Decreto cautelare 10 giugno 2025
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 27/01/2026, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00030/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00191/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 191 del 2025, proposto da AN CI e NG CI, rappresentati e difesi dagli avv.ti Gianfranco Mobilio, PEC g.mobilio@pec.giuffre.it, e Antonietta Mazzaroppi, PEC a.mazzaroppi@arubapec.it, domiciliati ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
contro
Comune di Pescopagano, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. NN Albanese, PEC albanese-losito@certmail.cnf.it, domiciliati ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
per l'annullamento:
-della nota prot. n. 2383 del 10.3.2025 (notificata con raccomandata, ricevuta il 6.5.2025), con la quale il Responsabile del Settore Amministrativo del Comune di Pescopagano ha comunicato ai sigg. AN CI e NG CI l’avvio del procedimento, finalizzato all’adozione dell’Ordinanza di sgombero della Cappella del Cimitero di Pescopagano, identificata con il n. 47 dalla Del. C.C. n. 19 del 27.6.2007, il cui suolo era stato concesso in data 14.1.1892 dal Sindaco di Pescopagano al primo concessionario US Antonio LE, assegnando ai sigg. AN CI e NG CI “il termine di 30 giorni dalla ricezione della presente per l’estumulazione delle salme ivi tumulate, previa istruttoria preordinata all’emanazione del provvedimento di autorizzazione all’estumulazione straordinaria, con l’avvertenza che, decorso infruttuosamente il termine assegnato, si provvederà d’ufficio, con oneri a spese a vostro carico, che si renderanno necessari per il ripristino dello stato dei luoghi e la collocazione dei resti mortali, in base allo stato di mineralizzazione”;
-degli artt. 93 e 97, commi 1, lett. b), e 2, del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con Del. C.C. n. 10 del 12.6.2013, nonché degli artt. 60, 60 bis e 95 dello stesso Regolamento di Polizia Mortuaria, come modificato con Del. C.C. n. 34 del 5.11.2020;
-della Del. G.M. n. 45 del 5.7.2017, nella parte in cui ha determinato l’importo per il rinnovo delle concessioni cimiteriali scadute in € 775 al mq.;
-nonché, ove occorra, della nota del Sindaco di Pescopagano prot. n. 4454 del 24.7.2017 e della nota del Responsabile del Settore Amministrativo prot. n. 7361 del 18.9.2017;
-della diffida ad adempiere del Responsabile del Settore Amministrativo prot. n. 2155 del 5.4.2018, mai ricevuta;
-per quanto di ragione, della Del. C.C. n. 33 del 5.9.2019, con la quale è stata istituita la Commissione Consiliare Speciale di indagine sul Cimitero Comunale, con particolare rifermento alla complessa questione delle concessioni cimiteriali;
-del verbale n. 4 del 29.7.2020, con il quale la predetta Commissione Consiliare Speciale di indagine sul Cimitero Comunale ha stabilito che i sigg. AN CI e NG CI non avevano diritto alla sepoltura nella suddetta Cappella n. 47, in quanto non erano legati al concessionario fondatore US Antonio LE dal vincolo di parentela iure sanguinis, previsto nell’atto di concessione, perché figli di ES IN, sorellastra di OL IN, moglie di NN LE, figlio del primo concessionario US Antonio LE;
-delle successive note del Presidente della suddetta Commissione Consiliare Speciale di indagine sul Cimitero Comunale prot. n. 295 del 13.1.2021 e prot. n. 859 dell’8.2.2021;
nonché per l’accertamento
della natura perpetua della concessione cimiteriale, rilasciata al primo concessionario US Antonio LE in data 14.1.1892 dal Sindaco di Pescopagano;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pescopagano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il Cons. QU AN e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con nota prot. n. 2383 del 10.3.2025 (notificata con raccomandata, ricevuta il 6.5.2025) il Responsabile del Settore Amministrativo del Comune di Pescopagano ha comunicato ai sigg. AN CI e NG CI l’avvio del procedimento, finalizzato all’adozione dell’Ordinanza di sgombero della Cappella del Cimitero di Pescopagano, identificata con il n. 47 dalla Del. C.C. n. 19 del 27.6.2007, il cui suolo era stato concesso in