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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/05/2025, n. 4355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4355 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. 14080/2022 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O T R I B U N A L E D I M I L A N O
-Sezione Quarta Civile-
Il Giudice, dott.ssa Ilaria GENTILE, in composizione monocratica, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281quinquies co. 1 cpc la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado, iscritta al n. 14080/2023 R.G. l'11.04.2022, giusta richiesta di iscrizione a ruolo depositata su PCT l'08.04.2022, promossa da: (C.F.: ), nato Parte_1 C.F._1 il 28.09.1963 e residente in [...], di seguito, per brevità:
“GABRIELE” (C.F.: ), nato in Parte_2 C.F._2
India il 26.06.2007, in persona del genitore esercente la responsabilità genitoriale di seguito, per brevità: Parte_1
“ ”, Parte_2 rappresentati e difesi dagli avv. Giorgio PRANDELLI e Gherardo CASTELLI del foro di Milano e con gli stessi elettivamente domiciliati in Milano, via Kramer 22, presso e nello studio del primo, nonché all'indirizzo digitale di PEC dei medesimi: e Email_1 Email_2 giusta procura speciale ed elezione di domicilio allegata all'atto di citazione;
-Attori-
contro
: Co
SO (P.I.: , con sede in Genova, via Controparte_2 P.IVA_1
Archimede 58/60 e indirizzo digitale PEC in persona del Email_3 legale rappresentante pro tempore, di seguito, per brevità: “ , CP_2
-EN contumace-
* * * TERMINI per il deposito della comparsa conclusionale di replica: 27.01.2025.
* * * OGGETTO: vizi della cosa venduta - risarcimento del danno – responsabilità del produttore/distributore di prodotto difettoso.
* * * pagina 1 di 14 CONCLUSIONI per gli Attori:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale civile di Milano adito, ogni diversa istanza, argomentazione e deduzione respinte, accertata e ritenuta la responsabilità in relazione ai fatti di causa della società condannarla al pagamento del risarcimento Parte_3 dei danni quantificati in euro 16.060,75 euro e/o nella diversa somma minore o maggiore ritenuta di giustizia in relazione alla vicenda concreta dedotta in giudizio. Con vittoria di spese e competenze di lite”.
FATTO E DIRITTO 1. Allegazioni delle parti I signori padre e figlio, con atto di citazione notificato Parte_1
l'8.04.2022, hanno evocato in giudizio contro cui hanno svolto le domande CP_2 sopra riportate, a sostegno deducendo:
- il 23.07.2021 si è recato nell'esercizio commerciale della EN Pt_1 per visionare materiale per praticare lo sport cd “downhill” (sport ciclistico fuoristrada che consiste nel correre totalmente in discesa) per i suoi due figli;
- nell'occasione ha acquistato un casco integrale e protezioni per il Pt_1 figlio al prezzo d € 377,00 e una biciletta “CANYON”; Parte_2
- il 27.07.2021, è tornato nel negozio per acquistare un'altra bicicletta Pt_1
e, segnatamente, su consiglio tecnico del titolare , atteso che le bicilette da CP_3 downhill sono peculiari, necessitando di una particolare struttura e requisiti tecnici per via delle sollecitazioni a cui sono sottoposte, ha acquistato al prezzo di € 2.600,00 una bicicletta cd “LAPIERRE” e lo stesso giorno padre e figlio hanno seguito una prima lezione tenuta dal maestro , presente all'acquisto; Persona_1
- ha partecipato a successive lezioni con il maestro a Caldirola il Parte_2
28.07.2021, il 4.08.2021 e l'11.08.2021;
- il 15.08.2021, mentre era a Caldirola in sella della propria bici, al Parte_2 momento dell'atterraggio da un salto piccolo (nelle piste di downhill vi sono delle rampe predisposte per i salti dei corridori), la bicicletta acquistata dalla EN si spezzava in due e finiva a terra, riportando lesioni, limitate dai dispositivi di Parte_2 protezione (casco integrale e protezioni);
- il ragazzo è stato subito trasportato in ospedale, ove è stata rilevata la frattura alla base di terzo, quarto e quinto metacarpo, frattura sulla base prossimale del quinto dito, dubbia frattura sul versante esterno radio distale, così rovinando le vacanze, prenotate dalla famiglia a Fai della Paganella e a La Cerise, prenotate per svolgere downhill, per il periodo 30.08.2021-3.09.2021 per un prezzo di € 346,00 e per il periodo 5-11.09.2021 al prezzo di € 521,64;
- la richiesta risarcitoria svolta e l'invio dell'invito alla negoziazione assistita, a cui la EN ha aderito, non hanno condotto ad una soluzione bonaria della vertenza;
- la EN è responsabile per avere venduto a una bicicletta Pt_1 pericolosa, con vizio occulto;
- tale bicicletta, dopo pochi giorni di uso, si è spezzata in due nel punto della saldatura tra il telaio e il tubo sterzo ove insiste la forcella;
pagina 2 di 14 - si tratta di vizio che era stato occultato dalla EN, che aveva taciuto che la bicicletta avesse subito una saldatura tra il telaio e la forcella;
- difatti, ha riconosciuto di avere eseguito essa stessa un intervento di CP_2 saldatura sul telaio, vendendo la biciletta a come assolutamente sicura e Pt_1 solida e, anzi, oggetto di un intervento di rinforzo, senza evidenziare che era invece una bicicletta instabile, in quanto aveva subito la saldatura tra telaio e forcella, quindi pericolosa per l'utilizzatore;
- si evidenzia, difatti, che un telaio in alluminio non si può saldare in maniera classica e qualsiasi interpolazione crea un margine di fianco alla saldatura che indebolisce il telaio e lo espone a rotture;
- per di più, dai profili social del maestro è risultato che tale Persona_1 biciletta, prima dell'acquisto, era utilizzata dallo stesso e da un altro ragazzo;
da tali foto, scattate prima dell'acquisto per cui è causa, è emerso che la biciletta aveva subito delle modifiche;
- ha venduto una bicicletta che aveva subito una saldatura tra telaio e CP_2 forcella per tentare di sistemare un danno, ciò compromettendone definitivamente solidità, stabilità e sicurezza, onde il venditore è tenuto al risarcimento dei danni occorsi;
- tali danni si quantificano in € 16.060,75, di cui € 2.600,00 quale prezzo dell'acquisto della bicicletta LAPIERRE viziata, € 373,00 per prezzo dell'acquisto del casco integrale e delle protezioni distrutte nell'incidente, € 9.317,00 per danno biologico del 4% per soggetto di età di 14 anni con incremento per sofferenza per la gravità della condotta e il trama dell'evento (come da Tabelle di Milano 2021), oltre € 305,00 per costi del medico legale ed € 2.598,75 per il danno biologico temporaneo subito da Parte_2
e € 867,00 per il costo degli alloggi prenotati della vacanza rovinata.
[...] non si è costituita. CP_2
2. Trattazione del processo Il Giudice, alla prima udienza di comparizione tenuta il 26.10.2022, ha dichiarato la contumacia della EN e concesso i termini per memorie, fruiti dagli Attori, che non hanno formulato istanze di prova orale. Alla successiva udienza, tenuta il 30.03.2023, questo Giudice, nelle more subentrato nel ruolo del precedente, ha disposto CTU medico legale sulla persona del danneggiato, affidata al dott. , che ha prestato giuramento all'udienza del 4.05.2023 Persona_2
e ha tempestivamente depositato la relazione il 1^.10.2023. Alla successiva udienza del 23.11.2023, su istanza della parte Attrice, il Giudice ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.10.2024. A tale udienza, tenuta in trattazione scritta, sulle conclusioni come sopra riportate, il Giudice con ordinanza del 7.11.2023, comunicata l'8.11.2023, ha assegnato alle parti i termini massimi ex art. 190 cpc (60 + 20 giorni) decorrenti dalla data di comunicazione dell'ordinanza, dunque spirato il 7.01.2025 e il 27.01.2025, all'esito trattenendo la causa in decisione e quindi a far data dal 28.01.2025.
3. Thema decidendum
pagina 3 di 14 ha svolto contro le seguenti domande: Pt_1 CP_2
1) una domanda di natura contrattuale e relativa a rapporto consumeristico, nella specie da ricondursi alla disciplina di cui agli artt. 128 e ss Codice consumo e, per la clausola di salvezza dei rimedi consumeristici, anche ex 1490 cc, diretta all'accertamento della responsabilità contrattuale del venditore, per avere venduto a il Pt_1
27.07.2021 una bicicletta del tipo mountain bike per lo sport del downhill, affetta da vizio occulto, nella specie da una saldatura malamente eseguita sul telaio, che ha cagionato il 15.08.2021 la rottura della bicicletta durante l'uso della stessa e la conseguente caduta di;
Parte_2
2) una conseguente domanda di condanna al risarcimento del danno patrimoniale, consistente, in tesi: nel prezzo di € 2.600,00 pagato per l'acquisto della bicicletta, nel prezzo di € 373,00 pagato per l'acquisto delle protezioni, nel compenso di € 305,00 versato al medico legale di parte e nel corrispettivo di € 867,00 versato per la prenotazione dell'alloggio in due vacanze previste dalla famiglia e non tenute durante il periodo di convalescenza del figlio per le lesioni riportate a causa della rottura della bicicletta il 15.08.2021.
, in persona del padre, ha svolto contro le seguenti domande: Parte_2 CP_2
3) una domanda diretta ad accertare la responsabilità, di natura extracontrattuale, di per avere messo in commercio un prodotto difettoso e pericoloso, nella specie CP_2 una bicicletta del tipo mountain bike per praticare lo sport del downhill, recante una saldatura malamente eseguita sul telaio, che ha provocato la rottura del telaio all'atterraggio dopo un salto con conseguenti lesioni del ciclista;
4) una conseguente domanda diretta alla condanna di a risarcire il danno non CP_2 patrimoniale alla persona patito da in esito alla caduta provocata dalla Parte_2 rottura della biciletta, nella specie € 9.317,00 per invalidità permanente del 4% in ragazzo di 14 anni con personalizzazione, come da Tabelle milanesi ed € 2.598,75 per danno biologico temporaneo, come da consulenza medico legale di parte dimessa.
