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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 23/05/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. RG. 2451/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Fabrizio Valloni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2451/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. DONES CORRADO MARIA elettivamente domiciliato presso il difensore avv. DONES CORRADO MARIA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE FEO TE P.IVA_1 ALESSANDRO elettivamente domiciliato in C/O ARGENTIERI ALEANDRA VIALE DELLA LIRICA 61 RAVENNA presso il difensore avv. DE FEO ALESSANDRO
CONVENUTA avente ad oggetto: Mediazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note in sostituzione dell'udienza del 18.12.2024.
Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I. Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione, giusto il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
1. ha convenuto in giudizio Pt_1 Parte_1 TE
al fine di sentire accolte le seguenti conclusioni: “NEL MERITO:
[...]
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ravenna contrariis reiectis - Accertato che la società attrice ha diritto a vedersi riconosciuto l'importo di euro 6.000,00= a titolo di saldo delle provvigioni regolarmente maturate per l'attività di mediazione prestata dal sig. Parte_1
per la conclusione del rapporto di vendita tra la società
[...] convenuta e la società come meglio indicati nella Controparte_2 narrativa del presente atto, - Condannare la società convenuta al pagamento in favore della società attrice dell'importo di euro
6.000,00= a titolo di saldo delle provvigioni regolarmente maturate
e/o comunque di quella diversa, maggiore o minore, somma che risultasse dovuta e/o ritenuta di giustizia all'esito delle risultanze di causa, il tutto oltre interessi legali dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria come per legge.”
1.1 A sostegno della propria domanda ha dedotto:
- di operare quale agente di commercio per la vendita di attrezzature ed impianti per l'industria ed il commercio;
- di aver prestato la propria attività professionale di mediatore nei confronti della;
Controparte_3
- di avere, in particolare, procacciato nel corso dell'anno 2019 in favore della convenuta, la vendita di un macchinario industriale modello Hammel alla;
Controparte_2
- di avere pattuito tramite scambio di mai intervenuto con il legale rappresentante dell'odierna convenuta a titolo di provvigione il pagamento della somma di € 12.000,00 suddivisa in più tranches di pagamento pari al 1,5% del totale;
- che in particolare le parti si accordavano in merito al pagamento della provvigione secondo la seguente soluzione: “soluzione 1: pagamento del 1,5% alla presentazione fattura e il restante 1,5% spalmato in tre parti uguali, nella vendita delle prossime macchine con la sottoscrizione del Mandato di Agenzia”;
- di aver ricevuto il pagamento dell'importo di euro 6.000 dalla società convenuta;
- che, dato che controparte si è rifiutata di sottoscrivere il mandato di agenzia, di averle richiesto il pagamento della restante parte della provvigione pari ad euro 6.000 che la convenuta si è rifiuta di corrispondere.
2. Si è ritualmente costituita 4 contestando Controparte_3 quanto ex adverso sostenuto e chiedendo il rigetto della domanda attorea. In particolare, ha eccepito la incompetenza territoriale del Tribunale di Ravenna in favore del Tribunale di Milano;
nel merito ha dedotto che le parti avevano concordato una provvigione del 3% spalmata in due tranches delle quali una sarebbe stata corrisposta subito mentre la rimanente parte sarebbe stata corrisposta a seguito della sottoscrizione di un contratto di agenzia tra le parti. Il contratto non è mai stato sottoscritto e dunque nulla è dovuto alla controparte.
3. In data 10.3.2022 si è tenuta la prima udienza in modalità cartolare.
La causa è stata istruita per via documentale.
All'udienza del 11.12.2024 tenutasi ex art. 127 ter cpc le parti hanno precisato le loro le conclusioni, e la causa, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., è stata trattenuta in decisione. Con decreto di assegnazione interna e di supplenza interna ex artt. 8 e 50 Circ. 20/6/2018 dell'11.9.2023 poi prorogato con decreto del 1.12.2023 la causa è stata assegnata allo scrivente giudice.
4. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Ravenna in favore del Tribunale di
Milano, quale foro del convenuto (art. 18-19 c.p.c.). Il presente giudizio riguarda una ipotesi di pagamento di una provvigione sicché viene in rilievo il foro facoltativo per le cause relativi ai diritti di obbligazione (art. 20 c.p.c.). In particolare, il Tribunale di
Ravenna è competente in forza del criterio legale del forum destinatae solutionis, che per le obbligazioni pecuniarie si identifica con quello del domicilio (o della sede) del creditore, ai sensi del terzo comma dell'art. 1182 c.c.. Ed infatti il criterio di cui all'art. 1182, comma 3°, c.c. trova applicazione con riferimento a qualunque obbligazione di pagamento in denaro – dunque anche in relazione alle obbligazioni di pagamento della provvigione
– purché le obbligazione dedotte siano liquide ed esigibili e non necessitino di complesse indagini per la loro determinazione. Nel caso in esame trattasi del pagamento di una somma che, al di là delle contestazioni di merito sollevate dal convenuto, sono comunque determinate sulla base della pattuzioni intervenute tra le parti.
L'obbligazione pecuniaria oggetto di causa deve quindi ritenersi liquida nel senso più volte indicato dalla Corte di Cassaazione (cfr ex multis Cass. SSUU n. 17989 del 1399.2016 ) in quanto parte attrice ha configurato la domanda in base agli accordi intervenuti con la società convenuta( “La disposizione dell'art. 1182, comma terzo,
c.c. - secondo la quale l'obbligazione avente ad oggetto il pagamento di una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio del creditore e, correlativamente, in tale luogo si determina la competenza territoriale nei giudizi ai sensi dell'art. 20 c.p.c. - si applica anche nel caso in cui oggetto dell'obbligazione sia il pagamento di provvigioni o di indennità riconducibili ad un contratto di mediazione, poiché i relativi crediti devono considerarsi liquidi ed esigibili, essendo sempre quantitativamente determinabili con un mero calcolo aritmetico in base a quanto stabiliscono i contratti, gli accordi e gli usi” (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n.
26790 del 18 dicembre 2009, cfr. Cassa-zione civile, SS.UU., sentenza
n. 17989 del 13 settembre 2016). Per conseguenza, il luogo di esecuzione del pagamento deve essere individuato nel domicilio del creditore - Bagnacavallo (RA) – ai sensi dell'art. 1182 co. 3..
5. Si viene al merito della vicenda. L'attività di mediazione prestata dall'attore in favore della società convenuta è incontestata e pacifica.
Ciò di cui si discute riguarda il quantum della provvigione concordata tra le parti. Parte attrice sostiene che la provvigione che le spetta è pari al 3%, per un complessivo importo di euro
12.000. Avendo ricevuto solo 6.000 (pari all'1,5%), agisce per i restanti euro 6.000. La società convenuta, al contrario, sostiene di avere già corrisposto la provvigione dovuta mediante il pagamento della somma di euro 6.000 e di non dover corrispondere null'altro poiché il restante importo della provvigione era condizionato alla sottoscrizione di un mandato di agenzia che non è mai stato sottoscritto.
Orbene, il Tribunale osserva quanto segue.
Le parti hanno concordato la provvigione mediante scambio di mail
(la cui provenienza e contenuto non sono in discussione).
L'attore, dopo la vendita del macchinario alla ha CP_2 inviato in data 28.12.2019 una mail nella quale ha proposto alla società convenuta le seguenti tre ipotesi di provvigione: “soluzione
1: pagamento del 1,5% alla presentazione fattura e il restante 1,5% spalmato in tre parti uguali nella vendita delle prossime macchine con la sottoscrizione del Mandato di Agenzia;
soluzione 2: pagamento del 2% alla presentazione fattura in un'unica soluzione con la sottoscrizione del Mandato di Agenzia. Soluzione 3: pagamento del
3% senza nessuna sottoscrizione di nessun Mandato”.
Il legale rappresentante della società convenuta Sig. ha Per_1 riscontrato la mail, in data 30.12.20219, comunicando “Ok soluzione
1”.
Parte convenuta allora sostiene di non essere tenuta a corrispondere
“il restante 1,5%” della provvigione, oggetto della domanda giudiziale, in quanto il mandato di agenzia non è mai stato sottoscritto. La tesi non persuade.
