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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/03/2025, n. 1222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1222 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, all'udienza del 19 Marzo 2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429, comma 1 c.p.c. come sostituito dall'art. 53 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla L 6 agosto 2008 n. 133, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 5817 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. residente in [...], Vico Parte_1 CodiceFiscale_1
Gaetano Pulvirenti n. 9, ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza Michelangelo Buonarroti n. 22, presso lo studio dell'avv. Orazio Stefano Esposito, che lo rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Vetri, per mandato generale CP_1 alle liti del 22.03.2024, (Rep. 37875 - Racc. 7313) a rogito in Notar di Roma. Persona_1
Resistenti
OGGETTO: Opposizione ad intimazione di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il
17.06.2024, il ricorrente premetteva che in data 07.05.2024 riceveva la notifica dell'intimazione di pagamento n. 293 2023 90287825 59 000, con la quale gli veniva richiesto il pagamento della complessiva somma di €
12.940,95, a titolo di contributi previdenziali da DM 10, in relazione ai seguenti atti.
1. Avviso di addebito n. 593 2016 00061316 28 000, con il quale viene richiesto il pagamento di €
5.391,63.
1 2. Avviso di addebito n. 593 2017 00041510 14 000, con il quale viene richiesto il pagamento di €
7.549,32.
Il ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato per l'omessa notifica degli avvisi di addebito, la maturata prescrizione, anche eventualmente successiva alla provata notificazione.
Alla luce di quanto sopra, previa sospensione, chiedeva l'annullamento degli atti opposti, con vittoria di spese, da distrarsi. CP_ Fissata l'udienza di discussione ed integrato il contraddittorio, si costituiva l , il quale innanzi tutto rilevava e documentava la regolare notificazione degli avvisi di addebito, quindi eccepiva l'inammissibilità ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 46/1999 ed ai sensi dell'art. 617 c.p.c.; eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva per le attività poste in essere successivamente all'iscrizione a ruolo, compresa la prova degli atti interruttivi, che doveva essere a carico dell' ; contestava l'intervenuta Controparte_2 prescrizione quinquennale essendo stata sospesa dalla normativa emergenziale della pandemia Covid-19.
Rilevava, con le note ex art. 127 Ter c.p.c., come l'Agente della Riscossione aveva documentato la presentazione di un'istanza di rateizzazione nell'anno 2015 e pagamenti fino al 05.06.2023, con effetto interruttivo della prescrizione. Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione. CP_ Fissata l'udienza di discussione ed integrato il contraddittorio, si costituiva l , il quale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva con riferimento agli atti di competenza dell'Agente della Riscossione;
contestava l'eccezione di mancata notifica degli avvisi di addebito, di cui allegava prova documentale, e quindi eccepiva la tardività dell'opposizione ex art. 24 del D. Lgs. 46/1999 ed ai sensi dell'art. 617 c.p.c.; contestava la maturazione della prescrizione quinquennale, risultando sospesa anche dalla normativa emergenziale della pandemia Covid-19, oltre a chiedere la produzione degli atti interruttivi all'Agente della Riscossione.
Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione. In data 15.03.2025 depositava la documentazione fornita dall'Agente della Riscossione, chiedendone l'ammissione anche ai sensi dell'art. 421 c.p.c.
Con provvedimento del 28.10.2024, resa all'esito dell'udienza di pari data, svolta con le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per decisione e discussione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Differita come da provvedimento in atti, la causa, chiamata all'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti come da verbale ed all'esito della discussione, essendo documentalmente istruita, veniva pronunciata la presente sentenza, della quale è stata data lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Questioni preliminari e merito.
Allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che nella materia oggetto di causa quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi
2 ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99. Va inoltre precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.).
Ciò premesso occorre, verificare la tempestività dell'opposizione.
Sul punto, peraltro, va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 46/1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (Cfr.: Cass. 4506/2007; in merito alla rilevabilità d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., inoltre, Cass. 8765/1997; Cass. 9912/2001; Cass. 17460/2007; Cass. 3404/2004).
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5 D. Lgs. 46/1999 stabilisce che
“contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
La Corte di Cassazione ha anche di recente ribadito il principio secondo cui “In tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine previsto dall'art. 24, quinto comma, del d.lgs. n. 46 del 1999 per proporre opposizione nel merito, onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, pur in assenza di un'espressa indicazione in tal senso, perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo, tale disciplina non fa sorgere dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con l'art.
24 Cost., poiché rientra nelle facoltà discrezionali del legislatore la previsione dei termini di esercizio del diritto di impugnazione (v. Corte costituzionale, ord. n. 111 del 2007), né per contrasto con gli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., rientrando nell'ambito della delega, avente ad oggetto il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, la previsione di un sistema di impugnazione del ruolo stesso. Ne consegue che, trattandosi di decadenza di natura pubblicistica, attinente alla proponibilità stessa della domanda, il suo avverarsi, rilevabile d'ufficio, preclude l'esame del merito della pretesa creditoria quale sia la natura delle
3 contestazioni mosse dal debitore.” (Cfr.: Cass. Ordinanza n. 14990 del 20.07.2016; Cass. Ordinanza n. 8931 del 19.04.2011).
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, l'art. 29 D. Lgs. 46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo
2006 per effetto delle modifiche apportate dal D.L 35/2005, conv. in L 80/2005).
Al riguardo, la Suprema Corte ha anche di recente ribadito che “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora
l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del
d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l.
14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione”, così superando l'indirizzo in precedenza espresso da Cass. 14963/2012 (Cfr.: Cass.
15116/2015, che richiama Cass. 25757/2008 e Cass. 18207/2003).
Il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi va desunto dall'art. 617 c.p.c., atteso che, ai sensi dell'art. 29 decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46, "le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie" (il termine, già di cinque giorni, è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 14.3.2005, n. 35, conv. in l. 14.5.2005, n. 80, la cui entrata in vigore è stata differita dapprima alla data del 1° gennaio 2006 dall'art. 8 del d.l. 30.6.2005, n. 115, conv. in l. 17.8.2005, n. 168 e poi a quella detta del 1° marzo 2006, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art.1, l. 28 dicembre 2005, n. 263 e modificato dall'art. 1, d.l. 30 dicembre 2005, n. 271).
Nel caso in esame l'opponente ha dedotto sia questioni inerenti la regolarità formale del procedimento della riscossione - sotto il profilo dell'omessa notifica degli avvisi di addebito - ed in relazione ad essi l'azione deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi - sia profili che riguardano fatti estintivi della pretesa contributiva (prescrizione ex art. 3 L 335/95) ed in relazione ad essi l'opposizione va qualificata come opposizione a ruolo ex art. 24 della L 46/1999 ovvero fatti successivi alla formazione del titolo (prescrizione) ed in relazione ad essi l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione.
4 Preliminarmente va detto che i motivi di opposizione agli atti esecutivi, risultano inammissibili perché proposti oltre i termini di cui all'art. 617 c.p.c., infatti l'intimazione di pagamento risulta notificata in data 07.05.2024
(non contestata), e l'opposizione depositata in data 17.06.2024.
Quanto all'omessa notificazione degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione qui opposta, si evidenzia che CP_ dall'esame della documentazione prodotta dall' – contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente – risulta sconfessata l'eccezione della loro mancata notificazione.
