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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 17/12/2025, n. 2062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2062 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1622/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. RI Magaro' Presidente-Relatore dott. Alessandro Caronia Giudice dott. Eduardo Bucciarelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1622/2021 vertente
TRA
, nata a [...], il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Provino Meles
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...], il [...] (C.F. ), CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Urso
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 29.06.2021, , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio in Cariati (Cs) con in data 05.08.2001 (atto n. 24, serie CP_1
pagina 1 di 10 A, parte II, anno 2001); che dalla loro unione nascevano quattro figli: (il Persona_1
17.10.06), (il 04.06.08), (il 05.07.11) e (il Persona_2 Persona_3 Persona_4
18.03.17); evidenziava che la convivenza matrimoniale non si era rivelata felice ed era divenuta intollerabile per fatti imputabili al , il quale era solito maltrattarla – sia CP_1 verbalmente, sia usando violenza fisica – offenderla e minacciarla, soprattutto quando rientrava ubriaco, in quanto dedito all'alcol; che, nonostante tale situazione le avesse cagionato uno stato di sottomissione psicologica, di ansia e di paura, la stessa si era sempre adoperata nell'interesse della famiglia, accudendo i figli ed il coniuge, nonché lavorando negli anni come bracciante agricola e facendo pulizie in case private.
Tanto premesso, chiedeva, dunque, a questo Tribunale l'accoglimento delle Parte_1 seguenti conclusioni “…previa emanazione dei provvedimenti di legge sia pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separatamente, e la declaratoria che tale provvedimento è addebitabile al ai sensi del 2° comma dell'art. CP_1
151 c.c. nel testo novellato della legge 151/75, facendo obbligo al marito di corrispondere alla moglie un contributo di € 800,00 (ottocento/00) per il mantenimento dei figli, scolari ed economicamente non indipendenti, da versare entro i primi cinque giorni del mese, al domicilio di Costei, assoggettando l'anzidetta somma a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat a decorrere dalla data di presentazione del ricorso;
i l tutto, con condanna alle spese e competenze di lite”.
All'udienza presidenziale del 20.09.2022 la ricorrente si riportava al ricorso introduttivo chiedendone l'accoglimento, dichiarava di non svolgere attività lavorativa e di percepire disoccupazione agricola. Il resistente, invece, non si costituiva sebbene ritualmente evocato in giudizio. All'esito il Presidente emetteva i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti: “... 1) dispone che − i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
2) dispone che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori con abitazione presso la madre con diritto del padre di vederli quando lo riterrà opportuno e con preavviso di almeno ventiquattro ore;
3) dispone che i genitori trascorreranno con i figli minori, alternativamente, il
Natale e il Capodanno nonché l'epifania un anno con il padre e un anno con la madre.
Durante le feste pasquali, i minori trascorreranno alternativamente il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo un anno con il padre e un anno con la madre;
4) dispone che il padre potrà trascorrere con i figli minori un periodo di giorni quindici durante la stagione estiva, nel mese di agosto, in difetto di diverso accordo tra le parti. I genitori si accorderanno ogni anno, entro
pagina 2 di 10 il 30 giugno, sul periodo in cui i minori resteranno con il padre;
Tali modalità di visita e trattenimento potranno essere modificate previo consenso tra i coniugi e sempre nell'interesse dei minori. 5) dispone che corrisponda un assegno mensile di € CP_1
750 quale contributo per il mantenimento dei figli minori, da versare entro la prima decade di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat;
L'assegno è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore, quali, a titolo esemplificativo, le spese per: il vitto, la mensa scolastica, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi), l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, i medicinali da banco. 6) dispone che il predetto genitore concorra al 50 % delle spese straordinarie [...]”, disponendo altresì per il prosieguo del giudizio.
Il resistente, , si costituiva tempestivamente nel procedimento innanzi al G.I., CP_1 contestando i fatti esposti dalla ricorrente e deducendo: che l'unione coniugale era naufragata per esclusiva colpa della , che a suo dire, si era resa latitante alle esigenze Pt_1 della famiglia e mai si era prodigata per l'unione ed il benessere familiare;
che la in Pt_1
costanza di matrimonio aveva intrapreso una relazione extra coniugale con tale Per_5
, con cui - abbandonando la casa coniugale e la famiglia - era andata a convivere in
[...]
SI (Cs), concependo un figlio (il minore nato a [...] -Rossano il Persona_6
24.05.2022) e che la stessa continuava a convivere con il nuovo compagno;
che la relazione extraconiugale e l'ingiustificato e definitivo allontanamento dalla residenza coniugale erano stati le cause della crisi matrimoniale, per cui la separazione andava addebitata alla;
di Pt_1 essere operaio agricolo stagionale e di essere, unitamente ai nonni materni, l'unico a farsi carico della prole;
che la casa coniugale era abitata dallo stesso con i figli.
