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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 25/03/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. 163 - 1/2024 P.U.
Il Tribunale di Pisa
Sezione Procedure Concorsuali
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Eleonora Polidori Presidente dott.ssa Laura Pastacaldi Giudice relatore dott. Marco Zinna Giudice
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 14/2/2024 ha pronunciato il seguente
Decreto
Su ricorso proposto da
(P.IVA ) con sede in Santa Croce Parte_1 P.IVA_1
Sull'arno (PI) Via XXV Luglio n. 29/a, in persona del legale rappresentante, sig.
[...]
assistita e difesa ed elettivamente domiciliata in Fucecchio (FI) Via Nazario Pt_2
Sauro n. 17, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Mannini (C.F. e CodiceFiscale_1
dell'avv. Franco Cioli (C.F. ), ove viene eletto domicilio digitale CodiceFiscale_2
all'indirizzo PEC Email_1
- ricorrente -
E in proprio anche da
(Cod. Fisc. e Part. Iva: , in Controparte_1 P.IVA_2
persona del suo legale rappresentante Sig. con sede in Castelfranco di Sotto CP_2
(PI), Via Puccini n. 31, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Fabiani (Cod. Fisc.: FBN
R.G.P.U. N. Pagina 1 di 9
$$ $$/$$ $$ Parte_3 Parte_4 ) ed elettivamente e digitalmente domiciliata al seguente indirizzo di C.F._3
posta elettronica certificata: Email_2
per l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
(Cod. Fisc. e Part. Iva: ,
[...] P.IVA_2
- ricorrente in proprio-
1. Deve ritenersi la competenza del Tribunale adito, atteso che la sede legale risultante dal registro delle imprese (Castelfranco Di Sotto -PI), con la quale si presume coincidere il centro degli interessi principali del debitore, è situata nel circondario di questo Ufficio.
2. La ricorrente a dedotto di essere creditrice della Parte_1
della somma di € 10.482,18 a seguito di Controparte_1
decreto ingiuntivo Giudice di Pace di San Miniato n. 108/24 (R.G. 138/24) dichiarato esecutivo il 27.05.2024, oltre spese di registrazione per € 500,00 quale spesa di registrazione del decreto ingiuntivo, nonché di € 4.970,95 a saldo di ulteriori fatture di vendita, per un debito complessivo € 15.953,13; che ha promosso un procedimento di esecuzione forzata per il recupero del credito, che ha avuto esito negativo, come da verbale di pignoramento mobiliare negativo redatto dall'Ufficio Nep di Pisa in data
16/7/2024 e ciò evidenzia l'impossibilità della debitrice di fare fronte alle proprie obbligazioni contrattuali e di conseguenza, il suo stato di insolvenza.
3. La ha successivamente depositato ricorso Controparte_1
in proprio per l'apertura della sua liquidazione giudiziale, allegando che sussistono i requisiti dimensionali per l'accesso alla procedura e che l'attività di impresa non genera più utilità, tanto che il bilancio consuntivo al 31/12/2023 si è chiuso con una perdita d'esercizio di € 532.637 e nell'assemblea ordinaria tenutasi in data 27/8/2024 i soci hanno autorizzato ad unanimità l'amministratore alla presentazione dell'istanza per l'apertura di procedura di liquidazione giudiziale in proprio.
R.G.P.U. N. Pagina 2 di 9
$$NUMERO_RUOLO_PU$$/$$ $$ Parte_4
4. L'attività istruttoria espletata ha permesso di accertare la sussistenza dei requisiti dimensionali per l'apertura della liquidazione giudiziale essendo raggiunti i limiti dimensionali di cui all'art. 1 CCII nel triennio antecedente la data del deposito del ricorso.
In particolare, dall'esame dei bilanci e delle dichiarazioni Irap depositate dalla resistente e ritrasmesse dalla Guardia di Finanza, risultano ricavi al 31/12/2023 per € 509.374,00, al 31/12/2022 per € 953.263,00 e al 31/12/2021 per € 786.947,00.