4. Emergenze probatorie La causa è stata istruita con i documenti versati dalla parte Attrice, tra cui:
- scontrino di acquisto del casco e protezioni datato 23.07.2021 (doc. 11 fasc. Att.)
- la fotografia della bicicletta accidentata (doc. 6 fasc. Att.);
- verbale del Pronto Soccorso Ospedale Vittore Buzzi del 15.08.2021 relativo a
, attestante “trauma mano destra cadendo dalla bici ore 16…in triage Parte_2 tumefazione in sede di trauma, zoppia ed escoriazioni a livello della base del collo e delle gambe” (doc. 3 fasc. Att.);
- missiva raccomandata del 21.09.2021, diretta dal Legale degli attori alla EN recante contestazione della responsabilità per la vendita di bicicletta difettosa con vizio occulto e richiesta di risarcimento del danno (doc. 4 fasc. Att.);
- risposta a mezzo PEC del Legale della EN e della parte, datata 29.11.2021 del seguente tenore: “in particolare per quanto riguarda la circostanza dell'intervento di saldatura sul telaio – di cui il signor era pianamente consapevole al momento Pt_1
pagina 4 di 14 dell'acquisto- eccependo in ogni caso la tardività della denuncia”; la lettera reca la firma del legale di e del legale rappresentante della stessa dell'epoca (doc. 7 fasc. Att.) CP_2
- ricevuta di pagamento della consulenza medico legale di parte Attrice (doc. 14 fasc Att.)
- prenotazione e ricevuta di pagamento degli alloggi turistici per i giorni 30.08.2021- 3.09.2021 e 5-6.09.2021 intestata a (doc. 16 fasc. Att.). Per_2
Il compendio probatorio è stato arricchito anche dalla CTU medico-legale, depositata il 1^.10.2023. Il CTU ha accertati che in conseguenza dell'evento lesivo ha riportato le Parte_2 seguenti lesioni: “In rapporto causale con l'evento per cui è causa l'Attore ebbe a riportare traumatismo policontusivo escoriativo, produttivo di “frattura composta della base del III e IV metacarpale a destra”, trattata conservativamente mediante tutore antibrachio digitale in soft cast, rimosso dopo circa 1 mese. Dette lesioni, considerata la successione cronologica dei dati sintomatologici soggettivi, unitamente al riscontro degli elementi clinico-strumentali ed alle modalità di attuazione dell'evento lesivo, sono tali da giustificare pienamente il nesso di causalità materiale con il sinistro de quo in base ai codificati criteri di riferimento della metodologia medico legale (criterio cronologico, topografico, di efficienza lesiva quali-quantitativa e di continuità fenomenica). Inoltre, l'assenza di altri fenomeni clinici menomativi preesistenti e successivi al traumatismo in esame pone in essere l'ultimo criterio definitorio della causalità materiale (esclusione di altri momenti eziologici).” (rel. CTU pag. 7). Il CTU, altresì, ha valutato che il danneggiato ha patito, in conseguenza delle lesioni: “un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 30 (trenta), oltre ad un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 10 (dieci) e di ulteriori giorni 10 (dieci) in forma parziale mediamente al 25%” e “una contingente sofferenza soggettiva di grado moderato (non inferiore a 3, su una scala da 1 a 5) nel corso della inabilità temporanea parziale al 75% (trenta giorni) e di grado lieve moderato (non inferiore a 2, su una scala da 1 a 5), per il restante periodo (venti giorni)”. Infine, in tema di postumi permanenti, il CTU ha valutato che: “Sono residuati postumi permanenti configuranti un danno permanente a persona valutabile nella misura del 3 (tre) % di riduzione della efficienza psicofisica (danno biologico) del soggetto….Il trauma de quo ha cagionato all'Esaminato una contingente sofferenza soggettiva di grado 1 (su una scala da 1 a 5) alla stabilizzazione dei postumi permanenti, potendosi pertanto parametrare alla fascia lieve.” (rel. CTU depositata il 1^.10.2024). Il Tribunale reputa che le valutazioni del CTU medico legale siano del tutto condivisibili e idonee a essere poste a fondamento della decisione, in quanto raggiunte nel rispetto del principio del contraddittorio, previo accurato esame dei documenti e del paziente, sostenute da argomenti scientifici coerenti con i più diffusi e condivisi principi della disciplina medico legale. Il Tribunale reputa che le prove offerte siano sufficienti per decidere la lite.
5. Domanda di accertamento della responsabilità contrattuale: diritto
pagina 5 di 14 In tema di identificazione del rapporto consumeristico, ai sensi dell'art. 3 co. 1 lett. a) Codice consumo è consumatore “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”. Nel caso di specie, il contratto di vendita di cosa mobile dedotto in giudizio è intervenuto tra una persona fisica e un soggetto che svolge professionalmente l'attività di vendita, mentre la persona fisica ha certamente agito per scopi estranei allo svolgimento di attività professionale/commerciale, atteso che la bicicletta era da destinata all'utilizzo ludico per lo svolgimento di downhill del figlio. Si riporta di seguito la disciplina consumeristica prevista nel d. lgs 6.09.2005 n. 206, Codice Consumo, nella formulazione ratione temporis vigente alla data della stipulazione del contratto di compravendita dedotto in giudizio. L'articolo 129 Codice del Consumo, prevede in merito alla conformità del bene oggetto del contratto che: “
1. Il venditore fornisce al consumatore beni che soddisfano i requisiti di cui ai commi 2 e 3, nonché le previsioni degli articoli 130 e 131 in quanto compatibili, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 132. 2. Per essere conforme al contratto di vendita, il bene deve possedere i seguenti requisiti soggettivi, ove pertinenti: a) corrispondere alla descrizione, al tipo, alla quantità e alla qualità contrattuali e possedere la funzionalità, la compatibilità, l'interoperabilità e le altre caratteristiche come previste dal contratto di vendita;
b) essere idoneo ad ogni utilizzo particolare voluto dal consumatore, che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al più tardi al momento della conclusione del contratto di vendita e che il venditore abbia accettato;
c) essere fornito assieme a tutti gli accessori, alle istruzioni, anche inerenti all'installazione, previsti dal contratto di vendita;
d) essere fornito con gli aggiornamenti come previsto dal contratto di vendita.
3. Oltre a rispettare i requisiti soggettivi di conformità, per essere conforme al contratto di vendita il bene deve possedere i seguenti requisiti oggettivi, ove pertinenti: a) essere idoneo agli scopi per i quali si impiegano di norma beni dello stesso tipo, tenendo eventualmente conto di altre disposizioni dell'ordinamento nazionale e del diritto dell'Unione, delle norme tecniche o, in mancanza di tali norme tecniche, dei codici di condotta dell'industria applicabili allo specifico settore;
b) ove pertinente, possedere la qualità e corrispondere alla descrizione di un campione o modello che il venditore ha messo a disposizione del consumatore prima della conclusione del contratto;
c) ove pertinente essere consegnato assieme agli accessori, compresi imballaggio, istruzioni per l'installazione o altre istruzioni, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi di ricevere;
d) essere della quantità e possedere le qualità e altre caratteristiche, anche in termini di durabilità, funzionalità, compatibilità e sicurezza, ordinariamente presenti in un bene del medesimo tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e delle dichiarazioni pubbliche fatte dal o per conto del venditore, o da altre persone nell'ambito dei precedenti passaggi della catena di transazioni commerciali, compreso il produttore, in particolare nella pubblicità o nell'etichetta”. Ancora, l'articolo 135 Codice del Consumo prevede che: “
1. Le disposizioni del presente capo non escludono nè limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento giuridico. 2. pagina 6 di 14 Per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di contratto di vendita”. Quanto alla disciplina interna, gli articoli 1490 e ss cc regolano la garanzia per i vizi della cosa venduta. In particolare, “il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa. Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa”. Per quanto attiene al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 1223 cc, il danneggiato ha diritto al risarcimento dei danni che siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, comprensivi tanto della perdita subita, quanto del mancato guadagno: “…il danno risarcibile coincide con la perdita o il mancato guadagno conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, la cui delimitazione è determinata in base al giudizio ipotetico sulla differenza tra la situazione dannosa e quella che sarebbe stata se il fatto dannoso non si fosse verificato….” (Cass. civ. sez. 2 26.09.2016 n. 18832).
