Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 07/04/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
in persona del Giudice del Lavoro, dott. Francesco Aragona, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1633 del ruolo generale per l'anno 2021, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo,
vertente tra
, nato a [...] il [...], difeso dall'avv. Parte_1
Laura Luna Ciacci;
opponente e
(C.F. – Controparte_1 P.IVA_1
P.IVA ), con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro- P.IVA_2
tempore, difeso dall'avv. Silvia Parisi;
opposto nonché
( , nata a [...] il [...], difesa CP_2 C.F._1
dall'avv. Francesco Di Lieto;
terzo chiamato provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1
272/2021 emesso dal Tribunale di Catanzaro il 11.08.2021, con cui l' gli ha CP_3
intimato il pagamento di euro 97.106,39, a titolo di TFR, nonché di diversi crediti a carico del Fondo di Garanzia gestito dall' somma da esso indebitamente CP_3
percepita negli anni dal 2013 al 2015.
Si è costituito l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_3
Su richiesta dell'opponente è stata disposta la chiamata in causa del terzo CP_2
ritualmente costituitasi.
[...]
La causa è stata riservata in decisione all'udienza del 03.04.2025.
L'opposizione va rigettata.
La documentazione agli atti di causa (cfr. sentenze penali di condanna, sentenza
Corte dei Conti e quietanze di pagamento, prodotte dall' ) prova che CP_3 T_
e quest'ultima dipendente , hanno realizzato, Parte_1 CP_2 CP_3
in concorso tra loro, condotte illecite penalmente rilevanti ai danni dell' , CP_3 consistite nell'avere costituito fittizi rapporti di lavoro subordinato al fine di fruire di indebite prestazioni a carico del Fondo di Garanzia gestito dall' , cagionando CP_1 all'ente un danno patrimoniale ingiusto. Come si vedrà nel prosieguo, il nel T_
processo penale che lo ha attinto unitamente alla ha reso dichiarazioni CP_2
confessorie circa la propria condotta criminosa, confermando l'accordo illecito intercorso con la dipendente infedele e la conseguente spartizione tra gli stessi CP_3
del provento del reato.
Nell'ambito del suddetto procedimento penale, deve rilevarsi che l' non ha CP_3
avanzato verso il azione di danno, essendosi costituito parte civile soltanto T_
nei confronti della ex dipendente. Sul punto, la Corte di Appello penale ha cosi motivato: “Quanto alle censure proposte con le conclusioni scritte su richieste di risarcimento dell'ente nei confronti del deve rilevarsi che si tratta di rilievi T_ non pertinenti in relazione alla posizione dell'appellante, atteso che l' in primo CP_3
grado, ha presentato conclusioni solo nei confronti della e che il collegio, CP_2
correttamente, ha condannato solo la predetta imputata al risarcimento dei danni
2 nei confronti della parte civile”. Pertanto, è certo che l' abbia avanzato CP_1
richiesta di risarcimento del danno in sede penale esclusivamente nei confronti della ex dipendente infedele e non anche del nei cui confronti ha richiesto T_
l'emissione del decreto ingiuntivo oggetto dell'odierna opposizione, quantificando il danno in misura pari alle somme indebitamente erogate a titolo di TFR e dei diversi crediti a carico del Fondo di Garanzia.
L'illecito in questione, come si è detto, è addebitabile ad entrambi i coautori, in solido tra loro, sicché, ai sensi dell'art. 2055 c.c., ciascuno di essi è obbligato nei confronti dell'ente al risarcimento integrale del danno, salvo il diritto di regresso spettante al condebitore che abbia ristorato da solo l'intero danno.
Condividendo le argomentazioni dell' , osserva il giudice che il creditore ben CP_3
può conseguire un titolo esecutivo distinto nei confronti di ciascun condebitore in solido ed agire, contestualmente, nei confronti di entrambi fino all'integrale pagamento del dovuto. Infatti, solo l'adempimento integrale del debito da parte di un condebitore libera gli altri dall'obbligazione nei confronti del comune creditore, salva, nei rapporti interni, l'esercizio dell'azione di regresso in favore di colui che ha pagato.
Per questa ragione, il creditore può costituirsi un titolo esecutivo nei confronti di ciascuno dei condebitori, anche con azioni separate, posto che l'obbligazione solidale passiva non genera un litisconsorzio necessario in quanto non fa sorgere un rapporto unico ed inscindibile neppure sotto il profilo della dipendenza di cause. La responsabilità solidale, infatti, dà luogo a rapporti giuridici distinti, anche se tra loro connessi, per i quali è sempre possibile la scissione processuale, potendo il creditore richiedere il pagamento integrale a ciascuno dei condebitori e ciò fino a quando il debito non sia stato integralmente adempiuto (Cass. Civile Sez. Un. 18.06.2010, n.
14700).
E, una volta che il creditore si sia munito di titoli esecutivi autonomi nei confronti di ciascuno dei condebitori solidali, potrà anche agire esecutivamente nei confronti di tutti, fino a che il proprio credito non sia stato interamente soddisfatto.
