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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 01/07/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
sezione civile composta dai seguenti Magistrati:
Dott.Simone Salcerini Presidente
Dott.sa Paola De Lisio Consigliere
Dott. Enrico Cerulli Giudice relatore
§ § §
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.576/2022 del ruolo generale promossa da:
CP_1
Appellante
(Avv.Fabio Antonioli)
Contro
Parte_1
Appellata
Appellante incidentale
(Avv.Fabio Amici)
Controparte_2
Appellata
Avv.Michele Gambuli
Avv.Marco Gambuli SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La si attivava in sede monitoria ottenendo una ingiunzione a carico della Controparte_3
per al pagamento di €.20.190,59 quale corrispettivo di lavori edili Parte_2
afferenti il consolidamento di una pavimentazione;
detta ingiunzione veniva tempestivamente opposta instaurando il giudizio qui gravato. A detta di parte opponente i lavori in discussione erano stati in un primo momento concordati tra le parti nell'Aprile 2011 quando il titolare della
Tipografia rappresentava alla la necessità di posizione nel proprio stabilimento un CP_1
macchinario di peso molto elevato che poteva compromettere la stabilità della pavimentazione esistente. Le parti si accordavano quindi per procedere mediante iniezioni di resine nel luogo interessato al posizionamento a fronte di un corrispettivo di €.5.500,00. Dopo l'istallazione la evidenziava che già dal mese di Giugno 2011 il pavimento sottostante il Parte_1
pesante macchinario manifestava segni di cedimento, inconvenienti che venivano immediatamente segnalati alla In data 1/8/2011 le parti convenivano, stavolta per CP_1 iscritto, l'esecuzione di nuovi interventi mirati al consolidamento strutturale della pavimentazione in questione mediante l'istallazione di una struttura di fondazione in
“micropali”, lavori che terminavano circa dieci giorni dopo. Esponeva ancora la Parte_1
che l'insuccesso del primo intervento aveva causato rilevanti danni connessi allo
[...] spostamento dell'enorme macchinario, al mancato utilizzo dello stesso per i lavori di stampa ed agli oneri connessi alle rate del contratto di leasing stipulato per l'acquisto del medesimo;
il danno veniva quantificato in €.44.169,38. Successivamente alla conclusione dei lavori la domandava il corrispettivo dei lavori svolti e la replicava con CP_1 Parte_1
domanda di compensazione degli interventi edili con il danno da essa sopportato, inoltre la prima attivava la propria compagnia di assicurazione per l'ipotesi di una sua Controparte_2
responsabilità o corresponsabilità nella causazione dell'evento lesivo lamentato. Deduceva
l'opponente di nulla dovere all'impresa e, per dette motivazioni, opponeva l'ingiunzione ad essa diretta chiedendone la revoca ed in subordine di essere tenuta alla corresponsione della sola somma di €.5.500,00 pari al compenso pattuito con primo accordo;
in via riconvenzionale la chiedeva la condanna al risarcimento per €.44.169,38 con compensazione di Parte_1
quanto dovuto ad . La domanda subiva le contestazioni di la quale CP_1 CP_1
poneva in evidenza di aver domandato in monitorio il corrispettivo del solo intervento relativo al contratto d'appalto del 1° Agosto 2011 (micropalatura) intervento che aveva risolto le problematiche di stabilità del pavimento ove era posizionato il macchinario. Sull'asserito danno 2 lamentato dalla , connesso al primo intervento, poneva in evidenza che il mancato Parte_1 raggiungimento dell'obbiettivo era stato causato da insufficienti indicazioni della committente e che le “iniezioni di resina” erano state richieste proprio dal tecnico dalla stessa incaricato. La
insisteva quindi al fine di ottenere il compenso pattuito (detratto solo l'acconto di CP_1
euro 1500,00 versato dall'opponente in relazione al primo intervento con resine) per il suo secondo intervento e chiedeva di poter chiamare in causa la propria compagnia di assicurazioni
, per essere manlevata di ogni eventuale somma che fosse stata condannata Controparte_2
a versare in favore dell'impresa; concludeva pertanto per l'integrale rigetto dell'opposizione.
