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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 24/01/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara De Munari Presidente dott.ssa Luisa Bettio Giudice rel. dott.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 3598/2024 R.G promosso con ricorso depositato in data
19.07.2024
da
, con l'avv. BEVACQUA CECILIA, come da procura in Parte_1
atti;
- Ricorrente-
nei confronti di
, con l'avv. PANCOT CARLA, come da procura in atti;
CP_1
- Resistente-
e con l'intervento del P.M.
oggetto: Scioglimento del matrimonio.
conclusioni congiunte delle parti rese all'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c., del
17.01.2025, conformi alla proposta conciliativa formulata dal giudice delegato ex art. 473-bis.21, comma 3, c.p.c.: 2
“1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile (anche con sentenza parziale)
celebrato in Calci (PI) tra i Signori e il 20 Parte_1 Parte_2
dicembre 2009, e trascritto al n. 12 parte 2 serie c – anno 2009 – Comune di Calci,
ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del medesimo Comune, a mezzo rituale comunicazione, di provvedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, alle condizioni sopra indicate;
2. la figlia minore rimarrà affidata congiuntamente ad entrambi i Persona_1
genitori, mantenendo la residenza formale e prevalente presso la madre;
3. entrambi i genitori dichiarano di essere consapevole che l'affido condiviso richiede la disponibilità a collaborare in modo continuativo, cercando il confronto costruttivo nelle diverse decisioni che saranno necessarie per la crescita della figlia,
in modo da dare piena continuità al loro ruolo genitoriale, rimanendo entrambi investiti delle responsabilità relative a tutte le scelte riguardanti la minore;
4. la minore starà con il padre:
- a W.E: alterni dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
- nella prima settimana del mese che segue il W.E. con il padre, 1 pomeriggio a settimana con pernotto e riaccompagnamento a scuola indicativamente nella giornata di mercoledì;
- nelle altre settimane del mese 2 pomeriggi a settimana on pernotto e riaccompagnamento a scuola indicativamente nelle giornate di mercoledì e giovedì;
- 7 giorni consecutivi durante le vacanze di Natale, in modo da alternare annualmente il giorno di Natale e quello di Capodanno;
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- le vacanze di Pasqua verranno alternate annualmente tra genitori così come le altre festività (1 novembre, 8 Dicembre, Carnevale, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno)
precisando che se il giorno festivo cade di Venerdì/Lunedì verrà goduto dal genitore che trascorre il fine settimana corrispondente con la minore;
- nel periodo estivo verranno mantenuti i turni del periodo scolastico. In ogni caso,
durante le vacanze estive scolastiche la minore potrà trascorrere con ciascun genitore un periodo di vacanza pari a due settimane anche non consecutive, da concordare di anno in anno entro e non oltre il 31 maggio;
- con facoltà delle parti di modificare i giorni di visita del padre previo accordo e nel rispetto degli impegni scolastici e sociali della minore;
5. il convenuto verserà in favore alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario., la somma mensile di euro 380,00,, oltre rivalutazione annuale ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore , Per_1
con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della sentenza che definisce il presente procedimento;
6. le spese straordinarie, così come da protocollo d'intesa approvato dal CNF,
verranno sostenute in misura pari al 50% a carico di ciascun genitore;
7. ciascun genitore presterà il proprio consenso al rilascio del passaporto o di ogni documento valido per l'espatrio per la figlia.;
8. l'assegno unico come per legge sarà ripartito nella misura del 50% tra i genitori;
9. le spese sostenute nell'interesse della minore verranno detratte in misura pari al
100% dal genitore che se le assume;
10. dichiararsi che nulla è dovuto reciprocamente tra le parti a titolo di assegno divorzile;
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11. spese di lite compensate.”
Conclusioni pubblico ministero:
“Visto, il Pubblico Ministero dichiara di intervenire riservando le conclusioni all'esito del procedimento”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per lo scioglimento del matrimonio, depositato in data 19.07.2024,
conveniva in giudizio formulando le seguenti Parte_1 CP_1
conclusioni:
“A. I coniugi continueranno a vivere separati, libero ciascuno di trasferire la propria residenza, comunicandolo all'altro.
