Art. 21.
La censura e' una dichiarazione di biasimo scritta e motivata ed e' inflitta per lievi trasgressioni.
La censura e' inflitta dal direttore dello stabilimento o dal capo dell'ufficio.
Avverso il provvedimento di cui al precedente comma e' ammesso ricorso gerarchico al direttore generale competente, il quale decide in via definitiva.
La censura e' una dichiarazione di biasimo scritta e motivata ed e' inflitta per lievi trasgressioni.
La censura e' inflitta dal direttore dello stabilimento o dal capo dell'ufficio.
Avverso il provvedimento di cui al precedente comma e' ammesso ricorso gerarchico al direttore generale competente, il quale decide in via definitiva.