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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 23/06/2025, n. 1895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1895 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
R. G. n° 8056/2024
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 19 giugno 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dagli avv. Lorenzo SCARANO e Maria PASTORE - Ricorrente - contro
in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, con gli avv. Francesco CERTOMA',
Antonio ANDRIULLI e Rita BATTIATO - Convenuto -
OGGETTO: “INDEBITO PER ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ EX L. N° 222/1984”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 17 agosto 2024 chiese al Parte_1
Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare da lui non dovuta la restituzione integrale della somma di lordi €.12.118,52 richiestagli dall' , CP_1 giusta nota del 3 gennaio 2024, quale recupero di un asserito indebito relativo al periodo dal 1° dicembre 2018 al 31 gennaio 2024, con riferimento alla prestazione erogata (assegno ordinario di invalidità ex L. n° 222/1984, cat. IO
n. 18004582), asserendo l'insussistenza della incumulabilità ex art. 1, co. 43,
L. n° 335/1995 con la rendita che – a seguito di azione in giudizio – gli CP_2 era stata riconosciuta con decorrenza dal settembre 2017.
In conseguenza, chiedeva altresì condannarsi l' alla restituzione in suo CP_1 favore delle somme recuperate ed al pagamento della prestazione anche per
1
Sentenza R.G. n° 8056/24 il periodo successivo alla sospensione, oltre accessori e rifusione di spese.
Si costituiva l' chiedendo rigettarsi il ricorso: in particolare, deduceva CP_1 che solo successivamente all'esito della controversia con l' il CP_2 Pt_1 aveva ottenuto retroattivamente il riconoscimento della rendita conseguente ad infortuni sul lavoro (con decorrenza settembre 2017), sicché l' non ne era CP_1 venuto a conoscenza fino ad agosto 2023, avendo poi provveduto a sottoporre a visita il ricorrente e a confrontare le patologie poste alla base delle due prestazioni, riscontrandone l'identità e quindi facendo applicazione del disposto di cui all'art. 1, co. 43, L. n° 335/1995.
Espletata consulenza tecnica, la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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Il ricorso è parzialmente fondato e, conseguentemente, deve essere accolto, per quanto di ragione.
Deve innanzitutto osservarsi che la questione concerne, all'evidenza, un indebito relativo a prestazioni previdenziali, essendo quindi inapplicabile la disciplina della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebitamente erogate
(cfr. ex plurimis CASS. LAV. 20 MAGGIO 2021 N° 13915) e, quindi, anche l'orientamento ermeneutico secondo il quale l'indebito è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge.
Risulterebbero invece eventualmente applicabili l'art. 52 L. n. 88 del 1989 e l'art. 13 della legge n. 412 del 1991, trattandosi di disposizioni che sono volte a disciplinare una indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico (cfr. CASS. LAV. 2 DICEMBRE 2019 N° 31373).
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Tanto precisato, occorre poi rilevare che questo TRIBUNALE presta adesione all'orientamento interpretativo, adottato dalla CORTE a SEZIONI UNITE, CP_3
2
Sentenza R.G. n° 8056/24 secondo il quale: “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere
l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico. (Nella fattispecie le S.U. hanno ritenuto che spettasse al pensionato-attore l'onere di provare il mancato superamento della soglia del reddito per l'attribuzione della quota d'integrazione al minimo, contestata dall'Ente previdenziale in sede di richiesta stragiudiziale di ripetizione della maggior somma erogata)” (sic CASS. SS. UU. 4 AGOSTO 2010 N° 18046). Tale principio di diritto è stato ulteriormente ribadito e precisato da 5 Parte_2
GENNAIO 2011 N° 198, secondo cui: “In tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall' convenuto, CP_1 ferma, peraltro, la necessità che quest'ultimo, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha rilevato che correttamente la corte territoriale aveva ritenuto incomprensibili le ragioni della pretesa restitutoria, non emergendo dalla richiesta dell' indicazioni adeguate a porre in grado la CP_1 pensionata di verificare se si trattasse di un trattamento attribuito "sine titulo" ovvero di una erogazione conseguente ad un calcolo errato dell'ente)”.
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Sentenza R.G. n° 8056/24 Nel merito, nel caso di specie, deve effettivamente farsi riferimento al disposto normativo di cui all'art. 1, co. 43, L. 8 agosto 1995, n. 335, il quale prevede che: «Le pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124, fino a concorrenza della rendita stessa. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti».