Pertanto, il resistente concludeva chiedendo: “a) accertare l'impossibilità di ricongiungimento dei Sigg.ri e , e per l'effetto dichiarare la loro separazione CP_1 Parte_1 autorizzandoli a vivere separati, con obbligo di reciproco rispetto;
b) dichiarare l'addebito della separazione in capo a;
c) affidare in via esclusiva i figli minorenni a Parte_1
, disponendone la coabitazione con il medesimo;
d) rigettare la richiesta di CP_1
assegno di mantenimento della Sig.ra , poiché percettore di reddito da lavoro Parte_1
dipendente ed autonomo;
e) rigettare la richiesta di assegnazione della casa coniugale in considerazione dell'allontanamento effettuato dalla , ed affidare la medesima, Pt_1
unitamente agli arredi ed alle suppellettili, ove esistenti, al;
f) disporre in capo alla CP_1
pagina 3 di 10 l'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento della prole nella Parte_1 misura di legge;
g) con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Espletata l'istruttoria, anche attraverso l'ascolto della minore, all'udienza del 25.09.25 la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica
2.Sul merito: La domanda di separazione
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ri costituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Per costante orientamento giurisprudenziale, infatti, le cause che determinano l'impossibilità della prosecuzione della convivenza non si rinvengono, di regola in singoli, specifici e ben definiti fatti o episodi, dovendosi invece, il più delle volte, valutare il comportamento dei coniugi nei loro reciproci e quotidiani rapporti (cfr. Cass. civ. 30 gennaio 1998 n. 961).
Invero, in tema di separazione personale dei coniugi, la condizione di intollerabilità della convivenza deve essere intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben p otendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, che sia verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, con particolare riferimen to alle risultanze negative del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere venuto meno, al ricorrere di tali evenienze, quel principio del consenso che caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale (cfr. Cass. civ. n.
16698/20).
Nel caso di specie, deve ritenersi ormai venuta meno l'affectio coniugalis e la communio omnis vitae, attesa la volontà delle parti – manifestata nel corso del giudizio - di addivenire alla separazione, nonché le reciproche accuse mosse dalle stesse in ordine al fallimento de l rapporto coniugale.
2.1 Statuizioni accessorie
Nel caso di specie, il thema decidendum – oltre alla domanda di separazione - si incentra sulle seguenti questioni accessorie: domanda di addebito, affido e collocamento dei figli minori, assegnazione della casa coniugale e mantenimento.
pagina 4 di 10
2.2. La domanda di addebito della separazione
Entrambe le parti hanno formulato richieste di addebito, le quali tuttavia sono rimaste sfornite di prova.
Nello specifico, la domanda di addebito di parte ricorrente si fonda sul rilievo che il coniuge abbia usato violenza nei confronti della medesima nel corso del matrimonio.
Tale assunto è rimasto tuttavia sfornito di prova, atteso che l'unico teste il quale ha parlato di maltrattamenti subiti dalla nel corso del matrimonio, è , la cui Pt_1 Persona_5
attendibilità va valutata con rigore in quanto compagno della stessa . Pt_1
Il teste , peraltro, ha evidenziato di aver appreso dei maltrattamenti dalla stessa . Per_5 Pt_1
Sotto tale profilo e con riferimento al valore da attribuire a quanto appreso dal teste direttamente dalla parte si condivide il principio espresso dalla Suprema Corte, secondo cui in tema di prova testimoniale, i testimoni de relato actoris sono quelli che depongono su fatti
e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa;
i testimoni de relato in genere, invece, depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni, pur attenuata perché indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità. (cfr. Cass.civ 4530/25).
Mancano peraltro, nel caso di specie, ulteriori elementi a conferma di quanto riferito dal teste, né può ritenersi dirimente il fatto che lo stesso abbia visto dei lividi, potendo astrattamente la parte averli riportati a seguito di incidenti.
Analogamente, anche la domanda di addebito di parte resistente appare sfornita di prova.
Si premette che la stessa si fonda sul rilievo che la parte abbia abbandonato la casa e sia andata a vivere altrove, nonché sul fatto che la stessa abbia instaurato una relazione in costanza di matrimonio. Tali assunti, smentiti dal teste , sono stati confermati dal teste Per_5
, il quale ha detto di aver appreso tali circostanze dal . Valgano anche per lui Tes_1 Per_5
le considerazioni già svolte, circa la rilevanza delle deposizioni de relato.
