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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 09/10/2025, n. 1210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1210 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5212/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa DI BO Presidente rel.
Dott.ssa Michela Benedetta Bordieri Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
25.7.2025, assunto in decisione in data 6.10.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con l'avvocato Parte_1 C.F._1
IA AN AR ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via della Commenda n. 41;
e tra
(c.f. ), nato a [...] il [...], con l'avvocato Parte_2 C.F._2
OB RA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Busto Arsizio (VA), piazza Garibaldi
n.1,;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI Par Co
• pronunciare la separazione personale dei coniugi e ai sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.;
• ordinare al Comune di Messina di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio,
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1a) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto.
1) La casa familiare sita in Monza, Via Luciano Zuccoli n. 22 (località Cederna), sino al rogito, rimarrà nella disponibilità esclusiva del IG. , comproprietario dell'abitazione; Pt_2
2) la rata del mutuo ipotecario che grava sulla casa familiare verrà pagato al 50% tra i coniugi sino a quando la IG.ra all'interno dell'abitazione predetta;
Controparte_2
3) La IG.ra ha già lasciato la casa familiare, posto che il clima venutosi a creare, dopo il venir meno Pt_1 dell'affectio coniugalis, è oramai ricco di tensioni tra i coniugi e si rende necessario ristabilire la giusta serenità
e tranquillità; la IG.ra consegnerà le proprie chiavi di casa al marito (comprese chiavi cantina e cassetta Pt_1 postale) entro il termine del deposito di note scritte ex art 127 ter c. 2 cpc;
la sig.ra , dopo il rilascio, avrà cura di spostare prontamente la propria residenza altrove. Pt_1
La IG.ra , sino a quando avrà il possesso delle chiavi di casa, si asterrà dall'entrare nell'appartamento Pt_1 senza aver prima ottenuto il consenso del IG. , che dovrà quindi essere avvertito. Pt_2
Sino alla pubblicazione della sentenza di separazione o sino al rogito il signor si asterrà dal locare a Pt_2 terzi la casa coniugale e dallo stipulare con soggetti terzi contratti di comodato d'uso a titolo oneroso o gratuito che abbiano per oggetto la casa coniugale.
4) Della mobilia presente all'interno dell'abitazione, la IG.ra , oltre ai propri effetti personali, e agli Pt_1 oggetti di sua esclusiva proprietà, asporterà solo i seguenti beni:
- frigorifero;
- lavastoviglie;
- lavasciuga;
- divano salotto “Divani e Divani”;
- 4 sedie salotto
- sedia scrivania
- tappeto marocco
- tappeto grigio
- statua p pio
- utensili dolci (teglie muffin- crostata - ciambellone, pirottini, mestoli, mattarello)
- tazzine fiori
- contenitori plastica
- piatto da portata pagina 2 di 6 - utensili da cucina (poggia mestolo, portauovo)
- contenitore porta capsule nutella
- n. 2 quadri
- svuotatasche bianco
- bicchieri amaro + birra
- terrine forno
- termoventilatore bagno
- n. 2 tazze mucca
I beni rimanenti dopo il rilascio dell'abitazione da parte della IG.ra , con le suppellettili presenti, Pt_1 rimarranno nella piena disponibilità del IG. . Pt_2
4 bis) Il IG. verserà alla moglie €3.375,00 a titolo di restituzione della metà del valore della camera da Pt_2 letto, divano e materasso, che rimarranno, quindi, nella piena disponibilità del marito;
5) I coniugi, sino al rilascio dell'abitazione da parte della sig.ra , si impegnano ad utilizzare i beni presenti Pt_1 all'interno dell'abitazione con la normale cura e diligenza richiesta;
6) A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti i coniugi convengono di effettuare la seguente attribuzione: la IG.ra , titolare della proprietà della quota del 50% della casa coniugale cederà al IG. , già Pt_1 Pt_2 titolare della residua metà, la quota del 50% del seguente immobile sito in Monza, via Luciano Zuccoli n. 22, censito al N.C.E.U. del Comune di Monza al foglio 64, mappale 125, sub. 11, edificio 3, scala C, piano 4-T, cat. A/3, classe 4, vani 7, sup cat. Mq 101 escluse aree scoperte mq 99, rendita catastale euro 777,27, con tutti i mobili, arredi e suppellettili ivi contenuti, ad eccezione di quelli che la IG.ra avrà già asportato Pt_1 in quanto di sua spettanza e a quelli concordemente individuati sub punto 4).
