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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 10/04/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 302/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVERETO
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone di
Dott. Giulio Adilardi Presidente
Dott. Mariateresa Dieni Giudice Relatore
Dott. Giulia Paoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 302/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ZENATTI BARBARA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in via Arco, n.27 38074 Dro
Italia, presso il difensore avv. ZENATTI BARBARA
RICORRENTE/ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
CESCATTI ELISABETTA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via Castel Palt, 3
38065 OR, presso il difensore avv. CESCATTI ELISABETTA
RESISTENTE/CONVENUTO
con l'intervento di sede CP_2
pagina 1 di 24 OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE:
1.Dichiarare la separazione personale tra e Parte_1
Controparte_1
2. Pronunciare l'addebito della separazione in capo a Controparte_1
3. Affidare la figlia minore in modo condiviso ad entrambi i genitori i quali Persona_1
continueranno ad esercitare di comune accordo la responsabilità genitoriale.
4. Assegnare la casa familiare identificata tavolarmente p.ed. 2870 p.m. 3 in P.T. 6601 C.C.
RE sita in via Dosso Maggiore n. 7 B con le relative parti comuni, accessioni e pertinenze e con tutti gli arredi, corredi ed accessori al padre presso il quale Parte_1
la figlia è prevalentemente collocata, disponendo che la convenuta asporti Controparte_1
dalla casa, dalla cantina e dal garage tutti i suoi effetti personali entro il termine di due mesi.
5. Stabilire che la figlia minore avrà collocazione prevalente presso il padre e Persona_1
che la madre la tenga con sé secondo il seguente protocollo:
A. durante l'anno scolastico (dall'inizio della scuola a settembre al termine della scuola a giugno):
- a fine settimana alternati dal sabato mattina dalle ore 9,00 quando la madre andrà a prendere a casa del padre, fino alla domenica quando la madre la porterà a casa Persona_1
del padre alle 18,30;
- infrasettimanalmente dal martedì alle 18,15 quando la madre andrà a prendere la figlia a
OR (TN) dopo la lezione di danza oppure, in mancanza della lezione, andrà a prenderla a casa del padre, fino al giovedì mattina quando la madre la porterà a scuola;
B. durante il periodo estivo di vacanza
- a fine settimana alternati dal sabato mattina dalle ore 9,00 quando la madre andrà a prendere a casa del padre, fino alla domenica quando la madre la porterà a casa Persona_1
del padre alle 18,30;
- infrasettimanalmente dal martedì pomeriggio quando la madre andrà a prendere ER
alle 17,30 presso il Leno Center a OV (TN) od altro centro estivo, oppure in
[...]
pagina 2 di 24 mancanza, a casa del padre, fino al giovedì mattina alle 7,40 quando la madre porterà la figlia presso il Leno Center od altro centro estivo frequentato o, in mancanza, a casa del padre;
C. durante le vacanze di Natale
- il 25 e il 26 dicembre starà alternativamente con la madre e con il padre, Persona_1
iniziando con il padre il 25.12.2024 e con la madre il 26.12.2024. La madre andrà a prendere la figlia a casa del padre alle 10,00 e la riporterà alle 20,00 dopo cena.
- trascorrerà l'ultimo giorno dell'anno e capodanno alternativamente con il Persona_1
padre e con la madre, iniziando il 31.12.2024 – 01.01.2025 con il padre. Quando trascorrerà il fine anno con la madre, quest'ultima andrà a prendere la figlia alle ore 9,00 del 31 dicembre a casa del padre e la riporterà a casa alle ore 20,00 dell'1 gennaio dopo cena.
D. durante le vacanze di Pasqua
- i giorni di Pasqua e PA verranno trascorsi con la madre e con il padre ad anni alterni iniziando con Pasqua 2025 presso la madre e PA 2025 presso il padre. La madre andrà a prendere a casa del padre alle ore 9,00 e la riporterà alle 20,00 Persona_1
dopo cena.
E. vacanze estive
- durante le vacanze estive i genitori terranno con sé per un periodo di due Persona_1
settimane, anche continuative, con possibilità di scelta entro il 30 aprile di ogni anno iniziando con la madre per le prossime vacanze estive. I genitori si impegnano ad avvisare l'altro, anche tramite messaggio WhatsApp, del luogo in cui si trova la figlia ed a consentire alla stessa un contatto telefonico giornaliero con l'altro genitore dopo la cena.
F. compleanno dei genitori e di - starà con il padre o con la madre Persona_1 Persona_1
nel giorno dei rispettivi compleanni. La madre nel giorno del suo compleanno potrà andare a prendere a casa del padre nell'orario che comunicherà almeno due giorni Persona_1
prima e la riporterà alle 20,00 dopo cena.
- l'organizzazione dei festeggiamenti per il compleanno di sarà scelta Persona_1
alternativamente dai genitori, iniziando con la madre per quello del 2024.
6. Disporre a carico della madre a titolo di concorso per il mantenimento Controparte_1 della figlia un assegno mensile pari ad € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) Persona_1
pagina 3 di 24 mediante accredito entro il giorno cinque di ogni mese sul conto corrente intestato a
[...]
le cui coordinate IBAN verranno dallo stesso indicate tramite messaggio email Pt_1 all'indirizzo della convenuta fino a quando la figlia non sarà Email_1
economicamente autosufficiente. Detto importo sarà rivalutato annualmente, automaticamente e senza necessità di messa in mora, secondo gli indici ISTAT nazionali.
7. Disporre la regolamentazione delle spese straordinarie al 50% a carico di ciascun genitore secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dal C.N.F. nella seduta del
14.07.2017 incluse le modalità di rimborso al genitore anticipatario (la cui comunicazione dovrà pervenire agli indirizzi mail e . Email_2 Email_1
L'assegno unico universale per i figli a carico viene attribuito interamente al padre,
l'assegno unico provinciale alla madre, le deduzioni fiscali per i figli a carico al 50%.
8. La BMW targata FL548MM di proprietà della ditta individuale (P.IVA Parte_1
) rimane a il ciclomotore 125 targato DM822468 rimane in P.IVA_1 Parte_1
uso a la vettura Renault Megane targata EB094ZY rimane in uso a Parte_1
Controparte_1
9. Accertare e dichiarare che la violazione da parte della convenuta dell'obbligo alla fedeltà di cui all'art. 143, II comma, c.c. ha cagionato all'attore una lesione della salute e/o un'offesa alla dignità e/o un'offesa all'onore e per l'effetto condannare la stessa al risarcimento del danno non patrimoniale patito da nella misura di euro Parte_1
15.000,00 (quindicimila/00) o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda.
10. Condannare la convenuta al rimborso delle spese sostenute dall'attore per l'attività svolta dalla pari ad euro 5.690,00 Controparte_3
(cinquemilaseicentonovanta/00), o nella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda.
Condannare alla rifusione delle spese e competenze di causa. Controparte_1
In via istruttoria:
Si precisano le conclusioni come nel ricorso per la separazione giudiziale dei coniugi di data 23.04.2024, come nella memoria ex art. 473-bis.17, primo comma, c.p.c. di data pagina 4 di 24 22.07.2024 e come nella memoria ex art. 473-bis.17, terzo comma, c.p.c. di data
05.09.2024, qui nuovamente precisate: si contesta la produzione documentale della convenuta di cui ai documenti n. 26 – 27 – 28 -
29 – 30 – 31 – 32 – 34 in quanto sono prive di qualsiasi valore probatorio le conversazioni
WhatsApp estratte dall'utenza telefonica e prodotte mediante copia.
Si contesta la produzione del documento n. 33 in quanto prodotto mediante copia.
Si chiede che venga dichiarata l'inutilizzabilità dei documenti sopra indicati con espunzione degli stessi dal fascicolo di causa.
Si chiede che il Giudice Voglia ordinare ai sensi dell'art. 210 c.p.c. alla convenuta l'esibizione dei pagamenti eseguiti per il pagamento dell'IMU sugli immobili oggetto di successione ereditaria (p.ed. 2343 in P.T. 4791 C.C. RE, p.ed. 1803 in P.T. 3560
C.C. RE) dal 2016 fino allo scioglimento della comunione dei coniugi. Si chiede che il Giudice Voglia di ordinare ai sensi dell'art. 210 c.p.c. alla convenuta l'esibizione degli estratti conto/movimentazioni relative al deposito a risparmio nominativo n.
00095262.
Si chiede di ammettere prova per testi sulle seguenti circostanze:
1. Vero che dal marzo del 2019 fino al marzo 2020 quando i coniugi hanno gestito insieme il distributore ENI in Località Lago a Dro (TN) la convenuta apriva tutte le mattine il distributore alle ore 7,00 ed era il padre che svegliava, dava la colazione, lavava e portava la figlia all'asilo nido ( ; Persona_2
2. Vero che negli anni in cui ha frequentato la scuola materna a Persona_3
RE (TN) era il padre che la accompagnava la mattina ( Persona_4 [...]
); Tes_1 Persona_5
3. Vero che negli anni 2020-2021, 2021-2022 e 2022-2023 quando Persona_3
ha frequentato la scuola materna era il padre che partecipava agli incontri con gli insegnanti
( ; Testimone_1
4. Vero che quando era necessario che lasciasse la scuola materna Persona_3
prima della fine della giornata era il padre che andava a prenderla ( Persona_2 [...]
; Tes_1
pagina 5 di 24 5. Vero che negli anni 2020-2021, 2021-2022 e 2022-2023 quando Persona_3
ha frequentato la scuola materna era il padre che nel mese di luglio, quando l'istituto non effettuava il servizio del posticipo, partiva verso le 15,30 da Dro (TN) per andare a prendere la figlia a RE a scuola alle 16,30 ( ; Persona_2
6. Vero che nel mese di agosto degli anni 2020, 2021 e 2022 quando la scuola materna era chiusa, andava con il padre al lavoro a Dro (TN) presso il distributore Persona_3
( ; Parte_2 Parte_3 Parte_4
7. Vero che è l'attore che da settembre 2023 accompagna la mattina Persona_3
presso la scuola primaria di RE ( ); Persona_4 Tes_2 Persona_5
8. Vero che tutti i martedì durante il periodo scolastico alle ore 15,00 parte Parte_1
da Dro (TN) per andare a RE (TN) a prendere la figlia a scuola ( Persona_2
; Tes_2
9. Vero che tutti i martedì durante il periodo scolastico alle ore 17,00 porta Parte_1
la figlia alla scuola di danza a OR;
Persona_1 Tes_2
10. Vero che durante le vacanze di Natale del 2022 e 2023 nei giorni in cui è Persona_1 stata accudita dalla babysitter è il padre che l'ha lavata, le ha fatto fare colazione e l'ha vestita prima dell'arrivo di ( ); Persona_6 Persona_7
11. Vero che durante le vacanze natalizie dell'anno 2021 ed in quelle del 2022, quando non c'era la babysitter, il padre lavava la figlia, la vestiva e la portava con sé a Dro al lavoro verso le 10,30/11, poi mangiava insieme a lei e la riportava alle 17 a casa (
[...]
; Parte_2 Parte_3 Parte_4
12. Vero che durante le vacanze di Pasqua dell'anno 2023 nei giorni in cui è Persona_1 stata accudita dalla babysitter è il padre che l'ha lavata, le ha fatto fare colazione e l'ha vestita prima dell'arrivo di ( ); Persona_6 Persona_7
13. Vero che quando è ammalata è il padre che sta a casa con lei tutto il giorno Persona_1
( ); Persona_2 Persona_7
14. Vero che quando non va a scuola per uno sciopero degli insegnanti o dei Persona_1
trasporti è il padre che sta con lei tutto il giorno ( ); Persona_2 Persona_7
15. Vero che il giorno 28 dicembre 2023 il padre ha portato a casa della nonna Persona_1
materna alle 8,00 e poi è andato a riprenderla alle 13,30 per portarla con sé a Dro (TN) al pagina 6 di 24 distributore dove sono rimasti fino alle 16,30 ( Persona_2 Parte_3
; Parte_4 Persona_8
16. Vero che il 29 dicembre 2023, giorno della partenza della famiglia per Londra, ER
è andata con il padre a Dro (TN) al distributore dove sono rimasti fino alle 13,00
[...]