Infatti:
I. Avviso di addebito n. 593 2016 00061316 28 000, risulta notificato a mezzo del servizio postale ordinario con raccomandata a/r n. 65037886144-6, all'indirizzo del destinatario in data 22.11.2016, data in cui
è stato lasciato l'avviso di giacenza, per come risulta dal relativo avviso di ricevimento allegato in atti.
II. Avviso di addebito n. 593 2017 00041510 14 000, risulta notificato a mezzo del servizio postale ordinario con raccomandata a/r n. 66545461080-4, all'indirizzo del destinatario in data 03.10.2017, data in cui
è stato lasciato l'avviso di giacenza, per come risulta dal relativo avviso di ricevimento allegato in atti.
Con riferimento alla notificazione mediante spedizione diretta a mezzo del servizio postale ordinario si precisa che l'art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 602/73, consente di provvedere alla notifica degli atti mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, e ciò per costante giurisprudenza della Suprema Corte, (Cfr.: Cass.
Ordinanza 29 agosto 2017, n. 20506) nella quale si legge “… è legittimamente eseguita anche la notificazione diretta da parte degli Uffici finanziari a mezzo del servizio postale universale (Cfr.: Cass., tra le altre, n. 3254 del 18 febbraio 2016, nella quale la Corte precisa che “Tale conclusione trova conforto nel tenore letterale dell'art. 14 legge n. 890/92, come modificato dall'art. 20 L. n. 146/98, dal quale risulta che, la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari. La circostanza che tale disposizione faccia salve le modalità di notifica di cui al DPR n. 600/73 art. 60 e delle singole leggi d'imposta non elide la possibilità riconosciuta agli uffici finanziari
– e per quel che qui interesse alla società concessionaria – di utilizzare le forme semplificate a mezzo del servizio postale – con specifico riferimento all'inoltro di raccomandata consegnata al portiere v. art. 39 d.m. 9 aprile 2001 (Cfr.: Cass. n. 27319/2014) – senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell'ufficiale giudiziario. In questa direzione, del resto, depone proprio l'art. 26 1° comma del DPR n.
602/73 che consente anche agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica al portiere, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto, prevedendo, lo stesso articolo 26, il rinvio all'art. 60 DPR n. 600/73 unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo (Cfr.: Cass. n. 14196/2014)”. Pertanto, nel caso di notificazione diretta a mezzo del servizio di posta universale non troveranno applicazione le norme dettate dall'art. 149 cod.proc.civ. e della legge n. 890/1982 ma unicamente quella concernente il servizio postale ordinario (Cass. n.ri: n.
17723 del 2006; n. 17598 del 2010, n. 20027 del 2011; n. 270 del 2012; n. 9111 del 06/06/2012). Con dette
5 pronunce si è, infatti, statuito che in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, (in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 cod. proc. civ.), ed, in particolare, per quello che qui interessa, quella dettata dal D.P.R. n. 655 del 1982, il cui art. 40, prevede, per le raccomandate che non abbiano potuto essere recapitate, un periodo di giacenza negli uffici di destinazione di trenta giorni, stabilendo, altresì, che “deve essere dato avviso della giacenza di oggetti raccomandati od assicurati, che non abbiano potuto essere distribuiti, ai destinatari ed ai mittenti, se identificabili”.
Con le conseguenze che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (come ribadito di recente da Cass. n. 10245 del 26 aprile 2017) e che, in detta ipotesi, ai fini della ritualità della notificazione, non sarà necessaria la CAD, ovvero la comunicazione dell'avvenuto deposito all'Ufficio postale da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento di cui all'art. 8 della legge
890/1982”.
Tale orientamento risulta ormai costante nei pronunciamenti della Corte di Cassazione che lo ha chiaramente affermato sia nella Sentenza n. 14501 del 15.07.2016, che ribadito nell'Ordinanza n. 9240 del 03.04.2019.
Da ultimo la Corte di Cassazione con Ordinanza n. 10131 depositata il 28.05.2020 ha affermato il seguente principio: “nella notifica degli atti tributari, effettuata ex art. 14 L. n. 890 del 1982, in caso di mancato recapito della raccomandata all'indirizzo del destinatario, la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale vi abbia provveduto, sebbene non tenuto a tanto – cfr.
Cass. sent. n. 2047/2016), in quanto, per il procedimento notificatorio suddetto, si applicano le norme del regolamento del servizio di recapito postale, che non prevedono la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza”. CP_ Ne consegue che la notificazione dei predetti avvisi di addebito eseguita direttamente dall' mediante spedizione diretta a mezzo del servizio postale di raccomandata con avviso di ricevimento deve ritenersi regolare.
Ebbene, tenuto conto della data di notificazione degli avvisi di addebito, il merito della pretesa contributiva – e il riferimento è all'eccezione di prescrizione dei crediti ipoteticamente maturata prima della loro notifica – non è più contestabile.
6 Osserva questo giudice che ogni questione inerente il merito della pretesa contributiva è ormai preclusa per l'intervenuta stabilizzazione del titolo stragiudiziale a cagione della omessa proposta opposizione nel termine di cui all'art. 24 d.lgs. 46/99. Il detto termine, secondo il consolidato orientamento della Cassazione, ”deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo, ed alla perentorietà del termine non ostano né l'inespressa indicazione in tal senso, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza, né che l'iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando l'ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore” (Cfr.: Cass. n. 2835/2008; Cass. n.
4506/07; Cass. n. 6674/08).
All'ente previdenziale è, dunque, attribuito il potere di riscuotere i propri crediti attraverso un titolo (il ruolo esattoriale, da cui scaturisce la cartella di pagamento) che si forma prima e al di fuori del giudizio e in forza del quale l'ente può conseguire il soddisfacimento della pretesa a prescindere da una verifica in sede giurisdizionale della sua fondatezza, in quanto, da un lato, non è irragionevole la scelta del legislatore di consentire ad un creditore, attesa la sua natura pubblicistica e l'affidabilità derivante dal procedimento che ne governa l'attività, di formare unilateralmente un titolo esecutivo, e, dall'altro lato, è rispettosa del diritto di difesa e dei principi del giusto processo la possibilità, concessa al preteso debitore, di promuovere, entro un termine perentorio ma adeguato, un giudizio ordinario di cognizione nel quale far efficacemente valere le proprie ragioni, sia grazie alla possibilità di ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo c/o dell'esecuzione, sia grazie alla ripartizione dell'onere della prova in base alla posizione sostanziale (e non già formale) assunta dalle parti nel giudizio di opposizione. (Cfr.: Corte Cost. Ord. n. 111/2007).
Il detto termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso è diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire, così, una rapida riscossione del credito medesimo.
La situazione che si verifica nel caso di mancata osservanza del termine suddetto non è quindi dissimile da quella già ritenuta dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione per l'ipotesi di mancato rispetto del termine previsto dall'ormai abrogato D.L. n. 338/1989, art. 2, convertito in L. n. 389/1989, (Cfr.: Cass., n. 8624/1993).
Era stato ritenuto, in proposito, che non solamente i titoli esecutivi giudiziali sono passibili di diventare definitivi, cioè incontrovertibili con effetti analoghi al giudicato, in caso di mancata opposizione o di opposizione proposta fuori termine, poiché, tenuto conto delle leggi speciali che sono state emanate in diverse materie e con le quali il legislatore ha consentito agli organi della pubblica amministrazione di ordinare ai privati, mediante ingiunzioni, il pagamento di somme di danaro, la giurisprudenza di legittimità aveva già avuto
7 modo di individuare i c.d. titoli paragiudiziali (Cfr.: ex plurimis, per l'utilizzo di tale terminologia, Cass. n.
