Decreto cautelare 13 settembre 2018
Ordinanza cautelare 10 ottobre 2018
Sentenza 16 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 16/05/2022, n. 767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 767 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/05/2022
N. 00767/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01030/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1030 del 2018, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, in qualità di genitori della minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Paolo Clemente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto I.P.S.S.S. "M. Lentini", Ministero dell’Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Ufficio Scolastico Regionale Puglia – Ambito Territoriale di Taranto, ciascuno in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi, ex lege , dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso la medesima per legge domiciliati;
per l'annullamento
- del provvedimento/verbale/atto contenente il giudizio definitivo di non ammissione alla frequenza della classe successiva dell’alunna ricorrente, formulato dall’Istituto Statale di Istruzione Secondaria I.P.S.S.S. “M. Lentini”;
- del provvedimento/verbale/atto, contenente il giudizio definitivo di non ammissione alla frequenza della classe successiva dell’alunna ricorrente, formulato dal Consiglio di classe dell’Istituto I.P.S.S.S. “M. Lentini” relativamente all’a. s. 2017/18;
- ove occorra e nei limiti dell’interesse, del provvedimento/verbale/atto finale integrativo del Consiglio di classe dell’Istituto I.P.S.S.S. “M. LENTINI” e dello stesso giudizio definitivo formulato di non ammissione dell’alunna ricorrente alla classe successiva;
- ove occorra e nei limiti dell’interesse, dei provvedimenti/verbali/atti dell’Istituto I.P.S.S.S. “M. Lentini” relativi alle verifiche espletate e ai giudizi negativi espressi relativamente al mancato recupero dei debiti formativi formulati nelle materie di Storia e Diritto;
- della nota prot. n. -OMISSIS- del 16 giugno 2018 dell’Istituto I.P.S.S.S. “M. Lentini” con oggetto “comunicazioni in merito alla sospensione del giudizio scrutinio finale a.s. 2017/2018” nelle seguenti materie, testualmente: “ Storia, voto 5, carenza specifica rilevata: conoscenze frammentarie del programma ”; Inglese, voto 5, carenza specifica rilevata, testualmente, “ lacune lessicali e grammaticali ”; Diritto, voto 5, testualmente, “ conoscenze frammentarie del programma ” per l’a.s. 2017/18;
- ove occorra e nei limiti dell’interesse, del verbale del Consiglio di classe della seduta del 13 giugno 2018 – nel corso della quale è stata deliberata la sospensione del giudizio di ammissione in relazione all’alunna ricorrente nelle seguenti materie, testualmente: “ Storia, voto 5; Inglese, voto 5 e Diritto voto 5 ” –, della decisione del Consiglio di classe di sospendere quest’ultimo giudizio di ammissione in queste ultime materie per l’a.s. 2017/18;
- ove occorra e nei limiti dell’interesse, del verbale di scrutinio del Consiglio di classe del primo trimestre dell’a.s. 2017/18, nella parte in cui a carico dell’alunna ricorrente è stato riscontrato un giudizio di lieve insufficienza (voto 5) nella materia di Storia;
- ove occorra e nei limiti dell’interesse, del Documento di valutazione dell’alunna ricorrente, nella parte in cui è stato espresso un giudizio negativo all’ammissione alla classe successiva nonché, ove occorrer possa, del Registro generale dei voti in questione e delle votazioni attribuite all’alunna nelle discipline di Storia e Diritto nell’anno 2017/18 sulle prove orali e pratiche, dei verbali del Consiglio di Classe relativi all'andamento didattico-disciplinare nella parte di interesse della ricorrente;
- ove occorra e nei limiti dell’interesse di parte ricorrente, per la disapplicazione/invalidazione/annullamento dell’art. 6 del d.m. 3 ottobre 2007, n. 80;
- di tutti gli altri atti presupposti e connessi, direttamente collegati e/o conseguenti ai provvedimenti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle PP.AA.;
Vista la nota difensiva del 12 aprile 2022, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse alla decisione del ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2022 il dott. Andrea Vitucci e udito l’avv. A. Conte, in sostituzione dell'avv. P. Clemente, per la parte ricorrente.
Preso atto della dichiarazione, resa in atti da parte ricorrente il 12 aprile 2022, di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa, con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso.
Ritenuto di compensare le spese di lite, considerata la delicatezza degli interessi sottesi alla causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Vista la richiesta della parte interessata e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata e i soggetti comunque citati nel presente provvedimento.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.