3 In ragione di tanto, è privo di pregio l'assunto di parte opponente, secondo cui l'obbligazione restitutoria a suo carico sarebbe esclusa in forza della sentenza emessa dalla Corte dei Conti contro la tale sentenza, in realtà, si limita ad accertare CP_2 il danno erariale che la medesima, quale ex dipendente dell' , ha prodotto a CP_3 quest'ultimo, sicché non vale ad escludere la responsabilità civilistica del T_
(coautore del fatto illecito) il quale, non essendo un pubblico dipendente, non poteva essere sottoposto al giudizio della Corte dei Conti. Pertanto, la pretesa del di T_
attribuire a tale sentenza l'efficacia di un giudicato a sé favorevole, che impedirebbe all' di agire nei suoi confronti con l'odierna azione, è destituita di fondamento. CP_3
Va aggiunto che – per come l' ha dedotto e nessuna delle altre parti contestato CP_3
– l' , pur avendo conseguito una pronuncia favorevole nei confronti della CP_1
non ha ancora recuperato il proprio credito, sicché, in ragione di quanto CP_2
esposto, vanta un interesse attuale al rilascio di un titolo esecutivo anche nei confronti del condebitore solidale. T_
Quanto alla sussistenza della responsabilità civile a carico del per il danno T_ prodotto all' , giova richiamare la sentenza della Corte di Appello Penale di CP_3
Catanzaro nella quale si dà atto che il ha confessato in giudizio la propria T_
condotta criminosa, confermando “di aver riconosciuto in sede di sit le quietanze di pagamento da lui sottoscritte quando si presentava allo sportello per incassare i soldi, che poi consegnava alla Diversamente da quanto sostenuto dalla CP_2 difesa, l'imputato non si è limitato a descrivere una condotta meccanica di incasso delle somme, priva di qualsivoglia consapevolezza, ma ha descritto un accordo illecito intervenuto con la che lo aveva condotto all'accensione del conto con CP_2
carta prepagata e a recarsi, ogniqualvolta vi era un accredito, presso lo sportello a prelevare le somme” (cfr. pag. 5 sent. Corte di Appello di Catanzaro – Sezione Penale
n. 167/22, in atti), dacché la Corte ha concluso che “... ha avuto un ruolo T_
attivo nella vicenda, essendo colui che materialmente incassava il denaro e lo faceva avere alla che lo suddivideva con il correo. In tale condotta ha agito CP_2 T_ con piena consapevolezza, avendo avuto rappresentazione dell'illegittimità dell'erogazione frutto dei raggiri perpetrati nella fase istruttoria” (cfr. pag. 6 della citata sentenza).
4 Ne deriva che il disconoscimento delle quietanze di pagamento che l'opponente ha genericamente effettuato nell'odierno procedimento si pone in contrasto con le dichiarazioni confessorie che egli stesso ha rese dinanzi al giudice penale allorché ha riconosciuto la sottoscrizione da lui apposta sulle quietanze di pagamento quando si presentava allo sportello per incassare i soldi che poi consegnava alla CP_2
Né è in discussione la circostanza che il abbia indebitamente percepito T_
somme ad esso non spettanti, atteso che, per come pacificamente ammesso, egli non ha mai rivestito la qualità di dipendente delle società assoggettate a procedure concorsuali né ha, conseguentemente, maturato il titolo ad ottenere il TFR o i crediti diversi a carico del Fondo di garanzia.
Relativamente alla chiamata in causa della si rileva che la stessa ha dedotto CP_2
la propria estraneità al giudizio, chiedendo il rigetto della domanda di manleva proposta nei suoi confronti dal T_
La richiesta è fondata, atteso che la quale ex dipendente , ha già CP_2 CP_3
riportato per i fatti in oggetto una pronuncia di condanna al risarcimento per danno erariale (cfr. sent. n. 306/2017 della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la
Regione Calabria), nonché una sentenza penale di condanna, ad opera della Corte di
Appello di Catanzaro (Seconda Sezione Penale n. 167/2022, confermativa, sul punto, della sentenza emessa dal Tribunale di Catanzaro in data 21.03.2019), inerente al danno da reato che ha prodotto all' , sicché una pronuncia ulteriore a suo carico CP_3
costituirebbe una illegittima duplicazione del titolo per i medesimi fatti.
Si aggiunga che il non avendo restituito all' alcunché delle somme che T_ CP_3
ha indebitamente ricevute, è attualmente carente di interesse a spiegare azione di regresso nei confronti della cooobligata solidale, laddove anche la sua domanda di essere totalmente manlevato, con condanna della per tutto quanto egli dovesse CP_2 pagare all' a titolo restitutorio, costituisce una inammissibile richiesta di CP_3 condanna in futuro che non può trovare ingresso nell'odierno giudizio.
5 Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso in opposizione deve essere respinto, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo opposto va confermato e dichiarato esecutivo.
Va altresì dichiarata inammissibile la domanda di manleva che l'opponente ha proposto nei confronti del terzo chiamato CP_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 272/2021 emesso dal Tribunale di Catanzaro il 11.08.2021;
- dichiara inammissibile la domanda di manleva formulata da parte opponente nei confronti del terzo chiamato CP_2
- condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite che liquida, in favore di ciascuna delle altre parti, in € 2.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Catanzaro, 03.04.2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Francesco Aragona
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