Articolo 4 della Legge 28 febbraio 1992, n. 220
Articolo 3Articolo 5
Versione
12 agosto 2006
Art. 4. Mutamento della denominazione dell'ICRAP 1. In relazione alle finalita' della presente legge ed alle attivita' di cui all' articolo 3 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 , l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima (ICRAP) muta la propria denominazione in "Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM)".
Nota all'art. 4:
- L'art. 3 della citata legge n. 979/1982 cosi' recita:
"Art. 3. - Per i fini di cui alla lettera a) dell'art. 2 il Ministro della marina mercantile provvedera' ad organizzare una rete di osservazione della qualita' dell'ambiente marino ed un idoneo sistema di sorveglianza sulle attivita' svolgentisi lungo le coste, anche per lo svolgimento dei servizi di cui alla lettera b) dell'art. 2, costantemente collegato con centri operativi, che opereranno nell'ambito di compartimenti marittimi, da situare nelle zone maggiormente interessate al traffico marittimo e con un centro a livello nazionale di coordinamento generale e di raccolta dati.
Per la costituzione ed il funzionamento della rete di osservazione della qualita' dell'ambiente marino, il Ministero della marina mercantile si avvale anche delle strutture e del personale dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima di cui all' art. 8 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 .
La rete di osservazione effettua periodici controlli dell'ambiente marino con rilevamento di dati oceanografici, chimici, biologici, microbiologici e merceologici e quanto altro necessario per la lotta contro l'inquinamento di qualsiasi genere e per la gestione delle fasce costiere nonche' per la tutela, anche dal punto di vista ecologico, delle risorse marine.
Per il sistema di sorveglianza sulle attivita' che si svolgono lungo le coste sono istituiti centri operativi nelle seguenti aree:
1) Mar Ligure e Alto Tirreno;
2) Medio e Basso Tirreno;
3) Acque della Sardegna;
4) Acque della Sicilia;
5) Ionio e Basso Adriatico;
6) Alto e Medio Adriatico.
La localizzazione dei compartimenti marittimi in cui hanno sede i centri operativi e' disposta con decreto del Ministro della marina mercantile.
I centri operativi raccolgono ed elaborano tutti i dati provenienti dal centro nazionale di coordinamento e dagli uffici, enti ed amministrazioni della zona di competenza relativi alle attivita' svolgentisi in mare e trasmettono i dati raccolti al Centro nazionale di coordinamento di cui al successivo comma nonche' agli uffici, enti ed amministrazioni della zona di competenza, ai fini degli interventi operativi.
Presso l'Ispettorato centrale per la difesa del mare, di cui al successivo art. 34, viene istituito il Centro nazionale di coordinamento generale e di raccolta dati.
Esso raccoglie, elabora e coordina i dati trasmessi dai centri operativi periferici o provenienti da altre amministrazioni e li mette a disposizione degli uffici competenti ai fini degli interventi operativi. Tutti i dati sono resi pubblici a cura dello stesso Ispettorato con apposito bollettino.
Con decreto del Ministro della marina mercantile sono adottate le disposizioni necessarie per dotare il Centro nazionale di coordinamento ed i centri periferici delle attrezzature adeguate ai compiti ed ai servizi fissati nella presente legge, nonche' per il funzionamento dei centri medesimi e della rete di osservazione della qualita' dell'ambiente marino.
Per le spese di organizzazione e funzionamento dei servizi di cui al presente articolo e' autorizzata per il periodo 1982-1985 la spesa complessiva di lire 25 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile secondo quote che verranno determinate in sede di legge finanziaria di cui all' art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468 .
La quota relativa all'anno 1982 viene determinata in lire 1.500 milioni".
Entrata in vigore il 12 agosto 2006