In punto di diritto, deve quindi affermarsi che tale norma vieta il cumulo delle prestazioni di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti, liquidate in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, con la rendita vitalizia liquidata ex d.P.R. n.
1124 del 1965 per lo stesso evento invalidante, sino a concorrenza della rendita stessa, sicché il soggetto che goda di tale rendita, pur potendo richiedere una prestazione a carico dell'assicurazione generale in ragione delle percentuali di invalidità riconosciute per la prestazione non cumulabile, non può tuttavia ottenere che venga posta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria la quota della prestazione corrispondente all'ammontare della rendita medesima. Tale disposizione, la cui "ratio" è quella di evitare che per uno stesso evento invalidante si possano conseguire pluralità di prestazioni assicurative e/o previdenziali, in dispregio ad una razionale utilizzazione delle risorse finanziarie destinate a soddisfare, in attuazione dell'art. 38 Costituzione, le necessità di soggetti che versino in stato di bisogno, non suscita dubbi di legittimità costituzionale in relazione al diverso trattamento dei pubblici dipendenti, dato che la stessa disposizione prevede esplicitamente, al fine di un generale allineamento delle posizioni di tutti i lavoratori e della comprensibile non eliminazione dei loro diritti quesiti, la salvezza dei trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di
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Sentenza R.G. n° 8056/24 entrata in vigore della legge, con riassorbimento dei futuri miglioramenti (in tali sensi, CASS. LAV. 29 MAGGIO 2001 N° 7331 e successive conformi).
Deve nondimeno precisarsi che, sempre secondo i condivisibili arresti della giurisprudenza di legittimità, “con riferimento a fattispecie escluse dall'ambito di operatività dell'art. 73, comma primo, e dell'art. 78, comma ventesimo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il divieto di cumulo - stabilito dall'art. 1, comma quarantatreesimo, legge 8 agosto 1995, n. 335 - riguarda solo i trattamenti di reversibilità di invalidità (o inabilità), e non quelli di anzianità né quelli di vecchiaia, sempre che la reversibilità sia originata dalla titolarità del dante causa di un trattamento a carico dell' derivante da infortunio o da CP_1 malattia professionale, che abbia altresì comportato l'attribuzione al medesimo di una rendita vitalizia a carico dell' sulla base dello stesso evento CP_2 invalidante; conseguentemente, il divieto di cumulo non opera nei casi in cui l'evento indennizzato dall' abbia solo contribuito al più ampio CP_2 quadro invalidante che ha dato luogo all'attribuzione della prestazione a carico dell' ” (sic CASS. LAV. 9 LUGLIO 2003 N° 10810); ed ancora, è stato CP_1 ribadito che “in tema di prestazioni previdenziali, il divieto di cumulo, stabilito dall'art. 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, fra prestazioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria liquidate in conseguenza di infortuni sul lavoro o malattie professionali, con le rendite vitalizie a carico dell' per gli stessi eventi invalidanti, trova applicazione solo quando le CP_2 due prestazioni - alle quali il divieto si riferisce - abbiano il medesimo ed immediato presupposto nell'infortunio o nella malattia professionale e siano completamente sovrapponibili, solo con riferimento a tali situazioni potendosi ipotizzare quella duplicazione di tutela con la quale si giustifica la scelta legislativa dell'approntamento di un unico intervento del complessivo sistema di sicurezza sociale” (sic CASS. LAV. 14 MARZO 2006 N° 5494, cui adde
30 DICEMBRE 2004 N° 24199). Parte_2
Significativa, in particolare, è CASS. LAV. 14 MARZO 2006 N° 5494, in quanto riferita a fattispecie in cui le patologie relative all'evento indennizzato dall' determinavano addirittura il 62% di invalidità (quindi una CP_2 percentuale pressoché integralmente corrispondente ad una invalidità superiore
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Sentenza R.G. n° 8056/24 ai due terzi), esulando da esse solo una ulteriore patologia minore: tuttavia, anche in tale evenienza, la SUPREMA CORTE ha stabilito che comunque spettasse la prestazione previdenziale de qua, attesa la non coincidenza dell'evento invalidante cha dava luogo alle due prestazioni.
