Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/03/2025, n. 3234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3234 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
1
Proc. 16978 / 2024 R.G.
Tribunale di Napoli
Nona Sezione civile
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Giudice Unico Felice Angelo Pizzi ha pronunciato ex art. 429 comma 1 prima parte
c.p.c. mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione all'esito della udienza di discussione del 31/3/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 16978/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto: opposizione ex art. 668 c.p.c. , e vertente
TRA
con codice fiscale , elett.te dom.to in Napoli Parte_1 C.F._1
alla via Pontano n. 61 presso l'avv. Vittorio Balzano, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al ricorso in opposizione
OPPONENTE
E
con codice fiscale , elett.te dom.ta in Controparte_1 P.IVA_1
Castellammare di Stabia (NA) al Viale Europa n. 58 presso l'avv. Vincenzo Scarfato , dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla comparsa depositata il
21/3/2025
OPPOSTO
CONCLUSIONI :
le parti concludono come da verbale di udienza del 31/3/2025 .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato il 2/8/2024, Parte_1
ha proposto opposizione tardiva ex art. 668 c.p.c. avverso l'ordinanza di convalida di sfratto per morosità emessa ex art. 663 c.p.c. in suo danno il 17/7/2024 all'esito del procedimento sommario contrassegnato dal numero di ruolo 15579/2024 R.G.
Più in particolare, l'opponente ha dedotto che la aveva Controparte_2
intimato nei suoi confronti sfratto per morosità in relazione ad una locazione abitativa da essa stipulata con il in relazione ad un bene immobile ubicato in Napoli alla via Pt_1
Foria n. 302, piano 1, censito nel N.C.E.U. del Comune di Napoli al foglio 11 categoria
A/4, classe 4, rendita catastale euro 153,39, per un canone di euro 400 mensili, sul presupposto che esso conduttore si fosse reso moroso per il mancato pagamento di euro
3.600, somma corrispondente alle mensilità maturate a far data dal mese di agosto 2023
fino al mese di aprile 2024, citandolo a comparire per l'udienza del 16/7/2024, e che il
Giudice del Tribunale di Napoli con ordinanza del 17/7/2024 aveva convalidato lo sfratto e ordinato al convenuto il rilascio dell'immobile per la data del 31/7/2024, stabilita ex art. 56 comma 1 L. 392/1978 per la sua esecuzione. In proposito va evidenziato che dalla lettura degli atti del procedimento di convalida emerge altresì che il Giudice aveva emesso decreto ingiuntivo ex artt. 658 e 664 c.p.c. in danno dell'intimato, che ha per oggetto le spese della intimazione e vale anche quale condanna in futuro per tutti i canoni scaduti e a scadere fino al rilascio del bene.
Il con il suo ricorso introduttivo ha lamentato innanzitutto che la citazione per la Pt_1
convalida di sfratto non gli sarebbe mai stata notificata in un luogo con il quale egli avesse un qualsiasi collegamento ed ha aggiunto di essere venuto a conoscenza per caso della emissione della ordinanza di convalida, nonché di essere titolare di indirizzo EC presso il quale la notifica avrebbe dovuto essere eseguita. In secondo luogo il ha allegato Pt_1 3
di essere stato citato a comparire dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, e non davanti al
Tribunale di Napoli, che è l'ufficio giudiziario in cui è stato iscritto a ruolo il procedimento sommario di convalida di sfratto conclusosi con l'ordinanza ex art. 663
c.p.c. del 17/7/2024. Infine il ricorrente ha asserito il difetto di legittimazione attiva della
, per non essere detto ente proprietario dell'immobile Controparte_2
locato, che rientrerebbe nel patrimonio vescovile, ed ha per altro prospettato la possibilità,
da parte sua, di esperire corretta azione in via riconvenzionale , dichiarandosi pagamenti,
prestiti, ancorchè sostituzione di pagamenti, di gran lunga superiori a favore sia della sia a favore ( ed in proprio ) del Reverendo Padre Parte_2
, titolare della Parrocchia medesima. Controparte_3
Sul predetto ricorso il Giudice, con decreto del 2/8/2024, ha sospeso inaudita altera parte
l'esecuzione della ordinanza di convalida sfratto ed ha contestualmente fissato udienza per il 13/8/2024 al fine della conferma, revoca o modifica del decreto reso sul punto e quindi solo per la decisione definitiva con ordinanza sulla richiesta di sospensione. Con
separato e successivo decreto del 12/8/2024 è stata fissata invece udienza di discussione del merito della controversia per la data del 18/12/2024 nell'ambito del processo di opposizione contrassegnato dal numero di ruolo 16978/2024 R.G.