La difesa svolta dalla chiamata ha sostanzialmente aderito a quella della propria CP_2
assicurata circa l'assenza di responsabili ad essa ascrivibile per assoluta CP_1 insufficienza di informative rese dalla all'impresa in merito all'ipotesi Parte_3 solutoria delle problematiche mediante gli interventi con “resine”. In ipotesi dava atto della carenza di copertura assicurativa in ragione delle previsioni di polizza, non essendo l'intervento edile in esame ricompreso tra quelli garantiti. Concludeva pertanto per il rigetto della domanda di manleva avanzata dalla o, in subordine, in caso di suo accoglimento anche CP_1
parziale, limitarsi la sua obbligazione di pagamento tenendo conto della franchigia convenuta.
Sulle rispettive difese il Tribunale disponeva ctu al fine di accertare se i lavori di cui al primo contratto, verbalmente concluso fra le parti, fossero stati realizzati o meno a regola d'arte e se le istruzioni a tal fine ricevute dalla fossero corrette e sufficienti al fine di garantire Parte_1
la piena riuscita di tali interventi. Acquisito l'elaborato peritale e la documentazione versata dalle parti la causa veniva cosi decisa dal Tribunale: “- Revoca del decreto opposto;
-condanna della al pagamento in favore dell'impresa di €.5.265,59 oltre accessori;
Parte_1
-compensazione di spese di lite tra opponente e opposta;
-condanna al 50% ciascuna (opposta e opponente)d delle spese di lite della chiamata;
-spese di ctu a carico della Parte_1
.”
[...]
Si dolgono della pronuncia che spiega appello principale e CP_1 Parte_1
quello incidentale.
[...]
sottopone alla Corte le seguenti motivazioni di gravame: CP_1
-Erroneità, infondatezza e illogicità della Sentenza di prime cure: arbitrio del Giudice nell'addebitare la corresponsabilità all'odierna appellante
-Erroneità e infondatezza della Sentenza impugnata relativamente alla determinazione del quantum ingiunto e della compensazione.
3 -Assenza, erroneità, illogicità e contraddittorietà della motivazione della Sentenza impugnata relativamente all'omessa pronuncia sulla domanda di manleva dopo aver accertato la corresponsabilità dell'appellante e sulla condanna alle spese processuali sostenute dalla terza chiamata in causa. in procedendo. Violazione e falsa applicazione dell'art. 132, 2° CP_4
comma, n .4 cpc.
Domanda quindi la riforma della pronuncia impugnata con conferma del decreto ingiuntivo opposto ed in ipotesi la revisione della somma portata in compensazione e di essere rilevata indenne dalla compagnia di assicurazione – in ogni caso col favore delle spese di CP_2
lite.
La si duole in sede incidentale della pronuncia gravata: Parte_1
-Quanto al mancato riconoscimento di inadempimento a carico di . CP_1
-Quanto all'esclusione dal risarcimento delle spese tecniche e del rimborso delle rate del leasing.
-Quanto alla ripartizione delle spese di lite.
Chiede quindi la revoca del decreto opposto e la dichiarazione che nulla è dovuto alla
– in ipotesi dichiarare la obbligata nei confronti di CP_1 Parte_1 CP_1 nei limiti del preventivo del 13 aprile 2011, pari ad €.5.500,00, detratto l'acconto versato
[...] pari ad € 1.500,00 – in ogni caso dichiarato l'inadempimento contrattuale di CP_1 condannarla al ristoro del danno per €.44.169,38 o quanto di giustizia oltre accessori;
disporre comunque la compensazione di tutte le somme che verranno riconosciute in favore della con quanto eventualmente dovuto alla – favore delle spese di lite come Parte_1 CP_1
da conclusioni in atti.
Ritualmente si è costituita la Compagnia di Assicurazione che ha insistito per la CP_2
reiezione del gravame di in punto di contestazione di omessa pronuncia sulla CP_5
domanda di manleva nonchè di condanna parziale alle spese di lite. Accertare la totale assenza di responsabilità a carico della propria assicurata in ordine alla causazione dell'evento lesivo e quindi respingere la domanda risarcitoria spiegata nei confronti della stessa;
consequenzialmente rilevare indenne dalla domanda di manleva la Compagnia di assicurazione.
In via subordinata chiede la declaratoria di inoperatività della polizza assicurativa stipulata con ed in ulteriore ipotesi dichiarare la Compagnia tenuta alla rilevazione di indennità CP_1
nei limiti delle pattuizioni contrattuali al netto della franchigia ivi prevista.