In senso ulteriormente conforme, si veda anche 22 MARZO Controparte_4
2016 N° 5636, secondo cui: «In tema di prestazioni previdenziali, il presupposto del medesimo evento invalidante posto a base del divieto di cumulo, di cui all'art. 1, comma 43, della l. n. 335 del 1995, si verifica in situazioni di invalidità connotate da completa sovrapponibilità, quando la prestazione a carico dell' e quella per l'invalidità pensionabile o l'assegno di invalidità a CP_2 carico dell' , siano fondate sullo stesso quadro morboso, potendosi CP_1 ipotizzare solo in tal caso quella duplicazione di tutela che giustifica la scelta legislativa di un unico intervento del sistema di sicurezza sociale».
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Tanto premesso, in punto di fatto occorre poi rilevare che la espletata indagine tecnica ha consentito di accertare che la parte ricorrente risulta attualmente affetta da patologie che ne comportano la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in attività confacenti alle sue attitudini e che - escludendo le patologie occupazionali già riconosciute nei confronti dell' - risultano soddisfatti i requisiti sanitari previsti dalla legge ai fini CP_2 della concessione dei benefici economici a decorrere dal novembre 2019.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico- legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza
(cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS.
SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se
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Sentenza R.G. n° 8056/24 fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche
CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N° 10123).
Appare quindi fondata la tesi attorea, relativa alla inconfigurabilità del divieto di cumulo stabilito dall'art. 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, sebbene limitatamente ai ratei della prestazione erogati a partire da novembre 2019, che quindi rimangono legittimamente erogati (e parimenti da erogare sono i ratei dovuti per il periodo successivo alla sospensione).
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Per quanto invece concerne il periodo precedente, oggetto della richiesta di restituzione formulata dall' (dunque da dicembre 2018 a ottobre CP_1
2019), sempre alla stregua di quanto accertato dal CTU, non risultano sussistenti i requisiti sanitari previsti dalla legge ai fini della erogabilità dell'assegno ordinario di invalidità ex L. n° 222/1984, essendovi evidentemente coincidenza con le patologie occupazionali riconosciute nei confronti dell' sicché in parte qua il ricorso è infondato (sussistendo il divieto CP_2 di cumulo ex art. 1, comma 43, legge 8 agosto 1995, n. 335) e tali ratei devono effettivamente essere restituiti.
Né può farsi applicazione della disciplina speciale prevista per l'indebito relativo a prestazioni previdenziali, ex art. 52 L. n. 88 del 1989 e art. 13 della legge n. 412 del 1991, dovendosi ritenere che, in ipotesi di violazione del divieto di cumulo, non trova applicazione la disciplina generale dell'indebito previdenziale, che postula la diversa ipotesi dell'erogazione di un trattamento pensionistico in misura superiore a quella dovuta per errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente previdenziale (cfr. CASS. LAV. 18 GENNAIO
2018 N° 1170).
Ad ogni modo, anche volendo ipotizzarne l'applicabilità, occorre rimarcare che parte ricorrente non ha affatto contestato la prospettazione di parte convenuta secondo cui solo successivamente all'esito della controversia con l' il aveva ottenuto retroattivamente il riconoscimento della CP_2 Pt_1 rendita conseguente ad infortuni sul lavoro (con decorrenza settembre 2017), sicché l non ne era venuto a conoscenza fino ad agosto 2023. CP_1
Deve quindi ritenersi dimostrato che l'indebito fosse stato
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Sentenza R.G. n° 8056/24 tempestivamente comunicato e che l' aveva provveduto al recupero nel CP_1 rispetto del termine annuale fissato dall'art. 13, L. n. 412/1991, dovendosi infatti fare applicazione dei seguenti principî di diritto:
✓ «In tema di indebito previdenziale, l'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, si interpreta nel senso che l' deve procedere alla CP_1 verifica nell'anno civile in cui ha avuto conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione e che, entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica, deve procedere, a pena di decadenza, al recupero dell'eventuale indebito» (sic ex plurimis CASS. LAV. 19 NOVEMBRE 2024 N° 29689);
✓ «In tema di ripetizione di indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, l'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, nella parte in cui prevede che l' provvede al recupero di CP_1 quanto eventualmente pagato in eccedenza entro l'anno successivo, si interpreta nel senso che entro tale termine l' deve CP_1 formalizzare la richiesta di restituzione dell'importo ritenuto indebito
- "id. est.": iniziare il procedimento amministrativo di recupero portandolo a conoscenza del pensionato - e non già provvedere all'effettivo recupero dell'importo stesso» (sic CASS. LAV. 20 MAGGIO
2021 N° 13918);
✓ «Ai fini della ripetizione dell'indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, non è richiesto l'accertamento del dolo dell'assicurato o l'esistenza di un provvedimento dell' di CP_1 attribuzione del bene della vita oggetto di recupero, ma rileva soltanto la tempestività della richiesta di ripetizione dell'Istituto rispetto alla comunicazione, da parte del pensionato, dei dati rilevanti ai fini della verifica annuale della persistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione del trattamento pensionistico» (sic CASS. SEZ.