6. Domanda di accertamento della responsabilità contrattuale: decisione Il Tribunale osserva che alla luce dei principi di diritto da applicare alla decisione e delle emergenze di causa, la domanda di diretta al risarcimento dei danni Pt_1 patrimoniali derivati all'acquirente dal contratto di vendita di un bene difettoso e non conforme è fondata e deve essere accolta per quanto di ragione, tanto con riferimento alla disciplina della tutela consumeristica, quanto a quella, concorrente, interna. In particolare, la circostanza dell'avvenuta compravendita di una bicicletta del tipo mountain bike in data 27.07.2021 risulta provata sulla scorta della risposta scritta di datata 29.11.2021, alla richiesta risarcitoria svolta dagli Attori in via CP_2 stragiudiziale. In tale missiva, sottoscritta da , dichiaratosi legale rappresentante CP_3 dell'epoca della EN, e tale effettivamente risultante da una visura camerale cartacea datata 19.03.2022 e presente nel fascicolo di ufficio, lungi dal negare il CP_2 fatto della vendita la conferma e ammette espressamente. Del pari, è provato che tale bicicletta era stata manomessa, in quanto presentava una saldatura al telaio, come pure confessato in via stragiudiziale nella stessa missiva da in nome e per conto di CP_3 CP_2
E' altresì provato che -mentre il figlio dell'acquirente, , era in sella a Parte_2 detta bicicletta il 15.08.2021- la bicicletta si è spezzata letteralmente in due tronconi, come si ricava dalla fotografia della bici incidentata, in corrispondenza della saldatura, come si vede dalle fotografie di dettaglio dei due tronconi (doc. 6 fasc. Att.). Altresì, ha provato che il figlio dell'Attore, immediatamente portato in Pt_1
Pronto Soccorso, ha riportato trauma alla mano destra con prognosi di giorni 15 per la guarigione. Segnatamente, come accertato dal CTU medico legale, l'invalidità temporanea è stata di complessivi 50 giorni, di cui i primi 30 al 75%. La EN è rimasta contumace, onde non ha svolto eccezioni proprie, né difese di alcun tipo, in quanto non ha fornito prova liberatoria ovvero altra ricostruzione alternativa pagina 7 di 14 degli accadimenti: di conseguenza, i fatti non possono che essere ricostruiti nei termini, coerenti con quanto prospettato dall'Attore, emergenti dalla documentazione dallo stesso dimessa. Da quanto precede discende che ha diritto al risarcimento di tutti i danni Pt_1 patrimoniali dedotti e provati in relazione causale diretta con la vendita di prodotto viziato. Segnatamente, ha diritto al rimborso della somma di € 373,00, giustificata da Pt_1 scontrino fiscale emesso da (doc. 11 fasc. Att.), sostenuta per l'acquisto di CP_2 dispositivi di protezione per il minore , cui la bicicletta era destinata, Parte_2 posto che, dopo che la bicicletta si è rotta, l'esborso è divenuto del tutto inutile. Del pari, ha diritto al rimborso di € 305,00, sostenuto per il compenso del Pt_1
CTP per la relazione medico legale prodromica alla presente causa. Manca di contro la prova del pregiudizio patito in relazione all'asserita vacanza rovinata. ha prodotto documentazione attestante la prenotazione di due alloggi turistici Pt_1 per due brevi vacanze programmate nei giorni successivi al sinistro: manca prova che tale vacanza non sia stata fruita da e, del pari, manca prova, nell'ipotesi che Pt_1 abbia disdettato gli alloggi, che abbia perso quanto versato per la Pt_1 prenotazione. Quanto poi alla pretesa, qualificata come risarcitoria, diretta al rimborso del prezzo di acquisto della bicicletta, indicato in € 2.600,00, il Tribunale evidenzia che tale pretesa è infondata in diritto e in fatto. In diritto, in quanto, in assenza di domanda di risoluzione, il pagamento del prezzo non è un danno risarcibile ma, appunto, l'esecuzione di un contratto valido;
in fatto, in quanto, in ogni caso, l'Attore non ha versato in causa lo scontrino, né la fattura di acquisto della bicicletta, né contabile di pagamento in favore della convenuta riferibile a tale acquisto. Di conseguenza, se da un lato è certo che la bicicletta è stata venduta da a CP_2
perchè ciò è stato confessato da nella sua lettera del 29.11.2021,
Pt_1 CP_2 manca tuttavia prova in causa di quale sia stato il prezzo concordato e pagato da a onde in definitiva la domanda diretta al rimborso del prezzo a
Pt_1 CP_2 titolo di risarcimento del danno è infondata per carenza di prova del prezzo pagato. Solo per completezza, si evidenzia che gli estratti del conto corrente bancario dell'Attore, che attestano dei prelievi di denaro, non provano l'entità del prezzo concordato con CP_2 per l'acquisto della bicicletta, né il fatto del pagamento. In conclusione, il danno patrimoniale dedotto e provato da in connessione
Pt_1 causale diretta con il difetto della cosa venduta ammonta a € 678,00, in valuta dell'ultimo esborso, avvenuto il 27.10.2021. Si tratta di credito di valore, onde all'attore spetta dunque la rivalutazione
Pt_1
ISTAT su € 678,00 sino ad oggi, oltre gli interessi compensativi conteggiati su tale importo pro tempore rivalutato ISTAT al tasso di cui all'art. 1284 co. 1 cc dal 27.10.2021 sino al saldo.
7. Domanda di risarcimento per danno non patrimoniale svolta da : diritto Parte_2
pagina 8 di 14 La responsabilità del produttore viene sancita all'articolo 114 Codice Consumo: “Il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto”. Per aver chiaro il soggetto attivo della condotta occorre richiamare l'articolo 103, in cui si legge che: “
1. Ai fini del presente titolo si intende per (…): d) produttore: il fabbricante del prodotto stabilito nella Comunità e qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o un altro segno distintivo, o colui che rimette a nuovo il prodotto;
il rappresentante del fabbricante se quest'ultimo non è stabilito nella Comunità o, qualora non vi sia un rappresentante stabilito nella Comunità, l'importatore del prodotto;
gli altri operatori professionali della catena di commercializzazione nella misura in cui la loro attività possa incidere sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti”. Il distributore invece è: “qualsiasi operatore professionale della catena di commercializzazione, la cui attività non incide sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti”. A norma dell'art. 116 Codice consumo, in tema di responsabilità del fornitore: “1. Quando il produttore non sia individuato, è sottoposto alla stessa responsabilità il fornitore che abbia distribuito il prodotto nell'esercizio di un'attività commerciale, se ha omesso di comunicare al danneggiato, entro il termine di tre mesi dalla richiesta, l'identità e il domicilio del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto. 2. La richiesta deve essere fatta per iscritto e deve indicare il prodotto che ha cagionato il danno, il luogo e, con ragionevole approssimazione, la data dell'acquisto; deve inoltre contenere l'offerta in visione del prodotto, se ancora esistente. 3. Se la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio non è stata preceduta dalla richiesta prevista dal comma 2, il convenuto può effettuare la comunicazione entro i tre mesi successivi. 4. In ogni caso, su istanza del fornitore presentata alla prima udienza del giudizio di primo grado, il giudice, se le circostanze lo giustificano, può fissare un ulteriore termine non superiore a tre mesi per la comunicazione prevista dal comma 1.” Ai fini di una corretta individuazione e qualificazione dell'oggetto come difettoso, l'articolo 117 Cod. Cons prevede che: “Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui: a) il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite;
b) l'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere;
c) il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione.
2. Un prodotto non può essere considerato difettoso per il solo fatto che un prodotto più perfezionato sia stato in qualunque tempo messo in commercio.
3. Un prodotto è difettoso se non offre la sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari della medesima serie”. Pertanto, come recentemente affermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione “in tale contesto, assume centralità, anzitutto, la nozione di difetto recata dall'art. 117 cod. cons., la quale esprime un significato ambivalente che si traduce sia nella sicurezza del prodotto da apprezzarsi rispetto agli standard richiesti dalla normativa di settore, sia in una concezione in termini relazionali, da apprezzarsi in base alle legittime aspettative del consumatore” (Cass. 8224/2025).
pagina 9 di 14 La natura della responsabilità del produttore per i danni cagionati da prodotti difettosi viene ricostruita come una responsabilità presunta e non oggettiva, in particolare la giurisprudenza sostiene che: “la responsabilità del produttore per i danni cagionati da prodotti difettosi, così disciplinata, pur sganciata dall'accertamento dell'elemento soggettivo, non assume la configurazione giuridica di una responsabilità oggettiva, bensì ha natura presunta” (; Cass n. 13458/2013; Cass. n. 15851/2015; Cass. n. 3258/2016; Cass. n. 29828/2018; Cass. n. 11317/2022; Cass. n. 8224/2025). L'onere probatorio è regolato dall'art. 120 Cod. cons., dove è previsto che: “
1. Il danneggiato deve provare il difetto, il danno, e la connessione causale tra difetto e danno.
2. Il produttore deve provare i fatti che possono escludere la responsabilità secondo le disposizioni dell'articolo 118. Ai fini dell'esclusione da responsabilità prevista nell'articolo 118, comma 1, lettera b), è sufficiente dimostrare che, tenuto conto delle circostanze, è probabile che il difetto non esistesse ancora nel momento in cui il prodotto è stato messo in circolazione.”
