Ordinanza cautelare 17 settembre 2021
Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00478/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01095/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1095 del 2021, proposto da
IS, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Abate, Anna Milli, TO Micolani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro in carica, Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del Comandante in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento
della Determinazione prot. n. IS, notificata in data 28/04/2021, con la quale il Comandante del Gruppo della Guardia di Finanza di Gallipoli ha respinto il ricorso gerarchico proposto dal Vice Brigadiere della Guardia di Finanza IS e, per l'effetto, confermato la sanzione disciplinare della “consegna nella misura di giorni cinque”, inflitta con Determinazione n. IS;
della Determinazione prot. n. IS del 02/02/2021, assunta dal Comandante della Tenenza di Leuca, concernente l'irrogazione della sanzione disciplinare della “consegna nella misura di giorni cinque”, inflitta al Vice Brigadiere IS “IS”, notificata all'interessato in data 05/02/2021;
di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, ancorchè non conosciuti ed in particolare, del foglio del Comando Interregionale della Guardia di Finanza n. IS del 19/01/2021e della nota n. IS del 22/01/2021 del Comandante della Tenenza di Leuca avente ad oggetto: “contestazione degli addebiti con richiesta di giustificazioni. Vice Brigadiere IS IS”, notificata in pari data.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Guardia di Finanza;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 marzo 2026 il dott. RI BA e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Considerato che:
- con il ricorso introduttivo notificato il 27 giugno 2021 e depositato in Segreteria il 21 luglio 2021, il ricorrente ha rappresentato: a) di essere Vice Brigadiere della Guardia di Finanza trasferito a domanda dal 15 giugno 2012 alla Tenenza di Leuca; b) che in data 12 gennaio 2017, durante il turno di servizio 18:00/24:00, trovandosi in servizio di perlustrazione in pattuglia con gli appuntati scelti IS e IS sulla S.S. 275 all’altezza di San Dana, riceveva una telefonata dalla moglie che lo supplicava di recarsi a casa, sentendosi agitata e in grave pericolo; c) che “ in tale situazione, a pattuglia deviava il percorso di servizio di qualche centinaio di metri al di fuori della circoscrizione di competenza e sostava per pochi minuti presso l’abitazione del IS, giusto il tempo necessario al militare per sincerarsi delle condizioni della moglie e cercare di tranquillizzarla, ma soprattutto per convincere il figlio IS (ventiquattrenne) - che nel frattempo era rientrato a casa -, a non uscire più quella sera, date le condizioni della madre ”; d) che per tale fatto veniva aperto il procedimento penale N.G.N.R. IS, poi archiviato con decreto del G.I.P. del Tribunale di Lecce dell’1 settembre 2020, su richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico Ministero; e) successivamente, con nota prot. n. IS notificata il 22 gennaio 2021 il Comandante della Tenenza di Leuca invitava il ricorrente a fornire giustificazioni ex art. 1370 C.O.M., che venivano presentate il 27 gennaio 2021; f) con determinazione prot. n. ISdel 2 febbraio 2021, notificata il 5 febbraio 2021, il Comandante della Tenenza infliggeva al ricorrente la sanzione della consegna nella misura di giorni 5; g) in data 8 marzo 2021 il ricorrente proponeva ricorso gerarchico, poi respinto dal Comandante del Gruppo di Gallipoli con determinazione prot. n. IS del 21 aprile 2021, notificata il 28 aprile 2021;
- il ricorrente ha domandato l’annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti di cui alle lettere f) e g), per cinque motivi in diritto;
- in data 22 luglio 2021 si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Guardia di Finanza, a mezzo della Difesa Erariale;
- in data 3 agosto 2021 l’Avvocatura dello Stato ha depositato memoria e documenti;
- alla camera di consiglio del 15 settembre 2021, a seguito di dichiarazione di rinuncia alla domanda cautelare, la causa è stata cancellata dal ruolo;
- all’udienza del 12 marzo 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con il primo motivo il ricorrente censura la violazione dell’art. 1398, comma 1, C.O.M. il quale prevede che il procedimento disciplinare deve essere avviato senza ritardo dalla conoscenza dell’infrazione. Nel caso in esame, censura il ricorrente, il termine per l’avvio del procedimento decorreva dalla conoscenza dell’infrazione da farsi risalire già alla data dei fatti, cioè il 12 gennaio 2017, in quanto lo sconfinamento nel territorio di competenza della Tenenza di Tricase sarebbe stato riferito al Comandante della Tenenza di Leuca il giorno stesso.
