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Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 19/08/2025, n. 1227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1227 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Virginia Marletta Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunciato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 904 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2020
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Mario Barracco per procura in calce al ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
Appellante
(p. iva , in persona del rappresentante legale pro tempore, CP_1 P.IVA_1
dott.ssa rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Norrito per procura CP_2
depositata unitamente alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado. Appellato
Conclusioni dell'appellante:
accogliere l'appello e, in riforma dell'ordinanza n. 542/2020 emessa dal Tribunale di Marsala
il 1.6.2020:
ritenere e dichiarare che, in virtù del contratto di assicurazione del 24.5.2013, la società
è tenuta a rimborsare le spese mediche sostenute da;
Controparte_3 CP_4
ritenere e dichiarare che le spese ammontano a € 9.964,85;
conseguentemente condannare la compagnia convenuta al pagamento in favore di
[...]
di € 9.964,85; Parte_1
con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni dell'appellato:
rigettare il proposto gravame, confermando l'ordinanza integrale in ogni sua parte;
condannare al pagamento delle spese del giudizio. Parte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. n. 542 resa il giorno 1 giugno 2020, il Tribunale Marsala
ha rigettato la domanda proposta da volta alla condanna di Parte_1 CP_1
all'adempimento delle obbligazioni assunte con la polizza di assicurazione n. 1108668287,
denominata “Universo Salute”, stipulata il 24.5.2013, la quale prevedeva il rimborso delle spese mediche e chirurgiche sostenute dal contraente e dai familiari assicurati CP_5
2 , e , anche per prestazioni eseguite in regime di Controparte_6 CP_7 CP_4
Day Hospital.
Il Tribunale ha escluso che le spese sostenute per le cure chiropratiche, a cui era CP_4
stata sottoposta durante un ciclo di ricoveri in Day Hospital presso l'Istituto Chiropratico di
RA, potessero annoverarsi tra quella “mediche o chirurgiche” del quale era previsto l'indennizzo assicurativo, osservando che la legge n. 3/2018, con cui la chiropratica è stata riconosciuta come professione sanitaria, non poteva che ritenersi “incompleta e con valenza
esclusivamente teorica (pag. 2 sentenza) , fino all'emanazione dei previsti decreti ministeriali attuativi, sicché le cure chiropratiche non potevano assimilarsi a quelle medico-sanitarie.
Proposto appello, si duole del mancato riconoscimento della natura Parte_1
sanitaria delle cure chiropratiche, denunziando “l'errata applicazione delle norme
costituzionali sul procedimento di formazione della legge”, la quale diviene pienamente efficace e vincolante dopo la promulgazione da parte del Presidente della Repubblica e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (pag. 5 dell'appello). Contesta, in conseguenza, la rilevanza decisiva assegnata dal Tribunale alla mancata emanazione dei decreti attuativi, ai quali è affidata unicamente la definizione della disciplina di dettaglio di modo che essi
“rilevano ai fini dell'attuazione di una legge, che è cosa ben diversa dalla sua efficacia e
dalla sua obbligatorietà”; sostiene, pertanto, che i decreti attuativi “non avrebbero avuto …
alcuna incidenza sulla causa de qua, considerato che, ai fini del riconoscimento dei
trattamenti chiropratici tra i trattamenti medici, è sufficiente l'individuazione della
3 chiropratica tra le professioni sanitarie effettuata dall'art. 7 della legge n. 3/2018” e soggiunge che “già la legge finanziaria del 2008 (L. n. 244/2007, art. 2, comma 355) del
resto aveva istituito presso il il registro dei dottori in chiropratica, Controparte_8
consentendo ai chiropratici (laureati in chiropratica e aventi il titolo di dottori in
chiropratica) di esercitare le loro mansioni liberamente come professionisti sanitari di grado
primario nel campo del diritto alla salute e di essere inseriti o convenzionati nelle o con le
strutture del Servizio sanitario nazionale nei modi e nelle forme previsti dall'ordinamento”
(pag.
5-6 dell'atto di citazione in appello).
Insiste per il rimborso delle spese per le cure chiropratiche in forza dell'art.
3.4 della polizza assicurativa che copre “i ricoveri avvenuti in regime di degenza diurna senza pernottamento
(Day Hospital) se durante il ricovero vengono praticate terapie chirurgiche e mediche”.
Ritualmente costituita, si è opposta all'accoglimento del gravame. CP_1
L'appello è meritevole di parziale accoglimento.
Preliminarmente giova delineare il perimetro del giudizio di impugnazione con il quale, in forza della polizza n. 1108668287, è ritualmente reclamato unicamente l'indennizzo per le spese attinenti alle cure chiropratiche sostenute nell'interesse di . L'appellato, CP_4
invece, non insiste per il riconoscimento del diritto al rimborso delle altre spese documentate delle fatture allegate al fascicolo di primo grado (a titolo esemplificativo, visite psichiatriche specialistiche, colloqui psicologici, visite endocrinologiche - allegato 8 al ricorso ex art. 702
bis c.p.c.), sulle quali il giudice di primo grado non si è pronunziato.