8. Domanda di risarcimento per danno non patrimoniale svolta da : diritto Parte_2
Il Tribunale osserva che alla luce dei principi di diritto in materia di responsabilità vendita e produzione di prodotti difettosi da applicare alla decisione, la domanda attorea svolta dal minore è fondata e deve essere accolta per quanto di ragione, per i Parte_2 motivi appresso esposti. Il Tribunale osserva che ha provato che il giorno 15.08.2021, mentre era Parte_2 su una pista di downhill in sella alla bicicletta mountain bike acquistata dal padre da meno di un mese prima, la detta bicicletta si è spezzata in due tronconi onde è CP_2 finito a terra procurandosi ferite alla mano destra, come da verbale di Pronto Soccorso e come accertato dal CTU. Altresì, ha provato che il fornitore ha anche confessato, con Parte_2 CP_2 missiva inviata all'Attore in via stragiudiziale, che tale bicicletta aveva subito un intervento di saldatura, senza indicare chi fosse stato l'autore di tale manomissione. è una società che ha come oggetto sociale la vendita ma anche la riparazione di CP_2 biciclette. Orbene, alla stregua di tali emergenze risulta che quale soggetto che ha messo CP_2 in commercio la bicicletta rivelatasi difettosa, che non si è costituito in causa e dunque non ha indicato quale sia il produttore di tale bicicletta, né chi abbia proceduto all'intervento di saldatura, è responsabile dei danni alla persona cagionati a dalla saldatura difettosa del telaio del veicolo. Parte_2
Nella specie, richiamato quanto scritto nel paragrafo 4 in ordine all'affidabilità delle valutazioni contenute nella relazione del CTU, il Tribunale evidenzia che il CTU ha valutato che il danneggiato ha riportato in connessione causale con il Parte_2 sinistro lesioni personali del tipo di “traumatismo policontusivo escoriativo, produttivo di
“frattura composta della base del III e IV metacarpale a destra”, trattata conservativamente mediante tutore antibrachio digitale in soft cast, rimosso dopo circa 1 mese”, esitate in malattia protratta per 50 giorni di invalidità temporanea (di cui 30 giorni pagina 10 di 14 al 75%, 10 giorni al 50% e 10 giorni al 25%) ed in una lesione dell'integrità psico-fisica della persona del 3%. Quanto alla liquidazione del danno non patrimoniale consistente nella lesione dell'integrità psico-fisica di (cd “danno biologico”), si rileva che si tratta Parte_2 di danno di lieve entità non conseguente a sinistro stradale né a colpa medica, il danno deve essere liquidato in via equitativa con applicazione dei parametri forniti dalle cd
“Tabelle milanesi”, come affermato dalla Corte di legittimità nella pronuncia Cass. civ. sez. 3 del 30.06.2011 n. 14402, le cui motivazioni si condividono integralmente ed alle quali si rinvia. La liquidazione deve avvenire avuto riguardo ai valori attuali alla data della pronuncia (Cass. civ. sez. 3 del 21.12.2015 n. 25615) e con riferimento all'età del danneggiato alla data di cessazione della IT accertata (ex multis: Cass. civ. sez. 3 del 19.12.2014 n. 26897) e con la precisazione che l'adozione delle voci di danno non patrimoniale (biologico, morale e personalizzazione/esistenziale) risponde ad esigenze puramente descrittive, atteso che il danno non patrimoniale alla persona è e rimane comunque un unico danno da liquidare unitariamente (Cass. civ. 25164 del 10.11.2020; conformi: Cass. 901/2018 e Cass. n. 7513/2018). Nel caso di specie , nato il [...], alla data di stabilizzazione dei Parte_2 postumi (4.10.2021) aveva 14 anni. Ora, le Tabelle milanesi attualmente vigenti, da ultimo comunicate dall'Osservatorio della giurisprudenza del Tribunale di Milano il 5.06.2024, relative alle liquidazioni in valuta attuale del danno al bene-salute e del conseguente danno morale per l'aspetto sofferenziale cd standard, prevedono la liquidazione del 3% dell'integrità psico-fisica per una persona di 14 anni nella misura di € 5.496,00, di cui € 4.397,00 per danno cd dinamico relazionale ed € 1.099,00 per danno sofferenziale, in valuta attuale. Come si legge nella “Nota esplicativa alle tabelle”, a cura dell'Osservatorio di giurisprudenza del Tribunale di Milano, tale importo è inclusivo della liquidazione dei pregiudizi anatomo-funzionali, relazionali e sofferenziali, cd “medi”, come presumibili in relazione all'entità della lesione alla salute in base all'id quod plerumque accidit e, nella specie include una quota del 25% per cd danno-sofferenza (cioè la sofferenza morale derivante dalle lesioni riportate), come si legge nella riga delle Tabelle stesse: in altre parole, l'importo di € 5.496,00 è la somma di € 4.397,00 per danno alla salute cd puro ed € 1.099,00 per il danno-sofferenza medio presumibile discendente dal danno anatomo funzionale. Inoltre, in base alle dette Tabelle, l'importo di € 41.787,00 può essere incrementato al massimo del 50% (di € 4.397,00) a titolo di personalizzazione, in presenza di pregiudizi specifici dedotti e provati, quali ad esempio lo stravolgimento delle abitudini di vita del soggetto, ovvero peculiari connotazioni di dolorosità dei postumi o modalità particolarmente penose dell'evento lesivo. Quanto al danno non patrimoniale per invalidità temporanea, le menzionate Tabelle milanesi ed. 2024 prevedono una liquidazione pro die dell'inabilità temporanea assoluta pari ad € 115,00 (inclusivo della quota del 25%, per la quota sofferenziale, segnatamente
€ 84,00 più € 31.00), importi maggiorabili sino al 50% (cioè, di ulteriori € 42,00 al massimo) per specificazioni soggettive peculiari.
pagina 11 di 14 Alla luce di tali parametri liquidatori, il Tribunale reputa che in relazione al caso concreto il danno per postumi permanenti riportati da debba essere liquidato in € Parte_2
5.496,00, tale importo reputandosi congruo e adeguato, avuto riguardo all'età del danneggiato e alle conseguenze inabilitanti standard conseguenti ai postumi, non essendo stati dedotti e provati elementi idonei a fondare un incremento per personalizzazione. Quanto alla inabilità temporanea, il Tribunale osserva che -del pari- non sono emersi dalla CTU svolta elementi per riconoscere un incremento per personalizzazione, onde il danno deve essere liquidato avuto riguardi al parametro liquidatorio medio (€ 115,00/pro die), che si reputa congruo. Sulla scorta di tanto, la liquidazione del periodo di inabilità temporanea accertata dal CTU è nei termini che seguono: 1) 30 gg IT al 75% = 30 gg x € 115,00 x 0,75 = € 2.587,50;
3) 10 gg IT al 50% = 10 gg x € 115,00 x 0,50 = € 575,00;
4) 10 gg IT al 25% = 10 gg x € 115,00 x 0,25 = € 287,50; pari a complessivi € 3.450,00, in valuta attuale, per inabilità temporanea, comprensiva della componente di danno-sofferenza. In definitiva, il complessivo danno non patrimoniale spettante ad in Parte_2 connessione causale diretta con la responsabilità da distribuzione di prodotto difettoso di è pari a complessivi € 8.946,00, in valuta attuale, di cui € 5.496,00 per invalidità CP_2 permanente ed € 3.450,00 per invalidità temporanea, oltre interessi compensativi conteggiati sulla sorte come de-valutata al 15.08.2021 e poi progressivamente rivalutata ISTAT, al tasso di cui all'art. 1284 co. 1 cc.
9. Spese di lite: Le spese debbono essere decise a mente degli artt. 91 e ss cpc: in forza di tali disposizioni, espressione del principio di causalità, la parte che all'esito della decisione è soccombente deve rifondere le spese della parte vittoriosa, salva solo la soccombenza reciproca, la novità della questione trattata, il revirement della giurisprudenza su questioni decisive ovvero, come sancito dalla sentenza C. Cost. n. 77/2018, altre gravi ed eccezionali ragioni da esplicitarsi in motivazione. Nel caso di specie, la causa si è conclusa con la soccombenza integrale della EN su tutte le domande svolte in via principale risultando del tutto marginale rispetto all'economia del processo che la domanda risarcitoria sia stata accolta solo parzialmente: di conseguenza, la EN deve essere condannata a rifondere integralmente le spese di lite della parte Attrice, non ravvisandosi ragioni per discostarsi dal principio della soccombenza. Quanto alla liquidazione delle spese degli Attori, le stesse si liquidano come da dispositivo, con applicazione del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022 e, segnatamente, considerato il tenore delle memorie e il valore della controversia, compreso nello scaglione di valore da € 5.201,00 a 26.000, si reputano congrui i parametri medi delle quattro fasi del processo, previsti dalla tabella 2 per lo scaglione di valore applicabile, pari a € 5.077 per compenso, da aumentare del 10% a € 5.585,00 per il numero di parti oltre € 264,00 per rimborso spese vive ex actis (c.u. e diritti di pagina 12 di 14 Cancelleria), oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, oltre IVA e CPA. Le spese della CTU, come liquidate in corso di causa, debbono essere poste in via esclusiva e definitiva a carico integrale di con diritto della parte Attrice di CP_2 ripetere dalla EN quanto abbia versato al CTU.
P Q. M.
il Giudice, definitivamente pronunciando per quanto di ragione, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così decide: dichiara che 58 è responsabile civile per i danni derivanti dalla Pt_3 Controparte_2 vendita in data 27.07.2021 di una bicicletta del tipo mountain bike non conforme e difettosa a AB SC per l'effetto, Pt_1 Parte_1 condanna 58 a pagare a favore di Parte_3 Parte_1
a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali dedotti e provati
[...] patiti in conseguenza del difetto della biciletta venduta la somma di € 1.545,00, in valuta del 27.10.2021, oltre rivalutazione ISTAT su tale somma dal 27.10.2021 ad oggi, oltre interessi compensativi conteggiati su tale somma calcolati sulla sorte come pro tempore rivalutata al tasso legale di cui all'art. 1284 co. 1 cc dal 27.10.2021 al saldo effettivo;
dichiara che 58 responsabile civile nei confronti di Parte_3 [...] per i danni alla persona causatigli dal prodotto difettoso Parte_2 commercializzato (bicicletta del tipo mountain bike con saldatura difettosa); per l'effetto, condanna 58 a pagare a favore di Parte_3 Parte_2
a titolo di risarcimento del danno alla persona dedotto e provato
[...] patito in conseguenza del difetto della biciletta commercializzata per cui è causa la somma di € 8.946,00, in valuta attuale, di cui € 5.496,00 risarcimento del danno per invalidità permanente ed € 3.450,00 per risarcimento del danno da inabilità temporanea, oltre interessi compensativi conteggiati su tale somma, previa devalutazione ISTAT al 15.08.2021, e poi pro tempore rivalutata, al tasso legale di cui all'art. 1284 co. 1 cc dal 15.08.2021 al saldo effettivo;
letti gli artt. 91 e ss cpc condanna 58 a pagare a favore di Parte_3 Parte_1
e di a titolo di
[...] Parte_2 refusione integrale delle spese di lite, la somma di € 5.585,00 per compenso ed € 264,00 per rimborso spese vive ex actis, oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, oltre IVA e CPA, se e come dovute in ragione del regime fiscale della parte Attrice;
pone
pagina 13 di 14 le spese della CTU, come liquidate in corso di causa, a carico integrale in via esclusiva e definitiva di 58 con diritto della parte attrice di ripetere Parte_3 dalla convenuta quanto abbia versato al CTU. Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna. Milano, 27.05.2025 il Giudice dott.ssa Ilaria GENTILE
pagina 14 di 14
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O T R I B U N A L E D I M I L A N O
-Sezione Quarta Civile-
Il Giudice, dott.ssa Ilaria GENTILE, in composizione monocratica, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281quinquies co. 1 cpc la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado, iscritta al n. 14080/2023 R.G. l'11.04.2022, giusta richiesta di iscrizione a ruolo depositata su PCT l'08.04.2022, promossa da: (C.F.: ), nato Parte_1 C.F._1 il 28.09.1963 e residente in [...], di seguito, per brevità:
“GABRIELE” (C.F.: ), nato in Parte_2 C.F._2
India il 26.06.2007, in persona del genitore esercente la responsabilità genitoriale di seguito, per brevità: Parte_1
“ ”, Parte_2 rappresentati e difesi dagli avv. Giorgio PRANDELLI e Gherardo CASTELLI del foro di Milano e con gli stessi elettivamente domiciliati in Milano, via Kramer 22, presso e nello studio del primo, nonché all'indirizzo digitale di PEC dei medesimi: e Email_1 Email_2 giusta procura speciale ed elezione di domicilio allegata all'atto di citazione;
-Attori-
contro
: Co
SO (P.I.: , con sede in Genova, via Controparte_2 P.IVA_1
Archimede 58/60 e indirizzo digitale PEC in persona del Email_3 legale rappresentante pro tempore, di seguito, per brevità: “ , CP_2
-EN contumace-
* * * TERMINI per il deposito della comparsa conclusionale di replica: 27.01.2025.
