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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 14/12/2025, n. 1047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1047 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO SEZIONE
CIVILE
La Giudice, dott.ssa Elisa Di Giovanni, viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 21.11.2025 – da svolgersi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - depositate dagli avv.ti Felice Calabrò e Dario
Martorano - visto l'art. 281 sexies c.p.c. - pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 405/2023 del Ruolo Generale,
Promosso da
(C.F. e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliati in indirizzo telematico, rappresentati e difesi dall'avv. Felice Calabrò, come da procura in atti;
attori
Contro
C.F. – P. IVA ) Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in indirizzo telematico, rappresentato e difeso dall'Avv. Dario Martorano, giusta procura in atti
Convenuto
Oggetto: usucapione In fatto e in diritto sentenza redatta ex artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Con atto di citazione ritualmente notificato nei confronti dell'intestataria catastale - società “ , già Controparte_1 CP_2
giusta variazione della denominazione con verbale di
[...]
assemblea straordinaria del 30.10.2013, registrato il 21.11.2013 al n.
9487, rep. 8547, ricevuto dal notaio di Napoli - gli Persona_1
attori in intestazione hanno chiesto dichiararsi l'acquisto, in proprio favore, ai sensi dell'art. 1158 c.c., della piena ed esclusiva proprietà del fondo sito in località Vulcanello, isola di Vulcano, comune di
AR (ME) censito al catasto terreni al foglio di mappa n. 1, particella 18, ordinando al competente Conservatore dei Registri
Immobiliari di procedere alla trascrizione della sentenza, con esonero da ogni responsabilità.
A sostegno della pretesa hanno dedotto il possesso del fondo - esteso lungo una superficie totale di 1500 mq - continuato da ben oltre venti anni, ovvero a far data dall'aprile 2001, esercitato in maniera pubblica, pacifica, ininterrotta, indisturbata ed esclusiva, corrispondente – dunque - al diritto di proprietà – tramite esecuzione di “opere di potatura alberi e aratura terreno, opere periodiche di pulizia” sostenendone, in via esclusiva, le spese necessarie
“addirittura ancor prima dell'acquisto del fondo limitrofo da parte della attrice, risalente al 26 aprile 2021”- nonché, Parte_2
specularmente, l'inerzia della società intestataria catastale,
pag. 2/11 “totalmente disinteressatasi del fondo in questione, mai gestito e in alcun modo curato”.
Il procedimento si è svolto nella resistenza della società convenuta, chiedendo il rigetto della domanda e svolgendo domanda riconvenzionale per il riconoscimento giudiziale della proprietà esclusiva sulla particella n. 18 del Foglio 1 del NCT del Comune di
AR, Isola di Vulcano, località Vulcanello, reclamata dagli attori.
In particolare, si è difesa rilevando: a) la qualità di Controparte_1
proprietaria dell'azienda alberghiera attualmente denominata
“Therasia Resort & S.p.A.” sita in Vulcano, località Vulcanello rispetto alla quale è limitrofo il terreno reclamato a titolo di usucapione dagli attori, posto – come altre zone di terreno - nelle immediate vicinanze dell'albergo, acquisito in forza di rogito del 05 luglio 1985 a ministero del Notaio (Atto Repertorio n. Per_2
139655, registrato all'Ufficio del Registro di Messina in data
25/07/1985 - n. 6521.1/1985 in atti dal 13/10/1994); b) il possesso pacifico e continuato, sin dalla data dell'acquisto, senza utilizzi o occupazioni altrui - rivolgendosi alle autorità in occasione di invasioni perpetrate da ignoti – espletando attività di delimitazione del fondo tramite apposizione di una rete con anche cartelli di
“proprietà privata”, nonché periodica pulizia da sterpaglie; c)
l'esecuzione di rilievi tecnici “necessari anche al fine di una corretta valutazione del suo patrimonio immobiliare per una giusta rappresentazione nei propri bilanci di esercizio” riscontrando, per la prima volta intorno al 2011, la presenza di una baracca realizzata su un lembo laterale della proprietà, senza alcuna autorizzazione pag. 3/11 nonché, nel 2018, la estirpazione di un albero e l'innesto di “una serie di piantine di ulivo” seguita da denuncia-querela contro ignoti, reiterata il 15.06.2022 nei confronti degli attori.
La causa, concessi i termini ex art. 183 co. VI c.p.c., è stata rinviata per precisazione delle conclusioni, con ordinanza del 12.4.2024.
Concessi – giusta ordinanza del 7.4.2025 – termini per note conclusive, la causa viene decisa ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
*****
Il thema decidendum è rappresentato dalla domanda di accertamento della fattispecie acquisitiva a titolo originario di cui all'art. 1158 c.c.
