Sentenza 22 ottobre 1963
Massime • 1
Nelle societa irregolari o di fatto, ove non siasi provveduto alla gestione sociale con apposita regolamentazione, si deve presumere la esistenza, tra i soci, di un reciproco mandato ad amministrare, con la conseguenza che ciascuno di essi e legittimato a stare in giudizio per la societa, sia come attore che come convenuto, senza che sia necessario integrare il contraddittorio con la chiamata in giudizio degli altri soci. Tuttavia, perche tale legittimazione sussista, il socio che intenda stare in giudizio per la societa deve agire e costituirsi appunto, in rappresentanza, o anche in rappresentanza della societa di fatto, e non esclusivamente nomine proprio. ( V 94'60 2601'59).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/10/1963, n. 2802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2802 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 1963 |
Testo completo
Nelle societa irregolari o di fatto, ove non siasi provveduto alla gestione sociale con apposita regolamentazione, si deve presumere la esistenza, tra i soci, di un reciproco mandato ad amministrare, con la conseguenza che ciascuno di essi e legittimato a stare in giudizio per la societa, sia come attore che come convenuto, senza che sia necessario integrare il contraddittorio con la chiamata in giudizio degli altri soci. Tuttavia, perche tale legittimazione sussista, il socio che intenda stare in giudizio per la societa deve agire e costituirsi appunto, in rappresentanza, o anche in rappresentanza della societa di fatto, e non esclusivamente nomine proprio. ( V 94'60 2601'59).*