Quanto all'attivo risulta un totale al 31/12/2023 di € 752.544,00, un totale attivo patrimoniale al 31/12/2022 di € 1.234.992,00 e un totale attivo patrimoniale al
31/12/2021 di € 1.237.902,00.
Sempre con riguardo all'attivo patrimoniale, l'impresa non risulta titolare di alcun bene immobile mentre è titolare di due veicoli commerciali (un furgone VE e un Doblò Fiat).
5.Quanto all'esposizione debitoria dall'istruttoria emerge la seguente situazione:
• totale debiti al 31/12/2023 di € 946.689,00
• totale debiti al 31/12/2022 di € 918.502,00
• totale debiti al 31/12/2021 di € 915.561,00
E' inoltre emersa la recentissima definizione di una procedura esecutiva mobiliare presso terzi.
La debitrice ha infine depositato un elenco dei propri clienti e fornitori, con la rispettiva situazione debitoria, documento non contestato.
È perciò di tutta evidenza che l'ammontare della debitoria complessivamente emergente a carico dell'imprenditore convenuto supera la soglia fissata dall'art. 49, co. 5, CCII.
Sussistono dunque i requisiti per l'apertura della liquidazione giudiziale della debitrice.
6. Quanto alle spese di lite, vista la costituzione della resistente con proprio ricorso per l'apertura della liquidazione, sussistono ragioni per la compensazione.
PQM
1. dichiara aperta la liquidazione giudiziale della Controparte_1
(Cod. Fisc. e Part. Iva: , in persona del suo legale rappresentante Sig.
[...] P.IVA_2
con sede in Castelfranco di Sotto (PI), Via Puccini n. 31. CP_2
NOMINA
R.G.P.U. N. Pagina 3 di 9
$$NUMERO_RUOLO_PU$$/$$ $$ Parte_4 Giudice Delegato alla procedura la Dott.ssa Laura Pastacaldi
NOMINA
Curatore la dott.ssa , che appare in possesso di un'organizzazione di Persona_1
studio e di risorse che, allo stato, appare adeguata ai fini del rispetto dei termini prescritti dall'art. 213 CCII, con invito a far pervenire in cancelleria la propria accettazione entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina
AUTORIZZA
il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
6) alla ricerca dei beni del debitore, dei soci illimitatamente responsabili e di coloro nei confronti dei quali la procedura possa vantare ragioni di credito e per la ricostruzione dell'attivo e del passivo della procedura
ORDINA
al legale rappresentante della società debitrice il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle
R.G.P.U. N. Pagina 4 di 9
$$NUMERO_RUOLO_PU$$/$$ $$ Parte_4 dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII
ONERA
il debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale secondo quanto previsto dall'art. 198, co. 2, CCII, avvertendo che, in mancanza, alla redazione dovrà provvedere il Curatore, il quale è altresì tenuto ad apportare le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'art. 39
FISSA
il giorno 29/5/2025 ore 9:30 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al Giudice Delegato
ASSEGNA
ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso dei falliti termine perentorio fino trentesimo giorno anteriore alla data sopra fissata per l'esame dello stato passivo per la presentazione delle domande di insinuazione e della documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII, mediante trasmissione delle stesse da un indirizzo di posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore
AVVISA
i creditori e i terzi che le suindicate modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni
R.G.P.U. N. Pagina 5 di 9
$$ $$/$$ $$ Parte_3 Parte_4 successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, co. 3, CCII
SEGNALA
al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita
AUTORIZZA
la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali ai sensi dell'art. 146 D.P.R. n. 115/2002
DISPONE
che, entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, la presente sentenza venga comunicata al debitore, al Curatore ed al richiedente l'apertura della liquidazione giudiziale e trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso in Pisa, nella camera di consiglio del 21/3/2025
Il Giudice estensore La Presidente
Dott.ssa Laura Pastacaldi Dott.ssa Eleonora Polidori
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$$ $$/$$ $$ Parte_3 Parte_4
Il Tribunale di Pisa
Sezione Procedure Concorsuali
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Eleonora Polidori Presidente dott.ssa Laura Pastacaldi Giudice relatore dott. Marco Zinna Giudice
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 14/2/2024 ha pronunciato il seguente
Decreto
Su ricorso proposto da
(P.IVA ) con sede in Santa Croce Parte_1 P.IVA_1
Sull'arno (PI) Via XXV Luglio n. 29/a, in persona del legale rappresentante, sig.
