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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 13/05/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 5146/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, composto dai Magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente dott. Matteo Del Vesco Giudice rel. ed est. dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 5146/2024 V.G. promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Carlo Fascina, con domicilio eletto presso C.F._2 lo studio dello stesso in Noale, in via del Tezzon 11a;
Ricorrenti
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica di Venezia;
Intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.12.2024, e adivano il Tribunale di Parte_1 Parte_2
Venezia chiedendo fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
30.09.1979 in Noale (VE); che dalla loro unione era nato il figlio in data 26.07.1983, Persona_1 ormai maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
che con decreto di data 24.03.2015 il Tribunale di pagina 1 di 3 Venezia aveva omologato la separazione personale dei coniugi;
che dal giorno dell'udienza presidenziale in sede di separazione la convivenza non era mai ripresa, onde la comunione spirituale e materiale tra gli stessi non era stata ricostituita;
che, pertanto, sussistevano i presupposti per la pronuncia della sentenza divorzile;
che avevano raggiunto un accordo in ordine alle condizioni del divorzio.
Le parti ricorrenti, quindi, concludevano chiedendo l'accoglimento delle seguenti condizioni:
“1) dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, sia ordinato all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Noale,
a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri;
2) sia dato atto che i coniugi separati sigg.ri e hanno definito reciprocamente ogni loro rapporto Parte_1 Pt_2 patrimoniale e che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsivoglia titolo;
3) sia dato atto che i sigg.ri e si dichiarano entrambi economicamente indipendenti;
Parte_1 Pt_2
4) spese legali interamente compensate.”
Con note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art.127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione delle parti del 30.01.2025, le parti insistevano per l'accoglimento del ricorso. La causa veniva quindi riservata in decisione al Collegio.
Il Pubblico ministero interveniva con nota telematica del 09.04.2025 chiedendo l'accoglimento del ricorso congiunto.
****
Il ricorso congiunto è meritevole di accoglimento. Tenuto conto infatti della volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, e considerato che risulta dimostrato che gli stessi alla data del deposito del ricorso introduttivo erano legalmente separati, e che dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale erano ampiamente decorsi oltre sei mesi, non essendo mai ripresa la convivenza, osserva il Collegio che ricorrono i presupposti di cui agli artt. 1 e 3, n. 2) lett. b) l.
898/1970 per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Devono inoltre essere recepiti gli accordi raggiunti dalle parti anche in punto di spese di lite poiché conformi alla legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa n. V.G. 5146/2024, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2
in data 30.09.1979, in Noale (VE), trascritto nel registro atti di matrimonio del Comune di
[...]
pagina 2 di 3 Noale al n. 68, parte II, serie A, Anno 1979;
-dà atto che i coniugi hanno definito reciprocamente ogni loro rapporto patrimoniale e che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsivoglia titolo;
-dà atto che i coniugi si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti;
- ordina la trasmissione delle presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune ove il matrimonio fu trascritto.
Così deciso il 24.04.2025 dal Tribunale civile di Venezia, come sopra composto e riunito in Camera di consiglio.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Matteo Del Vesco dott. Alessandro Cabianca
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, composto dai Magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente dott. Matteo Del Vesco Giudice rel. ed est. dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 5146/2024 V.G. promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Carlo Fascina, con domicilio eletto presso C.F._2 lo studio dello stesso in Noale, in via del Tezzon 11a;
Ricorrenti
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica di Venezia;
Intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.12.2024, e adivano il Tribunale di Parte_1 Parte_2
Venezia chiedendo fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
30.09.1979 in Noale (VE); che dalla loro unione era nato il figlio in data 26.07.1983, Persona_1 ormai maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
che con decreto di data 24.03.2015 il Tribunale di pagina 1 di 3 Venezia aveva omologato la separazione personale dei coniugi;
che dal giorno dell'udienza presidenziale in sede di separazione la convivenza non era mai ripresa, onde la comunione spirituale e materiale tra gli stessi non era stata ricostituita;
che, pertanto, sussistevano i presupposti per la pronuncia della sentenza divorzile;
che avevano raggiunto un accordo in ordine alle condizioni del divorzio.
Le parti ricorrenti, quindi, concludevano chiedendo l'accoglimento delle seguenti condizioni:
“1) dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, sia ordinato all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Noale,
a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri;
2) sia dato atto che i coniugi separati sigg.ri e hanno definito reciprocamente ogni loro rapporto Parte_1 Pt_2 patrimoniale e che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsivoglia titolo;
3) sia dato atto che i sigg.ri e si dichiarano entrambi economicamente indipendenti;
Parte_1 Pt_2
4) spese legali interamente compensate.”
Con note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art.127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione delle parti del 30.01.2025, le parti insistevano per l'accoglimento del ricorso. La causa veniva quindi riservata in decisione al Collegio.
Il Pubblico ministero interveniva con nota telematica del 09.04.2025 chiedendo l'accoglimento del ricorso congiunto.
****
Il ricorso congiunto è meritevole di accoglimento. Tenuto conto infatti della volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, e considerato che risulta dimostrato che gli stessi alla data del deposito del ricorso introduttivo erano legalmente separati, e che dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale erano ampiamente decorsi oltre sei mesi, non essendo mai ripresa la convivenza, osserva il Collegio che ricorrono i presupposti di cui agli artt. 1 e 3, n. 2) lett. b) l.
898/1970 per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Devono inoltre essere recepiti gli accordi raggiunti dalle parti anche in punto di spese di lite poiché conformi alla legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa n. V.G. 5146/2024, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2
in data 30.09.1979, in Noale (VE), trascritto nel registro atti di matrimonio del Comune di
[...]
pagina 2 di 3 Noale al n. 68, parte II, serie A, Anno 1979;
-dà atto che i coniugi hanno definito reciprocamente ogni loro rapporto patrimoniale e che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsivoglia titolo;
-dà atto che i coniugi si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti;
- ordina la trasmissione delle presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune ove il matrimonio fu trascritto.
Così deciso il 24.04.2025 dal Tribunale civile di Venezia, come sopra composto e riunito in Camera di consiglio.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Matteo Del Vesco dott. Alessandro Cabianca
pagina 3 di 3