* * * OGGETTO: vizi della cosa venduta - risarcimento del danno – responsabilità del produttore/distributore di prodotto difettoso.
* * * pagina 1 di 14 CONCLUSIONI per gli Attori:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale civile di Milano adito, ogni diversa istanza, argomentazione e deduzione respinte, accertata e ritenuta la responsabilità in relazione ai fatti di causa della società condannarla al pagamento del risarcimento Parte_3 dei danni quantificati in euro 16.060,75 euro e/o nella diversa somma minore o maggiore ritenuta di giustizia in relazione alla vicenda concreta dedotta in giudizio. Con vittoria di spese e competenze di lite”.
FATTO E DIRITTO 1. Allegazioni delle parti I signori padre e figlio, con atto di citazione notificato Parte_1
l'8.04.2022, hanno evocato in giudizio contro cui hanno svolto le domande CP_2 sopra riportate, a sostegno deducendo:
- il 23.07.2021 si è recato nell'esercizio commerciale della EN Pt_1 per visionare materiale per praticare lo sport cd “downhill” (sport ciclistico fuoristrada che consiste nel correre totalmente in discesa) per i suoi due figli;
- nell'occasione ha acquistato un casco integrale e protezioni per il Pt_1 figlio al prezzo d € 377,00 e una biciletta “CANYON”; Parte_2
- il 27.07.2021, è tornato nel negozio per acquistare un'altra bicicletta Pt_1
e, segnatamente, su consiglio tecnico del titolare , atteso che le bicilette da CP_3 downhill sono peculiari, necessitando di una particolare struttura e requisiti tecnici per via delle sollecitazioni a cui sono sottoposte, ha acquistato al prezzo di € 2.600,00 una bicicletta cd “LAPIERRE” e lo stesso giorno padre e figlio hanno seguito una prima lezione tenuta dal maestro , presente all'acquisto; Persona_1
- ha partecipato a successive lezioni con il maestro a Caldirola il Parte_2
28.07.2021, il 4.08.2021 e l'11.08.2021;
- il 15.08.2021, mentre era a Caldirola in sella della propria bici, al Parte_2 momento dell'atterraggio da un salto piccolo (nelle piste di downhill vi sono delle rampe predisposte per i salti dei corridori), la bicicletta acquistata dalla EN si spezzava in due e finiva a terra, riportando lesioni, limitate dai dispositivi di Parte_2 protezione (casco integrale e protezioni);
- il ragazzo è stato subito trasportato in ospedale, ove è stata rilevata la frattura alla base di terzo, quarto e quinto metacarpo, frattura sulla base prossimale del quinto dito, dubbia frattura sul versante esterno radio distale, così rovinando le vacanze, prenotate dalla famiglia a Fai della Paganella e a La Cerise, prenotate per svolgere downhill, per il periodo 30.08.2021-3.09.2021 per un prezzo di € 346,00 e per il periodo 5-11.09.2021 al prezzo di € 521,64;
- la richiesta risarcitoria svolta e l'invio dell'invito alla negoziazione assistita, a cui la EN ha aderito, non hanno condotto ad una soluzione bonaria della vertenza;
- la EN è responsabile per avere venduto a una bicicletta Pt_1 pericolosa, con vizio occulto;
- tale bicicletta, dopo pochi giorni di uso, si è spezzata in due nel punto della saldatura tra il telaio e il tubo sterzo ove insiste la forcella;
pagina 2 di 14 - si tratta di vizio che era stato occultato dalla EN, che aveva taciuto che la bicicletta avesse subito una saldatura tra il telaio e la forcella;
- difatti, ha riconosciuto di avere eseguito essa stessa un intervento di CP_2 saldatura sul telaio, vendendo la biciletta a come assolutamente sicura e Pt_1 solida e, anzi, oggetto di un intervento di rinforzo, senza evidenziare che era invece una bicicletta instabile, in quanto aveva subito la saldatura tra telaio e forcella, quindi pericolosa per l'utilizzatore;
- si evidenzia, difatti, che un telaio in alluminio non si può saldare in maniera classica e qualsiasi interpolazione crea un margine di fianco alla saldatura che indebolisce il telaio e lo espone a rotture;
- per di più, dai profili social del maestro è risultato che tale Persona_1 biciletta, prima dell'acquisto, era utilizzata dallo stesso e da un altro ragazzo;
da tali foto, scattate prima dell'acquisto per cui è causa, è emerso che la biciletta aveva subito delle modifiche;
- ha venduto una bicicletta che aveva subito una saldatura tra telaio e CP_2 forcella per tentare di sistemare un danno, ciò compromettendone definitivamente solidità, stabilità e sicurezza, onde il venditore è tenuto al risarcimento dei danni occorsi;
- tali danni si quantificano in € 16.060,75, di cui € 2.600,00 quale prezzo dell'acquisto della bicicletta LAPIERRE viziata, € 373,00 per prezzo dell'acquisto del casco integrale e delle protezioni distrutte nell'incidente, € 9.317,00 per danno biologico del 4% per soggetto di età di 14 anni con incremento per sofferenza per la gravità della condotta e il trama dell'evento (come da Tabelle di Milano 2021), oltre € 305,00 per costi del medico legale ed € 2.598,75 per il danno biologico temporaneo subito da Parte_2
e € 867,00 per il costo degli alloggi prenotati della vacanza rovinata.
[...] non si è costituita. CP_2
2. Trattazione del processo Il Giudice, alla prima udienza di comparizione tenuta il 26.10.2022, ha dichiarato la contumacia della EN e concesso i termini per memorie, fruiti dagli Attori, che non hanno formulato istanze di prova orale. Alla successiva udienza, tenuta il 30.03.2023, questo Giudice, nelle more subentrato nel ruolo del precedente, ha disposto CTU medico legale sulla persona del danneggiato, affidata al dott. , che ha prestato giuramento all'udienza del 4.05.2023 Persona_2
e ha tempestivamente depositato la relazione il 1^.10.2023. Alla successiva udienza del 23.11.2023, su istanza della parte Attrice, il Giudice ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.10.2024. A tale udienza, tenuta in trattazione scritta, sulle conclusioni come sopra riportate, il Giudice con ordinanza del 7.11.2023, comunicata l'8.11.2023, ha assegnato alle parti i termini massimi ex art. 190 cpc (60 + 20 giorni) decorrenti dalla data di comunicazione dell'ordinanza, dunque spirato il 7.01.2025 e il 27.01.2025, all'esito trattenendo la causa in decisione e quindi a far data dal 28.01.2025.
3. Thema decidendum
pagina 3 di 14 ha svolto contro le seguenti domande: Pt_1 CP_2
1) una domanda di natura contrattuale e relativa a rapporto consumeristico, nella specie da ricondursi alla disciplina di cui agli artt. 128 e ss Codice consumo e, per la clausola di salvezza dei rimedi consumeristici, anche ex 1490 cc, diretta all'accertamento della responsabilità contrattuale del venditore, per avere venduto a il Pt_1
27.07.2021 una bicicletta del tipo mountain bike per lo sport del downhill, affetta da vizio occulto, nella specie da una saldatura malamente eseguita sul telaio, che ha cagionato il 15.08.2021 la rottura della bicicletta durante l'uso della stessa e la conseguente caduta di;
Parte_2
2) una conseguente domanda di condanna al risarcimento del danno patrimoniale, consistente, in tesi: nel prezzo di € 2.600,00 pagato per l'acquisto della bicicletta, nel prezzo di € 373,00 pagato per l'acquisto delle protezioni, nel compenso di € 305,00 versato al medico legale di parte e nel corrispettivo di € 867,00 versato per la prenotazione dell'alloggio in due vacanze previste dalla famiglia e non tenute durante il periodo di convalescenza del figlio per le lesioni riportate a causa della rottura della bicicletta il 15.08.2021.
, in persona del padre, ha svolto contro le seguenti domande: Parte_2 CP_2
3) una domanda diretta ad accertare la responsabilità, di natura extracontrattuale, di per avere messo in commercio un prodotto difettoso e pericoloso, nella specie CP_2 una bicicletta del tipo mountain bike per praticare lo sport del downhill, recante una saldatura malamente eseguita sul telaio, che ha provocato la rottura del telaio all'atterraggio dopo un salto con conseguenti lesioni del ciclista;
4) una conseguente domanda diretta alla condanna di a risarcire il danno non CP_2 patrimoniale alla persona patito da in esito alla caduta provocata dalla Parte_2 rottura della biciletta, nella specie € 9.317,00 per invalidità permanente del 4% in ragazzo di 14 anni con personalizzazione, come da Tabelle milanesi ed € 2.598,75 per danno biologico temporaneo, come da consulenza medico legale di parte dimessa.