In prima battuta pertanto, essendo stata sospesa con decreto reso inaudita altera parte
l'esecuzione del rilascio del bene immobile per cui è causa, è stato verificato se tale provvedimento provvisorio andasse confermato o meno con ordinanza non impugnabile ai sensi dell'art. 668 comma 4 c.p.c. Per l'appunto l'istanza di sospensiva è stata respinta con ordinanza del 21/8/2024 resa all'esito del sub procedimento contrassegnato dal numero di ruolo 16978 -1 / 2024 R.G., con la quale è stato revocato il decreto di sospensione pronunciato inaudita altera parte il 2/8/2024.
Con riguardo al merito dell'opposizione, preliminarmente va evidenziato che ai sensi dell'art. 668 comma 3 c.p.c. l'opposizione tardiva contro la convalida si propone nelle 4
forme previste per l'opposizione contro il decreto ingiuntivo, e quindi individua anche il
Giudice davanti al quale va proposta ( cfr. Cass. civ. sez. III, 27/3/1984 n. 2024 ), il quale
è lo stesso che ha pronunciato la convalida stessa, avendo egli una competenza funzionale in materia ( v. Cass. civ. sez. III, 30/5/1980, n. 3564 ) oltre che sull'istanza di sospensiva,
per cui non sussiste alcun motivo di astensione del Giudice adìto sul merito dell'opposizione.
Ora, dall'esame degli atti del fascicolo del procedimento sommario presupposto contrassegnato dal numero di ruolo 15579/2024 R.G., emerge che la notifica della relativa citazione introduttiva è stata eseguita a mezzo del servizio di postale in un luogo indicato dall'intimante sul presupposto di un suo collegamento con il destinatario della citazione per la convalida, luogo costituito dalla abitazione ubicata in Macerata Campania alla via
Piazza De Michele n. 6, con le forme della compiuta giacenza, sul presupposto della irreperibilità relativa del destinatario, e in tema di notificazioni, ai fini della determinazione del luogo di residenza occorre fare riferimento a quella effettiva del destinatario dell'atto, mentre le risultanze anagrafiche, rivestendo mero valore presuntivo,
possono essere superate dalla prova contraria, che può essere desunta da qualsiasi fonte di convincimento ( v. Cass. civ. sez. II, 16/11/2006, n. 24422 ), posto che il concetto di abitazione principale non è necessariamente collegabile a quello di residenza anagrafica bensì, semmai, a quello di dimora abituale. Per l'appunto il , pur asserendo di Pt_1
non aver ricevuto alcuna notifica, è stato in grado di proporre opposizione alla convalida,
dimostrando in tal modo per comportamento concludente che egli era a conoscenza della pendenza del procedimento sommario. Inoltre, se non fosse esistito alcun collegamento con il luogo della notifica, l'ufficiale postale lo avrebbe rilevato e avrebbe dato atto della irreperibilità assoluta, e non relativa, del destinatario. Quanto alla mancata notifica presso l'indirizzo EC , non risulta agli atti che questo fosse iscritto nell'elenco IN ,
trattandosi di requisito necessario per la notifica via EC. 5
In ogni caso, se pure si considerasse fondato il presupposto della opposizione proposta ex art. 668 c.p.c., costituito dalla irregolare notifica della intimazione, da ciò deriverebbe la irrilevanza della ulteriore deduzione del vizio della citazione a comparire dinanzi al un ufficio giudiziario diverso da quello in cui è stato iscritto a ruolo, trattato e definito il procedimento sommario di convalida, perché, trattandosi di un atto recettizio, la circostanza comporterebbe che la citazione, non essendo giunta al destinatario, non lo avrebbe neppure indotto in errore invitandolo a comparire dinanzi al Tribunale di Napoli
Nord. A sua volta, e in linea generale, i vizi della vocatio in ius, tra i quali rientra l'errata indicazione del Giudice dinanzi al quale il convenuto viene invitato a comparire, non integrano un'ipotesi di nullità della citazione ogni qual volta l'errore sia riconoscibile con l'uso dell'ordinaria diligenza, di modo che il convenuto possa facilmente rendersi conto dell'esatto ufficio giudiziario individuato per la decisione della controversia ( v. Cass.