Lo scambio di mail testé richiamato dimostra che tra le parti vi era accordo circa il fatto che la provvigione complessiva sarebbe stata al 3% (euro 12.000). Le soluzioni prospettate riguardano esclusivamente la modalità di estinzione di un debito già stabilito e riconosciuto nel proprio ammontare. Infatti i) dalla lettura della mail ben si comprende che comunque la società convenuta è tenuta alla corresponsione della somma del 3% e che si tratta esclusivamente di modularne il pagamento (in questo senso l'ipotesi 2 pare configurarsi come uno sconto per il pagamento in una unica soluzione); ii) nella mail ove vengono prospettate le diverse soluzioni in parola si legge “per quanto riguarda la provvigione cliente Confer riassumo le condizioni concordate” con ciò CP_2 dimostrando l'esistenza di un accordo a monte sul quantum della provvigione poi declinato in soluzioni di pagamento;
iii) nella fattura dell'importo di 6.000 (doc. all. 4 attore) pagata dalla convenuta a titolo di provvigione vi è scritto “acconto” dimostrando la piena consapevolezza della del complessivo TE ammontare della provvigione;
iv) la società convenuta non allega alcun comportamento concretamente ostativo posto in essere dall'attrice riguardo alla sottoscrizione del mandato di agenzia.
Se cosi è, allora, il fatto che non sia mai stato sottoscritto il contratto il mandato di agenzia non autorizza la società convenuta a non corrispondere il restante 1,5% ma semplicemente la priva della possibilità di spalmare quel 1,5% in parti uguali nella vendita delle macchine future, dopo la sottoscrizione del mandato di agenzia.
In definitiva, la domanda dell'attore è fondata e va accolta. Parte convenuta va condannata a pagare all'attore la somma di euro 6.000, oltre interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91, primo comma, c.p.c. e sono quindi poste a carico di TE
.
[...]
Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014 in complessivi euro 3.500, oltre accessori di legge, considerando la presente controversia di valore ricompreso tra euro 5.201 ed euro 26.000 ritenendo svolte tutte le quattro fasi e liquidando valori tra i minimi ed i medi, attesa la semplicità della questione trattata.
PQM
Il Tribunale ordinario di Ravenna, in composizione monocratica, definitivamente decidendo la causa in epigrafe indicata, ogni diversa domanda istanza di eccezione disattesa e respinta:
-ACCOGLIE la domanda formulata dell'attore e per l'effetto CONDANNA
a corrispondere all'attore la somma di euro 6.000 TE oltre interessi come in parte motiva;
- CONDANNA la società convenuta a rifondere all'attore le spese di lite che si liquidano in euro 3.500 per compensi, oltre rimborso spese generali IVA e CPA come e se dovute per legge ed anticipazioni.
- RIGETTA nel resto.
Ravenna, 20/05/2025
Il Giudice dott. Fabrizio Valloni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Fabrizio Valloni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2451/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. DONES CORRADO MARIA elettivamente domiciliato presso il difensore avv. DONES CORRADO MARIA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE FEO TE P.IVA_1 ALESSANDRO elettivamente domiciliato in C/O ARGENTIERI ALEANDRA VIALE DELLA LIRICA 61 RAVENNA presso il difensore avv. DE FEO ALESSANDRO
CONVENUTA avente ad oggetto: Mediazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note in sostituzione dell'udienza del 18.12.2024.
Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I. Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione, giusto il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
1. ha convenuto in giudizio Pt_1 Parte_1 TE
al fine di sentire accolte le seguenti conclusioni: “NEL MERITO:
[...]
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ravenna contrariis reiectis - Accertato che la società attrice ha diritto a vedersi riconosciuto l'importo di euro 6.000,00= a titolo di saldo delle provvigioni regolarmente maturate per l'attività di mediazione prestata dal sig. Parte_1
per la conclusione del rapporto di vendita tra la società
[...] convenuta e la società come meglio indicati nella Controparte_2 narrativa del presente atto, - Condannare la società convenuta al pagamento in favore della società attrice dell'importo di euro
6.000,00= a titolo di saldo delle provvigioni regolarmente maturate
e/o comunque di quella diversa, maggiore o minore, somma che risultasse dovuta e/o ritenuta di giustizia all'esito delle risultanze di causa, il tutto oltre interessi legali dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria come per legge.”
1.1 A sostegno della propria domanda ha dedotto:
- di operare quale agente di commercio per la vendita di attrezzature ed impianti per l'industria ed il commercio;
- di aver prestato la propria attività professionale di mediatore nei confronti della;
Controparte_3
- di avere, in particolare, procacciato nel corso dell'anno 2019 in favore della convenuta, la vendita di un macchinario industriale modello Hammel alla;
Controparte_2
- di avere pattuito tramite scambio di mai intervenuto con il legale rappresentante dell'odierna convenuta a titolo di provvigione il pagamento della somma di € 12.000,00 suddivisa in più tranches di pagamento pari al 1,5% del totale;
- che in particolare le parti si accordavano in merito al pagamento della provvigione secondo la seguente soluzione: “soluzione 1: pagamento del 1,5% alla presentazione fattura e il restante 1,5% spalmato in tre parti uguali, nella vendita delle prossime macchine con la sottoscrizione del Mandato di Agenzia”;
- di aver ricevuto il pagamento dell'importo di euro 6.000 dalla società convenuta;
- che, dato che controparte si è rifiutata di sottoscrivere il mandato di agenzia, di averle richiesto il pagamento della restante parte della provvigione pari ad euro 6.000 che la convenuta si è rifiuta di corrispondere.
