Sentenza 14 giugno 1999
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Poiché l'assegno divorzile non si può equiparare all'assegno alimentare, essendo diverse la natura e le finalità proprie dei due tipi di assegno, alle controversie concernenti l'assegno divorzile non può trovare applicazione l'esclusione dalla sospensione dei termini durante il periodo feriale, prevista dall'art. 3 della legge n. 742 del 1969, in relazione all'art. 92 primo comma dell'ordinamento giudiziario, riguardo alle cause relative agli alimenti e, pertanto, per dette controversie la sospensione può essere esclusa soltanto ove si consegua, a norma del secondo comma dell'art. 92, il decreto che riconosca l'urgenza della controversia, nel presupposto - previsto dallo stesso primo comma dell'art. 92 e da intendersi richiamato dal citato art. 3 - che la ritardata trattazione possa provocare grave pregiudizio alle parti.
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- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
FATTI DI CAUSA M.L. ha chiesto, ai sensi dell'art. 9 l. div., di essere esonerato dall'obbligo di versare all'ex coniuge, T.D., l'assegno di mantenimento delle figlie, S. e L., stabilito nel giudizio di divorzio in 5.000,00 euro. Il tribunale di Napoli ha respinto il ricorso osservando che le giovani, per quanto maggiorenni e laureate, erano ancora in una condizione di permanenza temporanea fuori sede, con conseguente conservazione della legittimazione della madre a ricevere l'assegno. La decisione è stata riformata dalla corte d'appello di Napoli perché la mancanza di convivenza delle figlie con la madre aveva costituito una condizione determinativa del venir meno della di lei …
Leggi di più… - 2. Osservatorio nazionale sul diritto di famigliahttps://www.osservatoriofamiglia.it/ · 17 febbraio 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/06/1999, n. 5862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5862 |
| Data del deposito : | 14 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pellegrino SENOFONTE - Presidente -
Dott. Rosario DE MUSIS - Consigliere -
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. Mario ADAMO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RO VA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA R. GIOVAGNOLI 6, presso l'avvocato ASSENSIO BRUGIATELLI TERESA, che la rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
RT IN;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1021/97 della Corte d'Appello di ROMA, depositata l'01/04/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/01/99 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Assensio Brugiatelli, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con sentenza in data 23.5/13.6.1994 Il Tribunale di Roma dichiarava cessati gli effetti civili del matrimonio contratto da ZO LI e VA SS ponendo a carico del LI l'onere di versare all'ex moglie, a titolo di assegno divorzile, la somma di £ 300.000 al mese, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai.
Avverso tale decisione proponeva impugnazione ZO LI per la sola parte economica, sostenendo che il giudice di primo grado non aveva tenuto conto che egli, invalido di guerra e pensionato, aveva a carico la figlia disoccupata, e non era più proprietario della casa in Tolfa, venduta alla figlia stessa, mentre la ex moglie poteva fruire oltre che della pensione, dell'assegno di accompagnamento, corrisposto ai non vedenti, e di un appartamento concessole a canone sociale dal Centro Regionale
S.Alessio-Margherita.
Costituitasi in giudizio VA SS eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dell'appello perché tardivo e perché l'appellante aveva prestato acquiescenza alla decisione impugnata. In relazione al merito rilevava che l'indennità riconosciutale, come non vedente, era appena sufficiente a garantirle l'assistenza in casa e l'accompagnamento e che il LI oltre a fruire di due pensioni svolgeva attività di sacrestano.
Con sentenza in data 12.11.1996/1.4.1997 la Corte d'Appello di Roma respingeva il gravame ritenendo, in riferimento all'eccezione di inammissibilità dell'appello, che alla soggetta materia era applicabile la sospensione dei termini processuali e che dal comportamento dell'appellante non era desumibile la volontà dello stesso di fare acquiescenza alla sentenza di primo grado. In relazione al merito, rilevava il giudice di secondo grado che tenuto conto dell'esiguità del reddito dell'appellante l'ammontare dell'assegno divorzile non poteva superare £ 150.000 al mese. Avverso la decisione della Corte d'Appello di Roma proponeva ricorso per Cassazione, fondato su quattro motivi, VA SS. ZO LI non si costituiva in giudizio in questo grado. Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso VA SS lamenta, in relazione dell'art. 360 n 3 c.p.c., la violazione degli artt. 3 L.
7.10.1969 n 742 e 92 Ordinamento giudiziario, per avere il giudice di secondo grado ritenuto applicabile alla materia in esame la sospensione dei termini processuali, senza tener conto che lo stato di bisogno di essa ricorrente, sola e completamente cieca, faceva rientrare la controversia nel novero delle controversie la cui ritardata trattazione poteva provocare pregiudizio.
Il motivo testè indicato è infondato e va pertanto respinto. Invero l'art. 3 L. 742/69 chiaramente dispone che sono escluse dalla sospensione dei termini processuali le cause relative agli alimenti e le controversie la cui ritardata trattazione potrebbe provocare pregiudizio, sempre che, per quanto attiene a quest'ultima categoria, l'urgenza sia stabilita dal presidente del tribunale o dal giudice istruttore.