4 Se è pur vero, infatti, che l'appellante domanda a questa Corte di “ritenere e dichiarare che
le spese ammontano a € 9.964,85; - conseguentemente condannare la compagnia convenuta
al pagamento in favore di di € 9.964,85”- cifra che rappresenta la somma Parte_1
di tutti gli esborsi per prestazioni sanitarie sostenuti da nell'interesse della Parte_1
figlia , è pur vero, tuttavia, la mera insistenza sulla domanda di primo grado, priva CP_4
dell'indicazione delle ragioni del dissenso, non soddisfa i canoni compilativi dell'impugnazione tutte le volte in cui alla pretesa non si accompagni alcuno specifico rilievo,
alcuna critica volta a denunziare gli errores in cui sarebbe incorso il primo giudice e, dunque,
nel concreto, l'omessa pronunzia su una porzione della domanda.
Valga al riguardo considerare che già prima della modifica dell'art. 342 introdotta dal D.L.
22.6.2012 n. 83, convertito in L. n.
7.8.2012 n. 134, la giurisprudenza di merito come di legittimità si era espressa nel senso dell'inammissibilità dell'atto di appello genericamente formulato ed alla sua inidoneità ad impedire la formazione del giudicato sulla sentenza gravata: “È inammissibile l'appello allorquando nel relativo atto non vi sia alcuna
indicazione dei motivi, in violazione dell'art. 342 c.p.c.” Corte App. Taranto, 23/01/2012;
“Affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato non è sufficiente che
nell'atto d'appello sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che sia contenuta
una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata,
con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico. Ne
consegue che deve ritenersi passato in giudicato il capo della sentenza di primo grado in
5 merito al quale l'atto d'appello si limiti a manifestare generiche perplessità, senza svolgere
alcuna argomentazione idonea a confutarne il fondamento” Cass. civ., Sez. Unite, 9/11/2011,
n. 23299).
Alla medesima conclusione deve, a fortiori, pervenirsi in esito alla novella apportata al disposto dell'art. 342 c.p.c. dal legislatore del 2012 il quale, all'epoca in cui è stata introdotta l'impugnazione, disponeva che “la motivazione dell'appello deve contenere, appena di
inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle
modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo
grado; 2) voi l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della
loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”. Merita, invero, di essere condivisone il ripetuto orientamento giurisprudenziale secondo cui, pur riaffermata la natura di revisio
prioris istantiae dell'appello ed esclusa, per certo, la necessità dell'ossequio a specifici modelli di redazione dell'impugnazione, essa deve comunque rendere palese i capi di cui si chiede la riforma e le doglianze contro di essi mosse: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo
formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati
nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara
individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi,
delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti
e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari
forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a
6 quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae”
del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica
vincolata” (Cass. Civ., sez. un., 16/11/2017, n. 27199 e, in senso conforme, Cass. Civ.,
27/09/2016, n. 18932; Cass. n. 10916 del 2017; Cass. Civ., 07/10/2015, n. 20124; Cass. Civ.,
05/02/2015, n. 2143).
Non resta dunque che concludere che si è formato il giudicato sul rigetto della domanda di indennizzo per tutte le spese sanitarie differenti da quelle relative alle cure chiropratiche. E'
dunque solo per incidens che si osserva che tali altre spese non sarebbero state, in ogni caso,
indennizzabili, stante la mancata dimostrazione di un collegamento tra le fatture allegate e una diagnosi di malattia (o di infortunio), presupposto indefettibile, per come appresso chiarito, per l'attivazione della polizza.
L'oggetto della questione sottomessa alla Corte è dunque circoscritto alla verifica della rimborsabilità, in forza della polizza n. 1108668287, delle spese per cure chiropratiche,
ammontanti complessivamente a € 3.435,00 (pag. 4 e 5 dell'allegato al ricorso introduttivo rinominato “ricevute parte seconda”).
L'oggetto della garanzia “rimborso spese mediche” è precisato dall'art.
3.1. della polizza
“Universo Salute” secondo cui “l'assicurazione vale nei confronti dell'assicurato in caso di
ricovero a seguito di infortunio o di malattia, in struttura sanitaria pubblica o privata, con o
senza intervento chirurgico. La copertura è inoltre operante in caso di intervento chirurgico
ambulatoriale. L'impresa rimborsa secondo le modalità e con i limiti previsti nella sezione
7 modalità di erogazione delle prestazioni assicurate, le spese sostenute: a) durante il ricovero
per gli esami, gli accertamenti diagnostici, le cure, i trattamenti fisioterapici e rieducativi, le
rette di degenza, gli onorari dei medici e delle equipe chirurgica, i diritti di sala operatoria
e il materiale d'intervento (ivi comprese le protesi applicate durante l'intervento stesso); b)
nei 90 giorni che precedono il ricovero per visite mediche specialistiche, gli esami, gli
accertamenti diagnostici effettuati anche al di fuori della struttura sanitaria, purché
pertinenti alla malattia o all'infortunio che hanno reso necessario il successivo ricovero;
c)
nei 120 giorni successivi a quello di cessazione del ricovero per le prestazioni effettuate da
medici, gli esami e gli accertamenti diagnostici, i trattamenti fisioterapici e rieducativi
praticati da operatori sanitari in possesso di diploma di fisioterapista, nonché le cure termali
(esclusa in ogni caso le spese di natura alberghiera e quelle di viaggio) perché pertinenti alla
malattia o all'infortunio che hanno reso necessario il ricovero”. Specifica inoltre la polizza,
a pagina 5, che “l'assicurazione vale anche per i ricoveri avvenuti in regime di degenza
diurna senza pernottamento (Day Hospital) conseguenti a malattia o infortunio ed è operante
esclusivamente se durante il ricovero vengono praticate terapie chirurgiche e mediche, in tal
caso si intendono comprese nella garanzia anche eventuali analisi cliniche, esami strumentali
e visite effettuate durante il ricovero ed attinenti alla patologia che ha determinato il ricovero
stesso” .