Nella propria memoria l’Avvocatura dello Stato ha controdedotto che: a) l’episodio del 12 gennaio 2017 “ non veniva riportato, né segnalato dal ricorrente in alcun documento ed era pertanto sconosciuto all'Amministrazione ”; b) la denuncia-querela per i fatti in argomento è stata presentata dal vicino di casa del ricorrente presso il Gruppo di Gallipoli in data 21 settembre 2019; c) “ Essendo i fatti in questione avvenuti durante l'espletamento del servizio era doveroso attendere l'esito del procedimento penale all'uopo avviato, secondo quanto stabilito dall'art. 1393 comma 1 del Codice dell'Ordinamento Militare ”; d) “ La sanzione applicata al ricorrente rientra, tra l'altro, nella categoria delle sanzioni di corpo, compiutamente regolamentate dal Codice dell'Ordinamento Militare (artt. 1396 e seguenti), a mente del quale il procedimento disciplinare di corpo (quale è quello instaurato nei confronti del V.B. IS), seppur ispirato al principio della tempestività, non è soggetto a termini perentori (Cons. Stato, Sez Il, 22 febbraio 2012, parere n. 1733/12; id. , Sez. III, 1 1 novembre 2014, n. 5546; id., 14 maggio 2015, n. 2412, Sez. Il, n. 1296 20 febbraio 2020) ”; e) nel caso di specie il fascicolo processuale è stato acquisito il 28 ottobre 2020 e la contestazione è del 22 gennaio 2021: il termine intercorso tra le due date costituisce un congruo termine al fine di circostanziare gli elementi necessari all’an e al quid della contestazione.
Il motivo è infondato.
Va anzitutto rilevato che non è ravvisabile prova in atti che il ricorrente abbia reso edotto il Comandante della Tenenza di Leuca dei fatti avvenuti il 12 gennaio 2017 durante il turno di servizio il giorno stesso, come invece è dato leggere nel ricorso. Tale circostanza, soltanto allegata nel ricorso, è stata fermamente contestata dall’amministrazione nelle proprie difese, e non risulta avvalorata da alcun documento. Sul punto si tornerà infra .
Non essendovi prova di una diversa piena conoscenza dei fatti da parte dell’amministrazione, è corretto il richiamo della Difesa Erariale all’art. 1393, comma 1, C.O.M., in particolare laddove si afferma che: “ Il procedimento disciplinare non è comunque promosso e se già iniziato è sospeso fino alla data in cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che concludono il procedimento penale, ovvero del provvedimento di archiviazione, nel caso in cui riguardi atti e comportamenti del militare nello svolgimento delle proprie funzioni, in adempimento di obblighi e doveri di servizio ”.
Alla luce di ciò si deve concludere che il giorno in cui l’amministrazione ha avuto piena contezza del provvedimento di archiviazione è il 28 ottobre 2020, data in cui, come asserito anche dal ricorrente, è stata acquisita copia del fascicolo penale.
Ciò detto il Collegio intende richiamare, condividendola, la consolidata giurisprudenza per cui: “ Il riferimento all'avvio "senza ritardo" del procedimento disciplinare contenuto nell'art. 1398 del codice dell'ordinamento militare deve essere interpretato nel senso che la disposizione non prevede un termine perentorio entro il quale l'azione disciplinare debba essere iniziata, ma sottopone l'esercizio del potere disciplinare ad una generale regola di tempestività, da valutarsi secondo criteri di ragionevolezza in relazione al momento di conoscenza dei fatti avuta dall'Amministrazione e considerate le condizioni di concreta e fondata possibilità di esercizio del potere da parte dell'organo procedente, anche al fine di contemperare, da una parte, l'esigenza dell'Amministrazione di valutare con ponderazione il comportamento del militare sotto il profilo disciplinare e dall'altra di evitare che un'eccessiva distanza di tempo dai fatti possa rendere più difficile per l'inquisito l'esercizio del diritto di difesa ” (T.A.R. Trieste Friuli-Venezia Giulia sez. I, 19/11/2024, n. 386; nello stesso senso anche Consiglio di Stato sez. I, 5/02/2024, n. 110; T.A.R. Bari Puglia sez. I, 27/01/2024, n. 104; T.A.R. Ancona Marche sez. I, 6/05/2023, n. 283; T.A.R. Potenza Basilicata sez. I, 30/11/2017, n. 737).