Consegue che non potendosi equiparare l'assegno divorzile all'assegno alimentare essendo diverse la natura e le finalità proprie dei due tipi di assegno la ricorrente, al fine di evitare la sospensione dei termini processuali nel periodo estivo, avrebbe dovuto ottenere un decreto del presidente del tribunale o del giudice istruttore, che riconoscesse l'urgenza della trattazione della controversia, circostanza questa non ricorrente nella specie, come si desume dall'impugnata sentenza e dallo stesso ricorso della SS (Cass. civ. sez. I ,27.3.1997 n 2731). Il primo motivo va pertanto respinto.
Con il secondo motivo la ricorrente censura la sentenza della Corte d'Appello di Roma, in relazione del'art. 360 n 3 c.p.c. per violazione all'art. 329 c.p.c., per non avere quel giudice rilevato che non essendosi il LI opposto al pagamento dell'assegno divorzile alla SS, direttamente da parte dell'I.N.P.S., ne' avendo dato risposta alle lettere scrittegli dal difensore della ricorrente, avrebbe con tale condotta prestato acquiescenza all'impugnata sentenza.
Anche questo motivo di ricorso è infondato e va pertanto respinto. Invero questa Corte Suprema di Cassazione ha più volte chiarito che affinché si abbia acquiescenza ad un provvedimento giurisdizionale è necessario che la condotta dell'interessato, successiva al provvedimento stesso ,dimostri senza possibilità di equivoco una volontà incompatibile con l'intenzione di proporre gravame avverso detto provvedimento ed altresì che non può costituire acquiescenza il semplice pagamento diretto o indiretto di somme stabilite da provvedimenti esecutivi.(Cass. civ. Sezioni Unite 21.2.1997 n 1616). Nella specie è rimasto semplicemente accertato, nel corso del giudizio di merito di secondo grado, che l'I.N.P.S. in base all'ordine impartitogli dal Tribunale di Roma, con sentenza in data 13.6.1994, ha corrisposto a VA SS l'assegno divorzile per l'ammontare stabilito dal giudice senza che. il LI sollevasse obbiezioni e sulla base di tale circostanza il giudice di merito ha rettamente ritenuto che tale comportamento non dimostrasse la volontà di non impugnare la sentenza del Tribunale di Roma, uniformandosi con ciò ai principi su indicati.
Anche il secondo motivo va quindi respinto.
Con il terzo e quarto motivo, - che per la stretta connessione fra gli stessi esistente vanno congiuntamente esaminati - la ricorrente censura la sentenza di secondo grado in relazione all'art. 360 n 3 e n 5 c.p.c., per violazione dell'art. 5 comma VI L. 898/70 e per insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto rilevante della controversia.
In particolare lamenta la ricorrente che non ha la Corte di Appello di Roma tenuto conto delle reali condizioni delle parti in causa sia sotto il profilo fisico che economico e ha motivato la riduzione dell'ammontare dell'assegno divorzile stabilito dal Tribunale di Roma, esclusivamente facendo riferimento alla modesta entità dei reddito dell'appellante.
Anche questi motivi sono infondati.
Invero l'art. 5 VI comma L.898/70 stabilisce che il giudice con la sentenza che pronunzia lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, debba, al fine di stabilire la debenza dell'assegno divorzile accertare se il coniuge richiedente abbia mezzi adeguati a consentirgli un tenore di vita analogo a quello di cui godeva in costanza di matrimonio e che comunque non sia in grado di procurarsi tale mezzi autonomamente. Accertate le indicate circostanze, ed al fine di stabilire l'ammontare dell'assegno dovuto, il giudice del merito deve valutare le condizioni dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio e il reddito di ciascuno.(Cass. civ. sez. I, 15.1.1998 n. 317) Nel caso in esame il giudice di secondo grado ha accertato che la SS non ha mezzi sufficienti a garantirle un tenore di vita analogo a quello di cui aveva potuto godere durante il rapporto matrimoniale, posto che vive delle sole sue pensioni senza poter dividere con l'ex marito le spese fisse e non è in grado di incrementare le proprie entrate in quanto non vedente.
Accertato il diritto astratto della ricorrente alla percezione dell'assegno divorzile della resistente il giudice di secondo grado ha quindi proceduto alla determinazione dell'assegno stesso graduandone l'ammontare, con riferimento alle possibilità economiche dell'onerato.
È di tutta evidenza quindi che non può ravvisarsi nella specie alcuna violazione dell'art. 5 L 898/7, ne' tanto meno un'omessa motivazione su un punto controverso della vertenza considerato fra l'altro che anche se il giudice di secondo grado non ha dato conto del contributo personale ed economico fornito da ciascuno dei coniugi alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune la valutazione di tali elementi, così come la valutazione della durata del rapporto matrimoniale, non avrebbe consentito, nella specie, un maggior esborso da parte del LI, attesa la modestia del reddito dello stesso, accertato dal giudice di merito, appena sufficiente, detratto quanto stabilito dalla corte di Appello a consentirgli il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita.
D'altra parte va rilevato che, al fine di delineare una situazione, possono essere sufficienti anche poche parole, nella specie "modesta entità dei redditi" che evidenzia il concetto di sostanziale impossidenza dell'onerato e la sua impossibilità di corrispondere somme maggiori.
Il ricorso va quindi totalmente respinto.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
respinge il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I sezione civile, in data 25 gennaio 1999. DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 14 GIUGNO 1999.