce delle loro condizioni economiche e sociali, essi non sono in grado di sopperire ai loro bisogni essenziali. La necessità del sostegno materiale deve esistere nello Stato di origine o di provenienza di tali ascendenti al momento in cui chiedono di ricongiungersi al detto cittadino comunitario”.
Nella medesima sentenza, il Giudice comunitario ha altresì affermato che “un documento dell'autorità competente dello Stato d'origine o di provenienza che attesti l'esistenza di una situazione di dipendenza, se appare particolarmente adeguato a tale fine, non può costituire una condizione di rilascio del permesso di soggiorno” ed ha, pertanto, concluso nel senso che
“la prova della necessità di un sostegno materiale può essere fornita con qualsiasi mezzo appropriato”, precisando che non è necessario stabilire quali siano le ragioni di tale dipendenza economica, atteso che le disposizioni che -come la direttiva 2004/38- sanciscono la libera circolazione dei cittadini dell'Unione debbono essere interpretate in senso estensivo.
Con specifico riferimento alla nozione di “figlio a carico”, la Corte di Cassazione – chiamata a pronunciarsi su un caso analogo avente ad oggetto l'interpretazione dell'art. 29 TUI – ha richiamato espressamente le citate pronunce della Corte di Giustizia UE, nel senso di un'interpretazione estensiva della nozione di “vivenza a carico”. Tra le molte, si richiama
Cass. 16.6.2021, n. 24488, laddove si legge testualmente:
“In ordine, poi, al significato da attribuire alla nozione di "vivenza a carico" reputa il Collegio che la definizione del relativo contenuto non possa prescindere dalla peculiarità della materia della protezione internazionale e dal particolare favore al quale nell'ordinamento italiano (oltre che sovranazionale) è ispirata la disciplina che regola la condizione del rifugiato;
tanto esclude che alla "vivenza a carico" ex art. 29, comma 1, lett. d), cit., possano sovrapporsi in maniera automatica i più rigorosi contenuti tratti da altri ambiti dell'ordinamento nei quali tale nozione viene in rilievo, come ad esempio nella materia previdenziale (v. in particolare, in tema di pensione di reversibilità in favore del figlio superstite - L. n. 903 del 1965, art. 22 - o in tema di diritto alla rendita ai superstiti - D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 85). A tal fine si ritiene che in ordine al significato normativo da conferire al requisito della "vivenza a carico" ex art. 29, comma 1 lett. d), D.Lgs. cit., sia più appropriato fare riferimento alla giurisprudenza della CGUE (v., in particolare, Causa C-519/18,
7 nella parte in cui ha ritenuto che la situazione Controparte_3 di familiare a carico si riscontra quando la persona non sia in grado di provvedere alle proprie necessità essenziali nel Paese di origine e quando sia accertato che il sostegno materiale sia effettivamente fornito dal soggiornante quale persona che, in considerazione delle complessive circostanze del caso concreto, si rivela il familiare più idoneo a fornire il sostegno materiale necessario;
nella relativa verifica, le verosimili e obiettive difficoltà, legate alla specifica condizione di rifugiato del richiedente tale ricongiungimento, di offrire la prova diretta del requisito della "vivenza a carico" nel senso sopra chiarito, ben potranno essere superate dal giudice di merito attraverso le potenzialità proprie del ragionamento presuntivo che, ove rispondente a criteri di logicità e congruità, è sottratto al sindacato del giudice di legittimità”.
4.2.2. Nel caso di specie, all'esito dell'istruttoria sono stati acquisiti al processo i seguenti elementi di fatto:
− il ricorrente è giunto in Italia ancora minorenne, e ha conseguito in Italia la licenza media (cfr. interrogatorio libero ricorrente);
− è il sig. a pagare integralmente il canone di locazione della casa familiare in Tes_1
cui egli vive con la moglie (madre del ricorrente) e con il ricorrente (cfr. testimonianza
; Tes_1
− il ricorrente non contribuisce in alcun modo alle spese domestiche (cfr. testimonianza
; Tes_1
− il ricorrente fattura circa 700 euro al mese a titolo di “prestazione occasionale” per la sua attività in favore delle società gestite dal sig. in particolare per la sua Tes_1
attività di receptionist presso il centro yoga di via Bogetto (cfr. doc. 8 ric., testimonianza e interrogatorio libero del ricorrente); Tes_1
− le spese straordinarie del ricorrente sono sostenute economicamente dal sig. Tes_1
come è avvenuto nel recente passato per le cure dentistiche, per le cure fisioterapiche e per l'acquisto di una bicicletta (cfr. testimonianza . Tes_1
Orbene, si ritiene che la documentazione acquisita sia idonea a comprovare che il ricorrente sia effettivamente “a carico” del sig. (convivente della madre del ricorrente), essendo Tes_1
emerso come il ricorrente non abbia un reddito idoneo al proprio sostentamento e viva grazie ai redditi del sig. Tes_1
Né rileva, in senso contrario, la circostanza che il ricorrente si sia spesso recato negli ultimi anni in Canada. I viaggi in Canada non escludono infatti che il ricorrente sia a carico della madre e del “patrigno”, entrambi residenti in Italia e con i quali convive, tenuto conto anche della giovane età del ricorrente e dell'assenza di suoi redditi significativi. A tal proposito, giova ancora rilevare che il sig. si è trasferito per la prima volta in Italia, al seguito Pt_1
8 della madre, ancora minorenne;
ed egli ha frequentato parte della scuola dell'obbligo in Italia:
è quindi provato il radicamento in Italia del ricorrente, e la sua “vivenza a carico” del sig.
e della madre. Tes_1
Il ricorso deve pertanto essere accolto.
5. Sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite, in quanto l'accoglimento del ricorso si fonda anche su documentazione sopravvenuta in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
− accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che , nato Parte_1
in CANADA il 05/10/1998, ha diritto al rilascio della carta di soggiorno in favore di familiare di cittadino dell'UE ai sensi degli artt. 2 c. 1 lett. b) n. 3), 10 e 23 d.lgs.
30/2007;
− compensa le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente il presente decreto e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 03/02/2025
Il Presidente
Alessandra Aragno
Il Giudice est.
Fabrizio Alessandria
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