4. Emergenze probatorie La causa è stata istruita con i documenti versati dalla parte Attrice, tra cui:
- scontrino di acquisto del casco e protezioni datato 23.07.2021 (doc. 11 fasc. Att.)
- la fotografia della bicicletta accidentata (doc. 6 fasc. Att.);
- verbale del Pronto Soccorso Ospedale Vittore Buzzi del 15.08.2021 relativo a
, attestante “trauma mano destra cadendo dalla bici ore 16…in triage Parte_2 tumefazione in sede di trauma, zoppia ed escoriazioni a livello della base del collo e delle gambe” (doc. 3 fasc. Att.);
- missiva raccomandata del 21.09.2021, diretta dal Legale degli attori alla EN recante contestazione della responsabilità per la vendita di bicicletta difettosa con vizio occulto e richiesta di risarcimento del danno (doc. 4 fasc. Att.);
- risposta a mezzo PEC del Legale della EN e della parte, datata 29.11.2021 del seguente tenore: “in particolare per quanto riguarda la circostanza dell'intervento di saldatura sul telaio – di cui il signor era pianamente consapevole al momento Pt_1
pagina 4 di 14 dell'acquisto- eccependo in ogni caso la tardività della denuncia”; la lettera reca la firma del legale di e del legale rappresentante della stessa dell'epoca (doc. 7 fasc. Att.) CP_2
- ricevuta di pagamento della consulenza medico legale di parte Attrice (doc. 14 fasc Att.)
- prenotazione e ricevuta di pagamento degli alloggi turistici per i giorni 30.08.2021- 3.09.2021 e 5-6.09.2021 intestata a (doc. 16 fasc. Att.). Per_2
Il compendio probatorio è stato arricchito anche dalla CTU medico-legale, depositata il 1^.10.2023. Il CTU ha accertati che in conseguenza dell'evento lesivo ha riportato le Parte_2 seguenti lesioni: “In rapporto causale con l'evento per cui è causa l'Attore ebbe a riportare traumatismo policontusivo escoriativo, produttivo di “frattura composta della base del III e IV metacarpale a destra”, trattata conservativamente mediante tutore antibrachio digitale in soft cast, rimosso dopo circa 1 mese. Dette lesioni, considerata la successione cronologica dei dati sintomatologici soggettivi, unitamente al riscontro degli elementi clinico-strumentali ed alle modalità di attuazione dell'evento lesivo, sono tali da giustificare pienamente il nesso di causalità materiale con il sinistro de quo in base ai codificati criteri di riferimento della metodologia medico legale (criterio cronologico, topografico, di efficienza lesiva quali-quantitativa e di continuità fenomenica). Inoltre, l'assenza di altri fenomeni clinici menomativi preesistenti e successivi al traumatismo in esame pone in essere l'ultimo criterio definitorio della causalità materiale (esclusione di altri momenti eziologici).” (rel. CTU pag. 7). Il CTU, altresì, ha valutato che il danneggiato ha patito, in conseguenza delle lesioni: “un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 30 (trenta), oltre ad un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 10 (dieci) e di ulteriori giorni 10 (dieci) in forma parziale mediamente al 25%” e “una contingente sofferenza soggettiva di grado moderato (non inferiore a 3, su una scala da 1 a 5) nel corso della inabilità temporanea parziale al 75% (trenta giorni) e di grado lieve moderato (non inferiore a 2, su una scala da 1 a 5), per il restante periodo (venti giorni)”. Infine, in tema di postumi permanenti, il CTU ha valutato che: “Sono residuati postumi permanenti configuranti un danno permanente a persona valutabile nella misura del 3 (tre) % di riduzione della efficienza psicofisica (danno biologico) del soggetto….Il trauma de quo ha cagionato all'Esaminato una contingente sofferenza soggettiva di grado 1 (su una scala da 1 a 5) alla stabilizzazione dei postumi permanenti, potendosi pertanto parametrare alla fascia lieve.” (rel. CTU depositata il 1^.10.2024). Il Tribunale reputa che le valutazioni del CTU medico legale siano del tutto condivisibili e idonee a essere poste a fondamento della decisione, in quanto raggiunte nel rispetto del principio del contraddittorio, previo accurato esame dei documenti e del paziente, sostenute da argomenti scientifici coerenti con i più diffusi e condivisi principi della disciplina medico legale. Il Tribunale reputa che le prove offerte siano sufficienti per decidere la lite.
5. Domanda di accertamento della responsabilità contrattuale: diritto
pagina 5 di 14 In tema di identificazione del rapporto consumeristico, ai sensi dell'art. 3 co. 1 lett. a) Codice consumo è consumatore “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”. Nel caso di specie, il contratto di vendita di cosa mobile dedotto in giudizio è intervenuto tra una persona fisica e un soggetto che svolge professionalmente l'attività di vendita, mentre la persona fisica ha certamente agito per scopi estranei allo svolgimento di attività professionale/commerciale, atteso che la bicicletta era da destinata all'utilizzo ludico per lo svolgimento di downhill del figlio. Si riporta di seguito la disciplina consumeristica prevista nel d. lgs 6.09.2005 n. 206, Codice Consumo, nella formulazione ratione temporis vigente alla data della stipulazione del contratto di compravendita dedotto in giudizio. L'articolo 129 Codice del Consumo, prevede in merito alla conformità del bene oggetto del contratto che: “
1. Il venditore fornisce al consumatore beni che soddisfano i requisiti di cui ai commi 2 e 3, nonché le previsioni degli articoli 130 e 131 in quanto compatibili, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 132. 2. Per essere conforme al contratto di vendita, il bene deve possedere i seguenti requisiti soggettivi, ove pertinenti: a) corrispondere alla descrizione, al tipo, alla quantità e alla qualità contrattuali e possedere la funzionalità, la compatibilità, l'interoperabilità e le altre caratteristiche come previste dal contratto di vendita;
b) essere idoneo ad ogni utilizzo particolare voluto dal consumatore, che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al più tardi al momento della conclusione del contratto di vendita e che il venditore abbia accettato;
c) essere fornito assieme a tutti gli accessori, alle istruzioni, anche inerenti all'installazione, previsti dal contratto di vendita;
d) essere fornito con gli aggiornamenti come previsto dal contratto di vendita.
3. Oltre a rispettare i requisiti soggettivi di conformità, per essere conforme al contratto di vendita il bene deve possedere i seguenti requisiti oggettivi, ove pertinenti: a) essere idoneo agli scopi per i quali si impiegano di norma beni dello stesso tipo, tenendo eventualmente conto di altre disposizioni dell'ordinamento nazionale e del diritto dell'Unione, delle norme tecniche o, in mancanza di tali norme tecniche, dei codici di condotta dell'industria applicabili allo specifico settore;
b) ove pertinente, possedere la qualità e corrispondere alla descrizione di un campione o modello che il venditore ha messo a disposizione del consumatore prima della conclusione del contratto;
c) ove pertinente essere consegnato assieme agli accessori, compresi imballaggio, istruzioni per l'installazione o altre istruzioni, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi di ricevere;
d) essere della quantità e possedere le qualità e altre caratteristiche, anche in termini di durabilità, funzionalità, compatibilità e sicurezza, ordinariamente presenti in un bene del medesimo tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e delle dichiarazioni pubbliche fatte dal o per conto del venditore, o da altre persone nell'ambito dei precedenti passaggi della catena di transazioni commerciali, compreso il produttore, in particolare nella pubblicità o nell'etichetta”. Ancora, l'articolo 135 Codice del Consumo prevede che: “
1. Le disposizioni del presente capo non escludono nè limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento giuridico. 2. pagina 6 di 14 Per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di contratto di vendita”. Quanto alla disciplina interna, gli articoli 1490 e ss cc regolano la garanzia per i vizi della cosa venduta. In particolare, “il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa. Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa”. Per quanto attiene al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 1223 cc, il danneggiato ha diritto al risarcimento dei danni che siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, comprensivi tanto della perdita subita, quanto del mancato guadagno: “…il danno risarcibile coincide con la perdita o il mancato guadagno conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, la cui delimitazione è determinata in base al giudizio ipotetico sulla differenza tra la situazione dannosa e quella che sarebbe stata se il fatto dannoso non si fosse verificato….” (Cass. civ. sez. 2 26.09.2016 n. 18832).
