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4 maggio 2001
4 maggio 2001
Art. 3. 1. Il comma 2 dell'articolo 148 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"2. Nei procedimenti con detenuti e negli altri casi di assoluta urgenza, il giudice puo' disporre che le notificazioni siano eseguite dalla polizia giudiziaria, con l'osservanza delle norme del presente titolo".
Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell' art. 148 del codice di procedura penale , come modificato della legge qui pubblicata:
"Art. 148 (Organi e forme delle notificazioni). - 1. Le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le funzioni.
"2. Nei procedimenti con detenuti e negli altri casi di assoluta urgenza, il giudice puo' disporre che le notificazioni siano eseguite dalla polizia giudiziaria, con l'osservanza delle norme del presente titolo".
3. L'atto e' notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti.
4. La consegna di copia dell'atto all'interessato da parte della cancelleria ha valore di notificazione. Il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la data in cui questa e' avvenuta.
5. La lettura dei provvedimenti alle persone presenti e gli avvisi che sono dati dal giudice verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono le notificazioni, purche' ne sia fatta menzione nel verbale".
"2. Nei procedimenti con detenuti e negli altri casi di assoluta urgenza, il giudice puo' disporre che le notificazioni siano eseguite dalla polizia giudiziaria, con l'osservanza delle norme del presente titolo".
Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell' art. 148 del codice di procedura penale , come modificato della legge qui pubblicata:
"Art. 148 (Organi e forme delle notificazioni). - 1. Le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le funzioni.
"2. Nei procedimenti con detenuti e negli altri casi di assoluta urgenza, il giudice puo' disporre che le notificazioni siano eseguite dalla polizia giudiziaria, con l'osservanza delle norme del presente titolo".
3. L'atto e' notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti.
4. La consegna di copia dell'atto all'interessato da parte della cancelleria ha valore di notificazione. Il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la data in cui questa e' avvenuta.
5. La lettura dei provvedimenti alle persone presenti e gli avvisi che sono dati dal giudice verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono le notificazioni, purche' ne sia fatta menzione nel verbale".
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. pen., sez. III, sentenza 25/01/2005, n. 8315Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio Dott. ZUMBO Antonio - Presidente - del 25/01/2005 Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Consigliere - SENTENZA Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 93 Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 038499/2004 ha pronunciato la seguente: SENTENZA/ORDINANZA sul ricorso proposto da: 1) DE RT NI N. IL 18/02/1967; avverso SENTENZA del 29/07/2004 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SARNO GIULIO; sentite le conclusioni del P.G. Dr. F. Salzano rigetto del ricorso. OSSERVA De MA VA ha proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza emessa dalla …Leggi di più...
- applicabilità al difensore·
- avviso al destinatario della avvenuta notificazione mediante lettera raccomandata·
- sussistenza·
- consegnatario della copia notificata·
- portiere o sostituto·
- notificazioni (cod. proc. pen. 1988)