Art. 20.
Il titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di istruzione secondaria con lingua di insegnamento diversa da quella italiana si consegue mediante la frequenza di appositi corsi per i quali, ferme restando le norme di cui ai precedenti articoli, si osservano le disposizioni contenute nel presente articolo.
I corsi di cui al primo comma si svolgono nella lingua di insegnamento di tali scuole, salvo quelli per lo insegnamento della lingua e letteratura italiana, che sono integrati da lezioni ed esercitazioni nella lingua di insegnamento.
Nelle regioni dove sono istituiti scuole ed istituti di istruzione secondaria con lingua di insegnamento diversa da quella italiana e nella provincia di Bolzano, vengono costituite commissioni speciali con le funzioni, per i corsi di cui al primo comma del presente articolo, indicate dall'articolo 4.
Tali commissioni speciali possono servirsi della collaborazione di universita' italiane, le quali potranno, ai fini considerati, avvalersi anche di docenti di universita' straniere.
Le norme relative alla composizione delle suddette commissioni speciali saranno dettate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, che a tal fine terra' conto dei criteri di cui all'articolo 4, in relazione alle particolari esigenze scolastiche locali.
Ai corsi di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie con lingua d'insegnamento tedesca in provincia di Bolzano sono ammessi anche coloro che siano in possesso di uno dei corrispondenti titoli accademici austriaci ritenuti equivalenti ai titoli accademici italiani di cui al decreto del Ministro per la pubblica istruzione del 4 settembre 1956 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 14 settembre 1956 e successive modificazioni e integrazioni.
Nella prima applicazione della presente legge, ai corsi per il conseguimento del titolo di abilitazione potranno essere ammessi anche coloro che, avendo prestato due anni di servizio con qualifica non inferiore a "buono" nelle rispettive scuole di istruzione secondaria con insegnamento di lingua diversa da quella italiana, siano in possesso del titolo di studio conseguito all'estero, dichiarato equipollente dal Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione.
Ai fini dell'immissione nei ruoli ai sensi del precedente articolo 7 e' valido il servizio prestato dopo la data del rilascio del relativo titolo di studio estero, anche se la dichiarazione di equipollenza sia avvenuta o avvenga in data posteriore.
Le graduatorie permanenti di cui all'articolo 7 della presente legge, per l'immissione nei ruoli delle scuole con lingua di insegnamento diversa da quella italiana, saranno compilate su base regionale e, per la provincia di Bolzano, su base provinciale, rispettivamente dal provveditore agli studi del capoluogo di regione e da quello competente per la provincia di Bolzano.
La validita' dei titoli di abilitazione conseguiti ai sensi del presente articolo potra' essere estesa alle scuole con lingua di insegnamento italiana e viceversa, previo accertamento della rispettiva conoscenza linguistica, da effettuarsi in un colloquio le cui modalita' saranno stabilite con decreto emanato dal Ministro per la pubblica istruzione contemporaneamente al decreto di cui all'ultimo comma dell'articolo 7, sempreche' l'insegnante sia in possesso degli altri requisiti e titoli normalmente prescritti.
Le abilitazioni all'insegnamento conseguite, da cittadini di lingua materna tedesca, ai sensi del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972 , fino alla data del 15 giugno 1964 e quelle conseguite in concorsi a cattedre ed esami di abilitazione indetti anteriormente all'entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 972 del 1957 , sono valide per l'insegnamento nelle scuole con lingua tedesca della provincia di Bolzano.
Per gli insegnanti di stenografia e dattilografia negli istituti tecnici e professionali di Stato con lingua di insegnamento tedesca e delle localita' delle Valli ladine che abbiano prestato servizio ininterrotto per almeno dieci anni scolastici nel periodo dal 1949-50 al 1970-71 negli istituti di istruzione tecnica e professionale, ovvero nelle ex scuole e corsi secondari di avviamento professionale e nelle ex scuole tecniche, la carriera sara' fatta decorrere, una volta raggiunto il grado di ordinario, agli effetti giuridici ed economici, dall'inizio del servizio prestato con titolo di studio valido per l'ammissione all'esame di abilitazione.
