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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 17/04/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ANCONA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito della trattazione scritta dell'udienza con termine ex art. 127 ter c.p.c. sino al 27.03.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data;
ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 944/2024 R.G.Lav. TRA Parte_1 rappresentata e difesa dal cura allegata al ricorso introduttivo depositato telematicamente, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Tolentino (MC) Galleria Europa n. 14, con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere comunicazioni;
Email_1
RICORRENTE
Controparte_1 IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE
Rappresentato e difeso dall'avvocatura distrettuale dello stato, elettivamente domiciliata presso i propri uffici in Ancona, c.so Mazzini n. 55;
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento benefici vittime del dovere.
RAGIONI DELLA DECISIONE Il ricorrente allega di appartenere all'Arma dei Carabinieri e di essere rimasto ferito durante un incidente stradale occorso mentre era in viaggio di ritorno dalle ferie per prendere parte ad attività investigativa nei confronti di una pericolosa organizzazione criminale di etnia nigeriana. Chiede per tali ragioni il riconoscimento dei benefici spettanti alle vittime del dovere ed equiparati. Costituendosi in giudizio, il evidenzia che l'incidente era CP_1 occorso allorquando l'interessato era ancora libero dal servizio per fatti
1 accidentali e non riferibili alle fattispecie di cui all'art. 1 comma 563 legge 266/2005. In via preliminare, si ritiene infondata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente, dovendo aderire al diverso orientamento affermato dapprima dalla locale Corte di Appello e successivamente anche dalla Suprema Corte di Cassazione con recente pronuncia, nella quale si afferma che la categoria delle vittime del dovere ed equiparati costituisce uno status come tale imprescrittibile, mentre sono suscettibili di prescrizione i ratei dei vari benefici correlati (Cass. 17440/2022). Nel merito, il ricorso non può trovare accoglimento, non potendo affermarsi che nel caso di specie ricorrano i presupposti previsti dai commi 563 e 564 dell'art. 1 legge 266/2005. Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, la L. n. 266 del 2005, art. 1, commi 563 e 564, individua nel comma 563 talune attività che, essendo state ritenute dalla legge pericolose, se hanno comportato l'insorgenza di infermità, possono automaticamente portare ad attribuire alle vittime i benefici quali vittime del dovere;
al successivo comma 564, si estendono i medesimi benefici previsti anche ai "soggetti equiparati", ossia a coloro che non abbiano riportato le lesioni o la morte in una delle attività (enumerate nelle lettere da a) a f) del comma 563) che il legislatore ha ritenuto per loro natura pericolose, ma in altre attività, che pericolose lo fossero o lo fossero diventate per circostanze eccezionali. Dunque, mentre per rientrare nell'ambito del comma 563 è necessario unicamente che l'infortunio accada nello svolgimento delle specifiche attività ivi richiamate (Cass. 32158/2021), il modello di selezione delle attività che è possibile equiparare, ai sensi del comma 564, non opera attraverso la tipizzazione di singole attività così caratterizzate, ma volutamente risulta formulata con una fattispecie aperta, che tutela tutto ciò che sia avvenuto (per eccezionali situazioni) in occasione di missioni di qualunque natura. La nozione di missione è dunque concetto ampio che riguarda tutti i compiti e le attività istituzionali svolte dal personale militare, che si attuano nello svolgimento di funzioni o compiti operativi, addestrativi o logistici sui mezzi o nell'ambito di strutture, stabilimenti e siti militari. In tal caso è dunque essenziale provare che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di "particolari condizioni", che è un concetto aggiuntivo e specifico, chiarito dal D.P.R. n. 243 del 2006, per il quale esse sono: "... condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto" (Cass. 19676/2019). Ne deriva che il concetto di vittima del dovere presenta caratteristiche speciali rispetto al genus della causa di servizio e, quindi, deve essere tenuto distinto dalla lesione o dal decesso in o per causa di servizio. Pertanto, chi vanta il diritto alla speciale elargizione prevista dalla legge per le vittime del
2 dovere, non deve soltanto allegare e provare che l'evento sia connesso all'espletamento di funzioni d'istituto, ma occorre pure che sia dipendente da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso (art. 3 comma 2 l. 27 ottobre 1973, n. 629, aggiunto dall'art. 1 L. 13 agosto 1980, n. 466), essendo in sostanza necessario che il rischio affrontato vada oltre quello ordinario connesso all'attività di istituto (Cons. St., sez. IV, 12 marzo 2011, n. 1404; con specifico riferimento al Corpo dei VV.FF, Cons. St., sez. IV 18 gennaio 1997 n. 11; T.A.R. Lazio, sez. I, 9 giugno 1982 n. 575). Dunque, affinché un infortunio avvenuto per causa di servizio sia riconducibile alle categorie individuate dall'art. 1 comma 563 sopra citato bisogna verificare che l'attività svolta al momento dell'incidente rientri specificamente nelle ipotesi ivi previste che lo stesso