Si osserva preliminarmente che l'appellante principale ed incidentale hanno correttamente adempiuto ai dettami afferenti l'indicazione delle parti del provvedimento che intendono
4 gravare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal
Giudice di primo grado;
nonché le indicazioni delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata;
donde la loro ammissibilità.
Sostanzialmente sia che contestano la decisione del CP_1 Parte_1
Tribunale che le ha dichiarate corresponsabili dell'evento e quindi domandano l'imputabilità esclusiva alla controparte con le consequenziali rettifiche della pronuncia gravata.
Parte appellante ribadisce in questa sede la propria incolpevole ignoranza circa le elevate tolleranze richieste per l'istallazione del macchinario in questione avendo la stessa operato nei limiti delle proprie cognizioni non potendo pretendere dagli esperti della società una conoscenza analitica delle varie tipologie di stampanti. Nel riproporre la linea difensiva assunta nel primo giudizio, evidenzia che il principio di diritto affermato dal Tribunale CP_1
sarebbe erroneo laddove si afferma che abbia operato nei limiti delle sue cognizioni, CP_1
non potendo pretendere dagli esperti della stessa una conoscenza analitica delle varie tipologie di stampanti e quindi l'aver agito sulla base di istruzioni impartite dal committente. Si contesta, pertanto, al Primo Giudice l'aver ritenuto che la questione delle tolleranze della macchina stampatrice fosse stato l'elemento decisivo ad aver determinato l'inefficacia del consolidamento del pavimento ed ha ritenuto che la valutazione preventiva dei cedimenti del pavimento sotto il peso della nuova macchina rientrasse nelle cognizioni di e CP_1
dovesse essere specificamente valutato, senza affidarsi alla comune esperienza della generalità dei casi analoghi. A ben vedere la pronuncia gravata fonda i propri assunti sulla circostanza che rientrava nelle competenze dell'impresa edile dover valutare l'ipotetico rischio di cedimento di parti della pavimentazione stante il rilevante peso della stampante nonché sul fatto che fosse tenuta a valutare preventivamente il profilo delle tolleranze rispetto al rischio CP_1
di cedimento del pavimento, chiedendo informazioni con riferimento specifico alla stampante da posizionare. Condivisibile la tesi offerta dal Tribunale laddove rileva che l'impresa appaltante avrebbe dovuto acquisire le opportune informative e valutare la possibilità di cedimenti della pavimentazione sulle sollecitazioni di un macchinario di peso molto elevato
(190 quintali). Calza il richiamo giurisprudenziale citato nella pronuncia gravata ove si rileva che l'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, per le insistenze del
5 committente ed a rischio di quest'ultimo. In mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori;
la doglianza è quindi disattesa, come pure quella incidentale che vorrebbe esclusa la corresponsabilità della nell'occorso. Come è Parte_1 emerso dall'esame degli atti la pur in possesso del macchinario e del relativo Parte_1 manuale d'istruzioni, anche d'istallazione, nulla aveva comunicato al riguardo all'appaltatrice
– in dette istruzioni si legge che l'elevata qualità dello standard di stampa richiede un allineamento dei moduli della macchina con una precisione angolare fino a 0,02 mm/m” ed ancora “Future modifiche dell'allineamento dei moduli della macchina, ad es., in caso di processi di assestamento o di deformazioni elastiche dovute a carichi mobili, possono (è ammesso) peggiorare la precisione angolare al massimo di altri 0,02 mm/m. Pertanto la tolleranza complessiva relativa alla precisione angolare del modulo della macchina è di 0,04 mm/m”. Tale manuale descriveva analiticamente le problematiche inerenti le tolleranze del macchinario – la mancata prova dell'informativa in merito ha correttamente indotto il Tribunale alla declaratoria di corresponsabilità nella realizzazione di un'opera viziata.
