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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 18/11/2025, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1306/2022
Il Giudice del lavoro, dott. PA LI, a seguito dell'udienza del 18/11/2025, svoltasi mediante le forme della trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F./P.I.: ), in proprio e nella sua qualità di Parte_1 C.F._1
legale rappresentante e liquidatore della rappresentata e difesa Parte_2 dall'Avv. Claudio Rosellini, presso il cui studio sito in Montecatini Terme, al Corso
Matteotti, n.16, elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
(C.F./P.I.: , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, ex art. 417 bis
c.p.c., dalle dott.sse Valentina Pisano, Nicoletta Baldacci Anna Scardia e DR
Liberatore, ed elettivamente domiciliato presso la propria sede, sita in Pisa, alla Via
Cisanello n. 145/147
RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 18.11.2025
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 23.12.2022, la ricorrente ha impugnato l'ordinanza ingiunzione n. 832 del 2022, emessa dall' Controparte_2
, Sede di Pisa, e notificata il 23.11.2022, con la quale si era ingiunto il pagamento
[...] della somma di € 17.344,96. Più in particolare, con l'atto impugnato è stata contestata la
“violazione delle norme inerenti all'interposizione illecita da pseudo distacco in qualità
Pag. 1 di 4 di distaccatario, per aver utilizzato per 865 giorni complessivi (come sommatoria dei 14 dipendenti) i lavoratori di MA e New Co nel periodo aprile – giugno 2017”.
2. Con memoria depositata in data 6.102023 si è costituito l'
[...]
, in persona del suo legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, il quale si è opposto all'accoglimento delle domande ex adverso spiegate, evidenziando in particolare l'infondatezza del ricorso.
3. Il ricorso è infondato.
4. In via preliminare deve essere vagliata la censura relativa alla violazione del termine di emanazione dell'ordinanza ingiunzione.
Ai sensi dell'art. 28 della legge n. 689/1981 “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”.
Ancorché tale termine sia previsto letteralmente per la riscossione delle somme dovute per le violazioni, secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato del giudice della nomofilachia, al quale deve farsi rinvio ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., esso trova applicazione anche ai fini dell'emissione dell'ordinanza-ingiunzione (così, Cass. civ.,
n. 21706/2018).
Deve inoltre evidenziarsi come secondo il giudice di legittimità “In tema di sanzioni amministrative, la notifica al trasgressore del processo verbale di accertamento della infrazione è idonea a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art.
2943 c.c. atteso che ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria e costituisce esercizio della pretesa sanzionatoria” (così, Cass. civ., n. 14886/2016).
Nella fattispecie in esame, il verbale unico notificazione n. PI00000/2018-194-01 del
06/03/2018, riferibile a violazioni compiute nell'anno 2017, è stato notificato al trasgressore il 21/03/2018 e all'obbligato in solido il 04/04/2018, mentre l'ordinanza ingiunzione è stata notificata il 23.11.2022. In ragione dell'efficacia interruttiva della prescrizione riconducibile alla notifica del verbale, il termine quinquennale ex art. 28
L.689/1981 cit. risulta rispettato.
Pag. 2 di 4 5. Con riferimento al merito delle violazioni, deve segnalarsi come alla ricorrente sia stata contestata la condotta sanzionata dall'art. 18, comma 5 bis, del d.lgs. 276/2003 secondo il quale “Nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 1, e di distacco privo dei requisiti di cui all'articolo 30, comma 1, l'utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo”. A sua volta, l'art. 30, comma 1, del d.lgs. 276/2003 cit. prevede che “L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa”.
Infine, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 “Se per le violazioni previste dal comma 1 è prevista una pena pecuniaria proporzionale, anche senza la determinazione dei limiti minimi o massimi, la somma dovuta è pari all'ammontare della multa o dell'ammenda, ma non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000”.