Il teste ha precisato che era presente quando la figlia grande lo ha chiamato Tes_1
dicendo che la madre era andata via di casa con i figli, ma tale circostanza non può assumere rilievo di per sé sola, in assenza della prova del nesso eziologico sussistente tra il comportamento materno e la crisi coniugale, anche a fronte di quanto riferito dalla stessa pagina 5 di 10 ricorrente la quale ha evidenziato di essere stata costretta ad andare via di casa a causa del comportamento aggressivo del coniuge.
Sul punto si condivide il principio secondo cui la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito. (cfr. cass. civ. 40795/21).
Alla luce delle esposte considerazioni va dichiarata la separazione tra i coniugi senza addebito.
2.3.Sull'affido e collocamento dei figli minori.
Quanto al regime di affido, vanno premessi alcuni principi.
Osserva il Collegio che l'affido condiviso a seguito dell'entrata in vigore della Legge 54/06, rappresenta il regime ordinario di affido, in caso di rottura dell'unione familiare.
Lo stesso art.337 ter, inserito dal Dlgs.154/13 prevede il diritto del figlio minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, istruzione, educazione da entrambi e conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale. A norma, poi, dell'art. 337 quater, il Giudice può disporre l'affido esclusivo solo quando ritenga con provvedimento motivato che l'affido all'altro sia contrario all'interesse del minore.
Orbene, si osserva in punto di diritto, si condivide il principio espresso dalla Suprema Corte secondo cui: la grave conflittualità tra i genitori e la commissione di reati da parte dell'uno nei confronti dell'altro costituiscono fatti dotati di rilevante influenza sul regime di affidamento più consono, in virtù della preminenza che riveste in tali procedimenti l'interesse del minore, da intendersi in relazione alle sue fondamentali e imprescindibili esigenze di cura, educazione, istruzione e sana ed equilibrata crescita psicologica, che possono fondare la domanda di affidamento esclusivo. Posto che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore, in materia di affidamento dei figli minori il giudice deve privilegiare quel genitore che appaia il più idoneo a pagina 6 di 10 ridurre al massimo i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare: l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità d el padre o della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, giudizio che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita
e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore. (Cass.civ. 12280/25).
Nel caso di specie dall'audizione delle minori e è emerso che le stesse Per_3 Per_2
vogliono vivere con la madre, pur avendo dato atto della sussistenza di buoni rapporti con il padre. Tanto è emerso anche dalla relazione dei Servizi Sociali del Comune di Cariati del
14.01.25 che hanno dato atto del fatto che il Sig. , “spesso si mostra contrario agli CP_1 incontri da effettuare presso l'abitazione della madre, manifestando di conseguenza atteggiamenti autoritari nei loro riguardi”.
Alla luce della forte conflittualità delle parti, dei comportamenti poco collaborativi e ostruzionistici manifestati dal , appare opportuno disporre l'affido esclusivo dei minori CP_1
alla madre. Il buon genitore, infatti, non è solo quello che si occupa adeguatamente della prole, ma anche quello che promuove e rispetta l'altra figura genitoriale.
Si osserva ancora che proprio in ragione di tali rilievi, nonché della volontà delle minori con ordinanza del 22.01.25, veniva disposto il collocamento dei minori in via prevalente con la madre, con facoltà del padre di tenerli due pomeriggi a settimana, dalle 17,00 alle 22,00, nonché durante il week end, a settimane alterne.
Tali disposizioni possono essere confermate, in assenza peraltro di fatti sopravvenuti che facciano propendere per un diverso regime, dovendosi tuttavia stabilire la possibilità per il padre di stare con i minori anche durante le festività natalizie, dal 24.12 al 30.12 o dal 31.12 al 06.01 ad anni alterni, nonché durante le festività pasquali dal giovedi santo fino alla domenica di pasqua o dal lunedi dell'angelo fino al mercoledi successivo, ad anni alterni, e durante l'estate per quindici giorni da concordare tra le parti entro il 31.05 di ogni anno.
2.4 La casa coniugale.
Va rigettata invece la domanda di assegnazione della casa coniugale alla ricorrente considerato che l'assegnazione della casa familiare, risponde all'esigenza della prole di conservare l'habitat domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle pagina 7 di 10 consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare. (cfr. ex plurimis Cass. civ., Sez. I,
27/02/2009, n. 4816).
Nel caso di specie la stessa ricorrente è andata via di casa dal 2022, ed i figli per come risulta anche dalla relazione dei servizi sociali del 13.06.24, hanno vissuto presso l'abitazione dei nonni materni prima di ritornare con la madre.