9944/1991; Cass. n. 10269/1991), per i quali, al pari di quelli giudiziali, è previsto un termine perentorio per la relativa opposizione davanti al giudice ordinario;
con la conseguenza che tali titoli diventano definitivi in caso di omessa opposizione ovvero di opposizione tardiva, in quanto proposta dopo la scadenza del termine e tale dichiarata dal giudice a conclusione del relativo giudizio.
La conseguenza è, dunque, che, in tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria
l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile, neanche sotto il profilo della eventuale originaria inesistenza del credito. La mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza quindi definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito (che sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacché ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo).
Ne consegue che alla data di deposito del ricorso in opposizione il termine di cui all'art. 24 D. Lgs. 46/1999, decorrente dalla notificazione degli avvisi di addebito, era ampiamente decorso, quindi il merito della pretesa contributiva è incontestabile, atteso che il ricorso è stato depositato ben oltre il termine di quaranta giorni previsto dal detto articolo.
Con riguardo all'eccepita prescrizione, tuttavia, occorre evidenziare che al debitore dei contributi è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo.
Occorre, a questo punto, risolvere la questione se, divenuto incontestabile il credito contributivo per effetto della mancata opposizione ai sensi del d.lgs. n. 46/1999, la successiva azione esecutiva sia sempre soggetta al termine di prescrizione contemplato dalla legge n. 335/1995, ovvero a quello più lungo dell'azione nascente dal giudicato di cui all'art. 2953 c.c.
L'orientamento fino ad oggi seguito dall'intestato Tribunale è stato quello di considerare che detto termine, anche successivamente alla notificazione della cartella di pagamento, fosse quello previsto dalla legge n.
335/1995, tuttavia, in merito non mancavano orientamenti contrapposti.
Il contrasto giurisprudenziale, comunque, è stato risolto dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite (n.
23397 del 17.11.2016) che ha confermato che la cartella esattoriale in quanto espressione del potere di accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo ed è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato sicché la decorrenza del termine per l'opposizione, pur determinando
8 la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione.
Ne consegue che l'azione esecutiva rivolta al recupero del credito contributivo non tempestivamente opposto è soggetto non al termine decennale di prescrizione dell'actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c. ma al termine proprio della riscossione dei tributi e quindi al termine quinquennale introdotto dalla legge n. 335/1995.
In proposito va ancora evidenziato che la Cassazione afferma che “nella materia previdenziale, a differenza di quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, siccome esplicitamente stabilito dalla Legge 8 agosto 1995 n. 335, articolo 3, comma 9, con la conseguenza che, una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva (non già preclusiva) opera di diritto, è rilevabile d'ufficio e, pertanto, deve escludersi il diritto dell'assicurato a versare contributi previdenziali prescritti
(Cassazione, sentenza del 7 novembre 2007, n. 23164; n. 23116/2004).
Passando quindi ad esaminare l'eccezione di prescrizione successiva alla notifica degli atti impositivi, va rilevato che la notificazione degli avvisi di addebito, rispettivamente, in data 02.12.2016 e 13.10.2017, ha senz'altro interrotto il termine di prescrizione, che da tale data è iniziato a decorrere nuovamente. CP_ Nella specie con riguardo agli avvisi di addebito sottesi all'intimazione qui opposta, l ha prodotto – a seguito di riscontro della richiesta di atti interruttivi inoltrata all'Agenzia delle Entrate Riscossione Sicilia S.p.A.
- istanza di c.d. “Saldo e Stralcio” ex Legge 145/2018, formulata dal ricorrente il 24.04.2019, e relativa comunicazione di accoglimento con pedissequo piano di ammortamento e pagamenti imputabili ai predetti atti fino al 29.11.2019, e l'intimazione di pagamento n. 293 2022 90192524 07 000, documentazione contestata dal ricorrente per la tardività della produzione nell'odierna udienza.
Con riferimento a tale documentazione appare doveroso premettere che, per costante giurisprudenza di legittimità (Cfr.: Cass. Civ., Sez. Lav., n. 16337 del 13/07/2009), nel rito del lavoro, l'omessa indicazione dei documenti probatori nell'atto di costituzione in giudizio, imposta dall'art. 416, comma 3, c.p.c., e l'omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto, determinano la decadenza dal diritto di produrli, salvo che i documenti si siano formati successivamente ovvero la loro produzione sia giustificata dallo sviluppo del processo (art. 420, quinto comma, cod. proc. civ.). Tuttavia, l'altrettanta pacifica giurisprudenza, ritiene che, ove i documenti siano stati prodotti successivamente, il giudice potrà dichiarare la decadenza della parte ovvero, in alternativa, disporre l'ammissione d'ufficio dei documenti medesimi ai sensi dell'art. 421, comma 2,
c.p.c.
Inoltre, con riferimento al potere istruttorio d'ufficio, la costante giurisprudenza di legittimità, ha statuito che
“Nel rito del lavoro, caratterizzato dall'esigenza di contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale, allorché le risultanze di causa offrano significativi dati d'indagine, il giudice, anche in grado di appello, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, deve esercitare il potere - dovere, previsto dall'art. 437 cod. proc. civ., di provvedere d'ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale probatorio e
9 idonei a superare l'incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione, purché i fatti stessi siano allegati nell'atto costitutivo, non verificandosi in questo caso alcun superamento, a mezzo dell'attività istruttoria svolta
d'ufficio dal giudice, di eventuali preclusioni o decadenze processuali già verificatesi a carico delle parti, in quanto la prova disposta d'ufficio è solo un approfondimento, ritenuto indispensabile al fine di decidere, di elementi probatori già obiettivamente presenti nella realtà del processo” (Cfr:. Cass. Civ., Sez. Lav., n. 278 del
10/01/2005).
Tale arresto giurisprudenziale di legittimità è stato confermato dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 19305 del 29/09/2016, che statuisce che “Nel rito del lavoro, il potere istruttorio d'ufficio ex artt.
421 e 437 c.p.c., non è meramente discrezionale, ma costituisce un potere-dovere da esercitare contemperando il principio dispositivo con quello della ricerca della verità, sicché il giudice (anche di appello), qualora reputi insufficienti le prove già acquisite e le risultanze di causa offrano significativi dati d'indagine, non può arrestarsi al rilievo formale del difetto di prova ma deve provvedere d'ufficio agli atti istruttori sollecitati dal materiale probatorio idonei a superare l'incertezza sui fatti in contestazione, senza che, in tal caso, si verifichi alcun aggiramento di eventuali preclusioni e decadenze processuali già prodottesi a carico delle parti, in quanto la prova disposta d'ufficio è solo un approfondimento, ritenuto indispensabile ai fini del decidere, di elementi probatori già obiettivamente presenti nella realtà del processo. (In applicazione del detto principio, la
S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di riforma di quella del tribunale che aveva fondato il rigetto della prescrizione sull'acquisizione d'ufficio, quale atto interruttivo, dell'avviso di ricevimento, della lettera raccomandata di richiesta di differenze retributive, tardivamente depositato dalla lavoratrice solo con le note conclusive)”.