civ. sez. III, 19/5/2006, n. 11780 ), come nel caso di specie è avvenuto, posto che la intestazione della citazione indicava esattamente il Tribunale di Napoli e che l'incarico di effettuare la notifica era stato dato all' presso la Corte di Appello di Napoli, e Pt_3
non all' presso il Tribunale di Napoli Nord. Inoltre il contratto di locazione Pt_3
indicava chiaramente che ogni controversia relativa al contratto sarebbe stata portata alla cognizione del Tribunale di Napoli e il bene immobile per cui è causa è ubicato nel
Comune di Napoli, circostanza questa che fonda la competenza inderogabile per territorio di tale ufficio giudiziario ai sensi del combinato disposto degli artt. 21, 28 e 447 bis
comma 2 c.p.c.
Ma vi è di più, perchè il giudizio ex art. 668 c.p.c. non è limitato alla sola statuizione
sull'allegato ostacolo alla conoscenza della procedura di intimazione di sfratto o
licenza ( nel caso di specie per vizio di notifica ), ma investe il merito della pretesa
azionata con l'originaria intimazione di licenza o di sfratto dal locatore, il quale assume la veste sostanziale di attore, nel giudizio di cognizione piena, soggetto al rito di 6
cui all'art. 447 bis c.p.c. In tal senso, l'opposizione tardiva alla convalida ha natura di mezzo di impugnazione speciale, articolato in una duplice fase rescindente e rescissoria e delinea, pertanto, uno strumento tramite il quale, dimostrato uno tra gli eventi tipici ostativi della conoscenza del procedimento di convalida, l'intimato ottiene una
"rimessione in termini" per spiegare opposizione all'ordinanza, e quindi per dedurre, ora per allora, fatti impeditivi, modificativi ed estintivi della pretesa azionata con il procedimento monitorio ex artt. 658 ss. c.p.c.
In sintesi, l'atto di opposizione tardiva alla convalida di sfratto o licenza non può esaurirsi nella denuncia della irregolarità della notifica dell'intimazione, che abbia impedito all'intimato opponente di avere tempestiva conoscenza dell'intimazione stessa, ma deve contenere, a pena di inammissibilità, contestazioni sulla fondatezza della domanda di risoluzione del contratto di locazione proposta con l'atto di intimazione di sfratto.
In concreto, il avrebbe dovuto eccepire di avere effettuato il pagamento dei Pt_1
canoni o comunque l'inesistenza della morosità. Al contrario, egli non ha proposto domanda ma ha solo eccepito, fra l'altro in termini estremamente generici e senza produrre alcuna documentazione di supporto, in via riconvenzionale, al fine di paralizzare la contrapposta domanda avversaria di risoluzione e di restituzione, di aver diritto al rimborso di somme di denaro da lui erogate in misura imprecisata e indebitamente in favore della . Sul punto va evidenziato che quella fatta valere dall'opponente è CP_2
una compensazione c.d. "impropria" o "atecnica" perché la asserita relazione di debito-
credito nascerebbe da un unico rapporto ( quale è il rapporto di locazione ), in cui l'accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite può essere compiuto d'ufficio, diversamente dal caso della compensazione c.d. "propria", che opera solo in presenza di rapporti distinti ed autonomi e sempre su eccezione di parte. Resta fermo tuttavia che, come la compensazione "propria", anche quella "impropria" presuppone che il credito opposto in compensazione possieda i requisiti della certezza e della non 7
contestazione ( v. in motivazione Cass. civ. sez. I, 23/3/2017, n. 7474 ). Non vi può essere per l'appunto certezza nel momento in cui non è neppure stato precisato in che cosa sarebbero consistiti i lavori eseguiti dal e quale sarebbe stato il loro valore. Pt_1
Tantomeno può operare in danno della il principio di non contestazione di cui CP_2
all'art. 115 c.p.c., che impone, a pena di ammissione dei fatti asseriti dalla controparte,
che questi siano stati dedotti in modo puntuale, il che non è nel caso di specie.