Per costante orientamento giurisprudenziale, infatti, il provvedimento di assegnazione della casa coniugale è subordinato alla presenza nella casa di figli, minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente conviventi con i coniugi sicchè, in assenza di tale presupposto, sia la casa in comproprietà o appartenga a un solo coniuge, il giudice non potrà adottare alcun provvedimento di assegnazione della casa coniugale, in favore dell'uno o dell'altro dei coniugi, non essendo la medesima neppure prevista dall'art. 156 cod. civ. in sostituzione o quale compon ente dell'assegno di mantenimento (Cass. Civ. 6979/07; cfr.
Cass. Civ. 3015/18).
2.6 Il mantenimento dei figli.
In relazione alla domanda di previsione di un contributo in favore dei figli vanno premessi i seguenti principi.
L'art. 316 bis c.c. dispone: “I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo …”.
L'art. 337 ter, comma 4, cc stabilisce: “ … ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) Le attuali esigenze del figlio.
2) Il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
3) I tempi di permanenza presso ciascun genitore.
4) Le risorse economiche di ciascun genitore.
Va inoltre evidenziato che l'assegno di mantenimento “risponde all'esigenza di garantire con continuità la provvista economica per far fronte alle spese ordinarie cui provvede il genitore collocatario ed è incompatibile con l'occasionalità di contribuzioni dirette e non concordate” dal momento che “è il genitore convivente ad anticipare le spese ordinarie per il pagina 8 di 10 mantenimento del figlio ed a provvedervi nella quotidianità attraverso la necessaria programmazione che connota la vita familiare” (v. Cass. Civ. n. 24316 del 2013; Cass. Civ. n.
25300 del 2013).
Ed ancora si osserva che il contributo al mantenimento dei figli minori, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest'ul timo nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno. Ne consegue che il genitore non affidatario n on può ritenersi sollevato dall'obbligo di corresponsione dell'assegno per il tempo in cui il figlio, in relazione alle modalità di visita disposte dal giudice, si trovi presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al suo mantenimento (v. Cass. Civ. n. 18869 del 2014)
Tanto premesso quanto al contributo al mantenimento dei figli , Persona_1 [...]
, e da porre a carico del genitore non Per_2 Persona_3 Persona_4 CP_1 collocatario, appare equo disporne la misura in € 150,00 ciascu no, per un totale di € 600,00, non avendo peraltro il resistente formulato particolari rilievi su tale profilo , in relazione all'importo di € 750,00 stabilito nell'ordinanza presidenziale del 20.09.22, né fornito un'allegazione chiara della sua situazione economica.
Appare, inoltre, opportuno disporre che la ricorrente trattenga l'intero importo dell'assegno unico, in quanto genitore collocatario, che si occupa in via quasi esclusiva delle esigenze dei figli (cfr. Cass. Civ.4672/25, in cui si afferma che l'assegno in questione è defi nito unico, perché finalizzato alla semplificazione e, contestualmente, al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità, dovendosi ritenere corretta l'attribuzione dell'assegno al genitore collocatario del minore, per verosimili esigenze di semplificazione, nell'interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo).
pagina 9 di 10 - DICHIARA la separazione personale dei coniugi e i quali Parte_1 CP_1
hanni contratto matrimonio in Cariati (Cs) 05.08.2001 (atto n. 24, serie A, parte II, anno
2001);
-RIGETTA le domande di addebito della separazione;
- AFFIDA in via esclusiva, i figli minori, , e alla Persona_3 Persona_2 Persona_4 madre con collocamento prevalente degli stessi presso l'abitazione della madre;
-DISPONE che che il padre possa tenerli con se di tenerli due pomeriggi a settimana, dalle
17,00 alle 22,00, nonché durante il week end, a settimane alterne;
nonchè durante le festività natalizie, dal 24.12 al 30.12 o dal 31.12 al 06.01 ad anni alterni, durante le festività pasquali dal giovedi santo fino alla domenica di pasqua o dal lunedi dell'angelo fino al mercoledi successivo, ad anni alterni, e durante l'estate per quindici giorni da concordare tra le parti entro il 31.05 di ogni anno.
- RIGETTA la domanda di assegnazione della casa familiare;
- PONE a carico del ricorrente il pagamento, a titolo di concorso al mantenimento ordinario dei figli, la somma mensile di € 600,00 ( 150,00 per ciascuno) rivalutabili annualmente su base ISTAT, da versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese – salvo diverso accordo tra le parti – a mezzo bonifico bancario;
mentre l'assegno unico sarà percepito interamente da
Controparte_2
a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie
[...]