VI-LAV. 31 MAGGIO 2019 N° 15039).
**************
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate e distratte come da
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Sentenza R.G. n° 8056/24 dispositivo, così come le già liquidate spese di CTU, seguono la prevalente soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accoglie la domanda limitatamente a quanto di ragione e, per l'effetto, così provvede:
1. dichiara non cumulabili – ai sensi dell'art. 1, co. 43, L. 8 agosto 1995,
n. 335 – e quindi dovuti dal ricorrente in restituzione all' , i ratei CP_1 dell'assegno ordinario di invalidità ex L. n° 222/1984 cat. IO n. 18004582 erogati da dicembre 2018 a ottobre 2019;
2. dichiara che non è dovuta la restituzione delle somme richieste dall' , giusta nota del 3 gennaio 2024, con riferimento ai ratei CP_1 dell'assegno ordinario di invalidità ex L. n° 222/1984 cat. IO n. 18004582 erogati da novembre 2019 al 31 gennaio 2024, e condanna l' a CP_1 restituire alla parte ricorrente gli importi eventualmente già trattenuti, oltre accessori di legge;
3. condanna altresì l' al pagamento della suddetta prestazione per il CP_1 periodo successivo alla sospensione, oltre accessori di legge;
4. condanna, infine, l' convenuto alla rifusione delle spese di lite, che CP_1 liquida in complessivi €.2.700,oo a titolo di compenso professionale ex
D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore degli avv. Lorenzo SCARANO e Maria PASTORE, dichiaratisi anticipatari;
5. pone definitivamente a carico dell' le già liquidate spese di CTU. CP_1
Taranto, 23 giugno 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
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Sentenza R.G. n° 8056/24
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 19 giugno 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dagli avv. Lorenzo SCARANO e Maria PASTORE - Ricorrente - contro
in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, con gli avv. Francesco CERTOMA',
Antonio ANDRIULLI e Rita BATTIATO - Convenuto -
OGGETTO: “INDEBITO PER ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ EX L. N° 222/1984”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 17 agosto 2024 chiese al Parte_1
Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare da lui non dovuta la restituzione integrale della somma di lordi €.12.118,52 richiestagli dall' , CP_1 giusta nota del 3 gennaio 2024, quale recupero di un asserito indebito relativo al periodo dal 1° dicembre 2018 al 31 gennaio 2024, con riferimento alla prestazione erogata (assegno ordinario di invalidità ex L. n° 222/1984, cat. IO
n. 18004582), asserendo l'insussistenza della incumulabilità ex art. 1, co. 43,
L. n° 335/1995 con la rendita che – a seguito di azione in giudizio – gli CP_2 era stata riconosciuta con decorrenza dal settembre 2017.
In conseguenza, chiedeva altresì condannarsi l' alla restituzione in suo CP_1 favore delle somme recuperate ed al pagamento della prestazione anche per
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Sentenza R.G. n° 8056/24 il periodo successivo alla sospensione, oltre accessori e rifusione di spese.
Si costituiva l' chiedendo rigettarsi il ricorso: in particolare, deduceva CP_1 che solo successivamente all'esito della controversia con l' il CP_2 Pt_1 aveva ottenuto retroattivamente il riconoscimento della rendita conseguente ad infortuni sul lavoro (con decorrenza settembre 2017), sicché l' non ne era CP_1 venuto a conoscenza fino ad agosto 2023, avendo poi provveduto a sottoporre a visita il ricorrente e a confrontare le patologie poste alla base delle due prestazioni, riscontrandone l'identità e quindi facendo applicazione del disposto di cui all'art. 1, co. 43, L. n° 335/1995.
Espletata consulenza tecnica, la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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Il ricorso è parzialmente fondato e, conseguentemente, deve essere accolto, per quanto di ragione.