- avente ad oggetto la particella n. 18 Foglio 1 del NCT del Comune di AR, Isola di Vulcano, località Vulcanello – proposta nei confronti della intestataria catastale, società Controparte_1
Premesso, a tal riguardo, che non è in contestazione la individuazione del legittimo contraddittore della spiegata azione – avendo, la stessa difesa degli attori, evocato la società “ CP_1
deducendo il cambio di denominazione da in
[...] Controparte_2
forza di verbale di assemblea straordinaria del 30.10.2013, registrato il 21.11.2013 al n. 9487, rep. 8547, ricevuto dal notaio
[...]
di Napoli – vale, in punto di inquadramento, ricordare che Per_1
l'usucapione, modo di acquisto della proprietà a titolo originario, poggia sui requisiti del possesso del bene e del tempo in cui lo stesso si protrae.
pag. 4/11 Il possesso utile all'usucapione, infatti, deve possedere i tratti di cui all'art. 1163 c.c.: deve essere pacifico e non clandestino nonché svolgersi, in modo continuativo, per il periodo prescritto dalla legge senza subire interruzioni (cfr. art. 1167 c.c.).
Ricordando, a tal proposito, consolidata giurisprudenza, per la configurabilità del possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena, vale a dire «un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità
e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto» (cfr. Cass. Civ., Sezione II, 2 settembre 2015, n. 17459).
Calando il discorso nell'ambito processualistico, occorre dimostrare, ai fini dell'utile esercizio della azione, il quomodo e il quando della disponibilità della res uti dominus, non essendo, invece, sufficiente la mera allegazione di aver posseduto il bene per oltre vent'anni (cfr. cfr. Cassazione Civile, sezione VI, 7 settembre 2018, n. 21873).
Il possesso continuato e indisturbato, infatti, va dimostrato da colui che pretende di aver acquistato il bene per usucapione, assumendo l'iniziativa: spetta, quindi, a chi agisce in giudizio onde ottenere la declaratoria di proprietà di un bene a titolo originario, affermando di averlo usucapito, dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della pag. 5/11 dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus (cfr. Cassazione civile sez. II,
26/04/2011, n.9325.).
Venendo alla concreta fattispecie, ponendo mente al complessivo quadro processual probatorio – valutabile anche ai sensi degli artt.
115, 116 c.p.c. e 2729 c.c. - non trova riscontro gli elementi richiesti dagli artt. 1158, 1164 e 1167 c.c.
Al riguardo, premesso che, quand'anche fosse stata dimostrata una attività di pulizia – sub specie di “esecuzione di opere di potatura alberi e aratura terreno, opere periodiche di pulizia, il tutto sostenendone in via esclusiva le spese necessarie, anche avvalendosi dell'opera di terzi”(cfr. pag. 2 citazione) – la stessa – rispetto alla quale non v'è, comunque, traccia di prova documentale (i.e. fatture per esborsi riferiti alle spese necessarie, avvalendosi dell'opera di terzi, riconducibili al terreno oggetto di domanda e con una cadenza e continuità tali da agganciarsi al requisito della non interruzione) risultando articolata mera prova orale che si conferma, anche in questa sede, inammissibile perché genericamente dedotta senza riferimento alcuno (cfr. esemplificando sub lett. c) “vero o no che il sig. e la sig.ra , fin Parte_1 Parte_2
dall'aprile del 2001, hanno provveduto alla pulizia del fondo in questione” articolato che non menziona nemmeno i nominativi dei terzi (operai o collaboratori individuali o in ditta) cui si riferisce il narrato attoreo;
né argomenta in merito a più precise circostanze) – sarebbe comunque inidonea di per sé sola a provare, quantomeno,
l'elemento dell'animus.
pag. 6/11 Ciò perché la coltivazione di un terreno e l'esecuzione di lavori sullo stesso non comporta di per sé «una situazione oggettivamente incompatibile con la proprietà altrui» (cfr. Cass. n.9325/2011 citata).
È, infatti, astrattamente ipotizzabile che le attività di potatura avvengano per la miglior tutela del proprio fondo, attiguo o confinante con quello di cui si reclama l'usucapione.
Corrobora l'assunto della carenza di prova di un corpus e di un animus, del resto, anche il tenore delle dichiarazioni acquisite dall'autorità in sede di escussione a sommarie informazioni della attrice, . Parte_2
In particolare, al di là del vago riferimento ad una scrittura privata di acquisto del terreno (adiacente alla abitazione di proprietà) – già di per sé idoneo a svelare la nebulosità dell'assunto attoreo, proprio per la genericità e la anomalia della assenza di ricordi in merito alla data e ad un atto che avrebbe potuto rilevare a sostegno della tesi difensiva contro le contestazioni di invasione di terreni a carico del
– dal narrato si legge che l'uso, per ricovero attrezzi, del Pt_1
manufatto in ferro battuto, sarebbe correlato al rinvenimento dello stesso nel terreno reclamato in proprietà (cfr. doc. n. 7 fascicolo convenuta).
Anomalo appare dedurre un acquisto (di un terreno) in forza di una scrittura privata (di cui non si dichiara disponibilità alla esibizione) unitamente al fatto che di questo terreno non si è effettuato sopralluogo alcuno prima (tanto che il manufatto – che si riesce a datare al 2000 – sarebbe stato scoperto in seguito).
pag. 7/11 Trattasi di elementi che per la loro carenza di logicità consentono, piuttosto, di apprezzare il narrato della convenuta società – esposto in atti - come supportato da riscontri estrinseci.