data 14.1.1892 dal Sindaco di Pescopagano al primo concessionario US Antonio LE, in quanto “detenuta sine titulo”, anche perché “non risultano pervenuti i pagamenti e/o note di riscontro circa la volontà di procedere al rinnovo della concessione cimiteriale”, assegnando ai sigg. AN CI e NG CI “il termine di 30 giorni dalla ricezione della presente per l’estumulazione delle salme ivi tumulate, previa istruttoria preordinata all’emanazione del provvedimento di autorizzazione all’estumulazione straordinaria, con l’avvertenza che, decorso infruttuosamente il termine assegnato, si provvederà d’ufficio, con oneri a spese a vostro carico, che si renderanno necessari per il ripristino dello stato dei luoghi e la collocazione dei resti mortali, in base allo stato di mineralizzazione”, richiamando:
1) l’art. 97 del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con Del. C.C. n. 10 del 12.6.2013, nella parte in cui demanda alla Giunta Comunale la determinazione dell’importo per il rilascio della nuova concessione cimiteriale e del costo relativo al periodo d’uso della sepoltura, in assenza di regolare e valida concessione, pari a quello previsto per il rilascio della nuova concessione, rapportato al periodo d’uso;
2) la Del. G.M. n. 45 del 5.7.2017, con la quale è stato determinato l’importo per il rinnovo delle concessioni cimiteriali scadute in € 775 al mq.;
3) la nota del Sindaco di Pescopagano prot. n. 4454 del 24.7.2017, con la quale era stato accertato che possessori della suddetta Cappella n. 47 sono i sigg. AN CI e NG CI;
4) la nota prot. n. 7361 del 18.9.2017, con la quale il Responsabile del Settore Amministrativo aveva fatto presente ai sigg. AN CI e NG CI, che, poiché la concessione cimiteriale, rilasciata al primo concessionario US Antonio LE, era scaduta nel 1977, avrebbero dovuto pagare la somma di € 17.246,88, di cui € 12.283,75 per il rinnovo di 99 anni della concessione cimiteriale e € 4.963,13 per il godimento a titolo gratuito per 40 anni del suolo cimiteriale di proprietà comunale, suddivisa in 3 rate, di cui la prima entro 60 giorni, la seconda entro l’anno solare e la terza entro l’anno successivo;
5) la nota della sig.ra NG CI del 20.2/1.3.2018, con la quale faceva presente che la citata concessione ministeriale non era scaduta, in quanto perpetua, come previsto dall’art. 24 dell’allora vigente Regolamento cimiteriale del 3.7.1877;
6) la prot. n. 2155 del 5.4.2018, con la quale il Responsabile del Settore Amministrativo aveva diffidato i sigg. AN CI e NG CI ad adempiere entro 30 giorni la suddetta nota prot. n. 7361 del 18.9.2017;
7) l’art. 95 del Regolamento di Polizia Mortuaria, come modificato con Del. C.C. n. 34 del 5.11.2020, nella parte in cui prevede che i discendenti del primo concessionario possono chiedere, entro 90 giorni, il rilascio di una concessione cimiteriale di 99 anni;
8) la Del. C.C. n. 33 del 5.9.2019, con la quale era stata istituita la Commissione Consiliare Speciale di indagine sul Cimitero Comunale, con particolare rifermento alla complessa questione delle concessioni cimiteriali;
9) il verbale n. 4 del 29.7.2020, con il quale la predetta Commissione Consiliare Speciale di indagine sul Cimitero Comunale aveva stabilito che i sigg. AN CI e NG CI non avevano diritto alla sepoltura nella suddetta Cappella n. 47, in quanto non erano legati al concessionario fondatore US Antonio LE dal vincolo di parentela iure sanguinis, previsto nell’atto di concessione, perché figli di ES IN, sorellastra di OL IN, moglie di NN LE, figlio del primo concessionario US Antonio LE;
10) le note prot. n. 295 del 13.1.2021 e prot. n. 859 dell’8.2.2021, con le quali il Presidente della suddetta Commissione Consiliare Speciale di indagine sul Cimitero Comunale aveva:
A) reso noto il contenuto del predetto verbale n. 4 del 29.7.2020 e richiamato il suddetto art. 95 del Regolamento di Polizia Mortuaria, come modificato con Del. C.C. n. 34 del 5.11.2020;
B) invitato i sigg. AN CI e NG CI a fornire, entro 60 giorni, “informazioni circa il subentro legittimo al concessionario fondatore” ed a “consegnare con urgenza la modulistica, relativa ai defunti tumulati nella Cappella”.