relative alla prole;
- DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Castrovillari del 16.12.25
Il Presidente-estensore
Dott.ssa RI Magaro'
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 Il regime delle spese
Le spese di lite, in considerazione della natura della controversia, delle ragioni della decisione, possono dichiararsi integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile - definitivamente pronunciando - ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa - così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. RI Magaro' Presidente-Relatore dott. Alessandro Caronia Giudice dott. Eduardo Bucciarelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1622/2021 vertente
TRA
, nata a [...], il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Provino Meles
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...], il [...] (C.F. ), CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Urso
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 29.06.2021, , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio in Cariati (Cs) con in data 05.08.2001 (atto n. 24, serie CP_1
pagina 1 di 10 A, parte II, anno 2001); che dalla loro unione nascevano quattro figli: (il Persona_1
17.10.06), (il 04.06.08), (il 05.07.11) e (il Persona_2 Persona_3 Persona_4
18.03.17); evidenziava che la convivenza matrimoniale non si era rivelata felice ed era divenuta intollerabile per fatti imputabili al , il quale era solito maltrattarla – sia CP_1 verbalmente, sia usando violenza fisica – offenderla e minacciarla, soprattutto quando rientrava ubriaco, in quanto dedito all'alcol; che, nonostante tale situazione le avesse cagionato uno stato di sottomissione psicologica, di ansia e di paura, la stessa si era sempre adoperata nell'interesse della famiglia, accudendo i figli ed il coniuge, nonché lavorando negli anni come bracciante agricola e facendo pulizie in case private.
Tanto premesso, chiedeva, dunque, a questo Tribunale l'accoglimento delle Parte_1 seguenti conclusioni “…previa emanazione dei provvedimenti di legge sia pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separatamente, e la declaratoria che tale provvedimento è addebitabile al ai sensi del 2° comma dell'art. CP_1
151 c.c. nel testo novellato della legge 151/75, facendo obbligo al marito di corrispondere alla moglie un contributo di € 800,00 (ottocento/00) per il mantenimento dei figli, scolari ed economicamente non indipendenti, da versare entro i primi cinque giorni del mese, al domicilio di Costei, assoggettando l'anzidetta somma a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat a decorrere dalla data di presentazione del ricorso;
i l tutto, con condanna alle spese e competenze di lite”.
All'udienza presidenziale del 20.09.2022 la ricorrente si riportava al ricorso introduttivo chiedendone l'accoglimento, dichiarava di non svolgere attività lavorativa e di percepire disoccupazione agricola. Il resistente, invece, non si costituiva sebbene ritualmente evocato in giudizio. All'esito il Presidente emetteva i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti: “... 1) dispone che − i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
2) dispone che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori con abitazione presso la madre con diritto del padre di vederli quando lo riterrà opportuno e con preavviso di almeno ventiquattro ore;
3) dispone che i genitori trascorreranno con i figli minori, alternativamente, il
Natale e il Capodanno nonché l'epifania un anno con il padre e un anno con la madre.
Durante le feste pasquali, i minori trascorreranno alternativamente il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo un anno con il padre e un anno con la madre;
4) dispone che il padre potrà trascorrere con i figli minori un periodo di giorni quindici durante la stagione estiva, nel mese di agosto, in difetto di diverso accordo tra le parti. I genitori si accorderanno ogni anno, entro
pagina 2 di 10 il 30 giugno, sul periodo in cui i minori resteranno con il padre;
Tali modalità di visita e trattenimento potranno essere modificate previo consenso tra i coniugi e sempre nell'interesse dei minori. 5) dispone che corrisponda un assegno mensile di € CP_1
750 quale contributo per il mantenimento dei figli minori, da versare entro la prima decade di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat;
L'assegno è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore, quali, a titolo esemplificativo, le spese per: il vitto, la mensa scolastica, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi), l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, i medicinali da banco. 6) dispone che il predetto genitore concorra al 50 % delle spese straordinarie [...]”, disponendo altresì per il prosieguo del giudizio.
Il resistente, , si costituiva tempestivamente nel procedimento innanzi al G.I., CP_1 contestando i fatti esposti dalla ricorrente e deducendo: che l'unione coniugale era naufragata per esclusiva colpa della , che a suo dire, si era resa latitante alle esigenze Pt_1 della famiglia e mai si era prodigata per l'unione ed il benessere familiare;
che la in Pt_1
costanza di matrimonio aveva intrapreso una relazione extra coniugale con tale Per_5
, con cui - abbandonando la casa coniugale e la famiglia - era andata a convivere in
[...]
SI (Cs), concependo un figlio (il minore nato a [...] -Rossano il Persona_6
24.05.2022) e che la stessa continuava a convivere con il nuovo compagno;
che la relazione extraconiugale e l'ingiustificato e definitivo allontanamento dalla residenza coniugale erano stati le cause della crisi matrimoniale, per cui la separazione andava addebitata alla;
di Pt_1 essere operaio agricolo stagionale e di essere, unitamente ai nonni materni, l'unico a farsi carico della prole;
che la casa coniugale era abitata dallo stesso con i figli.