6bis) Il trasferimento della proprietà, verrà effettuato entro il 31 dicembre 2025 tramite rogito notarile,
Notaio, che sarà individuato dal IG. , con spese dell'atto di cessione a carico dell'acquirente. Pt_2
Nell'atto notarile i coniugi chiederanno, in relazione all'attribuzione patrimoniale, l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza Corte costituzionale n. 154/1999, precisando sin d'ora che il predetto trasferimento è funzionale e indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale.
Il signor dichiara di accollarsi interamente il mutuo residuo sull'immobile stipulato a nome di entrambi Pt_2
i coniugi in data 21 settembre 2022 con un residuo debito di € 117.833,44 (valore al 17.7.2025) che verrà estinto in nell'anno 2047 tenendo indenne e manlevata la signora da qualsivoglia onere ad esso relativo. Pt_1
7) Il corrispettivo per la cessione della suddetta quota viene determinato secondo il seguente criterio di calcolo: da € 175.000,00 (valore attuale dell'immobile) si deduce il valore residuo del mutuo al momento del rogito in conformità al piano di ammortamento ed il risultato così ottenuto viene diviso per due, pari, quindi, all'importo di €18.500,00€ (175.000-128.000=47.000/2=23.500). pagina 3 di 6 8) Il corrispettivo della cessione sarà versato alla IG.ra alla data del rogito notarile previa (ovvero Pt_1 contestualmente all') estinzione a spese di entrambi i coniugi del mutuo ipotecario acceso a suo tempo da entrambe le Parti per l'acquisto dell'immobile.
9) sino alla data del rogito, eventuali spese straordinarie riguardanti l'immobile andranno divise equamente tra i coniugi;
10) qualora la Banca non dovesse concedere l'accollo del mutuo al IG. con relativa liberazione della Pt_2
IG.ra dal contratto di mutuo, i coniugi convengono che la casa familiare verrà posta in vendita in Pt_1 favore di terzi al prezzo corrente di mercato, avvalendosi di mediatori e agenti immobiliari ai quali dovrà essere dalle parti conferito incarico con provvigione a carico al 50% ciascuno. Il ricavato sarà diviso al 50% fra le parti, detratte le spese necessarie per la vendita, incluse eventuali provvigioni e la somma necessaria per l'estinzione del mutuo ipotecario ancora gravante sull'immobile.
11) la IG.ra venderà al marito la sua quota pari al 50% dell'autovettura cointestata ad entrambi i coniugi, Pt_1 per la quale gli stessi hanno acceso un finanziamento che viene onorato da gennaio 2025, al prezzo di €
1.480,00. Il IG. provvederà a restituire alla moglie la somma di € 180,50 a titolo di quota Pt_2 dell'assicurazione del veicolo. Per il mezzo, quindi il IG. corrisponderà alla moglie la somma totale di Pt_2
€ 1.660,50. La condizione è subordinata alla verifica (a spese del IG. ) che l'autovettura di specie (ad Pt_2 oggi utilizzata esclusivamente dalla sig.ra ) al momento del passaggio di proprietà al IG. sia Pt_1 Pt_2 perfettamente funzionante (integrità strutturale interna, integrità strutturale esterna, integrità e perfetta funzionalità meccanica e perfetta funzionalità elettronica). Le relative somme saranno versate alla IG.ra Pt_1 al momento della voltura dell'auto. Qualora venissero rilevati vizi e difetti tale da pregiudicare la normale conduzione del mezzo, la IG. provvederà ad eliminarli a proprie cure e spese rilasciando al IG. Pt_1 Pt_2 idonea documentazione, e si procederà successivamente al passaggio di proprietà.