B. La figlia minore rimarrà affidata congiuntamente ad entrambi i Persona_1
genitori, mantenendo la residenza formale e prevalente presso la madre.
[...]
dichiara di essere consapevole che l'affido condiviso richiede la Controparte_2
disponibilità a collaborare in modo continuativo, cercando il confronto costruttivo nelle diverse decisioni che saranno necessarie per la crescita della figlia, in modo da dare piena continuità al loro ruolo genitoriale, rimanendo entrambi investiti delle responsabilità relative alle scelte educative.
D. La ricorrente è, altresì, consapevole che le decisioni relative all'educazione e alla crescita di dovranno essere concordate. In particolare, dovranno essere Per_1
definiti gli aspetti che riguardano la scuola, la religione, le attività di tempo libero,
gli aspetti medico-sanitari.
E. La minore manterrà la residenza prevalente presso la madre e, come Per_1
attualmente accade, starà con il padre un pomeriggio a settimana quando la terrà
nel weekend, il mercoledì, e due pomeriggi a settimana (martedì e mercoledì),
dall'uscita di scuola sino alla mattina successiva quando la riaccompagnerà a
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scuola o dalla madre quando trascorrerà il weekend dalla madre. Il padre la terrà
due fine settimana al mese, alternandoli con la madre dal Venerdì all'uscita di scuola sino al Lunedì mattina quando verrà riaccompagnata o a scuola o a casa della madre;
7 giorni consecutivi durante le vacanze di Natale, in modo da alternare annualmente il giorno di Natale e quello di Capodanno;
le vacanze di Pasqua
verranno alternate annualmente tra genitori così come le altre festività (1 novembre,
8 Dicembre, Carnevale, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno) precisando che se il giorno festivo cade di Venerdì/Lunedì verrà goduto dal genitore che trascorre il fine settimana corrispondente con la minore. Nel periodo estivo verranno mantenuti i turni del periodo scolastico. In ogni caso, durante le vacanze estive scolastiche la minore potrà trascorrere con ciascun genitore un periodo di vacanza pari a due settimane anche non consecutive, da concordare di anno in anno entro e non oltre il
31 maggio (si allega il piano genitoriale).
F. Il Dott verserà in favore di a titolo di CP_1 Parte_1
contributo al mantenimento della figlia minore , la somma mensile di euro Per_1
550,00, entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario. Detta somma sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese straordinarie, così
come da protocollo d'intesa approvato dal CNF, verranno sostenute in misura pari al 60% dal Dott. ed il 40% dalla Dott.ssa ed i CP_1 Parte_1
relativi documenti dovranno essere riferibili alla minore e/o avere il suo Per_1
codice fiscale.
G. Ciascun genitore presterà il proprio consenso al rilascio del passaporto o di ogni documento valido per l'espatrio per la figlia.
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H. In considerazione del maggior tempo che la minore trascorre con la madre,
l'assegno unico per la famiglia verrà percepito interamente dalla Dr.ssa Parte_1
[...]
I. Le spese sostenute nell'interesse della minore verranno detratte in misura pari al
100% dal genitore che se le assume.
***
Tutto quanto premesso, la Signora come sopra rappresentata Parte_1
difesa e domiciliata
RICORRE
“All'Ecc.mo Tribunale di Padova, affinché, premessi gli incombenti di legge, Voglia
accertare l'impossibilità di ricostruire l'unione morale e spirituale della famiglia e per l'effetto: Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile (anche con sentenza parziale) celebrato in Calci (PI) tra i Signori e il Parte_1 Parte_3
20 dicembre 2009, e trascritto al n. 12 parte 2 serie c – anno 2009 – Comune di
Calci, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del medesimo Comune, a mezzo rituale comunicazione, di provvedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, alle condizioni sopra indicate.”.