legislatore ha ritenuto di particolare pericolosità. Nel caso di specie, il ricorrente stava rientrando da un viaggio per ferie nel momento in cui veniva contattato dal Comandante della Sezione Anticrimine di Ancona per chiedergli di potere anticipare l'orario di ripresa del servizio di contrasto alla criminalità già regolarmente previsto per le 18,00 della medesima giornata. Nella relazione del comandante versata in atti si legge che “nella circostanza, lo stesso, nel confermare la possibilità di rendersi utile al servizio per le prime ore del pomeriggio, mi ha riferito di trovarsi a bordo della propria autovettura di ritorno da Bari, località di origine in cui aveva regolarmente fruito di alcuni giorni di licenza ordinaria”. Non corrisponde, dunque, al vero che il ricorrente si sia posto alla guida della propria autovettura, in quanto non vi erano mezzi pubblici che gli permettessero di ottemperare all'ordine di anticipare il rientro in servizio per svolgere un'attività di osservazione, controllo e pedinamento di alcuni dei sodali indagati, risultando, al contrario, che il viaggio era in corso di svolgimento nel momento in cui il superiore lo ha contattato, sicché manca qualsiasi nesso causale tra il servizio che il ricorrente doveva svolgere e l'incidente subito. Si noti, peraltro, che i vari precedenti di merito e di legittimità (richiamati anche da parte ricorrente, ivi compreso il precedente dalla Corte di Appello di Catanzaro, riportata in stralcio anche nella memoria autorizzata per la discussione) sono stati tutti resi in casi di incidente stradale occorso nel mentre l'interessato, già in servizio, si accingeva a raggiungere il luogo dove avrebbe dovuto svolgere le proprie mansioni o ritornava nella sede di lavoro dopo avere effettuato l'intervento. Al contrario, nel caso che ci occupa il non era in servizio ma si trovava ancora in ferie, sicché, pur Pt_1 potendo configurarsi la causa di servizio alla luce dell'ampio concetto di infortunio in itinere adottato dalla giurisprudenza, non vi è alcun elemento che permetta di ricondurre l'incidente occorsogli ad un servizio di contrasto alla criminalità ai sensi del comma 563 sopra richiamato. Per tali ragioni il ricorso non può trovare accoglimento.
3 L'infondatezza dell'eccezione preliminare di prescrizione, da ultimo decisa con pronuncia di legittimità dopo arresti di merito contrastanti, e la difficoltà applicativa della normativa in esame fanno ritenere sussistenti i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa integralmente tra le parti. Così deciso in Ancona, in data 17.04.2025 all'esito della trattazione dell'udienza svoltasi con scambio di note scritte con termine sino al 27.3.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
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Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito della trattazione scritta dell'udienza con termine ex art. 127 ter c.p.c. sino al 27.03.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data;
ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 944/2024 R.G.Lav. TRA Parte_1 rappresentata e difesa dal cura allegata al ricorso introduttivo depositato telematicamente, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Tolentino (MC) Galleria Europa n. 14, con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere comunicazioni;
Email_1
RICORRENTE
Controparte_1 IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE
Rappresentato e difeso dall'avvocatura distrettuale dello stato, elettivamente domiciliata presso i propri uffici in Ancona, c.so Mazzini n. 55;
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento benefici vittime del dovere.
RAGIONI DELLA DECISIONE Il ricorrente allega di appartenere all'Arma dei Carabinieri e di essere rimasto ferito durante un incidente stradale occorso mentre era in viaggio di ritorno dalle ferie per prendere parte ad attività investigativa nei confronti di una pericolosa organizzazione criminale di etnia nigeriana. Chiede per tali ragioni il riconoscimento dei benefici spettanti alle vittime del dovere ed equiparati. Costituendosi in giudizio, il evidenzia che l'incidente era CP_1 occorso allorquando l'interessato era ancora libero dal servizio per fatti
1 accidentali e non riferibili alle fattispecie di cui all'art. 1 comma 563 legge 266/2005. In via preliminare, si ritiene infondata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente, dovendo aderire al diverso orientamento affermato dapprima dalla locale Corte di Appello e successivamente anche dalla Suprema Corte di Cassazione con recente pronuncia, nella quale si afferma che la categoria delle vittime del dovere ed equiparati costituisce uno status come tale imprescrittibile, mentre sono suscettibili di prescrizione i ratei dei vari benefici correlati (Cass. 17440/2022). Nel merito, il ricorso non può trovare accoglimento, non potendo affermarsi che nel caso di specie ricorrano i presupposti previsti dai commi 563 e 564 dell'art. 1 legge 266/2005. Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, la L. n. 266 del 2005, art. 1, commi 563 e 564, individua nel comma 563 talune attività che, essendo state ritenute dalla legge pericolose, se hanno comportato l'insorgenza di infermità, possono automaticamente portare ad attribuire alle vittime i benefici quali vittime del dovere;