Dalle denunce querele sporte da – identificatosi come CP_3
direttore responsabile della struttura alberghiera a cui fa capo il terreno compreso nella particella 18 del foglio di mappa 1 – si ricava, per la data (l'una nel 2018, l'altra nel 2022) e per la concordanza degli elementi (specie con riferimento alle dichiarazioni rilasciate in sede di denuncia del 2022) conferma della insussistenza, in capo agli attori, di un possesso utile ad usucapire una particella.
Né, poi, può desumersi prova di possesso pacifico ininterrotto e consolidato dal verbale di violazione amministrativa del 23.2.2021, invocato dalla difesa attorea.
A fronte, infatti, dell'assunto relativo alla “valenza probatoria straordinaria” del documento in questione – idoneo a sgombrare il campo “da ogni dubbio sulla natura pubblica e non clandestina del possesso”, per avere, i Carabinieri di Vulcano, a seguito di un controllo, identificato l'attore quale “soggetto responsabile Pt_1
del fondo, contestandogli l'abbandono di una carcassa di autovettura” (cfr. note conclusive autorizzate del 10.11.25) – dalla lettura del verbale si evince che l'unico accertamento eseguito – tramite riscontro in Banca dati – riguarda la titolarità del veicolo abbandonato (i.e. della carcassa di una Autobianchi modello Y10) intestato ad e dichiarato cessato dalla circolazione Parte_1
già in data 23.11.2005 (cfr. doc. “verbale di violazione
pag. 8/11 amministrativa del 23/02/2021” allegato alla memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c.).
Priva di valore probatorio del possesso è, invece, la dichiarazione rilasciata dal titolare della vettura abbandonata – i.e. il riferimento alla sua “proprietà privata” all'interno della quale la carcassa catalogata dalle autorità come “rifiuto non pericoloso” ai fini di comminatoria della sanzione amministrativa - giacché oltre ad essere genericamente resa, senza riferimento specifico ai confini del terreno di cui si discute, si scontra, in ogni caso, col divieto di venire contra factum proprium.
Dalla situazione di non conformità ordinamentale – quale quella scaturente dall'abbandono di rifiuto non pericoloso – non può trarsi una situazione di vantaggio e, dunque, un favorevole apprezzamento circa l'evidenza di un possesso dotato dei tratti della pubblicità e non clandestinità/pacificità.
In ogni caso, pure sforzandosi di riconnettere al documento in questione una qualche efficienza probatoria, lo stesso, piuttosto, si mostra come neutro rispetto al fine invocato dagli attori: l'abbandono su terreno altrui di un rifiuto non pericoloso – ma che comunque va smaltito – è condotta astrattamente ascrivibile (quantomeno anche) a chi non è proprietario del terreno medesimo.
Difetta, quindi, l'univocità delle risultanze non in grado di dimostrare il preteso ininterrotto possesso utile ad usucapire.
Ne segue, pertanto, per il coacervo di argomentazioni stese, il rigetto della domanda attorea.
pag. 9/11 Tale statuizione assorbe ogni altra questione, inclusa quella veicolata dalla riconvenzionale della convenuta (da qualificarsi come azione di accertamento e non rivendica la quale presuppone, invero, la perdita di possesso incompatibile con l'affermazione della inesistenza di un possesso ad usucapionem) dal momento che il rigetto della domanda ex art. 1158 c.c. nei confronti della intestataria catastale – titolare in virtù di atto d'acquisto notarile del 5.7.1985 di cui è prodotta pure la relativa nota di trascrizione – porta già con sé l'assunto della inesistenza di cause d'acquisto a titolo originario capaci di superare l'acquisto derivativo in capo alla società intestataria (per la quale la vicenda di cambio denominazione da è incontestata). Controparte_4
L'esito della lite conduce ad applicare la regola della soccombenza nelle spese di lite ai minimi tabellari secondo il valore dichiarato e non contestato.
La liquidazione comprende la fase istruttoria e trattazione dato lo svolgimento della appendice di trattazione scritta con estrinsecazione di difese e ulteriori produzioni documentali.
Le spese della riconvenzionale spiegata dalla convenuta restano a suo carico in regime di irripetibilità, attesa la statuizione di assorbimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona P.G., definitivamente pronunciando nella causa n. 405/2023 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
pag. 10/11 DICHIARA infondata la domanda attorea di usucapione della particella n. 18 Foglio 1 del NCT del Comune di AR, Isola di
Vulcano, località Vulcanello, in danno di per le Controparte_1
causali spiegate e articolate in parte motiva;
CONDANNA l'attore soccombente al pagamento delle SPESE di lite a favore della convenuta società “ , in Controparte_1
complessivi euro 2.540,00 oltre rimborso generale, IVA, CPA come per legge;
Barcellona P.G. 14.12.2025
La Giudice
Dott.ssa Elisa Di Giovanni
pag. 11/11