Deve innanzitutto osservarsi che la questione concerne, all'evidenza, un indebito relativo a prestazioni previdenziali, essendo quindi inapplicabile la disciplina della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebitamente erogate
(cfr. ex plurimis CASS. LAV. 20 MAGGIO 2021 N° 13915) e, quindi, anche l'orientamento ermeneutico secondo il quale l'indebito è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge.
Risulterebbero invece eventualmente applicabili l'art. 52 L. n. 88 del 1989 e l'art. 13 della legge n. 412 del 1991, trattandosi di disposizioni che sono volte a disciplinare una indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico (cfr. CASS. LAV. 2 DICEMBRE 2019 N° 31373).
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Tanto precisato, occorre poi rilevare che questo TRIBUNALE presta adesione all'orientamento interpretativo, adottato dalla CORTE a SEZIONI UNITE, CP_3
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Sentenza R.G. n° 8056/24 secondo il quale: “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere
l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico. (Nella fattispecie le S.U. hanno ritenuto che spettasse al pensionato-attore l'onere di provare il mancato superamento della soglia del reddito per l'attribuzione della quota d'integrazione al minimo, contestata dall'Ente previdenziale in sede di richiesta stragiudiziale di ripetizione della maggior somma erogata)” (sic CASS. SS. UU. 4 AGOSTO 2010 N° 18046). Tale principio di diritto è stato ulteriormente ribadito e precisato da 5 Parte_2
GENNAIO 2011 N° 198, secondo cui: “In tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall' convenuto, CP_1 ferma, peraltro, la necessità che quest'ultimo, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha rilevato che correttamente la corte territoriale aveva ritenuto incomprensibili le ragioni della pretesa restitutoria, non emergendo dalla richiesta dell' indicazioni adeguate a porre in grado la CP_1 pensionata di verificare se si trattasse di un trattamento attribuito "sine titulo" ovvero di una erogazione conseguente ad un calcolo errato dell'ente)”.
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Sentenza R.G. n° 8056/24 Nel merito, nel caso di specie, deve effettivamente farsi riferimento al disposto normativo di cui all'art. 1, co. 43, L. 8 agosto 1995, n. 335, il quale prevede che: «Le pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124, fino a concorrenza della rendita stessa. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti».
In punto di diritto, deve quindi affermarsi che tale norma vieta il cumulo delle prestazioni di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti, liquidate in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, con la rendita vitalizia liquidata ex d.P.R. n.
1124 del 1965 per lo stesso evento invalidante, sino a concorrenza della rendita stessa, sicché il soggetto che goda di tale rendita, pur potendo richiedere una prestazione a carico dell'assicurazione generale in ragione delle percentuali di invalidità riconosciute per la prestazione non cumulabile, non può tuttavia ottenere che venga posta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria la quota della prestazione corrispondente all'ammontare della rendita medesima. Tale disposizione, la cui "ratio" è quella di evitare che per uno stesso evento invalidante si possano conseguire pluralità di prestazioni assicurative e/o previdenziali, in dispregio ad una razionale utilizzazione delle risorse finanziarie destinate a soddisfare, in attuazione dell'art. 38 Costituzione, le necessità di soggetti che versino in stato di bisogno, non suscita dubbi di legittimità costituzionale in relazione al diverso trattamento dei pubblici dipendenti, dato che la stessa disposizione prevede esplicitamente, al fine di un generale allineamento delle posizioni di tutti i lavoratori e della comprensibile non eliminazione dei loro diritti quesiti, la salvezza dei trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di
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Sentenza R.G. n° 8056/24 entrata in vigore della legge, con riassorbimento dei futuri miglioramenti (in tali sensi, CASS. LAV. 29 MAGGIO 2001 N° 7331 e successive conformi).