Le ulteriori doglianze sia principali che incidentali attengono da un lato alla determinazione del quantum ingiunto e della compensazione e dall'altro all'esclusione dal risarcimento delle spese tecniche e del rimborso delle rate del leasing. Quanto lamentato da parte appellante col secondo motivo di gravame è fondato infatti dall'esame della contabilità che ha condotto alla fatturazione fondante l'ingiunzione opposta, appare già considerato e scorporato l'importo di
€.1.500,00 a suo tempo versato dalla tipografia e, quindi, erroneamente considerato nelle compensazioni operate dal Tribunale. Pertanto alla somma del credito ingiunto da CP_1
-€.20.190,59- non deve essere operata alcuna decurtazione se non quella consequenziale alla pronunciata corresponsabilità. Gli importi da portare in compensazione sono quindi i seguenti: credito €.20.190,59 al 50% €.10.095,29 – credito €.26.850,00 CP_1 Parte_1 al 50% €.13.425,00. €.13.425,00 - €.10.095,29 = €.3.229,7. Il credito della Parte_1
è stato correttamente stabilito dal Tribunale che ha escluso le voci di danno non
[...] adeguatamente riferibili all'evento. Per quanto esposto la pronuncia gravata merita rettifica.
Quanto alle censure mosse alla sentenza impugnata afferenti la domanda di manleva spiegata dalla si osserva come possano essere condivise la censure sulle statuizioni CP_3
afferenti il diniego alla copertura con la motivazione “non essendo nulla dovuto da stessa alla
6 Tipografia Metastasio”. In realtà essendo stata posta in compensazione la somma corrispondente alla corresponsabilità nella causazione dell'evento di €.13.425,00, tale somma rappresenta il danno causato da che la Compagnia è tenuta a garantire in forza della CP_1
polizza assicurativa. Quanto ai rilevi di contestazione alla copertura, peraltro evidenziati solo in questa sede, si osservano come destituiti di fondamento atteso che la polizza vigente (versata agli atti del primo giudizio), riporta testualmente che oggetto dell'assicurazione è quanto previsto nel punto 2 della medesima e cioè: “costruzione di edifici con operazioni di scavo, fornitura di servizi di rete, sopraelevazioni e demolizioni di fabbricati anche parzialmente occupati, ristrutturazione ed ogni altra operazione prevista al punto n. 1”; il punto n. 1 prevede: manutenzione di edifici anche parzialmente occupati con operazioni di intonacatura, sabbiatura, pavimentazione, impermeabilizzazione e rifinitura in genere, ristrutturazione senza scavi o sopraelevazioni e senza demolizioni di strutture portanti” ipotesi perfettamente riconducibili all'intervento svolto.
Ogni ulteriore rilievo anche incidentale è assorbito sulla scorta del principio di diritto, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in base al quale la figura dell'assorbimento, che esclude il vizio di omessa pronuncia, ricorre, in senso proprio, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno e, in senso improprio quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre domande Cass.11547/2013).
Le statuizioni afferenti la spese di lite tra e possono trovare CP_1 Parte_1
conferma stante la conferma di corresponsabilità al 50% nella causazione dell'evento. La
Compagnia di Assicurazioni è gravata delle spese di lite sopportate da CP_2 CP_1 in forza dell'operatività della manleva;
le spese del monitorio sono ridotte del 50% e poste a favore del creditore (parziale); le spese di CTU si pongono a carico delle parti in ragione del
50% ciascuna stante quanto sopra.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano con riferimento ai parametri medi con riduzione per assenza di questioni in fatto e diritto, opportunamente valutati il pregio dell'attività svolta, la natura e difficoltà della prestazione professionale.
PQM
Accoglie parzialmente l'appello principale ed incidentale.
7 Condanna a pagare a pagare a la CP_1 Parte_4 somma di €.3.329,71 oltre interessi dalla domanda monitoria all'effettivo soddisfo.
Condanna a pagare a la somma di €.13.425,00 Controparte_2 CP_1
oltre interessi dalla domanda all'effettivo soddisfo.
Condanna a rifondere all'appellante le spese del primo grado Controparte_2 CP_1
di giudizio che si liquidano per competenze professionali in €.3.553,90 oltre rimborso forfettario 15%, Iva e CA come per legge.
Condanna a rifondere all'appellante le spese di questo grado Controparte_2 CP_1
di giudizio che si liquidano per competenze professionali in €.4.066,30 oltre rimborso forfettario 15%, Iva e CA come per legge.
Conferma la compensazione integralmente delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra ed Parte_4 CP_1
Conferma la revoca del decreto ingiuntivo opposto e pone il 50% delle spese del monitorio come liquidate a carico della Parte_4
Pone le spese di CTU a carico di e CP_1 Parte_4
in ragione del 50% ciascuna.