12) Per quanto concerne il libretto di risparmio cointestato, sul quale sono stati versati € 4.645,24, i coniugi si determinano nel voler dividere tra loro equamente le delle somme, quindi, in parti uguali.
13) il IG. verserà alla IG.ra la somma di €823,06 a titolo di somma spesa dalla medesima per il Pt_2 Pt_1 rifacimento caldaia.
14) il IG. verserà alla signora la somma di € 2.120,00 a titolo di restituzione importi versati dalla Pt_2 Pt_1 medesima per il pagamento del mutuo.
15) il IG. verserà le somme di pertinenza della moglie, specificate al presente atto, ovvero quelle Pt_2 relative ai beni mobili (€ 3.375,00), alle rate di mutuo (€2.120,00) e alle somme spese per la caldaia (€ 823,06), per il totale di € 6.318,06, in via dilazionata in n.6 rate mensili di pari importo € (1.053,01).
16) la IG.ra si impegna a restituire l'anello di fidanzamento al IG. (in condizioni integre, intatte Pt_1 Pt_2
e completo di pietra preziosa e corredato da relativa certificazione di autenticità) entro il termine del deposito di note scritte ex art 127 ter c. 2 cpc. pagina 4 di 6 17) coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano a qualsivoglia onere economico l'uno nei confronti dell'altra.
18) i coniugi dichiarano di aver definito tra loro ogni questione economica.
19) i coniugi prestano il loro assenso reciproco al rilascio di qualsiasi documento valido per l'espatrio.
pagina 5 di 6 Motivi della decisione
Premesso che :
- e hanno contratto matrimonio in data 24.6.2022 a Messina;
Parte_1 Parte_2
- Dall'unione non sono nati figli.
-i coniugi sono comparsi avanti al Presidente designato alla udienza in data 6.10.2025, svoltasi con la trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
P Q M
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 25.7.2025 da Parte_1
e , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
[...] Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in data 24.6.2022 in Messina, prendendo atto delle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Messina, per le annotazioni di legge (atto n.
99 parte II serie A);
3. rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 9.10.2025
Il Presidente est.
DI BO
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa DI BO Presidente rel.
Dott.ssa Michela Benedetta Bordieri Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
25.7.2025, assunto in decisione in data 6.10.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con l'avvocato Parte_1 C.F._1
IA AN AR ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via della Commenda n. 41;
e tra
(c.f. ), nato a [...] il [...], con l'avvocato Parte_2 C.F._2
OB RA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Busto Arsizio (VA), piazza Garibaldi
n.1,;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI Par Co
• pronunciare la separazione personale dei coniugi e ai sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.;
• ordinare al Comune di Messina di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio,
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1a) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto.
1) La casa familiare sita in Monza, Via Luciano Zuccoli n. 22 (località Cederna), sino al rogito, rimarrà nella disponibilità esclusiva del IG. , comproprietario dell'abitazione; Pt_2
2) la rata del mutuo ipotecario che grava sulla casa familiare verrà pagato al 50% tra i coniugi sino a quando la IG.ra all'interno dell'abitazione predetta;
Controparte_2
3) La IG.ra ha già lasciato la casa familiare, posto che il clima venutosi a creare, dopo il venir meno Pt_1 dell'affectio coniugalis, è oramai ricco di tensioni tra i coniugi e si rende necessario ristabilire la giusta serenità
e tranquillità; la IG.ra consegnerà le proprie chiavi di casa al marito (comprese chiavi cantina e cassetta Pt_1 postale) entro il termine del deposito di note scritte ex art 127 ter c. 2 cpc;
la sig.ra , dopo il rilascio, avrà cura di spostare prontamente la propria residenza altrove. Pt_1
La IG.ra , sino a quando avrà il possesso delle chiavi di casa, si asterrà dall'entrare nell'appartamento Pt_1 senza aver prima ottenuto il consenso del IG. , che dovrà quindi essere avvertito. Pt_2
Sino alla pubblicazione della sentenza di separazione o sino al rogito il signor si asterrà dal locare a Pt_2 terzi la casa coniugale e dallo stipulare con soggetti terzi contratti di comodato d'uso a titolo oneroso o gratuito che abbiano per oggetto la casa coniugale.