Deve nondimeno precisarsi che, sempre secondo i condivisibili arresti della giurisprudenza di legittimità, “con riferimento a fattispecie escluse dall'ambito di operatività dell'art. 73, comma primo, e dell'art. 78, comma ventesimo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il divieto di cumulo - stabilito dall'art. 1, comma quarantatreesimo, legge 8 agosto 1995, n. 335 - riguarda solo i trattamenti di reversibilità di invalidità (o inabilità), e non quelli di anzianità né quelli di vecchiaia, sempre che la reversibilità sia originata dalla titolarità del dante causa di un trattamento a carico dell' derivante da infortunio o da CP_1 malattia professionale, che abbia altresì comportato l'attribuzione al medesimo di una rendita vitalizia a carico dell' sulla base dello stesso evento CP_2 invalidante; conseguentemente, il divieto di cumulo non opera nei casi in cui l'evento indennizzato dall' abbia solo contribuito al più ampio CP_2 quadro invalidante che ha dato luogo all'attribuzione della prestazione a carico dell' ” (sic CASS. LAV. 9 LUGLIO 2003 N° 10810); ed ancora, è stato CP_1 ribadito che “in tema di prestazioni previdenziali, il divieto di cumulo, stabilito dall'art. 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, fra prestazioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria liquidate in conseguenza di infortuni sul lavoro o malattie professionali, con le rendite vitalizie a carico dell' per gli stessi eventi invalidanti, trova applicazione solo quando le CP_2 due prestazioni - alle quali il divieto si riferisce - abbiano il medesimo ed immediato presupposto nell'infortunio o nella malattia professionale e siano completamente sovrapponibili, solo con riferimento a tali situazioni potendosi ipotizzare quella duplicazione di tutela con la quale si giustifica la scelta legislativa dell'approntamento di un unico intervento del complessivo sistema di sicurezza sociale” (sic CASS. LAV. 14 MARZO 2006 N° 5494, cui adde
30 DICEMBRE 2004 N° 24199). Parte_2
Significativa, in particolare, è CASS. LAV. 14 MARZO 2006 N° 5494, in quanto riferita a fattispecie in cui le patologie relative all'evento indennizzato dall' determinavano addirittura il 62% di invalidità (quindi una CP_2 percentuale pressoché integralmente corrispondente ad una invalidità superiore
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Sentenza R.G. n° 8056/24 ai due terzi), esulando da esse solo una ulteriore patologia minore: tuttavia, anche in tale evenienza, la SUPREMA CORTE ha stabilito che comunque spettasse la prestazione previdenziale de qua, attesa la non coincidenza dell'evento invalidante cha dava luogo alle due prestazioni.
In senso ulteriormente conforme, si veda anche 22 MARZO Controparte_4
2016 N° 5636, secondo cui: «In tema di prestazioni previdenziali, il presupposto del medesimo evento invalidante posto a base del divieto di cumulo, di cui all'art. 1, comma 43, della l. n. 335 del 1995, si verifica in situazioni di invalidità connotate da completa sovrapponibilità, quando la prestazione a carico dell' e quella per l'invalidità pensionabile o l'assegno di invalidità a CP_2 carico dell' , siano fondate sullo stesso quadro morboso, potendosi CP_1 ipotizzare solo in tal caso quella duplicazione di tutela che giustifica la scelta legislativa di un unico intervento del sistema di sicurezza sociale».
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Tanto premesso, in punto di fatto occorre poi rilevare che la espletata indagine tecnica ha consentito di accertare che la parte ricorrente risulta attualmente affetta da patologie che ne comportano la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in attività confacenti alle sue attitudini e che - escludendo le patologie occupazionali già riconosciute nei confronti dell' - risultano soddisfatti i requisiti sanitari previsti dalla legge ai fini CP_2 della concessione dei benefici economici a decorrere dal novembre 2019.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico- legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza
(cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS.
SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se
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Sentenza R.G. n° 8056/24 fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche
CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N° 10123).
Appare quindi fondata la tesi attorea, relativa alla inconfigurabilità del divieto di cumulo stabilito dall'art. 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, sebbene limitatamente ai ratei della prestazione erogati a partire da novembre 2019, che quindi rimangono legittimamente erogati (e parimenti da erogare sono i ratei dovuti per il periodo successivo alla sospensione).
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Per quanto invece concerne il periodo precedente, oggetto della richiesta di restituzione formulata dall' (dunque da dicembre 2018 a ottobre CP_1
2019), sempre alla stregua di quanto accertato dal CTU, non risultano sussistenti i requisiti sanitari previsti dalla legge ai fini della erogabilità dell'assegno ordinario di invalidità ex L. n° 222/1984, essendovi evidentemente coincidenza con le patologie occupazionali riconosciute nei confronti dell' sicché in parte qua il ricorso è infondato (sussistendo il divieto CP_2 di cumulo ex art. 1, comma 43, legge 8 agosto 1995, n. 335) e tali ratei devono effettivamente essere restituiti.