Quanto alla eccezione di legittimazione attiva della Parrocchia per non essere questa asseritamente proprietaria dell'immobile locato, essa è palesemente infondata, perché il contratto di locazione per cui è causa fu stipulato proprio tra la Parrocchia e il e Pt_1
l'azione di convalida è una azione personale, e non reale, di restituzione, laddove la qualità di locatore non presuppone necessariamente la titolarità del bene oggetto della concessione in godimento, potendo stipulare il contratto chiunque ne abbia la materiale disponibilità . In altri termini, chiunque abbia la disponibilità di fatto di una cosa in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico, può validamente concederla in locazione, in comodato o costituirvi altro rapporto obbligatorio ed è, in conseguenza,
legittimato a richiederne la restituzione allorché il rapporto venga a cessare. Il rapporto di locazione, di natura obbligatoria, spiega i suoi effetti tra i contraenti indipendentemente dall'esistenza o permanenza nel locatore della proprietà della cosa locata. Pertanto, il conduttore, convenuto in giudizio per l'adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto o per la restituzione della cosa oggetto della locazione non può, valendosi di un'eccezione de “iure tertii”, contestare la legittimazione del suo diretto contraente,
allegando la proprietà della cosa in capo a terzi ( v. Cass. civ. sez III, 13/7/1999, n. 7422
).
Le spese dell'opposizione seguono la soccombenza ex art. 91 comma 1 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della controversia individuato ai sensi degli artt. 5 ss. del D.M. 10/3/2014 n. 55 , come modificato dal D.M. 13/8/2022, 8
n. 147 , da applicare ex art. 6 di tale ultimo regolamento alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore, e 14 comma 1 c.p.c. e quindi dello scaglione di valore corrispondente, che coincide con l'importo della morosità contestata in sede sommaria al , pari ad euro 3.600. Pt_1
La liquidazione va effettuata per la sola fase di studio e di quella decisionale, avendo la depositato una sua memoria solo in prossimità dell'udienza fissata per la CP_2
lettura del dispositivo, e con l'applicazione per i compensi dei livelli medi previsti dalla
Tabella n. 2 allegata al decreto, che si riferisce ai giudizi di cognizione ordinaria, in ottemperanza alla regola stabilita dall'art. 4 comma 1, che fa sì che tali livelli siano adeguati per definizione ( nel senso che il Giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi,
con apposita e specifica motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo, v. Cass. civ. sez. VI, 13/5/2022, n.
15392 ; Cass. civ. sez. VI, 25/5/2020, n. 9542 e Cass. civ. sez. III, 7/1/2021, n. 89 ) .
Sul punto va pure evidenziato che, in tema di spese processuali, solo la compensazione,
totale o parziale, deve essere sorretta da motivazione, non già l'applicazione della regola della soccombenza cui il Giudice si sia uniformato, atteso che il vizio motivazionale ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., ove ipotizzato, sarebbe relativo a circostanze discrezionalmente valutabili e, perciò, non costituenti punti decisivi idonei a determinare una decisione diversa da quella assunta ( v. sul punto Cass. civ. sez. VI, 28/4/2014, n.
9368 ) .
A tale importo vanno comunque aggiunte l'IVA e la CPA se documentate con fattura quali accessori delle spese legali ( cfr. Cass. civ. sez. III, 8/11/2012, n. 19307 ) nonchè il
15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M. 10/3/2014 n. 9
55, che è dovuto “in ogni caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91 comma 1 c.p.c. ( v. Cass. civ. sez. III, 8/7/2010, n. 16153 ).
Deve essere poi disposta l'attribuzione delle spese al difensore della parte opposta ex art. 93 c.p.c. per anticipo fattone e giusta apposita richiesta di distrazione in suo favore formulata in tal senso.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede :
a ) rigetta l'opposizione ;
b ) visto l'art. 91 comma 1 c.p.c. condanna al rimborso in favore della Parte_1
delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi Controparte_1
euro 1.276 per compensi, oltre IVA e CPA se documentate con fattura e il rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi, con attribuzione in favore dell'avv.
Vincenzo Scarfato con codice fiscale . C.F._2
Napoli, 31/3/2025
Il G.U.
Felice Angelo Pizzi