(Monica Sartorelli Franca Camelia Leoni, ; Parte_4
17. Vero che nelle giornate di giovedì e venerdì 28 e 29 marzo 2024 quando Persona_3
è stata con la nonna materna tutto il giorno è il padre che l'ha accompagnata la
[...] mattina presso la sua abitazione;
Persona_8
18. Vero che è sempre felice di stare con il padre del quale apprezza i Persona_3
modi gentili con cui la tratta ( ; Persona_8
19. Vero che è una persona dai modi sempre cortesi che non alza la voce Parte_1
nemmeno quando discute con qualcuno;
Persona_8
20. Vero che si agita quando la madre urla ( ; Persona_1 Persona_8
21. Vero che quando le parti devono parlare fra di loro è necessario che la piccola ER
venga collocata presso la nonna materna o con la babysitter perché non senta le urla
[...]
della mamma;
Persona_8
22. Vero che l'attore ha con la suocera un rapporto di affetto e di fiducia reciproca (
[...]
; Persona_8
23. Vero che l'attore ha insistito affinchè la suocera andasse in estate in vacanza con lui, la Per_ moglie e la piccola nel giugno del 2018 in Toscana, nel giugno 2021 a Iesolo e nel luglio 2022 a Sirolo;
Persona_8
24. Vero che la signora sta aiutando l'attore a preparare la Persona_8 documentazione necessaria a consentire l'ingresso della mamma di quest'ultimo in Italia
( ; Persona_8
25. Vero che l'8 maggio 2023 quando ha sentito al telefono l'attore lo ha rimproverato per aver seguito la macchina della moglie a OR (TN) qualche sera prima fino al locale
“Vineria Baroldi” ( ; Tes_3
26. Vero che quando lei ha sentito al telefono l'attore l'8 maggio 2023 quest'ultimo era in evidente stato di agitazione ( ; Tes_3
pagina 7 di 24 27. Vero che lei ha consigliato all'attore il nominativo di uno psicologo a cui il ricorrente potesse rivolgersi per comprendere perché avesse seguito l'auto della moglie a OR (TN) in data 04 maggio 2023 ( ; Tes_3
28. Vero che l'attore si è rivolto a lei nel mese di maggio 2023 per comprendere le ragioni per cui in data 04 maggio 2023 avesse seguito l'auto della moglie a OR (dott. Per_9
);
[...]
29. Vero che quando l'attore si è rivolto a lei nel mese di maggio 2023 era in un evidente stato di confusione ed agitazione. Indichi il teste lo stato emotivo in cui si trovava l'attore
(dott. ); Persona_9
30. Vero che il parcheggio pubblico che si trova a OV (TN) sulla Via S. CO è utilizzato anche dai clienti della Cassa Rurale nella filiale di Via Perosi n. 4 ( ER0
, , ;
[...] Persona_11 Persona_12
31. Vero che l'uomo con cui la convenuta ha pranzato presso il parco IN IO nei giorni 27.07.2023 e 23.08.2023 è quello raffigurato nella foto che viene rammostrata al teste di cui al documento n. 43 di parte attorea ( ; Persona_2
32. Vero che alle ore 13,30 dei giorni 27.07.2023 e 23.08.2023 ha visto la convenuta pranzare con l'uomo raffigurato nella foto che viene rammostrata al teste, di cui al documento n. 43 di parte attorea, seduti ad un tavolo del parco pubblico IN IO a
OV (TN). Indichi la teste dove è posizionato il tavolo in cui erano seduti i due
( ; Persona_2
33. Vero che in data 27.07.2023 alle ore 13,30 lei ha visto la convenuta ad un tavolo del parco pubblico IN IO di OV (TN) che, una volta terminato il pasto, si è seduta accanto all'uomo raffigurato nella foto che viene rammostrata al teste, di cui al documento n. 43 di parte attorea ed ha iniziato a baciarlo sulla bocca ( ; Persona_2
34. Vero che in data 27.07.2023 alle ore 14 circa lei ha visto la convenuta e l'uomo raffigurato nella foto che viene rammostrata al teste, di cui al documento n. 43 di attraversare a piedi il parco pubblico IN IO e salire sul poggiolo al primo piano in corrispondenza del bar cha affaccia sul parco dove hanno sostato qualche minuto per baciarsi sulla bocca ( ; Persona_2
pagina 8 di 24 35. Vero che in data 23 agosto 2023 alle ore 13,30 lei ha visto la convenuta ad un tavolo del parco pubblico IN IO di OV (TN) che, una volta terminato il pasto, si è seduta accanto all'uomo raffigurato nella foto che viene rammostrata al teste di cui al documento n. 43 di parte attorea ed ha iniziato a baciarlo sulla bocca ed i due si sono toccati reciprocamente le parti intime;
Persona_2
36. Vero che giovedì 19.10.2023 la convenuta esce dalla Cassa Rurale dove lavora a
OV (TN) Via Perosi n. 4 per la pausa pranzo alle ore 13,05 e si reca a piedi nel locale
“Briciole Food & Drink” in viale Trento a OV (TN), dove ad attenderla c'è il sig.
i due mangiano insieme. Dopo pranzo salgono insieme sulla macchina Persona_13
del signor una Ford C Max targata FE068HH, e si spostano nel parcheggio in ER3
Via LV CO che si trova di fronte al parco pubblico IN IO dove rimangono quattro/cinque minuti ad abbracciarsi ( ); Persona_14 Persona_15
37. Vero che la convenuta e si incontrato giovedì 19.10.2023 poco dopo Persona_13 le ore 17 all'interno del bar “Sunset” di Via Parteli a OV (TN) dove rimangono da soli per circa mezz'ora ( ); Persona_14 Persona_15
38. Vero che in data 17.11.2023 la convenuta alle ore 13,00 incontra Persona_13 presso il bar “Centrale” di Arco (TN) e che terminato il pranzo i due escono dal locale e rimangono insieme per quindici minuti ( ); Persona_14 Persona_15
39. Vero che un collega che collabora con la vi ha informati che Controparte_3
il giorno venerdì 15 dicembre 2023 la convenuta, dopo la cena con i colleghi a Riva Del
Garda (TN), si è recata dalle ore 21.33 sino alle ore 22.56 presso l'abitazione di ER3
a OV (TN) in Via San Giorgio, 43 e vi è rimasta dalle ore 21,33 alle ore
[...]
22,56 ); Persona_14 Persona_15
40. Vero che giovedì 28.12.2023 la convenuta e si incontrano a Persona_13
OV (TN) nell'ora di pranzo. La convenuta esce dalla Cassa Rurale dove lavora a
OV (TN) Via Perosi n. 4 alle ore 13,05 e raggiunge a piedi l'uomo in Viale Trento presso il locale “Panificio Moderno”; consumano il pranzo e poi salgono sull'auto dell' con la quale si spostano nel parcheggio in Via LV CO, davanti al parco ER3
pubblico IN IO, dove rimangono per 5/6 minuti a baciarsi ed abbracciarsi (
[...]
); ER4 Persona_15
pagina 9 di 24 41. Vero che in data 05.01.2024 alle 23,07 la convenuta raggiunge Persona_13
presso la sua abitazione a OV (TN) Via San Giorgio n. 43. I due si intrattengono nell'appartamento fino alle 23,59 quando la convenuta lascia l'immobile dopo aver salutato l' con dei baci sulla bocca ( ); ER3 Persona_14 Persona_15
42. Vero che giovedì 25.01.2024 la convenuta esce dalla Cassa Rurale dove lavora a
OV (TN) Via Perosi n. 4 alle 13,06 e raggiunge a piedi in Viale Persona_13
Trento presso il locale “Panificio Moderno” consumano il pranzo ( Persona_14
); Persona_15
43. Vero che giovedì 25.01.2024 la convenuta esce verso le ore 14 dal locale “Panificio
Moderno” di Viale Trento a OV (TN) e sale sull'auto di una Ford Persona_13
C Max targata FE068HH che va a parcheggiare in Via LV CO, davanti al parco pubblico IN IO, dove i due rimangono dalle 14,09 alle 14,16 a baciarsi ed abbracciarsi ( ); Persona_14 Persona_15
44. Vero che giovedì 01.02.2024, la convenuta esce dalla Cassa Rurale dove lavora a
OV (TN) Via Perosi n. 4 alle 13,06 e raggiunge a piedi in Viale Persona_13
Trento presso il locale “Panificio Moderno” dove pranzano ( Persona_14 ER5
);
[...]
45. Vero che giovedì 01.02.2024 la convenuta esce dal locale “Panificio Moderno” di Viale
Trento a OV (TN) alle 14,10 e sale sull'auto di una Ford C Max Persona_13
targata FE068HH che va a parcheggiare in Via Comel dove rimangono per 5/6 minuti a baciarsi ed abbracciarsi ( ); Persona_14 Persona_15
46. Vero che conferma quanto scritto nella relazione della del Controparte_3
12.03.2024 che viene mostrata al teste ); Persona_14 Persona_15
47. Vero che in data 04 maggio 2023, dopo l'Assemblea straordinaria dei soci della Cassa
Rurale a Riva del Garda (TN), alle ore 21,17 lei era nel parcheggio del supermercato
Eurospeen di OR (TN) a fumare una sigaretta con la convenuta ( Compagni); Tes_4
48. Vero che verso le ore 23,30 del 04 maggio 2023 lei ha ricevuto un messaggio vocale dalla convenuta nel quale quest'ultima la informava che il marito l'aveva vista presso il locale “Vineria Baroldi” di OR (TN) con ” ( ; ER3 Persona_16
pagina 10 di 24 49. Vero che la mansione di consulente della Cassa Rurale attribuita alla convenuta a partire da gennaio 2024 le consente di gestire in via autonoma l'orario di entrata ed uscita dal lavoro (Vittorio Artel, ; Persona_12
50. Vero che l'attore nel mese di febbraio 2024 le ha manifestato la sua volontà di trovare una soluzione lavorativa più vicina alla sua residenza per essere più presente con la figlia ER fin dal tardo pomeriggio ossia dalle ore 18,30/19 ( ); Tes_5
51. Vero che quando l'attore nel mese di febbraio 2024 le ha manifestato la sua volontà di trovare una soluzione lavorativa più vicina alla sua residenza lei gli ha proposto la gestione del distributore sulla Strada Statale 12 in corrispondenza della località S. Ilario a OV
(TN) in Viale Trento oppure del distributore, sempre a OV in Corso Verona n. 121
( ); Testimone_6
52. Vero che il distributore e il bar che gestisce a Dro (TN) l'attore è aperto la domenica mattina dalle 7.00 alle 14.00 nel periodo estivo da maggio a settembre/ottobre ossia nel periodo in cui i turisti, soprattutto di nazionalità tedesca, frequentano la zona del basso
RC ( Persona_2 Parte_3 Parte_4
53. Vero che i messaggi WhatsApp di cui ai documenti n. 50 a n. 96 prodotti dall'attore sono estratti dalla cartella compressa denominata “Report_WA_3498734575.zip” realizzata dal Consulente Tecnico ed inserita quale allegato nella relazione Persona_18 tecnica da quest'ultimo redatta in data 18.07.2024 ( Persona_18
54. Vero che le voci della registrazione di cui al documento n. 129 di parte attrice sono quella di e ( Controparte_1 Parte_1 Persona_8 Persona_2
55. Vero che l'attore aiuta la signora a spostare il mobilio più pesante per Pt_5
consentirle di pulire più agevolmente ) Parte_6
56. Vero che la sorella della convenuta incontra la nipote in occasione del compleanno di quest'ultima e per gli auguri di Natale ( Persona_19
57. Vero che la mamma della convenuta è afflitta da una grave depressione iniziata dopo la morte del marito che la costringe a stare in casa anche per lunghi mesi ( Persona_8
[...] Persona_19
58. Vero che la mamma della convenuta è legata all'attore da un profondo affatto e da una stima reciproca ( Persona_8
pagina 11 di 24 59. Vero che durante l'anno scolastico 2023 è accaduto che l'attore abbia telefonato a per chiedergli di andare a prendere la figlia a scuola perché lui Persona_5 Persona_1
era in ritardo ( ) 60. Vero che la signora si occupa delle Persona_5 Persona_2 pulizie del bar annesso al distributore Eni in Località Lago di Dro quando apre l'attività la mattina ( ; Persona_2
61. Vero che poco prima delle ore 19 il signor comincia a pulire la Parte_1
macchina del caffè del bar che gestisce in Località Lago di Dro ( , Persona_20 [...]