2. Si è ritualmente costituita 4 contestando Controparte_3 quanto ex adverso sostenuto e chiedendo il rigetto della domanda attorea. In particolare, ha eccepito la incompetenza territoriale del Tribunale di Ravenna in favore del Tribunale di Milano;
nel merito ha dedotto che le parti avevano concordato una provvigione del 3% spalmata in due tranches delle quali una sarebbe stata corrisposta subito mentre la rimanente parte sarebbe stata corrisposta a seguito della sottoscrizione di un contratto di agenzia tra le parti. Il contratto non è mai stato sottoscritto e dunque nulla è dovuto alla controparte.
3. In data 10.3.2022 si è tenuta la prima udienza in modalità cartolare.
La causa è stata istruita per via documentale.
All'udienza del 11.12.2024 tenutasi ex art. 127 ter cpc le parti hanno precisato le loro le conclusioni, e la causa, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., è stata trattenuta in decisione. Con decreto di assegnazione interna e di supplenza interna ex artt. 8 e 50 Circ. 20/6/2018 dell'11.9.2023 poi prorogato con decreto del 1.12.2023 la causa è stata assegnata allo scrivente giudice.
4. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Ravenna in favore del Tribunale di
Milano, quale foro del convenuto (art. 18-19 c.p.c.). Il presente giudizio riguarda una ipotesi di pagamento di una provvigione sicché viene in rilievo il foro facoltativo per le cause relativi ai diritti di obbligazione (art. 20 c.p.c.). In particolare, il Tribunale di
Ravenna è competente in forza del criterio legale del forum destinatae solutionis, che per le obbligazioni pecuniarie si identifica con quello del domicilio (o della sede) del creditore, ai sensi del terzo comma dell'art. 1182 c.c.. Ed infatti il criterio di cui all'art. 1182, comma 3°, c.c. trova applicazione con riferimento a qualunque obbligazione di pagamento in denaro – dunque anche in relazione alle obbligazioni di pagamento della provvigione
– purché le obbligazione dedotte siano liquide ed esigibili e non necessitino di complesse indagini per la loro determinazione. Nel caso in esame trattasi del pagamento di una somma che, al di là delle contestazioni di merito sollevate dal convenuto, sono comunque determinate sulla base della pattuzioni intervenute tra le parti.
L'obbligazione pecuniaria oggetto di causa deve quindi ritenersi liquida nel senso più volte indicato dalla Corte di Cassaazione (cfr ex multis Cass. SSUU n. 17989 del 1399.2016 ) in quanto parte attrice ha configurato la domanda in base agli accordi intervenuti con la società convenuta( “La disposizione dell'art. 1182, comma terzo,
c.c. - secondo la quale l'obbligazione avente ad oggetto il pagamento di una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio del creditore e, correlativamente, in tale luogo si determina la competenza territoriale nei giudizi ai sensi dell'art. 20 c.p.c. - si applica anche nel caso in cui oggetto dell'obbligazione sia il pagamento di provvigioni o di indennità riconducibili ad un contratto di mediazione, poiché i relativi crediti devono considerarsi liquidi ed esigibili, essendo sempre quantitativamente determinabili con un mero calcolo aritmetico in base a quanto stabiliscono i contratti, gli accordi e gli usi” (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n.
26790 del 18 dicembre 2009, cfr. Cassa-zione civile, SS.UU., sentenza
n. 17989 del 13 settembre 2016). Per conseguenza, il luogo di esecuzione del pagamento deve essere individuato nel domicilio del creditore - Bagnacavallo (RA) – ai sensi dell'art. 1182 co. 3..
5. Si viene al merito della vicenda. L'attività di mediazione prestata dall'attore in favore della società convenuta è incontestata e pacifica.