8 I presupposti di operatività della polizza assicurativa sono dunque rappresentati dalla diagnosi di malattia (o prova dell'infortunio), dal ricovero (anche in day hospital) dell'assicurato e dall'erogazione di prestazioni mediche o chirurgiche.
La documentazione in atti attesta che a è stata diagnosticata dall'Istituto CP_4
Chiropratico di RA (fattura n. 4727 del 31.5.2028) una “affezione dell'apparato
locomotore”, e che, in ragione di ciò, dal 22.5.2018 al 25.5.2018 e, ancora, dal 28.5.2018 al
31.5.2018, ella è stata ricoverata presso il menzionato Istituto in regime di Day Hospital al fine di sottoporsi a cure chiropratiche (all.2 al ricorso – attestazione dell'ICG).
Vi è dunque conferma della ricorrenza dei primi due presupposti di operatività della polizza,
ovvero la formulazione di una diagnosi di malattia -almeno dal 22.5.2018- e il ricovero in regime di day hospital.
Resta in conseguenza unicamente da valutare se le prestazioni erogate dall'Istituto
Chiropratico di RA ed elencate nella fattura n. 4727 siano da considerarsi prestazioni mediche o chirurgiche in forza della polizza n. 1108668287.
La normativa nazionale in materia offre risposta positiva al quesito.
La prima norma che ha ascritto la chiropratica tra le professioni sanitaria è la legge di bilancio
2008 (L. n. 244 del 2007) il cui art. 2, comma 355, recita “È istituito presso il Ministero della
salute, senza oneri per la finanza pubblica, un registro dei dottori in chiropratica.
L'iscrizione al suddetto registro è consentita a coloro che sono in possesso di diploma di
laurea magistrale in chiropratica o titolo equivalente. Il laureato in chiropratica ha il titolo
9 di dottore in chiropratica ed esercita le sue mansioni liberamente come professionista
sanitario di grado primario nel campo del diritto alla salute, ai sensi della normativa vigente.
Il chiropratico può essere inserito o convenzionato nelle o con le strutture del Servizio
sanitario nazionale nei modi e nelle forme previsti dell'ordimento. Il regolamento di
attuazione del presente comma è emanato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, dal
”. Controparte_8
Successivamente, è stata emanata la legge n. 3/2018 che all'art. 7, modificato dall'art. 6 del d.l. m.198/2022, convertito con modificazioni nella legge n. 14 del 21 febbraio 2023,
individua “nell'ambito delle professioni sanitarie le professioni dell'osteopata e del
chiropratico, per l'istituzione delle quali si applica la procedura di cui all'art. 5, co.2, della
legge 43/2006, come sostituito dall'art. 6 della presente legge.
2. Con accordo stipulato in
sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabiliti l'ambito di attività e le funzioni caratterizzanti le professioni
dell'osteopata e del chiropratico, i criteri di valutazione dell'esperienza professionale nonché
i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti. Con decreto del
[...]
, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro il Controparte_9
30 giugno 2023, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio
superiore di sanità, sono definiti l'ordinamento didattico della formazione universitaria in
10 osteopatia e in chiropratica nonché gli eventuali percorsi normativi integrativi”. Tuttavia, né
il regolamento istitutivo del registro dei dottori in chiropratica di cui alla legge n. 244/2007
né il decreto attuativo relativo alla professione del chiropratico previsto dalla L. n. 3/2018
sono stati emanati.
Questo il contesto normativo, la giurisprudenza, specie in materia tributaria e segnatamente in tema di esenzione IVA, si è interrogata sull'inquadramento della professione chiropratica tra le professioni sanitarie, poiché solo riconoscendone la natura sanitaria è possibile ammettere le prestazioni erogate dai chiropratici al regime di esenzione di cui all'articolo 10,
primo comma, n. 27 ter) del d.P.R. n. 633 del 1972, in forza del quale sono esenti dal versamento dell'IVA “le prestazioni socio-sanitarie”.
L'orientamento originariamente prevalente, negandone la natura sanitaria, affermava l'assoggettamento a IVA delle prestazioni chiropratiche, ponendo l'accento -proprio come il
Tribunale nell'ordinanza impugnata- sulla mancanza del regolamento istitutivo del registro dei dottori in chiropratica e dei decreti attuativi della successiva norma nazionale (Cass. 4987
del 2003; Cass n. 5084 del 2011; Cass n. 11085 del 2016).