); CP_4
62. Vero che alle ore 19 il signor chiede ai clienti del bar annesso al Parte_1
distributore Eni che gestisce a Dro in località Lago di lasciare il locale perché vuole chiudere l'attività , Persona_20 CP_4
Per_ 63. Vero che il giorno 27 agosto 2024 il signor e la figlia si trovavano al Pt_1
parco di RE dalla tarda mattinata, a pranzo hanno mangiato lì una pizza e si sono intrattenuti fino alle ore 17 ( ) Parte_7
Per_ 64. Vero che il giorno 28 agosto 2024 il signor e la figlia si trovavano al Pt_1
parco di RE nel tardo pomeriggio ossia dalle 17 fino alle ore 18 ( di Testimone_7
RE)
PER PARTE CONVENUTA: “Contraris rejectis, Voglia, in via provvisoria ed urgente ed in via definitiva:
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. affidare la figlia minore in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con Persona_1
collocazione, abitazione e residenza prevalente presso la madre ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione;
3. assegnare l'abitazione sita in Via Dosso Maggiore nr. 7 e identificata tavolarmente in p.ed. 2870 p.m. 3 in P.T 6601 CC RE, alla signora in quanto abitazione CP_1
prevalente della minore, comprensiva di parti comuni, accessioni e pertinenze e con tutto l'arredo ed assegnare al signor il termine di giorni 60 per asportare Parte_1 dall'edificio i beni personalissimi;
pagina 12 di 24 4. disporre che il signor provveda a versare, a titolo di contributo nel Parte_1 mantenimento della figlia la somma di € 250,00, somma da versarsi entro il giorno 05 di ogni mese con bonifico bancario direttamente sul conto della signora e Controparte_1
che la stessa provvederà a comunicare a mezzo Whatsapp, e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T. e ciò sino a quando la minore non sarà economicamente autosufficiente;
5. disporre la facoltà per il signor di vedere e tenere con sé la minore a fine Parte_1
settimana alterni dal venerdì prelevandola direttamente da scuola e riportandola a casa la domenica dopo cena e in ogni caso entro le ore 21.00 oltre che il martedì prelevandola direttamente dalla fine della lezione di danza e/o dal dopo scuola fino al giovedì mattina quando la riaccompagnerà a scuola;
6. disporre la facoltà per il padre di vedere e tenere con sé la figlia minore la metà delle
Vacanze Natalizie (ad anni alterni il Natale ed il Capodanno), e la metà delle Vacanze
Pasquali (ad anni alterni Pasqua e PA) con modalità da concordarsi fra i genitori almeno 30 giorni prima. In caso di eventuali ponti scolastici e/o festività i genitori all'inizio dell'anno scolastico indicheranno le rispettive disponibilità e la minore trascorrerà tali festività alternativamente con la madre e con il padre. La minore trascorrerà con i genitori il giorno dei rispettivi compleanni, fatto salvo il diritto dell'altro genitore a recuperare tale giornata il prima possibile. In ogni caso i genitori dovranno concordare fra loro modalità e tempistiche almeno 30 giorni prima;
7. disporre la facoltà per il padre di vedere e tenere con sé la figlia tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, con modalità da concordarsi tra i genitori entro il 28 febbraio di ogni anno;
8. disporre che i genitori provvedano al pagamento delle spese straordinarie occorrende per la figlia minore nella misura pari al 50% ciascuno, per tali intendendosi quelle indicate nel protocollo adottato dal C.N.F. (doc. 39), in ogni caso tutte da documentarsi e da concordarsi tra i genitori ove superiori ad € 150,00 e da rimborsarsi ogni 3 mesi (30.03 –
30.06 – 30.09 – 30.12 di ogni anno) mediante bonifico bancario sul c/c del genitore anticipatario e ciò sino a quando la figlia non sarà economicamente autosufficiente;
pagina 13 di 24 9. condannare il signor a rimborsare alla signora la somma di € Pt_1 CP_1
53.703,00 provenienti dalla vendita delle azioni Unifarm ricevute in eredità dal padre della resistente e utilizzate per l'acquisto della casa, e la somma di € 10.000,00 della signora d utilizzati per l'attività del signor per un totale di € 63.703,00 da CP_1 Parte_1
versarsi sul conto corrente della resistente;
10. La BMW targata FL548MM di proprietà della ditta individuale rimane Parte_1
in uso esclusivo a così come il ciclomotore 125 targato DM822468 mentre Parte_1
la vettura Renault Megane targata EB094ZY, intestata alla signora rimane Controparte_1
in uso esclusivo della stessa.
11. dichiarare che i coniugi sono economicamente autosufficienti e che nulla richiedono reciprocamente a titolo di mantenimento.
12. Con vittoria di spese e competenze di lite.
In via istruttoria:
- al fine di determinare le capacità economico/reddituali/patrimoniali del signor
[...]
si chiede che il Tribunale voglia ordinare ex art. 210 c.p.c., la produzione in Pt_1
giudizio di tutti i c/c, nonché conti, depositi, polizze assicurative, titolo e/o strumenti finanziari di qualsiasi natura intestati o cointestato o comunque riconducibili al ricorrente sia relativi a posizione in Italia che in Egitto;
- sempre al fine di determinare le capacità economico/reddituali/patrimoniale del signor si chiede che il Tribunale voglia ordinare ex art. 204 c.p.c. l'assunzione c.d. Parte_1 delegata dei documenti bancari e di ogni altro documento relativo all'acquisto, anche per mezzo di eredità, di beni immobili da parte del signor e l'eventuale destinazione Pt_1
degli stessi presso le autorità e gli uffici competenti egiziani.
- disporre l'accertamento sul patrimonio e sul reddito del ricorrente mediante CTU o mediante indagine della Guardia di Finanza;
Ammettersi prova per testi ed interpello sulle seguenti circostanze:
1) Vero che la signora a far data dall'ottobre 2020 riferiva a parenti ed Controparte_1
amici dei comportamenti del signor in particolare le liti e i continui e protratti Pt_1 silenzi palesando l'intolleranza della convivenza ( Tes_3 Persona_8
); Persona_19
pagina 14 di 24 2) Vero che la signora a far data dall'anno 2021 riferiva i continui Controparte_1
cambiamenti di umore del signor che intervallava comportamenti apatici nei Pt_1
confronti della moglie ad atteggiamenti di cura e rispetto e litigi e scenate per la gelosia
( ); Tes_3 Persona_8 Persona_19
3) Vero che la signora nel corso dell'anno 2022 riferiva di continui litigi Controparte_1 con il marito e delle scenate di gelosia di quest'ultimo ( Tes_3 Persona_8
, ;
[...] Persona_19 Tes_4 Persona_16
4) Vero che la signora negli anni 2021, 2022, 2023 comunicava ad amici Controparte_1
e parenti di essere controllata e sorvegliata dal marito ( Tes_3 Persona_8
, ;
[...] Persona_19 Tes_4 Persona_16
5) Vero che il signor nell'ottobre 2021, utilizzando prima il cellulare della Parte_1
moglie e poi altre utenze telefoniche chiamava il signor proferendo minacce Persona_21
e ingiurie ( ; Persona_21
6) Vero che nel mese di maggio 2023 la signora e il signor CP_1 Persona_13
avevano un rapporto di amicizia e di conoscenza ( ; Persona_13
7) Vero che il signor ha sottoposto a monitoraggio la signora Parte_1 [...]
già dal maggio 2023 (dott. ); CP_1 Persona_9
8) Vero che la signora all'agosto 2023 è in cura da una psicologa (dott.ssa Sonia CP_1
Schettino);
9) Vero che i pomeriggi dal lunedì al venerdì durante le giornate di scuola dalle ore 17.30 la minore è con la madre ( Persona_1 Tes_3 Persona_8 Persona_19
, , ;
[...] Controparte_5 Persona_4
10) Vero che tutti i sabati dalla mattina alla sera la minore è in compagnia della Persona_1
madre ( , , Tes_3 Persona_8 Persona_19 Controparte_5
); CP_6
pagina 15 di 24 11) Vero che il signor lavora dal lunedì al sabato dal mattino alle 07.00/8:30 fino Pt_1
alla sera alle 20.00/21.00 e la domenica dalle 08.00 alle14.00/15.00 ( Tes_3
, , ; Persona_8 Persona_19 Controparte_5 Persona_2
12) Vero che i pomeriggi dal lunedì al venerdì durante i giorni scolastici, dopo le ore 17.30, la signora si occupa dei compiti scolastici con , dei lavori di casa, di CP_1 Persona_1
fare la spesa e di preparare la cena ( Tes_3 Persona_8 Persona_19
);
[...]
13) Vero che la signora compra il vestiario per la figlia ( Controparte_1 Tes_3
, ); Persona_8 Persona_19 Controparte_5
14) Vero che la signora si occupa di organizzare e prenotare le attività per Controparte_1
la figlia minore , Persona_1 Tes_3 Persona_8 Persona_19
); Controparte_5
15) Vero che la signora arriva in ritardo al turno di reperibilità settimanali Controparte_1
previsto tutti i mercoledì alle ore 20.00 della Croce Rossa di RE ( , Tes_8 Tes_9
;
[...]
16) Vero che la signora terminate le riunioni settimanali della Croce Controparte_1
Rossa di RE rientra a casa ( , ; Tes_8 Testimone_9
17) Vero che la signora partecipa raramente agli eventi conviviali con i Controparte_1
soccorritori della Croce Rossa di RE ( , ; Tes_8 Testimone_9
18) Vero che la signora ha venduto le azioni Unifarm, ricevute in eredità Controparte_1 dal padre, e ha utilizzato il denaro ricavato pari ad € 53.703,00 per l'acquisto della casa sita in Via Dosso Maggiore nr. 7 RE ( ). Persona_8 Persona_19
PER L'INTERVENUTO P.M.: “Conclude chiedendo la conferma delle statuizioni di cui all'ordinanza d.d. 20.9.2024”
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 16 di 24 Con ricorso per la separazione giudiziale d.d. 23.4.2024, ha adito il Parte_1
Tribunale di OV al fine di ottenere la pronuncia di separazione dalla coniuge CP_1 con addebito a quest'ultima, chiedendo: l'assegnazione della casa coniugale in
[...]
comproprietà; l'affidamento condiviso della figlia minore , con collocazione Persona_1
prevalente presso di sé; un assegno mensile per il mantenimento a favore della figlia minore di € 250,00; il rimborso del 50% delle spese straordinarie;
l'addebito della separazione alla moglie e il risarcimento del danno conseguente.
A sostegno delle proprie domande l'attore ha dedotto: di essersi unito in matrimonio con la signora in data 19.8.2008 in Il Cairo ( Egitto ) – matrimonio trascritto presso il CP_1
comune di RE - in regime di comunione dei beni;
che dall'unione è nata la figlia il 14.08.2017 a Cles (TN); di lavorare gestendo un distributore ENI con un Persona_1 reddito nell'anno 2022 di € 10.219,00; che la signora dipendente presso la Cassa CP_1
Rurale Alto Garda – OV con un reddito annuale di circa € 30.000,00; che la casa coniugale è in comproprietà dei coniugi e sulla stessa grava un mutuo ipotecario contratto con la Cassa Rurale di OR – RE con rata mensile di € 730,00; che il fallimento dell'unione è riconducibile all'infedeltà della sig.ra di cui prendeva CP_1
consapevolezza a far data dal 5 maggio 2023.
Con comparsa dd. 11 luglio 2024 si è costituita in giudizio la signora non CP_1
opponendosi alla pronuncia di separazione personale dei coniugi, ma contestando i fatti posti a fondamento della domanda di addebito, in particolare deducendo una crisi familiare pregressa, opponendosi alla richiesta dell'attore di collocazione prevalente presso di sé della figlia minore e chiedendo il collocamento della minore presso la madre e l'assegnazione alla stessa della casa coniugale e un assegno di mantenimento da parte del padre per la figlia di € 250,00 (50% delle spese straordinarie).
All'udienza dell'11 settembre 2024, i coniugi sono comparsi davanti al Giudice, il quale, esperito senza esito il tentativo di conciliazione, emessi provvedimenti provvisori, ha pagina 17 di 24 respinto le richieste istruttorie delle parti e fissato per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa l'udienza del 12 marzo 2025.