Orbene, alla luce dei superiori principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, nel caso di specie, acquista anche rilevanza l'interpretazione giurisprudenziale della Suprema Corte espressa nella pronuncia n.
10634/2021, che pone un vero e proprio onere in capo al giudicante di acquisire gli elementi indispensabili ai fini della decisione. CP_ Conseguentemente, questo decidente, ritenendo indispensabili i documenti prodotti dall' , e ricevuti dall' successivamente alla sua costituzione in giudizio, ne dispone Controparte_2
l'acquisizione ai sensi dell'art. 421 c.p.c.
Sulla valenza dell'istanza di rateizzazione in relazione alla prescrizione, pare sufficiente richiamare l'orientamento espresso dalla Suprema Corte, anche in recente arresto (Cfr.: Cassazione civile, sez. I., Ord.
08/04/2024, n. 9221) dal quale non v'è motivo di discostarsi, secondo cui “… il contenuto delle istanze non è rilevante al fine di riconoscerne, o escluderne, la valenza di atto interruttivo. 2.1.- Quel che conta è che le istanze sono state presentate;
la ricorrente riferisce anche che esse sono state seguite da parziali pagamenti.
Questa Corte è difatti ferma nell'affermare che il riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, in quanto atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e
10 la consapevolezza dell'esistenza del debito, si configura senz'altro nella domanda di rateizzazione del debito proposta dal debitore, anche se corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, con la conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate (Cass. n. 26013/15; n. 10327/17; n. 20260/21; n. 14991/22; n.
37389/22). … 3.1.- È, invece, irrilevante, … che la richiesta di rateizzazione non determini la definitiva abdicazione del contribuente al diritto di far valere le proprie ragioni in sede giudiziaria. E ciò perché l'istanza di rateazione implica comunque la conoscenza delle cartelle di pagamento cui si riferiscono le somme di cui si
è chiesta la rateizzazione (Cass. n. 16098/18): se è vero che, di per sé, non può costituire acquiescenza
l'avere chiesto e ottenuto, senza riserva alcuna, la rateizzazione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento, nondimeno il riconoscimento del debito comporta in ogni caso l'interruzione del decorso del termine di prescrizione (Cass. n. 5160/22).”
Giurisprudenza di legittimità, allo stato pacifica, poiché conferma quanto statuito in precedenti pronunciamenti,
(Cfr.: Cassazione civile, sez. lav., 26/04/2017, n. 10327 che richiama Cass. 24555/2010) nelle quali ha statuito che “La domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, ex art. 1, comma 2-ter, del d.l.
n. 78 del 1998, conv., con modif., dalla l. n. 176 del 1998, - benché corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso - unitamente ai pagamenti trimestrali effettuati secondo le previsioni della norma citata, la quale ha previsto solo modalità agevolate di estinzione di quel debito, configurano un riconoscimento di quest'ultimo, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate”. Inoltre, la medesima Corte si
è espressa nel senso che "il datore di lavoro che richieda con varie istanze la rateazione del versamento di contributi assicurativi e nuovi termini di dilazione, pagando poi in tempi diversi l'intera sorte, riconosce i diritti dell'istituto previdenziale ed interrompe la prescrizione per i crediti ancora non prescritti, mentre rinuncia a valersi della prescrizione già maturata per quelli già prescritti” (Cfr.: Cass., Sez.
6 - L, ordinanza 29/12/2015 n.
26013).
Invero, il riconoscimento del diritto, idoneo ad interrompere il corso della prescrizione, non deve necessariamente concretarsi in uno strumento negoziale, cioè in una dichiarazione di volontà consapevolmente diretta all'intento pratico di riconoscere il credito, e può, quindi, anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore. Peraltro, l'indagine diretta a stabilire se una dichiarazione costituisca riconoscimento, ai sensi dell'art. 2944 c.c., rientra nei poteri del giudice di merito, il cui accertamento non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione sufficiente e non contraddittoria. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis c.p.c.,
n. 1).
Orbene, la proposizione da parte del debitore di una istanza di rateizzazione per lo stesso debito, non può non ritenersi come un comportamento assolutamente incompatibile con la volontà di avvalersi della causa
11 estintiva, essendo la presentazione della predetta istanza una libera manifestazione di volontà del debitore non indotta nel momento in cui è stata presentata da alcun provvedimento coercitivo da parte del creditore.
Infine, va rammentato come la Corte di Cassazione ha stabilito (Sez. VI, Ordinanza n. 16098/2018) che, sia pure non costituendo riconoscimento del debito, la richiesta di rateizzazione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento equivale a conoscenza del ruolo e comporta l'interruzione del termine di prescrizione e si pone come incompatibile con la successiva eccezione di non aver ricevuto la notifica della relativa cartella e/o avvisi di addebito, rendendo, così, tardivo, il ricorso presentato successivamente contro l'estratto di ruolo.
Per cui, nel caso di specie, non appare dubbio (né contestato sotto alcun profilo) che il ricorrente, edotto della sussistenza del debito a proprio carico abbia presentato istanza di “saldo e stralcio” ex Lege 145/2018 in data
24.04.2019, con ciò adottando un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore.
Dalla data di presentazione dell'istanza di rateizzazione decorre un nuovo termine quinquennale di prescrizione ed esso è stato interrotto dal pagamento delle rate così determinate fino al 29.11.2019 (v. documentazione in atti, non contestata), così posticipando il termine di decorrenza della prescrizione a tale scadenza (la giurisprudenza richiamata ritiene la natura di riconoscimento del debito dei singoli pagamenti connettendo a ciascuno di essi il valore di atto interruttivo del termine quinquennale di prescrizione;
invero la prescrizione del diritto alle relative rate non avrebbe potuto decorrere prima della scadenza di ciascuna di esse, non essendo in precedenza esigibile il relativo credito a seguito dell'accordo di rateizzazione).
Pertanto, non essendo trascorso un quinquennio tra il pagamento della rata del 29.11.2019 e la data di notifica dell'intimazione impugnata (07.05.2024), l'eccezione di prescrizione formulata dal ricorrente in relazione ai crediti portati dagli avvisi di addebito suindicati e sottesi all'intimazione oggetto di questo giudizio, non può essere accolta. Inoltre, va ancora evidenziato come medio tempore l ha Controparte_2 anche notificato l'intimazione di pagamento n. 293 2022 90192524 07 000, in data 08.08.2023, mediante deposito nella casa comunale e spedizione della raccomandata informativa del deposito n. NPA
150024791311, anch'essa avvenuta per compiuta giacenza decorsi dieci giorni dalla data del lasciato avviso il
09.09.2023. Tale atto ha ulteriormente interrotto il termine prescrizionale che andava a maturare il 19.09.2028
e ciò senza considerare la sospensione dei termini prescrizionali a causa della pandemia per Covid-19, che ha fatto slittare ulteriormente tale scadenza.
3. Spese.
Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e trovano liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 17.06.2024 da nei confronti dell' in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'opposizione ex art. 617 c.p.c. ed art. 24 del D. Lgs. 46/1999.
12 2. Rigetta l'opposizione all'esecuzione.
3. Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di giudizio nei confronti del resistente ente, come in epigrafe indicato, che liquida in complessivi € 2.236,00, oltre rimborso spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A., nelle misure di legge e se dovute.