4) Della mobilia presente all'interno dell'abitazione, la IG.ra , oltre ai propri effetti personali, e agli Pt_1 oggetti di sua esclusiva proprietà, asporterà solo i seguenti beni:
- frigorifero;
- lavastoviglie;
- lavasciuga;
- divano salotto “Divani e Divani”;
- 4 sedie salotto
- sedia scrivania
- tappeto marocco
- tappeto grigio
- statua p pio
- utensili dolci (teglie muffin- crostata - ciambellone, pirottini, mestoli, mattarello)
- tazzine fiori
- contenitori plastica
- piatto da portata pagina 2 di 6 - utensili da cucina (poggia mestolo, portauovo)
- contenitore porta capsule nutella
- n. 2 quadri
- svuotatasche bianco
- bicchieri amaro + birra
- terrine forno
- termoventilatore bagno
- n. 2 tazze mucca
I beni rimanenti dopo il rilascio dell'abitazione da parte della IG.ra , con le suppellettili presenti, Pt_1 rimarranno nella piena disponibilità del IG. . Pt_2
4 bis) Il IG. verserà alla moglie €3.375,00 a titolo di restituzione della metà del valore della camera da Pt_2 letto, divano e materasso, che rimarranno, quindi, nella piena disponibilità del marito;
5) I coniugi, sino al rilascio dell'abitazione da parte della sig.ra , si impegnano ad utilizzare i beni presenti Pt_1 all'interno dell'abitazione con la normale cura e diligenza richiesta;
6) A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti i coniugi convengono di effettuare la seguente attribuzione: la IG.ra , titolare della proprietà della quota del 50% della casa coniugale cederà al IG. , già Pt_1 Pt_2 titolare della residua metà, la quota del 50% del seguente immobile sito in Monza, via Luciano Zuccoli n. 22, censito al N.C.E.U. del Comune di Monza al foglio 64, mappale 125, sub. 11, edificio 3, scala C, piano 4-T, cat. A/3, classe 4, vani 7, sup cat. Mq 101 escluse aree scoperte mq 99, rendita catastale euro 777,27, con tutti i mobili, arredi e suppellettili ivi contenuti, ad eccezione di quelli che la IG.ra avrà già asportato Pt_1 in quanto di sua spettanza e a quelli concordemente individuati sub punto 4).
6bis) Il trasferimento della proprietà, verrà effettuato entro il 31 dicembre 2025 tramite rogito notarile,
Notaio, che sarà individuato dal IG. , con spese dell'atto di cessione a carico dell'acquirente. Pt_2
Nell'atto notarile i coniugi chiederanno, in relazione all'attribuzione patrimoniale, l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza Corte costituzionale n. 154/1999, precisando sin d'ora che il predetto trasferimento è funzionale e indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale.
Il signor dichiara di accollarsi interamente il mutuo residuo sull'immobile stipulato a nome di entrambi Pt_2
i coniugi in data 21 settembre 2022 con un residuo debito di € 117.833,44 (valore al 17.7.2025) che verrà estinto in nell'anno 2047 tenendo indenne e manlevata la signora da qualsivoglia onere ad esso relativo. Pt_1
7) Il corrispettivo per la cessione della suddetta quota viene determinato secondo il seguente criterio di calcolo: da € 175.000,00 (valore attuale dell'immobile) si deduce il valore residuo del mutuo al momento del rogito in conformità al piano di ammortamento ed il risultato così ottenuto viene diviso per due, pari, quindi, all'importo di €18.500,00€ (175.000-128.000=47.000/2=23.500). pagina 3 di 6 8) Il corrispettivo della cessione sarà versato alla IG.ra alla data del rogito notarile previa (ovvero Pt_1 contestualmente all') estinzione a spese di entrambi i coniugi del mutuo ipotecario acceso a suo tempo da entrambe le Parti per l'acquisto dell'immobile.