A tale udienza le parti hanno precisato le conclusioni come indicate in epigrafe.
1. Domanda di separazione.
La domanda di separazione versata in causa dall'attore, alla quale la convenuta ha sostanzialmente aderito, deve trovare accoglimento.
Invero, tenuto conto di quanto narrato negli atti delle parti, della domanda di addebito formulata dall'attore, deve ritenersi che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e non possa più proseguire.
2. Domanda di addebito .
L'attore ha formulato domanda di addebito allegando, quale causa del fallimento dell'unione, una relazione extraconiugale della moglie, da lui scoperta nel maggio 2023.
Con riferimento alla violazione dell'obbligo di fedeltà la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile
(Cass. 12 aprile 2006 n 8512 ; 12 giugno 2006 n.13592; 19 settembre 2006 n. 20256 ; 7 dicembre 2007 n.25618.
Da queste premesse deriva che sulla parte, la quale richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge, grava l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento di questi ai doveri che derivano dal matrimonio, e sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ( cfr. Cass. 27 giugno 2006 n. 14840;
Cass. 11 giugno 2005 n.12383); ma che, laddove la ragione dell'addebito sia costituita dall'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, questo comportamento, se provato, fa presumere che abbia reso la convivenza intollerabile, sicché, da un lato, la parte che lo ha allegato ha interamente assolto l'onere della prova per la parte su di lei gravante, e dall'altro pagina 18 di 24 la sentenza che su tale premessa fonda la pronuncia di addebito è sufficientemente motivata. la Corte poi ha costantemente chiarito (v., oltre alle sentenze già citate, Cass. 20 aprile 2011 n.9074) che la regola appena ricordata viene meno quando si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale. In tal caso trovano peraltro applicazione le comuni regole in tema di onere della prova, per cui (art. 2967 cpv.) chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (nella specie, dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza) deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà.
Nel caso in questione, l'attore ha assolto l'onere probatorio su di lui gravante provando la relazione extraconiugale intrattenuta dalla signora in data antecedente alla CP_1
proposizione del ricorso.
La prova è costituita dalla relazione investigativa di “ dd. 12.03.2024 Controparte_3
relativa al periodo tra il 19.10.2023 al 01.02.2024 con foto allegate, dalla quale emerge che la sig.ra intratteneva una relazione adulterina con un suo collega. Eloquenti sul CP_1
punto sono le foto, allegate alla relazione, che la ritraggono in atteggiamenti affettuosi
(baci) con una persona diversa dal coniuge, tale Persona_13
A ciò si aggiunga che la convenuta non ha contestato l'esistenza della relazione extraconiugale.
Quanto alle circostanze dedotte dalla stessa relative a risalenti momenti di difficoltà della coppia (nell'anno 2015 e 2020), lungi dal dimostrare una crisi coniugale già irreversibilmente in atto, tanto che nel 2017 nasce la figlia, indicano piuttosto la volontà della convenuta di conservare il rapporto coniugale e di superare i problemi di coppia.
Conclusivamente la domanda di addebito va accolta.
3. Affidamento figli minori
pagina 19 di 24 Non c'è contestazione tra le parti in merito all'affidamento condiviso della figlia minore a entrambi i genitori.
La questione controversa è invece relativa al collocamento prevalente della stessa.
Infatti, entrambi chiedono il collocamento presso di sé.
Ritiene il Collegio che, nell'interesse della figlia minore, vada disposto il suo collocamento prevalente presso la madre e questo sia in ragione del sesso e dell'età della bambina (7 anni), elementi che indicano l'importanza di preservare il suo legame con la figura materna, sia in considerazione del radicamento della signora sul territorio e della CP_1
conseguente rete amicale e familiare su cui la stessa, per ovvie ragioni, può contare e mettere a disposizione della figlia.
Quanto ai tempi di permanenza e frequentazione tra padre e figlia si dispone : il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola fino a lunedì mattina quando l'accompagnerà a scuola ( o presso la madre se non vi
è scuola) nonché tutte le settimane dal martedì all'uscita di scuola fino a giovedì mattina quando l'accompagnerà a scuola ( o presso la madre quando non vi è scuola). La minore inoltre trascorrerà con ciascun genitore metà vacanze natalizie e pasquali alternando con ciascun di loro di anno in anno Natale e Capodanno e Pasqua e PA e tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive (i periodi di vacanza estiva andranno concordati entro il 15 di maggio di ogni anno).
4. Assegnazione casa coniugale
La casa coniugale sita in RE (TN) Via Dosso Maggiore n. 7 B è assegnata alla signora n quando collocataria della figlia minore . CP_1
5. Contributo al mantenimento della figlia minore .
Come noto ciascun genitore deve contribuire al mantenimento dei figli in proporzione alle proprie risorse economiche e il giudice può stabilire un assegno periodico per realizzare il principio di proporzionalità tenendo conto dei parametri di cui all'art. 337 ter c.c.
pagina 20 di 24 Quanto alle condizioni economiche delle parti risulta che, come sopra già detto i coniugi sono comproprietari della casa familiare, per il cui acquisto, risalente al 2016 i coniugi hanno contratto un mutuo per l'importo di euro 200.000 ( 300 rate previste ) .
La signora è lavoratrice dipendente presso un istituto bancario e percepisce un CP_1
reddito mensile di circa 2000,00 euro mensili ( 30.000 annui) ; il signor gestisce Per_22
un distributore di carburante a Dro e ha di recente preso in gestione un Bar. Il reddito da lui dichiarato per l'anno 2022 risulta pari a euro 10.291,00 . Lo stesso ha dichiarato di avvalersi per la gestione delle sue attività di una lavoratrice intermittente .
Va posto in evidenza che l'attore ha offerto all'udienza del 11 settembre 2024 (in maniera del tutto specularmente all'offerta conciliativa della convenuta) di acquistare la quota della casa coniugale della signora facendosi carico per intero del residuo mutuo e CP_1
rimborsando alla stessa quanto da lei anticipato per l'acquisto dell'abitazione ( circa 53.000 euro), oltre alla metà delle rate di mutuo già versate, e questo dopo aver addirittura richiesto un assegno di mantenimento in proprio favore ( domanda poi rinunciata ) ed aver sostenuto sostanzialmente nei propri atti che il fulcro economico della famiglia era la signora
CP_1
Tale comportamento, per quel che in questa sede rileva, disvela il fatto che è in grado di accedere a risorse economiche maggiori rispetto a quelle dichiarate.
Alla luce di quanto fin qui rappresentato e tenuto conto dei parametri di cui all'art. 337 quater c.c. si stima congruo fissare a carico di un assegno di mantenimento Parte_1
per la figlia, di euro 150.00 mensili. Detto importo dovrà da lui essere versato in favore della signora entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutata annualmente su base CP_1
ISTAT.
Le spese straordinarie necessarie per la figlia minore, da individuarsi secondo le linee guida
CNF, saranno sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore .
pagina 21 di 24 L'assegno unico e ogni altro provvidenza pubblica e privata per la minore e/o per il nucleo familiare verranno percepiti dalla signora (cfr. Cass. Civ. n. 4672/2025). La CP_1
detrazione fiscale per la figlia minore sarà ripartita tra i genitori al 50% .
6. Domanda risarcimento del danno
Il ricorrente ha formulato domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali patiti a causa dell'adulterio della moglie e delle sue modalità, domanda da ritenersi ammissibile secondo il nuovo disposto dell'art. 473-bis c.p.c.
Per giurisprudenza consolidata perché possa sussistere una responsabilità risarcitoria, non è sufficiente l'accertamento della violazione del dovere di fedeltà, ma sarà necessaria la prova del danno e del nesso causale tra la violazione e il danno che, per essere rilevante, non potrà consistere nella sola sofferenza psichica causata dall'infedeltà e dalla percezione dell'offesa che ne deriva – obbiettivamente insita nella violazione dell'obbligo di fedeltà – di per sé non risarcibile costituendo pregiudizio derivante da violazione di legge ordinaria, ma dovrà concretizzarsi nella compromissione di un interesse costituzionalmente protetto.
Evenienza che può verificarsi in casi e contesti del tutto particolari, ove si dimostri che l'infedeltà, per le sue modalità e in relazione alla specificità della fattispecie, abbia dato luogo a lesione della salute del coniuge (lesione che dovrà essere dimostrata anche sotto il profilo del nesso di causalità). Ovvero ove l'infedeltà per le sue modalità abbia trasmodato in comportamenti che, oltrepassando i limiti dell'offesa di per sé insita nella violazione dell'obbligo in questione, si siano concretizzati in atti specificamente lesivi della dignità della persona, costituente bene costituzionalmente protetto. (cfr. Cass. Civ. n. 18853/2011).
Orbene, nel caso di specie, le modalità della violazione del dovere di fedeltà da parte della convenuta, come risultanti dagli atti, hanno caratteristiche tali da non oltrepassare i limiti dell'offesa di per sé insita nella violazione del suddetto obbligo.
Pertanto, la domanda va respinta.
7. Domande inammissibili
pagina 22 di 24 Sono da dichiararsi inammissibili tutte le altre domande versate in causa dalle parti.
Questo tribunale, infatti, aderisce all'orientamento secondo il quale non sono proponibili in sede di separazione e divorzio domande soggette al rito ordinario in quanto la specialità del rito di tali giudizi e le limitazioni del potere del giudice di emettere unicamente quei provvedimenti che, per la loro natura alimentare ed assistenziale e per essere strettamente collegate e consequenziali alla pronuncia sullo status, soli possono giustificare la trattazione e la decisione con il rito speciale camerale , non consentono la giudice la trattazione e la decisione di domande soggette al rito ordinario ( cass. civ. sez. I 17.1.2005
n. 10356; cass. civ. 19.1.2005 n.1084 ; cass. civ. 9915/2007 ).
8. Spese di lite
In considerazione della parziale reciproca soccombenza, si dispone la totale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di OV, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
1. pronuncia la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1 CP_1
uniti in matrimonio il 19.08.2008 in Il Cairo (Egitto) – matrimonio trascritto
[...]
nel Registro dello Stato Civile al n. 12 parte II Serie C Anno 2008 nel Comune di
RE-, con addebito a carico di Controparte_1
dispone
l'invio di copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e gli altri incombenti di legge .
2. La figlia minore è affidata in maniera condivisa a entrambi i genitori, con Persona_1
collocamento prevalente presso la madre con l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione;
2.1. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola fino a lunedì mattina quando l'accompagnerà a scuola pagina 23 di 24 ( o presso la madre se non vi è scuola) nonché tutte le settimane dal martedì all'uscita di scuola fino a giovedì mattina quando l'accompagnerà a scuola ( o presso la madre quando non vi è scuola). La minore inoltre trascorrerà con ciascun genitore metà vacanze natalizie e pasquali alternando con ciascun di loro di anno in anno Natale e Capodanno e Pasqua e PA e tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive( i periodi di vacanza estiva andranno concordati entro il 15 di maggio di ogni anno).
3. La casa coniugale sita in RE (TN) Via Dosso Maggiore n. 7 B è assegnata alla signora n quando collocataria della figlia minore . CP_1
4. Il sig. corrisponderà alla signora a titolo di contributo al Pt_1 CP_1 mantenimento della figlia minore l'importo mensile di euro 150 mensili . Detto importo dovrà da lui essere versato in favore della signora entro il giorno 5 di ogni CP_1
mese e rivalutato annualmente su base ISTAT.
5. Gli eventuali assegni unico e/o regionale al nucleo familiare, quelli familiari e ogni altra diversa erogazione finalizzata a far fronte ai bisogni della figlia o del nucleo presso cui costei è prevalentemente collocata
6. La detrazione fiscale per la figlia minore sarà ripartita tra i genitori al 50% .
7. Le spese straordinarie necessarie per la figlia minore, da individuarsi secondo le linee guida CNF, saranno sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore .
8. Respinge la domanda di risarcimento del danno formulata dall'attore.
9. Dichiara inammissibili le altre domande versate in causa dalle parti.
10. Spese compensate.
Così deciso in ROVERETO nella camera di consiglio del 10.4.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Mariateresa Dieni dott. Giulio Adilardi
pagina 24 di 24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVERETO
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone di
Dott. Giulio Adilardi Presidente
Dott. Mariateresa Dieni Giudice Relatore
Dott. Giulia Paoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 302/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ZENATTI BARBARA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in via Arco, n.27 38074 Dro
Italia, presso il difensore avv. ZENATTI BARBARA
RICORRENTE/ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
CESCATTI ELISABETTA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via Castel Palt, 3
38065 OR, presso il difensore avv. CESCATTI ELISABETTA
RESISTENTE/CONVENUTO
con l'intervento di sede CP_2
pagina 1 di 24 OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE:
1.Dichiarare la separazione personale tra e Parte_1
Controparte_1
2. Pronunciare l'addebito della separazione in capo a Controparte_1
3. Affidare la figlia minore in modo condiviso ad entrambi i genitori i quali Persona_1
continueranno ad esercitare di comune accordo la responsabilità genitoriale.
4. Assegnare la casa familiare identificata tavolarmente p.ed. 2870 p.m. 3 in P.T. 6601 C.C.
RE sita in via Dosso Maggiore n. 7 B con le relative parti comuni, accessioni e pertinenze e con tutti gli arredi, corredi ed accessori al padre presso il quale Parte_1
la figlia è prevalentemente collocata, disponendo che la convenuta asporti Controparte_1
dalla casa, dalla cantina e dal garage tutti i suoi effetti personali entro il termine di due mesi.
5. Stabilire che la figlia minore avrà collocazione prevalente presso il padre e Persona_1
che la madre la tenga con sé secondo il seguente protocollo:
A. durante l'anno scolastico (dall'inizio della scuola a settembre al termine della scuola a giugno):
- a fine settimana alternati dal sabato mattina dalle ore 9,00 quando la madre andrà a prendere a casa del padre, fino alla domenica quando la madre la porterà a casa Persona_1
del padre alle 18,30;
- infrasettimanalmente dal martedì alle 18,15 quando la madre andrà a prendere la figlia a
OR (TN) dopo la lezione di danza oppure, in mancanza della lezione, andrà a prenderla a casa del padre, fino al giovedì mattina quando la madre la porterà a scuola;
B. durante il periodo estivo di vacanza
- a fine settimana alternati dal sabato mattina dalle ore 9,00 quando la madre andrà a prendere a casa del padre, fino alla domenica quando la madre la porterà a casa Persona_1
del padre alle 18,30;
- infrasettimanalmente dal martedì pomeriggio quando la madre andrà a prendere ER
alle 17,30 presso il Leno Center a OV (TN) od altro centro estivo, oppure in
[...]
pagina 2 di 24 mancanza, a casa del padre, fino al giovedì mattina alle 7,40 quando la madre porterà la figlia presso il Leno Center od altro centro estivo frequentato o, in mancanza, a casa del padre;
C. durante le vacanze di Natale
- il 25 e il 26 dicembre starà alternativamente con la madre e con il padre, Persona_1
iniziando con il padre il 25.12.2024 e con la madre il 26.12.2024. La madre andrà a prendere la figlia a casa del padre alle 10,00 e la riporterà alle 20,00 dopo cena.
- trascorrerà l'ultimo giorno dell'anno e capodanno alternativamente con il Persona_1
padre e con la madre, iniziando il 31.12.2024 – 01.01.2025 con il padre. Quando trascorrerà il fine anno con la madre, quest'ultima andrà a prendere la figlia alle ore 9,00 del 31 dicembre a casa del padre e la riporterà a casa alle ore 20,00 dell'1 gennaio dopo cena.
D. durante le vacanze di Pasqua
- i giorni di Pasqua e PA verranno trascorsi con la madre e con il padre ad anni alterni iniziando con Pasqua 2025 presso la madre e PA 2025 presso il padre. La madre andrà a prendere a casa del padre alle ore 9,00 e la riporterà alle 20,00 Persona_1
dopo cena.
E. vacanze estive
- durante le vacanze estive i genitori terranno con sé per un periodo di due Persona_1
settimane, anche continuative, con possibilità di scelta entro il 30 aprile di ogni anno iniziando con la madre per le prossime vacanze estive. I genitori si impegnano ad avvisare l'altro, anche tramite messaggio WhatsApp, del luogo in cui si trova la figlia ed a consentire alla stessa un contatto telefonico giornaliero con l'altro genitore dopo la cena.
F. compleanno dei genitori e di - starà con il padre o con la madre Persona_1 Persona_1
nel giorno dei rispettivi compleanni. La madre nel giorno del suo compleanno potrà andare a prendere a casa del padre nell'orario che comunicherà almeno due giorni Persona_1
prima e la riporterà alle 20,00 dopo cena.
- l'organizzazione dei festeggiamenti per il compleanno di sarà scelta Persona_1
alternativamente dai genitori, iniziando con la madre per quello del 2024.
6. Disporre a carico della madre a titolo di concorso per il mantenimento Controparte_1 della figlia un assegno mensile pari ad € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) Persona_1
pagina 3 di 24 mediante accredito entro il giorno cinque di ogni mese sul conto corrente intestato a
[...]
le cui coordinate IBAN verranno dallo stesso indicate tramite messaggio email Pt_1 all'indirizzo della convenuta fino a quando la figlia non sarà Email_1
economicamente autosufficiente. Detto importo sarà rivalutato annualmente, automaticamente e senza necessità di messa in mora, secondo gli indici ISTAT nazionali.
7. Disporre la regolamentazione delle spese straordinarie al 50% a carico di ciascun genitore secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dal C.N.F. nella seduta del
14.07.2017 incluse le modalità di rimborso al genitore anticipatario (la cui comunicazione dovrà pervenire agli indirizzi mail e . Email_2 Email_1
L'assegno unico universale per i figli a carico viene attribuito interamente al padre,
l'assegno unico provinciale alla madre, le deduzioni fiscali per i figli a carico al 50%.
8. La BMW targata FL548MM di proprietà della ditta individuale (P.IVA Parte_1
) rimane a il ciclomotore 125 targato DM822468 rimane in P.IVA_1 Parte_1
uso a la vettura Renault Megane targata EB094ZY rimane in uso a Parte_1
Controparte_1
9. Accertare e dichiarare che la violazione da parte della convenuta dell'obbligo alla fedeltà di cui all'art. 143, II comma, c.c. ha cagionato all'attore una lesione della salute e/o un'offesa alla dignità e/o un'offesa all'onore e per l'effetto condannare la stessa al risarcimento del danno non patrimoniale patito da nella misura di euro Parte_1
15.000,00 (quindicimila/00) o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda.
10. Condannare la convenuta al rimborso delle spese sostenute dall'attore per l'attività svolta dalla pari ad euro 5.690,00 Controparte_3
(cinquemilaseicentonovanta/00), o nella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda.
Condannare alla rifusione delle spese e competenze di causa. Controparte_1
In via istruttoria:
Si precisano le conclusioni come nel ricorso per la separazione giudiziale dei coniugi di data 23.04.2024, come nella memoria ex art. 473-bis.17, primo comma, c.p.c. di data pagina 4 di 24 22.07.2024 e come nella memoria ex art. 473-bis.17, terzo comma, c.p.c. di data
05.09.2024, qui nuovamente precisate: si contesta la produzione documentale della convenuta di cui ai documenti n. 26 – 27 – 28 -
29 – 30 – 31 – 32 – 34 in quanto sono prive di qualsiasi valore probatorio le conversazioni
WhatsApp estratte dall'utenza telefonica e prodotte mediante copia.
Si contesta la produzione del documento n. 33 in quanto prodotto mediante copia.
Si chiede che venga dichiarata l'inutilizzabilità dei documenti sopra indicati con espunzione degli stessi dal fascicolo di causa.
Si chiede che il Giudice Voglia ordinare ai sensi dell'art. 210 c.p.c. alla convenuta l'esibizione dei pagamenti eseguiti per il pagamento dell'IMU sugli immobili oggetto di successione ereditaria (p.ed. 2343 in P.T. 4791 C.C. RE, p.ed. 1803 in P.T. 3560
C.C. RE) dal 2016 fino allo scioglimento della comunione dei coniugi. Si chiede che il Giudice Voglia di ordinare ai sensi dell'art. 210 c.p.c. alla convenuta l'esibizione degli estratti conto/movimentazioni relative al deposito a risparmio nominativo n.
00095262.
Si chiede di ammettere prova per testi sulle seguenti circostanze:
1. Vero che dal marzo del 2019 fino al marzo 2020 quando i coniugi hanno gestito insieme il distributore ENI in Località Lago a Dro (TN) la convenuta apriva tutte le mattine il distributore alle ore 7,00 ed era il padre che svegliava, dava la colazione, lavava e portava la figlia all'asilo nido ( ; Persona_2
2. Vero che negli anni in cui ha frequentato la scuola materna a Persona_3
RE (TN) era il padre che la accompagnava la mattina ( Persona_4 [...]
); Tes_1 Persona_5
3. Vero che negli anni 2020-2021, 2021-2022 e 2022-2023 quando Persona_3
ha frequentato la scuola materna era il padre che partecipava agli incontri con gli insegnanti
( ; Testimone_1
4. Vero che quando era necessario che lasciasse la scuola materna Persona_3
prima della fine della giornata era il padre che andava a prenderla ( Persona_2 [...]
; Tes_1
pagina 5 di 24 5. Vero che negli anni 2020-2021, 2021-2022 e 2022-2023 quando Persona_3
ha frequentato la scuola materna era il padre che nel mese di luglio, quando l'istituto non effettuava il servizio del posticipo, partiva verso le 15,30 da Dro (TN) per andare a prendere la figlia a RE a scuola alle 16,30 ( ; Persona_2
6. Vero che nel mese di agosto degli anni 2020, 2021 e 2022 quando la scuola materna era chiusa, andava con il padre al lavoro a Dro (TN) presso il distributore Persona_3
( ; Parte_2 Parte_3 Parte_4
7. Vero che è l'attore che da settembre 2023 accompagna la mattina Persona_3
presso la scuola primaria di RE ( ); Persona_4 Tes_2 Persona_5
8. Vero che tutti i martedì durante il periodo scolastico alle ore 15,00 parte Parte_1
da Dro (TN) per andare a RE (TN) a prendere la figlia a scuola ( Persona_2
; Tes_2
9. Vero che tutti i martedì durante il periodo scolastico alle ore 17,00 porta Parte_1
la figlia alla scuola di danza a OR;
Persona_1 Tes_2
10. Vero che durante le vacanze di Natale del 2022 e 2023 nei giorni in cui è Persona_1 stata accudita dalla babysitter è il padre che l'ha lavata, le ha fatto fare colazione e l'ha vestita prima dell'arrivo di ( ); Persona_6 Persona_7
11. Vero che durante le vacanze natalizie dell'anno 2021 ed in quelle del 2022, quando non c'era la babysitter, il padre lavava la figlia, la vestiva e la portava con sé a Dro al lavoro verso le 10,30/11, poi mangiava insieme a lei e la riportava alle 17 a casa (
[...]
; Parte_2 Parte_3 Parte_4
12. Vero che durante le vacanze di Pasqua dell'anno 2023 nei giorni in cui è Persona_1 stata accudita dalla babysitter è il padre che l'ha lavata, le ha fatto fare colazione e l'ha vestita prima dell'arrivo di ( ); Persona_6 Persona_7
13. Vero che quando è ammalata è il padre che sta a casa con lei tutto il giorno Persona_1
( ); Persona_2 Persona_7
14. Vero che quando non va a scuola per uno sciopero degli insegnanti o dei Persona_1
trasporti è il padre che sta con lei tutto il giorno ( ); Persona_2 Persona_7
15. Vero che il giorno 28 dicembre 2023 il padre ha portato a casa della nonna Persona_1
materna alle 8,00 e poi è andato a riprenderla alle 13,30 per portarla con sé a Dro (TN) al pagina 6 di 24 distributore dove sono rimasti fino alle 16,30 ( Persona_2 Parte_3
; Parte_4 Persona_8
16. Vero che il 29 dicembre 2023, giorno della partenza della famiglia per Londra, ER
è andata con il padre a Dro (TN) al distributore dove sono rimasti fino alle 13,00
[...]