La più recente evoluzione giurisprudenziale di legittimità ha, invece, ricondotto l'attività
chiropratica tra quelle mediche negando che la mancata adozione dei decreti attuativi possa essere d'ostacolo all'inquadramento del chiropratico tra i professionisti sanitari di grado primario, stante il dato letterale delle norme di riferimento dal quale emerge chiaramente la volontà del legislatore di riconoscere a livello statale tale figura purché munita di adeguata
11 formazione. “In tema di IVA, il riconoscimento dell'esenzione, prevista dall'art. 10, comma
1, n. 18) d.p.r. n. 633 del 1972, al chiropratico che renda una prestazione di cura alla
persona, richiede l'accertamento che la prestazione garantisca un sufficiente livello di
qualità e che chi la rende sia munito di formazione adeguata, somministrata da istituti
d'insegnamento riconosciuti dallo Stato, anche in mancanza dell'istituzione del registro dei
dottori in chiropratica e dell'attivazione del relativo corso di laurea magistrale” così si è
pronunciata la Corte di Cassazione, anche alla luce della giurisprudenza unionale (Corte di
Giustizia C-597/2017), giungendo ad affermare che l'esenzione dall'IVA si applica a tutte le prestazioni sanitarie alla persona, fornite da prestatori che possiedono le necessarie qualifiche professionali, non richiedendo che “i prestatori esentati esercitino una professione
disciplinata dalla normativa dello stato membro interessato, in quanto possono essere prese
in considerazione altre efficaci modalità di controllo delle loro qualifiche professionali”. Con
espresso riferimento alla professione di chiropratico, la Suprema Corte ha ritenuto di demandare al giudice di merito la valutazione sulla sussistenza delle necessarie abilità e qualifiche professionali del soggetto che esercita tale attività (Cass. n. 21108 del 2020, Cass.
n. 6868 del 2021, Cass. 27549 del 2023).
Di tali linee guida, tracciate al fine di orientare le attività di accertamento degli Agenti fiscali in materia IVA, occorre tener conto anche in questa sede poiché pienamente recettive dell'intento del legislatore del 2018, volto al riconoscimento dall'attività del professionista chiropratico tra le professioni sanitarie.
12 In assenza del regolamento istitutivo e dei decreti attuativi di cui, rispettivamente, alla L. n.
244/2007 e n 3/2018, le specifiche qualifiche professionali del chiropratico possono essere ritratte dalle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che definisce la chiropratica come una professione sanitaria dedita alla diagnosi, al trattamento e alla prevenzione dei disturbi del sistema neuro-muscolo-scheletrico e degli effetti di tali disturbi sullo stato di salute generale e individua, altresì, le competenze specifiche del chiropratico nella capacità di: formulare con competenza una diagnosi differenziale ai fini chiropratici dei disturbi lamentati dal paziente;
acquisire una particolare competenza in imaging diagnostico,
ortopedia, terapia del dolore e riabilitazione del sistema neuro muscolo scheletrico e/o nella diagnosi e nel trattamento della sublussazione vertebrale;
interpretare con competenza i risultati delle analisi di laboratorio;
valutare criticamente le conoscenze scientifiche e cliniche;
comprendere e applicare le informazioni medico/scientifiche di base ed essere in grado di consultarsi con altri operatori sanitari e/o indirizzare loro i pazienti. L'OMS indica anche durata (da 5 a 7 anni), contenuto (chimica, fisica, biologia, anatomia, fisiologia,
biochimica, patologia, microbiologia, farmacologia e tossicologia, psicologia, dietetica e nutrizione e sanità pubblica) e qualità (corrispondente a quella propria di una facoltà di medicina) della preparazione minima degli studenti universitari in chiropratica (Linee Guida
Guida OMS sulla formazione di Base e sulla Sicurezza in Chiropratica 2005).
13 Rispettati tali parametri, il dottore in chiropratica che abbia acquisito il titolo anche in uno stato estero non può che considerarsi un professionista sanitario riconosciuto anche dal nostro ordinamento.
Nel caso che in esame, l'appellante ha dimostrato che il Dott. dell'Istituto Persona_1
Chiropratico di RA, il quale ha curato , possiede le qualifiche professionali CP_4
per essere considerato un professionista sanitario. Questi, infatti, ha acquisto il titolo di
Dottore in Chiropratica all'esito del corso di stuti presso la National University of Health
Sciences, Chicago frequentato dal 1968 al 1972 oltre ad una formazione post- laurea presso la Swiss Academy of Chiropractic in Svizzera (curriculum vitae allegato al ricorso), stato in cui la chiropratica è riconosciuta quale professione di tipo medico.
Alla luce di quanto osservato, deve concludersi nel senso che le cure chiropratiche a cui si è
sottoposta durante il ricovero in day-hospital all'Istituto Chiropratico di RA CP_4
sono prestazioni mediche e, stante la compresenza degli altri presupposti contemplati dalla polizza, sono coperte dalla garanzia assicurativa offerta da In parziale riforma CP_1
della sentenza impugnata, la compagnia assicuratrice va dunque condannata a corrispondere a l'importo di € 3.435,00, oltre interessi al saggio legale con decorrenza Parte_1
dalla costituzione in mora, operata con nota inoltrata via pec il 10.10.2018.
Valutato l'esito del giudizio, le spese di lite, liquidate in proporzione alla somma per cui è
condanna e non a quella domandata, in € 1.500,00 per il giudizio di primo grado, oltre esborsi,
c.p.a e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014 e in € 1.974,00 - di cui €
14 74,00 per esborsi, € 500,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva ed € 800,00
per la fase decisionale- oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie, per il presente grado di giudizio, devono essere poste a carico dell'appellata compagnia di assicurazioni.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando;
in parziale accoglimento dell'appello proposto da con atto di citazione Parte_1
notificato il 24.6.2020 ad avverso l'ordinanza del Tribunale di Marsala n. 542 CP_1
del 1 giugno 2020, condanna al pagamento di € 3.435,00, oltre interessi al saggio CP_1
legale con decorrenza dal 10.10.2018 sino al dì dell'effettiva corresponsione;
condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, CP_1 Parte_1
liquidate in € 1.500,00, oltre esborsi, c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n.