Così deciso in Catania all'udienza del 19.03.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, all'udienza del 19 Marzo 2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429, comma 1 c.p.c. come sostituito dall'art. 53 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla L 6 agosto 2008 n. 133, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 5817 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. residente in [...], Vico Parte_1 CodiceFiscale_1
Gaetano Pulvirenti n. 9, ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza Michelangelo Buonarroti n. 22, presso lo studio dell'avv. Orazio Stefano Esposito, che lo rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Vetri, per mandato generale CP_1 alle liti del 22.03.2024, (Rep. 37875 - Racc. 7313) a rogito in Notar di Roma. Persona_1
Resistenti
OGGETTO: Opposizione ad intimazione di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il
17.06.2024, il ricorrente premetteva che in data 07.05.2024 riceveva la notifica dell'intimazione di pagamento n. 293 2023 90287825 59 000, con la quale gli veniva richiesto il pagamento della complessiva somma di €
12.940,95, a titolo di contributi previdenziali da DM 10, in relazione ai seguenti atti.
1. Avviso di addebito n. 593 2016 00061316 28 000, con il quale viene richiesto il pagamento di €
5.391,63.
1 2. Avviso di addebito n. 593 2017 00041510 14 000, con il quale viene richiesto il pagamento di €
7.549,32.
Il ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato per l'omessa notifica degli avvisi di addebito, la maturata prescrizione, anche eventualmente successiva alla provata notificazione.
Alla luce di quanto sopra, previa sospensione, chiedeva l'annullamento degli atti opposti, con vittoria di spese, da distrarsi. CP_ Fissata l'udienza di discussione ed integrato il contraddittorio, si costituiva l , il quale innanzi tutto rilevava e documentava la regolare notificazione degli avvisi di addebito, quindi eccepiva l'inammissibilità ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 46/1999 ed ai sensi dell'art. 617 c.p.c.; eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva per le attività poste in essere successivamente all'iscrizione a ruolo, compresa la prova degli atti interruttivi, che doveva essere a carico dell' ; contestava l'intervenuta Controparte_2 prescrizione quinquennale essendo stata sospesa dalla normativa emergenziale della pandemia Covid-19.
Rilevava, con le note ex art. 127 Ter c.p.c., come l'Agente della Riscossione aveva documentato la presentazione di un'istanza di rateizzazione nell'anno 2015 e pagamenti fino al 05.06.2023, con effetto interruttivo della prescrizione. Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione. CP_ Fissata l'udienza di discussione ed integrato il contraddittorio, si costituiva l , il quale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva con riferimento agli atti di competenza dell'Agente della Riscossione;
contestava l'eccezione di mancata notifica degli avvisi di addebito, di cui allegava prova documentale, e quindi eccepiva la tardività dell'opposizione ex art. 24 del D. Lgs. 46/1999 ed ai sensi dell'art. 617 c.p.c.; contestava la maturazione della prescrizione quinquennale, risultando sospesa anche dalla normativa emergenziale della pandemia Covid-19, oltre a chiedere la produzione degli atti interruttivi all'Agente della Riscossione.
Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione. In data 15.03.2025 depositava la documentazione fornita dall'Agente della Riscossione, chiedendone l'ammissione anche ai sensi dell'art. 421 c.p.c.
Con provvedimento del 28.10.2024, resa all'esito dell'udienza di pari data, svolta con le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per decisione e discussione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Differita come da provvedimento in atti, la causa, chiamata all'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti come da verbale ed all'esito della discussione, essendo documentalmente istruita, veniva pronunciata la presente sentenza, della quale è stata data lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Questioni preliminari e merito.
Allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che nella materia oggetto di causa quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi
2 ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99. Va inoltre precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.).
Ciò premesso occorre, verificare la tempestività dell'opposizione.
Sul punto, peraltro, va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 46/1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (Cfr.: Cass. 4506/2007; in merito alla rilevabilità d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., inoltre, Cass. 8765/1997; Cass. 9912/2001; Cass. 17460/2007; Cass. 3404/2004).
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5 D. Lgs. 46/1999 stabilisce che
“contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
La Corte di Cassazione ha anche di recente ribadito il principio secondo cui “In tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine previsto dall'art. 24, quinto comma, del d.lgs. n. 46 del 1999 per proporre opposizione nel merito, onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, pur in assenza di un'espressa indicazione in tal senso, perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo, tale disciplina non fa sorgere dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con l'art.
24 Cost., poiché rientra nelle facoltà discrezionali del legislatore la previsione dei termini di esercizio del diritto di impugnazione (v. Corte costituzionale, ord. n. 111 del 2007), né per contrasto con gli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., rientrando nell'ambito della delega, avente ad oggetto il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, la previsione di un sistema di impugnazione del ruolo stesso. Ne consegue che, trattandosi di decadenza di natura pubblicistica, attinente alla proponibilità stessa della domanda, il suo avverarsi, rilevabile d'ufficio, preclude l'esame del merito della pretesa creditoria quale sia la natura delle
3 contestazioni mosse dal debitore.” (Cfr.: Cass. Ordinanza n. 14990 del 20.07.2016; Cass. Ordinanza n. 8931 del 19.04.2011).
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, l'art. 29 D. Lgs. 46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo
2006 per effetto delle modifiche apportate dal D.L 35/2005, conv. in L 80/2005).
Al riguardo, la Suprema Corte ha anche di recente ribadito che “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora
l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del
d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l.
14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione”, così superando l'indirizzo in precedenza espresso da Cass. 14963/2012 (Cfr.: Cass.
15116/2015, che richiama Cass. 25757/2008 e Cass. 18207/2003).
Il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi va desunto dall'art. 617 c.p.c., atteso che, ai sensi dell'art. 29 decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46, "le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie" (il termine, già di cinque giorni, è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 14.3.2005, n. 35, conv. in l. 14.5.2005, n. 80, la cui entrata in vigore è stata differita dapprima alla data del 1° gennaio 2006 dall'art. 8 del d.l. 30.6.2005, n. 115, conv. in l. 17.8.2005, n. 168 e poi a quella detta del 1° marzo 2006, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art.1, l. 28 dicembre 2005, n. 263 e modificato dall'art. 1, d.l. 30 dicembre 2005, n. 271).
Nel caso in esame l'opponente ha dedotto sia questioni inerenti la regolarità formale del procedimento della riscossione - sotto il profilo dell'omessa notifica degli avvisi di addebito - ed in relazione ad essi l'azione deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi - sia profili che riguardano fatti estintivi della pretesa contributiva (prescrizione ex art. 3 L 335/95) ed in relazione ad essi l'opposizione va qualificata come opposizione a ruolo ex art. 24 della L 46/1999 ovvero fatti successivi alla formazione del titolo (prescrizione) ed in relazione ad essi l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione.
4 Preliminarmente va detto che i motivi di opposizione agli atti esecutivi, risultano inammissibili perché proposti oltre i termini di cui all'art. 617 c.p.c., infatti l'intimazione di pagamento risulta notificata in data 07.05.2024
(non contestata), e l'opposizione depositata in data 17.06.2024.
Quanto all'omessa notificazione degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione qui opposta, si evidenzia che CP_ dall'esame della documentazione prodotta dall' – contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente – risulta sconfessata l'eccezione della loro mancata notificazione.