[...]
assistita e difesa ed elettivamente domiciliata in Fucecchio (FI) Via Nazario Pt_2
Sauro n. 17, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Mannini (C.F. e CodiceFiscale_1
dell'avv. Franco Cioli (C.F. ), ove viene eletto domicilio digitale CodiceFiscale_2
all'indirizzo PEC Email_1
- ricorrente -
E in proprio anche da
(Cod. Fisc. e Part. Iva: , in Controparte_1 P.IVA_2
persona del suo legale rappresentante Sig. con sede in Castelfranco di Sotto CP_2
(PI), Via Puccini n. 31, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Fabiani (Cod. Fisc.: FBN
R.G.P.U. N. Pagina 1 di 9
$$ $$/$$ $$ Parte_3 Parte_4 ) ed elettivamente e digitalmente domiciliata al seguente indirizzo di C.F._3
posta elettronica certificata: Email_2
per l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
(Cod. Fisc. e Part. Iva: ,
[...] P.IVA_2
- ricorrente in proprio-
1. Deve ritenersi la competenza del Tribunale adito, atteso che la sede legale risultante dal registro delle imprese (Castelfranco Di Sotto -PI), con la quale si presume coincidere il centro degli interessi principali del debitore, è situata nel circondario di questo Ufficio.
2. La ricorrente a dedotto di essere creditrice della Parte_1
della somma di € 10.482,18 a seguito di Controparte_1
decreto ingiuntivo Giudice di Pace di San Miniato n. 108/24 (R.G. 138/24) dichiarato esecutivo il 27.05.2024, oltre spese di registrazione per € 500,00 quale spesa di registrazione del decreto ingiuntivo, nonché di € 4.970,95 a saldo di ulteriori fatture di vendita, per un debito complessivo € 15.953,13; che ha promosso un procedimento di esecuzione forzata per il recupero del credito, che ha avuto esito negativo, come da verbale di pignoramento mobiliare negativo redatto dall'Ufficio Nep di Pisa in data
16/7/2024 e ciò evidenzia l'impossibilità della debitrice di fare fronte alle proprie obbligazioni contrattuali e di conseguenza, il suo stato di insolvenza.
3. La ha successivamente depositato ricorso Controparte_1
in proprio per l'apertura della sua liquidazione giudiziale, allegando che sussistono i requisiti dimensionali per l'accesso alla procedura e che l'attività di impresa non genera più utilità, tanto che il bilancio consuntivo al 31/12/2023 si è chiuso con una perdita d'esercizio di € 532.637 e nell'assemblea ordinaria tenutasi in data 27/8/2024 i soci hanno autorizzato ad unanimità l'amministratore alla presentazione dell'istanza per l'apertura di procedura di liquidazione giudiziale in proprio.
R.G.P.U. N. Pagina 2 di 9
$$NUMERO_RUOLO_PU$$/$$ $$ Parte_4
4. L'attività istruttoria espletata ha permesso di accertare la sussistenza dei requisiti dimensionali per l'apertura della liquidazione giudiziale essendo raggiunti i limiti dimensionali di cui all'art. 1 CCII nel triennio antecedente la data del deposito del ricorso.
In particolare, dall'esame dei bilanci e delle dichiarazioni Irap depositate dalla resistente e ritrasmesse dalla Guardia di Finanza, risultano ricavi al 31/12/2023 per € 509.374,00, al 31/12/2022 per € 953.263,00 e al 31/12/2021 per € 786.947,00.