55/2014, per il giudizio di primo grado e in € 1.974,00, come specificato in motivazione, oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014, per il presente grado di giudizio.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di
Appello il 24 luglio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Virginia Marletta Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunciato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 904 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2020
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Mario Barracco per procura in calce al ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
Appellante
(p. iva , in persona del rappresentante legale pro tempore, CP_1 P.IVA_1
dott.ssa rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Norrito per procura CP_2
depositata unitamente alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado. Appellato
Conclusioni dell'appellante:
accogliere l'appello e, in riforma dell'ordinanza n. 542/2020 emessa dal Tribunale di Marsala
il 1.6.2020:
ritenere e dichiarare che, in virtù del contratto di assicurazione del 24.5.2013, la società
è tenuta a rimborsare le spese mediche sostenute da;
Controparte_3 CP_4
ritenere e dichiarare che le spese ammontano a € 9.964,85;
conseguentemente condannare la compagnia convenuta al pagamento in favore di
[...]
di € 9.964,85; Parte_1
con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni dell'appellato:
rigettare il proposto gravame, confermando l'ordinanza integrale in ogni sua parte;
condannare al pagamento delle spese del giudizio. Parte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. n. 542 resa il giorno 1 giugno 2020, il Tribunale Marsala
ha rigettato la domanda proposta da volta alla condanna di Parte_1 CP_1
all'adempimento delle obbligazioni assunte con la polizza di assicurazione n. 1108668287,
denominata “Universo Salute”, stipulata il 24.5.2013, la quale prevedeva il rimborso delle spese mediche e chirurgiche sostenute dal contraente e dai familiari assicurati CP_5
2 , e , anche per prestazioni eseguite in regime di Controparte_6 CP_7 CP_4
Day Hospital.
Il Tribunale ha escluso che le spese sostenute per le cure chiropratiche, a cui era CP_4
stata sottoposta durante un ciclo di ricoveri in Day Hospital presso l'Istituto Chiropratico di
RA, potessero annoverarsi tra quella “mediche o chirurgiche” del quale era previsto l'indennizzo assicurativo, osservando che la legge n. 3/2018, con cui la chiropratica è stata riconosciuta come professione sanitaria, non poteva che ritenersi “incompleta e con valenza
esclusivamente teorica (pag. 2 sentenza) , fino all'emanazione dei previsti decreti ministeriali attuativi, sicché le cure chiropratiche non potevano assimilarsi a quelle medico-sanitarie.
Proposto appello, si duole del mancato riconoscimento della natura Parte_1
sanitaria delle cure chiropratiche, denunziando “l'errata applicazione delle norme
costituzionali sul procedimento di formazione della legge”, la quale diviene pienamente efficace e vincolante dopo la promulgazione da parte del Presidente della Repubblica e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (pag. 5 dell'appello). Contesta, in conseguenza, la rilevanza decisiva assegnata dal Tribunale alla mancata emanazione dei decreti attuativi, ai quali è affidata unicamente la definizione della disciplina di dettaglio di modo che essi
“rilevano ai fini dell'attuazione di una legge, che è cosa ben diversa dalla sua efficacia e
dalla sua obbligatorietà”; sostiene, pertanto, che i decreti attuativi “non avrebbero avuto …
alcuna incidenza sulla causa de qua, considerato che, ai fini del riconoscimento dei
trattamenti chiropratici tra i trattamenti medici, è sufficiente l'individuazione della
3 chiropratica tra le professioni sanitarie effettuata dall'art. 7 della legge n. 3/2018” e soggiunge che “già la legge finanziaria del 2008 (L. n. 244/2007, art. 2, comma 355) del
resto aveva istituito presso il il registro dei dottori in chiropratica, Controparte_8
consentendo ai chiropratici (laureati in chiropratica e aventi il titolo di dottori in
chiropratica) di esercitare le loro mansioni liberamente come professionisti sanitari di grado
primario nel campo del diritto alla salute e di essere inseriti o convenzionati nelle o con le
strutture del Servizio sanitario nazionale nei modi e nelle forme previsti dall'ordinamento”
(pag.
5-6 dell'atto di citazione in appello).
Insiste per il rimborso delle spese per le cure chiropratiche in forza dell'art.
3.4 della polizza assicurativa che copre “i ricoveri avvenuti in regime di degenza diurna senza pernottamento
(Day Hospital) se durante il ricovero vengono praticate terapie chirurgiche e mediche”.
Ritualmente costituita, si è opposta all'accoglimento del gravame. CP_1
L'appello è meritevole di parziale accoglimento.
Preliminarmente giova delineare il perimetro del giudizio di impugnazione con il quale, in forza della polizza n. 1108668287, è ritualmente reclamato unicamente l'indennizzo per le spese attinenti alle cure chiropratiche sostenute nell'interesse di . L'appellato, CP_4
invece, non insiste per il riconoscimento del diritto al rimborso delle altre spese documentate delle fatture allegate al fascicolo di primo grado (a titolo esemplificativo, visite psichiatriche specialistiche, colloqui psicologici, visite endocrinologiche - allegato 8 al ricorso ex art. 702
bis c.p.c.), sulle quali il giudice di primo grado non si è pronunziato.