al successivo comma 564, si estendono i medesimi benefici previsti anche ai "soggetti equiparati", ossia a coloro che non abbiano riportato le lesioni o la morte in una delle attività (enumerate nelle lettere da a) a f) del comma 563) che il legislatore ha ritenuto per loro natura pericolose, ma in altre attività, che pericolose lo fossero o lo fossero diventate per circostanze eccezionali. Dunque, mentre per rientrare nell'ambito del comma 563 è necessario unicamente che l'infortunio accada nello svolgimento delle specifiche attività ivi richiamate (Cass. 32158/2021), il modello di selezione delle attività che è possibile equiparare, ai sensi del comma 564, non opera attraverso la tipizzazione di singole attività così caratterizzate, ma volutamente risulta formulata con una fattispecie aperta, che tutela tutto ciò che sia avvenuto (per eccezionali situazioni) in occasione di missioni di qualunque natura. La nozione di missione è dunque concetto ampio che riguarda tutti i compiti e le attività istituzionali svolte dal personale militare, che si attuano nello svolgimento di funzioni o compiti operativi, addestrativi o logistici sui mezzi o nell'ambito di strutture, stabilimenti e siti militari. In tal caso è dunque essenziale provare che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di "particolari condizioni", che è un concetto aggiuntivo e specifico, chiarito dal D.P.R. n. 243 del 2006, per il quale esse sono: "... condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto" (Cass. 19676/2019). Ne deriva che il concetto di vittima del dovere presenta caratteristiche speciali rispetto al genus della causa di servizio e, quindi, deve essere tenuto distinto dalla lesione o dal decesso in o per causa di servizio. Pertanto, chi vanta il diritto alla speciale elargizione prevista dalla legge per le vittime del
2 dovere, non deve soltanto allegare e provare che l'evento sia connesso all'espletamento di funzioni d'istituto, ma occorre pure che sia dipendente da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso (art. 3 comma 2 l. 27 ottobre 1973, n. 629, aggiunto dall'art. 1 L. 13 agosto 1980, n. 466), essendo in sostanza necessario che il rischio affrontato vada oltre quello ordinario connesso all'attività di istituto (Cons. St., sez. IV, 12 marzo 2011, n. 1404; con specifico riferimento al Corpo dei VV.FF, Cons. St., sez. IV 18 gennaio 1997 n. 11; T.A.R. Lazio, sez. I, 9 giugno 1982 n. 575). Dunque, affinché un infortunio avvenuto per causa di servizio sia riconducibile alle categorie individuate dall'art. 1 comma 563 sopra citato bisogna verificare che l'attività svolta al momento dell'incidente rientri specificamente nelle ipotesi ivi previste che lo stesso legislatore ha ritenuto di particolare pericolosità. Nel caso di specie, il ricorrente stava rientrando da un viaggio per ferie nel momento in cui veniva contattato dal Comandante della Sezione Anticrimine di Ancona per chiedergli di potere anticipare l'orario di ripresa del servizio di contrasto alla criminalità già regolarmente previsto per le 18,00 della medesima giornata. Nella relazione del comandante versata in atti si legge che “nella circostanza, lo stesso, nel confermare la possibilità di rendersi utile al servizio per le prime ore del pomeriggio, mi ha riferito di trovarsi a bordo della propria autovettura di ritorno da Bari, località di origine in cui aveva regolarmente fruito di alcuni giorni di licenza ordinaria”. Non corrisponde, dunque, al vero che il ricorrente si sia posto alla guida della propria autovettura, in quanto non vi erano mezzi pubblici che gli permettessero di ottemperare all'ordine di anticipare il rientro in servizio per svolgere un'attività di osservazione, controllo e pedinamento di alcuni dei sodali indagati, risultando, al contrario, che il viaggio era in corso di svolgimento nel momento in cui il superiore lo ha contattato, sicché manca qualsiasi nesso causale tra il servizio che il ricorrente doveva svolgere e l'incidente subito. Si noti, peraltro, che i vari precedenti di merito e di legittimità (richiamati anche da parte ricorrente, ivi compreso il precedente dalla Corte di Appello di Catanzaro, riportata in stralcio anche nella memoria autorizzata per la discussione) sono stati tutti resi in casi di incidente stradale occorso nel mentre l'interessato, già in servizio, si accingeva a raggiungere il luogo dove avrebbe dovuto svolgere le proprie mansioni o ritornava nella sede di lavoro dopo avere effettuato l'intervento. Al contrario, nel caso che ci occupa il non era in servizio ma si trovava ancora in ferie, sicché, pur Pt_1 potendo configurarsi la causa di servizio alla luce dell'ampio concetto di infortunio in itinere adottato dalla giurisprudenza, non vi è alcun elemento che permetta di ricondurre l'incidente occorsogli ad un servizio di contrasto alla criminalità ai sensi del comma 563 sopra richiamato. Per tali ragioni il ricorso non può trovare accoglimento.
3 L'infondatezza dell'eccezione preliminare di prescrizione, da ultimo decisa con pronuncia di legittimità dopo arresti di merito contrastanti, e la difficoltà applicativa della normativa in esame fanno ritenere sussistenti i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa integralmente tra le parti. Così deciso in Ancona, in data 17.04.2025 all'esito della trattazione dell'udienza svoltasi con scambio di note scritte con termine sino al 27.3.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
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