Pertanto, il resistente concludeva chiedendo: “a) accertare l'impossibilità di ricongiungimento dei Sigg.ri e , e per l'effetto dichiarare la loro separazione CP_1 Parte_1 autorizzandoli a vivere separati, con obbligo di reciproco rispetto;
b) dichiarare l'addebito della separazione in capo a;
c) affidare in via esclusiva i figli minorenni a Parte_1
, disponendone la coabitazione con il medesimo;
d) rigettare la richiesta di CP_1
assegno di mantenimento della Sig.ra , poiché percettore di reddito da lavoro Parte_1
dipendente ed autonomo;
e) rigettare la richiesta di assegnazione della casa coniugale in considerazione dell'allontanamento effettuato dalla , ed affidare la medesima, Pt_1
unitamente agli arredi ed alle suppellettili, ove esistenti, al;
f) disporre in capo alla CP_1
pagina 3 di 10 l'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento della prole nella Parte_1 misura di legge;
g) con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Espletata l'istruttoria, anche attraverso l'ascolto della minore, all'udienza del 25.09.25 la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica
2.Sul merito: La domanda di separazione
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ri costituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Per costante orientamento giurisprudenziale, infatti, le cause che determinano l'impossibilità della prosecuzione della convivenza non si rinvengono, di regola in singoli, specifici e ben definiti fatti o episodi, dovendosi invece, il più delle volte, valutare il comportamento dei coniugi nei loro reciproci e quotidiani rapporti (cfr. Cass. civ. 30 gennaio 1998 n. 961).
Invero, in tema di separazione personale dei coniugi, la condizione di intollerabilità della convivenza deve essere intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben p otendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, che sia verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, con particolare riferimen to alle risultanze negative del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere venuto meno, al ricorrere di tali evenienze, quel principio del consenso che caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale (cfr. Cass. civ. n.
16698/20).
Nel caso di specie, deve ritenersi ormai venuta meno l'affectio coniugalis e la communio omnis vitae, attesa la volontà delle parti – manifestata nel corso del giudizio - di addivenire alla separazione, nonché le reciproche accuse mosse dalle stesse in ordine al fallimento de l rapporto coniugale.
2.1 Statuizioni accessorie
Nel caso di specie, il thema decidendum – oltre alla domanda di separazione - si incentra sulle seguenti questioni accessorie: domanda di addebito, affido e collocamento dei figli minori, assegnazione della casa coniugale e mantenimento.
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2.2. La domanda di addebito della separazione
Entrambe le parti hanno formulato richieste di addebito, le quali tuttavia sono rimaste sfornite di prova.
Nello specifico, la domanda di addebito di parte ricorrente si fonda sul rilievo che il coniuge abbia usato violenza nei confronti della medesima nel corso del matrimonio.
Tale assunto è rimasto tuttavia sfornito di prova, atteso che l'unico teste il quale ha parlato di maltrattamenti subiti dalla nel corso del matrimonio, è , la cui Pt_1 Persona_5
attendibilità va valutata con rigore in quanto compagno della stessa . Pt_1
Il teste , peraltro, ha evidenziato di aver appreso dei maltrattamenti dalla stessa . Per_5 Pt_1
Sotto tale profilo e con riferimento al valore da attribuire a quanto appreso dal teste direttamente dalla parte si condivide il principio espresso dalla Suprema Corte, secondo cui in tema di prova testimoniale, i testimoni de relato actoris sono quelli che depongono su fatti
e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa;
i testimoni de relato in genere, invece, depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni, pur attenuata perché indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità. (cfr. Cass.civ 4530/25).
Mancano peraltro, nel caso di specie, ulteriori elementi a conferma di quanto riferito dal teste, né può ritenersi dirimente il fatto che lo stesso abbia visto dei lividi, potendo astrattamente la parte averli riportati a seguito di incidenti.
Analogamente, anche la domanda di addebito di parte resistente appare sfornita di prova.
Si premette che la stessa si fonda sul rilievo che la parte abbia abbandonato la casa e sia andata a vivere altrove, nonché sul fatto che la stessa abbia instaurato una relazione in costanza di matrimonio. Tali assunti, smentiti dal teste , sono stati confermati dal teste Per_5
, il quale ha detto di aver appreso tali circostanze dal . Valgano anche per lui Tes_1 Per_5
le considerazioni già svolte, circa la rilevanza delle deposizioni de relato.