4 Se è pur vero, infatti, che l'appellante domanda a questa Corte di “ritenere e dichiarare che
le spese ammontano a € 9.964,85; - conseguentemente condannare la compagnia convenuta
al pagamento in favore di di € 9.964,85”- cifra che rappresenta la somma Parte_1
di tutti gli esborsi per prestazioni sanitarie sostenuti da nell'interesse della Parte_1
figlia , è pur vero, tuttavia, la mera insistenza sulla domanda di primo grado, priva CP_4
dell'indicazione delle ragioni del dissenso, non soddisfa i canoni compilativi dell'impugnazione tutte le volte in cui alla pretesa non si accompagni alcuno specifico rilievo,
alcuna critica volta a denunziare gli errores in cui sarebbe incorso il primo giudice e, dunque,
nel concreto, l'omessa pronunzia su una porzione della domanda.
Valga al riguardo considerare che già prima della modifica dell'art. 342 introdotta dal D.L.
22.6.2012 n. 83, convertito in L. n.
7.8.2012 n. 134, la giurisprudenza di merito come di legittimità si era espressa nel senso dell'inammissibilità dell'atto di appello genericamente formulato ed alla sua inidoneità ad impedire la formazione del giudicato sulla sentenza gravata: “È inammissibile l'appello allorquando nel relativo atto non vi sia alcuna
indicazione dei motivi, in violazione dell'art. 342 c.p.c.” Corte App. Taranto, 23/01/2012;
“Affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato non è sufficiente che
nell'atto d'appello sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che sia contenuta
una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata,
con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico. Ne
consegue che deve ritenersi passato in giudicato il capo della sentenza di primo grado in
5 merito al quale l'atto d'appello si limiti a manifestare generiche perplessità, senza svolgere
alcuna argomentazione idonea a confutarne il fondamento” Cass. civ., Sez. Unite, 9/11/2011,
n. 23299).
Alla medesima conclusione deve, a fortiori, pervenirsi in esito alla novella apportata al disposto dell'art. 342 c.p.c. dal legislatore del 2012 il quale, all'epoca in cui è stata introdotta l'impugnazione, disponeva che “la motivazione dell'appello deve contenere, appena di
inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle
modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo
grado; 2) voi l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della
loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”. Merita, invero, di essere condivisone il ripetuto orientamento giurisprudenziale secondo cui, pur riaffermata la natura di revisio
prioris istantiae dell'appello ed esclusa, per certo, la necessità dell'ossequio a specifici modelli di redazione dell'impugnazione, essa deve comunque rendere palese i capi di cui si chiede la riforma e le doglianze contro di essi mosse: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo
formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati
nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara
individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi,
delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti
e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari
forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a
6 quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae”
del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica
vincolata” (Cass. Civ., sez. un., 16/11/2017, n. 27199 e, in senso conforme, Cass. Civ.,
27/09/2016, n. 18932; Cass. n. 10916 del 2017; Cass. Civ., 07/10/2015, n. 20124; Cass. Civ.,
05/02/2015, n. 2143).
Non resta dunque che concludere che si è formato il giudicato sul rigetto della domanda di indennizzo per tutte le spese sanitarie differenti da quelle relative alle cure chiropratiche. E'
dunque solo per incidens che si osserva che tali altre spese non sarebbero state, in ogni caso,
indennizzabili, stante la mancata dimostrazione di un collegamento tra le fatture allegate e una diagnosi di malattia (o di infortunio), presupposto indefettibile, per come appresso chiarito, per l'attivazione della polizza.
L'oggetto della questione sottomessa alla Corte è dunque circoscritto alla verifica della rimborsabilità, in forza della polizza n. 1108668287, delle spese per cure chiropratiche,
ammontanti complessivamente a € 3.435,00 (pag. 4 e 5 dell'allegato al ricorso introduttivo rinominato “ricevute parte seconda”).
L'oggetto della garanzia “rimborso spese mediche” è precisato dall'art.
3.1. della polizza
“Universo Salute” secondo cui “l'assicurazione vale nei confronti dell'assicurato in caso di
ricovero a seguito di infortunio o di malattia, in struttura sanitaria pubblica o privata, con o
senza intervento chirurgico. La copertura è inoltre operante in caso di intervento chirurgico
ambulatoriale. L'impresa rimborsa secondo le modalità e con i limiti previsti nella sezione
7 modalità di erogazione delle prestazioni assicurate, le spese sostenute: a) durante il ricovero
per gli esami, gli accertamenti diagnostici, le cure, i trattamenti fisioterapici e rieducativi, le
rette di degenza, gli onorari dei medici e delle equipe chirurgica, i diritti di sala operatoria
e il materiale d'intervento (ivi comprese le protesi applicate durante l'intervento stesso); b)
nei 90 giorni che precedono il ricovero per visite mediche specialistiche, gli esami, gli
accertamenti diagnostici effettuati anche al di fuori della struttura sanitaria, purché
pertinenti alla malattia o all'infortunio che hanno reso necessario il successivo ricovero;
c)
nei 120 giorni successivi a quello di cessazione del ricovero per le prestazioni effettuate da
medici, gli esami e gli accertamenti diagnostici, i trattamenti fisioterapici e rieducativi
praticati da operatori sanitari in possesso di diploma di fisioterapista, nonché le cure termali
(esclusa in ogni caso le spese di natura alberghiera e quelle di viaggio) perché pertinenti alla
malattia o all'infortunio che hanno reso necessario il ricovero”. Specifica inoltre la polizza,
a pagina 5, che “l'assicurazione vale anche per i ricoveri avvenuti in regime di degenza
diurna senza pernottamento (Day Hospital) conseguenti a malattia o infortunio ed è operante
esclusivamente se durante il ricovero vengono praticate terapie chirurgiche e mediche, in tal
caso si intendono comprese nella garanzia anche eventuali analisi cliniche, esami strumentali
e visite effettuate durante il ricovero ed attinenti alla patologia che ha determinato il ricovero
stesso” .