Infatti:
I. Avviso di addebito n. 593 2016 00061316 28 000, risulta notificato a mezzo del servizio postale ordinario con raccomandata a/r n. 65037886144-6, all'indirizzo del destinatario in data 22.11.2016, data in cui
è stato lasciato l'avviso di giacenza, per come risulta dal relativo avviso di ricevimento allegato in atti.
II. Avviso di addebito n. 593 2017 00041510 14 000, risulta notificato a mezzo del servizio postale ordinario con raccomandata a/r n. 66545461080-4, all'indirizzo del destinatario in data 03.10.2017, data in cui
è stato lasciato l'avviso di giacenza, per come risulta dal relativo avviso di ricevimento allegato in atti.
Con riferimento alla notificazione mediante spedizione diretta a mezzo del servizio postale ordinario si precisa che l'art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 602/73, consente di provvedere alla notifica degli atti mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, e ciò per costante giurisprudenza della Suprema Corte, (Cfr.: Cass.
Ordinanza 29 agosto 2017, n. 20506) nella quale si legge “… è legittimamente eseguita anche la notificazione diretta da parte degli Uffici finanziari a mezzo del servizio postale universale (Cfr.: Cass., tra le altre, n. 3254 del 18 febbraio 2016, nella quale la Corte precisa che “Tale conclusione trova conforto nel tenore letterale dell'art. 14 legge n. 890/92, come modificato dall'art. 20 L. n. 146/98, dal quale risulta che, la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari. La circostanza che tale disposizione faccia salve le modalità di notifica di cui al DPR n. 600/73 art. 60 e delle singole leggi d'imposta non elide la possibilità riconosciuta agli uffici finanziari
– e per quel che qui interesse alla società concessionaria – di utilizzare le forme semplificate a mezzo del servizio postale – con specifico riferimento all'inoltro di raccomandata consegnata al portiere v. art. 39 d.m. 9 aprile 2001 (Cfr.: Cass. n. 27319/2014) – senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell'ufficiale giudiziario. In questa direzione, del resto, depone proprio l'art. 26 1° comma del DPR n.
602/73 che consente anche agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica al portiere, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto, prevedendo, lo stesso articolo 26, il rinvio all'art. 60 DPR n. 600/73 unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo (Cfr.: Cass. n. 14196/2014)”. Pertanto, nel caso di notificazione diretta a mezzo del servizio di posta universale non troveranno applicazione le norme dettate dall'art. 149 cod.proc.civ. e della legge n. 890/1982 ma unicamente quella concernente il servizio postale ordinario (Cass. n.ri: n.
17723 del 2006; n. 17598 del 2010, n. 20027 del 2011; n. 270 del 2012; n. 9111 del 06/06/2012). Con dette
5 pronunce si è, infatti, statuito che in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, (in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 cod. proc. civ.), ed, in particolare, per quello che qui interessa, quella dettata dal D.P.R. n. 655 del 1982, il cui art. 40, prevede, per le raccomandate che non abbiano potuto essere recapitate, un periodo di giacenza negli uffici di destinazione di trenta giorni, stabilendo, altresì, che “deve essere dato avviso della giacenza di oggetti raccomandati od assicurati, che non abbiano potuto essere distribuiti, ai destinatari ed ai mittenti, se identificabili”.
Con le conseguenze che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (come ribadito di recente da Cass. n. 10245 del 26 aprile 2017) e che, in detta ipotesi, ai fini della ritualità della notificazione, non sarà necessaria la CAD, ovvero la comunicazione dell'avvenuto deposito all'Ufficio postale da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento di cui all'art. 8 della legge
890/1982”.
Tale orientamento risulta ormai costante nei pronunciamenti della Corte di Cassazione che lo ha chiaramente affermato sia nella Sentenza n. 14501 del 15.07.2016, che ribadito nell'Ordinanza n. 9240 del 03.04.2019.
Da ultimo la Corte di Cassazione con Ordinanza n. 10131 depositata il 28.05.2020 ha affermato il seguente principio: “nella notifica degli atti tributari, effettuata ex art. 14 L. n. 890 del 1982, in caso di mancato recapito della raccomandata all'indirizzo del destinatario, la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale vi abbia provveduto, sebbene non tenuto a tanto – cfr.
Cass. sent. n. 2047/2016), in quanto, per il procedimento notificatorio suddetto, si applicano le norme del regolamento del servizio di recapito postale, che non prevedono la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza”. CP_ Ne consegue che la notificazione dei predetti avvisi di addebito eseguita direttamente dall' mediante spedizione diretta a mezzo del servizio postale di raccomandata con avviso di ricevimento deve ritenersi regolare.
Ebbene, tenuto conto della data di notificazione degli avvisi di addebito, il merito della pretesa contributiva – e il riferimento è all'eccezione di prescrizione dei crediti ipoteticamente maturata prima della loro notifica – non è più contestabile.
6 Osserva questo giudice che ogni questione inerente il merito della pretesa contributiva è ormai preclusa per l'intervenuta stabilizzazione del titolo stragiudiziale a cagione della omessa proposta opposizione nel termine di cui all'art. 24 d.lgs. 46/99. Il detto termine, secondo il consolidato orientamento della Cassazione, ”deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo, ed alla perentorietà del termine non ostano né l'inespressa indicazione in tal senso, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza, né che l'iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando l'ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore” (Cfr.: Cass. n. 2835/2008; Cass. n.
4506/07; Cass. n. 6674/08).
All'ente previdenziale è, dunque, attribuito il potere di riscuotere i propri crediti attraverso un titolo (il ruolo esattoriale, da cui scaturisce la cartella di pagamento) che si forma prima e al di fuori del giudizio e in forza del quale l'ente può conseguire il soddisfacimento della pretesa a prescindere da una verifica in sede giurisdizionale della sua fondatezza, in quanto, da un lato, non è irragionevole la scelta del legislatore di consentire ad un creditore, attesa la sua natura pubblicistica e l'affidabilità derivante dal procedimento che ne governa l'attività, di formare unilateralmente un titolo esecutivo, e, dall'altro lato, è rispettosa del diritto di difesa e dei principi del giusto processo la possibilità, concessa al preteso debitore, di promuovere, entro un termine perentorio ma adeguato, un giudizio ordinario di cognizione nel quale far efficacemente valere le proprie ragioni, sia grazie alla possibilità di ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo c/o dell'esecuzione, sia grazie alla ripartizione dell'onere della prova in base alla posizione sostanziale (e non già formale) assunta dalle parti nel giudizio di opposizione. (Cfr.: Corte Cost. Ord. n. 111/2007).
Il detto termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso è diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire, così, una rapida riscossione del credito medesimo.
La situazione che si verifica nel caso di mancata osservanza del termine suddetto non è quindi dissimile da quella già ritenuta dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione per l'ipotesi di mancato rispetto del termine previsto dall'ormai abrogato D.L. n. 338/1989, art. 2, convertito in L. n. 389/1989, (Cfr.: Cass., n. 8624/1993).
Era stato ritenuto, in proposito, che non solamente i titoli esecutivi giudiziali sono passibili di diventare definitivi, cioè incontrovertibili con effetti analoghi al giudicato, in caso di mancata opposizione o di opposizione proposta fuori termine, poiché, tenuto conto delle leggi speciali che sono state emanate in diverse materie e con le quali il legislatore ha consentito agli organi della pubblica amministrazione di ordinare ai privati, mediante ingiunzioni, il pagamento di somme di danaro, la giurisprudenza di legittimità aveva già avuto
7 modo di individuare i c.d. titoli paragiudiziali (Cfr.: ex plurimis, per l'utilizzo di tale terminologia, Cass. n.