6. Domanda di accertamento della responsabilità contrattuale: decisione Il Tribunale osserva che alla luce dei principi di diritto da applicare alla decisione e delle emergenze di causa, la domanda di diretta al risarcimento dei danni Pt_1 patrimoniali derivati all'acquirente dal contratto di vendita di un bene difettoso e non conforme è fondata e deve essere accolta per quanto di ragione, tanto con riferimento alla disciplina della tutela consumeristica, quanto a quella, concorrente, interna. In particolare, la circostanza dell'avvenuta compravendita di una bicicletta del tipo mountain bike in data 27.07.2021 risulta provata sulla scorta della risposta scritta di datata 29.11.2021, alla richiesta risarcitoria svolta dagli Attori in via CP_2 stragiudiziale. In tale missiva, sottoscritta da , dichiaratosi legale rappresentante CP_3 dell'epoca della EN, e tale effettivamente risultante da una visura camerale cartacea datata 19.03.2022 e presente nel fascicolo di ufficio, lungi dal negare il CP_2 fatto della vendita la conferma e ammette espressamente. Del pari, è provato che tale bicicletta era stata manomessa, in quanto presentava una saldatura al telaio, come pure confessato in via stragiudiziale nella stessa missiva da in nome e per conto di CP_3 CP_2
E' altresì provato che -mentre il figlio dell'acquirente, , era in sella a Parte_2 detta bicicletta il 15.08.2021- la bicicletta si è spezzata letteralmente in due tronconi, come si ricava dalla fotografia della bici incidentata, in corrispondenza della saldatura, come si vede dalle fotografie di dettaglio dei due tronconi (doc. 6 fasc. Att.). Altresì, ha provato che il figlio dell'Attore, immediatamente portato in Pt_1
Pronto Soccorso, ha riportato trauma alla mano destra con prognosi di giorni 15 per la guarigione. Segnatamente, come accertato dal CTU medico legale, l'invalidità temporanea è stata di complessivi 50 giorni, di cui i primi 30 al 75%. La EN è rimasta contumace, onde non ha svolto eccezioni proprie, né difese di alcun tipo, in quanto non ha fornito prova liberatoria ovvero altra ricostruzione alternativa pagina 7 di 14 degli accadimenti: di conseguenza, i fatti non possono che essere ricostruiti nei termini, coerenti con quanto prospettato dall'Attore, emergenti dalla documentazione dallo stesso dimessa. Da quanto precede discende che ha diritto al risarcimento di tutti i danni Pt_1 patrimoniali dedotti e provati in relazione causale diretta con la vendita di prodotto viziato. Segnatamente, ha diritto al rimborso della somma di € 373,00, giustificata da Pt_1 scontrino fiscale emesso da (doc. 11 fasc. Att.), sostenuta per l'acquisto di CP_2 dispositivi di protezione per il minore , cui la bicicletta era destinata, Parte_2 posto che, dopo che la bicicletta si è rotta, l'esborso è divenuto del tutto inutile. Del pari, ha diritto al rimborso di € 305,00, sostenuto per il compenso del Pt_1
CTP per la relazione medico legale prodromica alla presente causa. Manca di contro la prova del pregiudizio patito in relazione all'asserita vacanza rovinata. ha prodotto documentazione attestante la prenotazione di due alloggi turistici Pt_1 per due brevi vacanze programmate nei giorni successivi al sinistro: manca prova che tale vacanza non sia stata fruita da e, del pari, manca prova, nell'ipotesi che Pt_1 abbia disdettato gli alloggi, che abbia perso quanto versato per la Pt_1 prenotazione. Quanto poi alla pretesa, qualificata come risarcitoria, diretta al rimborso del prezzo di acquisto della bicicletta, indicato in € 2.600,00, il Tribunale evidenzia che tale pretesa è infondata in diritto e in fatto. In diritto, in quanto, in assenza di domanda di risoluzione, il pagamento del prezzo non è un danno risarcibile ma, appunto, l'esecuzione di un contratto valido;
in fatto, in quanto, in ogni caso, l'Attore non ha versato in causa lo scontrino, né la fattura di acquisto della bicicletta, né contabile di pagamento in favore della convenuta riferibile a tale acquisto. Di conseguenza, se da un lato è certo che la bicicletta è stata venduta da a CP_2
perchè ciò è stato confessato da nella sua lettera del 29.11.2021,
Pt_1 CP_2 manca tuttavia prova in causa di quale sia stato il prezzo concordato e pagato da a onde in definitiva la domanda diretta al rimborso del prezzo a
Pt_1 CP_2 titolo di risarcimento del danno è infondata per carenza di prova del prezzo pagato. Solo per completezza, si evidenzia che gli estratti del conto corrente bancario dell'Attore, che attestano dei prelievi di denaro, non provano l'entità del prezzo concordato con CP_2 per l'acquisto della bicicletta, né il fatto del pagamento. In conclusione, il danno patrimoniale dedotto e provato da in connessione
Pt_1 causale diretta con il difetto della cosa venduta ammonta a € 678,00, in valuta dell'ultimo esborso, avvenuto il 27.10.2021. Si tratta di credito di valore, onde all'attore spetta dunque la rivalutazione
Pt_1
ISTAT su € 678,00 sino ad oggi, oltre gli interessi compensativi conteggiati su tale importo pro tempore rivalutato ISTAT al tasso di cui all'art. 1284 co. 1 cc dal 27.10.2021 sino al saldo.
7. Domanda di risarcimento per danno non patrimoniale svolta da : diritto Parte_2
pagina 8 di 14 La responsabilità del produttore viene sancita all'articolo 114 Codice Consumo: “Il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto”. Per aver chiaro il soggetto attivo della condotta occorre richiamare l'articolo 103, in cui si legge che: “
1. Ai fini del presente titolo si intende per (…): d) produttore: il fabbricante del prodotto stabilito nella Comunità e qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o un altro segno distintivo, o colui che rimette a nuovo il prodotto;
il rappresentante del fabbricante se quest'ultimo non è stabilito nella Comunità o, qualora non vi sia un rappresentante stabilito nella Comunità, l'importatore del prodotto;
gli altri operatori professionali della catena di commercializzazione nella misura in cui la loro attività possa incidere sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti”. Il distributore invece è: “qualsiasi operatore professionale della catena di commercializzazione, la cui attività non incide sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti”. A norma dell'art. 116 Codice consumo, in tema di responsabilità del fornitore: “1. Quando il produttore non sia individuato, è sottoposto alla stessa responsabilità il fornitore che abbia distribuito il prodotto nell'esercizio di un'attività commerciale, se ha omesso di comunicare al danneggiato, entro il termine di tre mesi dalla richiesta, l'identità e il domicilio del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto. 2. La richiesta deve essere fatta per iscritto e deve indicare il prodotto che ha cagionato il danno, il luogo e, con ragionevole approssimazione, la data dell'acquisto; deve inoltre contenere l'offerta in visione del prodotto, se ancora esistente. 3. Se la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio non è stata preceduta dalla richiesta prevista dal comma 2, il convenuto può effettuare la comunicazione entro i tre mesi successivi. 4. In ogni caso, su istanza del fornitore presentata alla prima udienza del giudizio di primo grado, il giudice, se le circostanze lo giustificano, può fissare un ulteriore termine non superiore a tre mesi per la comunicazione prevista dal comma 1.” Ai fini di una corretta individuazione e qualificazione dell'oggetto come difettoso, l'articolo 117 Cod. Cons prevede che: “Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui: a) il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite;
b) l'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere;
c) il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione.
2. Un prodotto non può essere considerato difettoso per il solo fatto che un prodotto più perfezionato sia stato in qualunque tempo messo in commercio.
3. Un prodotto è difettoso se non offre la sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari della medesima serie”. Pertanto, come recentemente affermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione “in tale contesto, assume centralità, anzitutto, la nozione di difetto recata dall'art. 117 cod. cons., la quale esprime un significato ambivalente che si traduce sia nella sicurezza del prodotto da apprezzarsi rispetto agli standard richiesti dalla normativa di settore, sia in una concezione in termini relazionali, da apprezzarsi in base alle legittime aspettative del consumatore” (Cass. 8224/2025).
pagina 9 di 14 La natura della responsabilità del produttore per i danni cagionati da prodotti difettosi viene ricostruita come una responsabilità presunta e non oggettiva, in particolare la giurisprudenza sostiene che: “la responsabilità del produttore per i danni cagionati da prodotti difettosi, così disciplinata, pur sganciata dall'accertamento dell'elemento soggettivo, non assume la configurazione giuridica di una responsabilità oggettiva, bensì ha natura presunta” (; Cass n. 13458/2013; Cass. n. 15851/2015; Cass. n. 3258/2016; Cass. n. 29828/2018; Cass. n. 11317/2022; Cass. n. 8224/2025). L'onere probatorio è regolato dall'art. 120 Cod. cons., dove è previsto che: “
1. Il danneggiato deve provare il difetto, il danno, e la connessione causale tra difetto e danno.
2. Il produttore deve provare i fatti che possono escludere la responsabilità secondo le disposizioni dell'articolo 118. Ai fini dell'esclusione da responsabilità prevista nell'articolo 118, comma 1, lettera b), è sufficiente dimostrare che, tenuto conto delle circostanze, è probabile che il difetto non esistesse ancora nel momento in cui il prodotto è stato messo in circolazione.”