Così deciso in Perugia il 30/06/2025
Il Presidente
Dott.Simone Salcerini
Il Giudice relatore
Dott. Enrico Cerulli
8
In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
sezione civile composta dai seguenti Magistrati:
Dott.Simone Salcerini Presidente
Dott.sa Paola De Lisio Consigliere
Dott. Enrico Cerulli Giudice relatore
§ § §
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.576/2022 del ruolo generale promossa da:
CP_1
Appellante
(Avv.Fabio Antonioli)
Contro
Parte_1
Appellata
Appellante incidentale
(Avv.Fabio Amici)
Controparte_2
Appellata
Avv.Michele Gambuli
Avv.Marco Gambuli SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La si attivava in sede monitoria ottenendo una ingiunzione a carico della Controparte_3
per al pagamento di €.20.190,59 quale corrispettivo di lavori edili Parte_2
afferenti il consolidamento di una pavimentazione;
detta ingiunzione veniva tempestivamente opposta instaurando il giudizio qui gravato. A detta di parte opponente i lavori in discussione erano stati in un primo momento concordati tra le parti nell'Aprile 2011 quando il titolare della
Tipografia rappresentava alla la necessità di posizione nel proprio stabilimento un CP_1
macchinario di peso molto elevato che poteva compromettere la stabilità della pavimentazione esistente. Le parti si accordavano quindi per procedere mediante iniezioni di resine nel luogo interessato al posizionamento a fronte di un corrispettivo di €.5.500,00. Dopo l'istallazione la evidenziava che già dal mese di Giugno 2011 il pavimento sottostante il Parte_1
pesante macchinario manifestava segni di cedimento, inconvenienti che venivano immediatamente segnalati alla In data 1/8/2011 le parti convenivano, stavolta per CP_1 iscritto, l'esecuzione di nuovi interventi mirati al consolidamento strutturale della pavimentazione in questione mediante l'istallazione di una struttura di fondazione in
“micropali”, lavori che terminavano circa dieci giorni dopo. Esponeva ancora la Parte_1
che l'insuccesso del primo intervento aveva causato rilevanti danni connessi allo
[...] spostamento dell'enorme macchinario, al mancato utilizzo dello stesso per i lavori di stampa ed agli oneri connessi alle rate del contratto di leasing stipulato per l'acquisto del medesimo;
il danno veniva quantificato in €.44.169,38. Successivamente alla conclusione dei lavori la domandava il corrispettivo dei lavori svolti e la replicava con CP_1 Parte_1
domanda di compensazione degli interventi edili con il danno da essa sopportato, inoltre la prima attivava la propria compagnia di assicurazione per l'ipotesi di una sua Controparte_2
responsabilità o corresponsabilità nella causazione dell'evento lesivo lamentato. Deduceva
l'opponente di nulla dovere all'impresa e, per dette motivazioni, opponeva l'ingiunzione ad essa diretta chiedendone la revoca ed in subordine di essere tenuta alla corresponsione della sola somma di €.5.500,00 pari al compenso pattuito con primo accordo;
in via riconvenzionale la chiedeva la condanna al risarcimento per €.44.169,38 con compensazione di Parte_1
quanto dovuto ad . La domanda subiva le contestazioni di la quale CP_1 CP_1
poneva in evidenza di aver domandato in monitorio il corrispettivo del solo intervento relativo al contratto d'appalto del 1° Agosto 2011 (micropalatura) intervento che aveva risolto le problematiche di stabilità del pavimento ove era posizionato il macchinario. Sull'asserito danno 2 lamentato dalla , connesso al primo intervento, poneva in evidenza che il mancato Parte_1 raggiungimento dell'obbiettivo era stato causato da insufficienti indicazioni della committente e che le “iniezioni di resina” erano state richieste proprio dal tecnico dalla stessa incaricato. La
insisteva quindi al fine di ottenere il compenso pattuito (detratto solo l'acconto di CP_1
euro 1500,00 versato dall'opponente in relazione al primo intervento con resine) per il suo secondo intervento e chiedeva di poter chiamare in causa la propria compagnia di assicurazioni
, per essere manlevata di ogni eventuale somma che fosse stata condannata Controparte_2
a versare in favore dell'impresa; concludeva pertanto per l'integrale rigetto dell'opposizione.