5.1. Dagli esiti degli accertamenti ispettivi è emerso come MA s.r.l., società priva di organizzazione e autonomia imprenditoriale e di una propria sede operativa, avesse assunto il 03/04/2017 e distaccato il 18/04/2017 presso i propri dipendenti. La Parte_2 società New dal canto suo, anch'essa priva di macchinari e della propria sede Parte_3
operativa, aveva distaccato i propri dipendenti dal 13/02/2017 presso ed aveva Parte_2
effettuato due nuove assunzioni, trattasi dei dipendenti e Controparte_4 Per_1
in data 20/03/2017, provvedendo, dallo stesso giorno, al loro distacco presso
[...]
Parte_2
Tali circostanza, e più in particolare la mancanza di una propria struttura organizzativa e il distacco subito dopo l'assunzione di nuove unità di personale, sono rimaste non contestate da parte della resistente ed inoltre possono ritenersi accertate sulla base del verbale di accertamento oggetto di causa il quale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (così, Cass. civ., n. 14965/2012).
Pag. 3 di 4 Tanto induce a ritenere insussistenti, nell'ambito degli accordi per il distacco temporaneo oggetto di causa, i presupposti richiesti ex art. 30 d.lgs. 276/2003 cit., dal momento che non appare riscontrabile alcun interesse produttivo in capo alla distaccante se non quello riconducibile alla fornitura di lavoro.
5.2. L'entità della sanzione irrogata non risulta volare i criteri di determinazioni stabiliti dall'art. 11 della L. n. 689/1981 di guisa che il quantum stabilito dall'amministrazione appare immune da vizi (così, Cass. civ., n. 19716/2024).
6. Le spese di lite sono liquidat e in disposi tivo, t enendo conto dei nuovi paramet ri per l a det erminazione dei compensi per la professione forense di cui al decr et o ministeri al e 13 agost o 2022, n. 147 (val ore da 5.200,01 a
26.000,00), con applicazione dell'art. 9 del d.lgs. 149/2015.
P.Q.M.
1) rigetta il ricorso;
2) condann a la ricorrente al pagamento in favore dell'
[...]
, in persona del suo legal e Controparte_1 rappresentante pro tempore, delle spese processuali, liquidate in €
4.000,00 per compensi, olt re spese forfet t ari e al 15%, IVA e C PA com e per l egge.
Il giudice del lavoro
PA LI
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1306/2022
Il Giudice del lavoro, dott. PA LI, a seguito dell'udienza del 18/11/2025, svoltasi mediante le forme della trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F./P.I.: ), in proprio e nella sua qualità di Parte_1 C.F._1
legale rappresentante e liquidatore della rappresentata e difesa Parte_2 dall'Avv. Claudio Rosellini, presso il cui studio sito in Montecatini Terme, al Corso
Matteotti, n.16, elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
(C.F./P.I.: , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, ex art. 417 bis
c.p.c., dalle dott.sse Valentina Pisano, Nicoletta Baldacci Anna Scardia e DR
Liberatore, ed elettivamente domiciliato presso la propria sede, sita in Pisa, alla Via
Cisanello n. 145/147
RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 18.11.2025
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 23.12.2022, la ricorrente ha impugnato l'ordinanza ingiunzione n. 832 del 2022, emessa dall' Controparte_2
, Sede di Pisa, e notificata il 23.11.2022, con la quale si era ingiunto il pagamento
[...] della somma di € 17.344,96. Più in particolare, con l'atto impugnato è stata contestata la
“violazione delle norme inerenti all'interposizione illecita da pseudo distacco in qualità
Pag. 1 di 4 di distaccatario, per aver utilizzato per 865 giorni complessivi (come sommatoria dei 14 dipendenti) i lavoratori di MA e New Co nel periodo aprile – giugno 2017”.
2. Con memoria depositata in data 6.102023 si è costituito l'
[...]
, in persona del suo legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, il quale si è opposto all'accoglimento delle domande ex adverso spiegate, evidenziando in particolare l'infondatezza del ricorso.
3. Il ricorso è infondato.
4. In via preliminare deve essere vagliata la censura relativa alla violazione del termine di emanazione dell'ordinanza ingiunzione.
Ai sensi dell'art. 28 della legge n. 689/1981 “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”.