(Monica Sartorelli Franca Camelia Leoni, ; Parte_4
17. Vero che nelle giornate di giovedì e venerdì 28 e 29 marzo 2024 quando Persona_3
è stata con la nonna materna tutto il giorno è il padre che l'ha accompagnata la
[...] mattina presso la sua abitazione;
Persona_8
18. Vero che è sempre felice di stare con il padre del quale apprezza i Persona_3
modi gentili con cui la tratta ( ; Persona_8
19. Vero che è una persona dai modi sempre cortesi che non alza la voce Parte_1
nemmeno quando discute con qualcuno;
Persona_8
20. Vero che si agita quando la madre urla ( ; Persona_1 Persona_8
21. Vero che quando le parti devono parlare fra di loro è necessario che la piccola ER
venga collocata presso la nonna materna o con la babysitter perché non senta le urla
[...]
della mamma;
Persona_8
22. Vero che l'attore ha con la suocera un rapporto di affetto e di fiducia reciproca (
[...]
; Persona_8
23. Vero che l'attore ha insistito affinchè la suocera andasse in estate in vacanza con lui, la Per_ moglie e la piccola nel giugno del 2018 in Toscana, nel giugno 2021 a Iesolo e nel luglio 2022 a Sirolo;
Persona_8
24. Vero che la signora sta aiutando l'attore a preparare la Persona_8 documentazione necessaria a consentire l'ingresso della mamma di quest'ultimo in Italia
( ; Persona_8
25. Vero che l'8 maggio 2023 quando ha sentito al telefono l'attore lo ha rimproverato per aver seguito la macchina della moglie a OR (TN) qualche sera prima fino al locale
“Vineria Baroldi” ( ; Tes_3
26. Vero che quando lei ha sentito al telefono l'attore l'8 maggio 2023 quest'ultimo era in evidente stato di agitazione ( ; Tes_3
pagina 7 di 24 27. Vero che lei ha consigliato all'attore il nominativo di uno psicologo a cui il ricorrente potesse rivolgersi per comprendere perché avesse seguito l'auto della moglie a OR (TN) in data 04 maggio 2023 ( ; Tes_3
28. Vero che l'attore si è rivolto a lei nel mese di maggio 2023 per comprendere le ragioni per cui in data 04 maggio 2023 avesse seguito l'auto della moglie a OR (dott. Per_9
);
[...]
29. Vero che quando l'attore si è rivolto a lei nel mese di maggio 2023 era in un evidente stato di confusione ed agitazione. Indichi il teste lo stato emotivo in cui si trovava l'attore
(dott. ); Persona_9
30. Vero che il parcheggio pubblico che si trova a OV (TN) sulla Via S. CO è utilizzato anche dai clienti della Cassa Rurale nella filiale di Via Perosi n. 4 ( ER0
, , ;
[...] Persona_11 Persona_12
31. Vero che l'uomo con cui la convenuta ha pranzato presso il parco IN IO nei giorni 27.07.2023 e 23.08.2023 è quello raffigurato nella foto che viene rammostrata al teste di cui al documento n. 43 di parte attorea ( ; Persona_2
32. Vero che alle ore 13,30 dei giorni 27.07.2023 e 23.08.2023 ha visto la convenuta pranzare con l'uomo raffigurato nella foto che viene rammostrata al teste, di cui al documento n. 43 di parte attorea, seduti ad un tavolo del parco pubblico IN IO a
OV (TN). Indichi la teste dove è posizionato il tavolo in cui erano seduti i due
( ; Persona_2
33. Vero che in data 27.07.2023 alle ore 13,30 lei ha visto la convenuta ad un tavolo del parco pubblico IN IO di OV (TN) che, una volta terminato il pasto, si è seduta accanto all'uomo raffigurato nella foto che viene rammostrata al teste, di cui al documento n. 43 di parte attorea ed ha iniziato a baciarlo sulla bocca ( ; Persona_2
34. Vero che in data 27.07.2023 alle ore 14 circa lei ha visto la convenuta e l'uomo raffigurato nella foto che viene rammostrata al teste, di cui al documento n. 43 di attraversare a piedi il parco pubblico IN IO e salire sul poggiolo al primo piano in corrispondenza del bar cha affaccia sul parco dove hanno sostato qualche minuto per baciarsi sulla bocca ( ; Persona_2
pagina 8 di 24 35. Vero che in data 23 agosto 2023 alle ore 13,30 lei ha visto la convenuta ad un tavolo del parco pubblico IN IO di OV (TN) che, una volta terminato il pasto, si è seduta accanto all'uomo raffigurato nella foto che viene rammostrata al teste di cui al documento n. 43 di parte attorea ed ha iniziato a baciarlo sulla bocca ed i due si sono toccati reciprocamente le parti intime;
Persona_2
36. Vero che giovedì 19.10.2023 la convenuta esce dalla Cassa Rurale dove lavora a
OV (TN) Via Perosi n. 4 per la pausa pranzo alle ore 13,05 e si reca a piedi nel locale
“Briciole Food & Drink” in viale Trento a OV (TN), dove ad attenderla c'è il sig.
i due mangiano insieme. Dopo pranzo salgono insieme sulla macchina Persona_13
del signor una Ford C Max targata FE068HH, e si spostano nel parcheggio in ER3
Via LV CO che si trova di fronte al parco pubblico IN IO dove rimangono quattro/cinque minuti ad abbracciarsi ( ); Persona_14 Persona_15
37. Vero che la convenuta e si incontrato giovedì 19.10.2023 poco dopo Persona_13 le ore 17 all'interno del bar “Sunset” di Via Parteli a OV (TN) dove rimangono da soli per circa mezz'ora ( ); Persona_14 Persona_15
38. Vero che in data 17.11.2023 la convenuta alle ore 13,00 incontra Persona_13 presso il bar “Centrale” di Arco (TN) e che terminato il pranzo i due escono dal locale e rimangono insieme per quindici minuti ( ); Persona_14 Persona_15
39. Vero che un collega che collabora con la vi ha informati che Controparte_3
il giorno venerdì 15 dicembre 2023 la convenuta, dopo la cena con i colleghi a Riva Del
Garda (TN), si è recata dalle ore 21.33 sino alle ore 22.56 presso l'abitazione di ER3
a OV (TN) in Via San Giorgio, 43 e vi è rimasta dalle ore 21,33 alle ore
[...]
22,56 ); Persona_14 Persona_15
40. Vero che giovedì 28.12.2023 la convenuta e si incontrano a Persona_13
OV (TN) nell'ora di pranzo. La convenuta esce dalla Cassa Rurale dove lavora a
OV (TN) Via Perosi n. 4 alle ore 13,05 e raggiunge a piedi l'uomo in Viale Trento presso il locale “Panificio Moderno”; consumano il pranzo e poi salgono sull'auto dell' con la quale si spostano nel parcheggio in Via LV CO, davanti al parco ER3
pubblico IN IO, dove rimangono per 5/6 minuti a baciarsi ed abbracciarsi (
[...]
); ER4 Persona_15
pagina 9 di 24 41. Vero che in data 05.01.2024 alle 23,07 la convenuta raggiunge Persona_13
presso la sua abitazione a OV (TN) Via San Giorgio n. 43. I due si intrattengono nell'appartamento fino alle 23,59 quando la convenuta lascia l'immobile dopo aver salutato l' con dei baci sulla bocca ( ); ER3 Persona_14 Persona_15
42. Vero che giovedì 25.01.2024 la convenuta esce dalla Cassa Rurale dove lavora a
OV (TN) Via Perosi n. 4 alle 13,06 e raggiunge a piedi in Viale Persona_13
Trento presso il locale “Panificio Moderno” consumano il pranzo ( Persona_14
); Persona_15
43. Vero che giovedì 25.01.2024 la convenuta esce verso le ore 14 dal locale “Panificio
Moderno” di Viale Trento a OV (TN) e sale sull'auto di una Ford Persona_13
C Max targata FE068HH che va a parcheggiare in Via LV CO, davanti al parco pubblico IN IO, dove i due rimangono dalle 14,09 alle 14,16 a baciarsi ed abbracciarsi ( ); Persona_14 Persona_15
44. Vero che giovedì 01.02.2024, la convenuta esce dalla Cassa Rurale dove lavora a
OV (TN) Via Perosi n. 4 alle 13,06 e raggiunge a piedi in Viale Persona_13
Trento presso il locale “Panificio Moderno” dove pranzano ( Persona_14 ER5
);
[...]
45. Vero che giovedì 01.02.2024 la convenuta esce dal locale “Panificio Moderno” di Viale
Trento a OV (TN) alle 14,10 e sale sull'auto di una Ford C Max Persona_13
targata FE068HH che va a parcheggiare in Via Comel dove rimangono per 5/6 minuti a baciarsi ed abbracciarsi ( ); Persona_14 Persona_15
46. Vero che conferma quanto scritto nella relazione della del Controparte_3
12.03.2024 che viene mostrata al teste ); Persona_14 Persona_15
47. Vero che in data 04 maggio 2023, dopo l'Assemblea straordinaria dei soci della Cassa
Rurale a Riva del Garda (TN), alle ore 21,17 lei era nel parcheggio del supermercato
Eurospeen di OR (TN) a fumare una sigaretta con la convenuta ( Compagni); Tes_4
48. Vero che verso le ore 23,30 del 04 maggio 2023 lei ha ricevuto un messaggio vocale dalla convenuta nel quale quest'ultima la informava che il marito l'aveva vista presso il locale “Vineria Baroldi” di OR (TN) con ” ( ; ER3 Persona_16
pagina 10 di 24 49. Vero che la mansione di consulente della Cassa Rurale attribuita alla convenuta a partire da gennaio 2024 le consente di gestire in via autonoma l'orario di entrata ed uscita dal lavoro (Vittorio Artel, ; Persona_12
50. Vero che l'attore nel mese di febbraio 2024 le ha manifestato la sua volontà di trovare una soluzione lavorativa più vicina alla sua residenza per essere più presente con la figlia ER fin dal tardo pomeriggio ossia dalle ore 18,30/19 ( ); Tes_5
51. Vero che quando l'attore nel mese di febbraio 2024 le ha manifestato la sua volontà di trovare una soluzione lavorativa più vicina alla sua residenza lei gli ha proposto la gestione del distributore sulla Strada Statale 12 in corrispondenza della località S. Ilario a OV
(TN) in Viale Trento oppure del distributore, sempre a OV in Corso Verona n. 121
( ); Testimone_6
52. Vero che il distributore e il bar che gestisce a Dro (TN) l'attore è aperto la domenica mattina dalle 7.00 alle 14.00 nel periodo estivo da maggio a settembre/ottobre ossia nel periodo in cui i turisti, soprattutto di nazionalità tedesca, frequentano la zona del basso
RC ( Persona_2 Parte_3 Parte_4
53. Vero che i messaggi WhatsApp di cui ai documenti n. 50 a n. 96 prodotti dall'attore sono estratti dalla cartella compressa denominata “Report_WA_3498734575.zip” realizzata dal Consulente Tecnico ed inserita quale allegato nella relazione Persona_18 tecnica da quest'ultimo redatta in data 18.07.2024 ( Persona_18
54. Vero che le voci della registrazione di cui al documento n. 129 di parte attrice sono quella di e ( Controparte_1 Parte_1 Persona_8 Persona_2
55. Vero che l'attore aiuta la signora a spostare il mobilio più pesante per Pt_5
consentirle di pulire più agevolmente ) Parte_6
56. Vero che la sorella della convenuta incontra la nipote in occasione del compleanno di quest'ultima e per gli auguri di Natale ( Persona_19
57. Vero che la mamma della convenuta è afflitta da una grave depressione iniziata dopo la morte del marito che la costringe a stare in casa anche per lunghi mesi ( Persona_8
[...] Persona_19
58. Vero che la mamma della convenuta è legata all'attore da un profondo affatto e da una stima reciproca ( Persona_8
pagina 11 di 24 59. Vero che durante l'anno scolastico 2023 è accaduto che l'attore abbia telefonato a per chiedergli di andare a prendere la figlia a scuola perché lui Persona_5 Persona_1
era in ritardo ( ) 60. Vero che la signora si occupa delle Persona_5 Persona_2 pulizie del bar annesso al distributore Eni in Località Lago di Dro quando apre l'attività la mattina ( ; Persona_2
61. Vero che poco prima delle ore 19 il signor comincia a pulire la Parte_1
macchina del caffè del bar che gestisce in Località Lago di Dro ( , Persona_20 [...]