La difesa svolta dalla chiamata ha sostanzialmente aderito a quella della propria CP_2
assicurata circa l'assenza di responsabili ad essa ascrivibile per assoluta CP_1 insufficienza di informative rese dalla all'impresa in merito all'ipotesi Parte_3 solutoria delle problematiche mediante gli interventi con “resine”. In ipotesi dava atto della carenza di copertura assicurativa in ragione delle previsioni di polizza, non essendo l'intervento edile in esame ricompreso tra quelli garantiti. Concludeva pertanto per il rigetto della domanda di manleva avanzata dalla o, in subordine, in caso di suo accoglimento anche CP_1
parziale, limitarsi la sua obbligazione di pagamento tenendo conto della franchigia convenuta.
Sulle rispettive difese il Tribunale disponeva ctu al fine di accertare se i lavori di cui al primo contratto, verbalmente concluso fra le parti, fossero stati realizzati o meno a regola d'arte e se le istruzioni a tal fine ricevute dalla fossero corrette e sufficienti al fine di garantire Parte_1
la piena riuscita di tali interventi. Acquisito l'elaborato peritale e la documentazione versata dalle parti la causa veniva cosi decisa dal Tribunale: “- Revoca del decreto opposto;
-condanna della al pagamento in favore dell'impresa di €.5.265,59 oltre accessori;
Parte_1
-compensazione di spese di lite tra opponente e opposta;
-condanna al 50% ciascuna (opposta e opponente)d delle spese di lite della chiamata;
-spese di ctu a carico della Parte_1
.”
[...]
Si dolgono della pronuncia che spiega appello principale e CP_1 Parte_1
quello incidentale.
[...]
sottopone alla Corte le seguenti motivazioni di gravame: CP_1
-Erroneità, infondatezza e illogicità della Sentenza di prime cure: arbitrio del Giudice nell'addebitare la corresponsabilità all'odierna appellante
-Erroneità e infondatezza della Sentenza impugnata relativamente alla determinazione del quantum ingiunto e della compensazione.
3 -Assenza, erroneità, illogicità e contraddittorietà della motivazione della Sentenza impugnata relativamente all'omessa pronuncia sulla domanda di manleva dopo aver accertato la corresponsabilità dell'appellante e sulla condanna alle spese processuali sostenute dalla terza chiamata in causa. in procedendo. Violazione e falsa applicazione dell'art. 132, 2° CP_4
comma, n .4 cpc.
Domanda quindi la riforma della pronuncia impugnata con conferma del decreto ingiuntivo opposto ed in ipotesi la revisione della somma portata in compensazione e di essere rilevata indenne dalla compagnia di assicurazione – in ogni caso col favore delle spese di CP_2
lite.
La si duole in sede incidentale della pronuncia gravata: Parte_1
-Quanto al mancato riconoscimento di inadempimento a carico di . CP_1
-Quanto all'esclusione dal risarcimento delle spese tecniche e del rimborso delle rate del leasing.
-Quanto alla ripartizione delle spese di lite.
Chiede quindi la revoca del decreto opposto e la dichiarazione che nulla è dovuto alla
– in ipotesi dichiarare la obbligata nei confronti di CP_1 Parte_1 CP_1 nei limiti del preventivo del 13 aprile 2011, pari ad €.5.500,00, detratto l'acconto versato
[...] pari ad € 1.500,00 – in ogni caso dichiarato l'inadempimento contrattuale di CP_1 condannarla al ristoro del danno per €.44.169,38 o quanto di giustizia oltre accessori;
disporre comunque la compensazione di tutte le somme che verranno riconosciute in favore della con quanto eventualmente dovuto alla – favore delle spese di lite come Parte_1 CP_1
da conclusioni in atti.
Ritualmente si è costituita la Compagnia di Assicurazione che ha insistito per la CP_2
reiezione del gravame di in punto di contestazione di omessa pronuncia sulla CP_5
domanda di manleva nonchè di condanna parziale alle spese di lite. Accertare la totale assenza di responsabilità a carico della propria assicurata in ordine alla causazione dell'evento lesivo e quindi respingere la domanda risarcitoria spiegata nei confronti della stessa;
consequenzialmente rilevare indenne dalla domanda di manleva la Compagnia di assicurazione.
In via subordinata chiede la declaratoria di inoperatività della polizza assicurativa stipulata con ed in ulteriore ipotesi dichiarare la Compagnia tenuta alla rilevazione di indennità CP_1
nei limiti delle pattuizioni contrattuali al netto della franchigia ivi prevista.