8 I presupposti di operatività della polizza assicurativa sono dunque rappresentati dalla diagnosi di malattia (o prova dell'infortunio), dal ricovero (anche in day hospital) dell'assicurato e dall'erogazione di prestazioni mediche o chirurgiche.
La documentazione in atti attesta che a è stata diagnosticata dall'Istituto CP_4
Chiropratico di RA (fattura n. 4727 del 31.5.2028) una “affezione dell'apparato
locomotore”, e che, in ragione di ciò, dal 22.5.2018 al 25.5.2018 e, ancora, dal 28.5.2018 al
31.5.2018, ella è stata ricoverata presso il menzionato Istituto in regime di Day Hospital al fine di sottoporsi a cure chiropratiche (all.2 al ricorso – attestazione dell'ICG).
Vi è dunque conferma della ricorrenza dei primi due presupposti di operatività della polizza,
ovvero la formulazione di una diagnosi di malattia -almeno dal 22.5.2018- e il ricovero in regime di day hospital.
Resta in conseguenza unicamente da valutare se le prestazioni erogate dall'Istituto
Chiropratico di RA ed elencate nella fattura n. 4727 siano da considerarsi prestazioni mediche o chirurgiche in forza della polizza n. 1108668287.
La normativa nazionale in materia offre risposta positiva al quesito.
La prima norma che ha ascritto la chiropratica tra le professioni sanitaria è la legge di bilancio
2008 (L. n. 244 del 2007) il cui art. 2, comma 355, recita “È istituito presso il Ministero della
salute, senza oneri per la finanza pubblica, un registro dei dottori in chiropratica.
L'iscrizione al suddetto registro è consentita a coloro che sono in possesso di diploma di
laurea magistrale in chiropratica o titolo equivalente. Il laureato in chiropratica ha il titolo
9 di dottore in chiropratica ed esercita le sue mansioni liberamente come professionista
sanitario di grado primario nel campo del diritto alla salute, ai sensi della normativa vigente.
Il chiropratico può essere inserito o convenzionato nelle o con le strutture del Servizio
sanitario nazionale nei modi e nelle forme previsti dell'ordimento. Il regolamento di
attuazione del presente comma è emanato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, dal
”. Controparte_8
Successivamente, è stata emanata la legge n. 3/2018 che all'art. 7, modificato dall'art. 6 del d.l. m.198/2022, convertito con modificazioni nella legge n. 14 del 21 febbraio 2023,
individua “nell'ambito delle professioni sanitarie le professioni dell'osteopata e del
chiropratico, per l'istituzione delle quali si applica la procedura di cui all'art. 5, co.2, della
legge 43/2006, come sostituito dall'art. 6 della presente legge.
2. Con accordo stipulato in
sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabiliti l'ambito di attività e le funzioni caratterizzanti le professioni
dell'osteopata e del chiropratico, i criteri di valutazione dell'esperienza professionale nonché
i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti. Con decreto del
[...]
, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro il Controparte_9
30 giugno 2023, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio
superiore di sanità, sono definiti l'ordinamento didattico della formazione universitaria in
10 osteopatia e in chiropratica nonché gli eventuali percorsi normativi integrativi”. Tuttavia, né
il regolamento istitutivo del registro dei dottori in chiropratica di cui alla legge n. 244/2007
né il decreto attuativo relativo alla professione del chiropratico previsto dalla L. n. 3/2018
sono stati emanati.
Questo il contesto normativo, la giurisprudenza, specie in materia tributaria e segnatamente in tema di esenzione IVA, si è interrogata sull'inquadramento della professione chiropratica tra le professioni sanitarie, poiché solo riconoscendone la natura sanitaria è possibile ammettere le prestazioni erogate dai chiropratici al regime di esenzione di cui all'articolo 10,
primo comma, n. 27 ter) del d.P.R. n. 633 del 1972, in forza del quale sono esenti dal versamento dell'IVA “le prestazioni socio-sanitarie”.
L'orientamento originariamente prevalente, negandone la natura sanitaria, affermava l'assoggettamento a IVA delle prestazioni chiropratiche, ponendo l'accento -proprio come il
Tribunale nell'ordinanza impugnata- sulla mancanza del regolamento istitutivo del registro dei dottori in chiropratica e dei decreti attuativi della successiva norma nazionale (Cass. 4987
del 2003; Cass n. 5084 del 2011; Cass n. 11085 del 2016).
La più recente evoluzione giurisprudenziale di legittimità ha, invece, ricondotto l'attività
chiropratica tra quelle mediche negando che la mancata adozione dei decreti attuativi possa essere d'ostacolo all'inquadramento del chiropratico tra i professionisti sanitari di grado primario, stante il dato letterale delle norme di riferimento dal quale emerge chiaramente la volontà del legislatore di riconoscere a livello statale tale figura purché munita di adeguata
11 formazione. “In tema di IVA, il riconoscimento dell'esenzione, prevista dall'art. 10, comma
1, n. 18) d.p.r. n. 633 del 1972, al chiropratico che renda una prestazione di cura alla
persona, richiede l'accertamento che la prestazione garantisca un sufficiente livello di
qualità e che chi la rende sia munito di formazione adeguata, somministrata da istituti
d'insegnamento riconosciuti dallo Stato, anche in mancanza dell'istituzione del registro dei
dottori in chiropratica e dell'attivazione del relativo corso di laurea magistrale” così si è
pronunciata la Corte di Cassazione, anche alla luce della giurisprudenza unionale (Corte di
Giustizia C-597/2017), giungendo ad affermare che l'esenzione dall'IVA si applica a tutte le prestazioni sanitarie alla persona, fornite da prestatori che possiedono le necessarie qualifiche professionali, non richiedendo che “i prestatori esentati esercitino una professione
disciplinata dalla normativa dello stato membro interessato, in quanto possono essere prese
in considerazione altre efficaci modalità di controllo delle loro qualifiche professionali”. Con
espresso riferimento alla professione di chiropratico, la Suprema Corte ha ritenuto di demandare al giudice di merito la valutazione sulla sussistenza delle necessarie abilità e qualifiche professionali del soggetto che esercita tale attività (Cass. n. 21108 del 2020, Cass.