9) sino alla data del rogito, eventuali spese straordinarie riguardanti l'immobile andranno divise equamente tra i coniugi;
10) qualora la Banca non dovesse concedere l'accollo del mutuo al IG. con relativa liberazione della Pt_2
IG.ra dal contratto di mutuo, i coniugi convengono che la casa familiare verrà posta in vendita in Pt_1 favore di terzi al prezzo corrente di mercato, avvalendosi di mediatori e agenti immobiliari ai quali dovrà essere dalle parti conferito incarico con provvigione a carico al 50% ciascuno. Il ricavato sarà diviso al 50% fra le parti, detratte le spese necessarie per la vendita, incluse eventuali provvigioni e la somma necessaria per l'estinzione del mutuo ipotecario ancora gravante sull'immobile.
11) la IG.ra venderà al marito la sua quota pari al 50% dell'autovettura cointestata ad entrambi i coniugi, Pt_1 per la quale gli stessi hanno acceso un finanziamento che viene onorato da gennaio 2025, al prezzo di €
1.480,00. Il IG. provvederà a restituire alla moglie la somma di € 180,50 a titolo di quota Pt_2 dell'assicurazione del veicolo. Per il mezzo, quindi il IG. corrisponderà alla moglie la somma totale di Pt_2
€ 1.660,50. La condizione è subordinata alla verifica (a spese del IG. ) che l'autovettura di specie (ad Pt_2 oggi utilizzata esclusivamente dalla sig.ra ) al momento del passaggio di proprietà al IG. sia Pt_1 Pt_2 perfettamente funzionante (integrità strutturale interna, integrità strutturale esterna, integrità e perfetta funzionalità meccanica e perfetta funzionalità elettronica). Le relative somme saranno versate alla IG.ra Pt_1 al momento della voltura dell'auto. Qualora venissero rilevati vizi e difetti tale da pregiudicare la normale conduzione del mezzo, la IG. provvederà ad eliminarli a proprie cure e spese rilasciando al IG. Pt_1 Pt_2 idonea documentazione, e si procederà successivamente al passaggio di proprietà.
12) Per quanto concerne il libretto di risparmio cointestato, sul quale sono stati versati € 4.645,24, i coniugi si determinano nel voler dividere tra loro equamente le delle somme, quindi, in parti uguali.
13) il IG. verserà alla IG.ra la somma di €823,06 a titolo di somma spesa dalla medesima per il Pt_2 Pt_1 rifacimento caldaia.
14) il IG. verserà alla signora la somma di € 2.120,00 a titolo di restituzione importi versati dalla Pt_2 Pt_1 medesima per il pagamento del mutuo.
15) il IG. verserà le somme di pertinenza della moglie, specificate al presente atto, ovvero quelle Pt_2 relative ai beni mobili (€ 3.375,00), alle rate di mutuo (€2.120,00) e alle somme spese per la caldaia (€ 823,06), per il totale di € 6.318,06, in via dilazionata in n.6 rate mensili di pari importo € (1.053,01).
16) la IG.ra si impegna a restituire l'anello di fidanzamento al IG. (in condizioni integre, intatte Pt_1 Pt_2
e completo di pietra preziosa e corredato da relativa certificazione di autenticità) entro il termine del deposito di note scritte ex art 127 ter c. 2 cpc. pagina 4 di 6 17) coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano a qualsivoglia onere economico l'uno nei confronti dell'altra.
18) i coniugi dichiarano di aver definito tra loro ogni questione economica.
19) i coniugi prestano il loro assenso reciproco al rilascio di qualsiasi documento valido per l'espatrio.
pagina 5 di 6 Motivi della decisione
Premesso che :
- e hanno contratto matrimonio in data 24.6.2022 a Messina;
Parte_1 Parte_2
- Dall'unione non sono nati figli.
-i coniugi sono comparsi avanti al Presidente designato alla udienza in data 6.10.2025, svoltasi con la trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
P Q M
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 25.7.2025 da Parte_1
e , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
[...] Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in data 24.6.2022 in Messina, prendendo atto delle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Messina, per le annotazioni di legge (atto n.
99 parte II serie A);
3. rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 9.10.2025
Il Presidente est.
DI BO
pagina 6 di 6