Si osserva preliminarmente che l'appellante principale ed incidentale hanno correttamente adempiuto ai dettami afferenti l'indicazione delle parti del provvedimento che intendono
4 gravare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal
Giudice di primo grado;
nonché le indicazioni delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata;
donde la loro ammissibilità.
Sostanzialmente sia che contestano la decisione del CP_1 Parte_1
Tribunale che le ha dichiarate corresponsabili dell'evento e quindi domandano l'imputabilità esclusiva alla controparte con le consequenziali rettifiche della pronuncia gravata.
Parte appellante ribadisce in questa sede la propria incolpevole ignoranza circa le elevate tolleranze richieste per l'istallazione del macchinario in questione avendo la stessa operato nei limiti delle proprie cognizioni non potendo pretendere dagli esperti della società una conoscenza analitica delle varie tipologie di stampanti. Nel riproporre la linea difensiva assunta nel primo giudizio, evidenzia che il principio di diritto affermato dal Tribunale CP_1
sarebbe erroneo laddove si afferma che abbia operato nei limiti delle sue cognizioni, CP_1
non potendo pretendere dagli esperti della stessa una conoscenza analitica delle varie tipologie di stampanti e quindi l'aver agito sulla base di istruzioni impartite dal committente. Si contesta, pertanto, al Primo Giudice l'aver ritenuto che la questione delle tolleranze della macchina stampatrice fosse stato l'elemento decisivo ad aver determinato l'inefficacia del consolidamento del pavimento ed ha ritenuto che la valutazione preventiva dei cedimenti del pavimento sotto il peso della nuova macchina rientrasse nelle cognizioni di e CP_1
dovesse essere specificamente valutato, senza affidarsi alla comune esperienza della generalità dei casi analoghi. A ben vedere la pronuncia gravata fonda i propri assunti sulla circostanza che rientrava nelle competenze dell'impresa edile dover valutare l'ipotetico rischio di cedimento di parti della pavimentazione stante il rilevante peso della stampante nonché sul fatto che fosse tenuta a valutare preventivamente il profilo delle tolleranze rispetto al rischio CP_1
di cedimento del pavimento, chiedendo informazioni con riferimento specifico alla stampante da posizionare. Condivisibile la tesi offerta dal Tribunale laddove rileva che l'impresa appaltante avrebbe dovuto acquisire le opportune informative e valutare la possibilità di cedimenti della pavimentazione sulle sollecitazioni di un macchinario di peso molto elevato
(190 quintali). Calza il richiamo giurisprudenziale citato nella pronuncia gravata ove si rileva che l'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, per le insistenze del
5 committente ed a rischio di quest'ultimo. In mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori;
la doglianza è quindi disattesa, come pure quella incidentale che vorrebbe esclusa la corresponsabilità della nell'occorso. Come è Parte_1 emerso dall'esame degli atti la pur in possesso del macchinario e del relativo Parte_1 manuale d'istruzioni, anche d'istallazione, nulla aveva comunicato al riguardo all'appaltatrice
– in dette istruzioni si legge che l'elevata qualità dello standard di stampa richiede un allineamento dei moduli della macchina con una precisione angolare fino a 0,02 mm/m” ed ancora “Future modifiche dell'allineamento dei moduli della macchina, ad es., in caso di processi di assestamento o di deformazioni elastiche dovute a carichi mobili, possono (è ammesso) peggiorare la precisione angolare al massimo di altri 0,02 mm/m. Pertanto la tolleranza complessiva relativa alla precisione angolare del modulo della macchina è di 0,04 mm/m”. Tale manuale descriveva analiticamente le problematiche inerenti le tolleranze del macchinario – la mancata prova dell'informativa in merito ha correttamente indotto il Tribunale alla declaratoria di corresponsabilità nella realizzazione di un'opera viziata.