Con memoria di costituzione, depositata in data 17.12.2024, si costituiva il resistente rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'intestato Tribunale, contrariis rejectis
In via preliminare:
- Concedere il rinvio ad horas dell'udienza già fissata per il prossimo 17.01.2025 ad ore 10.50 possibilmente alle ore 13.00 o ad altra ora che verrà ritenuta congrua e compatibile con le altre udienze e l'agenda della Dott.ssa Bettio.
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- Disporre l'ascolto della minore nata a [...] il [...], Persona_1
C.F. , ai sensi degli artt. 473 bis 4 e 473 bis 5 c.p.c., per tutti i C.F._1
motivi esposti in narrativa.
Nel merito:
- Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile (anche con sentenza parziale)
celebrato in Calci (PI) tra i signori (C.F. ) Parte_1 C.F._2
ed (C.F. , il 20 dicembre 2009, e trascritto al n. CP_1 C.F._3
12 parte 2 serie c – anno 2009 – Comune di Calci, ordinando all'Ufficiale di Stato
Civile del medesimo Comune, a mezzo rituale comunicazione, di provvedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici anagrafici.
- Dichiarare che i coniugi continueranno a vivere separati, libero ciascuno di trasferire la propria residenza, comunicandolo all'altro.
- Dichiararsi che nulla è dovuto reciprocamente tra le parti a titolo di assegno divorzile, essendo i signori e economicamente CP_1 Parte_1
autosufficienti e non sussistendo, ad oggi, i presupposti di cui alla L. 01.12.1970, n.
898 e successive modifiche e integrazioni.
- Affidare la figlia minore nata a [...] il [...], C.F. Persona_1
, cittadina italiana congiuntamente ad entrambi i genitori con C.F._1
residenza formale presso la madre in Selvazzano Dentro (PD), Via Brentella n. 24.
- Prendere atto del fatto che entrambi i genitori dichiarano di essere consapevoli che l'affido condiviso richiede la disponibilità a collaborare in modo continuativo,
cercando il confronto costruttivo nelle diverse decisioni che saranno necessarie per la crescita della figlia, in modo da dare piena continuità al loro ruolo genitoriale,
rimanendo entrambi investiti delle responsabilità relative alle scelte educative.
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- Prendere atto del fatto che entrambi i genitori dichiarano di voler concordare insieme le decisioni relative all'educazione e alla crescita di , con particolare Per_1
riguardo agli aspetti che riguardano la scuola, la religione, le attività di tempo libero, gli aspetti medico-sanitari.
- Prendere atto del fatto che i genitori hanno dichiarato che daranno il reciproco assenso al rilascio del passaporto o di ogni documento valido per l'espatrio ed esprimeranno il reciproco assenso alla presentazione di istanze per il rilascio e/o rinnovo del passaporto della figlia e/o della carta di identità della stessa.
- Respingere la domanda di collocazione prevalente della figlia presso la madre per tutti i motivi esposti in narrativa.
- Accogliere la domanda di collocazione paritaria della minore Persona_1
presso il padre e presso la madre per tutti i motivi esposti in narrativa con l'alternanza dei turni di responsabilità che di seguito si descrivono e di cui all'allegato piano genitoriale (doc. 21): L'alternanza dei turni settimanali avverrà
come da schema sottoriportato
LUN MAR MER GIOV VEN SAB DOM
Sett. A Pa Pa Ma Ma Pa Pa Pa
Sett. B Ma Ma Pa Pa Ma Ma Ma
La figlia, quindi starà con il padre due pomeriggi a settimana (lunedì e martedì
nelle settimane in cui trascorre il weekend con lui;
mercoledì e giovedì nelle settimane in cui trascorre il weekend con la mamma), sempre dall'uscita di scuola sino alla mattina successiva quando il papà la riaccompagnerà a scuola. Il padre la terrà due fine settimana al mese, alternandoli con la madre dal Venerdì all'uscita di scuola sino al Lunedì mattina quando verrà riaccompagnata o a scuola o a casa
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della madre;
7 giorni consecutivi durante le vacanze di Natale, in modo da alternare annualmente il giorno di Natale e quello di Capodanno;
le vacanze di Pasqua
verranno alternate annualmente tra genitori così come le altre festività (1 novembre,
8 Dicembre, Carnevale, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno) precisando che se il giorno festivo cade di Giovedì/Lunedì verrà goduto dal genitore che trascorre il fine settimana corrispondente con la minore. Nel periodo estivo verranno mantenuti i turni del periodo scolastico. In ogni caso, durante le vacanze estive scolastiche la minore potrà trascorrere con ciascun genitore un periodo di vacanza pari a due settimane anche non consecutive, da concordare di anno in anno entro e non oltre il
31 maggio. Si chiede venga disposto che, indipendentemente dai turni di responsabilità, la minore trascorrerà il giorno del compleanno del genitore con il genitore stesso, così come starà con la sorellina (quindi con il padre) Persona_2
il giorno del suo compleanno (31.05).