Né può farsi applicazione della disciplina speciale prevista per l'indebito relativo a prestazioni previdenziali, ex art. 52 L. n. 88 del 1989 e art. 13 della legge n. 412 del 1991, dovendosi ritenere che, in ipotesi di violazione del divieto di cumulo, non trova applicazione la disciplina generale dell'indebito previdenziale, che postula la diversa ipotesi dell'erogazione di un trattamento pensionistico in misura superiore a quella dovuta per errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente previdenziale (cfr. CASS. LAV. 18 GENNAIO
2018 N° 1170).
Ad ogni modo, anche volendo ipotizzarne l'applicabilità, occorre rimarcare che parte ricorrente non ha affatto contestato la prospettazione di parte convenuta secondo cui solo successivamente all'esito della controversia con l' il aveva ottenuto retroattivamente il riconoscimento della CP_2 Pt_1 rendita conseguente ad infortuni sul lavoro (con decorrenza settembre 2017), sicché l non ne era venuto a conoscenza fino ad agosto 2023. CP_1
Deve quindi ritenersi dimostrato che l'indebito fosse stato
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Sentenza R.G. n° 8056/24 tempestivamente comunicato e che l' aveva provveduto al recupero nel CP_1 rispetto del termine annuale fissato dall'art. 13, L. n. 412/1991, dovendosi infatti fare applicazione dei seguenti principî di diritto:
✓ «In tema di indebito previdenziale, l'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, si interpreta nel senso che l' deve procedere alla CP_1 verifica nell'anno civile in cui ha avuto conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione e che, entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica, deve procedere, a pena di decadenza, al recupero dell'eventuale indebito» (sic ex plurimis CASS. LAV. 19 NOVEMBRE 2024 N° 29689);
✓ «In tema di ripetizione di indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, l'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, nella parte in cui prevede che l' provvede al recupero di CP_1 quanto eventualmente pagato in eccedenza entro l'anno successivo, si interpreta nel senso che entro tale termine l' deve CP_1 formalizzare la richiesta di restituzione dell'importo ritenuto indebito
- "id. est.": iniziare il procedimento amministrativo di recupero portandolo a conoscenza del pensionato - e non già provvedere all'effettivo recupero dell'importo stesso» (sic CASS. LAV. 20 MAGGIO
2021 N° 13918);
✓ «Ai fini della ripetizione dell'indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, non è richiesto l'accertamento del dolo dell'assicurato o l'esistenza di un provvedimento dell' di CP_1 attribuzione del bene della vita oggetto di recupero, ma rileva soltanto la tempestività della richiesta di ripetizione dell'Istituto rispetto alla comunicazione, da parte del pensionato, dei dati rilevanti ai fini della verifica annuale della persistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione del trattamento pensionistico» (sic CASS. SEZ.
VI-LAV. 31 MAGGIO 2019 N° 15039).
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Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate e distratte come da
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Sentenza R.G. n° 8056/24 dispositivo, così come le già liquidate spese di CTU, seguono la prevalente soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accoglie la domanda limitatamente a quanto di ragione e, per l'effetto, così provvede:
1. dichiara non cumulabili – ai sensi dell'art. 1, co. 43, L. 8 agosto 1995,
n. 335 – e quindi dovuti dal ricorrente in restituzione all' , i ratei CP_1 dell'assegno ordinario di invalidità ex L. n° 222/1984 cat. IO n. 18004582 erogati da dicembre 2018 a ottobre 2019;
2. dichiara che non è dovuta la restituzione delle somme richieste dall' , giusta nota del 3 gennaio 2024, con riferimento ai ratei CP_1 dell'assegno ordinario di invalidità ex L. n° 222/1984 cat. IO n. 18004582 erogati da novembre 2019 al 31 gennaio 2024, e condanna l' a CP_1 restituire alla parte ricorrente gli importi eventualmente già trattenuti, oltre accessori di legge;
3. condanna altresì l' al pagamento della suddetta prestazione per il CP_1 periodo successivo alla sospensione, oltre accessori di legge;
4. condanna, infine, l' convenuto alla rifusione delle spese di lite, che CP_1 liquida in complessivi €.2.700,oo a titolo di compenso professionale ex
D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore degli avv. Lorenzo SCARANO e Maria PASTORE, dichiaratisi anticipatari;
5. pone definitivamente a carico dell' le già liquidate spese di CTU. CP_1
Taranto, 23 giugno 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
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Sentenza R.G. n° 8056/24