); CP_4
62. Vero che alle ore 19 il signor chiede ai clienti del bar annesso al Parte_1
distributore Eni che gestisce a Dro in località Lago di lasciare il locale perché vuole chiudere l'attività , Persona_20 CP_4
Per_ 63. Vero che il giorno 27 agosto 2024 il signor e la figlia si trovavano al Pt_1
parco di RE dalla tarda mattinata, a pranzo hanno mangiato lì una pizza e si sono intrattenuti fino alle ore 17 ( ) Parte_7
Per_ 64. Vero che il giorno 28 agosto 2024 il signor e la figlia si trovavano al Pt_1
parco di RE nel tardo pomeriggio ossia dalle 17 fino alle ore 18 ( di Testimone_7
RE)
PER PARTE CONVENUTA: “Contraris rejectis, Voglia, in via provvisoria ed urgente ed in via definitiva:
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. affidare la figlia minore in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con Persona_1
collocazione, abitazione e residenza prevalente presso la madre ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione;
3. assegnare l'abitazione sita in Via Dosso Maggiore nr. 7 e identificata tavolarmente in p.ed. 2870 p.m. 3 in P.T 6601 CC RE, alla signora in quanto abitazione CP_1
prevalente della minore, comprensiva di parti comuni, accessioni e pertinenze e con tutto l'arredo ed assegnare al signor il termine di giorni 60 per asportare Parte_1 dall'edificio i beni personalissimi;
pagina 12 di 24 4. disporre che il signor provveda a versare, a titolo di contributo nel Parte_1 mantenimento della figlia la somma di € 250,00, somma da versarsi entro il giorno 05 di ogni mese con bonifico bancario direttamente sul conto della signora e Controparte_1
che la stessa provvederà a comunicare a mezzo Whatsapp, e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T. e ciò sino a quando la minore non sarà economicamente autosufficiente;
5. disporre la facoltà per il signor di vedere e tenere con sé la minore a fine Parte_1
settimana alterni dal venerdì prelevandola direttamente da scuola e riportandola a casa la domenica dopo cena e in ogni caso entro le ore 21.00 oltre che il martedì prelevandola direttamente dalla fine della lezione di danza e/o dal dopo scuola fino al giovedì mattina quando la riaccompagnerà a scuola;
6. disporre la facoltà per il padre di vedere e tenere con sé la figlia minore la metà delle
Vacanze Natalizie (ad anni alterni il Natale ed il Capodanno), e la metà delle Vacanze
Pasquali (ad anni alterni Pasqua e PA) con modalità da concordarsi fra i genitori almeno 30 giorni prima. In caso di eventuali ponti scolastici e/o festività i genitori all'inizio dell'anno scolastico indicheranno le rispettive disponibilità e la minore trascorrerà tali festività alternativamente con la madre e con il padre. La minore trascorrerà con i genitori il giorno dei rispettivi compleanni, fatto salvo il diritto dell'altro genitore a recuperare tale giornata il prima possibile. In ogni caso i genitori dovranno concordare fra loro modalità e tempistiche almeno 30 giorni prima;
7. disporre la facoltà per il padre di vedere e tenere con sé la figlia tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, con modalità da concordarsi tra i genitori entro il 28 febbraio di ogni anno;
8. disporre che i genitori provvedano al pagamento delle spese straordinarie occorrende per la figlia minore nella misura pari al 50% ciascuno, per tali intendendosi quelle indicate nel protocollo adottato dal C.N.F. (doc. 39), in ogni caso tutte da documentarsi e da concordarsi tra i genitori ove superiori ad € 150,00 e da rimborsarsi ogni 3 mesi (30.03 –
30.06 – 30.09 – 30.12 di ogni anno) mediante bonifico bancario sul c/c del genitore anticipatario e ciò sino a quando la figlia non sarà economicamente autosufficiente;
pagina 13 di 24 9. condannare il signor a rimborsare alla signora la somma di € Pt_1 CP_1
53.703,00 provenienti dalla vendita delle azioni Unifarm ricevute in eredità dal padre della resistente e utilizzate per l'acquisto della casa, e la somma di € 10.000,00 della signora d utilizzati per l'attività del signor per un totale di € 63.703,00 da CP_1 Parte_1
versarsi sul conto corrente della resistente;
10. La BMW targata FL548MM di proprietà della ditta individuale rimane Parte_1
in uso esclusivo a così come il ciclomotore 125 targato DM822468 mentre Parte_1
la vettura Renault Megane targata EB094ZY, intestata alla signora rimane Controparte_1
in uso esclusivo della stessa.
11. dichiarare che i coniugi sono economicamente autosufficienti e che nulla richiedono reciprocamente a titolo di mantenimento.
12. Con vittoria di spese e competenze di lite.
In via istruttoria:
- al fine di determinare le capacità economico/reddituali/patrimoniali del signor
[...]
si chiede che il Tribunale voglia ordinare ex art. 210 c.p.c., la produzione in Pt_1
giudizio di tutti i c/c, nonché conti, depositi, polizze assicurative, titolo e/o strumenti finanziari di qualsiasi natura intestati o cointestato o comunque riconducibili al ricorrente sia relativi a posizione in Italia che in Egitto;
- sempre al fine di determinare le capacità economico/reddituali/patrimoniale del signor si chiede che il Tribunale voglia ordinare ex art. 204 c.p.c. l'assunzione c.d. Parte_1 delegata dei documenti bancari e di ogni altro documento relativo all'acquisto, anche per mezzo di eredità, di beni immobili da parte del signor e l'eventuale destinazione Pt_1
degli stessi presso le autorità e gli uffici competenti egiziani.
- disporre l'accertamento sul patrimonio e sul reddito del ricorrente mediante CTU o mediante indagine della Guardia di Finanza;
Ammettersi prova per testi ed interpello sulle seguenti circostanze:
1) Vero che la signora a far data dall'ottobre 2020 riferiva a parenti ed Controparte_1
amici dei comportamenti del signor in particolare le liti e i continui e protratti Pt_1 silenzi palesando l'intolleranza della convivenza ( Tes_3 Persona_8
); Persona_19
pagina 14 di 24 2) Vero che la signora a far data dall'anno 2021 riferiva i continui Controparte_1
cambiamenti di umore del signor che intervallava comportamenti apatici nei Pt_1
confronti della moglie ad atteggiamenti di cura e rispetto e litigi e scenate per la gelosia
( ); Tes_3 Persona_8 Persona_19
3) Vero che la signora nel corso dell'anno 2022 riferiva di continui litigi Controparte_1 con il marito e delle scenate di gelosia di quest'ultimo ( Tes_3 Persona_8
, ;
[...] Persona_19 Tes_4 Persona_16
4) Vero che la signora negli anni 2021, 2022, 2023 comunicava ad amici Controparte_1
e parenti di essere controllata e sorvegliata dal marito ( Tes_3 Persona_8
, ;
[...] Persona_19 Tes_4 Persona_16
5) Vero che il signor nell'ottobre 2021, utilizzando prima il cellulare della Parte_1
moglie e poi altre utenze telefoniche chiamava il signor proferendo minacce Persona_21
e ingiurie ( ; Persona_21
6) Vero che nel mese di maggio 2023 la signora e il signor CP_1 Persona_13
avevano un rapporto di amicizia e di conoscenza ( ; Persona_13
7) Vero che il signor ha sottoposto a monitoraggio la signora Parte_1 [...]
già dal maggio 2023 (dott. ); CP_1 Persona_9
8) Vero che la signora all'agosto 2023 è in cura da una psicologa (dott.ssa Sonia CP_1
Schettino);
9) Vero che i pomeriggi dal lunedì al venerdì durante le giornate di scuola dalle ore 17.30 la minore è con la madre ( Persona_1 Tes_3 Persona_8 Persona_19
, , ;
[...] Controparte_5 Persona_4
10) Vero che tutti i sabati dalla mattina alla sera la minore è in compagnia della Persona_1
madre ( , , Tes_3 Persona_8 Persona_19 Controparte_5
); CP_6
pagina 15 di 24 11) Vero che il signor lavora dal lunedì al sabato dal mattino alle 07.00/8:30 fino Pt_1
alla sera alle 20.00/21.00 e la domenica dalle 08.00 alle14.00/15.00 ( Tes_3
, , ; Persona_8 Persona_19 Controparte_5 Persona_2
12) Vero che i pomeriggi dal lunedì al venerdì durante i giorni scolastici, dopo le ore 17.30, la signora si occupa dei compiti scolastici con , dei lavori di casa, di CP_1 Persona_1
fare la spesa e di preparare la cena ( Tes_3 Persona_8 Persona_19
);
[...]
13) Vero che la signora compra il vestiario per la figlia ( Controparte_1 Tes_3
, ); Persona_8 Persona_19 Controparte_5
14) Vero che la signora si occupa di organizzare e prenotare le attività per Controparte_1
la figlia minore , Persona_1 Tes_3 Persona_8 Persona_19
); Controparte_5
15) Vero che la signora arriva in ritardo al turno di reperibilità settimanali Controparte_1
previsto tutti i mercoledì alle ore 20.00 della Croce Rossa di RE ( , Tes_8 Tes_9
;
[...]
16) Vero che la signora terminate le riunioni settimanali della Croce Controparte_1
Rossa di RE rientra a casa ( , ; Tes_8 Testimone_9
17) Vero che la signora partecipa raramente agli eventi conviviali con i Controparte_1
soccorritori della Croce Rossa di RE ( , ; Tes_8 Testimone_9
18) Vero che la signora ha venduto le azioni Unifarm, ricevute in eredità Controparte_1 dal padre, e ha utilizzato il denaro ricavato pari ad € 53.703,00 per l'acquisto della casa sita in Via Dosso Maggiore nr. 7 RE ( ). Persona_8 Persona_19
PER L'INTERVENUTO P.M.: “Conclude chiedendo la conferma delle statuizioni di cui all'ordinanza d.d. 20.9.2024”
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 16 di 24 Con ricorso per la separazione giudiziale d.d. 23.4.2024, ha adito il Parte_1
Tribunale di OV al fine di ottenere la pronuncia di separazione dalla coniuge CP_1 con addebito a quest'ultima, chiedendo: l'assegnazione della casa coniugale in
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comproprietà; l'affidamento condiviso della figlia minore , con collocazione Persona_1
prevalente presso di sé; un assegno mensile per il mantenimento a favore della figlia minore di € 250,00; il rimborso del 50% delle spese straordinarie;
l'addebito della separazione alla moglie e il risarcimento del danno conseguente.
A sostegno delle proprie domande l'attore ha dedotto: di essersi unito in matrimonio con la signora in data 19.8.2008 in Il Cairo ( Egitto ) – matrimonio trascritto presso il CP_1
comune di RE - in regime di comunione dei beni;
che dall'unione è nata la figlia il 14.08.2017 a Cles (TN); di lavorare gestendo un distributore ENI con un Persona_1 reddito nell'anno 2022 di € 10.219,00; che la signora dipendente presso la Cassa CP_1
Rurale Alto Garda – OV con un reddito annuale di circa € 30.000,00; che la casa coniugale è in comproprietà dei coniugi e sulla stessa grava un mutuo ipotecario contratto con la Cassa Rurale di OR – RE con rata mensile di € 730,00; che il fallimento dell'unione è riconducibile all'infedeltà della sig.ra di cui prendeva CP_1
consapevolezza a far data dal 5 maggio 2023.
Con comparsa dd. 11 luglio 2024 si è costituita in giudizio la signora non CP_1
opponendosi alla pronuncia di separazione personale dei coniugi, ma contestando i fatti posti a fondamento della domanda di addebito, in particolare deducendo una crisi familiare pregressa, opponendosi alla richiesta dell'attore di collocazione prevalente presso di sé della figlia minore e chiedendo il collocamento della minore presso la madre e l'assegnazione alla stessa della casa coniugale e un assegno di mantenimento da parte del padre per la figlia di € 250,00 (50% delle spese straordinarie).
All'udienza dell'11 settembre 2024, i coniugi sono comparsi davanti al Giudice, il quale, esperito senza esito il tentativo di conciliazione, emessi provvedimenti provvisori, ha pagina 17 di 24 respinto le richieste istruttorie delle parti e fissato per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa l'udienza del 12 marzo 2025.