Le ulteriori doglianze sia principali che incidentali attengono da un lato alla determinazione del quantum ingiunto e della compensazione e dall'altro all'esclusione dal risarcimento delle spese tecniche e del rimborso delle rate del leasing. Quanto lamentato da parte appellante col secondo motivo di gravame è fondato infatti dall'esame della contabilità che ha condotto alla fatturazione fondante l'ingiunzione opposta, appare già considerato e scorporato l'importo di
€.1.500,00 a suo tempo versato dalla tipografia e, quindi, erroneamente considerato nelle compensazioni operate dal Tribunale. Pertanto alla somma del credito ingiunto da CP_1
-€.20.190,59- non deve essere operata alcuna decurtazione se non quella consequenziale alla pronunciata corresponsabilità. Gli importi da portare in compensazione sono quindi i seguenti: credito €.20.190,59 al 50% €.10.095,29 – credito €.26.850,00 CP_1 Parte_1 al 50% €.13.425,00. €.13.425,00 - €.10.095,29 = €.3.229,7. Il credito della Parte_1
è stato correttamente stabilito dal Tribunale che ha escluso le voci di danno non
[...] adeguatamente riferibili all'evento. Per quanto esposto la pronuncia gravata merita rettifica.
Quanto alle censure mosse alla sentenza impugnata afferenti la domanda di manleva spiegata dalla si osserva come possano essere condivise la censure sulle statuizioni CP_3
afferenti il diniego alla copertura con la motivazione “non essendo nulla dovuto da stessa alla
6 Tipografia Metastasio”. In realtà essendo stata posta in compensazione la somma corrispondente alla corresponsabilità nella causazione dell'evento di €.13.425,00, tale somma rappresenta il danno causato da che la Compagnia è tenuta a garantire in forza della CP_1
polizza assicurativa. Quanto ai rilevi di contestazione alla copertura, peraltro evidenziati solo in questa sede, si osservano come destituiti di fondamento atteso che la polizza vigente (versata agli atti del primo giudizio), riporta testualmente che oggetto dell'assicurazione è quanto previsto nel punto 2 della medesima e cioè: “costruzione di edifici con operazioni di scavo, fornitura di servizi di rete, sopraelevazioni e demolizioni di fabbricati anche parzialmente occupati, ristrutturazione ed ogni altra operazione prevista al punto n. 1”; il punto n. 1 prevede: manutenzione di edifici anche parzialmente occupati con operazioni di intonacatura, sabbiatura, pavimentazione, impermeabilizzazione e rifinitura in genere, ristrutturazione senza scavi o sopraelevazioni e senza demolizioni di strutture portanti” ipotesi perfettamente riconducibili all'intervento svolto.
Ogni ulteriore rilievo anche incidentale è assorbito sulla scorta del principio di diritto, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in base al quale la figura dell'assorbimento, che esclude il vizio di omessa pronuncia, ricorre, in senso proprio, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno e, in senso improprio quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre domande Cass.11547/2013).
Le statuizioni afferenti la spese di lite tra e possono trovare CP_1 Parte_1
conferma stante la conferma di corresponsabilità al 50% nella causazione dell'evento. La
Compagnia di Assicurazioni è gravata delle spese di lite sopportate da CP_2 CP_1 in forza dell'operatività della manleva;
le spese del monitorio sono ridotte del 50% e poste a favore del creditore (parziale); le spese di CTU si pongono a carico delle parti in ragione del
50% ciascuna stante quanto sopra.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano con riferimento ai parametri medi con riduzione per assenza di questioni in fatto e diritto, opportunamente valutati il pregio dell'attività svolta, la natura e difficoltà della prestazione professionale.
PQM
Accoglie parzialmente l'appello principale ed incidentale.
7 Condanna a pagare a pagare a la CP_1 Parte_4 somma di €.3.329,71 oltre interessi dalla domanda monitoria all'effettivo soddisfo.
Condanna a pagare a la somma di €.13.425,00 Controparte_2 CP_1
oltre interessi dalla domanda all'effettivo soddisfo.
Condanna a rifondere all'appellante le spese del primo grado Controparte_2 CP_1
di giudizio che si liquidano per competenze professionali in €.3.553,90 oltre rimborso forfettario 15%, Iva e CA come per legge.
Condanna a rifondere all'appellante le spese di questo grado Controparte_2 CP_1
di giudizio che si liquidano per competenze professionali in €.4.066,30 oltre rimborso forfettario 15%, Iva e CA come per legge.
Conferma la compensazione integralmente delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra ed Parte_4 CP_1
Conferma la revoca del decreto ingiuntivo opposto e pone il 50% delle spese del monitorio come liquidate a carico della Parte_4
Pone le spese di CTU a carico di e CP_1 Parte_4
in ragione del 50% ciascuna.
Così deciso in Perugia il 30/06/2025
Il Presidente
Dott.Simone Salcerini
Il Giudice relatore
Dott. Enrico Cerulli
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