Ciò di cui si discute riguarda il quantum della provvigione concordata tra le parti. Parte attrice sostiene che la provvigione che le spetta è pari al 3%, per un complessivo importo di euro
12.000. Avendo ricevuto solo 6.000 (pari all'1,5%), agisce per i restanti euro 6.000. La società convenuta, al contrario, sostiene di avere già corrisposto la provvigione dovuta mediante il pagamento della somma di euro 6.000 e di non dover corrispondere null'altro poiché il restante importo della provvigione era condizionato alla sottoscrizione di un mandato di agenzia che non è mai stato sottoscritto.
Orbene, il Tribunale osserva quanto segue.
Le parti hanno concordato la provvigione mediante scambio di mail
(la cui provenienza e contenuto non sono in discussione).
L'attore, dopo la vendita del macchinario alla ha CP_2 inviato in data 28.12.2019 una mail nella quale ha proposto alla società convenuta le seguenti tre ipotesi di provvigione: “soluzione
1: pagamento del 1,5% alla presentazione fattura e il restante 1,5% spalmato in tre parti uguali nella vendita delle prossime macchine con la sottoscrizione del Mandato di Agenzia;
soluzione 2: pagamento del 2% alla presentazione fattura in un'unica soluzione con la sottoscrizione del Mandato di Agenzia. Soluzione 3: pagamento del
3% senza nessuna sottoscrizione di nessun Mandato”.
Il legale rappresentante della società convenuta Sig. ha Per_1 riscontrato la mail, in data 30.12.20219, comunicando “Ok soluzione
1”.
Parte convenuta allora sostiene di non essere tenuta a corrispondere
“il restante 1,5%” della provvigione, oggetto della domanda giudiziale, in quanto il mandato di agenzia non è mai stato sottoscritto. La tesi non persuade.
Lo scambio di mail testé richiamato dimostra che tra le parti vi era accordo circa il fatto che la provvigione complessiva sarebbe stata al 3% (euro 12.000). Le soluzioni prospettate riguardano esclusivamente la modalità di estinzione di un debito già stabilito e riconosciuto nel proprio ammontare. Infatti i) dalla lettura della mail ben si comprende che comunque la società convenuta è tenuta alla corresponsione della somma del 3% e che si tratta esclusivamente di modularne il pagamento (in questo senso l'ipotesi 2 pare configurarsi come uno sconto per il pagamento in una unica soluzione); ii) nella mail ove vengono prospettate le diverse soluzioni in parola si legge “per quanto riguarda la provvigione cliente Confer riassumo le condizioni concordate” con ciò CP_2 dimostrando l'esistenza di un accordo a monte sul quantum della provvigione poi declinato in soluzioni di pagamento;
iii) nella fattura dell'importo di 6.000 (doc. all. 4 attore) pagata dalla convenuta a titolo di provvigione vi è scritto “acconto” dimostrando la piena consapevolezza della del complessivo TE ammontare della provvigione;
iv) la società convenuta non allega alcun comportamento concretamente ostativo posto in essere dall'attrice riguardo alla sottoscrizione del mandato di agenzia.
Se cosi è, allora, il fatto che non sia mai stato sottoscritto il contratto il mandato di agenzia non autorizza la società convenuta a non corrispondere il restante 1,5% ma semplicemente la priva della possibilità di spalmare quel 1,5% in parti uguali nella vendita delle macchine future, dopo la sottoscrizione del mandato di agenzia.
In definitiva, la domanda dell'attore è fondata e va accolta. Parte convenuta va condannata a pagare all'attore la somma di euro 6.000, oltre interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91, primo comma, c.p.c. e sono quindi poste a carico di TE
.
[...]
Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014 in complessivi euro 3.500, oltre accessori di legge, considerando la presente controversia di valore ricompreso tra euro 5.201 ed euro 26.000 ritenendo svolte tutte le quattro fasi e liquidando valori tra i minimi ed i medi, attesa la semplicità della questione trattata.
PQM
Il Tribunale ordinario di Ravenna, in composizione monocratica, definitivamente decidendo la causa in epigrafe indicata, ogni diversa domanda istanza di eccezione disattesa e respinta:
-ACCOGLIE la domanda formulata dell'attore e per l'effetto CONDANNA
a corrispondere all'attore la somma di euro 6.000 TE oltre interessi come in parte motiva;
- CONDANNA la società convenuta a rifondere all'attore le spese di lite che si liquidano in euro 3.500 per compensi, oltre rimborso spese generali IVA e CPA come e se dovute per legge ed anticipazioni.
- RIGETTA nel resto.
Ravenna, 20/05/2025
Il Giudice dott. Fabrizio Valloni