Cass. civ., sez. I, sentenza 14/06/1999, n. 5862
CASS
Sentenza 14 giugno 1999

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Poiché l'assegno divorzile non si può equiparare all'assegno alimentare, essendo diverse la natura e le finalità proprie dei due tipi di assegno, alle controversie concernenti l'assegno divorzile non può trovare applicazione l'esclusione dalla sospensione dei termini durante il periodo feriale, prevista dall'art. 3 della legge n. 742 del 1969, in relazione all'art. 92 primo comma dell'ordinamento giudiziario, riguardo alle cause relative agli alimenti e, pertanto, per dette controversie la sospensione può essere esclusa soltanto ove si consegua, a norma del secondo comma dell'art. 92, il decreto che riconosca l'urgenza della controversia, nel presupposto - previsto dallo stesso primo comma dell'art. 92 e da intendersi richiamato dal citato art. 3 - che la ritardata trattazione possa provocare grave pregiudizio alle parti.

Commentari2

  • 1Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

    FATTI DI CAUSA M.L. ha chiesto, ai sensi dell'art. 9 l. div., di essere esonerato dall'obbligo di versare all'ex coniuge, T.D., l'assegno di mantenimento delle figlie, S. e L., stabilito nel giudizio di divorzio in 5.000,00 euro. Il tribunale di Napoli ha respinto il ricorso osservando che le giovani, per quanto maggiorenni e laureate, erano ancora in una condizione di permanenza temporanea fuori sede, con conseguente conservazione della legittimazione della madre a ricevere l'assegno. La decisione è stata riformata dalla corte d'appello di Napoli perché la mancanza di convivenza delle figlie con la madre aveva costituito una condizione determinativa del venir meno della di lei …

     Leggi di più…

  • 2Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia
    https://www.osservatoriofamiglia.it/ · 17 febbraio 2023
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 14/06/1999, n. 5862
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5862
Data del deposito : 14 giugno 1999

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