n. 6868 del 2021, Cass. 27549 del 2023).
Di tali linee guida, tracciate al fine di orientare le attività di accertamento degli Agenti fiscali in materia IVA, occorre tener conto anche in questa sede poiché pienamente recettive dell'intento del legislatore del 2018, volto al riconoscimento dall'attività del professionista chiropratico tra le professioni sanitarie.
12 In assenza del regolamento istitutivo e dei decreti attuativi di cui, rispettivamente, alla L. n.
244/2007 e n 3/2018, le specifiche qualifiche professionali del chiropratico possono essere ritratte dalle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che definisce la chiropratica come una professione sanitaria dedita alla diagnosi, al trattamento e alla prevenzione dei disturbi del sistema neuro-muscolo-scheletrico e degli effetti di tali disturbi sullo stato di salute generale e individua, altresì, le competenze specifiche del chiropratico nella capacità di: formulare con competenza una diagnosi differenziale ai fini chiropratici dei disturbi lamentati dal paziente;
acquisire una particolare competenza in imaging diagnostico,
ortopedia, terapia del dolore e riabilitazione del sistema neuro muscolo scheletrico e/o nella diagnosi e nel trattamento della sublussazione vertebrale;
interpretare con competenza i risultati delle analisi di laboratorio;
valutare criticamente le conoscenze scientifiche e cliniche;
comprendere e applicare le informazioni medico/scientifiche di base ed essere in grado di consultarsi con altri operatori sanitari e/o indirizzare loro i pazienti. L'OMS indica anche durata (da 5 a 7 anni), contenuto (chimica, fisica, biologia, anatomia, fisiologia,
biochimica, patologia, microbiologia, farmacologia e tossicologia, psicologia, dietetica e nutrizione e sanità pubblica) e qualità (corrispondente a quella propria di una facoltà di medicina) della preparazione minima degli studenti universitari in chiropratica (Linee Guida
Guida OMS sulla formazione di Base e sulla Sicurezza in Chiropratica 2005).
13 Rispettati tali parametri, il dottore in chiropratica che abbia acquisito il titolo anche in uno stato estero non può che considerarsi un professionista sanitario riconosciuto anche dal nostro ordinamento.
Nel caso che in esame, l'appellante ha dimostrato che il Dott. dell'Istituto Persona_1
Chiropratico di RA, il quale ha curato , possiede le qualifiche professionali CP_4
per essere considerato un professionista sanitario. Questi, infatti, ha acquisto il titolo di
Dottore in Chiropratica all'esito del corso di stuti presso la National University of Health
Sciences, Chicago frequentato dal 1968 al 1972 oltre ad una formazione post- laurea presso la Swiss Academy of Chiropractic in Svizzera (curriculum vitae allegato al ricorso), stato in cui la chiropratica è riconosciuta quale professione di tipo medico.
Alla luce di quanto osservato, deve concludersi nel senso che le cure chiropratiche a cui si è
sottoposta durante il ricovero in day-hospital all'Istituto Chiropratico di RA CP_4
sono prestazioni mediche e, stante la compresenza degli altri presupposti contemplati dalla polizza, sono coperte dalla garanzia assicurativa offerta da In parziale riforma CP_1
della sentenza impugnata, la compagnia assicuratrice va dunque condannata a corrispondere a l'importo di € 3.435,00, oltre interessi al saggio legale con decorrenza Parte_1
dalla costituzione in mora, operata con nota inoltrata via pec il 10.10.2018.
Valutato l'esito del giudizio, le spese di lite, liquidate in proporzione alla somma per cui è
condanna e non a quella domandata, in € 1.500,00 per il giudizio di primo grado, oltre esborsi,
c.p.a e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014 e in € 1.974,00 - di cui €
14 74,00 per esborsi, € 500,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva ed € 800,00
per la fase decisionale- oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie, per il presente grado di giudizio, devono essere poste a carico dell'appellata compagnia di assicurazioni.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando;
in parziale accoglimento dell'appello proposto da con atto di citazione Parte_1
notificato il 24.6.2020 ad avverso l'ordinanza del Tribunale di Marsala n. 542 CP_1
del 1 giugno 2020, condanna al pagamento di € 3.435,00, oltre interessi al saggio CP_1
legale con decorrenza dal 10.10.2018 sino al dì dell'effettiva corresponsione;
condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, CP_1 Parte_1
liquidate in € 1.500,00, oltre esborsi, c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n.
55/2014, per il giudizio di primo grado e in € 1.974,00, come specificato in motivazione, oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014, per il presente grado di giudizio.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di
Appello il 24 luglio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
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