9944/1991; Cass. n. 10269/1991), per i quali, al pari di quelli giudiziali, è previsto un termine perentorio per la relativa opposizione davanti al giudice ordinario;
con la conseguenza che tali titoli diventano definitivi in caso di omessa opposizione ovvero di opposizione tardiva, in quanto proposta dopo la scadenza del termine e tale dichiarata dal giudice a conclusione del relativo giudizio.
La conseguenza è, dunque, che, in tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria
l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile, neanche sotto il profilo della eventuale originaria inesistenza del credito. La mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza quindi definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito (che sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacché ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo).
Ne consegue che alla data di deposito del ricorso in opposizione il termine di cui all'art. 24 D. Lgs. 46/1999, decorrente dalla notificazione degli avvisi di addebito, era ampiamente decorso, quindi il merito della pretesa contributiva è incontestabile, atteso che il ricorso è stato depositato ben oltre il termine di quaranta giorni previsto dal detto articolo.
Con riguardo all'eccepita prescrizione, tuttavia, occorre evidenziare che al debitore dei contributi è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo.
Occorre, a questo punto, risolvere la questione se, divenuto incontestabile il credito contributivo per effetto della mancata opposizione ai sensi del d.lgs. n. 46/1999, la successiva azione esecutiva sia sempre soggetta al termine di prescrizione contemplato dalla legge n. 335/1995, ovvero a quello più lungo dell'azione nascente dal giudicato di cui all'art. 2953 c.c.
L'orientamento fino ad oggi seguito dall'intestato Tribunale è stato quello di considerare che detto termine, anche successivamente alla notificazione della cartella di pagamento, fosse quello previsto dalla legge n.
335/1995, tuttavia, in merito non mancavano orientamenti contrapposti.
Il contrasto giurisprudenziale, comunque, è stato risolto dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite (n.
23397 del 17.11.2016) che ha confermato che la cartella esattoriale in quanto espressione del potere di accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo ed è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato sicché la decorrenza del termine per l'opposizione, pur determinando
8 la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione.
Ne consegue che l'azione esecutiva rivolta al recupero del credito contributivo non tempestivamente opposto è soggetto non al termine decennale di prescrizione dell'actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c. ma al termine proprio della riscossione dei tributi e quindi al termine quinquennale introdotto dalla legge n. 335/1995.
In proposito va ancora evidenziato che la Cassazione afferma che “nella materia previdenziale, a differenza di quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, siccome esplicitamente stabilito dalla Legge 8 agosto 1995 n. 335, articolo 3, comma 9, con la conseguenza che, una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva (non già preclusiva) opera di diritto, è rilevabile d'ufficio e, pertanto, deve escludersi il diritto dell'assicurato a versare contributi previdenziali prescritti
(Cassazione, sentenza del 7 novembre 2007, n. 23164; n. 23116/2004).
Passando quindi ad esaminare l'eccezione di prescrizione successiva alla notifica degli atti impositivi, va rilevato che la notificazione degli avvisi di addebito, rispettivamente, in data 02.12.2016 e 13.10.2017, ha senz'altro interrotto il termine di prescrizione, che da tale data è iniziato a decorrere nuovamente. CP_ Nella specie con riguardo agli avvisi di addebito sottesi all'intimazione qui opposta, l ha prodotto – a seguito di riscontro della richiesta di atti interruttivi inoltrata all'Agenzia delle Entrate Riscossione Sicilia S.p.A.
- istanza di c.d. “Saldo e Stralcio” ex Legge 145/2018, formulata dal ricorrente il 24.04.2019, e relativa comunicazione di accoglimento con pedissequo piano di ammortamento e pagamenti imputabili ai predetti atti fino al 29.11.2019, e l'intimazione di pagamento n. 293 2022 90192524 07 000, documentazione contestata dal ricorrente per la tardività della produzione nell'odierna udienza.
Con riferimento a tale documentazione appare doveroso premettere che, per costante giurisprudenza di legittimità (Cfr.: Cass. Civ., Sez. Lav., n. 16337 del 13/07/2009), nel rito del lavoro, l'omessa indicazione dei documenti probatori nell'atto di costituzione in giudizio, imposta dall'art. 416, comma 3, c.p.c., e l'omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto, determinano la decadenza dal diritto di produrli, salvo che i documenti si siano formati successivamente ovvero la loro produzione sia giustificata dallo sviluppo del processo (art. 420, quinto comma, cod. proc. civ.). Tuttavia, l'altrettanta pacifica giurisprudenza, ritiene che, ove i documenti siano stati prodotti successivamente, il giudice potrà dichiarare la decadenza della parte ovvero, in alternativa, disporre l'ammissione d'ufficio dei documenti medesimi ai sensi dell'art. 421, comma 2,
c.p.c.
Inoltre, con riferimento al potere istruttorio d'ufficio, la costante giurisprudenza di legittimità, ha statuito che
“Nel rito del lavoro, caratterizzato dall'esigenza di contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale, allorché le risultanze di causa offrano significativi dati d'indagine, il giudice, anche in grado di appello, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, deve esercitare il potere - dovere, previsto dall'art. 437 cod. proc. civ., di provvedere d'ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale probatorio e
9 idonei a superare l'incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione, purché i fatti stessi siano allegati nell'atto costitutivo, non verificandosi in questo caso alcun superamento, a mezzo dell'attività istruttoria svolta
d'ufficio dal giudice, di eventuali preclusioni o decadenze processuali già verificatesi a carico delle parti, in quanto la prova disposta d'ufficio è solo un approfondimento, ritenuto indispensabile al fine di decidere, di elementi probatori già obiettivamente presenti nella realtà del processo” (Cfr:. Cass. Civ., Sez. Lav., n. 278 del
10/01/2005).
Tale arresto giurisprudenziale di legittimità è stato confermato dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 19305 del 29/09/2016, che statuisce che “Nel rito del lavoro, il potere istruttorio d'ufficio ex artt.
421 e 437 c.p.c., non è meramente discrezionale, ma costituisce un potere-dovere da esercitare contemperando il principio dispositivo con quello della ricerca della verità, sicché il giudice (anche di appello), qualora reputi insufficienti le prove già acquisite e le risultanze di causa offrano significativi dati d'indagine, non può arrestarsi al rilievo formale del difetto di prova ma deve provvedere d'ufficio agli atti istruttori sollecitati dal materiale probatorio idonei a superare l'incertezza sui fatti in contestazione, senza che, in tal caso, si verifichi alcun aggiramento di eventuali preclusioni e decadenze processuali già prodottesi a carico delle parti, in quanto la prova disposta d'ufficio è solo un approfondimento, ritenuto indispensabile ai fini del decidere, di elementi probatori già obiettivamente presenti nella realtà del processo. (In applicazione del detto principio, la
S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di riforma di quella del tribunale che aveva fondato il rigetto della prescrizione sull'acquisizione d'ufficio, quale atto interruttivo, dell'avviso di ricevimento, della lettera raccomandata di richiesta di differenze retributive, tardivamente depositato dalla lavoratrice solo con le note conclusive)”.