Nel caso di specie il termine inferiore a tre mesi decorso tra la piena conoscenza del fascicolo di indagine e la contestazione dell’addebito costituisce un tempo ragionevole, idoneo da un lato a consentire all’amministrazione una piena valutazione circa i presupposti e la necessità di avviare il procedimento disciplinare, e inidoneo dall’altro lato a compromettere il diritto di difesa del ricorrente.
Il tempo trascorso, in altre parole, è del tutto adeguato e idoneo ad ottenere una conoscenza appropriata della vicenda, vista anche la complessità dei fatti e i soggetti coinvolti.
Con il secondo motivo di ricorso si censura l’eccesso di potere per arbitrarietà, incoerenza e incongruità e contraddittorietà manifeste, nonché eccesso di potere per imparzialità in capo all’amministrazione che ha emanato il provvedimento sanzionatorio.
In estrema sintesi il ricorrente deduce l’imparzialità del Comandante della Tenenza di Leuca poiché “ è lo stesso soggetto che, in qualità di superiore diretto del ricorrente, ha lamentato la violazione di un ordine impartito e negato di avere ricevuto la immediata comunicazione dell'episodio in contestazione, circostanza che, si badi bene, viene in rilievo solo nell'ambito del suddetto procedimento disciplinare, non essendo mai stata contestata e/o negata nell'ambito del procedimento penale n. IS archiviato con decreto del G.I.P. del Tribunale di Lecce dott. ISin data 01/09/2021 ”.
Sul punto l’Avvocatura dello Stato ha dedotto principalmente che: “ allo stato degli atti, non sussistendo alcun documento che dimostri quanto sostenuto del ricorrente circa l'asserita comunicazione al proprio Comandante di Reparto, la presente censura appare preordinata a configurare un'illegittimità del provvedimento impugnato in vero del tutto inesistente ”.
Anche il presente motivo è infondato.
Come già evidenziato nel primo motivo di ricorso, non vi sono agli atti documenti dai quali emerga che lo sconfinamento nel territorio della Tenenza di Tricase era stato comunicato al Comandante della Tenenza di Leuca il giorno stesso in cui era avvenuto.
Del resto, non è dato rilevare perché una tale circostanza dovesse essere resa nota oralmente e non a mezzo dell’apposito foglio di servizio, che non riporta nulla di tutto ciò.
Non può rilevare in senso contrario l’asserzione per cui a ciò avrebbe ostato la necessaria sinteticità del foglio di servizio, in quanto era possibile dar conto dell’accaduto sempre secondo la necessaria sinteticità, come per le altre attività svolte.
Altresì non porta a diversa conclusione l’argomentazione per cui il fatto che il Comandante della Tenenza fosse stato reso edotto dei fatti il giorno stesso non sarebbe mai stato contestato/negato in sede penale, poiché il funzionamento del processo penale prevede che l’accusa avanzi delle ipotesi accusatorie e poi le comprovi: la mancanza di prove dà luogo sì all’assoluzione, ma non anche all’accertamento negativo che tutte le ipotesi accusatorie siano false.
Se ciò vale per il processo penale, che si instaura a seguito della proposizione dell’azione penale, a fortiori deve valere laddove l’azione penale non sia mai stata neanche esercitata, perché archiviata, dunque in assenza anche della istruttoria dibattimentale.
In altre parole il fatto che il ricorrente abbia dedotto nel procedimento penale di aver reso noti i fatti di cui alla sanzione disciplinare al proprio Comandante il giorno stesso in cui sono avvenuti, e che in quella sede la circostanza non sia stata negata, non vale a ritenerla non contestata e dunque pacifica.
Poiché peraltro il decreto di archiviazione del procedimento penale non ha efficacia vincolante rispetto agli esiti del procedimento disciplinare, l’onere di contestazione va indagato con riferimento agli atti del procedimento disciplinare e del presente giudizio: e nel presente giudizio la circostanza è stata oggetto di specifica contestazione, a fronte della quale il ricorrente avrebbe dovuto presentare prova documentale di quanto dichiarato. Che però non è rinvenibile agli atti.
Con il terzo motivo si censura la violazione dell’art. 729, comma 1, del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, nonché l’eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e in diritto, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria.