I sigg. AN CI e NG CI con il presente ricorso, notificato il 5.6.2025 presso l’indirizzo di posta elettronica IPA protocollo@pec.comune.pescopagano.pz.it e depositato il 9.6.2025, hanno impugnato la suddetta comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 2383 del 10.3.2025, unitamente agli atti dalla stessa richiamati, indicati in epigrafe, deducendo la violazione dell’art. 7 L. n. 241/1990 (1° motivo) e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria (2°, 3°, 4° e 5° motivo).
Si è costituito in giudizio il Comune di Pescopagano, il quale, oltre a dedurre l’infondatezza del ricorso, ha eccepito:
1) l’inammissibilità dell’impugnazione della nota prot. n. 2383 del 10.3.2025, in quanto atto non avente natura provvedimentale;
2) l’irricevibilità dell’impugnazione degli atti, richiamati nella predetta nota prot. n. 2383 del 10.3.2025.
All’Udienza Pubblica del 14.1.2026 il ricorso è passato in decisione.
In via preliminare, va statuita l’ammissibilità dell’impugnazione della comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 2383 del 10.3.2025, in quanto con tale comunicazione è stato assegnato ai ricorrenti “il termine di 30 giorni dalla ricezione della presente per l’estumulazione delle salme ivi tumulate, con l’avvertenza che, decorso infruttuosamente il termine assegnato, si provvederà d’ufficio, con oneri a spese a vostro carico, che si renderanno necessari per il ripristino dello stato dei luoghi e la collocazione dei resti mortali, in base allo stato di mineralizzazione”.
Tale atto, poiché assegna ai ricorrenti un termine per provvedere all’estumulazione, prevedendo anche l’esecuzione in danno, non può ritenersi che abbia natura endoprocedimentale, essendo immediatamente lesivo dei loro interessi.
Sempre in via preliminare, per quanto riguarda la legittimazione e l’interesse a ricorrere, va evidenziato che i ricorrenti hanno provato con l’istanza di ristrutturazione della Cappella cimiteriale di cui è causa del 5.10.1992, autorizzata dal Comune di Pescopagano con atto del 4.5.1994, previa acquisizione della dichiarazione sostitutiva dell’8.7.1993, che la loro madre aveva ereditato dalla moglie del figlio del primo concessionario la Cappella cimiteriale in questione.
Per quanto riguarda il merito del ricorso, va rilevato che sono state dedotte le seguenti censure:
1) violazione dell’art. 7 L. n. 241/1990, in quanto con l’impugnata comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 2383 del 10.3.2025 il Responsabile del Settore Amministrativo del Comune di Pescopagano ha anticipato gli effetti della grave misura sanzionatoria, non assegnando alcun termine per la presentazione di osservazioni e/o documenti;
2), 3), 4) e 5) con i quali è stata dedotta la doglianza di eccesso di potere per difetto di istruttoria, in quanto l’art. 93 del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con Del. C.C. n. 10 del 12.6.2013, nella parte in cui statuiva che erano “scadute tutte le concessioni rilasciate in data antecedente al 31.12.1913”, era stato annullato da questo Tribunale con Sentenza n. 585 del 28.8.2018, richiamando anche la Sentenza TAR Basilicata n. 297 del 13.4.2022 e la Sentenza C.d.S. Sez. IV n. 4530 del 28.9.2017.