Orbene, alla luce dei superiori principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, nel caso di specie, acquista anche rilevanza l'interpretazione giurisprudenziale della Suprema Corte espressa nella pronuncia n.
10634/2021, che pone un vero e proprio onere in capo al giudicante di acquisire gli elementi indispensabili ai fini della decisione. CP_ Conseguentemente, questo decidente, ritenendo indispensabili i documenti prodotti dall' , e ricevuti dall' successivamente alla sua costituzione in giudizio, ne dispone Controparte_2
l'acquisizione ai sensi dell'art. 421 c.p.c.
Sulla valenza dell'istanza di rateizzazione in relazione alla prescrizione, pare sufficiente richiamare l'orientamento espresso dalla Suprema Corte, anche in recente arresto (Cfr.: Cassazione civile, sez. I., Ord.
08/04/2024, n. 9221) dal quale non v'è motivo di discostarsi, secondo cui “… il contenuto delle istanze non è rilevante al fine di riconoscerne, o escluderne, la valenza di atto interruttivo. 2.1.- Quel che conta è che le istanze sono state presentate;
la ricorrente riferisce anche che esse sono state seguite da parziali pagamenti.
Questa Corte è difatti ferma nell'affermare che il riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, in quanto atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e
10 la consapevolezza dell'esistenza del debito, si configura senz'altro nella domanda di rateizzazione del debito proposta dal debitore, anche se corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, con la conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate (Cass. n. 26013/15; n. 10327/17; n. 20260/21; n. 14991/22; n.
37389/22). … 3.1.- È, invece, irrilevante, … che la richiesta di rateizzazione non determini la definitiva abdicazione del contribuente al diritto di far valere le proprie ragioni in sede giudiziaria. E ciò perché l'istanza di rateazione implica comunque la conoscenza delle cartelle di pagamento cui si riferiscono le somme di cui si
è chiesta la rateizzazione (Cass. n. 16098/18): se è vero che, di per sé, non può costituire acquiescenza
l'avere chiesto e ottenuto, senza riserva alcuna, la rateizzazione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento, nondimeno il riconoscimento del debito comporta in ogni caso l'interruzione del decorso del termine di prescrizione (Cass. n. 5160/22).”
Giurisprudenza di legittimità, allo stato pacifica, poiché conferma quanto statuito in precedenti pronunciamenti,
(Cfr.: Cassazione civile, sez. lav., 26/04/2017, n. 10327 che richiama Cass. 24555/2010) nelle quali ha statuito che “La domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, ex art. 1, comma 2-ter, del d.l.
n. 78 del 1998, conv., con modif., dalla l. n. 176 del 1998, - benché corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso - unitamente ai pagamenti trimestrali effettuati secondo le previsioni della norma citata, la quale ha previsto solo modalità agevolate di estinzione di quel debito, configurano un riconoscimento di quest'ultimo, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate”. Inoltre, la medesima Corte si
è espressa nel senso che "il datore di lavoro che richieda con varie istanze la rateazione del versamento di contributi assicurativi e nuovi termini di dilazione, pagando poi in tempi diversi l'intera sorte, riconosce i diritti dell'istituto previdenziale ed interrompe la prescrizione per i crediti ancora non prescritti, mentre rinuncia a valersi della prescrizione già maturata per quelli già prescritti” (Cfr.: Cass., Sez.
6 - L, ordinanza 29/12/2015 n.
26013).
Invero, il riconoscimento del diritto, idoneo ad interrompere il corso della prescrizione, non deve necessariamente concretarsi in uno strumento negoziale, cioè in una dichiarazione di volontà consapevolmente diretta all'intento pratico di riconoscere il credito, e può, quindi, anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore. Peraltro, l'indagine diretta a stabilire se una dichiarazione costituisca riconoscimento, ai sensi dell'art. 2944 c.c., rientra nei poteri del giudice di merito, il cui accertamento non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione sufficiente e non contraddittoria. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis c.p.c.,
n. 1).
Orbene, la proposizione da parte del debitore di una istanza di rateizzazione per lo stesso debito, non può non ritenersi come un comportamento assolutamente incompatibile con la volontà di avvalersi della causa
11 estintiva, essendo la presentazione della predetta istanza una libera manifestazione di volontà del debitore non indotta nel momento in cui è stata presentata da alcun provvedimento coercitivo da parte del creditore.
Infine, va rammentato come la Corte di Cassazione ha stabilito (Sez. VI, Ordinanza n. 16098/2018) che, sia pure non costituendo riconoscimento del debito, la richiesta di rateizzazione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento equivale a conoscenza del ruolo e comporta l'interruzione del termine di prescrizione e si pone come incompatibile con la successiva eccezione di non aver ricevuto la notifica della relativa cartella e/o avvisi di addebito, rendendo, così, tardivo, il ricorso presentato successivamente contro l'estratto di ruolo.
Per cui, nel caso di specie, non appare dubbio (né contestato sotto alcun profilo) che il ricorrente, edotto della sussistenza del debito a proprio carico abbia presentato istanza di “saldo e stralcio” ex Lege 145/2018 in data
24.04.2019, con ciò adottando un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore.
Dalla data di presentazione dell'istanza di rateizzazione decorre un nuovo termine quinquennale di prescrizione ed esso è stato interrotto dal pagamento delle rate così determinate fino al 29.11.2019 (v. documentazione in atti, non contestata), così posticipando il termine di decorrenza della prescrizione a tale scadenza (la giurisprudenza richiamata ritiene la natura di riconoscimento del debito dei singoli pagamenti connettendo a ciascuno di essi il valore di atto interruttivo del termine quinquennale di prescrizione;
invero la prescrizione del diritto alle relative rate non avrebbe potuto decorrere prima della scadenza di ciascuna di esse, non essendo in precedenza esigibile il relativo credito a seguito dell'accordo di rateizzazione).
Pertanto, non essendo trascorso un quinquennio tra il pagamento della rata del 29.11.2019 e la data di notifica dell'intimazione impugnata (07.05.2024), l'eccezione di prescrizione formulata dal ricorrente in relazione ai crediti portati dagli avvisi di addebito suindicati e sottesi all'intimazione oggetto di questo giudizio, non può essere accolta. Inoltre, va ancora evidenziato come medio tempore l ha Controparte_2 anche notificato l'intimazione di pagamento n. 293 2022 90192524 07 000, in data 08.08.2023, mediante deposito nella casa comunale e spedizione della raccomandata informativa del deposito n. NPA
150024791311, anch'essa avvenuta per compiuta giacenza decorsi dieci giorni dalla data del lasciato avviso il
09.09.2023. Tale atto ha ulteriormente interrotto il termine prescrizionale che andava a maturare il 19.09.2028
e ciò senza considerare la sospensione dei termini prescrizionali a causa della pandemia per Covid-19, che ha fatto slittare ulteriormente tale scadenza.
3. Spese.
Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e trovano liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 17.06.2024 da nei confronti dell' in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'opposizione ex art. 617 c.p.c. ed art. 24 del D. Lgs. 46/1999.
12 2. Rigetta l'opposizione all'esecuzione.
3. Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di giudizio nei confronti del resistente ente, come in epigrafe indicato, che liquida in complessivi € 2.236,00, oltre rimborso spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A., nelle misure di legge e se dovute.
Così deciso in Catania all'udienza del 19.03.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
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