Deduce il ricorrente che non sussisterebbe una violazione di un ordine ricevuto in quanto: a) la sua abitazione, in IS, Via IS, è al di fuori del confine di competenza di poche centinaia di metri; b) si è dovuto recare presso la propria abitazione al fine di tranquillizzare la moglie; c) infatti la moglie, che soffre di depressione, aveva già avuto un attacco di panico prima che il ricorrente prendesse servizio a causa di atti vandalici asseritamente compiuti da un vicino di casa sulla automobile a lei intestata; d) lo scopo della deviazione era sincerarsi delle condizioni di salute della moglie “ e, magari, per parlare di persona con i CC., già allertati dal medesimo ”; e) “ La pattuglia si recò, dunque, sul posto, come attestato dalle immagini del video agli atti del precitato procedimento penale, giungendovi dopo pochi secondi, contemporaneamente con la pattuglia dei C.C., e permanendovi soltanto 12 minuti, per come emerge dagli atti di indagine. Il militare – per rispetto nei confronti dei C.C. intervenuti – spiegò brevemente loro i fatti occorsi nel pomeriggio (il tutto in circa 5 minuti), per poi recarsi velocemente in casa - sostandovi non più di quattro minuti - giusto il tempo necessario per sincerarsi delle condizioni della moglie e cercare di tranquillizzarla; ma soprattutto per convincere il figlio IS (ventiquattrenne) - che nel frattempo era rientrato a casa -, a non uscire più quella sera, date le condizioni della madre ”; f) “ a tutto voler concedere, avrebbe dovuto essere valutata in favore del ricorrente l’esimente di aver commesso i fatti contestati nell’adempimento di un preciso dovere (quello di salvare la vita di una persona )”.
Deduce inoltre che sebbene la motivazione del provvedimento di comminazione della sanzione faccia riferimento all’istruttoria eseguita, non risulta acquisito alcun atto di istruttoria.
Il motivo è infondato.
Come condivisibilmente rilevato nella memoria dell’amministrazione resistente, la valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati in relazione all'applicazione di una sanzione disciplinare costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile in via generale dal giudice della legittimità salvo in ipotesi di eccesso di potere per manifesta illogicità o irragionevolezza, evidente sproporzionalità e travisamento (ex multis Consiglio di Stato sez. I, 7/01/2025, n. 6; T.A.R. Catania Sicilia sez. III, 12/09/2025, n. 2646; T.A.R. Roma Lazio sez. I, 12/08/2025, n. 15508; T.A.R. Trieste Friuli-Venezia Giulia sez. I, 16/04/2025, n. 170; T.A.R. Catania Sicilia sez. III, 14/04/2025, n. 1210; Consiglio di Stato sez. III, 24/03/2025, n. 2379).
Nel caso di specie l’ordine di servizio della pattuglia aveva ad oggetto il controllo economico del territorio e servizio di pubblica utilità da svolgersi nella circoscrizione di servizio della Tenenza di Leuca (Gagliano del Capo, Castrignano del Capo, Patù, Morciano di Leuca, Salve).
Lo sconfinamento in altro ambito territoriale, che è pacifico tra le parti, rileva dunque già di per sé quale violazione dell’ordine di servizio, e la valutazione dell’amministrazione circa la gravità della condotta contestata non presenta manifesta irragionevolezza, illogicità o evidente sproporzionalità.
Non convincono invece le argomentazioni spese dal ricorrente per censurare l’eccesso di potere della decisione impugnata.
Quanto in particolare alla necessità di prevenire il suicidio della moglie, la circostanza è genericamente riferita e non appare credibile alla luce del fatto che, come può leggersi nella informativa di P.G. in atti e come riferito anche nel ricorso, una volta arrivato presso la propria abitazione il ricorrente si sarebbe anzitutto intrattenuto a interloquire con la pattuglia dei Carabinieri “ per rispetto nei confronti dei C.C. intervenuti ” “ (il tutto in circa 5 minuti), per poi recarsi velocemente in casa - sostandovi non più di quattro minuti ” (cfr. ricorso pag. 16).
In altre parole, non è credibile che il ricorrente da un lato sostenga di non aver potuto interrompere il servizio per ragioni personali, informando il proprio Comandante, stante l’assoluta urgenza del rischio di suicidio della moglie per poi, una volta giunto presso la propria abitazione, intrattenersi per prima cosa coi Carabinieri al fine di illustrare loro i danni subiti dall’autovettura della moglie (si rimanda sul punto all’informativa di P.G.).
Ciò senza considerare che, come rilevato dal ricorrente stesso, era presente in casa con la moglie il loro figlio ventiquattrenne.
La circostanza del rischio di suicidio della moglie non è credibile anche e proprio per la presenza di una pattuglia di Carabinieri, convocata dal ricorrente al fine di svolgere accertamenti sull’autovettura della moglie, come rilevato dalle telecamere del vicino e verbalizzato nell’informativa di P.G. Laddove invece se la reale motivazione fosse stata un rischio immediato e concreto di suicidio, sarebbe stato lecito aspettarsi al più la chiamata di soccorsi medici.