Quest’ultima censura è fondata; ciò consente l’assorbimento del primo motivo con il quale è stato dedotto un vizio del procedimento.
Con Del. C.C. del 3.7.1877 il Comune di Pescopagano aveva approvato il Regolamento di Polizia Mortuaria, prevedendo la possibilità di edificare nel Cimitero comunale Cappelle, dove potevano essere seppelliti più cadaveri, di durata perpetua “come ogni altra proprietà” per il prezzo di £. 60 (al riguardo, va rilevato che la normativa dell’epoca prevedeva che i suoli cimiteriale per le sepolture private potevano essere concessi a tempo determinato o per durata perpetua), e, in attuazione di tale disposizione, in data 14.1.1892 aveva ceduto al sig. US Antonio LE un lotto del Cimitero, per la costruzione di una Cappella di famiglia.
Contrariamente a quanto ritenuto dal Comune di Pescopagano, non può essere applicato al caso di specie l’art. 93 del Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Pescopagano, approvato con Del. C.C. n. 10 del 12.6.2013, con il quale era stato statuito che “sono dichiarate scadute tutte le concessioni rilasciate in data antecedente al 31.12.1913”, in quanto tale norma è stata annullata da questo Tribunale con la Sentenza n. 585 del 28.8.2018.
Poiché tale Sentenza TAR Basilicata n. 585 del 28.8.2018 è passata in giudicato, in quanto l’appello del Comune di Pescopagano con Ric. n. 9978/2018 è stato dichiarato estinto per rinuncia con Decreto del Presidente della V^ Sezione del Consiglio di Stato n. 1124 del 19.9.2023, il Comune di Pescopagano deve riconoscere la natura perpetua della concessione cimiteriale, rilasciata al primo concessionario US Antonio LE in data 14.1.1892 dal Sindaco di Pescopagano.
Non rilevano quindi le norme evocate dal Comune.
Per completezza, va precisato che non può tenersi conto della Sentenza della VII^ Sezione del Consiglio di Stato n. 5378 del 17.6.2024, con la quale è stata confermata la Sentenza TAR Basilicata n. 69 del 22.1.2020, citata dal difensore del Comune di Pescopagano, in quanto con la Sentenza di primo grado l’iniziale ricorso era stato dichiarato inammissibile.
Da ciò consegue l’accoglimento del ricorso in esame e, per l’effetto, l’annullamento delle note del Responsabile del Settore Amministrativo del Comune di Pescopagano prot. n. 2383 del 10.3.2025, prot. n. 7361 del 18.9.2017 e prot. n. 2155 del 5.4.2018, del verbale della Commissione Consiliare Speciale di indagine sul Cimitero Comunale n. 4 del 29.7.2020 e delle note del Presidente della predetta Commissione Consiliare Speciale di indagine sul Cimitero Comunale prot. n. 295 del 13.1.2021 e prot. n. 859 dell’8.2.2021.
Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 26, comma 1, e 29 cod. proc. amm. e artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla le note del Responsabile del Settore Amministrativo del Comune di Pescopagano prot. n. 2383 del 10.3.2025, prot. n. 7361 del 18.9.2017 e prot. n. 2155 del 5.4.2018, il verbale della Commissione Consiliare Speciale di indagine sul Cimitero Comunale n. 4 del 29.7.2020 e le note del Presidente della predetta Commissione Consiliare Speciale di indagine sul Cimitero Comunale prot. n. 295 del 13.1.2021 e prot. n. 859 dell’8.2.2021.
Condanna il Comune di Pescopagano al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese di giudizio, che vengono liquidate in complessivi € 2.000,00 (duemila), oltre rimborso forfettario ex art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014, IVA, CPA e spese a titolo di Contributo Unificato nella misura versata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA TO, Presidente
QU AN, Consigliere, Estensore
Benedetto Nappi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| QU AN | IA TO |
IL SEGRETARIO