8. Domanda di risarcimento per danno non patrimoniale svolta da : diritto Parte_2
Il Tribunale osserva che alla luce dei principi di diritto in materia di responsabilità vendita e produzione di prodotti difettosi da applicare alla decisione, la domanda attorea svolta dal minore è fondata e deve essere accolta per quanto di ragione, per i Parte_2 motivi appresso esposti. Il Tribunale osserva che ha provato che il giorno 15.08.2021, mentre era Parte_2 su una pista di downhill in sella alla bicicletta mountain bike acquistata dal padre da meno di un mese prima, la detta bicicletta si è spezzata in due tronconi onde è CP_2 finito a terra procurandosi ferite alla mano destra, come da verbale di Pronto Soccorso e come accertato dal CTU. Altresì, ha provato che il fornitore ha anche confessato, con Parte_2 CP_2 missiva inviata all'Attore in via stragiudiziale, che tale bicicletta aveva subito un intervento di saldatura, senza indicare chi fosse stato l'autore di tale manomissione. è una società che ha come oggetto sociale la vendita ma anche la riparazione di CP_2 biciclette. Orbene, alla stregua di tali emergenze risulta che quale soggetto che ha messo CP_2 in commercio la bicicletta rivelatasi difettosa, che non si è costituito in causa e dunque non ha indicato quale sia il produttore di tale bicicletta, né chi abbia proceduto all'intervento di saldatura, è responsabile dei danni alla persona cagionati a dalla saldatura difettosa del telaio del veicolo. Parte_2
Nella specie, richiamato quanto scritto nel paragrafo 4 in ordine all'affidabilità delle valutazioni contenute nella relazione del CTU, il Tribunale evidenzia che il CTU ha valutato che il danneggiato ha riportato in connessione causale con il Parte_2 sinistro lesioni personali del tipo di “traumatismo policontusivo escoriativo, produttivo di
“frattura composta della base del III e IV metacarpale a destra”, trattata conservativamente mediante tutore antibrachio digitale in soft cast, rimosso dopo circa 1 mese”, esitate in malattia protratta per 50 giorni di invalidità temporanea (di cui 30 giorni pagina 10 di 14 al 75%, 10 giorni al 50% e 10 giorni al 25%) ed in una lesione dell'integrità psico-fisica della persona del 3%. Quanto alla liquidazione del danno non patrimoniale consistente nella lesione dell'integrità psico-fisica di (cd “danno biologico”), si rileva che si tratta Parte_2 di danno di lieve entità non conseguente a sinistro stradale né a colpa medica, il danno deve essere liquidato in via equitativa con applicazione dei parametri forniti dalle cd
“Tabelle milanesi”, come affermato dalla Corte di legittimità nella pronuncia Cass. civ. sez. 3 del 30.06.2011 n. 14402, le cui motivazioni si condividono integralmente ed alle quali si rinvia. La liquidazione deve avvenire avuto riguardo ai valori attuali alla data della pronuncia (Cass. civ. sez. 3 del 21.12.2015 n. 25615) e con riferimento all'età del danneggiato alla data di cessazione della IT accertata (ex multis: Cass. civ. sez. 3 del 19.12.2014 n. 26897) e con la precisazione che l'adozione delle voci di danno non patrimoniale (biologico, morale e personalizzazione/esistenziale) risponde ad esigenze puramente descrittive, atteso che il danno non patrimoniale alla persona è e rimane comunque un unico danno da liquidare unitariamente (Cass. civ. 25164 del 10.11.2020; conformi: Cass. 901/2018 e Cass. n. 7513/2018). Nel caso di specie , nato il [...], alla data di stabilizzazione dei Parte_2 postumi (4.10.2021) aveva 14 anni. Ora, le Tabelle milanesi attualmente vigenti, da ultimo comunicate dall'Osservatorio della giurisprudenza del Tribunale di Milano il 5.06.2024, relative alle liquidazioni in valuta attuale del danno al bene-salute e del conseguente danno morale per l'aspetto sofferenziale cd standard, prevedono la liquidazione del 3% dell'integrità psico-fisica per una persona di 14 anni nella misura di € 5.496,00, di cui € 4.397,00 per danno cd dinamico relazionale ed € 1.099,00 per danno sofferenziale, in valuta attuale. Come si legge nella “Nota esplicativa alle tabelle”, a cura dell'Osservatorio di giurisprudenza del Tribunale di Milano, tale importo è inclusivo della liquidazione dei pregiudizi anatomo-funzionali, relazionali e sofferenziali, cd “medi”, come presumibili in relazione all'entità della lesione alla salute in base all'id quod plerumque accidit e, nella specie include una quota del 25% per cd danno-sofferenza (cioè la sofferenza morale derivante dalle lesioni riportate), come si legge nella riga delle Tabelle stesse: in altre parole, l'importo di € 5.496,00 è la somma di € 4.397,00 per danno alla salute cd puro ed € 1.099,00 per il danno-sofferenza medio presumibile discendente dal danno anatomo funzionale. Inoltre, in base alle dette Tabelle, l'importo di € 41.787,00 può essere incrementato al massimo del 50% (di € 4.397,00) a titolo di personalizzazione, in presenza di pregiudizi specifici dedotti e provati, quali ad esempio lo stravolgimento delle abitudini di vita del soggetto, ovvero peculiari connotazioni di dolorosità dei postumi o modalità particolarmente penose dell'evento lesivo. Quanto al danno non patrimoniale per invalidità temporanea, le menzionate Tabelle milanesi ed. 2024 prevedono una liquidazione pro die dell'inabilità temporanea assoluta pari ad € 115,00 (inclusivo della quota del 25%, per la quota sofferenziale, segnatamente
€ 84,00 più € 31.00), importi maggiorabili sino al 50% (cioè, di ulteriori € 42,00 al massimo) per specificazioni soggettive peculiari.
pagina 11 di 14 Alla luce di tali parametri liquidatori, il Tribunale reputa che in relazione al caso concreto il danno per postumi permanenti riportati da debba essere liquidato in € Parte_2
5.496,00, tale importo reputandosi congruo e adeguato, avuto riguardo all'età del danneggiato e alle conseguenze inabilitanti standard conseguenti ai postumi, non essendo stati dedotti e provati elementi idonei a fondare un incremento per personalizzazione. Quanto alla inabilità temporanea, il Tribunale osserva che -del pari- non sono emersi dalla CTU svolta elementi per riconoscere un incremento per personalizzazione, onde il danno deve essere liquidato avuto riguardi al parametro liquidatorio medio (€ 115,00/pro die), che si reputa congruo. Sulla scorta di tanto, la liquidazione del periodo di inabilità temporanea accertata dal CTU è nei termini che seguono: 1) 30 gg IT al 75% = 30 gg x € 115,00 x 0,75 = € 2.587,50;
3) 10 gg IT al 50% = 10 gg x € 115,00 x 0,50 = € 575,00;
4) 10 gg IT al 25% = 10 gg x € 115,00 x 0,25 = € 287,50; pari a complessivi € 3.450,00, in valuta attuale, per inabilità temporanea, comprensiva della componente di danno-sofferenza. In definitiva, il complessivo danno non patrimoniale spettante ad in Parte_2 connessione causale diretta con la responsabilità da distribuzione di prodotto difettoso di è pari a complessivi € 8.946,00, in valuta attuale, di cui € 5.496,00 per invalidità CP_2 permanente ed € 3.450,00 per invalidità temporanea, oltre interessi compensativi conteggiati sulla sorte come de-valutata al 15.08.2021 e poi progressivamente rivalutata ISTAT, al tasso di cui all'art. 1284 co. 1 cc.
9. Spese di lite: Le spese debbono essere decise a mente degli artt. 91 e ss cpc: in forza di tali disposizioni, espressione del principio di causalità, la parte che all'esito della decisione è soccombente deve rifondere le spese della parte vittoriosa, salva solo la soccombenza reciproca, la novità della questione trattata, il revirement della giurisprudenza su questioni decisive ovvero, come sancito dalla sentenza C. Cost. n. 77/2018, altre gravi ed eccezionali ragioni da esplicitarsi in motivazione. Nel caso di specie, la causa si è conclusa con la soccombenza integrale della EN su tutte le domande svolte in via principale risultando del tutto marginale rispetto all'economia del processo che la domanda risarcitoria sia stata accolta solo parzialmente: di conseguenza, la EN deve essere condannata a rifondere integralmente le spese di lite della parte Attrice, non ravvisandosi ragioni per discostarsi dal principio della soccombenza. Quanto alla liquidazione delle spese degli Attori, le stesse si liquidano come da dispositivo, con applicazione del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022 e, segnatamente, considerato il tenore delle memorie e il valore della controversia, compreso nello scaglione di valore da € 5.201,00 a 26.000, si reputano congrui i parametri medi delle quattro fasi del processo, previsti dalla tabella 2 per lo scaglione di valore applicabile, pari a € 5.077 per compenso, da aumentare del 10% a € 5.585,00 per il numero di parti oltre € 264,00 per rimborso spese vive ex actis (c.u. e diritti di pagina 12 di 14 Cancelleria), oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, oltre IVA e CPA. Le spese della CTU, come liquidate in corso di causa, debbono essere poste in via esclusiva e definitiva a carico integrale di con diritto della parte Attrice di CP_2 ripetere dalla EN quanto abbia versato al CTU.
P Q. M.
il Giudice, definitivamente pronunciando per quanto di ragione, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così decide: dichiara che 58 è responsabile civile per i danni derivanti dalla Pt_3 Controparte_2 vendita in data 27.07.2021 di una bicicletta del tipo mountain bike non conforme e difettosa a AB SC per l'effetto, Pt_1 Parte_1 condanna 58 a pagare a favore di Parte_3 Parte_1
a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali dedotti e provati
[...] patiti in conseguenza del difetto della biciletta venduta la somma di € 1.545,00, in valuta del 27.10.2021, oltre rivalutazione ISTAT su tale somma dal 27.10.2021 ad oggi, oltre interessi compensativi conteggiati su tale somma calcolati sulla sorte come pro tempore rivalutata al tasso legale di cui all'art. 1284 co. 1 cc dal 27.10.2021 al saldo effettivo;
dichiara che 58 responsabile civile nei confronti di Parte_3 [...] per i danni alla persona causatigli dal prodotto difettoso Parte_2 commercializzato (bicicletta del tipo mountain bike con saldatura difettosa); per l'effetto, condanna 58 a pagare a favore di Parte_3 Parte_2
a titolo di risarcimento del danno alla persona dedotto e provato
[...] patito in conseguenza del difetto della biciletta commercializzata per cui è causa la somma di € 8.946,00, in valuta attuale, di cui € 5.496,00 risarcimento del danno per invalidità permanente ed € 3.450,00 per risarcimento del danno da inabilità temporanea, oltre interessi compensativi conteggiati su tale somma, previa devalutazione ISTAT al 15.08.2021, e poi pro tempore rivalutata, al tasso legale di cui all'art. 1284 co. 1 cc dal 15.08.2021 al saldo effettivo;
letti gli artt. 91 e ss cpc condanna 58 a pagare a favore di Parte_3 Parte_1
e di a titolo di
[...] Parte_2 refusione integrale delle spese di lite, la somma di € 5.585,00 per compenso ed € 264,00 per rimborso spese vive ex actis, oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, oltre IVA e CPA, se e come dovute in ragione del regime fiscale della parte Attrice;
pone
pagina 13 di 14 le spese della CTU, come liquidate in corso di causa, a carico integrale in via esclusiva e definitiva di 58 con diritto della parte attrice di ripetere Parte_3 dalla convenuta quanto abbia versato al CTU. Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna. Milano, 27.05.2025 il Giudice dott.ssa Ilaria GENTILE
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