Quanto all'attivo risulta un totale al 31/12/2023 di € 752.544,00, un totale attivo patrimoniale al 31/12/2022 di € 1.234.992,00 e un totale attivo patrimoniale al
31/12/2021 di € 1.237.902,00.
Sempre con riguardo all'attivo patrimoniale, l'impresa non risulta titolare di alcun bene immobile mentre è titolare di due veicoli commerciali (un furgone VE e un Doblò Fiat).
5.Quanto all'esposizione debitoria dall'istruttoria emerge la seguente situazione:
• totale debiti al 31/12/2023 di € 946.689,00
• totale debiti al 31/12/2022 di € 918.502,00
• totale debiti al 31/12/2021 di € 915.561,00
E' inoltre emersa la recentissima definizione di una procedura esecutiva mobiliare presso terzi.
La debitrice ha infine depositato un elenco dei propri clienti e fornitori, con la rispettiva situazione debitoria, documento non contestato.
È perciò di tutta evidenza che l'ammontare della debitoria complessivamente emergente a carico dell'imprenditore convenuto supera la soglia fissata dall'art. 49, co. 5, CCII.
Sussistono dunque i requisiti per l'apertura della liquidazione giudiziale della debitrice.
6. Quanto alle spese di lite, vista la costituzione della resistente con proprio ricorso per l'apertura della liquidazione, sussistono ragioni per la compensazione.
PQM
1. dichiara aperta la liquidazione giudiziale della Controparte_1
(Cod. Fisc. e Part. Iva: , in persona del suo legale rappresentante Sig.
[...] P.IVA_2
con sede in Castelfranco di Sotto (PI), Via Puccini n. 31. CP_2
NOMINA
R.G.P.U. N. Pagina 3 di 9
$$NUMERO_RUOLO_PU$$/$$ $$ Parte_4 Giudice Delegato alla procedura la Dott.ssa Laura Pastacaldi
NOMINA
Curatore la dott.ssa , che appare in possesso di un'organizzazione di Persona_1
studio e di risorse che, allo stato, appare adeguata ai fini del rispetto dei termini prescritti dall'art. 213 CCII, con invito a far pervenire in cancelleria la propria accettazione entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina
AUTORIZZA
il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
6) alla ricerca dei beni del debitore, dei soci illimitatamente responsabili e di coloro nei confronti dei quali la procedura possa vantare ragioni di credito e per la ricostruzione dell'attivo e del passivo della procedura
ORDINA
al legale rappresentante della società debitrice il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle
R.G.P.U. N. Pagina 4 di 9
$$NUMERO_RUOLO_PU$$/$$ $$ Parte_4 dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII
ONERA
il debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale secondo quanto previsto dall'art. 198, co. 2, CCII, avvertendo che, in mancanza, alla redazione dovrà provvedere il Curatore, il quale è altresì tenuto ad apportare le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'art. 39
FISSA
il giorno 29/5/2025 ore 9:30 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al Giudice Delegato
ASSEGNA
ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso dei falliti termine perentorio fino trentesimo giorno anteriore alla data sopra fissata per l'esame dello stato passivo per la presentazione delle domande di insinuazione e della documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII, mediante trasmissione delle stesse da un indirizzo di posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore
AVVISA
i creditori e i terzi che le suindicate modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni
R.G.P.U. N. Pagina 5 di 9
$$ $$/$$ $$ Parte_3 Parte_4 successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, co. 3, CCII
SEGNALA
al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita
AUTORIZZA
la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali ai sensi dell'art. 146 D.P.R. n. 115/2002
DISPONE
che, entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, la presente sentenza venga comunicata al debitore, al Curatore ed al richiedente l'apertura della liquidazione giudiziale e trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso in Pisa, nella camera di consiglio del 21/3/2025
Il Giudice estensore La Presidente
Dott.ssa Laura Pastacaldi Dott.ssa Eleonora Polidori
R.G.P.U. N. Pagina 6 di 9
$$ $$/$$ $$ Parte_3 Parte_4