Il giorno del proprio compleanno verrà trascorso dalla minore dal mattino e fino al pomeriggio con un genitore e il pomeriggio fino al mattino successivo (pernotto compreso) con l'altro genitore, con alternanza di anno in anno.
- Disporre che nulla è dovuto reciprocamente tra le parti a titolo di mantenimento ordinario di . Per_1
- Disporre che le spese straordinarie gravino a carico di entrambi i genitori nella misura pari del 50% ciascuno e che sono da regolamentarsi come da protocollo redatto dal Tribunale di Padova.
- Le spese sostenute nell'interesse della minore verranno detratte in misura pari al
100% dal genitore che se le assume e la relativa documentazione riporterà il codice fiscale della minore.
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- L'assegno unico e universale per i figli verrà percepito dai genitori in quote uguali.
In via istruttoria:
- Si chiede l'esibizione ex art. 210 c.p.c. di tutta la documentazione attestante la situazione economica della signora Con riserva di ulteriormente dedurre e Pt_1
produrre, nonché ́ di articolare ulteriori mezzi di prova, anche all'esito delle difese di controparte alle scadenze processuali di rito. Con riserva di altro eccepire,
dedurre, domandare e produrre, sia nel merito che in via istruttoria, nei termini di legge e, in particolare, nelle memorie di cui all'art. 473 bis 17 c.p.c..
In ogni caso: con vittoria di spese diritti e onorari di causa.”
All'udienza di comparizione delle parti del 17.01.2025 le parti costituite aderivano alla proposta conciliativa, formulata dal Giudice delegato, ai sensi dell'art. 473-bis.21, comma 3, c.p.c., rassegnando le conclusioni indicate in epigrafe;
e il
Giudice delegato si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
*** ***
I sigg. e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 CP_1
civile il 20.12.2009 in Calci (PI) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune, anno 2009, Numero 12, Parte II, Serie C.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del
Tribunale il 24.05.2017 e la separazione è stata omologata giusto decreto di omologazione n. cronol. 5468/2017 del 22.06.2017, proc. n. R.G. 1770/2017.
La domanda di scioglimento del matrimonio merita accoglimento.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett.
b), 1. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche
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incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
In merito alle ulteriori domande proposte, va osservato che le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti all'udienza del 17.01.2025, conformi alla proposta conciliativa formulata dal giudice delegato ex art. 473-bis.21, comma 4, c.p.c.,
appaiono prive di profili di illegittimità e conformi all'interesse della prole minorenne, in quanto rispettose delle norme di cui all'art. 337 bis e ss. c.c.; nonché
coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata, pertanto si prende atto delle stesse.
Attesa la concorde volontà delle parti, la natura e l'esito della contesa, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile tra Parte_1
e , matrimonio contratto il 20.12.2009 a
[...] CP_1
calci (PI) e trascritto nel registro del suddetto Comune, parte II, serie C, n.
12, anno 2009.
2. Ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
3. Prende atto delle conclusioni congiunte rassegnate, conformi alla proposta conciliativa formulata dal giudice delegato ex art. 473-bis.21, comma 3,
c.p.c..
4. Spese interamente compensate.
11 12
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 22.01.25
Si comunichi.
Il Giudice
Dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente
Dott.ssa Barbara De Munari
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