Il teste ha precisato che era presente quando la figlia grande lo ha chiamato Tes_1
dicendo che la madre era andata via di casa con i figli, ma tale circostanza non può assumere rilievo di per sé sola, in assenza della prova del nesso eziologico sussistente tra il comportamento materno e la crisi coniugale, anche a fronte di quanto riferito dalla stessa pagina 5 di 10 ricorrente la quale ha evidenziato di essere stata costretta ad andare via di casa a causa del comportamento aggressivo del coniuge.
Sul punto si condivide il principio secondo cui la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito. (cfr. cass. civ. 40795/21).
Alla luce delle esposte considerazioni va dichiarata la separazione tra i coniugi senza addebito.
2.3.Sull'affido e collocamento dei figli minori.
Quanto al regime di affido, vanno premessi alcuni principi.
Osserva il Collegio che l'affido condiviso a seguito dell'entrata in vigore della Legge 54/06, rappresenta il regime ordinario di affido, in caso di rottura dell'unione familiare.
Lo stesso art.337 ter, inserito dal Dlgs.154/13 prevede il diritto del figlio minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, istruzione, educazione da entrambi e conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale. A norma, poi, dell'art. 337 quater, il Giudice può disporre l'affido esclusivo solo quando ritenga con provvedimento motivato che l'affido all'altro sia contrario all'interesse del minore.
Orbene, si osserva in punto di diritto, si condivide il principio espresso dalla Suprema Corte secondo cui: la grave conflittualità tra i genitori e la commissione di reati da parte dell'uno nei confronti dell'altro costituiscono fatti dotati di rilevante influenza sul regime di affidamento più consono, in virtù della preminenza che riveste in tali procedimenti l'interesse del minore, da intendersi in relazione alle sue fondamentali e imprescindibili esigenze di cura, educazione, istruzione e sana ed equilibrata crescita psicologica, che possono fondare la domanda di affidamento esclusivo. Posto che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore, in materia di affidamento dei figli minori il giudice deve privilegiare quel genitore che appaia il più idoneo a pagina 6 di 10 ridurre al massimo i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare: l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità d el padre o della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, giudizio che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita
e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore. (Cass.civ. 12280/25).
Nel caso di specie dall'audizione delle minori e è emerso che le stesse Per_3 Per_2
vogliono vivere con la madre, pur avendo dato atto della sussistenza di buoni rapporti con il padre. Tanto è emerso anche dalla relazione dei Servizi Sociali del Comune di Cariati del
14.01.25 che hanno dato atto del fatto che il Sig. , “spesso si mostra contrario agli CP_1 incontri da effettuare presso l'abitazione della madre, manifestando di conseguenza atteggiamenti autoritari nei loro riguardi”.
Alla luce della forte conflittualità delle parti, dei comportamenti poco collaborativi e ostruzionistici manifestati dal , appare opportuno disporre l'affido esclusivo dei minori CP_1
alla madre. Il buon genitore, infatti, non è solo quello che si occupa adeguatamente della prole, ma anche quello che promuove e rispetta l'altra figura genitoriale.
Si osserva ancora che proprio in ragione di tali rilievi, nonché della volontà delle minori con ordinanza del 22.01.25, veniva disposto il collocamento dei minori in via prevalente con la madre, con facoltà del padre di tenerli due pomeriggi a settimana, dalle 17,00 alle 22,00, nonché durante il week end, a settimane alterne.
Tali disposizioni possono essere confermate, in assenza peraltro di fatti sopravvenuti che facciano propendere per un diverso regime, dovendosi tuttavia stabilire la possibilità per il padre di stare con i minori anche durante le festività natalizie, dal 24.12 al 30.12 o dal 31.12 al 06.01 ad anni alterni, nonché durante le festività pasquali dal giovedi santo fino alla domenica di pasqua o dal lunedi dell'angelo fino al mercoledi successivo, ad anni alterni, e durante l'estate per quindici giorni da concordare tra le parti entro il 31.05 di ogni anno.
2.4 La casa coniugale.
Va rigettata invece la domanda di assegnazione della casa coniugale alla ricorrente considerato che l'assegnazione della casa familiare, risponde all'esigenza della prole di conservare l'habitat domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle pagina 7 di 10 consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare. (cfr. ex plurimis Cass. civ., Sez. I,
27/02/2009, n. 4816).
Nel caso di specie la stessa ricorrente è andata via di casa dal 2022, ed i figli per come risulta anche dalla relazione dei servizi sociali del 13.06.24, hanno vissuto presso l'abitazione dei nonni materni prima di ritornare con la madre.