Ancorché tale termine sia previsto letteralmente per la riscossione delle somme dovute per le violazioni, secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato del giudice della nomofilachia, al quale deve farsi rinvio ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., esso trova applicazione anche ai fini dell'emissione dell'ordinanza-ingiunzione (così, Cass. civ.,
n. 21706/2018).
Deve inoltre evidenziarsi come secondo il giudice di legittimità “In tema di sanzioni amministrative, la notifica al trasgressore del processo verbale di accertamento della infrazione è idonea a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art.
2943 c.c. atteso che ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria e costituisce esercizio della pretesa sanzionatoria” (così, Cass. civ., n. 14886/2016).
Nella fattispecie in esame, il verbale unico notificazione n. PI00000/2018-194-01 del
06/03/2018, riferibile a violazioni compiute nell'anno 2017, è stato notificato al trasgressore il 21/03/2018 e all'obbligato in solido il 04/04/2018, mentre l'ordinanza ingiunzione è stata notificata il 23.11.2022. In ragione dell'efficacia interruttiva della prescrizione riconducibile alla notifica del verbale, il termine quinquennale ex art. 28
L.689/1981 cit. risulta rispettato.
Pag. 2 di 4 5. Con riferimento al merito delle violazioni, deve segnalarsi come alla ricorrente sia stata contestata la condotta sanzionata dall'art. 18, comma 5 bis, del d.lgs. 276/2003 secondo il quale “Nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 1, e di distacco privo dei requisiti di cui all'articolo 30, comma 1, l'utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo”. A sua volta, l'art. 30, comma 1, del d.lgs. 276/2003 cit. prevede che “L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa”.
Infine, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 “Se per le violazioni previste dal comma 1 è prevista una pena pecuniaria proporzionale, anche senza la determinazione dei limiti minimi o massimi, la somma dovuta è pari all'ammontare della multa o dell'ammenda, ma non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000”.
5.1. Dagli esiti degli accertamenti ispettivi è emerso come MA s.r.l., società priva di organizzazione e autonomia imprenditoriale e di una propria sede operativa, avesse assunto il 03/04/2017 e distaccato il 18/04/2017 presso i propri dipendenti. La Parte_2 società New dal canto suo, anch'essa priva di macchinari e della propria sede Parte_3
operativa, aveva distaccato i propri dipendenti dal 13/02/2017 presso ed aveva Parte_2
effettuato due nuove assunzioni, trattasi dei dipendenti e Controparte_4 Per_1
in data 20/03/2017, provvedendo, dallo stesso giorno, al loro distacco presso
[...]
Parte_2
Tali circostanza, e più in particolare la mancanza di una propria struttura organizzativa e il distacco subito dopo l'assunzione di nuove unità di personale, sono rimaste non contestate da parte della resistente ed inoltre possono ritenersi accertate sulla base del verbale di accertamento oggetto di causa il quale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (così, Cass. civ., n. 14965/2012).
Pag. 3 di 4 Tanto induce a ritenere insussistenti, nell'ambito degli accordi per il distacco temporaneo oggetto di causa, i presupposti richiesti ex art. 30 d.lgs. 276/2003 cit., dal momento che non appare riscontrabile alcun interesse produttivo in capo alla distaccante se non quello riconducibile alla fornitura di lavoro.
5.2. L'entità della sanzione irrogata non risulta volare i criteri di determinazioni stabiliti dall'art. 11 della L. n. 689/1981 di guisa che il quantum stabilito dall'amministrazione appare immune da vizi (così, Cass. civ., n. 19716/2024).
6. Le spese di lite sono liquidat e in disposi tivo, t enendo conto dei nuovi paramet ri per l a det erminazione dei compensi per la professione forense di cui al decr et o ministeri al e 13 agost o 2022, n. 147 (val ore da 5.200,01 a
26.000,00), con applicazione dell'art. 9 del d.lgs. 149/2015.
P.Q.M.
1) rigetta il ricorso;
2) condann a la ricorrente al pagamento in favore dell'
[...]
, in persona del suo legal e Controparte_1 rappresentante pro tempore, delle spese processuali, liquidate in €
4.000,00 per compensi, olt re spese forfet t ari e al 15%, IVA e C PA com e per l egge.
Il giudice del lavoro
PA LI
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