Le censure del ricorrente non sono dunque idonee a giustificare lo sconfinamento o a denotare una illogicità o irragionevolezza della valutazione svolta dall’amministrazione circa la gravità dei fatti contestati.
Con il quarto motivo di ricorso si censura la motivazione del provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico in relazione alla censura di difetto di istruttoria, illogicità e contraddittorietà della motivazione e ingiustizia manifesta “ essendosi limitato ad affermare l’infondatezza delle censure sull’assenza di istruttoria o di motivazione illogica ”.
Va anzitutto ricordato sul punto che: “ L'autorità che decide sul ricorso gerarchico non ha l'obbligo di confutare in modo analitico le censure sottoposte, potendo limitarsi a rappresentare sinteticamente le ragioni in base alle quali le stesse sono da intendersi infondate ” (T.A.R. Milano Lombardia sez. III, 11/04/2016, n. 681; T.A.R. Catania Sicilia sez. II, 12/07/2013, n. 2071; Consiglio di Stato sez. IV, 5/09/2008, n. 4231).
Ritiene il Collegio che la motivazione svolta sul punto nel provvedimento che ha respinto il ricorso gerarchico, benché sintetica, abbia effettivamente escluso la sussistenza di figure sintomatiche dell’eccesso di potere svolgendo una valutazione di “ facile comprensione del percorso logico-giuridico che ha condotto l’Autorità disciplinare ad adottare la sanzione appellata (…). Altresì, non è ravvisabile l’invocato “eccesso di potere” posto che non emerge dalla lettura degli atti, un travisamento dei fatti, ovvero una motivazione sprovvista di logicità e di coerenza ”.
Del resto non è stato precluso al ricorrente di reiterare la censura di eccesso di potere del provvedimento di comminazione della sanzione attraverso il motivo terzo del presente ricorso, sopra scrutinato.
Il motivo in esame è dunque infondato.
Con il quinto e ultimo motivo il ricorrente ha dedotto l’abnormità della sanzione comminata in quanto “ sproporzionata ed eccessiva rispetto alla effettiva rilevanza e gravità dei fatti ed alla assenza di danno per il Corpo, soprattutto tenendo conto delle modalità della condotta e delle reali intenzioni del militare ”.
Anche il presente motivo è infondato.
Va ricordato che anche rispetto all’individuazione della sanzione disciplinare da applicare l’amministrazione ha ampia discrezionalità, sindacabile solo in caso di illogicità, irrazionalità o sproporzionalità manifesta (cfr. ex multis T.A.R. Napoli Campania sez. VI, 5/09/2025, n. 6057; T.A.R. Palermo Sicilia sez. III, 3/10/2024, n. 2767; T.A.R. Catanzaro Calabria sez. I, 29/03/2024, n. 505; Consiglio di Stato sez. II, 5/10/2023, n. 8677).
Nel caso di specie la valutazione svolta dall’amministrazione appare congrua ed esente dai succitati vizi, considerato che i fatti sono stati ritenuti evidentemente abbastanza gravi da escludere le più lievi sanzioni del richiamo e del rimprovero, ma al contempo non sufficientemente gravi da comportare la consegna di rigore o una sanzione di stato.
Le ragioni addotte dal ricorrente per sostenere l’abnormità della sanzione non sono condivisibili ove riferite alla condotta e alle intenzioni del militare, per le medesime ragioni già enunciate rispetto al terzo motivo di ricorso.
Quanto alla contraddittorietà rispetto alle precedenti valutazioni positive del ricorrente, rileva il Collegio che la circostanza non è dirimente, in quanto la valutazione circa la sanzione da applicare non può che incentrarsi sulla sola fattispecie che vi ha dato causa.
Analogamente deve ritenersi rispetto alla c.d. ipertrofia sanzionatoria e al mobbing paventato dal ricorrente, da accertarsi eventualmente nelle dovute sedi e comunque inidoneo, di per sé, a far ritenere abnorme la singola sanzione considerando esclusivamente la vicenda che ad essa ha dato causa.
Il ricorso deve essere in definitiva respinto perché infondato.
Sussistono ragioni equitative per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente, i suoi colleghi citati, nonché i suoi familiari.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO SC, Presidente
Silvio Giancaspro, Consigliere
RI BA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI BA | TO SC |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.