A tale udienza le parti hanno precisato le conclusioni come indicate in epigrafe.
1. Domanda di separazione.
La domanda di separazione versata in causa dall'attore, alla quale la convenuta ha sostanzialmente aderito, deve trovare accoglimento.
Invero, tenuto conto di quanto narrato negli atti delle parti, della domanda di addebito formulata dall'attore, deve ritenersi che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e non possa più proseguire.
2. Domanda di addebito .
L'attore ha formulato domanda di addebito allegando, quale causa del fallimento dell'unione, una relazione extraconiugale della moglie, da lui scoperta nel maggio 2023.
Con riferimento alla violazione dell'obbligo di fedeltà la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile
(Cass. 12 aprile 2006 n 8512 ; 12 giugno 2006 n.13592; 19 settembre 2006 n. 20256 ; 7 dicembre 2007 n.25618.
Da queste premesse deriva che sulla parte, la quale richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge, grava l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento di questi ai doveri che derivano dal matrimonio, e sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ( cfr. Cass. 27 giugno 2006 n. 14840;
Cass. 11 giugno 2005 n.12383); ma che, laddove la ragione dell'addebito sia costituita dall'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, questo comportamento, se provato, fa presumere che abbia reso la convivenza intollerabile, sicché, da un lato, la parte che lo ha allegato ha interamente assolto l'onere della prova per la parte su di lei gravante, e dall'altro pagina 18 di 24 la sentenza che su tale premessa fonda la pronuncia di addebito è sufficientemente motivata. la Corte poi ha costantemente chiarito (v., oltre alle sentenze già citate, Cass. 20 aprile 2011 n.9074) che la regola appena ricordata viene meno quando si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale. In tal caso trovano peraltro applicazione le comuni regole in tema di onere della prova, per cui (art. 2967 cpv.) chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (nella specie, dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza) deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà.
Nel caso in questione, l'attore ha assolto l'onere probatorio su di lui gravante provando la relazione extraconiugale intrattenuta dalla signora in data antecedente alla CP_1
proposizione del ricorso.
La prova è costituita dalla relazione investigativa di “ dd. 12.03.2024 Controparte_3
relativa al periodo tra il 19.10.2023 al 01.02.2024 con foto allegate, dalla quale emerge che la sig.ra intratteneva una relazione adulterina con un suo collega. Eloquenti sul CP_1
punto sono le foto, allegate alla relazione, che la ritraggono in atteggiamenti affettuosi
(baci) con una persona diversa dal coniuge, tale Persona_13
A ciò si aggiunga che la convenuta non ha contestato l'esistenza della relazione extraconiugale.
Quanto alle circostanze dedotte dalla stessa relative a risalenti momenti di difficoltà della coppia (nell'anno 2015 e 2020), lungi dal dimostrare una crisi coniugale già irreversibilmente in atto, tanto che nel 2017 nasce la figlia, indicano piuttosto la volontà della convenuta di conservare il rapporto coniugale e di superare i problemi di coppia.
Conclusivamente la domanda di addebito va accolta.
3. Affidamento figli minori
pagina 19 di 24 Non c'è contestazione tra le parti in merito all'affidamento condiviso della figlia minore a entrambi i genitori.
La questione controversa è invece relativa al collocamento prevalente della stessa.
Infatti, entrambi chiedono il collocamento presso di sé.
Ritiene il Collegio che, nell'interesse della figlia minore, vada disposto il suo collocamento prevalente presso la madre e questo sia in ragione del sesso e dell'età della bambina (7 anni), elementi che indicano l'importanza di preservare il suo legame con la figura materna, sia in considerazione del radicamento della signora sul territorio e della CP_1
conseguente rete amicale e familiare su cui la stessa, per ovvie ragioni, può contare e mettere a disposizione della figlia.
Quanto ai tempi di permanenza e frequentazione tra padre e figlia si dispone : il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola fino a lunedì mattina quando l'accompagnerà a scuola ( o presso la madre se non vi
è scuola) nonché tutte le settimane dal martedì all'uscita di scuola fino a giovedì mattina quando l'accompagnerà a scuola ( o presso la madre quando non vi è scuola). La minore inoltre trascorrerà con ciascun genitore metà vacanze natalizie e pasquali alternando con ciascun di loro di anno in anno Natale e Capodanno e Pasqua e PA e tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive (i periodi di vacanza estiva andranno concordati entro il 15 di maggio di ogni anno).
4. Assegnazione casa coniugale
La casa coniugale sita in RE (TN) Via Dosso Maggiore n. 7 B è assegnata alla signora n quando collocataria della figlia minore . CP_1
5. Contributo al mantenimento della figlia minore .
Come noto ciascun genitore deve contribuire al mantenimento dei figli in proporzione alle proprie risorse economiche e il giudice può stabilire un assegno periodico per realizzare il principio di proporzionalità tenendo conto dei parametri di cui all'art. 337 ter c.c.
pagina 20 di 24 Quanto alle condizioni economiche delle parti risulta che, come sopra già detto i coniugi sono comproprietari della casa familiare, per il cui acquisto, risalente al 2016 i coniugi hanno contratto un mutuo per l'importo di euro 200.000 ( 300 rate previste ) .
La signora è lavoratrice dipendente presso un istituto bancario e percepisce un CP_1
reddito mensile di circa 2000,00 euro mensili ( 30.000 annui) ; il signor gestisce Per_22
un distributore di carburante a Dro e ha di recente preso in gestione un Bar. Il reddito da lui dichiarato per l'anno 2022 risulta pari a euro 10.291,00 . Lo stesso ha dichiarato di avvalersi per la gestione delle sue attività di una lavoratrice intermittente .
Va posto in evidenza che l'attore ha offerto all'udienza del 11 settembre 2024 (in maniera del tutto specularmente all'offerta conciliativa della convenuta) di acquistare la quota della casa coniugale della signora facendosi carico per intero del residuo mutuo e CP_1
rimborsando alla stessa quanto da lei anticipato per l'acquisto dell'abitazione ( circa 53.000 euro), oltre alla metà delle rate di mutuo già versate, e questo dopo aver addirittura richiesto un assegno di mantenimento in proprio favore ( domanda poi rinunciata ) ed aver sostenuto sostanzialmente nei propri atti che il fulcro economico della famiglia era la signora
CP_1
Tale comportamento, per quel che in questa sede rileva, disvela il fatto che è in grado di accedere a risorse economiche maggiori rispetto a quelle dichiarate.
Alla luce di quanto fin qui rappresentato e tenuto conto dei parametri di cui all'art. 337 quater c.c. si stima congruo fissare a carico di un assegno di mantenimento Parte_1
per la figlia, di euro 150.00 mensili. Detto importo dovrà da lui essere versato in favore della signora entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutata annualmente su base CP_1
ISTAT.
Le spese straordinarie necessarie per la figlia minore, da individuarsi secondo le linee guida
CNF, saranno sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore .
pagina 21 di 24 L'assegno unico e ogni altro provvidenza pubblica e privata per la minore e/o per il nucleo familiare verranno percepiti dalla signora (cfr. Cass. Civ. n. 4672/2025). La CP_1
detrazione fiscale per la figlia minore sarà ripartita tra i genitori al 50% .
6. Domanda risarcimento del danno
Il ricorrente ha formulato domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali patiti a causa dell'adulterio della moglie e delle sue modalità, domanda da ritenersi ammissibile secondo il nuovo disposto dell'art. 473-bis c.p.c.
Per giurisprudenza consolidata perché possa sussistere una responsabilità risarcitoria, non è sufficiente l'accertamento della violazione del dovere di fedeltà, ma sarà necessaria la prova del danno e del nesso causale tra la violazione e il danno che, per essere rilevante, non potrà consistere nella sola sofferenza psichica causata dall'infedeltà e dalla percezione dell'offesa che ne deriva – obbiettivamente insita nella violazione dell'obbligo di fedeltà – di per sé non risarcibile costituendo pregiudizio derivante da violazione di legge ordinaria, ma dovrà concretizzarsi nella compromissione di un interesse costituzionalmente protetto.
Evenienza che può verificarsi in casi e contesti del tutto particolari, ove si dimostri che l'infedeltà, per le sue modalità e in relazione alla specificità della fattispecie, abbia dato luogo a lesione della salute del coniuge (lesione che dovrà essere dimostrata anche sotto il profilo del nesso di causalità). Ovvero ove l'infedeltà per le sue modalità abbia trasmodato in comportamenti che, oltrepassando i limiti dell'offesa di per sé insita nella violazione dell'obbligo in questione, si siano concretizzati in atti specificamente lesivi della dignità della persona, costituente bene costituzionalmente protetto. (cfr. Cass. Civ. n. 18853/2011).
Orbene, nel caso di specie, le modalità della violazione del dovere di fedeltà da parte della convenuta, come risultanti dagli atti, hanno caratteristiche tali da non oltrepassare i limiti dell'offesa di per sé insita nella violazione del suddetto obbligo.
Pertanto, la domanda va respinta.
7. Domande inammissibili
pagina 22 di 24 Sono da dichiararsi inammissibili tutte le altre domande versate in causa dalle parti.
Questo tribunale, infatti, aderisce all'orientamento secondo il quale non sono proponibili in sede di separazione e divorzio domande soggette al rito ordinario in quanto la specialità del rito di tali giudizi e le limitazioni del potere del giudice di emettere unicamente quei provvedimenti che, per la loro natura alimentare ed assistenziale e per essere strettamente collegate e consequenziali alla pronuncia sullo status, soli possono giustificare la trattazione e la decisione con il rito speciale camerale , non consentono la giudice la trattazione e la decisione di domande soggette al rito ordinario ( cass. civ. sez. I 17.1.2005
n. 10356; cass. civ. 19.1.2005 n.1084 ; cass. civ. 9915/2007 ).
8. Spese di lite
In considerazione della parziale reciproca soccombenza, si dispone la totale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di OV, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
1. pronuncia la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1 CP_1
uniti in matrimonio il 19.08.2008 in Il Cairo (Egitto) – matrimonio trascritto
[...]
nel Registro dello Stato Civile al n. 12 parte II Serie C Anno 2008 nel Comune di
RE-, con addebito a carico di Controparte_1
dispone
l'invio di copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e gli altri incombenti di legge .
2. La figlia minore è affidata in maniera condivisa a entrambi i genitori, con Persona_1
collocamento prevalente presso la madre con l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione;
2.1. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola fino a lunedì mattina quando l'accompagnerà a scuola pagina 23 di 24 ( o presso la madre se non vi è scuola) nonché tutte le settimane dal martedì all'uscita di scuola fino a giovedì mattina quando l'accompagnerà a scuola ( o presso la madre quando non vi è scuola). La minore inoltre trascorrerà con ciascun genitore metà vacanze natalizie e pasquali alternando con ciascun di loro di anno in anno Natale e Capodanno e Pasqua e PA e tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive( i periodi di vacanza estiva andranno concordati entro il 15 di maggio di ogni anno).
3. La casa coniugale sita in RE (TN) Via Dosso Maggiore n. 7 B è assegnata alla signora n quando collocataria della figlia minore . CP_1
4. Il sig. corrisponderà alla signora a titolo di contributo al Pt_1 CP_1 mantenimento della figlia minore l'importo mensile di euro 150 mensili . Detto importo dovrà da lui essere versato in favore della signora entro il giorno 5 di ogni CP_1
mese e rivalutato annualmente su base ISTAT.
5. Gli eventuali assegni unico e/o regionale al nucleo familiare, quelli familiari e ogni altra diversa erogazione finalizzata a far fronte ai bisogni della figlia o del nucleo presso cui costei è prevalentemente collocata
6. La detrazione fiscale per la figlia minore sarà ripartita tra i genitori al 50% .
7. Le spese straordinarie necessarie per la figlia minore, da individuarsi secondo le linee guida CNF, saranno sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore .
8. Respinge la domanda di risarcimento del danno formulata dall'attore.
9. Dichiara inammissibili le altre domande versate in causa dalle parti.
10. Spese compensate.
Così deciso in ROVERETO nella camera di consiglio del 10.4.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Mariateresa Dieni dott. Giulio Adilardi
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