Il titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di istruzione secondaria con lingua di insegnamento diversa da quella italiana si consegue mediante la frequenza di appositi corsi per i quali, ferme restando le norme di cui ai precedenti articoli, si osservano le disposizioni contenute nel presente articolo.
I corsi di cui al primo comma si svolgono nella lingua di insegnamento di tali scuole, salvo quelli per lo insegnamento della lingua e letteratura italiana, che sono integrati da lezioni ed esercitazioni nella lingua di insegnamento.
Nelle regioni dove sono istituiti scuole ed istituti di istruzione secondaria con lingua di insegnamento diversa da quella italiana e nella provincia di Bolzano, vengono costituite commissioni speciali con le funzioni, per i corsi di cui al primo comma del presente articolo, indicate dall'articolo 4.
Tali commissioni speciali possono servirsi della collaborazione di universita' italiane, le quali potranno, ai fini considerati, avvalersi anche di docenti di universita' straniere.
Le norme relative alla composizione delle suddette commissioni speciali saranno dettate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, che a tal fine terra' conto dei criteri di cui all'articolo 4, in relazione alle particolari esigenze scolastiche locali.
Ai corsi di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie con lingua d'insegnamento tedesca in provincia di Bolzano sono ammessi anche coloro che siano in possesso di uno dei corrispondenti titoli accademici austriaci ritenuti equivalenti ai titoli accademici italiani di cui al decreto del Ministro per la pubblica istruzione del 4 settembre 1956 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 14 settembre 1956 e successive modificazioni e integrazioni.
Nella prima applicazione della presente legge, ai corsi per il conseguimento del titolo di abilitazione potranno essere ammessi anche coloro che, avendo prestato due anni di servizio con qualifica non inferiore a "buono" nelle rispettive scuole di istruzione secondaria con insegnamento di lingua diversa da quella italiana, siano in possesso del titolo di studio conseguito all'estero, dichiarato equipollente dal Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione.
Ai fini dell'immissione nei ruoli ai sensi del precedente articolo 7 e' valido il servizio prestato dopo la data del rilascio del relativo titolo di studio estero, anche se la dichiarazione di equipollenza sia avvenuta o avvenga in data posteriore.
Le graduatorie permanenti di cui all'articolo 7 della presente legge, per l'immissione nei ruoli delle scuole con lingua di insegnamento diversa da quella italiana, saranno compilate su base regionale e, per la provincia di Bolzano, su base provinciale, rispettivamente dal provveditore agli studi del capoluogo di regione e da quello competente per la provincia di Bolzano.
La validita' dei titoli di abilitazione conseguiti ai sensi del presente articolo potra' essere estesa alle scuole con lingua di insegnamento italiana e viceversa, previo accertamento della rispettiva conoscenza linguistica, da effettuarsi in un colloquio le cui modalita' saranno stabilite con decreto emanato dal Ministro per la pubblica istruzione contemporaneamente al decreto di cui all'ultimo comma dell'articolo 7, sempreche' l'insegnante sia in possesso degli altri requisiti e titoli normalmente prescritti.
Le abilitazioni all'insegnamento conseguite, da cittadini di lingua materna tedesca, ai sensi del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972 , fino alla data del 15 giugno 1964 e quelle conseguite in concorsi a cattedre ed esami di abilitazione indetti anteriormente all'entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 972 del 1957 , sono valide per l'insegnamento nelle scuole con lingua tedesca della provincia di Bolzano.
Per gli insegnanti di stenografia e dattilografia negli istituti tecnici e professionali di Stato con lingua di insegnamento tedesca e delle localita' delle Valli ladine che abbiano prestato servizio ininterrotto per almeno dieci anni scolastici nel periodo dal 1949-50 al 1970-71 negli istituti di istruzione tecnica e professionale, ovvero nelle ex scuole e corsi secondari di avviamento professionale e nelle ex scuole tecniche, la carriera sara' fatta decorrere, una volta raggiunto il grado di ordinario, agli effetti giuridici ed economici, dall'inizio del servizio prestato con titolo di studio valido per l'ammissione all'esame di abilitazione.