Per costante orientamento giurisprudenziale, infatti, il provvedimento di assegnazione della casa coniugale è subordinato alla presenza nella casa di figli, minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente conviventi con i coniugi sicchè, in assenza di tale presupposto, sia la casa in comproprietà o appartenga a un solo coniuge, il giudice non potrà adottare alcun provvedimento di assegnazione della casa coniugale, in favore dell'uno o dell'altro dei coniugi, non essendo la medesima neppure prevista dall'art. 156 cod. civ. in sostituzione o quale compon ente dell'assegno di mantenimento (Cass. Civ. 6979/07; cfr.
Cass. Civ. 3015/18).
2.6 Il mantenimento dei figli.
In relazione alla domanda di previsione di un contributo in favore dei figli vanno premessi i seguenti principi.
L'art. 316 bis c.c. dispone: “I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo …”.
L'art. 337 ter, comma 4, cc stabilisce: “ … ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) Le attuali esigenze del figlio.
2) Il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
3) I tempi di permanenza presso ciascun genitore.
4) Le risorse economiche di ciascun genitore.
Va inoltre evidenziato che l'assegno di mantenimento “risponde all'esigenza di garantire con continuità la provvista economica per far fronte alle spese ordinarie cui provvede il genitore collocatario ed è incompatibile con l'occasionalità di contribuzioni dirette e non concordate” dal momento che “è il genitore convivente ad anticipare le spese ordinarie per il pagina 8 di 10 mantenimento del figlio ed a provvedervi nella quotidianità attraverso la necessaria programmazione che connota la vita familiare” (v. Cass. Civ. n. 24316 del 2013; Cass. Civ. n.
25300 del 2013).
Ed ancora si osserva che il contributo al mantenimento dei figli minori, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest'ul timo nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno. Ne consegue che il genitore non affidatario n on può ritenersi sollevato dall'obbligo di corresponsione dell'assegno per il tempo in cui il figlio, in relazione alle modalità di visita disposte dal giudice, si trovi presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al suo mantenimento (v. Cass. Civ. n. 18869 del 2014)
Tanto premesso quanto al contributo al mantenimento dei figli , Persona_1 [...]
, e da porre a carico del genitore non Per_2 Persona_3 Persona_4 CP_1 collocatario, appare equo disporne la misura in € 150,00 ciascu no, per un totale di € 600,00, non avendo peraltro il resistente formulato particolari rilievi su tale profilo , in relazione all'importo di € 750,00 stabilito nell'ordinanza presidenziale del 20.09.22, né fornito un'allegazione chiara della sua situazione economica.
Appare, inoltre, opportuno disporre che la ricorrente trattenga l'intero importo dell'assegno unico, in quanto genitore collocatario, che si occupa in via quasi esclusiva delle esigenze dei figli (cfr. Cass. Civ.4672/25, in cui si afferma che l'assegno in questione è defi nito unico, perché finalizzato alla semplificazione e, contestualmente, al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità, dovendosi ritenere corretta l'attribuzione dell'assegno al genitore collocatario del minore, per verosimili esigenze di semplificazione, nell'interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo).
pagina 9 di 10 - DICHIARA la separazione personale dei coniugi e i quali Parte_1 CP_1
hanni contratto matrimonio in Cariati (Cs) 05.08.2001 (atto n. 24, serie A, parte II, anno
2001);
-RIGETTA le domande di addebito della separazione;
- AFFIDA in via esclusiva, i figli minori, , e alla Persona_3 Persona_2 Persona_4 madre con collocamento prevalente degli stessi presso l'abitazione della madre;
-DISPONE che che il padre possa tenerli con se di tenerli due pomeriggi a settimana, dalle
17,00 alle 22,00, nonché durante il week end, a settimane alterne;
nonchè durante le festività natalizie, dal 24.12 al 30.12 o dal 31.12 al 06.01 ad anni alterni, durante le festività pasquali dal giovedi santo fino alla domenica di pasqua o dal lunedi dell'angelo fino al mercoledi successivo, ad anni alterni, e durante l'estate per quindici giorni da concordare tra le parti entro il 31.05 di ogni anno.
- RIGETTA la domanda di assegnazione della casa familiare;
- PONE a carico del ricorrente il pagamento, a titolo di concorso al mantenimento ordinario dei figli, la somma mensile di € 600,00 ( 150,00 per ciascuno) rivalutabili annualmente su base ISTAT, da versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese – salvo diverso accordo tra le parti – a mezzo bonifico bancario;
mentre l'assegno unico sarà percepito interamente da
Controparte_2
a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie
[...]
relative alla prole;
- DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Castrovillari del 16.12.25
Il Presidente-estensore
Dott.ssa RI Magaro'
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 Il regime delle spese
Le spese di lite, in considerazione della natura della controversia, delle ragioni della decisione, possono dichiararsi integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile - definitivamente pronunciando - ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa - così provvede: