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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIX, sentenza 20/02/2026, n. 1501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1501 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1501/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
05/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
QUARTARARO BALDASSARE, Presidente
BI SALVATORE, Relatore
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6440/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1574/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 6 e pubblicata il 06/05/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220092445546000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2234/2025 depositato il
10/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 30/3/2023 e depositato in data 27/7/2023, l'avv. Ricorrente_1, in giudizio personalmente ex art. 86 c.p.c., ha impugnato la cartella esattoriale numero n. 29620220092445546000, notificata il 02/02/2023, con la quale gli è stato ingiunto il pagamento dell'importo di euro 256,00, oltre sanzioni e interessi, a titolo di omesso versamento di addizionali comunale e regionale IRPEF per l'anno
2017, oltre sanzioni e interessi, convenendo in giudizio dinanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado l'Agenzia delle Entrate – Riscossione.
A sostegno del ricorso ha dedotto l'illegittimità dell'atto impugnato per l'omessa notifica della comunicazione degli esiti del controllo automatizzato e l'estinzione dell'obbligazione tributaria per compensazione ex art. 1243 comma I c.p.c. con il contrapposto credito vantato da esso ricorrente per spese di lite, in virtù della sentenza n. 1817/01/2020 della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, con autorità di cosa giudicata.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, sebbene regolarmente convenuta in giudizio, non ha provveduto a costituirsi in giudizio.
All'udienza del 14/3/2024 la causa è stata posta in decisione
Affermava la Corte adita:
“Con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'atto impugnato per l'omessa notifica della comunicazione degli esiti del controllo automatizzato.
Va rilevato, al riguardo, che la cartella di pagamento impugnata ha a oggetto somme che sono state ritenute dovute all'amministrazione finanziaria in virtù del controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R.
n. 600 del 1973, ma dall'esame dell'atto si evince che le somme iscritte a ruolo sono state richieste non sulla base della liquidazione dell'imposta in esito al controllo della dichiarazione secondo procedure automatizzate, né sulla base di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Al contrario, il loro pagamento è stato ingiunto unicamente in virtù dell'omesso versamento da parte del contribuente delle somme dovute in virtù della stessa dichiarazione dal medesimo trasmessa.
In proposito questa Corte di Giustizia Tributaria ritiene di dover pienamente condividere il consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, secondo il quale «in caso di liquidazione delle imposte in esito a controllo di dichiarazioni secondo procedure automatizzate occorre l'instaurazione del contraddittorio prima dell'iscrizione a ruolo soltanto qualora emergano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, mentre se il versamento di quanto dovuto sia tardivo l'amministrazione non ha l'obbligo di inviare comunicazione di irregolarità al contribuente» (così Cass. Sez. 5, Sentenza n. 12023 del 10/06/2015).
Con il secondo motivo di impugnazione, il ricorrente eccepisce l'estinzione dell'obbligazione tributaria per compensazione ex art. 1243 comma I c.p.c. con il contrapposto credito vantato dallo stesso ricorrente nei confronti dell'amministrazione finanziaria per spese di lite, in virtù della sentenza n. 1817/01/2020 della
Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, passata in autorità di cosa giudicata.
Va rilevato, innanzitutto, che: «in materia tributaria la compensazione è ammessa, in deroga alle comuni disposizioni civilistiche, soltanto nei casi espressamente previsti, non potendo derogarsi al principio secondo cui ogni operazione di versamento, di riscossione e di rimborso ed ogni deduzione è regolata da specifiche, inderogabili norme di legge. Né tale principio può ritenersi superato per effetto dell'art. 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. statuto dei diritti del contribuente), il quale, nel prevedere in via generale l'estinzione dell'obbligazione tributaria per compensazione, ha lasciato ferme, in via transitoria, le disposizioni vigenti (demandando ad appositi regolamenti l'estensione di tale istituto ai tributi per i quali non era contemplato, a decorrere dall'anno d'imposta 2002), ovvero per effetto dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997,
n. 241, il quale, nell'ammettere la compensazione in sede di versamenti unitari delle imposte, ne ha limitato l'applicazione all'ipotesi di crediti dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti e risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data della sua entrata in vigore
» (così Cass., 22 giugno 2021, n. 17836, si v. anche Cass., 7 maggio 2021, n. 12136).
Nel caso in esame, il contribuente eccepisce l'intervenuta compensazione di un credito di natura civilistica, quale è quello relativo alla statuizione di condanna al rimborso delle spese processuali, con un credito di natura tributaria, compensazione che non risulta contemplata da alcuna specifica disposizione legislativa.
Sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte, il ricorso proposto non può trovare accoglimento.
Attesa la mancata costituzione della parte resistente, le spese del giudizio vanno poste definitivamente a carico della parte ricorrente, che le ha anticipate.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il sig. Ricorrente_1 con atto del 19 Dicembre 2024 deducendo i seguenti motivi.
1) Intervenuta prescrizione ex art. 2948 n. 4 C.C.
Le somme dovute a titolo di addizionale comunale e regionale IRPEF riguardavano l'anno 2017 cosicchè alla data di notifica della cartella impugnata avvenuta il 02/02/2023 le sanzioni e gli interessi applicati avrebbero dovuto essere epurati dal Giudice di prime cure riducendosi così l'importo della cartella ad € 256,00
(€ 81,00 per addizionale comunale ed € 175,00 per addizionale IRPEF)
2) Erronea valutazione della cartella impugnata
La cartella impugnata adduce un “omesso o carente versamento” mentre la sentenza del Supremo Giudice riguarda “versamenti tardivi” che è cosa ben diversa da quello indicato in cartella.
Sotto altro profilo il richiamo operato dalla Corte di prime cure stride con quanto è dato evincersi dal contenuto della cartella posto che a pag. 5 della stessa è dato leggersi “Esiti del controllo automatizzato comunicati al contribuente” con la conseguenza che dunque legittimamente il ricorrente si duoleva nel ricorso introduttivo della detta mancata comunicazione di tale controllo automatizzato.
3) Violazione dell'art. 1243 C.C.
Ritiene la Corte censurata erroneamente disattendendo la disposizione civilistica richiamando impropriamente disconoscendo la compensazione del credito vantato dal ricorrente portato dalla sentenza n. 1817/01/2020 depositata il 21/04/2020 con la quale la resistente in questa sede veniva condannata al pagamento delle spese di lite di questo appellante pari ad € 1.000,00 oltre oneri accessori (IVA e CPA) oltre interessi maturati dal 21/04/2020 al soddisfo. A tal proposito la Corte censurata se da un lato non fa buon governo di quanto in Cass. Sez. V Ord. 27/02/2024 n. 5220 sotto altro profilo il Giudice a quo ritiene di poter sostenere che la chiesta compensazione “non risulta contemplata da alcuna disposizione legislativa” erroneamente operando un vulnus a quanto invece richiesto dal ricorrente atteso che per negarsi la chiesta compensazione la Corte di prime cure avrebbe,ex adverso, dovuto richiamare proprio la disposizione legislativa che negherebbe la compensazione.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 1574/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo sez. 6 e depositata il 6
Maggio 2024.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, chiamata in causa, non risulta costituita nel giudizio di appello.
All'udienza del 5 Dicembre 2025 la causa viene trattata e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Sul motivo relativo alla prescrizione di sanzioni e interessi (art.2948 c. c), il motivo non è meritevole di accoglimento. In materia di entrate erariali e accessori da riscossione a mezzo ruolo, il decorso del termine prescrizionale va verificato in concreto sulla base: della natura del credito (imposta/accessori); della sequenza degli atti idonei a incidere sul decorso del termine (atti di riscossione, notifiche, eventuali provvedimenti di sgravio, sospensione, ecc. ); dell'esigibilità delle somme e dell'eventuale definitività della pretesa. Nel caso di specie, l'appellante fonda la censura su un calcolo meramente cronologico (anno 2017 notifica cartella 02/02/2023), senza tuttavia dimostrare: quale sia il dies a quo corretto per ciascuna posta
(interessi/sanzioni) in relazione al procedimento di liquidazione e iscrizione a ruolo;
l'assenza di eventi idonei a incidere sul decorso del termine;
la specifica scomposizione delle somme richieste in cartella e la loro riconducibilità a singole violazioni con autonoma decorrenza. Ne discende che la doglianza, così formulata, non consente di ritenere provata la maturata prescrizione delle poste accessorie e, pertanto, va respinta.
L'appellante lamenta la mancata comunicazione dell'esito del controllo automatizzato, assumendo che tale omissione determini l'illegittimità della cartella impugnata. La censura non è fondata. Inquadramento della comunicazione di irregolarità e funzione dell'adempimento. La “comunicazione di irregolarità” (c. d. avviso bonario) che segue il controllo automatizzato della dichiarazione assolve a una funzione essenzialmente deflattiva e collaborativa: consente al contribuente di conoscere tempestivamente gli esiti della liquidazione, di segnalare eventuali dati non considerati e, ricorrendone i presupposti, di effettuare il pagamento con un regime sanzionatorio più favorevole. Tale atto non coincide con un provvedimento impositivo in senso stretto, ma è un atto endoprocedimentale volto a favorire il contraddittorio “anticipato” e l'adempimento spontaneo.
Omissione della comunicazione e conseguenze sull'atto successivo (cartella). L'eventuale omissione della comunicazione non comporta automaticamente la nullità della cartella. Ai fini invalidanti occorre, in particolare, verificare: se la comunicazione fosse dovuta nel caso concreto (in relazione alla tipologia di irregolarità riscontrata e alla disciplina applicabile); se l'omissione abbia determinato una lesione effettiva del diritto di difesa o abbia inciso in modo concreto sulla possibilità del contribuente di correggere l'irregolarità
o di interloquire utilmente prima dell'iscrizione a ruolo;
se, pur in difetto della comunicazione, la cartella risulti comunque sufficientemente intelligibile quanto a titolo, periodo d'imposta, causale della pretesa e criteri di determinazione, così da consentire un'adeguata tutela giurisdizionale. Ne deriva che la doglianza, per essere accoglibile, non può risolversi in una mera deduzione formale dell'omissione, ma deve essere supportata dall'allegazione (e, nei limiti del possibile, dalla dimostrazione) di un concreto pregiudizio. Onere di allegazione del contribuente e valutazione “in concreto” della lesione. Nel caso di specie, l'appellante si limita ad affermare la mancata ricezione della comunicazione, senza tuttavia: specificare quali elementi avrebbe potuto rappresentare in sede precontenziosa (ad es. errori materiali di compilazione, versamenti eseguiti e non riconosciuti, crediti spettanti, ecc. ); indicare quale sarebbe stata la concreta incidenza della comunicazione sull'esito del procedimento (riduzione/eliminazione del dovuto;
correzione della liquidazione;
tempestivo pagamento con benefici;
ecc. ); dedurre una compromissione effettiva della difesa, posto che la pretesa è stata comunque contestata in giudizio mediante impugnazione della cartella, con piena esplicazione del contraddittorio processuale da parte dell'odierno appellante. In tale prospettiva, la doglianza rimane priva della necessaria concretezza quanto al danno difensivo o sostanziale asseritamente patito. Dicitura in cartella (“esiti comunicati”) e rilevanza ai fini del decidere. La presenza, nella cartella, della dicitura secondo cui gli esiti del controllo automatizzato sarebbero stati comunicati al contribuente non è, di per sé, elemento decisivo nel senso dell'automatica prova dell'avvenuta ricezione;
tuttavia, nel caso in esame: non risultano in atti elementi oggettivi idonei a smentire la regolarità del procedimento (ad esempio, una specifica dimostrazione della mancata spedizione o della riferibilità ad altro indirizzo/recapito); e, soprattutto, anche a voler prescindere dalla prova della ricezione, non emerge in concreto quale pregiudizio effettivo sarebbe derivato dalla lamentata omissione, essendo la cartella stata comunque impugnata e essendo la pretesa conoscibile e contestabile in sede giurisdizionale. Alla luce delle considerazioni che precedono, la dedotta mancata comunicazione dell'esito del controllo automatizzato, nel caso concreto, non integra un vizio idoneo a determinare l'annullamento della cartella, non essendo stata dimostrata una effettiva lesione del diritto di difesa né un concreto vulnus tale da travolgere l'atto impugnato. Il motivo va pertanto respinto.
Sulla compensazione ex art.1243 c. c. con credito per spese di lite, il motivo non può essere accolto. La compensazione civilistica presuppone, in linea generale, la coesistenza di crediti certi, liquidi ed esigibili tra le stesse parti, oltre alla compatibilità della compensazione con il regime pubblicistico della riscossione. In materia tributaria e di riscossione mediante ruolo, l'operatività della compensazione incontra limiti e condizioni specifiche, non potendosi automaticamente trasporre lo schema civilistico nell'ambito di crediti erariali iscritti a ruolo. Nel caso concreto, l'appellante invoca un credito per spese di lite derivante da precedente sentenza;
tuttavia: non risulta dimostrata, nei termini necessari in questa sede, l'effettiva esigibilità attuale del credito opposto in compensazione nei confronti del soggetto agente della riscossione, né la piena sovrapponibilità soggettiva e oggettiva dei rapporti;
manca una puntuale dimostrazione della compatibilità della compensazione richiesta con la disciplina applicabile alla riscossione delle somme iscritte a ruolo. Ne consegue l'infondatezza della doglianza.
Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello proposto da Nominativo_1 va rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
La mancata costituzione della parte appellata esime la Corte da qualsivoglia statuizione in ordine alle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sede Centrale di Palermo, sez. n. 19, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Nulla per le spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della XIX Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia il 5 Dicembre 2025. IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE (Dott.
VA NE) (Dott. Baldassare Quartararo)
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
05/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
QUARTARARO BALDASSARE, Presidente
BI SALVATORE, Relatore
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6440/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1574/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 6 e pubblicata il 06/05/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220092445546000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2234/2025 depositato il
10/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 30/3/2023 e depositato in data 27/7/2023, l'avv. Ricorrente_1, in giudizio personalmente ex art. 86 c.p.c., ha impugnato la cartella esattoriale numero n. 29620220092445546000, notificata il 02/02/2023, con la quale gli è stato ingiunto il pagamento dell'importo di euro 256,00, oltre sanzioni e interessi, a titolo di omesso versamento di addizionali comunale e regionale IRPEF per l'anno
2017, oltre sanzioni e interessi, convenendo in giudizio dinanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado l'Agenzia delle Entrate – Riscossione.
A sostegno del ricorso ha dedotto l'illegittimità dell'atto impugnato per l'omessa notifica della comunicazione degli esiti del controllo automatizzato e l'estinzione dell'obbligazione tributaria per compensazione ex art. 1243 comma I c.p.c. con il contrapposto credito vantato da esso ricorrente per spese di lite, in virtù della sentenza n. 1817/01/2020 della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, con autorità di cosa giudicata.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, sebbene regolarmente convenuta in giudizio, non ha provveduto a costituirsi in giudizio.
All'udienza del 14/3/2024 la causa è stata posta in decisione
Affermava la Corte adita:
“Con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'atto impugnato per l'omessa notifica della comunicazione degli esiti del controllo automatizzato.
Va rilevato, al riguardo, che la cartella di pagamento impugnata ha a oggetto somme che sono state ritenute dovute all'amministrazione finanziaria in virtù del controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R.
n. 600 del 1973, ma dall'esame dell'atto si evince che le somme iscritte a ruolo sono state richieste non sulla base della liquidazione dell'imposta in esito al controllo della dichiarazione secondo procedure automatizzate, né sulla base di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Al contrario, il loro pagamento è stato ingiunto unicamente in virtù dell'omesso versamento da parte del contribuente delle somme dovute in virtù della stessa dichiarazione dal medesimo trasmessa.
In proposito questa Corte di Giustizia Tributaria ritiene di dover pienamente condividere il consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, secondo il quale «in caso di liquidazione delle imposte in esito a controllo di dichiarazioni secondo procedure automatizzate occorre l'instaurazione del contraddittorio prima dell'iscrizione a ruolo soltanto qualora emergano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, mentre se il versamento di quanto dovuto sia tardivo l'amministrazione non ha l'obbligo di inviare comunicazione di irregolarità al contribuente» (così Cass. Sez. 5, Sentenza n. 12023 del 10/06/2015).
Con il secondo motivo di impugnazione, il ricorrente eccepisce l'estinzione dell'obbligazione tributaria per compensazione ex art. 1243 comma I c.p.c. con il contrapposto credito vantato dallo stesso ricorrente nei confronti dell'amministrazione finanziaria per spese di lite, in virtù della sentenza n. 1817/01/2020 della
Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, passata in autorità di cosa giudicata.
Va rilevato, innanzitutto, che: «in materia tributaria la compensazione è ammessa, in deroga alle comuni disposizioni civilistiche, soltanto nei casi espressamente previsti, non potendo derogarsi al principio secondo cui ogni operazione di versamento, di riscossione e di rimborso ed ogni deduzione è regolata da specifiche, inderogabili norme di legge. Né tale principio può ritenersi superato per effetto dell'art. 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. statuto dei diritti del contribuente), il quale, nel prevedere in via generale l'estinzione dell'obbligazione tributaria per compensazione, ha lasciato ferme, in via transitoria, le disposizioni vigenti (demandando ad appositi regolamenti l'estensione di tale istituto ai tributi per i quali non era contemplato, a decorrere dall'anno d'imposta 2002), ovvero per effetto dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997,
n. 241, il quale, nell'ammettere la compensazione in sede di versamenti unitari delle imposte, ne ha limitato l'applicazione all'ipotesi di crediti dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti e risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data della sua entrata in vigore
» (così Cass., 22 giugno 2021, n. 17836, si v. anche Cass., 7 maggio 2021, n. 12136).
Nel caso in esame, il contribuente eccepisce l'intervenuta compensazione di un credito di natura civilistica, quale è quello relativo alla statuizione di condanna al rimborso delle spese processuali, con un credito di natura tributaria, compensazione che non risulta contemplata da alcuna specifica disposizione legislativa.
Sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte, il ricorso proposto non può trovare accoglimento.
Attesa la mancata costituzione della parte resistente, le spese del giudizio vanno poste definitivamente a carico della parte ricorrente, che le ha anticipate.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il sig. Ricorrente_1 con atto del 19 Dicembre 2024 deducendo i seguenti motivi.
1) Intervenuta prescrizione ex art. 2948 n. 4 C.C.
Le somme dovute a titolo di addizionale comunale e regionale IRPEF riguardavano l'anno 2017 cosicchè alla data di notifica della cartella impugnata avvenuta il 02/02/2023 le sanzioni e gli interessi applicati avrebbero dovuto essere epurati dal Giudice di prime cure riducendosi così l'importo della cartella ad € 256,00
(€ 81,00 per addizionale comunale ed € 175,00 per addizionale IRPEF)
2) Erronea valutazione della cartella impugnata
La cartella impugnata adduce un “omesso o carente versamento” mentre la sentenza del Supremo Giudice riguarda “versamenti tardivi” che è cosa ben diversa da quello indicato in cartella.
Sotto altro profilo il richiamo operato dalla Corte di prime cure stride con quanto è dato evincersi dal contenuto della cartella posto che a pag. 5 della stessa è dato leggersi “Esiti del controllo automatizzato comunicati al contribuente” con la conseguenza che dunque legittimamente il ricorrente si duoleva nel ricorso introduttivo della detta mancata comunicazione di tale controllo automatizzato.
3) Violazione dell'art. 1243 C.C.
Ritiene la Corte censurata erroneamente disattendendo la disposizione civilistica richiamando impropriamente disconoscendo la compensazione del credito vantato dal ricorrente portato dalla sentenza n. 1817/01/2020 depositata il 21/04/2020 con la quale la resistente in questa sede veniva condannata al pagamento delle spese di lite di questo appellante pari ad € 1.000,00 oltre oneri accessori (IVA e CPA) oltre interessi maturati dal 21/04/2020 al soddisfo. A tal proposito la Corte censurata se da un lato non fa buon governo di quanto in Cass. Sez. V Ord. 27/02/2024 n. 5220 sotto altro profilo il Giudice a quo ritiene di poter sostenere che la chiesta compensazione “non risulta contemplata da alcuna disposizione legislativa” erroneamente operando un vulnus a quanto invece richiesto dal ricorrente atteso che per negarsi la chiesta compensazione la Corte di prime cure avrebbe,ex adverso, dovuto richiamare proprio la disposizione legislativa che negherebbe la compensazione.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 1574/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo sez. 6 e depositata il 6
Maggio 2024.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, chiamata in causa, non risulta costituita nel giudizio di appello.
All'udienza del 5 Dicembre 2025 la causa viene trattata e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Sul motivo relativo alla prescrizione di sanzioni e interessi (art.2948 c. c), il motivo non è meritevole di accoglimento. In materia di entrate erariali e accessori da riscossione a mezzo ruolo, il decorso del termine prescrizionale va verificato in concreto sulla base: della natura del credito (imposta/accessori); della sequenza degli atti idonei a incidere sul decorso del termine (atti di riscossione, notifiche, eventuali provvedimenti di sgravio, sospensione, ecc. ); dell'esigibilità delle somme e dell'eventuale definitività della pretesa. Nel caso di specie, l'appellante fonda la censura su un calcolo meramente cronologico (anno 2017 notifica cartella 02/02/2023), senza tuttavia dimostrare: quale sia il dies a quo corretto per ciascuna posta
(interessi/sanzioni) in relazione al procedimento di liquidazione e iscrizione a ruolo;
l'assenza di eventi idonei a incidere sul decorso del termine;
la specifica scomposizione delle somme richieste in cartella e la loro riconducibilità a singole violazioni con autonoma decorrenza. Ne discende che la doglianza, così formulata, non consente di ritenere provata la maturata prescrizione delle poste accessorie e, pertanto, va respinta.
L'appellante lamenta la mancata comunicazione dell'esito del controllo automatizzato, assumendo che tale omissione determini l'illegittimità della cartella impugnata. La censura non è fondata. Inquadramento della comunicazione di irregolarità e funzione dell'adempimento. La “comunicazione di irregolarità” (c. d. avviso bonario) che segue il controllo automatizzato della dichiarazione assolve a una funzione essenzialmente deflattiva e collaborativa: consente al contribuente di conoscere tempestivamente gli esiti della liquidazione, di segnalare eventuali dati non considerati e, ricorrendone i presupposti, di effettuare il pagamento con un regime sanzionatorio più favorevole. Tale atto non coincide con un provvedimento impositivo in senso stretto, ma è un atto endoprocedimentale volto a favorire il contraddittorio “anticipato” e l'adempimento spontaneo.
Omissione della comunicazione e conseguenze sull'atto successivo (cartella). L'eventuale omissione della comunicazione non comporta automaticamente la nullità della cartella. Ai fini invalidanti occorre, in particolare, verificare: se la comunicazione fosse dovuta nel caso concreto (in relazione alla tipologia di irregolarità riscontrata e alla disciplina applicabile); se l'omissione abbia determinato una lesione effettiva del diritto di difesa o abbia inciso in modo concreto sulla possibilità del contribuente di correggere l'irregolarità
o di interloquire utilmente prima dell'iscrizione a ruolo;
se, pur in difetto della comunicazione, la cartella risulti comunque sufficientemente intelligibile quanto a titolo, periodo d'imposta, causale della pretesa e criteri di determinazione, così da consentire un'adeguata tutela giurisdizionale. Ne deriva che la doglianza, per essere accoglibile, non può risolversi in una mera deduzione formale dell'omissione, ma deve essere supportata dall'allegazione (e, nei limiti del possibile, dalla dimostrazione) di un concreto pregiudizio. Onere di allegazione del contribuente e valutazione “in concreto” della lesione. Nel caso di specie, l'appellante si limita ad affermare la mancata ricezione della comunicazione, senza tuttavia: specificare quali elementi avrebbe potuto rappresentare in sede precontenziosa (ad es. errori materiali di compilazione, versamenti eseguiti e non riconosciuti, crediti spettanti, ecc. ); indicare quale sarebbe stata la concreta incidenza della comunicazione sull'esito del procedimento (riduzione/eliminazione del dovuto;
correzione della liquidazione;
tempestivo pagamento con benefici;
ecc. ); dedurre una compromissione effettiva della difesa, posto che la pretesa è stata comunque contestata in giudizio mediante impugnazione della cartella, con piena esplicazione del contraddittorio processuale da parte dell'odierno appellante. In tale prospettiva, la doglianza rimane priva della necessaria concretezza quanto al danno difensivo o sostanziale asseritamente patito. Dicitura in cartella (“esiti comunicati”) e rilevanza ai fini del decidere. La presenza, nella cartella, della dicitura secondo cui gli esiti del controllo automatizzato sarebbero stati comunicati al contribuente non è, di per sé, elemento decisivo nel senso dell'automatica prova dell'avvenuta ricezione;
tuttavia, nel caso in esame: non risultano in atti elementi oggettivi idonei a smentire la regolarità del procedimento (ad esempio, una specifica dimostrazione della mancata spedizione o della riferibilità ad altro indirizzo/recapito); e, soprattutto, anche a voler prescindere dalla prova della ricezione, non emerge in concreto quale pregiudizio effettivo sarebbe derivato dalla lamentata omissione, essendo la cartella stata comunque impugnata e essendo la pretesa conoscibile e contestabile in sede giurisdizionale. Alla luce delle considerazioni che precedono, la dedotta mancata comunicazione dell'esito del controllo automatizzato, nel caso concreto, non integra un vizio idoneo a determinare l'annullamento della cartella, non essendo stata dimostrata una effettiva lesione del diritto di difesa né un concreto vulnus tale da travolgere l'atto impugnato. Il motivo va pertanto respinto.
Sulla compensazione ex art.1243 c. c. con credito per spese di lite, il motivo non può essere accolto. La compensazione civilistica presuppone, in linea generale, la coesistenza di crediti certi, liquidi ed esigibili tra le stesse parti, oltre alla compatibilità della compensazione con il regime pubblicistico della riscossione. In materia tributaria e di riscossione mediante ruolo, l'operatività della compensazione incontra limiti e condizioni specifiche, non potendosi automaticamente trasporre lo schema civilistico nell'ambito di crediti erariali iscritti a ruolo. Nel caso concreto, l'appellante invoca un credito per spese di lite derivante da precedente sentenza;
tuttavia: non risulta dimostrata, nei termini necessari in questa sede, l'effettiva esigibilità attuale del credito opposto in compensazione nei confronti del soggetto agente della riscossione, né la piena sovrapponibilità soggettiva e oggettiva dei rapporti;
manca una puntuale dimostrazione della compatibilità della compensazione richiesta con la disciplina applicabile alla riscossione delle somme iscritte a ruolo. Ne consegue l'infondatezza della doglianza.
Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello proposto da Nominativo_1 va rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
La mancata costituzione della parte appellata esime la Corte da qualsivoglia statuizione in ordine alle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sede Centrale di Palermo, sez. n. 19, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Nulla per le spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della XIX Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia il 5 Dicembre 2025. IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE (Dott.
VA NE) (Dott. Baldassare Quartararo)